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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5770/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5770/2023
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12,45, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per nessuno è presente. Parte_1
Per l'avv. MASSAINI ANDREA. CP_1
L'avv. Massaini si riporta alle note conclusive depositate e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5770/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VENTISETTE CRISTIAN e dell'avv. MARTINI ENRICO ( ) VIA ARRIGO C.F._2
SIMINTENDI 29 59100 PRATO;
elettivamente domiciliato in VIA A. SIMINTENDI 29 59100
PRATO presso il difensore avv. VENTISETTE CRISTIAN
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSAINI ANDREA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI 67 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. MASSAINI ANDREA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive depositate il 24.3.25:
P. OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pre le causali di cui in narrativa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: in tesi, accogliere la presente opposizione, accertare il grave inadempimento contrattuale perpetrato dal subappaltatore e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti condannando la subappaltatrice alla restituzione di quanto versato in acconto pari ad € 10.000,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta. In denegata ipotesi, accogliere la presente opposizione, accertare il grave inadempimento contrattuale perpetrato dal subappaltatore e conseguentemente ridurre proporzionalmente il corrispettivo del subappalto in ragione delle minori opere effettivamente eseguite dal subappaltatore. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione
pagina 2 di 6 delle stesse in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate. In via istruttoria si conclude per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.”
P. OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della stessa, e conseguentemente confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo. - nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condannare l'opponente ditta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Parte_1
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio. – condannare parte opponente al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. così come novellato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Si insiste ammettersi prove per testi del Sig. nato a [...]
Firenze l'8/4/1960 sulle seguenti capitoli:
1. DCV che in relazione all'appalto con la ditta CP_2
relativo alla ristrutturazione di Vostro immobile sito in Quarrata Via Tacinaia n. 59/61, avete conosciuto il subappaltatore che ivi ha eseguito l'impianto idraulico e di riscaldamento;
CP_1
2. DCV che avete corrisposto alla le spettanze alla stessa dovute anche per le lavorazioni CP_2 eseguite e da eseguire da parte dei subappaltatori, compreso.”. CP_1
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1208/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19-20.03.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di , della somma di € 20.370,75, oltre interessi CP_1
come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti con conseguente restituzione della somma versata pari ad € 10.000,00. In subordine, accertare l'inadempimento della controparte con conseguente riduzione del corrispettivo dovuto. A fondamento dell'opposizione sosteneva che, con contratto di subappalto concluso con l'opposta, erano state affidate a quest'ultima opere di ristrutturazione relative ad un impianto termo-idraulico per le quali era stato pattuito un corrispettivo pari ad € 32.000,00, a fronte del quale aveva provveduto a versare la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, mentre il residuo, come da accordi, doveva essere versato al termine dei lavori. Aggiungeva che, in seguito, l'opposta rimaneva inadempiente in quanto abbandonava il cantiere prima del completamento dell'operato; pertanto, non aveva diritto al pagamento del compenso residuo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando, preliminarmente, la CP_1 mancata tempestiva costituzione dell'opponente, in quanto, in seguito alla notifica dell'opposizione avvenuta in data 28.04.2023, provvedeva ad iscrivere la causa al ruolo il 10.05.2023, oltre il termine previsto dalla legge;
nel merito, deduceva che gli accordi con l'opponente prevedevano che, in seguito alla riscossione da parte del committente, il primo provveduto a saldare le opere eseguite fino a quel momento. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'opposizione improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo da parte dell'opponente; nel merito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'opposizione in quanto infondata.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17.01.2024, il G.I, ritenuta l'eccezione sollevata da parte opposta idonea a definire il giudizio, concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.05.2024, fissava l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 7 giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 4 di 6 L'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità dell'opposizione, sollevata dall'opposta, è fondata: pertanto l'opposizione proposta dalla società deve dichiararsi Parte_1 improcedibile per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 secondo comma c.p.c., nel prevedere che “in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito”, richiama necessariamente l'applicazione dell'art. 165 c.p.c., secondo cui l'attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione al convenuto dell'atto di citazione.
Nel caso di specie, per quanto documentato da parte opposta, la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta a mezzo PEC in data 28.04.2023 (doc. 7).
Pertanto, l'iscrizione a ruolo effettuata il 9.5.23 è tardiva, in quanto compiuta oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, scadente l'8.5.2023.
Il tribunale intende sul tema seguire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che va nel senso di considerare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto.” (Cass. Civ. 16117/2006).
Alla luce di quanto sopra osservato, l'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1208/2023, emesso in data 19-20.03.2020 dal Tribunale di
Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, in ragione della attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'assenza di istruttoria e di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, si è ritenuto congruo seguire il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000), ulteriormente ridotto del 30%.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1208/2023 emesso in data 19-
20.03.2020 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
pagina 5 di 6 condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 1.778,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,30.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5770/2023
Da remoto tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 27 marzo 2025 alle ore 12,45, nella stanza virtuale del giudice su piattaforma teams, innanzi al dott. Michela Biggi, sono comparsi:
Per nessuno è presente. Parte_1
Per l'avv. MASSAINI ANDREA. CP_1
L'avv. Massaini si riporta alle note conclusive depositate e rinuncia a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Michela Biggi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michela Biggi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5770/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 VENTISETTE CRISTIAN e dell'avv. MARTINI ENRICO ( ) VIA ARRIGO C.F._2
SIMINTENDI 29 59100 PRATO;
elettivamente domiciliato in VIA A. SIMINTENDI 29 59100
PRATO presso il difensore avv. VENTISETTE CRISTIAN
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASSAINI ANDREA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in CORSO GIACOMO MATTEOTTI 67 50054 FUCECCHIO presso il difensore avv. MASSAINI ANDREA
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note conclusive depositate il 24.3.25:
P. OPPONENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pre le causali di cui in narrativa, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto: in tesi, accogliere la presente opposizione, accertare il grave inadempimento contrattuale perpetrato dal subappaltatore e conseguentemente dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti condannando la subappaltatrice alla restituzione di quanto versato in acconto pari ad € 10.000,00, o quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia dovuta. In denegata ipotesi, accogliere la presente opposizione, accertare il grave inadempimento contrattuale perpetrato dal subappaltatore e conseguentemente ridurre proporzionalmente il corrispettivo del subappalto in ragione delle minori opere effettivamente eseguite dal subappaltatore. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e distrazione
pagina 2 di 6 delle stesse in favore del difensore antistatario che dichiara di averle anticipate. In via istruttoria si conclude per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti nelle memorie ex art. 171 ter c.p.c.”
P. OPPOSTA: “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Firenze, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - in via preliminare, dichiarare la improcedibilità della opposizione per tardiva iscrizione a ruolo della stessa, e conseguentemente confermare l'esecutività del decreto ingiuntivo. - nel merito, rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- per l'effetto, condannare l'opponente ditta alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, Parte_1
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio. – condannare parte opponente al pagamento degli interessi ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. così come novellato dall'art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162. Si insiste ammettersi prove per testi del Sig. nato a [...]
Firenze l'8/4/1960 sulle seguenti capitoli:
1. DCV che in relazione all'appalto con la ditta CP_2
relativo alla ristrutturazione di Vostro immobile sito in Quarrata Via Tacinaia n. 59/61, avete conosciuto il subappaltatore che ivi ha eseguito l'impianto idraulico e di riscaldamento;
CP_1
2. DCV che avete corrisposto alla le spettanze alla stessa dovute anche per le lavorazioni CP_2 eseguite e da eseguire da parte dei subappaltatori, compreso.”. CP_1
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1208/2023 emesso dal Tribunale di Firenze in data 19-20.03.2020, con il quale gli veniva intimato il pagamento, a favore di , della somma di € 20.370,75, oltre interessi CP_1
come da domanda e spese per la procedura monitoria, a titolo di corrispettivo per lavori di ristrutturazione. L'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti con conseguente restituzione della somma versata pari ad € 10.000,00. In subordine, accertare l'inadempimento della controparte con conseguente riduzione del corrispettivo dovuto. A fondamento dell'opposizione sosteneva che, con contratto di subappalto concluso con l'opposta, erano state affidate a quest'ultima opere di ristrutturazione relative ad un impianto termo-idraulico per le quali era stato pattuito un corrispettivo pari ad € 32.000,00, a fronte del quale aveva provveduto a versare la somma di € 10.000,00 a titolo di acconto, mentre il residuo, come da accordi, doveva essere versato al termine dei lavori. Aggiungeva che, in seguito, l'opposta rimaneva inadempiente in quanto abbandonava il cantiere prima del completamento dell'operato; pertanto, non aveva diritto al pagamento del compenso residuo.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando, preliminarmente, la CP_1 mancata tempestiva costituzione dell'opponente, in quanto, in seguito alla notifica dell'opposizione avvenuta in data 28.04.2023, provvedeva ad iscrivere la causa al ruolo il 10.05.2023, oltre il termine previsto dalla legge;
nel merito, deduceva che gli accordi con l'opponente prevedevano che, in seguito alla riscossione da parte del committente, il primo provveduto a saldare le opere eseguite fino a quel momento. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, dichiararsi l'opposizione improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo da parte dell'opponente; nel merito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'opposizione in quanto infondata.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 17.01.2024, il G.I, ritenuta l'eccezione sollevata da parte opposta idonea a definire il giudizio, concedeva la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni. Infine, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.05.2024, fissava l'odierna udienza per discussione orale e contestuale decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., con termine fino a 7 giorni prima per il deposito di note conclusive.
pagina 4 di 6 L'eccezione pregiudiziale d'improcedibilità dell'opposizione, sollevata dall'opposta, è fondata: pertanto l'opposizione proposta dalla società deve dichiararsi Parte_1 improcedibile per tardiva costituzione in giudizio dell'opponente ai sensi dell'art. 165 c.p.c.
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'art. 645 secondo comma c.p.c., nel prevedere che “in seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito”, richiama necessariamente l'applicazione dell'art. 165 c.p.c., secondo cui l'attore deve costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notificazione al convenuto dell'atto di citazione.
Nel caso di specie, per quanto documentato da parte opposta, la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta a mezzo PEC in data 28.04.2023 (doc. 7).
Pertanto, l'iscrizione a ruolo effettuata il 9.5.23 è tardiva, in quanto compiuta oltre il termine di dieci giorni previsto dalla legge, scadente l'8.5.2023.
Il tribunale intende sul tema seguire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che va nel senso di considerare che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione per effetto del semplice decorso del termine, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli, atteso che, una volta verificatasi, detta improseguibilità non può essere eliminata con lo svolgimento di un'attività che interviene oltre il termine previsto.” (Cass. Civ. 16117/2006).
Alla luce di quanto sopra osservato, l'opposizione va dichiarata improcedibile, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1208/2023, emesso in data 19-20.03.2020 dal Tribunale di
Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono la soccombenza, tenuto conto che, per il calcolo delle stesse, in ragione della attività defensionale effettivamente espletata nelle singole fasi del giudizio, dell'assenza di istruttoria e di questioni di fatto o di diritto di particolare complessità, si è ritenuto congruo seguire il parametro minimo dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a € 26.000), ulteriormente ridotto del 30%.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
rigetta l'opposizione proposta e conseguentemente conferma il D.I. n. 1208/2023 emesso in data 19-
20.03.2020 dal Tribunale di Firenze, con ogni statuizione di condanna in esso contenuta;
pagina 5 di 6 condanna parte opponente soccombente all'integrale rifusione delle spese di lite dell'opposta, che liquida in € 1.778,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. Verbale chiuso alle ore 17,30.
Firenze, 27 marzo 2025
Il Giudice dott. Michela Biggi
pagina 6 di 6