Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Lavoro - ( Signori:
1) Dott. Annamria LASTELLA - Presidente
- Consigliere2) Dott. Rossella DI TODARO
3) Dott.Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.43 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, discussa e decisa all'udienza di discussione del 09.04.2025
TRA
Codice Fiscale_1 ), elettivamente domiciliata in Taranto alla via Parte 1
Mazzini n. 52 rappresentata e difesa dagli Avv. ti Maraglino Luca e Carano Marcello, giusta mandato in calce al presente atto;
- APPELLANTE -
E
(C.F. P.IVA 1 ), in persona del legale Controparte_1
rappresentante, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Montanari e Antonio Andriulli, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Dott. Persona 1 Notaio in Roma, 21.07.2015, rep. n.
80974/21569, con domicilio eletto presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' CP 1 medesimo in
Taranto alla Via Golfo di Taranto 7/D;
- APPELLATO-
All'udienza del 09.04.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.2614/2019), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del ricorso proposto da nei confronti dell' CP_1, diretto a vedersi riconosciuto il proprio diritto Parte_2
alla ricostituzione della pensione di anzianità n. 13002771/VO con decorrenza giugno 1997, con richiesta, in via principale, di pagamento dei relativi ratei arretrati sin da tale ultima data di cui era titolare per accredito dei periodi di malattia.dichiarava cessata la materia del contendere.
Avverso tale decisione proponeva appello Parte 1 ,lamentandone la parziale erroneità e chiedendone la riforma.
Si costituiva l'CP_1,in persona del legale rappreentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo, del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si duole l'appellante della violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c.
L'appello è infondato.
La ricorrente chiedeva la ricostituzione della pensione di anzianità n. 13002771/VO con decorrenza giugno 1997,
con richiesta, in via principale, di pagamento dei relativi ratei arretrati sin da tale ultima data di cui era titolare per accredito dei periodi di malattia.
Costituendosi l'CP 1 dichiarava di aver provveduto alla liquidazione di quanto richiesto, chiedeva, dunque dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice con l'adottata decisione, di compensare le spese di giudizio, reputando di non potersi
CP ritenere una soccombenza virtuale dell'
66 stante la verosimile fondatezza dell'eccezione di decadenza".
Parte appellante lamenta la non corretta, a suo dire, decisione sulle spese, sostenendo che la compensazione disposta dal Tribunale sarebbe ingiustificata, ssumendo che avrebbe dovuto, invece, dichiarare cessata la materia del contendere con consseguente condanna per l'CP_1 al pagamento delle spese di giudizio, visto che il pagamento della prestazione previdenziale da parte dell' CP_1, avveniva successivamente all'introduzione del giudizio in corso.
Invero,la domanda del ricorrente del 19.09.2020 era intesa alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico alla data di decorrenza (giugno 1997) ed il suo adeguamento all'attualità. L,CP- costituendosi, evidenziando di avere già provveduto al ricalcolo nei limiti della prescrizione quinquennale, eccepiva,altresì, la decadenza dall'azione giudiziaria ex art.47 DPR 639\1970 come modificato ex art.38 DL 98\2011 convertito in
Legge 111\2011. In corso di causa sopraggiungeva una riliquidazione del trattamento pensionistico per cui all'udienza del 1 dicembre 2021 entrambe le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
proceduto aCiò premesso, reputa la Corte corretta la decisione con cui il giudice di primo grado, avendo verificare se sussistessero i presupposti per l'applicazione del principio della soccombenza virtuale, ha quindi,
ritenuto, sulla base di una motivazione logica e giuridicamente legittima, basata su apprezzamenti fattuali, che sussistessero le condizioni per disporre invece la compensazione integrale delle spese di lite.
E' noto che, la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, con la facoltà di disporne la compensazione totale o parziale. Il giudicante non è esonerato dall'esame del merito della vicenda, atteso che il naturale corollario della cessazione della materia del contendere, quando tra le parti non c'è accordo anche sulle spese di giudizio,è
l'accertamento della soccombenzxa virtuale ai fini della regolamentaxzione delle spese di lite.
"Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza".
(Cassazione civile sez. VI, dell' 11/08/2022 n.24714)
La pronuncia della compensazione delle spese di lite del primo grado, nel caso concreto, motivata sulla base della
CP verosimile fondatezza dell'eccezione di decadenza sollevata dall' è conforme ai suddetti principi giurisprudenziali.
L'appello è infondato e pertanto l'impugnata sentenza dev'essere confermata.
Nulla per le spese di giudizio del presente grado ex art. 152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
- Rigetta l'appello e, per l'effetto,conferma la sentenza appellata;
- Nulla per le spese del presente grado ex art.152 disp.att.c.p.c.
Taranto 09.04.2025
Il Consigliere Ausiliario Est. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LA STELLA