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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1588/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 956/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 IRAP 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente rinvia agli atti depositati e contesta la notifica degli atti prodromici nonché la mancanza della comunicazione informativa relativa alla raccomandata con numero finale 277.
Il difensore di ADER insiste in atti.
Il funzionario di AdE rileva la regolare notifica dell'accertamento e insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 21.11.2024 e relativa ad IVA, IRAP, IRPEF 2010 e tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 2017.
A sostegno del proprio ricorso, deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del debito tributario, di interessi e sanzioni, nonchè l'omessa motivazione dell'atto impugnato.
Si sono costituite in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate che ADER, contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione offerta dalle parti resistenti, invero, risulta che gli atti presupposti a quello oggetto della presente controversia vennero regolarmente notificati al ricorrente: l'avviso di accertamento n.
TYS01Z302296/2014 venne notificato in data 18.07.2014, mentre la notifica della cartella di pagamento n.
29320200040178558000 si perfezionò in data 28.3.2023 per compiuta giacenza, con regolare avviso di deposito alla casa comunale e spedizione per raccomandata della comunicazione di avviso deposito.
Una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato esso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992 (ora art. 67 D. Lgs. 175/2024), non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Risultano pertanto inammissibili i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione maturata prima della notifica, rispettivamente, dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento sopra citati.
Quanto alla prescrizione dei tributi oggetto della pretesa erariale, eventualmente maturata dopo la notifica degli atti presupposti, deve ricordarsi che nel caso di specie trovano applicazione le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal Legislatore sia con la L. 147/2013 (art. 1, comma 623) che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.06.2014 (pari a 5 mesi e 15 giorni), sia con le disposizioni relative alla sospensione delle attività di riscossione previste per far fronte all'emergenza da
Covid-19 (art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020), che hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini in questione.
Anche il relativo motivo deve dunque ritenersi infondato.
Analogamente infondata è anche l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione impugnata. Essa, oltre ad essere generica e priva di agganci logici o fattuali cui ancorarne la sua disamina,
è infondata nel merito, giacché l'intimazione stessa risulta essere stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. Al riguardo deve ancora richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale tributaria in materia, per la quale “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 2000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore Francesco Testa Il Presidente Francesco Albo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 956/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 IRAP 2010 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031241883000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 445/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del ricorrente rinvia agli atti depositati e contesta la notifica degli atti prodromici nonché la mancanza della comunicazione informativa relativa alla raccomandata con numero finale 277.
Il difensore di ADER insiste in atti.
Il funzionario di AdE rileva la regolare notifica dell'accertamento e insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ricorre avverso l'intimazione di pagamento sopra indicata, notificata in data 21.11.2024 e relativa ad IVA, IRAP, IRPEF 2010 e tasse automobilistiche per l'anno d'imposta 2017.
A sostegno del proprio ricorso, deduce l'omessa notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione del debito tributario, di interessi e sanzioni, nonchè l'omessa motivazione dell'atto impugnato.
Si sono costituite in giudizio sia l'Agenzia delle Entrate che ADER, contestando le argomentazioni del ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattata come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Dalla documentazione offerta dalle parti resistenti, invero, risulta che gli atti presupposti a quello oggetto della presente controversia vennero regolarmente notificati al ricorrente: l'avviso di accertamento n.
TYS01Z302296/2014 venne notificato in data 18.07.2014, mentre la notifica della cartella di pagamento n.
29320200040178558000 si perfezionò in data 28.3.2023 per compiuta giacenza, con regolare avviso di deposito alla casa comunale e spedizione per raccomandata della comunicazione di avviso deposito.
Una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato esso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992 (ora art. 67 D. Lgs. 175/2024), non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n.9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”).
Risultano pertanto inammissibili i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione maturata prima della notifica, rispettivamente, dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento sopra citati.
Quanto alla prescrizione dei tributi oggetto della pretesa erariale, eventualmente maturata dopo la notifica degli atti presupposti, deve ricordarsi che nel caso di specie trovano applicazione le sospensioni dei termini di prescrizione disposte dal Legislatore sia con la L. 147/2013 (art. 1, comma 623) che ha introdotto una sospensione del termine di prescrizione dall'1.1.2014 al 15.06.2014 (pari a 5 mesi e 15 giorni), sia con le disposizioni relative alla sospensione delle attività di riscossione previste per far fronte all'emergenza da
Covid-19 (art. 68, comma 4-bis D.L. 18/2020), che hanno prorogato di ventiquattro mesi i termini in questione.
Anche il relativo motivo deve dunque ritenersi infondato.
Analogamente infondata è anche l'eccezione relativa al dedotto difetto di motivazione dell'intimazione impugnata. Essa, oltre ad essere generica e priva di agganci logici o fattuali cui ancorarne la sua disamina,
è infondata nel merito, giacché l'intimazione stessa risulta essere stata redatta in conformità al modello approvato con decreto del ministero dell'Economia. Al riguardo deve ancora richiamarsi l'elaborazione giurisprudenziale tributaria in materia, per la quale “l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990” (Cassazione civile sez. trib., 23/10/2024, n.27504).
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che vengono liquidate in omnicomprensive € 2000,00, oltre IVA e CPA se dovuti, in favore di parte resistente. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore Francesco Testa Il Presidente Francesco Albo