Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 636/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 636/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1
mandato in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Fabio Pisillo, presso il cui studio in Siena,
Casato di Sopra n. 59, è elettivamente domiciliata e
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in CP_1 C.F._2
calce al ricorso congiunto, dall'Avv. Manuela Cecchi, presso il cui studio in Firenze, Via B. Lupi
n. 14, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025 per , l'Avv. Fabio Pisillo e per l'Avv. Manuela Parte_1 CP_1
Cecchi concludevano: “pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio alle condizioni concordate, di seguito riprodotte:
1. Entrambi i coniugi sono autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento.
2. La casa coniugale posta in Siena, Via Samoreci 2, di proprietà esclusiva di Per_1
padre di continuerà ad essere abitata in via esclusiva da
[...] CP_1 quest'ultimo; la SI.ra ha già stabilito altrove il proprio domicilio. Parte_1
3. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori che Per_2 Persona_3
eserciteranno di conseguenza la responsabilità genitoriale sui minori stessi;
i figli saranno collocati pariteticamente presso entrambi i genitori;
ciascun genitore terrà con sé i figli a settimane alterne;
durante la settimana in cui i figli sono collocati presso un genitore, l'altro genitore terrà con sé i minori dal mercoledì all'uscita di scuola fino al giovedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola durante il periodo scolastico;
dal mercoledì mattina alle 10.00 al giovedì mattina alle 10.00 nel periodo extrascolastico.
Nel periodo scolastico la settimana di ciascun genitore inizierà il lunedì all'uscita di scuola e terminerà il lunedì successivo quando i bambini saranno riaccompagnati a scuola.
Durante il periodo extrascolastico la settimana di competenza di ciascun genitore si intende dal lunedì mattina al lunedì mattina successivo.
4. Le parti si danno atto che attualmente entrambi i minori manifestano un forte e personale loro interesse verso l'equitazione che praticano regolarmente partecipando a concorsi e gare durante i week end;
i medesimi sono seguiti in questo sport dal padre, che organizza la loro partecipazione ai predetti;
le parti si danno atto, altresì, che è volontà della madre stare con i minori almeno un week end al mese senza che i minori abbiano impegni relativi alla equitazione, anche al fine di consentire loro di interessarsi a sport e/o attività diverse dall'equitazione e non precludere alcuna loro scelta futura;
tanto considerato le parti convengono quanto segue:
- i minori si alleneranno almeno 4 volte alla settimana e saranno accompagnati agli allenamenti infrasettimanali dal genitore presso il quale sono collocati secondo lo schema di cui al par. 3, salvo diverso accordo fra i genitori, con impegno alla reciproca collaborazione;
per gli allenamenti che si svolgono presso la struttura il Borro, o dove si renderà necessario, nei periodi scolastici il martedì pomeriggio i minori saranno accompagnati agli allenamenti dal genitore presso cui sono collocati il martedì pomeriggio;
la SI.ra si rende disponibile ad Parte_1
aiutare il SI. nei trasferimenti dei minori da e per il Borro o ove necessario per i loro CP_1
allenamenti il martedì pomeriggio;
3 / 7
- I genitori convengono che in almeno uno dei due week end mensili in cui i minori stanno con la madre i ragazzi non dovranno avere né concorsi né gare e non avere neppure allenamenti e dovranno essere liberi da impegni relativi all'equitazione; il SI. si impegna a CP_1
comunicare alla SI.ra almeno entro il giorno 2 di ogni mese il fine settimana libero Parte_1
da impegni di equitazione in cui i ragazzi saranno con la madre così che la SI.ra Parte_1
possa organizzarsi.
5. I minori trascorreranno ad anni alterni il giorno della Vigilia di Natale e la settimana dal
1 al 6 gennaio con un genitore e la settimana dal giorno di Natale al 31/12 compreso, con l'altro genitore.
Per l'anno 2025 il padre terrà i figli la Vigilia di Natale e la settimana dal 1 al 6 gennaio ed la madre la settimana dal 25/12 al 31/12 compreso.
Le vacanze di Pasqua (due settimane) saranno trascorse dai minori, ad anni alterni: una settimana, comprensiva della domenica di Pasqua, con un genitore e la seconda settimana che inizia con il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore;
per il 2025 il padre terrà con sé i figli la settimana che si conclude con la domenica di Pasqua.
Le vacanze di primavera e quelle di autunno saranno trascorse alternativamente una settimana con l'uno e una con l'altro genitore;
la madre terrà con sè i figli per la prima settimana di vacanze di autunno 2025. I minori trascorreranno le vacanze estive (mesi di luglio e agosto) alternando una settimana con un genitore e l'altra con l'altro genitore;
per il 2025 la prima settimana (dal 3 al 10 luglio) staranno con la madre.
Sono in ogni caso fatti salvi eventuali diversi accordi fra i genitori in relazione ai periodi festivi e di vacanza dei minori.
6. Le parti si danno atto che essendo i minori collocati pariteticamente presso ciascuno di loro non viene previsto alcun contributo al mantenimento ordinario dei medesimi.
I genitori provvederanno a sostenere le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori nella misura del 50% ciascuno, previo accordo fra i genitori sulle stesse, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche necessarie e indifferibili. Data l'età adolescenziale dei ragazzi e le richieste che i medesimi fanno ai genitori relative al tempo libero e ai desiderata, si rende ancora più forte e necessario che le scelte educative siano concordate tra i genitori. I coniugi si danno atto che, come da Protocollo del Tribunale di Siena, rientrano nelle spese straordinarie:
(i) spese relative alla salute: e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese sanitarie 4 / 7
non coperte dal SSN, visite specialistiche, visite e cure dentistiche (ivi compreso apparecchio ortodontico), oculistiche, termali, fisioterapiche, psicologiche, di logopedia, spese per occhiali da vista, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche;
(ii) spese relative all'istruzione: e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese relative alla scuola (mensa), acquisto libri scolastici, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, ripetizioni, università, iscrizioni e rette di scuole private e/o pubbliche, spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche o private, frequenza di scuole formative, master o specializzazioni post universitari, preparazione esami di abilitazione o preparazione di concorsi;
(iii) spese di natura ludica o parascolastica: e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per lo sport ed il tempo libero, attività culturali extrascolastiche, artistiche, informatiche, centri estivi, campi solari, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente, spese per attrezzature sportive, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli, acquisto computer.
7. In deroga a quanto previso al punto 6 le parti convengono che le spese per la pratica dell'equitazione di entrambi i figli minori verranno regolate come segue:
a) il SI. gestirà lo sport di equitazione dei minori e sosterrà in via anticipata CP_1
tutte le spese relative alla gestione ordinaria dei cavalli, nulla escluso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: pensione cavalli, ferratura- maniscalco, vermifughi, vaccini, veterinario, affitto cavallo, grum, allenatore, rinnovo libretti cavalli, rinnovo patenti minori, finimenti e accessori tutti per i cavalli nessuno escluso nonché materiale inerente la cura e la pulizia dell'animale, coperte, paracolpi da viaggio, capezze, medicinali, integratori ecc.), nonché le spese per i concorsi su territorio italiano;
la SI.ra provvederà a rimborsare a Parte_1 [...]
tali spese nella misura di euro 17.000 (diciassettemila) annui mediante 4 versamenti CP_1
trimestrali di euro 4.250 ciascuno;
b) allo stato attuale i figli hanno ciascuno un cavallo in affidamento;
le spese relative a necessità straordinarie per i due cavalli ovvero all'acquisto di nuovi cavalli e/o quelle inerenti eventuali concorsi all'estero dei ragazzi saranno sostenute al 50% fra i genitori solo se vi sarà stato preventivo accordo di entrambi i genitori sulle stesse.
Sarà cura del SI. coinvolgere la SI.ra nelle decisioni relative ai percorsi CP_1 Parte_1 sportivi, ai concorsi, agli obiettivi anche agonistici dei figli nella pratica dell'equitazione; il SI. 5 / 7
avrà cura altresì di comunicare alla SI.ra il programma delle gare CP_1 Parte_1
e dei concorsi con almeno due mesi di anticipo rispetto ai medesimi da confermare entro il giorno 10 del mese precedente a quello in cui si svolgeranno.
8. Sempre in deroga a quanto previsto al punto 6 le parti convengono che le spese relative alla iscrizione dei minori alla Scuola Internazionale non faranno carico al SI. in CP_1
nessuna misura;
le spese scolastiche diverse dalla retta di iscrizione saranno invece ripartite al
50% fra i genitori secondo quanto previsto al punto 6, previa concertazione e condivisione.
9. Pur essendo la collocazione dei minori paritetica presso entrambi i genitori, ai fini meramente amministrativi e finchè non interverrà un diverso accordo fra i genitori, i figli manterranno la loro residenza nella abitazione del padre in Via Samoreci 2, Siena.
10. Le parti si danno atto di avere già diviso i beni mobili sia quelli personali sia quelli ricevuti in donazione dai propri genitori nonché i beni ricevuti a titolo di regali di nozze dai rispettivi familiari ed amici;
costituiscono eccezione i mobili e arredi che si trovano ancora presso la casa ex coniugale, che sono stati acquistati dalla SI.ra e/o sono di Parte_1 proprietà esclusiva di quest'ultima, meglio descritti nell'elenco allegato (doc. 13); il SI. riconosce che la SI.ra è proprietaria esclusiva dei beni di cui all'elenco CP_1 Parte_1 allegato;
le parti si danno atto che la SI.ra potrà ritirare i beni di cui all'elenco Parte_1
allegato quando vorrà, previo preavviso di almeno un mese. Le parti convengono che le spese veterinarie relative al cane RO, di proprietà di entrambe le parti, saranno suddivise al 50% fra i coniugi, previo accordo sulle stesse.
11. I coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio anche per i figli minori.
12. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di residenza che dovessero intervenire.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.2.2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che avevano contratto matrimonio in data 21.2.2009 a Loro Ciuffenna (AR), matrimonio trascritto al n. 0 parte II serie A del Registro atti di Matrimonio del detto Comune per l'anno 2009, che dal matrimonio erano nati i figli a Firenze il 9.9.2009 e Persona_4 Per_3
a Firenze il 18.2.2011, e che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano
[...] 6 / 7
richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con sentenza n. 1136 del 28.12.2023 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e hanno chiesto la pronuncia del Divorzio congiunto - Parte_1 CP_1
Cessazione effetti civili.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dalla sentenza n. 1136 del 28.12.2023 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in C.F._1 CP_1 C.F._2
data 21.2.2009 a Loro Ciuffenna (AR), trascritto al n. 0 parte II serie A per l'anno 2009 del
Registro atti di Matrimonio del detto Comune, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 7 / 7
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao