Art. 4.
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 3, e' consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti tecnici, amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta, da parte dell'ente proprietario, per ragioni di studio e per fini educativi.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 ".
In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 3, e' consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti tecnici, amministrativi e di sorveglianza, nonche' dietro autorizzazione volta per volta, da parte dell'ente proprietario, per ragioni di studio e per fini educativi.
((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 21 luglio 1988, n. 830 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/1988, n. 30), "dichiara che non spetta allo Stato l'istituzione della riserva naturale orientata biogenetica Foresta di Tarvisio, nonche' l'istituzione della riserva naturale Foresta di Monte Arcosu; conseguentemente annulla i decreti del Ministero dell'ambiente 18 giugno 1987 n. 429 e 22 luglio 1987 n. 421 ".