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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 177/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Matteo Lazzerini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
, GIÀ Controparte_1 [...]
, GIÀ (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e ricostruzione della carriera, con condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda o richiesta, in accoglimento del presente ricorso, integralmente o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia, per le motivazioni esposte e/o per tutte quelle comunque ritenute, previa dichiarazione dell'illegittimità, in parte qua, del decreto di riconoscimento del servizio prestato nel ruolo precedente ed impregiudicata l'anzianità già riconosciuta e/o comunque maturata: 1) Accertare e dichiarare, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità maturata durante il servizio prestato nella scuola dell'infanzia (già materna) e vale a dire per gli anni scolastici dal giorno 01/09/1987 al
6/11/1994 compresi, per un totale di ulteriori anni scolastici 7 alla data dell'1/09/2020
(data della conferma in ruolo) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2) In ragione dell'accertato diritto di cui alle rassegnate conclusioni sub 1): Condannare parte datoriale ad inserire per intero, ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera, il servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia negli anni scolastici dal 1987/1988 compreso al1993/1994 compreso e conseguentemente a rettificare il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, inserendo per intero il servizio suddetto, attribuendole alla data dell'1/09/2020 una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 32, anziché di anni 25, con ogni conseguenza di legge;
3) In ragione dell'accertato diritto di cui alle rassegnate conclusioni sub 1) e 2): Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente agli arretrati stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato;
conseguentemente Condannare parte datoriale a pagare alla ricorrente gli arretrati stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato, in relazione
Pag. 2 di 9 agli incrementi previsti ratione temporis nelle tabelle CCNL Scuola 8-9 febbraio 2018
(prodotte in atti) e 2022 e, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, nelle tabelle CCNL Scuola 2011 compiegate in ricorso e comunque allegate od in ogni caso applicabili, nella misura di Euro 14.797,70, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e/o quantificata in corso di causa, nei limiti dello scaglione di valore della domanda 5.200-26.000, vale a dire fino ad un massimo di Euro 26.000, oltre alle differenze stipendiali successive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta del 3 aprile 2022 ovvero in subordine dal dì del deposito del ricorso ed oltre al rimborso del Contributo Unificato. Vittoria di spese”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2023, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del servizio prestato nella scuola dell'infanzia dal 01.09.1987 al
06.11.1994 ai fini della corretta ricostruzione della carriera, con conseguente condanna del resistente a pagare le differenze retributive. CP_1
2. Nello specifico, la spiegava di essere dipendente del Parte_1 [...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Controparte_1
ruolo del personale docente del comparto scuola (classe di concorso A019 – filosofia e storia, nell'ambito delle Scuola Secondaria di II grado), attualmente in servizio presso il liceo scientifico G. Marconi di San Miniato (PI). La ricorrente riferiva di avere lavorato come docente nella scuola dell'infanzia dall'11.09.1987 al 06.11.1994, in quanto a partire dal 07.11.1994 veniva immessa in ruolo come docente di scuola dell'infanzia primaria, prestando servizio fino all'anno scolastico 2018/19. In data 01.09.2019 maturava il passaggio alla scuola
Pag. 3 di 9 secondaria di II grado nella classe di concorso sopra indicata. La Parte_1
precisava di avere lavorato negli anni sopra illustrati senza alcuna interruzione (se non per malattia e maternità).
3. La ricorrente, pertanto, contestava il provvedimento ministeriale sulla sua ricostruzione della carriera del 2021, sostenendo che, in violazione delle disposizioni di legge, non era stato conteggiato il periodo di lavoro prestato presso la scuola dell'infanzia. Anche perché nel periodo di lavoro svolto come insegnante di scuola elementare lo stesso le aveva riconosciuto ai fini CP_1 dell'anzianità gli anni di lavoro svolto presso la scuola dell'infanzia.
4. In data 23.06.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che contestava le argomentazioni esposte dalla Controparte_1
ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. Il resistente preliminarmente eccepiva la maturazione della prescrizione quinquennale in relazione alle pretese retributive avanzate dalla ricorrente in riferimento a date anteriori al quinquennio antecedente al giorno del deposito del ricorso (o dell'eventuale atto di interruzione). Nel merito della causa il resistente sosteneva la correttezza dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni normative vigenti, ovvero degli artt. artt. 1 e 2 del decreto-legge 19 giugno 1970,
n. 370 e 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che legittimavano il mancato riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la scuola dell'infanzia, valendo ancora il metodo della cd. temporizzazione.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente, in quanto infondata.
9. In riferimento alla domanda di ricostruzione della carriera l'eccezione è priva di fondamento in quanto l'anzianità di servizio può essere oggetto di accertamento
Pag. 4 di 9 senza limiti di tempo. Sul punto va menzionata la seguente ordinanza della
Suprema Corte (n. 2232/2020): “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
10. Parimenti infondata è l'eccezione in relazione alle differenze stipendiali.
Considerando l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dalla in Parte_1
data 03.04.2022 (doc. 4 di parte ricorrente), le differenze retributive sono state chieste dalla ricorrente in modo corretto nei limiti della prescrizione quinquennale, ovverosia dal 03.04.2017.
11. Nel merito della controversia occorre prendere la mosse dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 9144/2016): “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77,
83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
12. In particolare, nelle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite viene spiegato che: “l'art. 77consetniva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art.
83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 197 […] l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo
Pag. 5 di 9 inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”).
13. Già in passato la Suprema Corte si era pronunciata nei medesimi termini: “In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge
n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (Cass. Sez. L., n.
2037/2013).
14. Detto principio è stato recentemente ripreso dalla Suprema Corte nella seguente pronuncia: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia” (Cass. Sez. L., ordinanza n. 8605/2024).
Pag. 6 di 9 15. Non è condivisibile l'interpretazione del resistente che argomenta sulla CP_1
asserita abrogazione di dette norme, considerato che nessun atto di abrogazione espressa delle norme sopra richiamate è data dalle fonti normative invocate da parte resistente. Parimenti, non è neppure sostenibile che l'abrogazione in questione sia conseguenza del fatto che si tratta di norme di pubblico impiego che non sono state richiamate dal CCNL. Ragionando nel modo indicato dal CP_1
resistente si prospetterebbe una generalizzata disapplicazione di tutte le norme del pubblico impiego, così creando evidenti lacune normative nel settore in oggetto.
16. Inoltre, non è da condividere l'ipotesi che nel caso di specie abbia efficacia operativa l'art. 485 T.U. Scuola, in quanto nel caso di specie si tratta di un passaggio di ruolo e non di un riconoscimento del servizio prestato preruolo.
17. La conseguenza non può che essere il riconoscimento del diritto della ricorrente alla ricostruzione dell'anzianità di carriera computando anche il periodo di lavoro prestato presso la scuola materna, ovvero dal 01.09.1987 al 06.11.1994, trattandosi di servizio di ruolo. Sul punto è da osservare che nessuna contestazione è stata sollevata dalla parte resistente sui periodi di lavoro prestati dalla che pertanto devono ritenersi pacifici. Parte_1
18. Pertanto, deve essere considerato illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, così come il calcolo dell'anzianità, dell'inquadramento e del trattamento economico.
19. In merito ai conteggi sulle differenze retributive non vi è stata alcuna contestazione di parte resistente. Gli stessi risultano corretti nei calcoli e nell'indicazione della somma complessivamente dovuta a favore della ricorrente.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'illegittimità del decreto del 2021 di riconoscimento del servizio prestato nel ruolo precedente dalla ricorrente Parte_1
Pag. 7 di 9 2) accerta e dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini Parte_1 giuridici ed economici, dell'intera anzianità maturata durante il servizio prestato nella scuola dell'infanzia (già materna), vale a dire per gli anni scolastici dal
01.09.1987 al 06.11.1994 compresi, per un totale di ulteriori 7 anni scolastici alla data del 01.09.2020 (data della conferma in ruolo);
3) condanna il ad inserire per intero, ai fini Controparte_1
giuridici ed economici della ricostruzione di carriera di il servizio Parte_1 di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia negli anni scolastici dal 1987/88 al
1993/94 e conseguentemente a rettificare il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, inserendo per intero il servizio suddetto nonché attribuendo, alla data del
01.09.2020, una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 32, anziché di anni 25, con ogni conseguenza di legge;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente agli arretrati Parte_1
stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato;
5) condanna, pertanto, il a pagare alla ricorrente Controparte_1
gli arretrati stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato, in relazione agli incrementi previsti ratione temporis nelle tabelle CCNL Scuola 2018 e 2022 nella misura di 14.797,70 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta al saldo;
6) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di che liquida in complessivi 2.695,00 euro per Parte_1
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 21.03.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 177/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
21.01.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Matteo Lazzerini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
, GIÀ Controparte_1 [...]
, GIÀ (C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
dalla dott.ssa Domenica Togo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente OGGETTO: Riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e ricostruzione della carriera, con condanna al pagamento delle differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “all'Ecc.mo Tribunale di Pisa, Sez. Lavoro, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, domanda o richiesta, in accoglimento del presente ricorso, integralmente o, in subordine, nella misura ritenuta di giustizia, per le motivazioni esposte e/o per tutte quelle comunque ritenute, previa dichiarazione dell'illegittimità, in parte qua, del decreto di riconoscimento del servizio prestato nel ruolo precedente ed impregiudicata l'anzianità già riconosciuta e/o comunque maturata: 1) Accertare e dichiarare, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intera anzianità maturata durante il servizio prestato nella scuola dell'infanzia (già materna) e vale a dire per gli anni scolastici dal giorno 01/09/1987 al
6/11/1994 compresi, per un totale di ulteriori anni scolastici 7 alla data dell'1/09/2020
(data della conferma in ruolo) ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia;
2) In ragione dell'accertato diritto di cui alle rassegnate conclusioni sub 1): Condannare parte datoriale ad inserire per intero, ai fini giuridici ed economici della ricostruzione di carriera, il servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia negli anni scolastici dal 1987/1988 compreso al1993/1994 compreso e conseguentemente a rettificare il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, inserendo per intero il servizio suddetto, attribuendole alla data dell'1/09/2020 una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 32, anziché di anni 25, con ogni conseguenza di legge;
3) In ragione dell'accertato diritto di cui alle rassegnate conclusioni sub 1) e 2): Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente agli arretrati stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato;
conseguentemente Condannare parte datoriale a pagare alla ricorrente gli arretrati stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato, in relazione
Pag. 2 di 9 agli incrementi previsti ratione temporis nelle tabelle CCNL Scuola 8-9 febbraio 2018
(prodotte in atti) e 2022 e, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, nelle tabelle CCNL Scuola 2011 compiegate in ricorso e comunque allegate od in ogni caso applicabili, nella misura di Euro 14.797,70, ovvero nella diversa, maggiore o minor somma ritenuta di giustizia e/o quantificata in corso di causa, nei limiti dello scaglione di valore della domanda 5.200-26.000, vale a dire fino ad un massimo di Euro 26.000, oltre alle differenze stipendiali successive, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della richiesta del 3 aprile 2022 ovvero in subordine dal dì del deposito del ricorso ed oltre al rimborso del Contributo Unificato. Vittoria di spese”.
Per la parte resistente : “Voglia l'Ill.mo Tribunale Controparte_1 adito, tenuto conto anche dell'eccezione preliminare di prescrizione formulata dalla presente difesa, respingere integralmente il ricorso ex adverso proposto, con conseguente rigetto di tutte le domande ivi formulate, poiché inammissibili e infondate, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alle spese di lite”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2023, la ricorrente chiedeva il riconoscimento del servizio prestato nella scuola dell'infanzia dal 01.09.1987 al
06.11.1994 ai fini della corretta ricostruzione della carriera, con conseguente condanna del resistente a pagare le differenze retributive. CP_1
2. Nello specifico, la spiegava di essere dipendente del Parte_1 [...]
con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Controparte_1
ruolo del personale docente del comparto scuola (classe di concorso A019 – filosofia e storia, nell'ambito delle Scuola Secondaria di II grado), attualmente in servizio presso il liceo scientifico G. Marconi di San Miniato (PI). La ricorrente riferiva di avere lavorato come docente nella scuola dell'infanzia dall'11.09.1987 al 06.11.1994, in quanto a partire dal 07.11.1994 veniva immessa in ruolo come docente di scuola dell'infanzia primaria, prestando servizio fino all'anno scolastico 2018/19. In data 01.09.2019 maturava il passaggio alla scuola
Pag. 3 di 9 secondaria di II grado nella classe di concorso sopra indicata. La Parte_1
precisava di avere lavorato negli anni sopra illustrati senza alcuna interruzione (se non per malattia e maternità).
3. La ricorrente, pertanto, contestava il provvedimento ministeriale sulla sua ricostruzione della carriera del 2021, sostenendo che, in violazione delle disposizioni di legge, non era stato conteggiato il periodo di lavoro prestato presso la scuola dell'infanzia. Anche perché nel periodo di lavoro svolto come insegnante di scuola elementare lo stesso le aveva riconosciuto ai fini CP_1 dell'anzianità gli anni di lavoro svolto presso la scuola dell'infanzia.
4. In data 23.06.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente,
[...]
, che contestava le argomentazioni esposte dalla Controparte_1
ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
5. Il resistente preliminarmente eccepiva la maturazione della prescrizione quinquennale in relazione alle pretese retributive avanzate dalla ricorrente in riferimento a date anteriori al quinquennio antecedente al giorno del deposito del ricorso (o dell'eventuale atto di interruzione). Nel merito della causa il resistente sosteneva la correttezza dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni normative vigenti, ovvero degli artt. artt. 1 e 2 del decreto-legge 19 giugno 1970,
n. 370 e 4 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, che legittimavano il mancato riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la scuola dell'infanzia, valendo ancora il metodo della cd. temporizzazione.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte resistente, in quanto infondata.
9. In riferimento alla domanda di ricostruzione della carriera l'eccezione è priva di fondamento in quanto l'anzianità di servizio può essere oggetto di accertamento
Pag. 4 di 9 senza limiti di tempo. Sul punto va menzionata la seguente ordinanza della
Suprema Corte (n. 2232/2020): “L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti”.
10. Parimenti infondata è l'eccezione in relazione alle differenze stipendiali.
Considerando l'atto interruttivo della prescrizione compiuto dalla in Parte_1
data 03.04.2022 (doc. 4 di parte ricorrente), le differenze retributive sono state chieste dalla ricorrente in modo corretto nei limiti della prescrizione quinquennale, ovverosia dal 03.04.2017.
11. Nel merito della controversia occorre prendere la mosse dalla pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 9144/2016): “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77,
83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd. temporizzazione”.
12. In particolare, nelle motivazioni della sentenza delle Sezioni Unite viene spiegato che: “l'art. 77consetniva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art.
83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera. L'art. 57 ha dilatato la previsione dell'art. 77 d.p.r. 407 del 197 […] l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo
Pag. 5 di 9 inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica dei 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione”).
13. Già in passato la Suprema Corte si era pronunciata nei medesimi termini: “In tema di personale docente, se in passato gli artt.1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge
n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore il riconoscimento, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità nella scuola materna, purché maturata in servizio di ruolo” (Cass. Sez. L., n.
2037/2013).
14. Detto principio è stato recentemente ripreso dalla Suprema Corte nella seguente pronuncia: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia” (Cass. Sez. L., ordinanza n. 8605/2024).
Pag. 6 di 9 15. Non è condivisibile l'interpretazione del resistente che argomenta sulla CP_1
asserita abrogazione di dette norme, considerato che nessun atto di abrogazione espressa delle norme sopra richiamate è data dalle fonti normative invocate da parte resistente. Parimenti, non è neppure sostenibile che l'abrogazione in questione sia conseguenza del fatto che si tratta di norme di pubblico impiego che non sono state richiamate dal CCNL. Ragionando nel modo indicato dal CP_1
resistente si prospetterebbe una generalizzata disapplicazione di tutte le norme del pubblico impiego, così creando evidenti lacune normative nel settore in oggetto.
16. Inoltre, non è da condividere l'ipotesi che nel caso di specie abbia efficacia operativa l'art. 485 T.U. Scuola, in quanto nel caso di specie si tratta di un passaggio di ruolo e non di un riconoscimento del servizio prestato preruolo.
17. La conseguenza non può che essere il riconoscimento del diritto della ricorrente alla ricostruzione dell'anzianità di carriera computando anche il periodo di lavoro prestato presso la scuola materna, ovvero dal 01.09.1987 al 06.11.1994, trattandosi di servizio di ruolo. Sul punto è da osservare che nessuna contestazione è stata sollevata dalla parte resistente sui periodi di lavoro prestati dalla che pertanto devono ritenersi pacifici. Parte_1
18. Pertanto, deve essere considerato illegittimo il decreto di ricostruzione della carriera della ricorrente, così come il calcolo dell'anzianità, dell'inquadramento e del trattamento economico.
19. In merito ai conteggi sulle differenze retributive non vi è stata alcuna contestazione di parte resistente. Gli stessi risultano corretti nei calcoli e nell'indicazione della somma complessivamente dovuta a favore della ricorrente.
20. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara l'illegittimità del decreto del 2021 di riconoscimento del servizio prestato nel ruolo precedente dalla ricorrente Parte_1
Pag. 7 di 9 2) accerta e dichiara, ai fini della ricostruzione di carriera e della progressione stipendiale, il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini Parte_1 giuridici ed economici, dell'intera anzianità maturata durante il servizio prestato nella scuola dell'infanzia (già materna), vale a dire per gli anni scolastici dal
01.09.1987 al 06.11.1994 compresi, per un totale di ulteriori 7 anni scolastici alla data del 01.09.2020 (data della conferma in ruolo);
3) condanna il ad inserire per intero, ai fini Controparte_1
giuridici ed economici della ricostruzione di carriera di il servizio Parte_1 di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia negli anni scolastici dal 1987/88 al
1993/94 e conseguentemente a rettificare il decreto di ricostruzione di carriera della ricorrente, inserendo per intero il servizio suddetto nonché attribuendo, alla data del
01.09.2020, una anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni 32, anziché di anni 25, con ogni conseguenza di legge;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente agli arretrati Parte_1
stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato;
5) condanna, pertanto, il a pagare alla ricorrente Controparte_1
gli arretrati stipendiali corrispondenti alle differenze fra quanto ha percepito in forza del proprio decreto di ricostruzione della carriera e quanto avrebbe dovuto percepire con decreto di ricostruzione di carriera come sopra rettificato, in relazione agli incrementi previsti ratione temporis nelle tabelle CCNL Scuola 2018 e 2022 nella misura di 14.797,70 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data della richiesta al saldo;
6) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di che liquida in complessivi 2.695,00 euro per Parte_1
compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
Pisa, 21.03.2025
Pag. 8 di 9 Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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