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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 851/2019 RGAC vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. : , residente in Parte_1 C.F._1
Umbriatico alla C.da Perticaro, s.n.c., elettivamente domiciliato in Cirò Marina alla via
Casale Brisi presso lo studio dell'Avv. AR Bombardiere, che lo rappresenta e difende per procura da intendersi rilasciata in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
, p. iva , con sede in alla via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
AR OL angolo via G. di Vittorio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in alla via Venezia n. 17, CP_1
presso lo studio dell'avv. Marcella Iannopoli, C.F. , che la C.F._2
rappresenta e difende per procura conferita in calce alla comparsa di costituzione, giusta delibera n. 007 del 08 maggio 2019
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 10.06.2025, la causa era posta in decisione in data 11.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'appellata
sentenza ed in accoglimento dei motivi suesposti e delle difese e conclusioni rassegnate in primo grado,
previa rinnovazione e/o comunque nomina di un c.t.u., anche per completezza ai quesiti già posti in
primo grado e non evasi, accogliere la domanda avanzata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. >>;
per l'appellata:
e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza
avversaria così provvedere:
a. rigettare in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi d'appello proposti dal sig. , Parte_1
perché destituiti di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b. per l'effetto confermare la sentenza n. 782/2018, pubblicata dal Tribunale di Crotone in data
20.06.2018; c. condannare l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.>>.
I FATTI
Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 2.01.2008 e Parte_2
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_3 Pt_1
, hanno convenuto in giudizio l' (di seguito
[...] Controparte_1
Contr
“ ) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità
sanitaria, con vittoria di spese.
Gli odierni appellanti hanno all'uopo esposto che il minore, dopo una caduta accidentale in bicicletta avvenuta il 17.06.2005 e continuando, nei giorni successivi, ad avvertire dolore alla caviglia sinistra che sia era nel frattempo gonfiata, in data 21.06.2005 era stato trasportato presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di per gli opportuni controlli. CP_1
2 In detta occasione, i medici del pronto soccorso diagnosticavano soltanto una “distorsione tibiotarsica del collo del piede sinistro con edema”, provvedendo pertanto ad applicare una doccia gessata ed a prescrivere una terapia antibiotica.
All'esito dei successivi esami clinici del 24.06.2005 e del 27.06.2005 veniva confermata la predetta diagnosi, con prescrizione di proseguire nella predetta terapia.
Non registrandosi alcun miglioramento, il paziente veniva ricoverato dal 2.07.2005 al
6.07.2005 presso il reparto di ortopedia dell di “San Giovanni di Dio” CP_3 CP_1
per nuovi controlli radiologici e TC al piede, a seguito dei quali veniva repertata la diversa diagnosi di “frattura composta dell'astragalo”.
Persistendo il gonfiore al collo del piede sinistro ed insorgendo anche la febbre, si procedeva ad un ulteriore ricovero presso il reparto ortopedico di “Villa Gioiosa” di dove, in CP_1
data 2.08.2018, mediante incisione chirurgica, veniva evacuato il versamento perimalleolare,
con nuova diagnosi di “artrite settica infettiva”. L'errata e/o omessa originaria diagnosi di quest'ultima avrebbe quindi provocato “una rarefazione strutturale ossea a danno dell'astragalo e del calcagno con atropatìa reattiva tibiostragalica, con deformazione del piede sinistro ed ingrossamento del mortaio, con compromissione attuale, futura e permanente nell'apparato locomotore”.
A tal fine formulavano le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,
così provvedere: - dichiarare che l'evento dedotto in giudizio è da attribuire a colpa esclusiva dei
sanitari dell' e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, e precisamente, per danni patrimoniali
emergenti € 723,30, per danni biologico, esistenziale e morale nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, ai sensi degli artt. 2056 1226 c.c.; il tutto con interessi e la rivalutazione monetaria dal
giorno del sinistro. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, la quale CP_2
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
A tal fine eccepiva, in rito, la nullità della rinnovazione della citazione, perché
tardivamente eseguita;
nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea per l'insussistenza di
3 profili di colpa ascrivibili ai sanitari, oltre alla mancanza della sussistenza (e prova) di un nesso eziologico tra la condotta dei medici e l'evento denunciato.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria e disposta c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 20.06.2018 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come in atti e la causa veniva decisa con la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
n. 782/2018 con la quale il Tribunale di Crotone così pronunciava: “ 1) rigetta la domanda
attorea; 2) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese del presente
giudizio, distratte a favore dell'avv. Marcella Iannapoli, difensore antistatario, che liquida in
complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura
del 15%, iva e c.p.a. come per legge. 3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori”.
Con atto di citazione del 15 aprile 2019, notificato a mezzo pec in pari data, il sig.
in proprio, avendo ormai raggiunto la maggiore età, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sopra citata sentenza, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Deduceva il che la sentenza pronunziata dal Tribunale di Crotone fosse stata adottata Pt_1
in violazione di legge, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe immotivatamente disatteso la sua richiesta di rinnovazione della seconda C.T.U. ritenendo che il dr Per_1
non avesse fornito tutti i chiarimenti necessari dinanzi alle osservazioni del C.T.P e sostenendo che un più attento vaglio dell'intero incarto processuale, con maggiore e più
critica lettura degli accadimenti portati in giudizio, da sottoporre, eventualmente, ad un diverso quanto inutilmente invocato c.t.u., avrebbe condotto ad una pronuncia di accoglimento della domanda.
Si costituiva contestando l'interposto Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata la richiesta di rinnovo della CTU
formulata da parte appellante, all'esito dell'udienza del 10.5.2025, svoltasi con deposito di memorie scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte l'appello in toto infondato per le ragioni di seguito esposte,
all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché della CTU disposta.
Parte appellante denuncia la presunta erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado, appiattendosi alle risultanze della CTU di cui si è chiesto più
volte la rinnovazione, ha ritenuto non sussistente la responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. per errore diagnostico e/o terapeutico dei sanitari.
Orbene, la responsabilità professionale si inserisce nel più ampio sistema della disciplina del contratto di prestazione d'opera e degli effetti che da esso derivano.
Esaminando analiticamente le norme richiamate da parte appellante è chiaro che nell'esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., ossia secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata e ciò implica una diligenza maggiore rispetto a quella richiesta dal comma 1 della norma richiamata, sicchè,
in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, si richiede una diligenza qualificata all'osservanza di specifiche regole ed all'impiego di strumenti tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria.
Il parametro di riferimento per valutare la colpa del medico è, quindi, l'art. 1176, comma 2,
del codice civile (« Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata») oltre che il principio secondo cui il professionista ha l'obbligo di eseguire non solo la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori quando queste siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo.
Motivo per il quale il giudice deve: a) stabilire quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente;
b) accertare in facto quale condotta fu concretamente tenuta;
c) valutare se lo scarto eventualmente accertato tra la condotta sub (a) e la condotta sub (b) sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, oppure sia giustificato da circostanze peculiari.
5 E' il dictum del Supremo Collegio che ha confermato l'orientamento secondo cui “ l'art. 1176,
comma 2, cod. civ. […] impone di ritenere in colpa il professionista che tenga una condotta difforme
da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista serio e preparato, e cioè il
c.d. homo eiusdem generis et condicionis” (Cass. Civ. ord. n. 25772 del 2023; Cass. Civ. Sez. 3, n.
3616 del 1972).
La disciplina della diligenza del buon padre di famiglia è, poi, espressamente richiamata nel testo normativo di cui all'art. 2236 c.c. il quale testualmente dispone che “se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Per come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, ferma restando la prova del contratto
e del danno da parte del creditore, l'inadempimento e la sua efficienza causale nella produzione del
danno sono introdotti dal danneggiato solo a livello di mera allegazione, in quanto il nesso causale va
ovviamente accertato - in concreto - in relazione alla prestazione effettivamente resa ed alla prova che
della stessa abbia fornito il debitore (la cui maggiore vicinanza alla prova è tanto più marcata quanto
più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al
creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso in cui questi eserciti una professione protetta)” (così Cass. 14642/15).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto – secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza – segue il seguente criterio: “In materia di responsabilità per
attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della
"preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una
valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità….” (tra le tante pronunzie si veda Cass. 3390/15).
Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ritiene questa Corte che di nessun pregio si atteggia il complesso dei rilievi mossi dall'appellante avverso le statuizioni di rigetto della domanda adottate con la decisione di primo grado.
Il Giudice di prime cure ha disposto CTU, dapprima avvalendosi dell'ausilio del dr Per_2
e, successivamente, del dr , a seguito dell'accoglimento dell'istanza attorea di Per_1
6 rinnovo della prima consulenza;
richiesta di rinnovo formulata anche per la seconda CTU,
riproposta anche nel presente giudizio di appello.
Sulla base della consulenza tecnica disposta in primo grado, che questa Corte ritiene completa, esaustiva, immune da vizi logici e giuridici, è stata correttamente esclusa la responsabilità è ascrivibile ai sanitari.
Già il primo c.t.u. ha posto in evidenza che “quando si parla di frattura della caviglia si intende
generalmente una rottura della parte distale di tibia (malleolo mediale) o della parte distale del
perone/fibula (malleolo laterale), essendo le fratture dell'astragalo (il terzo osso che forma il complesso
articolare) piuttosto rare;
i sintomi della frattura della caviglia comprendono dolore locale che si
accentua quando il piede è sotto carico, gonfiore e deformità articolare;
proprio quest'ultimo aspetto,
peraltro non sempre presente, distingue la frattura dalla distorsione;
in caso di frattura alla caviglia
è bene applicare immediatamente del ghiaccio sulla zona interessata, eseguire un bendaggio
compressivo ed immobilizzare l'arto nella posizione in cui si trova, precauzioni, queste, assolutamente
necessarie per attenuare il dolore e minimizzare il rischio di ulteriori lesioni;
dalla documentazione
esaminata si evince che i sanitari, prima di procedere alla dimissione del paziente, eseguirono esame
rx collopiede che non evidenziò nessuna frattura e, come da protocolli, immobilizzarono l'arto” (cfr.
relazione a firma del dott. , depositata in data 15.10.2016). Persona_3
Dalla relazione redatta dal secondo c.t.u. emerge ulteriormente che la frattura all'astragalo riportata dal è riconducibile alla tipologia delle “fratture composte” – alla cui novero Pt_1
appartengono quelle nelle quali “l'incidenza della necrosi avascolare è di circa il 10%, perché vi è
interrotta la vascolarizzazione dei rami arteriosi del collo dell'astragalo, mentre è intatta l'anastomosi
tra l'arteria del canale tarso e l'arteria del seno del tarso” e che “possono essere difficili da diagnosticare ai radiogrammi standard, perché occulte, e rendono necessaria una TC di conferma” –
ed essa è stata rilevata e diagnosticata già in occasione del primo ricovero del paziente, a seguito di
TAC eseguita in data 5.07.2005 (ossia a distanza di circa 14 gg. dalla prima visita cui lo stesso è stato
sottoposto in data 21.06.2005).
Con riferimento, poi, all' “artrite settica infettiva”, diagnosticata in data 1.08.2005,
consistente “nell'infezione batterica dell'articolazione dovuta alla presenza di microrganismi
patogeni all'interno del liquido sinovale (o articolare)”, deve essere escluso – a monte, ossia
7 ancora prima della relativa efficacia causale - un inadempimento imputabile ai medici.
Ritiene questa Corte, che tra l'altro ha rigettato l'ennesima richiesta di rinnovo della CTU
formulata in sede di appello, che il Giudice di prime cure ha legittimamente rigettato la seconda istanza di rinnovo della C.T.U., in quanto completa, esaustiva, immune da vizi logici e giuridici;
richiesta volta a ricercare e/o acquisire fatti ed elementi a sostegno della tesi attorea che avrebbero dovuto essere dedotti e provati dalla parte. Tale non può
considerarsi la perizia di parte dell'appellante, a firma del dott. non asseverata Per_4
costituendo mera allegazione difensiva, inidonea a superare i rilievi accertati dal CTU che ha totalmente escluso a monte, ossia ancora prima della relativa efficacia causale, un inadempimento imputabile ai medici per ciò che riguarda all' “artrite settica infettiva”,
diagnosticata in data 1.08.2005, ed essendo stata diagnosticata già in occasione del primo ricovero del paziente, a seguito di TAC eseguita in data 5.07.2005, la frattura all'astragalo riportata dal . Pt_1
Né vale a confutare quanto emerso dalla CTU il rilievo di parte appellante secondo cui “Se
la diagnosi di infezione del focolaio fratturativo fosse stata tempestiva si sarebbe potuta istituire
un'idonea e mirata terapia antibiotica sulla base di un banale antibiogramma con una completa
restitutio ad integrum dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica atteso che la supposta frattura era
composta e la sola corticale appariva interrotta alla radiografia”, posto che, per come emerso dagli atti, il è stato condotta in ospedale quattro giorni dopo il trauma subìto, ed era già in Pt_1
trattamento antibiotico per altra patologia (faringite) trattata con Macladin, antibiotico a largo spettro, utile anche per le infezione di Stafilocco Aureus, agente etiologico più
probabilmente responsabile di tali tipi di infezioni ed avendo già trattato domiciliarmente l'eventuale esposizione della ferita, possibile sito di partenza della successiva infezione.
A ben vedere, sulla base di quanto sopra esposto, è da reputarsi immune da censure la sentenza impugnata.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello non merita accoglimento e deve essere,
quindi, rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Crotone n. 782/2018, pubblicata in data 20.06.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_1
euro 9.991,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei costituiti difensori ex art. 93 c.p.c.;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
9
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 851/2019 RGAC vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. : , residente in Parte_1 C.F._1
Umbriatico alla C.da Perticaro, s.n.c., elettivamente domiciliato in Cirò Marina alla via
Casale Brisi presso lo studio dell'Avv. AR Bombardiere, che lo rappresenta e difende per procura da intendersi rilasciata in calce all'atto di appello,
APPELLANTE
E
, p. iva , con sede in alla via Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
AR OL angolo via G. di Vittorio, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura in alla via Venezia n. 17, CP_1
presso lo studio dell'avv. Marcella Iannopoli, C.F. , che la C.F._2
rappresenta e difende per procura conferita in calce alla comparsa di costituzione, giusta delibera n. 007 del 08 maggio 2019
APPELLATO
1 All'esito dell'udienza del 10.06.2025, la causa era posta in decisione in data 11.07.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per l'appellante: < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, in riforma dell'appellata
sentenza ed in accoglimento dei motivi suesposti e delle difese e conclusioni rassegnate in primo grado,
previa rinnovazione e/o comunque nomina di un c.t.u., anche per completezza ai quesiti già posti in
primo grado e non evasi, accogliere la domanda avanzata con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario. >>;
per l'appellata:
e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza
avversaria così provvedere:
a. rigettare in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi d'appello proposti dal sig. , Parte_1
perché destituiti di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b. per l'effetto confermare la sentenza n. 782/2018, pubblicata dal Tribunale di Crotone in data
20.06.2018; c. condannare l'appellante alla rifusione delle spese ed onorari di entrambi i giudizi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.>>.
I FATTI
Con atto di citazione in rinnovazione notificato in data 2.01.2008 e Parte_2
, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti di Parte_3 Pt_1
, hanno convenuto in giudizio l' (di seguito
[...] Controparte_1
Contr
“ ) chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità
sanitaria, con vittoria di spese.
Gli odierni appellanti hanno all'uopo esposto che il minore, dopo una caduta accidentale in bicicletta avvenuta il 17.06.2005 e continuando, nei giorni successivi, ad avvertire dolore alla caviglia sinistra che sia era nel frattempo gonfiata, in data 21.06.2005 era stato trasportato presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di per gli opportuni controlli. CP_1
2 In detta occasione, i medici del pronto soccorso diagnosticavano soltanto una “distorsione tibiotarsica del collo del piede sinistro con edema”, provvedendo pertanto ad applicare una doccia gessata ed a prescrivere una terapia antibiotica.
All'esito dei successivi esami clinici del 24.06.2005 e del 27.06.2005 veniva confermata la predetta diagnosi, con prescrizione di proseguire nella predetta terapia.
Non registrandosi alcun miglioramento, il paziente veniva ricoverato dal 2.07.2005 al
6.07.2005 presso il reparto di ortopedia dell di “San Giovanni di Dio” CP_3 CP_1
per nuovi controlli radiologici e TC al piede, a seguito dei quali veniva repertata la diversa diagnosi di “frattura composta dell'astragalo”.
Persistendo il gonfiore al collo del piede sinistro ed insorgendo anche la febbre, si procedeva ad un ulteriore ricovero presso il reparto ortopedico di “Villa Gioiosa” di dove, in CP_1
data 2.08.2018, mediante incisione chirurgica, veniva evacuato il versamento perimalleolare,
con nuova diagnosi di “artrite settica infettiva”. L'errata e/o omessa originaria diagnosi di quest'ultima avrebbe quindi provocato “una rarefazione strutturale ossea a danno dell'astragalo e del calcagno con atropatìa reattiva tibiostragalica, con deformazione del piede sinistro ed ingrossamento del mortaio, con compromissione attuale, futura e permanente nell'apparato locomotore”.
A tal fine formulavano le seguenti conclusioni: “ Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis,
così provvedere: - dichiarare che l'evento dedotto in giudizio è da attribuire a colpa esclusiva dei
sanitari dell' e, per l'effetto, condannare la Controparte_4
convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attore, e precisamente, per danni patrimoniali
emergenti € 723,30, per danni biologico, esistenziale e morale nella misura che sarà ritenuta di
giustizia, ai sensi degli artt. 2056 1226 c.c.; il tutto con interessi e la rivalutazione monetaria dal
giorno del sinistro. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' convenuta, la quale CP_2
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
A tal fine eccepiva, in rito, la nullità della rinnovazione della citazione, perché
tardivamente eseguita;
nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea per l'insussistenza di
3 profili di colpa ascrivibili ai sanitari, oltre alla mancanza della sussistenza (e prova) di un nesso eziologico tra la condotta dei medici e l'evento denunciato.
Nel corso del giudizio veniva svolta attività istruttoria e disposta c.t.u. medico-legale.
All'udienza del 20.06.2018 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come in atti e la causa veniva decisa con la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
n. 782/2018 con la quale il Tribunale di Crotone così pronunciava: “ 1) rigetta la domanda
attorea; 2) condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla convenuta le spese del presente
giudizio, distratte a favore dell'avv. Marcella Iannapoli, difensore antistatario, che liquida in
complessivi € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura
del 15%, iva e c.p.a. come per legge. 3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori”.
Con atto di citazione del 15 aprile 2019, notificato a mezzo pec in pari data, il sig.
in proprio, avendo ormai raggiunto la maggiore età, ha proposto Parte_1
impugnazione avverso la sopra citata sentenza, formulando le conclusioni come in epigrafe indicate.
Deduceva il che la sentenza pronunziata dal Tribunale di Crotone fosse stata adottata Pt_1
in violazione di legge, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe immotivatamente disatteso la sua richiesta di rinnovazione della seconda C.T.U. ritenendo che il dr Per_1
non avesse fornito tutti i chiarimenti necessari dinanzi alle osservazioni del C.T.P e sostenendo che un più attento vaglio dell'intero incarto processuale, con maggiore e più
critica lettura degli accadimenti portati in giudizio, da sottoporre, eventualmente, ad un diverso quanto inutilmente invocato c.t.u., avrebbe condotto ad una pronuncia di accoglimento della domanda.
Si costituiva contestando l'interposto Controparte_1
gravame chiedendone il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado e rigettata la richiesta di rinnovo della CTU
formulata da parte appellante, all'esito dell'udienza del 10.5.2025, svoltasi con deposito di memorie scritte, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4 LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte l'appello in toto infondato per le ragioni di seguito esposte,
all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché della CTU disposta.
Parte appellante denuncia la presunta erroneità della sentenza gravata nella parte in cui il Giudice di primo grado, appiattendosi alle risultanze della CTU di cui si è chiesto più
volte la rinnovazione, ha ritenuto non sussistente la responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. per errore diagnostico e/o terapeutico dei sanitari.
Orbene, la responsabilità professionale si inserisce nel più ampio sistema della disciplina del contratto di prestazione d'opera e degli effetti che da esso derivano.
Esaminando analiticamente le norme richiamate da parte appellante è chiaro che nell'esecuzione della prestazione, il professionista deve comportarsi secondo la diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., ossia secondo le regole di comune diligenza e correttezza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività professionale esercitata e ciò implica una diligenza maggiore rispetto a quella richiesta dal comma 1 della norma richiamata, sicchè,
in luogo della generica diligenza del buon padre di famiglia, si richiede una diligenza qualificata all'osservanza di specifiche regole ed all'impiego di strumenti tecnici adeguati allo standard professionale della sua categoria.
Il parametro di riferimento per valutare la colpa del medico è, quindi, l'art. 1176, comma 2,
del codice civile (« Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata») oltre che il principio secondo cui il professionista ha l'obbligo di eseguire non solo la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori quando queste siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo.
Motivo per il quale il giudice deve: a) stabilire quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente;
b) accertare in facto quale condotta fu concretamente tenuta;
c) valutare se lo scarto eventualmente accertato tra la condotta sub (a) e la condotta sub (b) sia dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, oppure sia giustificato da circostanze peculiari.
5 E' il dictum del Supremo Collegio che ha confermato l'orientamento secondo cui “ l'art. 1176,
comma 2, cod. civ. […] impone di ritenere in colpa il professionista che tenga una condotta difforme
da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista serio e preparato, e cioè il
c.d. homo eiusdem generis et condicionis” (Cass. Civ. ord. n. 25772 del 2023; Cass. Civ. Sez. 3, n.
3616 del 1972).
La disciplina della diligenza del buon padre di famiglia è, poi, espressamente richiamata nel testo normativo di cui all'art. 2236 c.c. il quale testualmente dispone che “se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”.
Per come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, ferma restando la prova del contratto
e del danno da parte del creditore, l'inadempimento e la sua efficienza causale nella produzione del
danno sono introdotti dal danneggiato solo a livello di mera allegazione, in quanto il nesso causale va
ovviamente accertato - in concreto - in relazione alla prestazione effettivamente resa ed alla prova che
della stessa abbia fornito il debitore (la cui maggiore vicinanza alla prova è tanto più marcata quanto
più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al
creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso in cui questi eserciti una professione protetta)” (così Cass. 14642/15).
L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto – secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza – segue il seguente criterio: “In materia di responsabilità per
attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della
"preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del "più probabile che non") - implica una
valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità….” (tra le tante pronunzie si veda Cass. 3390/15).
Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, ritiene questa Corte che di nessun pregio si atteggia il complesso dei rilievi mossi dall'appellante avverso le statuizioni di rigetto della domanda adottate con la decisione di primo grado.
Il Giudice di prime cure ha disposto CTU, dapprima avvalendosi dell'ausilio del dr Per_2
e, successivamente, del dr , a seguito dell'accoglimento dell'istanza attorea di Per_1
6 rinnovo della prima consulenza;
richiesta di rinnovo formulata anche per la seconda CTU,
riproposta anche nel presente giudizio di appello.
Sulla base della consulenza tecnica disposta in primo grado, che questa Corte ritiene completa, esaustiva, immune da vizi logici e giuridici, è stata correttamente esclusa la responsabilità è ascrivibile ai sanitari.
Già il primo c.t.u. ha posto in evidenza che “quando si parla di frattura della caviglia si intende
generalmente una rottura della parte distale di tibia (malleolo mediale) o della parte distale del
perone/fibula (malleolo laterale), essendo le fratture dell'astragalo (il terzo osso che forma il complesso
articolare) piuttosto rare;
i sintomi della frattura della caviglia comprendono dolore locale che si
accentua quando il piede è sotto carico, gonfiore e deformità articolare;
proprio quest'ultimo aspetto,
peraltro non sempre presente, distingue la frattura dalla distorsione;
in caso di frattura alla caviglia
è bene applicare immediatamente del ghiaccio sulla zona interessata, eseguire un bendaggio
compressivo ed immobilizzare l'arto nella posizione in cui si trova, precauzioni, queste, assolutamente
necessarie per attenuare il dolore e minimizzare il rischio di ulteriori lesioni;
dalla documentazione
esaminata si evince che i sanitari, prima di procedere alla dimissione del paziente, eseguirono esame
rx collopiede che non evidenziò nessuna frattura e, come da protocolli, immobilizzarono l'arto” (cfr.
relazione a firma del dott. , depositata in data 15.10.2016). Persona_3
Dalla relazione redatta dal secondo c.t.u. emerge ulteriormente che la frattura all'astragalo riportata dal è riconducibile alla tipologia delle “fratture composte” – alla cui novero Pt_1
appartengono quelle nelle quali “l'incidenza della necrosi avascolare è di circa il 10%, perché vi è
interrotta la vascolarizzazione dei rami arteriosi del collo dell'astragalo, mentre è intatta l'anastomosi
tra l'arteria del canale tarso e l'arteria del seno del tarso” e che “possono essere difficili da diagnosticare ai radiogrammi standard, perché occulte, e rendono necessaria una TC di conferma” –
ed essa è stata rilevata e diagnosticata già in occasione del primo ricovero del paziente, a seguito di
TAC eseguita in data 5.07.2005 (ossia a distanza di circa 14 gg. dalla prima visita cui lo stesso è stato
sottoposto in data 21.06.2005).
Con riferimento, poi, all' “artrite settica infettiva”, diagnosticata in data 1.08.2005,
consistente “nell'infezione batterica dell'articolazione dovuta alla presenza di microrganismi
patogeni all'interno del liquido sinovale (o articolare)”, deve essere escluso – a monte, ossia
7 ancora prima della relativa efficacia causale - un inadempimento imputabile ai medici.
Ritiene questa Corte, che tra l'altro ha rigettato l'ennesima richiesta di rinnovo della CTU
formulata in sede di appello, che il Giudice di prime cure ha legittimamente rigettato la seconda istanza di rinnovo della C.T.U., in quanto completa, esaustiva, immune da vizi logici e giuridici;
richiesta volta a ricercare e/o acquisire fatti ed elementi a sostegno della tesi attorea che avrebbero dovuto essere dedotti e provati dalla parte. Tale non può
considerarsi la perizia di parte dell'appellante, a firma del dott. non asseverata Per_4
costituendo mera allegazione difensiva, inidonea a superare i rilievi accertati dal CTU che ha totalmente escluso a monte, ossia ancora prima della relativa efficacia causale, un inadempimento imputabile ai medici per ciò che riguarda all' “artrite settica infettiva”,
diagnosticata in data 1.08.2005, ed essendo stata diagnosticata già in occasione del primo ricovero del paziente, a seguito di TAC eseguita in data 5.07.2005, la frattura all'astragalo riportata dal . Pt_1
Né vale a confutare quanto emerso dalla CTU il rilievo di parte appellante secondo cui “Se
la diagnosi di infezione del focolaio fratturativo fosse stata tempestiva si sarebbe potuta istituire
un'idonea e mirata terapia antibiotica sulla base di un banale antibiogramma con una completa
restitutio ad integrum dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica atteso che la supposta frattura era
composta e la sola corticale appariva interrotta alla radiografia”, posto che, per come emerso dagli atti, il è stato condotta in ospedale quattro giorni dopo il trauma subìto, ed era già in Pt_1
trattamento antibiotico per altra patologia (faringite) trattata con Macladin, antibiotico a largo spettro, utile anche per le infezione di Stafilocco Aureus, agente etiologico più
probabilmente responsabile di tali tipi di infezioni ed avendo già trattato domiciliarmente l'eventuale esposizione della ferita, possibile sito di partenza della successiva infezione.
A ben vedere, sulla base di quanto sopra esposto, è da reputarsi immune da censure la sentenza impugnata.
Alla stregua di quanto sopra esposto l'appello non merita accoglimento e deve essere,
quindi, rigettato.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
8 Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Controparte_1
sentenza del Tribunale di Crotone n. 782/2018, pubblicata in data 20.06.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in Controparte_1
euro 9.991,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei costituiti difensori ex art. 93 c.p.c.;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 11.11.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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