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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/12/2025, n. 6198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6198 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6691/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO BARBAGALLO e dall'avv. LUIGI FORTUNATO
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. MARGHERITA CARDILLO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata posta in decisione pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e, senza necessità di ulteriore istruttoria, merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il ricorso introduttivo , proprietario dell'unita immobiliare meglio Parte_1
descritta in atti, sita in Tremestieri Etneo, al piano terra di via G.B. Vaccarini 36 (già via Trigona n 42),
identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2, particella 861 sub 4,
categoria A/2, nonché, in quanto coerede di , comproprietario della corte Persona_1
comune identificata con la particella 861 sub 6 e sulla quale, in ogni caso, sussiste una servitù di passaggio, così come previsto all'articolo 3 dell'atto di donazione stipulato dal Notaio dott. Per_2
di Catania in data 13 maggio 2010 Rep. n. 78596 e Racc. n. 27408, ha convenuto in giudizio la
[...]
madre , proprietaria della limitrofa unità immobiliare sita in via G.B. Vaccarini 36 Controparte_1
(già via Trigona n 42), identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2,
particella 861 sub 5, categoria A/2, dolendosi, innanzitutto, dell'avvenuta costruzione di una struttura metallica verticale in alluminio anodizzato e di una copertura con elementi metallici, poste sul fondo della convenuta ma a distanza inferiore a quella legale. Segnatamente, le suddette strutture, consistenti in sintesi in una veranda con tettoia, sono state realizzata in aderenza alla cucina dell'appartamento sub
4 di proprietà del ricorrente, chiudendo l'apertura esistente consistente in una porta finestrata con un'ampiezza di metri 2,50. Per altro verso il cancelletto posto all'ingresso della tettoia impedisce la libera fruizione non solo del compossesso, ma anche della servitù di passaggio sulla corte comune.
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto 1) l'accertamento che le due strutture metalliche in alluminio anodizzato e copertura con elementi metallici (tettoia e veranda) realizzate da CP_1
quale prolungamento dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (già
[...]
pagina 2 di 8 via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2,
particella 861 sub 5, categoria A/2 non rispettano le distanze previste dal codice civile, della legge e dei regolamenti comunali, rispetto all'unità abitativa posta al piano terra in Tremestieri Etneo, via G.B.
Vaccarini 36 (già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo
nel foglio 2, particella 861 sub 4, categoria A/2 di proprietà ; 2) l'accertamento Parte_1
che le due strutture metalliche in parola ledono la servitù di passaggio vantata da Parte_1
2) la demolizione delle due strutture metalliche in alluminio anodizzato e copertura con
[...]
elementi metallici realizzata dalla quale prolungamento dell'unità immobiliare di sua Controparte_1
proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2, particella 861 sub. 6, nonché del cancelletto posto sulla corte comune.
Orbene, nei limiti dell'oggetto del presente giudizio, va subito osservato che la sussistenza di due costruzioni sul fondo di parte convenuta realizzate a distanza inferiore a quella legale non è
realmente oggetto di contestazione.
Giova allora brevemente premettere che a norma dell'art. 873 c.c., “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Le norme dei regolamenti locali, che prescrivono in modo assoluto per le costruzioni il rispetto di una distanza dal confine si considerano inoltre integrative dell'art. 873 c.c., avendo la finalità non solo di disciplinare i rapporti di vicinato ma anche di promuovere un ordinato assetto urbanistico (cfr. Cass. 213/2006; 6401/2005; 17390/2004).
Nella vicenda processuale in esame parte attrice ha agito sulla base della relazione del c.t.u.
Geom. , resa nel diverso giudizio RG 4229/2022 innanzi a questo Tribunale, e la Persona_3
violazione delle distanze legali accertata con la stessa non è oggetto di specifica contestazione pagina 3 di 8 Parimenti incontroversa è la circostanza che parte convenuta abbia effettivamente realizzato due manufatti aventi le caratteristiche della costruzione in senso civilistico.
E' peraltro noto che, quanto alla rilevanza della natura del manufatto ai fini delle distanze legali,
la giurisprudenza considera come costruzione ex art. 873 c.c. qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (cfr. Cass. II, n. 4277/2011; Cass. II, n. 22127/2009; Cass. II, n.
25837/2008; Cass. II, n. 22086/2007).
In quest'ottica, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria (nella specie si trattava soltanto di una tettoia), sicché, al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali, la misura deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (cfr. Cass. II, n.
5934/2011). Ed ancora costituisce "costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che,
seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n. 5145; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo).
Non vi è contestazione, infine, nemmeno sui rimedi necessari a garantire il rispetto delle distanze e l'esercizio pieno dei diritti di parte attrice, ovvero sulla richiesta demolizione.
pagina 4 di 8 A fronte di tale non contestazione, parte convenuta, al fine di chiedere il rigetto della domanda,
ha piuttosto affermato, nei limiti di quanto potenzialmente rilevante, che le strutture sono state realizzate, con la tolleranza del , più di venti anni fa dalla stessa e Parte_1 Controparte_1
dal defunto padre dell'odierno ricorrente. Persona_1
Il rilievo del decorso del tempo è stato tuttavia evidenziato unicamente al fine di eccepire la prescrizione.
Sennonché nella materia in esame l'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia dà luogo ad un illecito permanente, con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita.
Nel caso in questione non vi è alcun riferimento all'eventuale demolizione dell'opera.
Né rileva che nel caso in questione parte attrice non abbia richiesto il risarcimento del danno ma la riduzione in pristino, perché, ai sensi del secondo comma dell'art. 872 c.c., colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
L'illecito permanente, in sintesi, consente di chiedere anche il risarcimento in forma specifica e tale scelta non ha rilievo ai fini del decorso della prescrizione.
Più in generale i poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a pagina 5 di 8 respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (cfr.
Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, n.15142, richiamata da parte attrice).
Non si ritiene, per altro verso, di poter esaminare d'ufficio il rilievo del decorso del tempo ai fini dell'usucapione, non avendo parte convenuta né proposto una domanda riconvenzionale di usucapione né proposto una eccezione riconvenzionale di usucapione. Quest'ultima è infatti una eccezione in senso stretto, perché la disciplina in esame prevede espressamente come indispensabile l'iniziativa di parte, peraltro distinguendo la prescrizione dall'usucapione, poiché gli istituti condividono solo in parte i presupposti applicativi. Infatti, in virtù del richiamo di cui all'art. 1165 c.c.
si applicano all'usucapione le disposizioni generali sulla prescrizione estintiva, ivi compresa quella sulla non rilevabilità d'ufficio di cui all'art 2938 c.c., dettata appunto nella sezione I del Capo I del titolo V del libro VI rubricata “disposizioni generali”. Ne consegue che tale eccezione deve essere qualificata come eccezione in senso stretto e come tale non è rilevabile d'ufficio (in tal caso per espressa previsione normativa, atteso il richiamo operato dall'art. 1165 c.c., in materia di usucapione,
all'art. 2938 c.c., sulla non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta) e deve essere proposta,
a pena di decadenza ex art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art 166 c.p.c. Occorre distinguere l'istituto dell'usucapione dalla prescrizione estintiva, nel senso che, in entrambi, rivestono rilevanza il fattore tempo, ma, nella seconda, questi elementi danno luogo all'estinzione, mentre nella prima realizzano l'acquisto del diritto;
inoltre, la prescrizione ha una portata generale perché si riferisce a tutti i diritti tranne la proprietà,
mentre la seconda concerne invece proprio la proprietà (oltre i diritti reali di godimento).
Parimenti irrilevante, ai fini dell'illecito permanente in esame e dell'eventuale rinuncia a diritti reali, è la dedotta iniziale tolleranza della parte attrice.
pagina 6 di 8 Per il resto parte convenuta ha dedotto in ordine a circostante già in astratto prive di rilievo in materia di diritti reali, ovvero alle sue condizioni personali, ai rapporti fra i genitori e il figlio odierno attore e a questioni economiche da definire eventualmente in altra sede.
Alla luce dell'accoglimento della domanda di demolizione delle strutture, ogni questione relativa alla incidenza delle strutture, comunque da demolire, rispetto alla servitù o al godimento del bene comune resta assorbita.
Resta solo da evidenziare che non è controversa nemmeno la realizzazione di cancelletto posto sulla corte comune. Tale manufatto è certamente idoneo a limitare il passaggio e l'utilizzo della corte comune, senza che parte convenuta abbia realmente dimostrato che lo stesso, per le sue caratteristiche e per l'avvenuta consegna di copia delle chiavi alla controparte, sia in concreto privo di capacità lesiva.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore (valore indeterminabile, complessità bassa, parametro medio in relazione alle fasi di studio e introduttiva,
minima per le restanti, considerando che la limitata contestazione ha reso la causa di natura documentale).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6691/2024 R.G.,
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che le due strutture metalliche in alluminio anodizzato e copertura con elementi metallici (tettoia e veranda) realizzate da CP_1
quale prolungamento dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (
[...]
già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2,
particella 861 sub 5, categoria A/2 non rispettano le distanze previste dal codice civile, della legge e dei regolamenti comunali, rispetto all'unità abitativa posta al piano terra in Tremestieri Etneo, via G.B.
pagina 7 di 8 Vaccarini 36 (già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo
nel foglio 2, particella 861 sub 4, categoria A/2 di proprietà ; Parte_1
2) per l'effetto, condanna alla demolizione delle due strutture metalliche in Controparte_1
alluminio anodizzato e copertura con elementi metallici realizzata dalla quale Controparte_1
prolungamento dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (già via Trigona n
42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2, particella 861 sub.
6, nonché del cancelletto posto sulla corte comune;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che in liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre € 550,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 28 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6691/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. GIANFRANCO BARBAGALLO e dall'avv. LUIGI FORTUNATO
giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliata come in atti;
rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. MARGHERITA CARDILLO giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 24.9.2025 la causa è stata posta in decisione pagina 1 di 8 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e, senza necessità di ulteriore istruttoria, merita accoglimento per quanto di ragione.
Con il ricorso introduttivo , proprietario dell'unita immobiliare meglio Parte_1
descritta in atti, sita in Tremestieri Etneo, al piano terra di via G.B. Vaccarini 36 (già via Trigona n 42),
identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2, particella 861 sub 4,
categoria A/2, nonché, in quanto coerede di , comproprietario della corte Persona_1
comune identificata con la particella 861 sub 6 e sulla quale, in ogni caso, sussiste una servitù di passaggio, così come previsto all'articolo 3 dell'atto di donazione stipulato dal Notaio dott. Per_2
di Catania in data 13 maggio 2010 Rep. n. 78596 e Racc. n. 27408, ha convenuto in giudizio la
[...]
madre , proprietaria della limitrofa unità immobiliare sita in via G.B. Vaccarini 36 Controparte_1
(già via Trigona n 42), identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2,
particella 861 sub 5, categoria A/2, dolendosi, innanzitutto, dell'avvenuta costruzione di una struttura metallica verticale in alluminio anodizzato e di una copertura con elementi metallici, poste sul fondo della convenuta ma a distanza inferiore a quella legale. Segnatamente, le suddette strutture, consistenti in sintesi in una veranda con tettoia, sono state realizzata in aderenza alla cucina dell'appartamento sub
4 di proprietà del ricorrente, chiudendo l'apertura esistente consistente in una porta finestrata con un'ampiezza di metri 2,50. Per altro verso il cancelletto posto all'ingresso della tettoia impedisce la libera fruizione non solo del compossesso, ma anche della servitù di passaggio sulla corte comune.
Ciò premesso, parte attrice ha chiesto 1) l'accertamento che le due strutture metalliche in alluminio anodizzato e copertura con elementi metallici (tettoia e veranda) realizzate da CP_1
quale prolungamento dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (già
[...]
pagina 2 di 8 via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2,
particella 861 sub 5, categoria A/2 non rispettano le distanze previste dal codice civile, della legge e dei regolamenti comunali, rispetto all'unità abitativa posta al piano terra in Tremestieri Etneo, via G.B.
Vaccarini 36 (già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo
nel foglio 2, particella 861 sub 4, categoria A/2 di proprietà ; 2) l'accertamento Parte_1
che le due strutture metalliche in parola ledono la servitù di passaggio vantata da Parte_1
2) la demolizione delle due strutture metalliche in alluminio anodizzato e copertura con
[...]
elementi metallici realizzata dalla quale prolungamento dell'unità immobiliare di sua Controparte_1
proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del
Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2, particella 861 sub. 6, nonché del cancelletto posto sulla corte comune.
Orbene, nei limiti dell'oggetto del presente giudizio, va subito osservato che la sussistenza di due costruzioni sul fondo di parte convenuta realizzate a distanza inferiore a quella legale non è
realmente oggetto di contestazione.
Giova allora brevemente premettere che a norma dell'art. 873 c.c., “le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei
regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. Le norme dei regolamenti locali, che prescrivono in modo assoluto per le costruzioni il rispetto di una distanza dal confine si considerano inoltre integrative dell'art. 873 c.c., avendo la finalità non solo di disciplinare i rapporti di vicinato ma anche di promuovere un ordinato assetto urbanistico (cfr. Cass. 213/2006; 6401/2005; 17390/2004).
Nella vicenda processuale in esame parte attrice ha agito sulla base della relazione del c.t.u.
Geom. , resa nel diverso giudizio RG 4229/2022 innanzi a questo Tribunale, e la Persona_3
violazione delle distanze legali accertata con la stessa non è oggetto di specifica contestazione pagina 3 di 8 Parimenti incontroversa è la circostanza che parte convenuta abbia effettivamente realizzato due manufatti aventi le caratteristiche della costruzione in senso civilistico.
E' peraltro noto che, quanto alla rilevanza della natura del manufatto ai fini delle distanze legali,
la giurisprudenza considera come costruzione ex art. 873 c.c. qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione rispetto al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa, dai suoi caratteri e dalla sua destinazione (cfr. Cass. II, n. 4277/2011; Cass. II, n. 22127/2009; Cass. II, n.
25837/2008; Cass. II, n. 22086/2007).
In quest'ottica, in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 873 c.c., costituisce costruzione anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria (nella specie si trattava soltanto di una tettoia), sicché, al fine di verificare l'osservanza o meno delle distanze legali, la misura deve esser effettuata assumendo come punto di riferimento la linea esterna della parete ideale posta a chiusura dello spazio esistente tra le strutture portanti più avanzate del manufatto stesso (cfr. Cass. II, n.
5934/2011). Ed ancora costituisce "costruzione", ai sensi dell'art. 873 c.c., anche un manufatto che,
seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria ed abbia i caratteri della stabilità, della consistenza e dell'immobilizzazione al suolo (cfr. Cassazione civile sez. II, 21/02/2019, n. 5145; nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come costruzione una tettoia aperta su un lato e saldamente fissata con la copertura al muro di confine, i cui montanti, pur essendo dei cavalletti mobili, erano cementati al suolo).
Non vi è contestazione, infine, nemmeno sui rimedi necessari a garantire il rispetto delle distanze e l'esercizio pieno dei diritti di parte attrice, ovvero sulla richiesta demolizione.
pagina 4 di 8 A fronte di tale non contestazione, parte convenuta, al fine di chiedere il rigetto della domanda,
ha piuttosto affermato, nei limiti di quanto potenzialmente rilevante, che le strutture sono state realizzate, con la tolleranza del , più di venti anni fa dalla stessa e Parte_1 Controparte_1
dal defunto padre dell'odierno ricorrente. Persona_1
Il rilievo del decorso del tempo è stato tuttavia evidenziato unicamente al fine di eccepire la prescrizione.
Sennonché nella materia in esame l'esecuzione di una costruzione in violazione di norme di edilizia dà luogo ad un illecito permanente, con la conseguenza che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non decorre dalla data di realizzazione della costruzione ma da quella di cessazione della permanenza e cioè dal momento in cui la costruzione viene demolita.
Nel caso in questione non vi è alcun riferimento all'eventuale demolizione dell'opera.
Né rileva che nel caso in questione parte attrice non abbia richiesto il risarcimento del danno ma la riduzione in pristino, perché, ai sensi del secondo comma dell'art. 872 c.c., colui che per effetto della violazione ha subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate.
L'illecito permanente, in sintesi, consente di chiedere anche il risarcimento in forma specifica e tale scelta non ha rilievo ai fini del decorso della prescrizione.
Più in generale i poteri inerenti al diritto di proprietà, incluso quello di esigere il rispetto delle distanze, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi gli effetti dell'usucapione del diritto a mantenere la costruzione di distanza inferiore a quella legale: ne consegue che anche la domanda volta ad ottenere il rispetto delle distanze legali è imprescrittibile, trattandosi di azione reale modellata sullo schema dell'"actio negatoria servitutis", rivolta non ad accertare il diritto di proprietà dell'attore, ma a pagina 5 di 8 respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù (cfr.
Cassazione civile sez. II, 31/05/2021, n.15142, richiamata da parte attrice).
Non si ritiene, per altro verso, di poter esaminare d'ufficio il rilievo del decorso del tempo ai fini dell'usucapione, non avendo parte convenuta né proposto una domanda riconvenzionale di usucapione né proposto una eccezione riconvenzionale di usucapione. Quest'ultima è infatti una eccezione in senso stretto, perché la disciplina in esame prevede espressamente come indispensabile l'iniziativa di parte, peraltro distinguendo la prescrizione dall'usucapione, poiché gli istituti condividono solo in parte i presupposti applicativi. Infatti, in virtù del richiamo di cui all'art. 1165 c.c.
si applicano all'usucapione le disposizioni generali sulla prescrizione estintiva, ivi compresa quella sulla non rilevabilità d'ufficio di cui all'art 2938 c.c., dettata appunto nella sezione I del Capo I del titolo V del libro VI rubricata “disposizioni generali”. Ne consegue che tale eccezione deve essere qualificata come eccezione in senso stretto e come tale non è rilevabile d'ufficio (in tal caso per espressa previsione normativa, atteso il richiamo operato dall'art. 1165 c.c., in materia di usucapione,
all'art. 2938 c.c., sulla non rilevabilità d'ufficio della prescrizione non opposta) e deve essere proposta,
a pena di decadenza ex art. 167 c.p.c., nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata nel termine di cui all'art 166 c.p.c. Occorre distinguere l'istituto dell'usucapione dalla prescrizione estintiva, nel senso che, in entrambi, rivestono rilevanza il fattore tempo, ma, nella seconda, questi elementi danno luogo all'estinzione, mentre nella prima realizzano l'acquisto del diritto;
inoltre, la prescrizione ha una portata generale perché si riferisce a tutti i diritti tranne la proprietà,
mentre la seconda concerne invece proprio la proprietà (oltre i diritti reali di godimento).
Parimenti irrilevante, ai fini dell'illecito permanente in esame e dell'eventuale rinuncia a diritti reali, è la dedotta iniziale tolleranza della parte attrice.
pagina 6 di 8 Per il resto parte convenuta ha dedotto in ordine a circostante già in astratto prive di rilievo in materia di diritti reali, ovvero alle sue condizioni personali, ai rapporti fra i genitori e il figlio odierno attore e a questioni economiche da definire eventualmente in altra sede.
Alla luce dell'accoglimento della domanda di demolizione delle strutture, ogni questione relativa alla incidenza delle strutture, comunque da demolire, rispetto alla servitù o al godimento del bene comune resta assorbita.
Resta solo da evidenziare che non è controversa nemmeno la realizzazione di cancelletto posto sulla corte comune. Tale manufatto è certamente idoneo a limitare il passaggio e l'utilizzo della corte comune, senza che parte convenuta abbia realmente dimostrato che lo stesso, per le sue caratteristiche e per l'avvenuta consegna di copia delle chiavi alla controparte, sia in concreto privo di capacità lesiva.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta nei confronti dell'attore (valore indeterminabile, complessità bassa, parametro medio in relazione alle fasi di studio e introduttiva,
minima per le restanti, considerando che la limitata contestazione ha reso la causa di natura documentale).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6691/2024 R.G.,
1) in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara che le due strutture metalliche in alluminio anodizzato e copertura con elementi metallici (tettoia e veranda) realizzate da CP_1
quale prolungamento dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (
[...]
già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2,
particella 861 sub 5, categoria A/2 non rispettano le distanze previste dal codice civile, della legge e dei regolamenti comunali, rispetto all'unità abitativa posta al piano terra in Tremestieri Etneo, via G.B.
pagina 7 di 8 Vaccarini 36 (già via Trigona n 42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo
nel foglio 2, particella 861 sub 4, categoria A/2 di proprietà ; Parte_1
2) per l'effetto, condanna alla demolizione delle due strutture metalliche in Controparte_1
alluminio anodizzato e copertura con elementi metallici realizzata dalla quale Controparte_1
prolungamento dell'unità immobiliare di sua proprietà sita in via G.B. Vaccarini 36 (già via Trigona n
42) identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Tremestieri Etneo nel foglio 2, particella 861 sub.
6, nonché del cancelletto posto sulla corte comune;
3) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
processuali, che in liquida in complessivi € 5.261,00 per compensi professionali, oltre € 550,00 per spese vive, oltre rimborso forfetario al 15% sui compensi ex art. 2 DM 55/2014, IVA e CPA.
Così deciso in Catania, il 28 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 8 di 8