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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 06/02/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 617 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosaria Maria Usai, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. ), CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) accertare e dichiarare che la signora , ( nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/4/1973, residente a Triei, loc.tà Su Pirastru snc, è divenuta proprietaria esclusiva della porzione di fabbricato, sito nel centro abitato del comune di Baunei (NU), alla Via San Pietro n.51, posto fra le seguenti coerenze: Via San Pietro, proprietà eredi proprietà nonché distinto Per_1 CP_7
pagina 1 di 5 al N.C.E.U. del comune di Baunei al foglio 61 mappale 1715 sub 1, cat A/2, Cl. 5, 4,5 vani, rendita €
278,89, per averlo acquistato a titolo originario in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale, animo domini;
2)vinte le spese in caso di resistenza.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, Parte_1
per intervenuta usucapione, della porzione di fabbricato sito nella via San Pietro n. 51 del Comune di
Baunei, distinto al catasto fabbricati al foglio 61, particella 1715, subalterno 1.
L'attrice ha dedotto di aver acquistato il fabbricato da , , CP_1 CP_2 CP_5
, , e intestatari CP_4 Controparte_3 CP_6 CP_7 Controparte_8
catastali del suddetto immobile, i quali avevano esercitato sullo stesso il compossesso pacifico, pubblico e continuato da oltre vent'anni: il possesso si era estrinsecato attraverso la cura, la custodia della porzione immobiliare e l'assunzione di decisioni amministrative;
gli stessi avevano provveduto, sostenendone i costi, alle spese necessarie per il mantenimento e la conservazione.
L'attrice era subentrata alla parte venditrice nel possesso del suddetto immobile in virtù di scrittura privata del 14 febbraio 2019 e, da tale data, aveva continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità della parte dante causa.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento pagina 2 di 5 puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio della “accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato per un periodo di oltre vent'anni prima in capo alla parte venditrice e poi all'attrice.
pagina 3 di 5 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'unità immobiliare (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 5 novembre Tes_1 Tes_2
2024).
e hanno riferito che aveva costruito l'abitazione e vi aveva Tes_1 Tes_2 Persona_2 vissuto con la sua famiglia;
dopo il suo decesso l'immobile era stato utilizzato dalla moglie, dai figli e dai nipoti (figli di e che vi soggiornavano durante il periodo delle vacanze. Pt_2 Parte_3
Il teste ha precisato di aver visto tutti i figli di utilizzare l'immobile, anche Tes_2 Persona_2
per fare il pane oltre che per depositare attrezzature varie.
I testi hanno confermato che dalla metà degli anni Sessanta ( e tra la metà degli anni Ottanta e la Tes_1
metà degli anni Novanta (Barca), e i danti causa di utilizzavano in via Persona_2 Parte_1
esclusiva il fabbricato.
I testi e hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sul fabbricato, Tes_1 Pt_1 dall'anno 2019, da la quale ha continuato a svolgervi le stesse attività della parte Parte_1 venditrice;
hanno riferito di avere visto solo l'attrice, prima e i suoi eredi dopo, utilizzare Persona_2 detto immobile come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (rientro frequente da Roma, teste la visita ai parenti, teste , Tes_1 Tes_2 nonché in ragione dei rapporti di parentela con l'attrice e di conoscenza prima con e poi Persona_2
con i figli essendo abituali frequentatori della zona (il teste è anche vicino di casa dei . Tes_1 CP_7
Ora, l'attrice ha rappresentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in Baunei in via San
Pietro n. 51 (foglio 61 particelle 1715 subalterno 1), per averlo posseduto a far data dall'anno 2019 e ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato sullo stesso bene dalla parte venditrice e prima ancora da dalla metà degli anni Sessanta -periodo in cui è stata costruita l'abitazione-, Persona_2
producendo una scrittura privata del 14 febbraio 2019 con cui ha acquistato il bene (doc. 14 atto di citazione);
Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146,
pagina 4 di 5 comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei suoi danti causa , CP_1 CP_2
, , , e
[...] CP_5 CP_4 Controparte_3 CP_6 CP_7 [...]
CP_8
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), proprietaria dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune C.F._1
di Baunei al foglio 61, particella 1715, subalterno 1, categoria A/2, classe 5, 4,5 vani, rendita euro 278,89;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 617 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lanusei, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Rosaria Maria Usai, che la rappresenta e difende come da delega allegata all'atto di citazione, attrice contro
(c.f. ), (c.f. ), CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3 [...]
(c.f. , (c.f. ), CP_3 C.F._4 CP_4 C.F._5 CP_5
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._6 CP_6 C.F._7 CP_7
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_8 C.F._9
(c.f. ), (c.f. ), CP_9 C.F._10 CP_10 C.F._11
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione)
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) accertare e dichiarare che la signora , ( nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/4/1973, residente a Triei, loc.tà Su Pirastru snc, è divenuta proprietaria esclusiva della porzione di fabbricato, sito nel centro abitato del comune di Baunei (NU), alla Via San Pietro n.51, posto fra le seguenti coerenze: Via San Pietro, proprietà eredi proprietà nonché distinto Per_1 CP_7
pagina 1 di 5 al N.C.E.U. del comune di Baunei al foglio 61 mappale 1715 sub 1, cat A/2, Cl. 5, 4,5 vani, rendita €
278,89, per averlo acquistato a titolo originario in virtù di possesso pubblico, pacifico e continuato ultraventennale, animo domini;
2)vinte le spese in caso di resistenza.”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietaria, Parte_1
per intervenuta usucapione, della porzione di fabbricato sito nella via San Pietro n. 51 del Comune di
Baunei, distinto al catasto fabbricati al foglio 61, particella 1715, subalterno 1.
L'attrice ha dedotto di aver acquistato il fabbricato da , , CP_1 CP_2 CP_5
, , e intestatari CP_4 Controparte_3 CP_6 CP_7 Controparte_8
catastali del suddetto immobile, i quali avevano esercitato sullo stesso il compossesso pacifico, pubblico e continuato da oltre vent'anni: il possesso si era estrinsecato attraverso la cura, la custodia della porzione immobiliare e l'assunzione di decisioni amministrative;
gli stessi avevano provveduto, sostenendone i costi, alle spese necessarie per il mantenimento e la conservazione.
L'attrice era subentrata alla parte venditrice nel possesso del suddetto immobile in virtù di scrittura privata del 14 febbraio 2019 e, da tale data, aveva continuato ad esercitare il possesso con le stesse modalità della parte dante causa.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento pagina 2 di 5 puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c., “Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti”.
Detto altrimenti, il principio della “accessione del possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà
o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso”.
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso del fabbricato per un periodo di oltre vent'anni prima in capo alla parte venditrice e poi all'attrice.
pagina 3 di 5 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto della domanda, riconoscendolo nelle fotografie mostrate loro in udienza e di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione, la consistenza e i confini dell'unità immobiliare (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 5 novembre Tes_1 Tes_2
2024).
e hanno riferito che aveva costruito l'abitazione e vi aveva Tes_1 Tes_2 Persona_2 vissuto con la sua famiglia;
dopo il suo decesso l'immobile era stato utilizzato dalla moglie, dai figli e dai nipoti (figli di e che vi soggiornavano durante il periodo delle vacanze. Pt_2 Parte_3
Il teste ha precisato di aver visto tutti i figli di utilizzare l'immobile, anche Tes_2 Persona_2
per fare il pane oltre che per depositare attrezzature varie.
I testi hanno confermato che dalla metà degli anni Sessanta ( e tra la metà degli anni Ottanta e la Tes_1
metà degli anni Novanta (Barca), e i danti causa di utilizzavano in via Persona_2 Parte_1
esclusiva il fabbricato.
I testi e hanno poi confermato il possesso esercitato in via esclusiva sul fabbricato, Tes_1 Pt_1 dall'anno 2019, da la quale ha continuato a svolgervi le stesse attività della parte Parte_1 venditrice;
hanno riferito di avere visto solo l'attrice, prima e i suoi eredi dopo, utilizzare Persona_2 detto immobile come proprietari nell'arco temporale sopra individuato.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, ricollegandoli ad eventi personali specifici (rientro frequente da Roma, teste la visita ai parenti, teste , Tes_1 Tes_2 nonché in ragione dei rapporti di parentela con l'attrice e di conoscenza prima con e poi Persona_2
con i figli essendo abituali frequentatori della zona (il teste è anche vicino di casa dei . Tes_1 CP_7
Ora, l'attrice ha rappresentato di essere divenuta proprietaria dell'immobile sito in Baunei in via San
Pietro n. 51 (foglio 61 particelle 1715 subalterno 1), per averlo posseduto a far data dall'anno 2019 e ha dedotto di essere subentrata nel possesso esercitato sullo stesso bene dalla parte venditrice e prima ancora da dalla metà degli anni Sessanta -periodo in cui è stata costruita l'abitazione-, Persona_2
producendo una scrittura privata del 14 febbraio 2019 con cui ha acquistato il bene (doc. 14 atto di citazione);
Detta scrittura deve essere ritenuto titolo idoneo ai fini dell'accessione del possesso del dante causa di cui sopra.
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato gli elementi tutti di cui ai disposti normativi degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione in forza di accessione del possesso (art. 1146,
pagina 4 di 5 comma 2 c.c.), per avere unito il suo possesso a quello dei suoi danti causa , CP_1 CP_2
, , , e
[...] CP_5 CP_4 Controparte_3 CP_6 CP_7 [...]
CP_8
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
), proprietaria dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune C.F._1
di Baunei al foglio 61, particella 1715, subalterno 1, categoria A/2, classe 5, 4,5 vani, rendita euro 278,89;
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 6 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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