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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 6078/2021 di R.G. avente ad oggetto:
appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(c.f. ) rapp.to e difeso dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Biagio Barbato Paolino e Teresa Petillo, giusta procura in calce al ricorso in appello, domiciliati come in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Lieto, P.IVA_1
giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello, domiciliato come in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 26.11.2024 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il sig. appellante ha impugnato la sentenza di primo grado Parte_1
n. 1630/2021, depositata in Cancelleria in data 11.05.2021 e non notificata con la quale il Giudice di Pace di Nola rigettava il ricorso perché inammissibile, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
Si è costituita tardivamente l' già Controparte_2
appellata, impugnando e Controparte_3
contestando il gravame, chiedendo il rigetto dell'appello con favore di spese del grado.
Il sig. appellante, eccepiva in via principale la nullità della Parte_1
sentenza poiché pronunciata anche nei confronti di un soggetto non evocato in giudizio;
si doleva dell'erronea valutazione da parte del
Giudice di Pace del materiale istruttorio, ed in particolare assumeva la tempestività della proposizione del ricorso in primo grado, concludendo per l'accoglimento del gravame e la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, il ragionamento svolto dal Giudice di primo grado, che ha rigettato il ricorso perché inammissibile non può essere condiviso.
Appare preliminare evidenziare che, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, sezione II, Ordinanza n.
28417 depositata il 5 novembre 2024, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è impugnabile con l'appello non sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., in quanto, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n. 150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2, c.p.c., sicché non è possibile una pronuncia secondo equità.
L'eccezione di nullità della sentenza pronunciata anche nei confronti di un soggetto non evocato in giudizio non può trovare accoglimento atteso che è “esclusa la nullità se l'errore materiale non pregiudica l'intelligibilità della decisione, nella parte motiva e in quella dispositiva”. Nel caso di specie è evidente che l'indicazione del CP_4
trattandosi di un mero refuso, non può costituire causa di
[...]
nullità della decisione, atteso che non ne ha compromesso
l'intellegibilità.
Fondato è il secondo motivo d'appello.
Emerge ictu oculi che la cartella di pagamento n. 07120190003702611 impugnata risulta essere stata è stata resa disponibile all'appellante in
Austria, luogo di residenza dello stesso, in data 26.03.2019 e ritirata in data 28.03.2019 (come da esito spedizione poste italiane in atti); il ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace di Nola in data
24.04.2019 è dunque da ritenersi tempestivo.
L'appellata non ha provato la notifica del titolo idoneo CP_1
(legittimante l'iscrizione a ruolo), portato dalla cartella di pagamento impugnata n. 071 20190003702611.
Com'è noto, l'omessa notifica del verbale di accertamento costituisce un vizio che inficia la validità della cartella di pagamento successivamente emessa.
La Giurisprudenza si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita – in difetto di valida notificazione del verbale – entro 30
giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n.
11789 del 06/05/2019, Rv. 653724-01; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del
10/02/2021, Rv. 660524-01).
Da ciò ne consegue che, la mancata notifica del verbale presupposto e prodromico alla cartella esattoriale, oggetto di impugnazione, implica la nullità della cartella stessa, con conseguente vizio del procedimento di riscossione e relativo annullamento della stessa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra
In riforma della impugnata sentenza, pertanto, la cartella di pagamento va naturalmente annullata e le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, così come risultante dall'applicazione delle tariffe minime di cui al D.M. 55/2014 tenendo conto del mancato svolgimento della fase istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6078/2021 di R.G., così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza,
annulla la cartella di pagamento n. 071 20190003702611 e condanna l' , già Controparte_2 Controparte_3
al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio del
[...]
primo grado per un importo pari ad euro 43,00 per spese ed euro 139,00
per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%;
- condanna l' , già Controparte_2 Controparte_3
al pagamento delle spese del presente grado di
[...]
giudizio in favore dell'appellante, che si liquidano in euro 91,50 per spese ed euro 232,00 per compenso professionale, oltre Iva e CPA, se dovute come per legge, ed oltre rimborso spese nella misura del 15%.
Così deciso in Nola, lì 21.02.2025 Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura