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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 26/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, promossa
DA
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Natale Polimeni del Foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M. Presa, sito in Palmi alla Via Corso Barbaro n. 34;
-opponente-
CONTRO
(C.F. e P. IVA , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzina Mandaglio, presso il cui studio in Taurianova, c.da
Porcaro n. 22, è elettivamente domiciliato;
- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalla nota di precisazione delle conclusioni, depositata il 30.07.2024, per l'attore- opponente: << voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi;
- dichiarare che il precetto opposto è nullo per omessa indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e per mancato raggiungimento dello scopo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite. >>.
Dalla nota di precisazione delle conclusioni, depositata il 30.07.2024, per il convenuto- opposto:
<Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi;
- Rigettare l'opposizione a precetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese di lite >>;
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con l'atto introduttivo, notificato il 26 luglio 2023, l'opponente premette:
- che con precetto notificato in data 20.07.2023 il , dichiarando di Controparte_1
agire in virtù delle sentenze nn. 22/2014 e 50/2014 emesse dalla Corte dei Conti, nonché della sentenza n. 52/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, e dando atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 4.951,44, ha intimato ad esso esponente il pagamento della somma residua, quantificata in euro 199.678,18;
- che l'esecuzione non è ancora iniziata.
Propone quindi opposizione al precetto, invocandone la nullità per le seguenti ragioni:
a) omessa indicazione, in violazione dell'art. 480, secondo comma, c.p.c., della data di notificazione dei titoli esecutivi e, in particolare, della sentenza n. 22/2014 della
Corte dei Conti, successivamente riformata con sentenza n. 35/2019: vizio formale che non può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, dal momento che il
- senza illustrare in che termini la pronuncia di primo grado Controparte_1
sia stata riformata e dunque senza menzionare il contenuto della sentenza n. 35/2018, pure richiamata - conteggia nella sorte capitale asseritamente dovuta le somme portate dalla sentenza riformata, così ponendo il debitore precettato - il quale “non ha alcuna contezza dei titoli esecutivi notificatigli, ma che solo può fare riferimento al contenuto (sia consentito un po' confuso) dell'atto di precetto” – in una posizione di incertezza;
b) inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, attesa l'errata quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto, in quanto esso opponente ha già provveduto a pagare la somma complessiva di euro 9.596,33, e precisamente:
€ 6.750,00 mediante pagamento di € 750,00/mese dal mese di agosto 2021 fino ad
Aprile 2022 (e quindi per n. 9 mesi) pari a un quinto dello stipendio, come risulta dalle buste paga allegate;
€ 836,76 mediante n. 2 bonifici del 15.7.2021; €1.982,57, giusta autorizzazione a prelevare come da sentenza n. 192/2014.
Tutto ciò premesso, conclude come trascritto in epigrafe.
1.1.- Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 14/10/2023, il contesta la domanda avversaria, deducendo in fatto: Controparte_1
- che il è stato condannato: i) con le sentenze n. 50/2014 e n. 35/2018 emesse Parte_1
dalla Corte dei Conti, al pagamento delle somme rispettivamente pari ad euro 18.720,00 ed euro 33.100,00, per danno erariale nei confronti del;
ii) con sentenza Controparte_1
n. 52/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla restituzione di euro
2 97.162,00 a titolo di somme eccedenti rispetto alla retribuzione dovuta nel periodo dal 3 luglio 2001 al 31 dicembre 2007;
- che lo stesso ha iniziato in data 14.07.2021 a dare esecuzione alle predette Parte_1
sentenze, effettuando in favore del versamenti mensili, che sono Controparte_1
stati poi interrotti il 29.04.2022;
- che quindi nell'atto di precetto è stato detratto, dalla somma dovuta di euro 204.121,32,
l'importo già versato di euro 4.951,44, per una somma finale intimata di euro 199.169,88.
Osserva quindi che:
a) il precetto contiene tutti gli elementi formali ex lege previsti - compresa la data di notificazione della sentenza di riforma n. 52/2019 avvenuta il 22.03.2021 -, non potendo insorgere nel debitore alcuna confusione, atteso che lo stesso ha dimostrato di conoscere perfettamente il contenuto degli atti, effettuando a far data dal
14.07.2021 ben undici versamenti, mediante bonifici le cui causali identificano compiutamente le sentenze azionate con l'atto di precetto e le somme dalle stesse portate per spese legali e per sorte capitale, peraltro indirizzate su IBAN diversi per tenere conto dei distinti creditori (Banca D'Italia Tesoreria Centrale dello Stato
Roma e ); Controparte_1
b) il conteggio prospettato dall'opponente è a sua volta errato, in quanto il sig. ha versato la somma di euro 7.586,76 e non di euro 9.596,33 e, Parte_1
comunque, è rimasto debitore dell'ente per la restante somma;
c) la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva non ha fondamento in ragione dell'infondatezza dei motivi dell'opposizione.
Tutto ciò premesso, ha concluso come in epigrafe trascritto.
2.1. – Con le prime due memorie di cui all'art. 171-ter n. 1 e n. 2c.p.c., l'opponente ha contestato le difese avversarie, ribadendo le ragioni poste a fondamento dell'opposizione e sostenendo di aver esattamente conteggiato le somme già pagate e quelle non dovute. Ha chiesto inoltre di provare per testi l'esistenza di un accordo concluso con il avente CP_1
ad oggetto il pagamento rateale mensile delle somme dovute.
Con la terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., l'ente comunale si è opposto alla prova per testi richiesta da controparte, deducendone l'inammissibilità perché eventuali accordi concordati con la P.A richiedono per legge la forma scritta ad substantiam. Ha anche contestato che sia stata fornita la prova dell'invocata autorizzazione a detrarre dal dovuto la somma di euro 1.982,57.
3 Successivamente, rigettata la richiesta di prova costituenda formulata da parte opponente, nei termini fissati per il deposito degli scritti conclusionali, le parti hanno depositato rispettive note di precisazione delle conclusioni, già trascritte in epigrafe, e scritti conclusionali, e all'udienza del 5.11.2024 hanno insistito in tutte le domande ed eccezioni proposte.
3. L'opposizione è solo parzialmente fondata, per i motivi di cui si dirà.
3.1. Il primo motivo enunciato dall'opponente - con il quale si lamenta che la mancata indicazione della data di notifica dei titoli azionati, unitamente alla mancata menzione del contenuto della sentenza di secondo grado n. 35/18, di riforma della sentenza n. 22/2014, avrebbe recato incertezza nel debitore - è infondato.
Va premesso che il precetto opposto indica compiutamente i titoli posti in esecuzione, individuandoli nei seguenti: la sentenza n. 22/2014 “riformata” dalla sentenza n. 35/2018 della Corte dei Conti, che condanna il al pagamento in favore del della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 33.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la sentenza n. 50/2014 della Corte dei Conti, con la quale lo stesso opponente è stato condannato al pagamento della somma di euro 18.720,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre a favore del;
Controparte_1
la sentenza n. 540/16 del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, che – a conclusione del giudizio iscritto al n. 941/2010 - condanna l'arch. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, di euro 97.162,01 oltre interessi legali dal 30.3.2010 al soddisfo;
CP_1
la sentenza n. 52/19 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che, nel rigettare l'appello avverso la sentenza emessa nel giudizio n. 941/2010, condanna l'Arch. alla Parte_1
rifusione, in favore del comune opposto, delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 4.757,00 oltre accessori di legge.
Oltre a ciò, il precetto esplicita il calcolo delle somme dovute, nei seguenti termini:
- per sorte capitale sentenza n. 22/2014 e sentenza n. 50/2014, con rivalutazione monetaria e interessi legali: € 59.964,03;
- per sorte capitale sentenza n. 52/2019, con interessi legali dal 30.3.2010 al 30.6.2023:
€ 139.400,29;
- spese legali giudizio di II grado: € 4.757,00;
- per un totale di € 204.121,32, da cui - detraendo l'importo già versato di € 4.951,44
– residua il dovuto pari a € 199.169,88, richiesto in pagamento con il precetto opposto.
4 I dati che precedono consentono di individuare compiutamente sia le sentenze azionate con il precetto in esame, sia l'entità delle somme portate in esecuzione, escludendo ogni incertezza sul contenuto dei titoli presupposti (cfr. Cass. civile, sez. III, Sentenza n. 8506 del
02/08/1991, secondo la quale “L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente”).
In ogni caso, occorre aggiungere che, come riconosciuto dallo stesso opponente,
l'applicazione del generale principio della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo, enunciato dall'art. 156 c.p.c., ha condotto all'approdo giurisprudenziale, secondo cui
“L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (in tal senso, v. di recente Cass. civile, Sez. III, Ordinanze n. 27424 del 26/09/2023 e n. 903 del 09/01/2024).
In particolare, con riferimento ad un caso analogo a quello che occupa, la S.C. ha avuto occasione di precisare che “La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata”: in tal senso, v. Cass. civile Sez. VI - III, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018).
Nel caso che occupa, l'allegazione attorea di aver subito, a causa della mancata indicazione delle date di notifica delle sentenze poste in esecuzione, un pregiudizio consistente nell'incertezza sul contenuto dei titoli azionati, si rivela infondata, non solo perché il
5 non ha mai lamentato di non aver ricevuto la notifica dei titoli azionati, ma anche Parte_1
per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, dai documenti allegati dal comune opposto, emerge che la sentenza n. 22/2014 della sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti non è stata “riformata” ma integralmente confermata dalla sentenza n. 35/18, emessa in secondo grado dalla Seconda
Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese d'appello, liquidate in euro 96,00. Parte_1
Inoltre, dai documenti allegati ai fascicoli di entrambe le parti si apprende che l'opponente ha effettuato diversi pagamenti, imputandoli distintamente alle sentenze indicate nell'atto di precetto.
Precisamente, nell'effettuare i due bonifici del 14.07.2021, intestati alla Banca D'Italia
Tesoreria Centrale dello Stato Roma, l'opponente ha indicato le seguenti causali:
- per il bonifico di euro 451,44, “SENT CORTE CONTI REG CALABRA 22 2014 E
CORTE CENTR APP N 35 2018 SPESE GIUD 355 virgola 44 oltre 96”;
- per il bonifico di euro 412,32, “SENT CORTE CONTI REG CALABRA 50 2014 E
CORTE CENTR APP. N 627 2017 SPESE GIUD 316 virgola 32 oltre 96”.
Mentre tutti i nove bonifici indirizzati al comune di nei mesi da agosto 2021 ad CP_1 aprile 2022, ciascuno dell'importo di euro 750,00, recano la seguente causale: “Gestione
OSL rata (mese…) sentenza Corte Conti 50 del 2014 e 22 del 2014 . Parte_1
Infine, vi è un ulteriore bonifico effettuato in data 27.03.2022 sempre a favore del
[...]
, ma con IBAN del destinatario diverso rispetto ai precedenti, con causale: CP_1
“spese legali sentenza n. 52 del 2019 Corte Appello RC, prima rata Marzo”.
E' evidente, quindi, che il contenuto delle sentenze doveva essere ben noto all'opponente, tanto da consentire l'esatta quantificazione dei pagamenti da effettuare a titolo di spese legali di primo e secondo grado (96 euro), oltre che di rate mensili per sorte capitale.
Va sul punto osservato che il comportamento del debitore, consistente nel pagamento anche parziale degli importi, con specifica imputazione e riferimento ai dati identificativi delle sentenze di condanna, unitamente alla mancata contestazione sull'avvenuta notifica degli stessi titoli, consente di escludere che possa essersi verificata incertezza sul contenuto dell'obbligazione (sulla rilevanza del comportamento del debitore al fine dell'individuazione del titolo in esecuzione, sebbene nel diverso caso di comportamento successivo alla notifica del precetto, v. Cass. civile, Sez. III, Sentenza n. 25433 del 02/12/2014 e Sez. VI -III,
Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017).
6 In conclusione, la presenza nel precetto opposto di indicazioni idonee ad individuare senza incertezze gli importi richiesti ed i titoli giudiziali azionati, il cui contenuto era certamente noto alla parte precettata, impedisce di pronunciare la invocata nullità, derivante dalla mancata indicazione delle date di notifica dei titoli presupposti, avendo l'atto raggiunto lo scopo di rendere edotto il debitore della volontà del creditore di far valere l'obbligazione e della possibilità di estinguere il debito per evitare l'esecuzione.
3.2. Il secondo motivo di opposizione è fondato, nei seguenti limiti.
Innanzitutto, il comune opposto non ha contestato, ma anzi ha ammesso, che gli importi ricevuti a titolo di pagamenti parziali ammontano a € 7.586,76 (di cui € 6.750,00 per sorte capitale e € 836,76 per spese legali liquidate, come emerge anche dai bonifici sopra già richiamati), anziché alla minor somma di €4.951,44, detratta in precetto.
Per quanto riguarda la “autorizzazione a prelevare la somma di € 1.982,57”, che secondo l'opponente dovrebbe risultare dalla sentenza della Corte dei Conti n. 192/2014, deve dirsi che dall'esame dell'atto non emerge alcuna “autorizzazione”; l'unico cenno a rapporti di dare – avere può rinvenirsi nella condanna al rimborso, a favore del (quale Parte_1 convenuto prosciolto nel merito) e a carico dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali, liquidate in euro 1.000,00 (oltre IVA e CPA): tuttavia, la mancata coincidenza tra l'entità della somma a credito (in totale, € 1.260,00) e quella indicata dall'opponente
(€1.982,57), oltre che la differente causale (non “autorizzazione al prelievo” ma credito nascente da condanna), costituiscono circostanze tali da impedire una interpretazione univoca delle difese dell'opponente, al fine di (ri)qualificare le allegazioni sull'invocata
“autorizzazione” in eccezione di compensazione, non essendo possibile ricostruire con certezza la volontà della parte (è noto invero che la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, purchè dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di volersi avvalere del proprio credito, valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, al fine di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito: cfr. Cass. civile, Sez. I, Sentenza n. 23948 del 02/10/2018).
Pertanto, la somma contestata pari a euro 1.982,57 deve considerarsi dovuta.
Infine, la circostanza della dedotta conclusione di un accordo di rateizzazione, oltre a costituire un fatto nuovo tardivamente introdotto dall'opponente solo con la prima memoria istruttoria, è rimasta sfornita di prova: trattandosi di un contratto asseritamente stipulato con una Pubblica Amministrazione, la sua conclusione esigeva il rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità e, dunque, la richiesta di prova per testi articolata sul punto è
7 stata correttamente dichiarata inammissibile, incorrendo essa nel divieto sancito dall'art. 2725 cod. civ. in relazione ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.
In ultima analisi, non essendovi ulteriori contestazioni sulla quantificazione del credito come operata in precetto, la somma dovuta dall'opponente, tenendo conto dei pagamenti dimostrati, deve essere rideterminata in € 196.534,56, corrispondente alla differenza tra il dovuto (€ 204.121,32) e le somme già corrisposte, pari a €7.586,76.
Negli stessi limiti la domanda va accolta, dovendosi ridurre l'importo intimato ad euro €
196.534,56, in favore dell'Ente creditore.
4. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
5. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di opposizione notificato il 26 luglio 2023, da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce l'importo intimato ad euro
€ 196.534,56, in favore dell'Ente creditore;
2) compensa interamente le spese di lite;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 22 marzo 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1015 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2023, promossa
DA
(nato a [...] il [...] - c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Natale Polimeni del Foro di Reggio Calabria, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. M. Presa, sito in Palmi alla Via Corso Barbaro n. 34;
-opponente-
CONTRO
(C.F. e P. IVA , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Vincenzina Mandaglio, presso il cui studio in Taurianova, c.da
Porcaro n. 22, è elettivamente domiciliato;
- opposto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalla nota di precisazione delle conclusioni, depositata il 30.07.2024, per l'attore- opponente: << voglia il Tribunale adito:
- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli esecutivi;
- dichiarare che il precetto opposto è nullo per omessa indicazione della data di notifica dei titoli esecutivi e per mancato raggiungimento dello scopo;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il non ha diritto di Controparte_1
procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa;
- condannare il creditore istante al pagamento delle spese e compensi di lite. >>.
Dalla nota di precisazione delle conclusioni, depositata il 30.07.2024, per il convenuto- opposto:
<Rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia dei titoli esecutivi;
- Rigettare l'opposizione a precetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
- Con vittoria di spese di lite >>;
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con l'atto introduttivo, notificato il 26 luglio 2023, l'opponente premette:
- che con precetto notificato in data 20.07.2023 il , dichiarando di Controparte_1
agire in virtù delle sentenze nn. 22/2014 e 50/2014 emesse dalla Corte dei Conti, nonché della sentenza n. 52/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sez. Lavoro, e dando atto dell'intervenuto pagamento dell'importo di euro 4.951,44, ha intimato ad esso esponente il pagamento della somma residua, quantificata in euro 199.678,18;
- che l'esecuzione non è ancora iniziata.
Propone quindi opposizione al precetto, invocandone la nullità per le seguenti ragioni:
a) omessa indicazione, in violazione dell'art. 480, secondo comma, c.p.c., della data di notificazione dei titoli esecutivi e, in particolare, della sentenza n. 22/2014 della
Corte dei Conti, successivamente riformata con sentenza n. 35/2019: vizio formale che non può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo, dal momento che il
- senza illustrare in che termini la pronuncia di primo grado Controparte_1
sia stata riformata e dunque senza menzionare il contenuto della sentenza n. 35/2018, pure richiamata - conteggia nella sorte capitale asseritamente dovuta le somme portate dalla sentenza riformata, così ponendo il debitore precettato - il quale “non ha alcuna contezza dei titoli esecutivi notificatigli, ma che solo può fare riferimento al contenuto (sia consentito un po' confuso) dell'atto di precetto” – in una posizione di incertezza;
b) inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, attesa l'errata quantificazione delle somme indicate nell'atto di precetto, in quanto esso opponente ha già provveduto a pagare la somma complessiva di euro 9.596,33, e precisamente:
€ 6.750,00 mediante pagamento di € 750,00/mese dal mese di agosto 2021 fino ad
Aprile 2022 (e quindi per n. 9 mesi) pari a un quinto dello stipendio, come risulta dalle buste paga allegate;
€ 836,76 mediante n. 2 bonifici del 15.7.2021; €1.982,57, giusta autorizzazione a prelevare come da sentenza n. 192/2014.
Tutto ciò premesso, conclude come trascritto in epigrafe.
1.1.- Con la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente il 14/10/2023, il contesta la domanda avversaria, deducendo in fatto: Controparte_1
- che il è stato condannato: i) con le sentenze n. 50/2014 e n. 35/2018 emesse Parte_1
dalla Corte dei Conti, al pagamento delle somme rispettivamente pari ad euro 18.720,00 ed euro 33.100,00, per danno erariale nei confronti del;
ii) con sentenza Controparte_1
n. 52/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, alla restituzione di euro
2 97.162,00 a titolo di somme eccedenti rispetto alla retribuzione dovuta nel periodo dal 3 luglio 2001 al 31 dicembre 2007;
- che lo stesso ha iniziato in data 14.07.2021 a dare esecuzione alle predette Parte_1
sentenze, effettuando in favore del versamenti mensili, che sono Controparte_1
stati poi interrotti il 29.04.2022;
- che quindi nell'atto di precetto è stato detratto, dalla somma dovuta di euro 204.121,32,
l'importo già versato di euro 4.951,44, per una somma finale intimata di euro 199.169,88.
Osserva quindi che:
a) il precetto contiene tutti gli elementi formali ex lege previsti - compresa la data di notificazione della sentenza di riforma n. 52/2019 avvenuta il 22.03.2021 -, non potendo insorgere nel debitore alcuna confusione, atteso che lo stesso ha dimostrato di conoscere perfettamente il contenuto degli atti, effettuando a far data dal
14.07.2021 ben undici versamenti, mediante bonifici le cui causali identificano compiutamente le sentenze azionate con l'atto di precetto e le somme dalle stesse portate per spese legali e per sorte capitale, peraltro indirizzate su IBAN diversi per tenere conto dei distinti creditori (Banca D'Italia Tesoreria Centrale dello Stato
Roma e ); Controparte_1
b) il conteggio prospettato dall'opponente è a sua volta errato, in quanto il sig. ha versato la somma di euro 7.586,76 e non di euro 9.596,33 e, Parte_1
comunque, è rimasto debitore dell'ente per la restante somma;
c) la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva non ha fondamento in ragione dell'infondatezza dei motivi dell'opposizione.
Tutto ciò premesso, ha concluso come in epigrafe trascritto.
2.1. – Con le prime due memorie di cui all'art. 171-ter n. 1 e n. 2c.p.c., l'opponente ha contestato le difese avversarie, ribadendo le ragioni poste a fondamento dell'opposizione e sostenendo di aver esattamente conteggiato le somme già pagate e quelle non dovute. Ha chiesto inoltre di provare per testi l'esistenza di un accordo concluso con il avente CP_1
ad oggetto il pagamento rateale mensile delle somme dovute.
Con la terza memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c., l'ente comunale si è opposto alla prova per testi richiesta da controparte, deducendone l'inammissibilità perché eventuali accordi concordati con la P.A richiedono per legge la forma scritta ad substantiam. Ha anche contestato che sia stata fornita la prova dell'invocata autorizzazione a detrarre dal dovuto la somma di euro 1.982,57.
3 Successivamente, rigettata la richiesta di prova costituenda formulata da parte opponente, nei termini fissati per il deposito degli scritti conclusionali, le parti hanno depositato rispettive note di precisazione delle conclusioni, già trascritte in epigrafe, e scritti conclusionali, e all'udienza del 5.11.2024 hanno insistito in tutte le domande ed eccezioni proposte.
3. L'opposizione è solo parzialmente fondata, per i motivi di cui si dirà.
3.1. Il primo motivo enunciato dall'opponente - con il quale si lamenta che la mancata indicazione della data di notifica dei titoli azionati, unitamente alla mancata menzione del contenuto della sentenza di secondo grado n. 35/18, di riforma della sentenza n. 22/2014, avrebbe recato incertezza nel debitore - è infondato.
Va premesso che il precetto opposto indica compiutamente i titoli posti in esecuzione, individuandoli nei seguenti: la sentenza n. 22/2014 “riformata” dalla sentenza n. 35/2018 della Corte dei Conti, che condanna il al pagamento in favore del della somma di Parte_1 Controparte_1
euro 33.100,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
la sentenza n. 50/2014 della Corte dei Conti, con la quale lo stesso opponente è stato condannato al pagamento della somma di euro 18.720,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, sempre a favore del;
Controparte_1
la sentenza n. 540/16 del Tribunale di Palmi, sezione lavoro, che – a conclusione del giudizio iscritto al n. 941/2010 - condanna l'arch. al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, di euro 97.162,01 oltre interessi legali dal 30.3.2010 al soddisfo;
CP_1
la sentenza n. 52/19 della Corte di Appello di Reggio Calabria, che, nel rigettare l'appello avverso la sentenza emessa nel giudizio n. 941/2010, condanna l'Arch. alla Parte_1
rifusione, in favore del comune opposto, delle spese processuali, liquidate complessivamente in euro 4.757,00 oltre accessori di legge.
Oltre a ciò, il precetto esplicita il calcolo delle somme dovute, nei seguenti termini:
- per sorte capitale sentenza n. 22/2014 e sentenza n. 50/2014, con rivalutazione monetaria e interessi legali: € 59.964,03;
- per sorte capitale sentenza n. 52/2019, con interessi legali dal 30.3.2010 al 30.6.2023:
€ 139.400,29;
- spese legali giudizio di II grado: € 4.757,00;
- per un totale di € 204.121,32, da cui - detraendo l'importo già versato di € 4.951,44
– residua il dovuto pari a € 199.169,88, richiesto in pagamento con il precetto opposto.
4 I dati che precedono consentono di individuare compiutamente sia le sentenze azionate con il precetto in esame, sia l'entità delle somme portate in esecuzione, escludendo ogni incertezza sul contenuto dei titoli presupposti (cfr. Cass. civile, sez. III, Sentenza n. 8506 del
02/08/1991, secondo la quale “L'omessa o inesatta indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del titolo esecutivo giudiziale non importa la nullità dello stesso precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente”).
In ogni caso, occorre aggiungere che, come riconosciuto dallo stesso opponente,
l'applicazione del generale principio della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo, enunciato dall'art. 156 c.p.c., ha condotto all'approdo giurisprudenziale, secondo cui
“L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (in tal senso, v. di recente Cass. civile, Sez. III, Ordinanze n. 27424 del 26/09/2023 e n. 903 del 09/01/2024).
In particolare, con riferimento ad un caso analogo a quello che occupa, la S.C. ha avuto occasione di precisare che “La nullità del precetto, derivante dalla mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo, è sanata, per il raggiungimento dello scopo, dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in tutti i casi in cui questa si limiti a lamentare l'esistenza della irregolarità formale in sé considerata, senza dedurre che essa abbia causato pregiudizio ai diritti tutelati dal regolare svolgimento della procedura esecutiva (nella specie, l'opponente ha lamentato esclusivamente la mancata indicazione nel precetto della data di precedente notifica dei titoli esecutivi, senza contestare che questa fosse stata effettuata, e, conseguentemente, di essere stato messo in condizione di adempiere spontaneamente prima ancora della notifica del precetto, né di essere stato efficacemente richiamato alla sua posizione di parte inadempiente, con la notifica del precetto, e messo in condizione di adempiere nel termine indicato nel precetto stesso, evitando l'esecuzione forzata”: in tal senso, v. Cass. civile Sez. VI - III, Ordinanza n. 19105 del 18/07/2018).
Nel caso che occupa, l'allegazione attorea di aver subito, a causa della mancata indicazione delle date di notifica delle sentenze poste in esecuzione, un pregiudizio consistente nell'incertezza sul contenuto dei titoli azionati, si rivela infondata, non solo perché il
5 non ha mai lamentato di non aver ricevuto la notifica dei titoli azionati, ma anche Parte_1
per le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, dai documenti allegati dal comune opposto, emerge che la sentenza n. 22/2014 della sezione giurisdizionale per la Calabria della Corte dei Conti non è stata “riformata” ma integralmente confermata dalla sentenza n. 35/18, emessa in secondo grado dalla Seconda
Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese d'appello, liquidate in euro 96,00. Parte_1
Inoltre, dai documenti allegati ai fascicoli di entrambe le parti si apprende che l'opponente ha effettuato diversi pagamenti, imputandoli distintamente alle sentenze indicate nell'atto di precetto.
Precisamente, nell'effettuare i due bonifici del 14.07.2021, intestati alla Banca D'Italia
Tesoreria Centrale dello Stato Roma, l'opponente ha indicato le seguenti causali:
- per il bonifico di euro 451,44, “SENT CORTE CONTI REG CALABRA 22 2014 E
CORTE CENTR APP N 35 2018 SPESE GIUD 355 virgola 44 oltre 96”;
- per il bonifico di euro 412,32, “SENT CORTE CONTI REG CALABRA 50 2014 E
CORTE CENTR APP. N 627 2017 SPESE GIUD 316 virgola 32 oltre 96”.
Mentre tutti i nove bonifici indirizzati al comune di nei mesi da agosto 2021 ad CP_1 aprile 2022, ciascuno dell'importo di euro 750,00, recano la seguente causale: “Gestione
OSL rata (mese…) sentenza Corte Conti 50 del 2014 e 22 del 2014 . Parte_1
Infine, vi è un ulteriore bonifico effettuato in data 27.03.2022 sempre a favore del
[...]
, ma con IBAN del destinatario diverso rispetto ai precedenti, con causale: CP_1
“spese legali sentenza n. 52 del 2019 Corte Appello RC, prima rata Marzo”.
E' evidente, quindi, che il contenuto delle sentenze doveva essere ben noto all'opponente, tanto da consentire l'esatta quantificazione dei pagamenti da effettuare a titolo di spese legali di primo e secondo grado (96 euro), oltre che di rate mensili per sorte capitale.
Va sul punto osservato che il comportamento del debitore, consistente nel pagamento anche parziale degli importi, con specifica imputazione e riferimento ai dati identificativi delle sentenze di condanna, unitamente alla mancata contestazione sull'avvenuta notifica degli stessi titoli, consente di escludere che possa essersi verificata incertezza sul contenuto dell'obbligazione (sulla rilevanza del comportamento del debitore al fine dell'individuazione del titolo in esecuzione, sebbene nel diverso caso di comportamento successivo alla notifica del precetto, v. Cass. civile, Sez. III, Sentenza n. 25433 del 02/12/2014 e Sez. VI -III,
Ordinanza n. 15316 del 20/06/2017).
6 In conclusione, la presenza nel precetto opposto di indicazioni idonee ad individuare senza incertezze gli importi richiesti ed i titoli giudiziali azionati, il cui contenuto era certamente noto alla parte precettata, impedisce di pronunciare la invocata nullità, derivante dalla mancata indicazione delle date di notifica dei titoli presupposti, avendo l'atto raggiunto lo scopo di rendere edotto il debitore della volontà del creditore di far valere l'obbligazione e della possibilità di estinguere il debito per evitare l'esecuzione.
3.2. Il secondo motivo di opposizione è fondato, nei seguenti limiti.
Innanzitutto, il comune opposto non ha contestato, ma anzi ha ammesso, che gli importi ricevuti a titolo di pagamenti parziali ammontano a € 7.586,76 (di cui € 6.750,00 per sorte capitale e € 836,76 per spese legali liquidate, come emerge anche dai bonifici sopra già richiamati), anziché alla minor somma di €4.951,44, detratta in precetto.
Per quanto riguarda la “autorizzazione a prelevare la somma di € 1.982,57”, che secondo l'opponente dovrebbe risultare dalla sentenza della Corte dei Conti n. 192/2014, deve dirsi che dall'esame dell'atto non emerge alcuna “autorizzazione”; l'unico cenno a rapporti di dare – avere può rinvenirsi nella condanna al rimborso, a favore del (quale Parte_1 convenuto prosciolto nel merito) e a carico dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali, liquidate in euro 1.000,00 (oltre IVA e CPA): tuttavia, la mancata coincidenza tra l'entità della somma a credito (in totale, € 1.260,00) e quella indicata dall'opponente
(€1.982,57), oltre che la differente causale (non “autorizzazione al prelievo” ma credito nascente da condanna), costituiscono circostanze tali da impedire una interpretazione univoca delle difese dell'opponente, al fine di (ri)qualificare le allegazioni sull'invocata
“autorizzazione” in eccezione di compensazione, non essendo possibile ricostruire con certezza la volontà della parte (è noto invero che la compensazione, in quanto esercizio di un diritto potestativo, non può essere rilevata d'ufficio e deve essere eccepita da chi intende avvalersene, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, purchè dal comportamento della parte risulti univocamente la volontà di volersi avvalere del proprio credito, valutando liberamente il proprio interesse all'adempimento, al fine di ottenere la dichiarazione dell'estinzione del debito: cfr. Cass. civile, Sez. I, Sentenza n. 23948 del 02/10/2018).
Pertanto, la somma contestata pari a euro 1.982,57 deve considerarsi dovuta.
Infine, la circostanza della dedotta conclusione di un accordo di rateizzazione, oltre a costituire un fatto nuovo tardivamente introdotto dall'opponente solo con la prima memoria istruttoria, è rimasta sfornita di prova: trattandosi di un contratto asseritamente stipulato con una Pubblica Amministrazione, la sua conclusione esigeva il rispetto del requisito della forma scritta a pena di nullità e, dunque, la richiesta di prova per testi articolata sul punto è
7 stata correttamente dichiarata inammissibile, incorrendo essa nel divieto sancito dall'art. 2725 cod. civ. in relazione ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam.
In ultima analisi, non essendovi ulteriori contestazioni sulla quantificazione del credito come operata in precetto, la somma dovuta dall'opponente, tenendo conto dei pagamenti dimostrati, deve essere rideterminata in € 196.534,56, corrispondente alla differenza tra il dovuto (€ 204.121,32) e le somme già corrisposte, pari a €7.586,76.
Negli stessi limiti la domanda va accolta, dovendosi ridurre l'importo intimato ad euro €
196.534,56, in favore dell'Ente creditore.
4. Attesa la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
5. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con atto di opposizione notificato il 26 luglio 2023, da contro Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riduce l'importo intimato ad euro
€ 196.534,56, in favore dell'Ente creditore;
2) compensa interamente le spese di lite;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 22 marzo 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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