Decreto cautelare 29 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 30/03/2026, n. 5903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5903 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05903/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16636/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16636 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Perisi e Oreste Trudi, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del verbale della Commissione esaminatrice presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale nominata, ai sensi dell’ art. 5 del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” del 25 febbraio 2022, recante il Bando del Concorso pubblico per titoli ed esami a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco recante giudizio di “ PROVA NON SUPERATA ” relativo alle prove motorio attitudinali ai sensi dell’ artt. 8 e dell’Allegato A del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022, mai notificato al ricorrente e che ne ha avuto conoscenza, in data 22 novembre 2022, tramite accesso alla area riservata alla sua posizione personale nel portale del concorso www.vigilfuoco.it e tramite presa visione degli elenchi dei candidati che avevano superato o no le prove concorsuali fino ad allora espletate che sono stati affissi nei locali dove si svolge il concorso;
- del provvedimento di esclusione dal concorso non ancora conosciuto;
- di tutti gli atti agli stessi presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche allo stato non conosciuti, che in ogni caso siano lesivi dell’interesse del ricorrente ad una corretta valutazione e partecipazione alla suindicata procedura concorsuale;
e per il riconoscimento in capo all’odierno ricorrente del diritto ad essere riammesso all’attività di selezione di cui al concorso citato e, in particolare del diritto di essere ammesso alla ripetizione delle prove motorio-attitudinali di cui all’art. 8 del decreto del Capo Dipartimento n. 34 del 21 febbraio 2022 e di cui all’Allegato A.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa EO NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, il ricorrente impugnava il decreto in epigrafe, recante la sua esclusione dal “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 300 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”, disposta all’esito del mancato superamento delle prove motorio – attitudinali, sostenendone l’illegittimità sotto una serie di profili.
Il Ministero dell’interno di costituiva in giudizio, instando per la reiezione del gravame proposto.
La Sezione con ordinanza n. 575/2023 respingeva l’istanza cautelare, “ Ritenuto che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, non appare assistito da sufficienti profili di fumus boni juris, atteso che il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici previsti determina legittimamente l’esclusione dalla selezione, per inidoneità;
Ritenuto, più in particolare, che le motivazioni addotte da parte ricorrente circa il mancato superamento della prova per le avverse condizioni meteo verificatesi nella giornata del 22 novembre 2022 appaiono contraddette da quanto dichiarato dalla commissione che ha rappresentato come, nella finestra temporale di effettuazione della prova in argomento le condizioni metereologiche nell’area interessata dalle prove sono state caratterizzate da precipitazioni piovose e di vento tali da non rappresentare una situazione di svantaggio per i candidati che hanno affrontato la prova 2 (valutazione della resistenza), di talché altri 30 candidati hanno svolto la prova nella medesima giornata ”.
Il ricorrente con successiva memoria, depositata il 9 marzo 2025, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito del ricorso, per aver egli, nelle more del giudizio, trovato un’altra occupazione.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 13 marzo 2026 il legale di parte ricorrente, nel confermare il venir meno dell’interesse del proprio assistito, chiedeva la compensazione delle spese di lite. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione della dichiarazione resa in tal senso da parte ricorrente.
Costituisce, infatti, ius receptum che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, abbia la piena disponibilità dell’azione, ben potendo rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perso ogni interesse alla relativa decisione, con la conseguenza che, in questo secondo caso, il giudice non potrà che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo egli il potere né di procedere d'ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, che solo quest’ultimo è legittimato a compiere sulla base di personali ed insindacabili considerazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 settembre 2001, n. 4859, nonché Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 novembre 2007, n. 5832).
Sussistono giusti motivi – attesa la natura in rito della pronuncia e la mancata opposizione di parte resistente - per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA LL, Presidente FF
EO NI, Consigliere, Estensore
Marcello Polimeno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EO NI | IA RA LL |
IL SEGRETARIO