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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDGM000490 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) accertare l'illegittimità o comunque l'inefficacia dell'avviso di accertamento e quindi dichiararne l'annullamento per i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione e/o resistenza da parte dell'Amministrazione con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che fin d'ora si chiede”.
Agenzia delle Entrate: “(…) 1. in via preliminare, rigettare la richiesta ex art. 47 del D.lgs. n. 546/1992 per carenza dei presupposti;
2. In subordine e nel merito, il rigetto del ricorso perché completamente infondato in fatto e in diritto;
3. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 250TDGM000490, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2019, con il quale veniva recuperata a tassazione la quota di redditi fondiari derivanti dal contratto di locazione n. 1102 del 22 febbraio 2018, relativo ad un immobile sito in
Luogo, assumendo di non aver mai sottoscritto tale contratto, in quanto la firma apposta a suo nome sarebbe apocrifa.
A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto di aver presentato denuncia-querela in sede penale contro ignoti, chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto impositivo.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il presupposto esclusivo dell'atto impositivo impugnato è costituito dal contratto di locazione n. 1102/2018, che l'Amministrazione finanziaria assume essere stato sottoscritto dal contribuente e dal quale deriverebbero i redditi fondiari oggetto di recupero a tassazione.
Tuttavia, il ricorrente ha tempestivamente e inequivocamente disconosciuto la sottoscrizione apposta a suo nome sul predetto contratto, negandone la provenienza soggettiva.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. V, sent. n. 1572/2007), il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso sono istituti distinti e autonomi, preordinati a finalità diverse.
In particolare, il disconoscimento è diretto a impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e comporta che l'onere della prova circa l'autenticità del documento ricada sulla parte che intende avvalersene.
Ne consegue che, una volta disconosciuta la sottoscrizione, grava sull'Amministrazione l'onere di attivare il procedimento di verificazione ovvero di fornire comunque adeguata prova della provenienza del documento.
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'autenticità della firma disconosciuta, né risulta essere stata attivata alcuna procedura di verificazione della scrittura privata.
In assenza di prova circa la riconducibilità del contratto di locazione al contribuente, viene meno il presupposto stesso dell'accertamento, non potendo il giudice tributario fondare la decisione su un documento la cui efficacia probatoria risulta neutralizzata dal rituale disconoscimento.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di valido fondamento probatorio e deve essere annullato.
3. La particolarità della questione trattata e l'evoluzione giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE UC NA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IA CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 288/2025 depositato il 11/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Crotone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDGM000490 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) accertare l'illegittimità o comunque l'inefficacia dell'avviso di accertamento e quindi dichiararne l'annullamento per i motivi sopra esposti. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio in caso di opposizione e/o resistenza da parte dell'Amministrazione con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che fin d'ora si chiede”.
Agenzia delle Entrate: “(…) 1. in via preliminare, rigettare la richiesta ex art. 47 del D.lgs. n. 546/1992 per carenza dei presupposti;
2. In subordine e nel merito, il rigetto del ricorso perché completamente infondato in fatto e in diritto;
3. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 250TDGM000490, emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2019, con il quale veniva recuperata a tassazione la quota di redditi fondiari derivanti dal contratto di locazione n. 1102 del 22 febbraio 2018, relativo ad un immobile sito in
Luogo, assumendo di non aver mai sottoscritto tale contratto, in quanto la firma apposta a suo nome sarebbe apocrifa.
A sostegno del ricorso il contribuente ha dedotto di aver presentato denuncia-querela in sede penale contro ignoti, chiedendo pertanto l'annullamento dell'atto impositivo.
1.2. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
Il presupposto esclusivo dell'atto impositivo impugnato è costituito dal contratto di locazione n. 1102/2018, che l'Amministrazione finanziaria assume essere stato sottoscritto dal contribuente e dal quale deriverebbero i redditi fondiari oggetto di recupero a tassazione.
Tuttavia, il ricorrente ha tempestivamente e inequivocamente disconosciuto la sottoscrizione apposta a suo nome sul predetto contratto, negandone la provenienza soggettiva.
Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. V, sent. n. 1572/2007), il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso sono istituti distinti e autonomi, preordinati a finalità diverse.
In particolare, il disconoscimento è diretto a impedire che la scrittura privata acquisti efficacia probatoria ai sensi dell'art. 2702 c.c. e comporta che l'onere della prova circa l'autenticità del documento ricada sulla parte che intende avvalersene.
Ne consegue che, una volta disconosciuta la sottoscrizione, grava sull'Amministrazione l'onere di attivare il procedimento di verificazione ovvero di fornire comunque adeguata prova della provenienza del documento.
Nel caso di specie, l'Ufficio non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l'autenticità della firma disconosciuta, né risulta essere stata attivata alcuna procedura di verificazione della scrittura privata.
In assenza di prova circa la riconducibilità del contratto di locazione al contribuente, viene meno il presupposto stesso dell'accertamento, non potendo il giudice tributario fondare la decisione su un documento la cui efficacia probatoria risulta neutralizzata dal rituale disconoscimento.
Pertanto, l'avviso di accertamento impugnato risulta privo di valido fondamento probatorio e deve essere annullato.
3. La particolarità della questione trattata e l'evoluzione giurisprudenziale in materia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE UC NA