Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fiorenzo Zazzeri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13670/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIANCHINI Parte_1 C.F._1 SALVATORE e dell'avv. BARBOLINI FRANCESCA ( ) VIALE F. REDI 25 C.F._2
50144 FIRENZE;
, elettivamente domiciliato in VIALE FRANCESCO REDI 25 50144
FIRENZEpresso il difensore avv. BIANCHINI SALVATORE
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCONCINI Controparte_1 C.F._3 MATTEO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MORROCCHESI 17 50026 SAN CASCIANO VAL DI PESApresso il difensore avv. MARCONCINI MATTEO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1 – stabilire l'esatto confine tra il fondo di proprietà della Signora e quello di Parte_1 proprietà del Sig. , come risultante dalle conclusioni della Consulenza Tecnica Controparte_1
d'Ufficio, con emissione di ogni ulteriore provvedimento conseguente all'accoglimento della domanda introduttiva. Con ordine al Conservatore/Direzione Provinciale di Firenze, Ufficio
Provinciale del Territorio – Servizio di pubblicità immobiliare di trascrizione della emananda
Sentenza, espressamente manlevandolo da qualsivoglia responsabilità per la richiesta trascrizione.
2 - revocare l'Ordinanza emessa in data 16.04.2024, mediante la quale è stata disposta la cancellazione delle espressioni contenute nella terza memoria ex art 171ter cpc di parte attrice del seguente tenore: “ancora oggi ottusamente insiste” e “se poi controparte non è in grado di comprendere”. pagina 1 di 7
Per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, respingere la domanda attorea poiché inammissibile e destituita da qualsiasi fondamento. In tesi per carenza assoluta di prova a fondamento della pretesa azionata in Giudizio e conseguente violazione del relativo onere. In ipotesi poiché l'attuale delimitazione della particella rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Impruneta, nel foglio di mappa 16 dalla particella
460 deve intendersi integralmente di proprietà del convenuto per essere al Controparte_1 medesimo pervenuta per acquisto nell'anno 1999 e successiva divisione nell'anno 2002 e per quanto eventualmente ivi non ricompreso, per avvenuta usucapione del diritto di proprietà.
Si chiede, altresì, che il Giudice voglia assegnare, ai sensi dell'art.89 c.p.c., alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno per le espressioni offensive utilizzate dai difensori di parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n.3 c.p.c., in relazione alle quali il Giudice ha disposto la cancellazione con provvedimento del 16.04.2024.
Con vittoria delle spese e competenze, rimborso forfettario, oneri di legge sia della procedura di mediazione che del presente giudizio, nonché spese di C.T.U. e C.T.P.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto in giudizio per sentire accertare e Parte_1 Controparte_1 dichiarare l'esatto confine fra i fondi di proprietà delle parti.
L'attrice ha affermato di essere proprietaria di un fondo sito nel comune di Impruneta ed identificato dal foglio di mappa 16, particella 492, il quale confina con un fondo di proprietà del convenuto, sito nel medesimo comune ed identificato dal foglio di mappa n. 16, particella 460.
A fondamento della propria domanda la ha affermato che, a inizio dicembre 2022, il CP_1 convenuto ha posto una rete divisoria tra i due appezzamenti invadendo la proprietà della stessa per circa un metro e mezzo/due per tutta la lunghezza del confine.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata.
Il convenuto in particolare ha dedotto che la recinzione è stata posta all'interno della proprietà dello stesso;
in ipotesi ha eccepito l'intervenuta usucapione della porzione di terreno asseritamene invasa.
Le parti hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c..
Il giudice ha disposto consulenza tecnica diretta all'accertamento del confine tra gli immobili di proprietà delle parti.
Espletata la consulenza tecnica la causa è stata quindi ritenuta in decisione.
2. L'attrice deduce l'intervenuta usurpazione di una porzione del proprio terreno da parte del convenuto e chiede, pertanto, che sia accertato giudizialmente il confine tra i fondi di rispettiva proprietà.
L'azione proposta da parte attrice deve essere qualificata come azione di regolamento di confini ex art. 950 c.c., tenuto conto che l'attrice, pur deducendo l'incertezza dei confini per l'intervenuta pagina 2 di 7 usurpazione, non pone in discussione i titoli di proprietà (Cass. Civ., sez. II, 15/03/2024, n. 7041;
Cass. Civ., sez. II, 4/10/2023, n. 27994).
Deve essere evidenziato inoltre che quando – come nel caso di specie – il convenuto eccepisce l'usucapione della striscia di suolo oggetto della causa, ciò non vale a snaturare l'azione, posto che non viene contestato il titolo di proprietà della controparte e che la controversia concerne in ogni caso la striscia confinaria, controversia che cesserà se si dimostri l'avvenuta usucapione della zona nei pressi del confine (Cassazione civile sez. II, 03/09/2013, n. 20144).
In punto di ammissibilità, l'azione di regolamento di confini presuppone – come noto – l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi ed ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto (ex multis, Cassazione civile sez. II, 16/05/2022, n. 15603).
Nella fattispecie deve ritenersi certamente sussistente una situazione di incertezza conseguente all'apposizione di una recinzione fra i fondi di proprietà delle parti, installata unilateralmente da e contestata dall'odierna attrice, secondo cui il manufatto invaderebbe il Controparte_1 proprio fondo .
Tanto premesso sulla qualificazione e sull'ammissibilità dell'azione proposta, occorre tener presente che ai sensi dell'art. 950 comma 2 c.c. in tale azione ogni mezzo di prova è ammesso nonché richiamare il consolidato principio affermato in giurisprudenza secondo cui nell'azione di regolamento di confini – che si configura come una "vindicatio incertae partis” – incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur, deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo solo in ultima analisi, ai sensi dell'art. 950 comma 3 c.c., alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario (ex multis, Cass. Civ., sez. II, 07/09/2012, n.
4993; Cass. Civ., sez. II, 30/04/2024, n. 11557).
L'azione di regolamento di confini, invero, non soggiace all'onere dell'art. 948 c.c. poiché non vi è controversia sulla titolarità della proprietà ma sui suoi confini e sulla sua estensione quantitativa
(Cass. civ. n. 15013/2000); il giudice deve quindi determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti più attendibili, dando prevalenza agli atti traslativi della proprietà (ex multis, Cassazione civile sez. II, 30/12/2021, n. 42045).
Nella fattispecie, sono stati prodotti, da parte attrice, gli atti di provenienza della proprietà del fondo, e segnatamente l'atto di compravendita del 14/04/1999 e l'atto di divisione del 29.11.2002 (allegati n. 1 e 2 alla citazione).
Ai fini del decidere deve necessariamente essere tenuto presente il parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio (CTU), che ha risposto specificamente ed esaurientemente al quesito posto.
In effetti il CTU con una relazione dal contenuto chiaro, preciso e lineare, ha individuato il confine previsto dai titoli di acquisto degli immobili.
Il C.T.U. ha specificato, al riguardo, che il confine fra gli immobili di proprietà delle parti è quello stabilito:
(1) dall'Atto di divisione del 29.11.2002 (notaio , che fa Persona_1 geometricamente riferimento al Tipo di frazionamento depositato presso l'Agenzia del Territorio di Firenze in data 13/03/2002 (prot. 68856/2002, numero di approvazione
2289/2002);
pagina 3 di 7 (2) e, per un breve tratto, dall'atto di compravendita del 14/04/1999 (notaio Persona_1
), che fa geometricamente riferimento all'elaborato planimetrico allegato alla
[...] Denuncia di Variazione presentata all'Ufficio Provinciale del Territorio di Firenze n° L01025 del 04/04/1999.
Dalla relazione risulta che, mediante accertamenti in loco eseguiti in data 27/06/2024, a cui assistevano i consulenti di parte, il C.T.U. ha effettuato operazioni di rilievo dei manufatti che delimitano le proprietà di e di . Parte_1 Controparte_1
Il C.T.U. ha fornito, quindi, una rappresentazione grafica della sovrapposizione fra il confine previsto dagli atti di provenienza dei fondi ed il confine materiale, come rilevato sulla base dell'accertamento in loco, dandone rappresentazione in una planimetria allegata alla relazione (all. 4 della relazione del C.T.U.).
Nella suddetta planimetria il C.T.U. ha distinto il confine tra gli appezzamenti in tre tratti, rispettivamente indicati come:
− tratto A-B, materialmente delimitato da una rete metallica e, sul lato , da Parte_1 una siepe;
− tratto B-C-D, materialmente delimitato da una rete metallica e, su entrambi i lati della rete metallica, da filari di siepe;
− tratto D-E, materialmente delimitato da una rete metallica.
Il C.T.U. ha precisato che la porzione di confine tracciata nel mese di Dicembre 2022, oggetto di causa, si identifica con il tratto “D1”-“E”, il quale ha una lunghezza di circa mt 16,60 come desumibile da ortofoto acquisita dal Portale Telematico della Regione Toscana – Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico “Ortofoto 2019 copyright AGEA – (licenza d'uso Regione Toscana del 12/06/2020)”.
La controversia riguarda il confine tra le p.lle 492 e 527 della parte attrice e la p.lla 460 del convenuto. Non rilevano in questa sede gli altri sconfinamenti rilevati dal CTU come rappresentati nell'allegato n. 5 e che riguardano la p.lla 616 del convenuto..
All'esito delle attività svolte e della valutazioni delle osservazioni dei c.t.p., il C.T.U. ha, quindi, concluso come segue:
“A. Il Confine fra gli immobili di proprietà delle parti è quello risultante dall'Atto di divisione Notaio del 29.11.2002, facente geometricamente riferimento al Tipo di Persona_1 frazionamento depositato presso l' allora Agenzia del Territorio di Firenze in data 13/03/2002 Prot. 68856/2002 numero di approvazione 2289/2002 (All. 01), e per breve tratto da atto di compravendita Notaio del 14/04/1999 facente geometricamente riferimento all' elaborato Persona_1 planimetrico allegato alla Denuncia di Variazione presentata all' Ufficio Provinciale del Territorio di Firenze N° L01025 del 04/04/1999 (All. 02). La rappresentazione grafica del confine contrattuale riferita ai manufatti che attualmente delimitano le due proprietà è contenuta nella planimetria All.
“04” dove il primo (quello contrattuale è rappresentato in colore bleu ed il secondo (quello materializzato) in colore rosso. Il rilievo strumentale ed i criteri di sovrapposizione sono esplicitati nella relazione allegata a firma del Geom. (All. 07).Dagli accertamenti eseguiti sono Persona_2 stati rilevati vari sconfinamenti a carico di entrambe le proprietà, meglio rappresentati nello schema grafico allegato( all. 5)
B. Pur non essendo esplicitamente richiesto dal quesito si è ritenuto utile individuare, sia pure in maniera approssimativa la porzione di confine costruita più recentemente di cui all'atto di citazione.
pagina 4 di 7 La stessa risulta individuata dal tratto D1-E nell'elaborato grafico All. 04 ed ha una lunghezza di circa m 16,60”.
Al momento in cui la causa viene ritenuta in decisione le conclusioni del CTU non sono oggetto di contestazioni.
Il giudicante non ritiene quindi di discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., che risultano del resto adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici.
Accertato lo sconfinamento, pari alla differenza tra le estensioni rilevate dal C.T.U. e quelle desumibili nei menzionati atti di provenienza, appare, allora, necessario dichiarare che la reale linea di confine tra le proprietà delle parti in causa è quella individuata dal C.T.U. e rappresentata graficamente, in colore blu, nella planimetria allegata alla relazione depositata il
14.10.24(all. n. 4 alla relazione peritale depositata in giudizio dal C.T.U.), che costituisce parte integrante della presente sentenza.
3. A questo punto deve essere esaminata l'eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione proposta da parte convenuta.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello per cui: “La parte convenuta può utilmente contrastare un'azione di carattere reale esercitata nei suoi confronti anche solo sollevando l'eccezione riconvenzionale di usucapione, senza che sia necessario formulare apposita domanda riconvenzionale” (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 29/11/2013, n. 26884).
Nella fattispecie, tuttavia, l'eccezione riconvenzionale di intervenuta usucapione risulta priva di fondamento posto che, per ammissione della stessa parte interessata (p. 1 della comparsa), la porzione di terreno in contestazione è stata oggetto di recinzione solo nel 2022 e, pertanto, fino a quel momento non risulta ravvisabile una condotta inequivocabilmente incompatibile con l'altrui diritto di proprietà, presupposto per l'acquisto per usucapione.
L'eccezione va, pertanto, respinta.
4. All'accertamento dello sconfinamento, in accoglimento della domanda attorea, segue l'ordine rivolto al convenuto di rilasciare la parte di terreno che a, seguito delle rideterminazione dei confini, è risultata appartenere all'attrice, graficamente evidenziata dal C.T.U. nella richiamata relazione peritale.
Non sono invece oggetto di domanda e di causa gli sconfinamenti rilevati nel fondo del convenuto.
La Cassazione ha del resto chiarito che: “Nell'azione di regolamento di confini, mentre l'attore è dispensato dal proporre un'espressa domanda di rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata dalla controparte essendo essa implicita nella proposizione di detta azione, il convenuto, ove intenda non solo resistere alla domanda altrui, ma anche ottenere la restituzione del terreno che assume essere ingiustificatamente occupato in eccedenza, ha l'onere di proporre tempestivamente apposita domanda riconvenzionale, sia pure avente contenuto analogo e rispetto a quella proposta dall'attore. In mancanza di una domanda riconvenzionale il giudice non può, pertanto, disporre il rilascio della porzione che risulti illegittimamente goduta dall'attore ed ove lo faccia ricorre il vizio di ultrapetizione. Per ottenere il rilascio il convenuto, in mancanza di un rilascio spontaneo dell'attore, deve agire con un successivo giudizio, facendo valere l'intervenuto accertamento sullo stato di godimento” (Cassazione civile sez. II, 16/01/2007, n. 858; Cassazione civile, sez. II,
19/01/2016, n. 852).
Nella fattispecie, il convenuto non ha richiesto la restituzione di porzioni di terreno ingiustificatamente occupate né ha proposto domanda riconvenzionale al riguardo e,
pagina 5 di 7 conseguentemente, non può essere disposto, nel presente giudizio, il rilascio delle porzione oggetto degli sconfinamenti a suo carico.
5. Infine devono essere esaminate le richieste delle parti in merito all'ordinanza ex art. 89 c.p.c. emessa da questo Tribunale in data 16.04.2024 ed avente ad oggetto la cancellazione di espressioni contenute in memoria difensiva di parte attrice .
Va respinta, innanzitutto, la richiesta, formulata dall'attrice, di revoca dell'ordinanza, non ritenendo questo giudicante che sussistano motivi per discostarsi dalla precedente decisione dal momento che le espressioni ” ancora oggi ottusamente insiste” e “ se poi controparte non è in grado di comprendere” appaiono offensive in quanto riferite alla persona di controparte .
Va peraltro respinta, altresì, la richiesta di risarcimento danni ex art. 89 c.p.c. formulata dalla difesa del convenuto.
L'art. 89 comma 2 c.p.c. riconosce il diritto al risarcimento del danno quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa.
Così la giurisprudenza afferma il principio che “ sono da escludere i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni” (Cassazione civile sez. III, 17/10/2019, n. 26318).
Nel caso di specie, le espressioni offensive di cui è stata ordinata la cancellazione con l'ordinanza del 16/04/2024 risultano in rapporto con la materia controversa ed attinenti all'oggetto della lite
, essendo state impiegate dalla difesa di parte attrice per replicare alle deduzioni della controparte – contenute nella comparsa e nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c. – dirette a contestare la validità ed efficacia della relazione tecnica stragiudiziale prodotta dall'attrice in quanto ,secondo parte convenuta, non sottoscritta.
Non sussistendo, pertanto, i presupposti per il risarcimento del danno, la relativa richiesta deve essere respinta.
6. - Le spese processuali seguono la soccombenza della parte convenuta riguardo al confine oggetto di contestazione e che ha dato luogo alla causa e, in ragione del valore della causa( secondo scaglione), dell'attività svolta , del numero e dell'importanza delle questioni trattate e dei parametri di cui al DM 55/14 vengono liquidate in € 1.280,00 per spese, € 2.600,00 per compenso ed € 390,00 per spese generali, per complessivi € 4.270,00.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio per le stesse ragioni vanno a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara che la linea di confine tra il fondo di proprietà di , rappresentato al Parte_1
Catasto Terreni del Comune di Impruneta nel foglio 16 p.lle 492 e 527 ed il fondo di proprietà di rappresentato al foglio di mappa 16 p.lla 460 è quella individuata dal C.T.U., Controparte_1 geom. nella relazione depositata in giudizio il 14.10.24 e graficamente Persona_3 rappresentata, in colore blu, nell'allegato n. 4 della predetta relazione, che deve essere considerata parte integrante della presente sentenza;
pagina 6 di 7 2) ORDINA al convenuto di rilasciare la parte di terreno che a, seguito della rideterminazione dei confini, è risultata appartenere all'attrice, graficamente evidenziata dal C.T.U. nell'allegato n. 4 della richiamata relazione;
3) RESPINGE la domanda di risarcimento danni proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;
4) CONDANNA il convenuto a rimborsare in favore di parte attrice le spese di lite che liquida in
€ 4.270,00 ;
5) PONE le spese di consulenza tecnica a carico del convenuto.
Firenze, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Fiorenzo Zazzeri
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott. Andrea Taccari
pagina 7 di 7