Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 11/03/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 58/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
EN TORRI Presidente LE LONGO Consigliere relatore Aurelio LAINO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICON I Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. 61452 del registro di segreteria, proposto da:
- Procura regionale, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana;
-appellantecontro
- GI MP, c.f. [...], nato il 25 luglio 1938 a Pistoia e ivi residente, in via San Biagio in Cascheri n. 168, elettivamente domiciliato presso l’avv. Umberto AN, PEC:
umberto.buiani@pec.avvocatipistoia.it;
- OZ ON, c.f. [...], nato a Castelfranco di Sotto (Pi) il giorno 11 gennaio 1968 e residente a san Giuliano terme (Pi) in via Francesco Cilea n. 7 – Pontasserchio, elettivamente domiciliato presso l’avv. NN OZ, PEC:
avv.mallozzi@pecstudio.it;
- ME EL, c.f. [...], nato il 28 gennaio 1949 a Pistoia e ivi residente in [...],
elettivamente domiciliato presso l’avv. NN OZ, PEC:
avv.mallozzi@pecstudio.it;
- appellatiavverso la sentenza n. 72/2023 della Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata il 10/3/2023;
VISTO l’atto di appello;
ESAMINATI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI all’udienza del giorno 20 febbraio 2026, con l’ausilio del segretario di udienza Dott.ssa Simonetta Colonnello, il relatore Cons.
LE GO, il V.P.G. Cons. Sabrina D’Alesio e gli avvocati Umberto AN e NN OZ.
Svolgimento del processo Con atto di citazione del 17 settembre 2020, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio i sigg.
GI MP (in qualità di responsabile legale e presidente del Cda della Cooperativa sociale G.P. s.c.r.l., nonché amministratore della Cooperativa sociale SE.AF. s.c.r.l.), OZ ON
(amministratore di fatto e socio della Cooperativa sociale G.P.;
ME EL, membro del Cda della Cooperativa Sociale G.P),
chiedendo la loro condanna in solido, a titolo di dolo, al risarcimento del danno di complessivi € 111.019,42 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché spese di giudizio), a favore delle amministrazioni che avevano erogato finanziamenti di progetti sociali proposti dalle menzionate cooperative.
A seguito di segnalazione proveniente dalla Procura della Repubblica di Pistoia in data 15 giugno 2011 - e delle successive indagini espletatela Procura regionale della Corte dei conti era infatti venuta a conoscenza della circostanza che la cooperativa sociale a responsabilità limitata G.P. s.c.r.l. aveva ottenuto un primo finanziamento di € 33.951,00 per il “Progetto di formazione individuale di inserimento di lavoratori disabili” (approvato con determina dirigenziale provinciale n. 857 del 13 giugno 2006 a seguito di “Avviso pubblico di accesso al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”) nonché di un secondo finanziamento di € 77.065,81 per il “Progetto spin-off”
presentato come A.T.I. insieme alla cooperativa sociale a responsabilità limitata SE.AF. s.c.r.l., approvato con determinazione dirigenziale n. 88 del 24 gennaio 2007, a valere sui fondi corrisposti da Regione Toscana (11%), Stato italiano (44%) e Unione europea (45%)
ai vincitori del bando “POR OB.3 bando 2006/2007 azioni formative per lo sviluppo dell’imprenditorialità.
Dalle indagini e dalla successiva pronuncia del giudice penale di primo grado sarebbe emerso che, per dimostrare la corretta gestione dei fondi e dell’attività di formazione necessaria per la progressiva erogazione delle tranches di finanziamento, i convenuti avevano presentato agli Uffici provinciali documenti falsi (quali false buste paga a favore dei disabili impiegati, false parcelle per le lezioni e false rendicontazioni dell’intera attività del corso e dei materiali asseritamente acquistati).
Infatti, per il primo finanziamento, le tre persone disabili che avrebbero dovuto essere formate, non avrebbero seguito i corsi e sarebbero state assunte solo per un anno invece che a tempo indeterminato, così discostandosi gravemente da quanto previsto nel Progetto.
Con riguardo al secondo finanziamento, il corso di formazione si era svolto in modo assolutamente non conforme al progetto e ad esso non era conseguita né la formazione, né la prevista assunzione a tempo indeterminato dei primi 8 allievi aventi diritto.
Con la sentenza penale del Tribunale di Pistoia n. 2021 del 29 novembre 2016, gli odierni appellati sono stati riconosciuti colpevoli degli addebiti ascritti, in relazione alla percezione indebita di finanziamenti pubblici utilizzando documentazione falsa e condannati alla pena di anni uno di reclusione nonché al risarcimento della parte civile Regione Toscana per il danno da sviamento, in quanto l’ente pubblico avrebbe potuto impiegare i contributi versati in altri progetti che avrebbero conseguito, a differenza di quelli oggetto di condanna penale, gli obiettivi programmati; danno da liquidarsi in separata sede davanti al giudice civile, con provvisionale di 10.000,00 euro.
In sede di appello, il giudice penale ha disposto (sent. n. 1514/2017) la conferma della sentenza impugnata per un capo di imputazione e il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per l’altro capo di imputazione, con conferma delle statuizioni in favore delle parti civili;
la pronuncia è divenuta definitiva per ME e OZ in ragione della mancata impugnazione, mentre per il NT con il rigetto del ricorso in Cassazione, intervenuto in data 12 febbraio 2021.
In sede amministrativa, la provincia di Pistoia, con provvedimenti dirigenziali n. 335 e n. 336 del 5 aprile 2013, ha proceduto alla revoca dei finanziamenti in questione e quindi, con successivi provvedimenti dell’11 e 16 aprile 2013, al recupero delle erogazioni disposte, incrementate degli interessi maturati.
La Provincia di Pistoia ha quindi richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 2 del 2 agosto 2013, notificato in data 12 agosto 2013 alla Cooperativa sociale G.P., al fine di ottenere il pagamento dei finanziamenti oggetto di revoca e non restituiti, per un importo pari a complessivi 122.983,72 euro (ossia l’entità complessiva dei contributi da restituire, oltre gli interessi). Detto decreto ingiuntivo è stato opposto dal sig. ON OZ e il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 973 del 28 novembre 2017 (non appellata), ha respinto detta opposizione ritenendola infondata.
Quanto al giudizio erariale, la Procura regionale ha notificato ai convenuti l’invito a dedurre nel mese di maggio 2020 e, quindi, l’atto di citazione in giudizio, contestando agli odierni appellati le condotte dolose illecite di indebita percezione e sviamento dei menzionati finanziamenti pubblici - poste in essere attraverso dichiarazioni e documenti non corrispondenti al vero, per un danno erariale quantificato in euro 111.019,42, oltre interessi e spese di giudizio.
Con l’appellata sentenza n. 72/2023 depositata il 10 marzo 2023, la Sezione giurisdizionale per la Toscana dopo aver rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione ha, tuttavia, respinto la domanda attorea ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti i convenuti, individuando il dies a quo nella data della domanda di rinvio a giudizio del settembre 2011 per le amministrazioni danneggiate e di trasmissione della notizia di danno del 15 giugno 2011 per la Procura regionale, non ritenendo utili ad interrompere la prescrizione, né la costituzione di parte civile della Regione Toscana nel giudizio penale, né gli atti con cui la Provincia di Pistoia, che aveva gestito ed erogato il finanziamento indebitamente percepito, ha disposto la revoca dei finanziamenti e ne ha ingiunto il pagamento, prima in via stragiudiziale e poi resistendo alla relativa opposizione, respinta dal giudice civile.
Quanto alla costituzione della Regione Toscana, titolare di una quota, pari ad euro 42.428,24, del danno contestato dalla Procura regionale, la sentenza l’ha ritenuta inidonea ad interrompere il termine di prescrizione considerato che l’ente si era limitato a chiedere il risarcimento del danno “non patrimoniale” da sviamento o mancato utile impiego delle somme erogate per fini diversi e da lesione dell’immagine, mentre la domanda giudiziale della Procura regionale si riferisce al ‘danno emergente’, pari all’importo delle somme erogate”,
espressamente escluso dalla domanda contenuta nella costituzione di parte civile della Regione.
Quanto alla revoca e all’ingiunzione di pagamento della Provincia, la sentenza gravata non ha riconosciuto il loro effetto interruttivo della prescrizione, per asserito difetto sia della “coincidenza ‘oggettiva con la domanda risarcitoria proposta dalla Procura erariale” che della “coincidenza
‘soggettiva’ dei destinatari”.
Sul versante oggettivo, la sentenza gravata ha ritenuto che la domanda di ripetizione dell’indebito avanzata dalla Provincia di Pistoia avesse contenuto diverso (per petitum e causa petendi) dall’azione risarcitoria della Procura regionale, in quanto fondata causalmente sul fatto giuridico del pagamento non dovuto e non già su un danno ingiusto
(per il quale la sussistenza dell’elemento soggettivo assume rilevanza costitutiva dell’illecito), senza che assuma rilievo a contrario la coincidenza quantitativa dell’importo preteso dalle due diverse domande.
Sul terreno soggettivo, la sentenza gravata ha ritenuto che la l’ingiunzione da parte della provincia, in quanto rivolta alla cooperativa sociale S.P. s.c.r.l., non possa interrompere la prescrizione ai fini della domanda di risarcimento del danno erariale, in quanto,
“trattandosi di soggettività diverse, con differenti posizioni giuridiche, sia sostanziali che processuali, nelle distinte procedure di recupero delle somme e di risarcimento del danno, non sussiste alcun automatismo che consenta di operare lo ‘squarciamento del velo societario’ nell’ambito del procedimento amministrativo restitutorio, residuando solo all’azione giuscontabile, se tempestivamente iniziata, la possibilità di operare in tal senso a mezzo di chiamata a responsabilità erariale della società e dei suoi amministratori in concorso tra loro”.
Conseguentemente, la sentenza di primo grado ha ritenuto non tempestiva l’interruzione prescrizionale della notifica dell’invito a dedurre, effettuata nelle date del 18, 27 e 31 maggio 2020, rispetto alla cessazione del doloso occultamento, risalente quanto meno alla data della ricezione della notizia di danno da parte della Procura erariale, recante la comunicazione della Procura penale ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ossia al 15 giugno 2011.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la Procura regionale, articolando i motivi di gravame di seguito compendiati;
A) Errore di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 1219 c.c. e 1310 c.c., dell’art. 1, comma 2, della l. n. 20/1994, travisamento di fatti e di documenti rilevanti, per avere il Collegio di prime cure dichiarato erroneamente l’intervenuta prescrizione dell’azione erariale, nonostante in atti vi fosse la chiara evidenza, oltreché dell’occultamento doloso, di plurimi e validi atti interruttivi del decorso prescrizionale, idonei a rendere tempestiva l’azione esperita in sede giuscontabile, con effetti estensibili, ai sensi dell’art. 1310 c.c., anche ai tre convenuti del giudizio erariale.
In particolare, la Procura regionale ha impugnato il capo della sentenza in cui la Corte di prime cure ha ritenuto privi di efficacia interruttiva del decorso prescrizionale erariale gli atti stragiudiziali e giudiziali con cui la Provincia di Pistoia ha revocato i finanziamenti pubblici indebitamente percepiti e ne ha ingiunto la restituzione con gli interessi, in quanto si tratta di condotta dolosa basata sulla presentazione di dichiarazioni e documenti non corrispondenti al vero, ascrivibile ai convenuti nel giudizio erariale, legati da un rapporto di immedesimazione organica con la società (poi estinta)
beneficiaria di finanziamenti.
Secondo l’appellante, la provincia ha interrotto il termine di prescrizione per ben quattro volte ovvero con la comunicazione dei provvedimenti del 5, 11 e 16 aprile 2013, con cui sono stati revocati i finanziamenti chiedendone la restituzione; con la comunicazione, datata 18 aprile 2013, del provvedimento con il quale ha reiterato la richiesta di restituzione dell’importo in via bonaria e stragiudiziale;
con la notifica del decreto ingiuntivo n. 2 del 2013, avvenuta nell’agosto 2013, per la restituzione dei due finanziamenti indebitamente erogati, con il deposito, in data 30 gennaio 2014, della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, volta a chiedere il rigetto dell’opposizione e la conferma del giudizio definito in favore della Provincia di Pistoia con sentenza del 28 novembre 2017, passata in giudicato.
Peraltro, le ultime due costituzioni avrebbero efficacia interruttiva permanente ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., sino alla definizione del giudizio, intervenuto con la pubblicazione della sentenza che ha respinto l’atto di opposizione (Cass., sez. III, sentenze n. 4676/2023 e n. 41201/2021).
L’appellante ha, quindi, censurato in parte qua la motivazione della sentenza impugnata, laddove ha negato detto effetto interruttivo per le suddette ragioni soggettive e oggettive.
Quanto al profilo oggettivo, l’appellante ha sostenuto che la sentenza gravata avrebbe “confuso indebitamente i presupposti necessari per rilevare la sussistenza di una litispendenza tra due giudizi (ovverosia identità del petitum e della causa petendi) con i requisiti minimi richiesti dalla normativa codicistica al fine di qualificare un atto in termini di valida ed efficace costituzione in mora, idonea ad interrompere il decorso prescrizionale erariale”.
Mentre, infatti, la normativa in materia di litispendenza è di natura squisitamente processuale ed è finalizzata ad impedire che si celebrino più processi aventi lo stesso oggetto e le stesse parti, la disciplina in materia di costituzione in mora e di interruzione della prescrizione è di natura esclusivamente sostanziale (anche laddove la sua interruzione si verifichi attraverso atti di natura giudiziale) e persegue la finalità di interrompere il decorso prescrizionale esprimendo l’intenzione del creditore di far valere il proprio diritto e di non rimanere in stato di inerzia nel far valere le proprie ragioni.
Nel caso di specie, provvedimenti di revoca e di richiesta di restituzione di un finanziamento indebitamente erogato comunicati al debitore dall’Amministrazione interessata e le conseguenti domande giudiziali volte alla restituzione/risarcimento del finanziamento stesso rilevano quali eventi interruttivi della prescrizione dell’azione erariale concernente il medesimo finanziamento/credito (e i medesimi importi), ai sensi degli artt. 1219, 2943, 2945 c.c., in quanto chiare manifestazioni della volontà del creditore, portate a conoscenza del debitore, di ottenere da quest’ultimo il soddisfacimento del proprio diritto (ex multis, Sezione I d’Appello, sentenza n. 393/2022 e Sezione II d’Appello, sentenza n. 104/2020).
In proposito, la Procura appellante ha richiamato copiosa e convergente giurisprudenza erariale della Corte di cassazione
(nonché, in termini analoghi, del Consiglio di Stato) che conferma l’efficacia interruttiva del decorso prescrizionale, ai sensi degli artt.
1219, 2943 e 2945 c.c., derivante sia dagli atti stragiudiziali quali i provvedimenti di revoca o di intimazione alla restituzione di finanziamenti pubblici indebitamente erogati o i provvedimenti comunque adottati in conclusione di procedimenti amministrativi di natura restitutoria, sia - con effetti permanenti - dalle domande introduttive di giudizi aventi finalità restitutorie, reintegrative o risarcitorie dei finanziamenti indebitamente erogati, quali gli atti di citazione in giudizi risarcitori o anche gli atti di insinuazione nella massa passiva fallimentare o, espressamente, per quel che rileva ai fini del presente appello, i decreti ingiuntivi notificati e le comparse di costituzione e risposta in giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi”
(sentenze n. 30/2021, n. 137/2020 e n. 104/2020 della II Sezione d’Appello, sentenza n. 393/2022 della I Sezione d’Appello, sentenza n. 2549 del Consiglio di Stato, sentenze n. 4676/2023 e n. 41201 della III Sezione della Cassazione civile).
Sul terreno soggettivo (mancata coincidenza tra destinatario dell’ingiunzione di pagamento – cooperativa sociale G.P. a responsabilità limitata - e legittimato passivo dell’azione di responsabilità amministrativa), l’appellante ha censurato la sentenza evidenziando che l’azione della Procura regionale “ha avvinto, in via solidale, la società cooperativa G.P., percettrice dei finanziamenti sviati, e i suoi rappresentanti legali e di fatto dell’epoca, che, con una condotta dolosa da questi ultimi posta in essere e riconducibile anche alla medesima società in virtù del rapporto di immedesimazione organica, hanno cagionato il danno erariale”.
E’ ben vero che la società cooperativa G.P. non è stata invitata a dedurre né citata nel giudizio erariale (soltanto) in quanto cancellata dal registro delle imprese in data 4 aprile 2017, ma, ha continuato la Procura appellante, le costituzioni in mora aventi efficacia interruttiva della prescrizione erariale istantanea e permanente, comunicate nei confronti della società cooperativa, sono intervenute tutte antecedentemente alla cancellazione della società dal registro delle imprese.
Detti atti interruttivi, dunque, estenderebbero gli effetti, ai sensi dell’art. 1310 c.c., agli esponenti legali e di fatto coobbligati in solido, invitati e poi convenuti in sede erariale (comunque dall’estinzione della società al dies di notifica dell’invito a dedurre – maggio 2020 -
non sono trascorsi i 5 anni della prescrizione).
In proposito, la Procura appellante ha evidenziato che la pacifica giurisprudenza contabile riconosce, ai sensi dell’art. 1310 c.c.
(argomentazione peraltro sollevata in sede di udienza di trattazione dalla procura regionale), l’estensione dell’effetto interruttivo del decorso prescrizionale derivante da domande giudiziarie restitutorie o da provvedimenti di revoca o di natura restitutoria indirizzati a persone giuridiche percettrici di contributi pubblici, nei confronti degli esponenti aziendali coobbligati in solido in sede erariale per gli illeciti dolosi commessi in rapporto di immedesimazione organica con le predette persone giuridiche.
Fermo quanto precede, in via meramente tuzioristica, la Procura regionale ha censurato l’affermazione, contenuta nella sentenza gravata, secondo cui l’atto di costituzione di parte civile depositato dalla Regione non avrebbe effetto interruttivo della prescrizione riguardante gli odierni appellati, “mancando alcuna pretesa a favore delle altre amministrazioni interessate”.
Infatti, la Provincia di Pistoia ha effettuato plurime costituzioni in mora al fine di recuperare integralmente i due finanziamenti indebitamente percepiti, costituzioni in mora, peraltro, menzionate dalla stessa Regione nel proprio atto di costituzione in giudizio.
D’altra parte, e sul terreno oggettivo, la sentenza penale del Tribunale di Pistoia n. 16/2012 ha riconosciuto in favore dell’Ente regionale, concordando con le conclusioni avanzate dalla relativa difesa, che
“sussiste un danno da sviamento, in quanto la Regione Toscana avrebbe potuto impiegare i contributi versati per lo FF in altri progetti, che avrebbero conseguito, a differenza di quello, gli obiettivi programmati”, fissando una provvisionale immediatamente esecutiva.
La sentenza gravata ha, tuttavia, ritenuto che tale danno “da sviamento o mancato utile impiego delle somme erogate per fini diversi” dovrebbe “più propriamente […] essere ascritto a ‘danno patrimoniale per lucro cessante, concludendo che “la costituzione in mora operata dalla Regione Toscana non può avere effetto interruttivo della prescrizione del danno patrimoniale oggetto della domanda azionata dalla Procura erariale, che si limita appunto al ‘danno emergente’”.
La Procura appellante ha censurato detta affermazione contenuta nella sentenza gravata, argomentando che il danno erariale da sviamento di finanziamenti pubblici erogati si configura in termini di danno emergente da sostenimento di spesa inutile o da spreco di risorse pubbliche e non di lucro cessante da mancato guadagno o mancata entrata come asserisce il Collegio nella sentenza impugnata.
La Procura regionale ha, quindi, concluso chiedendo di accogliere l’impugnazione proposta e, in conformità all’art. 199, comma 2, c.g.c.,
di annullare l’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di primo grado in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio sul merito.
Con memoria del 29/1/2026, si è costituito NT AO, rappresentato e difeso come in epigrafe, il quale, dopo aver compendiato i fatti e lo svolgimento del giudizio di prime cure, ha sostenuto la correttezza della sentenza gravata, replicando alle argomentazioni della Procura appellante, nei termini di seguito riassunti.
I) Prescrizione - Mancanza di effetto interruttivo da parte dell’azione recuperatoria della Provincia rispetto al termine di prescrizione del diritto di esercizio dell’azione erariale.
In particolare, l’appellato ha sostenuto l’assenza di validi atti interruttivi sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Sotto il primo profilo, l’appellato ha evidenziato che la provincia non ha agito con decreto ingiuntivo, ma con un’ingiunzione “fiscale”,
espressione del potere di autotutela dell'Ente, senza un accertamento giurisdizionale, peraltro soltanto verso la cooperativa (non già verso le persone fisiche appellate, cui non si riferisce nemmeno la sentenza del Tribunale di Pistoia).
Inoltre, l’azione della Procura erariale è funzionale al risarcimento del danno all’erario verso la cooperativa e OZ e NT, mentre l’ingiunzione faceva seguito alla revoca in autotutela amministrativa del finanziamento già assegnato alla sola Cooperativa.
Secondo l’appellato, gli atti amministrativi non avrebbero alcuna efficacia interruttiva, come confermato anche dalla Corte dei conti e dalla Cassazione.
Secondo l’appellato, inoltre, l’appello della Procura regionale sarebbe errato nella parte in cui contesta una pretesa confusione della sentenza gravata tra litispendenza ed effetto interruttivo, avendo il giudice di prime cure negato l’effetto interruttivo della prescrizione sulla base della diversità delle domande restitutorie e risarcitorie in quanto ontologicamente diverse, al punto da non potersi avere litispendenza.
Secondo l’appellato, sarebbe poi irrilevante la coincidenza quantitativa tra la richiesta ripetizione dell’indebito e quella erariale
(che presuppone l’illiceità della condotta), essendo diversi sia il titolo giuridico ( e il rapporto obbligatorio) che gli stessi destinatari delle domande, tant’è vero che negli atti di revoca/ingiunzione non v’è contestazione di dolo o colpa grave, né imputazione personale agli amministratori, né richiesta risarcitoria, né riferimento alla responsabilità amministrativo contabile.
Quanto alla ritenuta assenza del profilo soggettivo dell’effetto interruttivo, l’appellato ha rilevato di non aver ricevuto alcuna richiesta risarcitoria, cosicchè non sarebbe applicabile il disposto dell’art. 1301 c.c., considerato che la diversa iniziativa restitutoria non avrebbe potuto avere a riferimento soggettivo i signori NT, OZ e ME, ma soltanto la persona giuridica Coop sociale GP
(soggetto giuridico distinto ex art. 2519 c.c.).
Inoltre, secondo l’appellante, l’art. 1301 “presuppone un’obbligazione solidale già esistente, mentre nel caso di specie, l’ipotesi della solidarietà nasce solo se fosse accolta la richiesta della Procura con la sentenza erariale”.
Né d’altra parte avrebbe rilevanza la costituzione di parte civile nel processo penale della Regione, che ha agito per il risarcimento del danno non patrimoniale, peraltro di importo del tutto diverso.
In via gradata, l’appellato ha riproposto le argomentazioni di merito già avanzate in prime cure.
L’appellato ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto dell’appello, con vittoria di spese e competenze di lite Con memoria del 30/1/2026, si sono costituiti i signor OZ ON e ME EL, rappresentati e difesi come in epigrafe, che, dopo aver compendiato la vicenda processuale svoltasi in prime cure (ricorso della Procura regionale e sentenza di primo grado), ha replicato ai motivi di appello come di seguito compendiati.
In particolare, gli appellati hanno sostenuto che l’atto di ingiunzione non possa ritenersi utile ad interrompere la prescrizione del danno erariale in quanto il contenuto non coincideva con quello dell’azione erariale sotto il profilo oggettivo e soggettivo, contestando altresì la legittimazione della Provincia a costituire in mora per l’intero credito risarcitorio erariale.
Infatti, le domande di restituzione e risarcitorie si fondano su situazioni giuridiche diverse: le prime mirano a ripristinare la situazione antecedente all’inadempimento (reintegrazione in forma specifica o restituzione di un bene) a seguito di un arricchimento senza causa o di violazione contrattuale, mentre le seconde mirano alla compensazione economica di un danno ingiusto a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale con la necessaria prova del nesso causale tra fatto illecito e danno.
Secondo gli appellati, la costituzione in mora richiederebbe anche la specifica indicazione della causa, richiamando giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la costituzione in mora ex art. 2943 c.c. “deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell’esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora”.
Gli appellati hanno, pertanto, censurato l’appello della Procura regionale laddove ritiene che abbiano effetto interruttivo della prescrizione del danno erariale i provvedimenti assunti dalla Provincia in autotutela (revoca e ingiunzione).
Anche sotto il profilo soggettivo, gli appellati hanno sottolineato l’inidoneità della revoca e dell’ingiunzione a costituirli in mora, considerato che detti atti sono stati indirizzati esclusivamente alla Cooperativa sociale GP; peraltro, il OZ non figurava al momento dell’ingiunzione come legale rappresentante, mancando, dunque, il rapporto di immedesimazione organica indicato dall’appellante.
Peraltro, nelle società di capitali, come noto, l’amministratore non è solidalmente responsabile con la società dei debiti sociali verso terzi.
Né potrebbe utilmente invocarsi il disposto dell’art. 1310 c.c., in quanto norma invocabile soltanto in ipotesi di obbligazione solidale, nella specie insussistente (mancherebbe l’eadem causa obligandi).
Anche gli appellati in questione hanno poi sostenuto l’inidoneità della costituzione di parte civile della Regione ad interrompere la prescrizione, sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, per le ragioni già esposte nella sentenza gravata.
Infine, agli appellati hanno riproposto argomentazioni di merito già esposte in prime cure, sostenendo comunque l’insussistenza degli estremi della responsabilità amministrativa a loro carico.
Gli appellati hanno, quindi, concluso chiedendo di rigettare l’appello, nonché, in subordine, di decidere nel merito il giudizio e respingere la domanda della Procura regionale, con vittoria di spese e compensi di causa.
All’udienza del 20 febbraio 2026, le parti hanno ulteriormente argomentato le rispettive tesi insistendo nelle conclusioni già rassegnate.
DIRITTO
[1] In via preliminare, occorre rilevare che il legislatore, con la recente legge n. 1/2026, entrata in vigore in data 22/1/2026, ha dettato numerose modifiche della disciplina sostanziale della responsabilità amministrativa, inerenti anche all’istituto della prescrizione, le quali, per espressa previsione dell’art.6 della legge di riforma, “si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Con specifico riferimento alla disciplina della prescrizione, la legge di riforma prevede, all’art.1, comma 1, n.6, che al previgente testo dell’art.1, comma 2, della legge n. 20/1994, “dopo le parole: «fatto dannoso» sono inserite le seguenti: «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno» e dopo le parole: «occultamento doloso del danno» sono inserite le seguenti: « realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione»”.
Conseguentemente, la disciplina sulla prescrizione della responsabilità amministrativa, applicabile anche al caso di specie, si rinviene nel testo emendato dell’art. 1, comma 2, della legge n. 20, che recita: “2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta”.
Quanto alla prima modifica, relativa al dies a quo della prescrizione in assenza di occultamento dolo, può rilevarsi come essa si ponga su una linea di continuità rispetto a quanto già affermato, con riguardo al testo previgente della norma (che già prevedeva che “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso”), dalla giurisprudenza della Corte dei conti (di recente, Sez. I appello, sent. n.
12/2026; Sez. giur. Umbria, sent. n. 85/2021), peraltro sulla scorta di un orientamento consolidato della Corte di cassazione, con riguardo alle ipotesi di danno non immediatamente evidente.
Infatti, la Corte di cassazione, muovendo dal disposto dell’art. 2935 c.c. ("la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"), ha ripetutamente affermato che, con riguardo alle ipotesi in cui il danno non sia manifesto ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge “dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile dal danneggiato” (di recente, Cass. ord. n. 13092/2025), specificando altresì che “ovviamente, la parte che eccepisce la prescrizione ha l'onere di dimostrare il dies a quo della decorrenza del relativo termine, ossia il momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni dedotti in giudizio” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016).
Peraltro, le Sezioni unite della Corte di cassazione (Cass. S.U. sent. n.
576/2008), hanno specificato che il criterio della oggettiva percepibilità non si traduce nella rilevanza della mera conoscibilità soggettiva del danneggiato, in quanto deve essere saldamente ancorato a due parametri obiettivi, l'uno interno e l'altro esterno al soggetto. Da un lato, infatti, occorre tener conto del parametro dell'ordinaria diligenza del danneggiato, dall'altro va considerato il livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, criteri oggettivamente verificabili dal giudice.
Nel delineato quadro ricostruttivo va, dunque, incastonata l’affermazione del legislatore della recente novella in materia di responsabilità amministrativa secondo cui la prescrizione decorre dal fatto illecito “indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno”, proposizione da intendersi riferita alle ipotesi in cui l’illecito erariale non sia immediatamente riconoscibile dal danneggiato, per le quali occorre, dunque, far riferimento al criterio della conoscibilità oggettiva dell’illecito da parte del danneggiato (amministrazione e procura contabile), cui è normativamente richiesto l’uso dell’ordinaria diligenza nella percezione/accertamento del detrimento erariale ricevuto.
Anche con riferimento all’ipotesi di occultamento doloso del danno erariale, in presenza della quale la prescrizione decorre dal giorno della “scoperta” del detrimento, la novella, nello specificare che esso ricorre allorquando venga “realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione”, circoscrive l’istituto in sostanziale continuità con la prevalente giurisprudenza contabile, che ha avuto modo (tra le tante, Sez. II appello, sent. n. 44/2022) di affermare che la condotta di occultamento doloso “tesa a porre nell’ombra dell’impercettibile il fatto dannoso – in fieri o già causato –
in assenza di un obbligo giuridico di attivarsi richiede un quid pluris commissivo in perfetta armonia con i principi generali. Laddove, invece, ricorre un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l’ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, può estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, “…quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge” (così Corte di Cass. n. 392 del 16 febbraio 1967, il 9 gennaio 1979, n. 125, 11 novembre 1998, n.
11348, con principi che riecheggiano nei successivi arresti).
In sostanza, si può occultare non solo ponendo in essere una condotta ulteriore, rispetto alla fattispecie integrativa della responsabilità amministrativa, preordinata a realizzare e mantenere occultati i fatti dannosi, ma anche omettendo il compimento di un obbligo giuridico”.
Peraltro, in via generale, la novella non esclude che obblighi di comunicazione possano derivare, oltre che dalla legge, dai principi generali sul rapporto di lavoro pubblico e sull’azione amministrativa, tra i quali quello della “collaborazione e della buona fede” (art. 1, comma 2 bis della legge n. 241/1990; artt. 1337, 1366, 1375 c.c.).
[2] Tanto premesso in punto di fonti normative, ai fini dell’esame dell’unico motivo di appello avanzato dalla Procura regionale, occorre ripercorrere la motivazione articolata dal giudice di primo grado.
Premesso che si tratta della percezione di fondi pubblici relativi ad un primo progetto del 2006 e ad un secondo progetto per il periodo 20072009 con il loro mancato utilizzo ai fini e nei termini prefissati (per come emerso in sede penale), la pronuncia muove dall’affermazione secondo cui, in presenza di un occultamento doloso del danno
(integrato nella specie da presentazione di documenti falsi, false buste paga a favore dei disabili impiegati, false parcelle per le lezioni e falsa rendicontazione delle attività svolte), il detrimento (con quanto consegue in punto di decorrenza della prescrizione) sarebbe rimasto occultato quanto meno fino alla data (15 giugno 2011) di trasmissione alla Procura erariale della notitia damni da parte della GdF su ordine della Procura della repubblica di Pistoia oppure (viene richiamata giurisprudenza contabile sul punto) dalla domanda di rinvio a giudizio (nella specie risalente al settembre 2011).
Tuttavia, la sentenza gravata, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura regionale, non ha ritenuto che l’atto di costituzione di parte civile della Regione Toscana avvenuta nel 2013 sia idoneo atto interruttivo, sia per ragioni soggettive (essendo stata effettuata soltanto dalla Regione e non anche dalle altre amministrazioni danneggiate e non vertendosi in ipotesi di solidarietà attiva) che per ragioni oggettive (in quanto, la costituzione in mora riguarda soltanto il credito dell’amministrazione costituitasi parte civile e richiede esclusivamente il danno definito “non patrimoniale”, da sviamento o mancato utile impiego delle somme erogate per fini diversi - che più propriamente potrebbe essere ascritto a “danno patrimoniale per lucro cessante - e da lesione dell’immagine della “… Regione Toscana, quale ente programmatore e garante della legittimità dei finanziamenti).
Infatti, a fronte di un danno inferto alla Regione, (secondo la contestazione attorea) di euro 42.428,24 (per il primo progetto €
33.951,00, cui si deve aggiungere la quota dell’11% del finanziamento percepito da convenuti nell’ambito del secondo Progetto e cioè dell’11% di € 77.065,81 e , quindi, € 8.477,24), la Regione ha delimitato la domanda risarcitoria formulata nella costituzione di parte civile in
€ 30.000,00, così rimarcando, anche per il profilo finanziario, l’esclusione della considerazione delle somme erogate (danno emergente).
Ma soprattutto, secondo il giudice di prime cure, nell’ingiunzione della Provincia e nella successiva costituzione nel giudizio di opposizione non sarebbero riscontrabili gli estremi di una valida messa in mora (con effetto interruttivo della prescrizione e poi sospensivo della medesima fino alla definizione del giudizio di opposizione), difettando sia la coincidenza oggettiva rispetto alla domanda risarcitoria della Procura regionale che quella soggettiva dei destinatari.
In particolare, sempre secondo la sentenza gravata, difetterebbe la coincidenza della causa petendi e del petitum tra la domanda ripetitoria dell’indebito (fondata sul mancato pagamento) e quella risarcitoria del danno erariale (fondata su un atto illecito dannoso), caratterizzate da diversa natura giuridica.
Quanto al profilo soggettivo, la sentenza gravata ha valorizzato l’alterità tra il soggetto destinatario della revoca, dell’ingiunzione di pagamento e del successivo giudizio di opposizione (cooperativa sociale G.P. s.c.r.l., società provvista di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, poi peraltro estinta) e i legittimati passivi nell’azione di responsabilità amministrativo-contabile (i soggetti convenuti in primo grado).
La sentenza ha, inoltre, chiosato che “la prerogativa del superamento del “velo societario” ha carattere eccezionale ed è riconosciuta alla sola Procura erariale al ricorrere dei presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità, ben diversi da quelli che si pongono alla base della richiesta di restituzione che consegue alla revoca amministrativa del contributo”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, respinto la domanda attorea in ragione dell’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa, a causa dell’inidoneità, ai fini dell’interruzione, sia della costituzione di parte civile del 2013 da parte della Regione Toscana, che della domanda di restituzione dell’indebito rivolta dalla Provincia di Pistoia alla cooperativa G.P. s.c.r.l. con ingiunzione del medesimo anno, esitata nel giudizio civile di opposizione di cui si è detto, conclusosi con sentenza del 2017.
Con unico motivo di appello, la Procura regionale ha contestato l’itinerario argomentativo della sentenza gravata, con argomentazioni logico-giuridiche, già compendiate, che il Collegio ritiene sostanzialmente condivisibili e non inficiate dalle argomentazioni avverse articolate dagli appellati In proposito, occorre rilevare che la provincia di Pistoia, che la stessa sentenza gravata riconosce essere titolata a richiedere la restituzione dell’intero finanziamento, ha inviato alla cooperativa sociale G.P.
s.c.r.l. (società beneficiaria dei finanziamenti) numerosi atti di richiesta di quanto indebitamente percepito:
- determinazioni dirigenziali n. 335 e 3365 del 5/4/2013, con cui ha disposto la revoca dei finanziamenti in questione e
“conseguentemente di procedere con successivo atto al recupero dell’importo … effettivamente erogato alla chiusura del progetto ….
entro il termine del 31 maggio 2013”;
- determinazioni dirigenziali n. 362 dell’11 aprile 2013 e n.380 del 16/4/2013, con cui, viste le precedenti revoche del finanziamento, si determina di procedere al “recupero delle somme indebitamente percepite e dei relativi interessi…”;
- ingiunzione n. 2 del 2/8/2013, con cui ha ingiunto alla Cooperativa sociale G.P. di “provvedere al pagamento”, per i progetti in questione, degli importi finanziati, maggiorati degli interessi, entro il termine di giorni 30;
- a seguito della citazione in opposizione, proposta dalla società cooperativa, alla suddetta ingiunzione, la Provincia ha depositato comparsa di costituzione e risposta, datata 24/1/2014, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso e di condannare la società al pagamento della somma ingiunta, oltre agli interessi di legge.
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 973/2017, depositata il 28/11/2017, ha respinto l’opposizione all’ingiunzione, condannando la cooperativa al pagamento delle spese di lite.
Orbene, l’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., costituisce, per pacifica giurisprudenza di legittimità, mero atto giuridico di natura ricettizia, i cui effetti dipendono, dunque, direttamente dalla legge.
Avuto riguardo alla circostanza che detti atti sono stati posti in essere dalla Provincia (ma per l’intero credito), si osserva che, secondo la suprema Corte (Sent. n., 10090/1998) “in tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità …….. non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva” (si richiamano, in merito, le considerazioni svolte dalla sentenza di primo grado, pag. 26 e ss.), in quanto la costituzione in mora costituisce “atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 c.c. e, ai sensi dell'art. 2943, comma ultimo, c.c., anche quello di interrompere la prescrizione”.
Peraltro, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l’atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., sebbene debba essere fatto per iscritto, “non è soggetto a rigore di forme ….. e quindi non richiede l'uso di formule solenni nè l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto” (Cass. n. 2481/2007; cfr. Cass. n.
10926/2005, n. 10270/2006).
Avuto riguardo alla natura di mero atto giuridico della costituzione in mora, non soggetto al rigore di particolari formalità e i cui effetti sono disposti direttamente dalla legge (non già conformati dalla volontà delle parti), ritiene il Collegio che i suddetti atti, che la Provincia ha partecipato alla società cooperativa, ben possano costituire validi atti di costituzione in mora, con riguardo alle somme successivamente richieste dalla Procura regionale; essi infatti contengono gli elementi essenziali richiesti dalla disciplina civilistica per integrare un rituale atto di messa in mora interruttivo della prescrizione (artt. 1219 e 2943 c.c.), ovvero tanto la puntuale indicazione del credito quanto l’inequivoca intenzione della P.A. di conseguire la restituzione delle somme erogate.
In proposito, può esser utilmente evocato il disposto dell’art. 2943 c.c.,
secondo cui la prescrizione è interrotta dalla notifica di un atto di instaurazione di un giudizio, dalla domanda proposta in un giudizio e da “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri”.
In proposito, quanto al profilo oggettivo valorizzato ex adverso dalla sentenza gravata, il Collegio non condivide la ricostruzione del giudice di prime cure, secondo cui dalla ritenuta diversità oggettiva
(per petitum e causa petendi) tra l’azione restitutoria intentata presso il Tribunale di Pistoia e quella risarcitoria successivamente avanzata dalla Procura regionale debba discendere l’inidoneità dell’ingiunzione/opposizione al decreto ingiuntivo ad interrompere la prescrizione del credito erariale.
La costituzione in mora (anzi, l’effetto di costituzione in mora), infatti, quand’anche derivante dall’esperimento di azione giudiziaria o da provvedimento amministrativo, non muta la sua natura giuridica e non richiede necessariamente che via sia identità tra le azioni processuali eventualmente esperite, essendo l’interruzione della prescrizione una vicenda propria innanzitutto del diritto di credito (in termini, la prevalente dottrina e giurisprudenza ex art. 2943 c.c.; cfr:
art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994), non già della successiva eventuale azione giudiziaria per farlo valere.
Ma soprattutto emerge di tutta evidenza come gli atti di messa in mora e la stessa ingiunzione posti in essere dalla Provincia riguardino essenzialmente il medesimo finanziamento e, anzi, gli identici importi
(petitum) richiesti successivamente in sede erariale.
D’altra parte, la stessa azione della Procura regionale, per come nella specie articolata, si caratterizza sostanzialmente per una matrice essenzialmente restitutoria (non vi sono infatti ulteriori poste di danno richieste), seppure conformata alla luce delle peculiarità di disciplina proprie dell’azione di responsabilità amministrativa.
In proposito, peraltro, la giurisprudenza di appello di questa Corte ha avuto modo di affermare (cfr: sez. II appello, sent. n. 104/2020) che
“deve riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione ad atti posti in essere nell’ambito di un procedimento amministrativo di natura restitutoria, rispetto all’azione risarcitoria in sede giuscontabile, trattandosi di due differenti strumenti ma del tutto convergenti funzionalmente alla tutela dell’unico credito erariale”.
Quanto poi all’argomentazione della sentenza gravata e degli appellati che fa leva sull’alterità soggettiva tra la destinataria degli atti interruttivi e i convenuti in sede erariale, occorre rilevare che la Provincia ha legittimamente disposto gli atti di revoca del finanziamento e la correlata ingiunzione nei riguardi dell’ente beneficiario del contributo erogato.
Tuttavia, per come emerge inequivocabilmente dagli atti di causa, i soggetti convenuti in sede erariale, legati da un rapporto di servizio con la società (salva ogni contestazione sul punto in sede di giudizio di merito), hanno posto in essere una condotta dolosa basata sulla presentazione di dichiarazioni e documenti non corrispondenti al vero con conseguente frustrazione delle finalità del finanziamento.
In definitiva, posto che i convenuti in sede erariale che hanno posto in essere le condotte generative dell’obbligo di restituzione/risarcimento del contributo erano avvinti da un legame di immedesimazione organica con la società, occorre in ogni caso riconoscere quantomeno che all’obbligo restitutorio/risarcitorio della società si assomma, se non una corresponsabilità diretta, quantomeno un’analoga (quoad obiectum) obbligazione a carico dei soggetti convenuti, avvinta alla prima da un legame di solidarietà, se non diretta, quantomeno ex art.
2055 c.c..; obbligazione solidale che, diversamente da quanto sostenuto dai resistenti, non sorge con la sentenza di condanna ma, ai sensi dell’art. 1173 c.c., dal momento della commissione dell’illecito erariale.
Quanto al disposto della suddetta norma codicistica,, la giurisprudenza, ormai consolidata delle Sezioni riunite della Corte di cassazione, ha affermato che la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c.
"richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano tra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità di ciascuna di tali persone, anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità contrattuale e extracontrattuale, atteso che l'unicità del fatto dannoso considerata dalla norma suddetta deve essere riferita unicamente al danneggiato e non va intesa come identità delle norme giuridiche da essi violate" (
ex plurimis, Cass. S.U. sent. n.16503/2009; cfr: Sent. n. 13143/2022).
Orbene, nel caso di specie, l’unicità del fatto generatore di responsabilità appare indiscutibile, con conseguente originarsi di un’obbligazione anche a carico degli odierni appellati, avvinta da legame di solidarietà con quella della società.
[3] Trattandosi di obbligazioni solidali, ritiene dunque il Collegio che gli effetti degli atti interruttivi della prescrizione, sebbene aventi come destinatario formale soltanto la società, debbano estendersi anche agli odierni appellati ai sensi dell’art. 1310 c.c..
In particolare, la Procura appellante ha correttamente richiamato il disposto dell’art. 1301 c.c., comma 1, ove si prevede che “gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori”.
In proposito, come noto, gli articoli 2943 e seguenti del Codice civile disciplinano l’istituto generale dell’interruzione della prescrizione, individuando gli atti che danno luogo ad interruzione e disciplinandone in particolare gli effetti.
In particolare, l’articolo 1945 c.c. per un verso disciplina in via generale l’effetto interruttivo prevedendo (c.d. efficacia interruttiva istantanea)
che “per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di prescrizione”, ma nel contempo prevede, ai commi 2 e 3, che, “se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943 (ovvero: l’atto con cui si inizia un giudizio e la domanda proposta nel corso di un giudizio” n.d.r.), la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Se il processo si estingue [ex art. 306 c.p.c.], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”.
Pertanto, qualora l’atto interruttivo consista per l’appunto nella domanda introduttiva di un giudizio o comunque in una domanda ivi proposta, non soltanto si determina l’effetto interruttivo, ma la prescrizione non decorre sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio ovvero sino all’estinzione del giudizio (c.d
effetto interruttivo permanente).
Dunque, nel caso di specie, la Provincia ha posto in essere numerosi atti interruttivi e anche un atto di ingiunzione, seguito dalla costituzione in giudizio nel procedimento di opposizione alla prima, provvista di effetti interruttivi permanenti della prescrizione, sino al passaggio in giudicato della sentenza (datata 28 novembre 2017).
Si tratta, dunque, di effetti che devono estendersi anche all’obbligazione solidale degli odierni appellati.
Infatti, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, "a differenza della sospensione della prescrizione, la quale non ha effetto nei confronti degli altri debitori in solido (art. 1310 c.c., comma 2),
l'interruzione della prescrizione, avvenuta con la notificazione dell'atto con cui si inizia il giudizio (art. 2943, comma 1), permane fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio stesso (art. 2945, comma 2) ed ha effetto contro i condebitori solidali del convenuto (art. 1310, comma 1), e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso (art. 2055, comma 1)".
(Cass. n. 4244 del 1988).
Né peraltro detto esito interpretativo può esser inficiato dalla circostanza che, nel caso di specie, la Procura regionale abbia convenuto in giudizio di responsabilità soltanto gli odierni appellati e non anche la società (perché cancellata dal registro delle imprese nel 2017), in quanto, secondo pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione, “la disciplina dell'art. 1310 c.c., comma 2, sull'estensibilità dell'interruzione della prescrizione agli altri condebitori solidali, va
completata con la disciplina degli effetti della durata dell'interruzione contenuta nell'art. 2945 cod. civ., con la conseguenza che l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio" (Cass., Sent. n. 1406 del 2011; in termini analoghi, Cass. Sent.
n. 6924/2012; Cass. Sent. n. 8136/2001).
Pertanto, con riguardo al caso de qua, si rileva che la prescrizione ha iniziato a decorrere, per come già argomentato, dal giugno 2011, in cui la Provincia ha posto in essere numerosi (già rassegnati) atti interruttivi nell’aprile 2013, ed ha, quindi, adottato un atto di ingiunzione il 2/8/2013, seguìto dalla costituzione, datata 24/1/2014, nel giudizio di opposizione intentato dalla società, che è stato definito con sentenza del Tribunale di Pistoia n. 973/2017, depositata il 28/11/2017, passata in giudicato (la società è stata cancellata dal registro delle imprese nel 2017).
Dunque, la Procura regionale ha tempestivamente notificato agli odierni appellati l’invito a dedurre nel maggio 2020 e, quindi, l’atto di citazione, senza che possa fondatamente sostenersi che il credito erariale fosse prescritto per scadenza del termine quinquennale di legge.
Pertanto, e conclusivamente, ritiene il Collegio che l’appello debba essere accolto, con conseguente annullamento della sentenza gravata e rimessione degli atti al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. ai fini della prosecuzione del giudizio nel merito e per la pronuncia sulle spese anche del presente grado d’appello.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio di appello iscritto al n.
61452 del registro di segreteria dalla Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale Toscana, lo accoglie con conseguente annullamento della sentenza gravata e rimessione ex art. 199, comma 2, c.g.c degli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del presente grado di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
IL MAGISTRATO RELATORE IL PRESIDENTE
f.to LE GO f.to EN RR DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 11/03/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi