Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.304/2024 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
[...]
nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
(CE) il 18/06/1972, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. MORGILLO
FILOMENA, presso la quale elettivamente domiciliano, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 05/07/2000;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Delegato del Tribunale avvenuta in data 19/03/2024 nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa depositato in data
05/04/24. Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli ( , nato il [...]; , nata il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bellona il 05/07/2000 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bellona con atto n. 14 Parte II Sere A Ufficio 1 ordinandone l'annotazione e le ulteriori incombenze;
2. nulla disporre in merito alla casa coniugale in quanto non più in essere;
3. i figli ad oggi maggiorenni, vivranno con il padre e lo stesso avendo una stabilità lavorativa, si accollerà tutte le spese relative al mantenimento dei figli;
4. la SI.ra parteciperà al 50% delle spese straordinarie relative ai figli;
quindi i Parte_1
SI.ri / parteciperanno ognuno al 50% delle spese dei figli;
Parte_1 Pt_2
5. i figli essendo maggiorenni vedranno liberamente la madre;
6. la sottoscritta in virtù della circostanza che, il si accollerà le spese Parte_1 Pt_2 interamente dei figli, rinuncia, come in effetti rinuncia al mantenimento ( la somma di € 100,00) stabilito in sede di separazione.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 05/07/2000 in Bellona (CE) da , nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
MA (CE) il 18/06/1972 , alle condizioni sopra richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 14, Parte II, Serie A, Anno 2000).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 27/05/2025
Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso