Sentenza breve 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 28/11/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02217/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2158 del 2025, proposto da
WA Tecnologie Medicali S.r.l. A Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Borsci e Alvise Arvalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedale-Università Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Viaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
- della delibera del Direttore Generale n. 2031 del 7 gennaio 2025, pubblicata in data 10 ottobre 2025, con la quale l’Azienda Ospedale - Università Padova ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di sensori per saturimetria transcutanea, con messa a disposizione in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata del contratto, dei saturimetri necessari e degli eventuali accessori;
- della comunicazione di esclusione del 9 ottobre 2025;
- di tutti i verbali della Commissione e, in particolare, del verbale n. 4 in data 11 settembre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedale-Università Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 il dott. RE De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Azienda Ospedale-Università Padova (di seguito, solo l’ “Azienda” ) ha indetto una procedura di gara aperta da svolgersi integralmente tramite piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto la fornitura di sensori per saturimetria transcutanea, con messa a disposizione in comodato d’uso gratuito, per tutta la durata del contratto, dei saturimetri necessari e degli eventuali accessori.
2. La procedura è suddivisa in due lotti:
– lotto n. 1, destinato esclusivamente a pazienti adulti;
– lotto n. 2, destinato esclusivamente all’uso pediatrico, infantile e neonatale.
3. L’appalto è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, con attribuzione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica. Per il lotto n.1 la base d’asta per 36 mesi è fissata in complessivi € 1.687.485,00, oltre IVA.
4. In particolare, il Disciplinare di gara al paragrafo 19.1. stabilisce i seguenti criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica (lotto n. 1 – lotto n. 2):
- « Caratteristiche dei saturimetri e degli accessori, con specifico riferimento a versatilità per uso portatile o da banco, qualità e resistenza dei materiali, facilità di pulizia e disinfezione, peso, dimensioni, ergonomia e praticità, durata delle batterie, capacità di memorizzazione dati, indice di perfusione, facilità d’uso, di lettura e di settaggio allarmi – punteggio massimo 20 » (criterio n.1);
- « Accuratezza della misura con riferimento alle saturazioni in condizioni difficili (movimento, ipoperfusione, tremore, bassa saturazione) – punteggio massimo 25 » (criterion. 2);
- « Funzioni e parametri migliorativi ed innovazioni tecnologiche inerenti i sensori – punteggio massimo 5 » (criterio n. 3);
- « Funzioni e parametri migliorativi ed innovazioni tecnologiche inerenti i saturimetri – punteggio massimo 5 » (criterio n. 4);
- « Gamma e tipologia di sensori per le diverse esigenze – punteggio massimo 10» (criterio n. 5);
- « Completezza della fornitura, assistenza tecnica, tempi di intervento, formazione del personale ed eventuali proposte migliorative – punteggio massimo 5 » (criterio n. 6).
È, inoltre, espressamente prevista una soglia di sbarramento, ragion per cui il concorrente deve conseguire almeno 42 punti per l’offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara.
5. La società ricorrente WA Tecnologie Medicali S.r.l. (di seguito, solo “ WA ”), ha presentato la propria offerta per entrambi i lotti.
6. In relazione al lotto n. 1 avente a oggetto i soli dispositivi per pazienti adulti la ricorrente risulta l’unica partecipante, mentre il lotto n. 2 è stato aggiudicato ad altra ditta e non è oggetto del presente giudizio.
7. All’esito della valutazione dell’offerta, la Commissione giudicatrice (come da verbale n. 4 dell’11 settembre 2025) ha attribuito alla ricorrente un punteggio tecnico complessivo pari a 37 punti, dunque inferiore alla soglia minima di sbarramento di 42 punti prevista dalla lex specialis .
8. Sulla base di tale esito, l’Azienda con delibera in epigrafe indicata ha disposto l’esclusione della WA dalla gara per il lotto n.1.
9. Del provvedimento di esclusione la ricorrente chiede l’annullamento, affidando la propria domanda ad un unico, articolato gruppo di censure così rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990 – Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria – Violazione dell’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023 – Violazione del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara negli articoli dedicati alle offerte tecniche e alla loro valutazione – Irragionevolezza ed illogicità manifeste - Eccesso di potere per carenza assoluta di presupposto - Violazione del principio della par condicio tra concorrenti - Violazione del principio di buona andamento della Pubblica Amministrazione - Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ».
La ricorrente lamenta che il punteggio attribuito alla sua offerta, con particolare riferimento ai criteri n. 1, n. 2 e n. 5, è frutto di valutazioni non conformi alla lex specialis di gara, basate su utilizzi dei dispositivi medici per cui è causa non conformi alle istruzioni d’uso (ossia “ off-label ”) e non correlate all’effettivo oggetto dell’appalto (es. test eseguito su pazienti pediatrici in un lotto dedicato agli adulti).
In particolare:
A) quanto al criterio n.1 (« Caratteristiche dei saturimetri e degli accessori »), la Commissione ha utilizzato, come elemento penalizzante, l’assenza della frequenza respiratoria nei saturimetri offerti, benché tale parametro non fosse richiesto dall’art. 2 del Capitolato tecnico come specifica tecnica né previsto nel Disciplinare come elemento di valutazione dell’offerta;
B) quanto al criterio n. 2 (« Accuratezza della misura con riferimento alle saturazioni in condizioni difficili »), la Commissione ha svalutato il sensore frontale MAXFAST, imputando dislocazioni e letture non ottimali, ma tali criticità derivano - a detta della ricorrente - da un utilizzo non conforme alle istruzioni d’uso (mancata detersione della cute, fissaggi non adeguati). Il giudizio tecnico sarebbe dunque viziato da un errore istruttorio e su un uso improprio dei dispositivi invece che fondarsi su caratteristiche intrinseche degli stessi. Inoltre, il sensore pluriuso DS100A è destinato a misurazioni brevi e non a monitoraggi prolungati in sala operatoria, mentre la Commissione lo avrebbe testato in intervento chirurgico esteso, ossia in condizioni non previste dal produttore, traendone valutazioni negative non imputabili al dispositivo;
C) quanto al criterio n. 5 (« Gamma di sensori »), la Commissione ha valutato negativamente i sensori offerti sulla base di test condotti su pazienti pediatrici, nonostante il lotto n. 1 fosse esclusivamente dedicato ad adulti, considerando « di vecchia dotazione » il sensore a pinza pluriuso senza dare ulteriori spiegazioni.
10. Stante l’esiguità del margine necessario al raggiungimento della soglia minima necessaria (solo 5 punti), la ricorrente chiede la riammissione in gara, ritenendo che una rivalutazione conforme alla lex specialis le consentirebbe verosimilmente di superare la soglia dei 42 punti e di continuare a partecipare alla gara .
11. L’Azienda si è costituita in giudizio con memoria difensiva del 22 novembre 2025, eccependo in rito l’inammissibilità del ricorso e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Preliminarmente l’Azienda eccepisce che la ricorrente non avrebbe fornito la c.d. prova di resistenza, dimostrando che l’eliminazione dei presunti vizi della valutazione tecnica può consentirle con certezza di superare la soglia tecnica minima dei 42 punti. Inoltre, a detta dell’Amministrazione resistente, il verbale di attribuzione dei punteggi tecnici si configura come un provvedimento sorretto da una pluralità di motivazioni autonome, di cui solo alcune contestate dalla ricorrente, mentre le altre sono da sole sufficienti a determinare l’insufficiente punteggio attribuito; di conseguenza, non sussiste un interesse concreto ed attuale al ricorso perché, seppure venissero accolte le doglianze formulate con il ricorso, il giudizio complessivo della Commissione resterebbe comunque valido, essendo fondato su ulteriori elementi di valutazione, non censurati.
Nel merito, l’Azienda resistente eccepisce che: A) quanto al primo criterio, la valutazione “adeguata” (coefficiente 0,60) non è fondata sulla sola assenza della funzione di misurazione della frequenza respiratoria, bensì su una valutazione complessiva delle caratteristiche tecniche dei dispositivi (materiali, ergonomia, versatilità), secondo quanto previsto dal Disciplinare, ragion per cui non si configura alcuna integrazione surrettizia della lex specialis operata dalla Commissione; B) quanto al secondo criterio, sussistono le criticità riscontrate sulla dislocazione del sensore frontale MAXFAST e sulla instabilità del medesimo perché i sensori pluriuso vengono abitualmente utilizzati in sala operatoria per monitoraggi brevi durante gli interventi chirurgici e né il manuale, né la scheda tecnica fornita dalla ricorrente escludono il loro uso in ambiente sterile, riportando unicamente l’avvertenza che il sensore non è idoneo a monitoraggi di lunga durata e deve essere spostato ogni quattro ore; C) quanto al quinto criterio, la stessa scheda tecnica del produttore indica che il sensore può essere utilizzato su pazienti di peso superiore a 1 kg, ragion per cui la Commissione, in mancanza di adulti di peso così ridotto, ha legittimamente testato il dispositivo su pazienti pediatrici, rientranti comunque nel range dichiarato dall’offerente; circa il sensore a pinza pluriuso, la constatazione dell’assenza di elementi innovativi o migliorativi della qualità del dispositivo è sufficiente a far comprendere il contenuto e la logica della valutazione.
12. Alla camera di consiglio del 26 novembre 2025 la causa è passata in decisione, previo avviso dato alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti.
2. Sempre in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni processuali sollevate dall’Amministrazione resistente,
3. L’Azienda eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché la ricorrente non avrebbe fornito la prova di resistenza, ossia perché non avrebbe dimostrato con certezza il superamento della soglia minima tecnica (42 punti) quand’anche fossero accolti i motivi di ricorso.
L’eccezione va disattesa alla stregua del condivisibile orientamento della giurisprudenza per cui il concorrente che impugna la propria esclusione dalla gara « non deve superare la cd. prova di resistenza: ai fini della dimostrazione del proprio interesse a ricorrere è infatti sufficiente che la ricorrente esclusa alleghi doglianze tali da poter astrattamente condurre alla soddisfazione della pretesa che anche la propria offerta di gara formi oggetto di valutazione in comparazione con le altre » ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 23 agosto 2019, n. 5834), dovendo altrimenti essere tenuta ad una sorta di probatio diabolica , come correttamente osservato dalla difesa della ricorrente nel corso della discussione.
Nello specifico, la ricorrente fa valere in giudizio il proprio interesse alla riammissione alla procedura e, pertanto, la ragionevole probabilità che la rivalutazione della propria offerta possa comportare l’attribuzione di coefficienti più elevati e consentire il superamento della soglia minima tecnica, a maggior ragione perché la ricorrente è l’unica partecipante alla gara per il lotto n. 1. La stessa Azienda resistente, peraltro, sottolinea nelle proprie difese che l’offerta di un prodotto con “frequenza respiratoria” (come il Capnostream C35) avrebbe fruttato alla ricorrente « un punteggio più lusinghiero », evidenziando che il peso specifico assegnato a tale elemento di giudizio non è stato indifferente.
Sotto altro profilo, l’Azienda eccepisce che la ricorrente avrebbe dovuto sconfessare tutti gli apprezzamenti negativi espressi, e non solo taluni di essi.
Anche questa tesi non persuade.
Come si evince dagli atti di gara, il punteggio attribuito dalla Commissione per ciascuno dei criteri di valutazione è il frutto di un giudizio unitario e sintetico, non di una somma di singoli giudizi, tanto più che il singolo criterio e/o il singolo punteggio (es. punti 20 del primo criterio) non risulta scomposto in sotto-parametri o sotto-punteggi autonomi.
Ne deriva che la tesi dell’atto plurimotivato non è sostenibile nel caso in esame. Parimenti non è invocabile la giurisprudenza sull’anomalia dell’offerta, perché l’anomalia è un giudizio complessivo di attendibilità economica, mentre nel caso in esame si discute di attribuzione di punteggi qualitativi.
3. Passando al merito, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui le valutazioni tecnico–discrezionali della Commissione di gara sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli casi di illogicità manifesta, travisamento del fatto, irragionevolezza, difetto di istruttoria o violazione della lex specialis ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 9 luglio 2024, n.9060). Ebbene, nel caso di specie, i motivi dedotti dalla ricorrente attengono proprio a tale casistica.
4. Il Collegio ritiene innanzitutto fondato il motivo con cui viene censurato l’operato della Commissione giudicatrice, per aver valorizzato in senso deteriore - ai fini della valutazione del Criterio n. 1 (« Caratteristiche dei saturimetri e degli accessori ») - la mancanza della misura della frequenza respiratoria nel saturimetro palmare PM10 offerto dalla società WA.
Dalla lettura combinata del Disciplinare e del Capitolato tecnico (lotto n. 1) non emerge, infatti, alcuna previsione che richieda ai saturimetri destinati ai pazienti adulti l’obbligo di rilevare la frequenza respiratoria.
La presenza di tale funzione nel dispositivo può eventualmente costituire una caratteristica migliorativa, ma non è annoverata dall’art. 2 del Capitolato tra le specifiche tecniche né si configura come un elemento valutativo riconducibile al Criterio n. 1.
La Commissione, assumendo invece l’assenza di tale funzione come fattore concorrente ad attribuire un giudizio inferiore (“ adeguato ” - coefficiente 0,6) e penalizzante, ha integrato la lex specialis in corso di gara, introducendo un elemento tecnico - non previsto, né conoscibile ex ante da parte dell’operatore economico - che, come già anticipato, può aver inciso sul mancato raggiungimento della soglia minima (punti 42) di ammissione dell’offerta.
È irrilevante che tale rilievo sia stato affiancato da altre osservazioni. Difatti, una volta accertata introduzione di un elemento tecnico estraneo alla lex specialis , il giudizio non può comunque ritenersi legittimo perché trattasi di un modus operandi che vitiatur et vitiat .
Si configura, quindi, la violazione del c.d. principio di “autovincolo”, in forza del quale la stazione appaltante deve osservare le regole previste dalla lex specialis , anche se la normativa primaria non le avrebbe imposte, perché tali regole diventano vincolanti in forza del principio di buona fede e affidamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2024, n. 4659).
5. Parimenti fondata è la censura che investe l’attribuzione del coefficiente qualitativo pari a 0,40 in relazione al Criterio n. 2 (« Accuratezza della misura in condizioni difficili”) e la r iduzione del punteggio attribuito all’offerta alla ricorrente in ragione di criticità rilevate durante le prove pratiche, prove che – a detta della ricorrente – sono state eseguite in modalità non conformi alle istruzioni d’uso dei sensori (mancata preparazione della cute, utilizzo del sensore DS100A in contesti non appropriati, applicazioni intraoperatorie prolungate).
Come dedotto dalla ricorrente e desumibile dagli atti di causa, analoghe modalità d’uso dei dispositivi (caratterizzate da applicazioni prolungate, condizioni operative difficili e setting clinici non standardizzati) non hanno comportato alcuna penalizzazione nei confronti dell’operatore economico che è risultato aggiudicatario del lotto n. 2, il quale ha ricevuto una valutazione marcatamente positiva per il medesimo criterio, sebbene i sensori fossero sottoposti a prove anche più gravose (su pazienti pediatrici e con maggiore variabilità fisiologica).
Si configura, pertanto, una disparità di trattamento e una contraddittorietà della condotta dell’azione amministrativa, atteso che la stessa Commissione, a fronte di situazioni equivalenti o addirittura più complesse, ha applicato criteri valutativi non omogenei, riconoscendo nel lotto n. 2 piena affidabilità a dispositivi testati in condizioni difficili, mentre nel lotto n. 1 ha ritenuto tali condizioni motivo di penalizzazione.
Va poi disattesa l’argomentazione dell’Amministrazione, secondo cui la dislocazione del sensore MAXFASTI e del sensore pluriuso DS100A sarebbe da imputare non ad un utilizzo improprio, ma a fisiologiche condizioni cutanee del paziente e a modalità di impiego pienamente conformi alle istruzioni d’uso.
Tale ricostruzione non è condivisibile per due ragioni.
In primo luogo, dall’esame degli atti di causa emerge che le criticità rilevate dalla Commissione sono insorte nell’ambito di interventi prolungati e in presenza di condizioni (edema facciale, persistenza del film lipidico, applicazione stabile intraoperatoria) che non risultano coerenti con l’utilizzo previsto dal fabbricante. Le IFU del sensore MAXFASTI richiedono una preparazione specifica della cute e non contemplano monitoraggi estesi in contesti chirurgici caratterizzati da edema o da manipolazioni. Analogamente, il sensore DS100A risulta destinato a misurazioni brevi e non all’impiego continuativo in sala operatoria. Ciò rende inattendibile il rilievo secondo il quale le prove si sarebbero svolte nel pieno rispetto della prassi clinica: il parametro valutato non era la capacità dei sensori di resistere ad un uso improprio o a condizioni estranee allo scenario d’impiego previsto, ma l’aderenza all’uso conforme. Di conseguenza, la criticità riportata non può essere imputata alla ricorrente, bensì alle modalità con cui il test è stato condotto, di cui non v’è traccia nei verbali di gara.
In secondo luogo, la Commissione si è limitata ad annotare la “dislocazione” del sensore, senza indicare né la durata degli interventi né le modalità di preparazione cutanea, né il rapporto con le IFU del dispositivo. Le difese svolte dell’Amministrazione resistente – incentrate sull’asserita inevitabilità della riformazione del film lipidico, sulla pretesa idoneità del DS100A ad essere utilizzato “anche” in sala operatoria entro le quattro ore – offrono una ricostruzione tecnica non emergente dagli atti di causa, in palese contrasto con il divieto di integrazione postuma della motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 5 dicembre 2024, n. 9760). Né può ritenersi che tali chiarimenti costituiscano una mera esplicitazione di quanto già indicato negli atti di causa, e ciò perché nel verbale non vi è traccia della valutazione prospettata solo in questa sede.
6. Secondo la ricorrente, inoltre, la Commissione ha illegittimamente attribuito il coefficiente 0,60 per il Criterio n. 5 (« gamma e tipologia di sensori ») rilevando, tra le motivazioni, che il sensore pluriuso REF D-YS, utilizzato su pazienti pediatrici, garantisce una permanenza massima in sede di quattro ore e che il sensore a pinza pluriuso risulta «di vecchia dotazione».
Anche questo profilo di doglianza è fondato per due ragioni:
Innanzi tutto il lotto n. 1 riguarda esclusivamente pazienti adulti e non pazienti pediatrici. La Commissione ha quindi valutato la gamma di sensori per adulti sulla base di prove eseguite su pazienti pediatrici (estranei al perimetro del lotto), con un evidente travisamento del contesto clinico di riferimento.
Né giova all’Azienda sostenere che tale valutazione risulta conforme alla scheda tecnica del sensore REF D-YS, indicando quest’ultima come “destinazione d’uso” l’impiego su pazienti di peso superiore a 1 kg. Trattasi infatti di un approccio che, al netto del divieto di motivazione postuma, altera la portata del dato tecnico.
La specificazione “> 1 kg” non estende affatto l’ambito di impiego del sensore agli usi pediatrici, né abilita la Commissione a testare un sensore per adulti su pazienti pediatrici; essa si limita a indicare il limite minimo di peso corporeo per la sicurezza del monitoraggio, senza mutare la chiara qualificazione del dispositivo come sensore per pazienti adulti, quale emerge dal contesto dell’intera scheda e dalla stessa lex specialis del lotto n. 1 destinato ai dispositivi per soli adulti.
Ne discende che la motivazione espressa dalla Commissione risulta in parte qua viziata, non potendo giustificare secondo ragionevolezza e proporzionalità un test eseguito su una categoria di pazienti del tutto diversa da quella considerata nel lotto.
Parimenti non può ritenersi sufficiente, né adeguatamente motivata, l’annotazione secondo cui il sensore a pinza sarebbe « privo di innovazioni » o « di vecchia dotazione »: si tratta di affermazioni generiche, prive di qualsiasi riferimento a standard tecnici, comparazioni o parametri valutativi, e dunque riconducibili ad una motivazione meramente apparente, in violazione dei principi di trasparenza e verificabilità dell’azione amministrativa.
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e dev’essere accolto. Per l’effetto, si deve disporre l’annullamento del provvedimento di esclusione della ricorrente, che dovrà essere riammessa in gara onde consentire la rinnovazione del giudizio sull’offerta tecnica dalla stessa presentata conforme al principio del risultato (art. 1 d.lgs. n.36/2023), che impone di orientare l’azione amministrativa al miglior esito possibile.
Difatti, la rivalutazione, epurata dagli elementi illegittimi, potrebbe condurre, nell’esercizio della discrezionalità tecnica, all’attribuzione di coefficienti qualitativi più elevati e al possibile superamento della soglia minima tecnica, senza automatismi e nel rispetto dell’autonomia valutativa dell’Amministrazione.
8. A mente dell’art. 93, comma 6, d.lgs. 36/2023, la riedizione del potere potrà essere effettuata dalla medesima Commissione, salvo diversa motivata determinazione dell’Amministrazione, che dovrà riesaminare i soli profili censurati, confermando o modificando il punteggio in esito ad una nuova valutazione immune dai vizi accertati.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, annulla l’impugnato provvedimento di esclusione e ordina la riammissione in gara della WA Tecnologie Medicali S.r.l., fermi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione resistente.
Condanna l’Azienda Ospedale-Università Padova al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LO OL, Presidente
RE De Col, Primo Referendario, Estensore
Giampaolo De Piazzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE De Col | LO OL |
IL SEGRETARIO