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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 14/08/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe col patrocinio dell'avv. ZAMPICCOLI CINZIA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliate in Arco (TN), via Negrelli n. 31, presso il CodiceFiscale_3 difensore.
ATTRICI contro
(C.F. , col patrocinio dell'avv. SORRENTINO Controparte_1 C.F._4 GIULIANO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE EUROPA 59 80053 C.F._5 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), presso il difensore.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
Le parti hanno concluso come segue.
Per le attrici: “contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto: 1) rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva sollevate dalla signora
[...]
, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
2) accertare e dichiarare che in data CP_1 06.04.2023, in Arco (TN), il signor (nato a [...] il [...]) ha posto in essere il _2 reato di tentato omicidio ai danni delle signore e , Parte_1 Parte_2 colpendole con un corpo contundente, cagionando loro le lesioni descritte nella narrativa del presente atto, ed ha, poi, posto fine alla propria vita;
3) conseguentemente condannare , in Controparte_1 qualità di erede del defunto fratello , al risarcimento, in favore delle odierne attrici, dei _2 danni tutti (patrimoniali e non) subiti e subendi in esito al fatto, che si quantificano in € 272.275,00 per
pagina 1 di 19 la signora ed in € 296.054,00 per la signora o in quella Parte_1 Parte_2 diversa, maggiore o minore, somma che risulterà equa e di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria, il tutto oltre rivalutazione ISTAT ed interessi dalla data del commesso reato (06.04.2023) all'effettivo soddisfo;
4) condannare al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 c.p.c., danno Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa, nonché ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.”.
Per la convenuta: “chiede che l'on.le Tribunale di Rovereto dichiari la propria incompetenza in via preliminare. In ogni caso che gli odierni convenuti siano dichiarati carenti di legittimazione passiva stante quanto dedotto. Nel merito si chiede fin da ora il rigetto di tutto quanto richiesto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea voglia invero rideterminare la somma all'esito della Ctu e delle tabelle attualmente vigenti. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea voglia in ogni caso rideterminare la somma tenendo conto di quanto elargito dagli istituti di previdenza. Si chiede inoltre la declaratoria di temerarietà della lite con condanna di controparte al risarcimento di una somma determinata dalla s.v.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur non essendo più necessario esporre lo svolgimento del processo, al fine di meglio individuare l'oggetto del processo e per chiarezza espositiva, appare opportuno nel caso di specie svolgere talune precisazioni in merito.
Le sorelle e hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni _2 Parte_1 non patrimoniali conseguenti al grave delitto di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) commesso ai loro danni da , ex convivente more uxorio di il quale nella notte tra il 5 ed il 6 aprile _2 _2 2023 si introduceva nell'appartamento in Arco (TN) nell'occasione in uso alle attrici e colpiva ripetutamente entrambe alla testa con un tubo metallico, procurando loro gravi lesioni fisiche, per poi ritornare nella propria abitazione dove si suicidava, mediante impiccagione. A tal fine convenivano originariamente in giudizio tutti gli stretti congiunti di , e, precisamente, il padre _2 PE
, la madre e le due sorelle e , qualificandoli suoi eredi per
[...] Controparte_3 CP_1 Persona_2 effetto di accettazione tacita di eredità sulla scorta di una chiamata ab intestato. La sola ha proposto anche domanda di risarcimento del danno patrimoniale per Parte_1 lesione alla sua capacità di lavoro c.d. generica. Le domande risarcitorie venivano originariamente quantificate in € 278 mila per Parte_2 (di cui € 250 mila per il solo danno morale) ed in € 405 mila (di cui € 100 mila per danno patrimoniale ed € 150 mila per danno morale) per . Parte_1
La sola convenuta si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto, sul solo rilievo che tutti i convenuti risiedono in San Giuseppe Vesuviano (NA) e che, pertanto, a norma dell'art. 18 c.p.c. sarebbe competente il Tribunale di Nola (NA). Ha, poi, formulato un'eccezione di difetto di legittimazione passiva assumendo di non essere erede del fratello TA ma, allo stato, solo chiamata all'eredità. Si difendeva, quindi, nel merito contestando sia l'an che il quantum debeatur: sotto il primo profilo osservando come la responsabilità del fratello non è stata accertata nel procedimento penale, _2 essendosi questo chiuso per estinzione del reato conseguente alla morte del reo e che spetta alle attrici pagina 2 di 19 provare la sua responsabilità; sotto il secondo profilo assumendo l'assoluta esagerazione dei danni lamentati. Ha poi svolto domanda per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sulla sola base della pretesa sproporzione ed eccessività delle richieste risarcitorie e delle consulenze medico-legali, prodotte dalle attrici, poste a loro fondamento.
Con decreto di verifiche preliminari dd. 07.05.2024 questo Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio ed evidenziava alle attrici la necessità di indicare con maggiore precisione le circostanze fattuali dalle quali poter desumere l'accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti i convenuti.
Alla prima udienza del 10.07.2024, preliminarmente questo Giudice ha evidenziato alle parti che dai documenti prodotti dalle attrici mediante le memorie istruttorie emerge non solo che unica chiamata all'eredità di è la sorella , in forza di testamento olografo (cfr. verbale di _2 CP_1 pubblicazione dd. 05.06.2023 sub doc. 26), ma anche che la stessa deve ritenersi erede in forza di accettazione tacita avendo proceduto alla rottamazione della vettura Fiat targata AS292EG intestata al fratello , come emerge dal certificato di rottamazione prodotto (cfr. doc. 25). _2 A seguito di questi rilievi le attrici personalmente ed il loro difensore dichiaravano di rinunziare agli atti e all'azione nei confronti di tutti i convenuti contumaci ed il Giudice dichiarava l'estinzione del relativo rapporto processuale.
A questo punto, sottoposte ad interrogatorio libero le attrici e vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della convenuta , questo Giudice, Controparte_1 anche a sua tutela, formulava una proposta conciliativa che assicurasse alle attrici l'interno patrimonio ereditario di oltre alla somma sequestrata di circa € 67 mila, ottenuta dalla convenuta _2 dalle polizze vite di cui il testatore aveva fatto espresso riferimento in testamento (cfr. anche doc. 28 col quale modificava, in data 4 aprile 2023, ossia due giorni prima del suicidio il _2 beneficiario, indicando la sorella , ma preservasse l'ulteriore patrimonio personale della CP_1 convenuta, che rischiava concretamente di rimanere pregiudicato in caso di accoglimento delle domande risarcitorie. Riguardo alle istanze istruttorie questo Giudice disponeva ordine di esibizione alla convenuta di tutta la documentazione in suo possesso relativa alla polizza vita nr. 359196 indicata nel testamento dal fratello e alla Cassa Rurale Alto-Garda e Rovereto e alle Poste Italiane S.p.a. e a di _2 Controparte_4 tutta la documentazione in loro possesso relativa ai vari rapporti bancari o assicurativi con _2
, mentre rigettava tutte le prove orali articolate sull'illecito, sul rilievo che sono pienamente
[...] utilizzabili gli atti del procedimento penale, integralmente prodotti dalle attrici (cfr. doc. 1) e che non vi erano testimoni oculari al fatto. Quindi fissava udienza all'11 settembre 2024, sostituendola col deposito di note scritte, al solo fine di consentire alle parti di esprimersi sulla proposta conciliativa ed avvertendole che, in caso di insuccesso, sarebbe stata disposta una CTU medico legale e sciolta la riserva sulle ulteriori prove richieste dalle attrici sul danno conseguente al reato.
Con le note scritte autorizzate le attrici accettavano la proposta conciliativa ma la convenuta la ignorava completamente limitandosi a reiterare le difese già espresse in comparsa di costituzione e risposta. pagina 3 di 19 Preso quindi atto della sua indisponibilità ad una conciliazione, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per manifesta infondatezza e devoluta l'eccezione di incompetenza territoriale alla decisione di merito, venivano ammesse le prove orali sul danno, assunte alla successiva udienza del 9 ottobre 2024 e veniva disposta CTU medico legale su entrambe le attrici che veniva ritualmente svolta, anche a seguito di richiamo del CTU sia per acquisire il parere di un esperto in scienze psichiatriche in ordine al danno morale sia per integrare la CTU riguardo all'allegata lesione della capacità lavorativa generica di . Parte_1
All'udienza del 18.06.2025, fissata per la discussione orale della causa, a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva disposto un rinvio, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio ed il diritto di difesa della convenuta, sul rilievo che l'integrazione della CTU era stata depositata solo il 13.6.2025, dopo lo scadere fissato per il deposito di memorie conclusive autorizzate. Quindi, all'udienza del 09.07.2025 veniva svolta discussione orale della causa nella quale le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
L'eccezione preliminare di incompetenza è manifestamente inammissibile ed anche manifestamente infondata: è inammissibile perché non prende in considerazione tutti i fori territoriali facoltativi ma solo quello della residenza dei convenuti ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (cfr. per tutte Cass., 10.03.2014, n. 5456); è, in ogni caso, pure infondata perché l'obbligazione extracontrattuale trae origine da un delitto commesso in Arco (TN), Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale e trova quindi piena applicazione l'art. 20 c.p.c.
Nel merito le domande sono fondate e vanno quindi accolte.
Con riferimento al giudizio di responsabilità pienamente utilizzabili, quali prove c.d. atipiche, sono gli atti del procedimento penale integralmente prodotti dalle attrici (cfr. doc. 1), le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate in modo specifico dalla convenuta, le quali possono essere sintetizzate nei termini che seguono.
Alle ore 02.14 del 06.04.2023 una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda (TN), composta dagli appuntati Fabio Pinto e veniva inviata d'urgenza presso l'appartamento Tes_1 della canonica della Chiesa in fraz. Vignole di Arco (TN), in via San Valentino nr. 1, a seguito di una chiamata di un residente che aveva udito le grida d'aiuto di una donna, provenienti da quella abitazione. Giunti sul posto alle ore 02.20 gli agenti vedevano una donna gridare per chiedere aiuto sporgendosi da una finestra dell'appartamento. La donna, poi identificata in , in Parte_2 evidente stato di shock non era in grado di azionare il cancello di ingresso dello stabile e, pertanto, gli operanti entravano nell'appartamento raggiugendo la soglia di ingresso scavalcando la cancellata nord e notavano immediatamente numerose tracce di sangue sul pavimento, sui muri e sugli oggetti circostanti. Seguendo le grida disperate della donna, la rintracciavano sulle scale tra il primo ed il secondo piano, col viso ricoperto di sangue per evidenti lesioni alla testa. La donna li condusse all'interno della camera da letto posta al secondo piano, dove giaceva su un letto, in stato di incoscienza una seconda donna, poi identificata nella sorella , che appariva in gravissime Pt_1 condizioni per analoghe ferite alla testa.
pagina 4 di 19 Allertati immediatamente i soccorsi, i militari operanti coadiuvavano il personale del 118 per prestare le prime cure a , che necessitava di essere contenuta al fine di consentire Parte_1 all'infermiere di accedere alle vie venose, in quanto preda agli spasmi muscolari, mentre la sorella veniva portata in altra stanza. Nella concitazione del momento riferiva _2 Parte_2 ripetutamente ed insistentemente di aver riconosciuto l'aggressore nel suo ex convivente, , _2 di cui forniva l'indirizzo di residenza e precisando che lo stesso aveva utilizzato un oggetto contundente, quale un mattarello e che, nell'allontanarsi, le aveva manifestato l'intento di impiccarsi. Terminate le operazioni di soccorso, con l'invio delle due donne all'Ospedale di Arco ed inviato sul posto altro personale del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Rovereto per presidiare il luogo dell'aggressione e procedere alla relativa ispezione mediante personale specializzato, alle ore 04.20 la pattuglia del NORM, unitamente ad una pattuglia della Stazione di Torbole, si poneva alla ricerca di presso la sua residenza, posta nelle immediate vicinanze, in Arco (TN) viale _2 Rovereto nr. 70 int.
5. Giunti sul posto gli agenti di p.g. notavano immediatamente che all'interno dell'appartamento le luci erano accese ma, poiché nessuno rispondeva al campanello né apriva la porta, procedevano a forzare la porta di ingresso ed appena entrati videro il corpo senza vita pendere dal sottotetto di , con una corda stretta al collo legata ad una trave. Il decesso veniva _2 constatato da personale sanitario alle ore 05.30 e con verbale di ispezione esterna di cadavere alle ore 16.45, il dott. individuava la causa della morte in “asfissia meccanica da Persona_3 impiccamento completo a scopo suicidario”.
Come emerge dal verbale dei rilievi tecnici presso l'appartamento in fraz. Vignole di Arco, luogo del delitto, corredato da documentazione fotografica (cfr. doc. 1, pg. 29 ss. e foto nr. 33 a pg. 57 e da 76 a 80 da pg. 78ss), fu rinvenuto ed immediatamente posto sotto sequestro, all'interno della camera da letto ed ai piedi del letto matrimoniale un tubo cilindrico in metallo, lungo cm. 56 intriso di sangue, che venne immediatamente indentificato dagli inquirenti quale arma del delitto. Il grande portone in legno di ingresso a piano terra e che dà accesso ad un locale adibito a magazzino- cantina, caldaia, dal quale si accede mediante rampe di scale al primo e secondo piano, era chiuso a chiave, ma una piccola porticina posta a destra che dal locale caldaia dà direttamente sul giardino-orto esterno, era spalancata, pur con la chiave inserita dall'interno e non presentava alcun segno di effrazione (cfr. fot. nr. 41, pg. 61, doc. 1). In tutta l'abitazione, ma in particolare nella camera da letto, erano rinvenute numerose tracce di sangue sia “da contatto” che “da gocciolamento”.
Da analoghi rilievi tecnici eseguiti presso l'abitazione di (cfr. doc. 1, pg. 36 ss.), in una _2 stanza al secondo piano era rinvenuto il corpo senza vita di , steso sul pavimento (cfr. foto _2 nr. 96-104 a pg.88 ss., doc. 1), mentre ad una trave del tetto, in corrispondenza della botola che conduce al sottotetto, era annotata una corda, di quelle utilizzate per far scorrere le tapparelle, sporca di CP_ sangue nella parte in cui risultava tagliata dai primi soccorritori, per liberare il corpo del . In tutta CP_ l'abitazione ma in particolare nella stanza ove vi era il corpo del e nel bagno (anche nel WC e nel lavandino) vi erano numerose tracce di sangue. Inoltre, nel locale sottotetto, al quale si accede dalla botola sopra citata all'estremità di una scala, sono stati rinvenuti numerosi tubi cilindrici in metallo identici a quello rinvenuto sul luogo del delitto (cfr. foto 119 e 120 a pg. 100, doc. 1). Detto rinvenimento ha consentito gli inquirenti di concludere che il CP_
si fosse portato l'arma del delitto da casa.
pagina 5 di 19 sagrestano della chiesa di Vignole di Arco, assunto a sommarie informazioni in data Persona_4 06.04.2023 (cfr. doc. 1, pg. 103) dichiarava che: conosce da circa un anno, Parte_2 essendo la convivente, da circa 15 anni, di ed essendosi ottimamente inserita nella _2 comunità parrocchiale;
aveva notato tempo addietro uno stato ansioso di la quale le aveva _2 confidato che avrebbe trascorso le vacanze natalizie “per staccare la spina” e di ciò TA era rimasto molto scosso tanto che gli chiese di intercedere affinché la donna tornasse a vivere con lui;
tuttavia gli disse che aveva scoperto un tradimento di TA ed aveva quindi deciso di _2 interrompere la relazione e sembrava molto risoluta in questa decisione;
ai primi di aprile tornò in trentino, ritiene per recuperare i propri effetti personali, e venne autorizzata dal parroco, don Per_5
, a dormire in canonica insieme alla sorella;
gli confidò che TA ebbe un crollo
[...] _2 psicologico da quando lei interruppe la loro relazione;
Sabato 01.04.2023 la sorella e _2 Pt_1 TA andarono a trovarlo e lui pensò che volesse lasciarlo rimanendo comunque in buoni _2 rapporti;
la sera prima del delitto vide perché era venuto al vespro serale per incontrare _2 _2 e rimase deluso perché era presente solo e gli chiese di accompagnarlo in canonica per Pt_1 incontrare ma lui lo dissuase perché non voleva incontrarlo;
è rimasto con sino _2 _2 _2 alle ore 23.00 e questi gli disse che era tranquillo ed avrebbe preso delle pastiglie per dormire.
Assunta a sommarie informazioni il 06.04.2023 (cfr. pg. 18 doc. 1), presso Parte_2 l'Ospedale di Arco, dichiarava che: ha conosciuto nel 2007 ed ha iniziato a convivere con lui _2 nel 2009; nel corso della relazione TA ha sempre esercitato una forte violenza piscologica con un atteggiamento da “padre-padrone” e manifestando molta possessività, gelosia ed irrascibilità; a volte diveniva anche violento sul piano fisico, strattonandola, ma senza mai esagerare;
non ha mai ritenuto opportuno denunziare TA alle forze dell'ordine; nel novembre 2022 ha deciso di lasciarlo ed andò quindi a vivere con la sorella nel Comune di Pagani (SA); non accettava la Pt_1 _2 separazione, tanto da ricorrere a cure farmacologiche per un forte stato depressivo e più volte è tornano in Campania, presso i propri genitori a San Giuseppe Vesuviano (NA), poco distante dal Comune di Pagani, per incontrarla e chiederle di tornare insieme;
riteneva la sorella una vera e propria Pt_1 nemica perché la riteneva responsabile della rottura della loro relazione sentimentale;
in effetti la sorella ha sempre sostenuto che il compagno potesse essere una persona pericolosa e malsana per la sua salute;
il 26 marzo 2023 tornava ad Arco da solo mentre lei, in compagnia della sorella , tornava Pt_1 ad Arco, con l'intenzione, da un lato, di recuperare i propri effetti personali ancora presenti presso l'abitazione di TA di Arco e, dall'altro, di trovare una sistemazione alternativa avendo intenzione di rimanere in trentino;
aveva trovato ospitalità, insieme alla sorella, presso la canonica della parrocchia;
in questo periodo si era frequentata saltuariamente con TA, volendo mantenere buoni rapporti e non volendo trattarlo male;
in questo contesto lo aveva invitato a cena presso la canonica, insieme alla sorella e tale collaboratore della parrocchia, la sera di Martedì 4 aprile 2023, Tes_2 per umanità; durante la cena disse a che i termosifoni della canonica non funzionavano e _2 pertanto lui scese in caldaia al piano terra per attivare l'impianto; nel locale caldaia vi è una porticina che dà accesso ad un orto-giardino accanto alla canonica;
la mattina del 5 aprile TA le portò della frutta e della verdura ma lei non lo fece entrare e lui ci rimase molto male, tanto che le mandò dei messaggi telefonici in cui espresse la volontà di suicidarsi, come del resto già aveva fatto più volte in precedenza dopo la rottura della relazione sentimentale e, sempre mediante messaggi, lei cercò di confortarlo e rassicurarlo;
è andata a dormire intorno a mezzanotte insieme alla sorella nell'appartamento della canonica;
ad un certo punto fu svegliata da TA che pronunziava prima il pagina 6 di 19 suo nome e poi le disse “ è morta”; si è allora alzata e si è portata verso il letto della sorella e in Pt_1 quel frangente TA ha iniziato a colpirla violentemente alla testa con un oggetto che le è parso essere un mattarello, pur non essendo sicura per la scarsa illuminazione nella stanza;
è stata colpita con 5 o 6 colpi e, a questo punto, si allontanava dicendole che sarebbe andato ad impiccarsi;
ha _2 cercato di chiedere aiuto tramite il telefono ma non sa dire se è riuscita a parlare con qualcuno per lo stato di forte agitazione in cui versava;
ricorda però che si è affacciata dalla finestra del bagno urlando aiuto e, poco dopo, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri;
non ha udito rumori prima di avvertire la presenza di TA in camera perché dormiva.
assunto a sommarie informazioni il 06.04.2023 (cfr. pg. 22, doc. 1) ha dichiarato che: Parte_3 conosce sia che perché li incontrava durante le funzioni religiose presso la chiesa di
_2 _2 Vignola di Arco;
sa che avevano una relazione da circa 15 anni e convivevano e che alla fine del 2022 hanno una avuto una crisi di coppia;
si comportava in modo molto diverso a seconda dei _2 contesti tanto da ritenere fosse un soggetto bipolare;
lo difendeva;
il 04.04.2023 ha
_2 accompagnato a ritirare i propri effetti personali dall'abitazione di , approfittando di un
_2 _2 momento di sua assenza ma è ritornato mentre loro si stavano allontanando;
notando che _2 TA si stava recando verso la canonica ove vi era ha deciso di raggiungerli ed ha affrontato
_2
e, con fare paterno verso gli disse che avrebbe dovuto restituirle del denaro e se le _2 _2 avesse torto anche un solo capello avrebbe dovuto fare i conti con lui;
lui prima reagì in modo scomposto, ma poi ha cambiato subito atteggiamento ed ha preso dal portafoglio una somma di circa € 300/400 consegnandoli a attraverso il cancello della canonica;
la mattina del 5 aprile ha _2 incontrato insieme alla sorella in una pasticceria di Arco ed ha cercato di farle capire, _2 Pt_1 con l'aiuto della sorella, che era una persona pericolosa, mettendola in guardia;
durante la notte alle ore 02.14 ha ricevuta una telefonata da la quale era in evidente stato di shock ed urlando lo _2 implorava di raggiungerla immediatamente e pronunziando, in modo scomposto, frasi del tipo “ci ha aggredite e sono qui non so se ce la faccio, ti prego vieni subito”; si è immediatamente vestito ed ha raggiunto in macchina la canonica ma quando è arrivato erano già presenti i Carabinieri.
ha reso anche testimonianza nel presente processo all'udienza del 09.10.2024, Parte_3 confermando nella sostanza le dichiarazioni sopra esposte ed aggiungendo che: ha conosciuto _2 frequentando la stessa parrocchia ed ha con lei instaurato un rapporto di amicizia;
ha conosciuto anche la sorella nelle occasioni in cui veniva a trovarla nonché il compagno , ma solo in via Pt_1 _2 saltuaria, perché frequentava meno la parrocchia;
prima dei fatti sopra narrati ci aveva parlato una sola volta ed era molto arrabbiato, non ha capito per quale motivo, tanto che intervenne nel tentativo _2 di giustificarlo nei suoi confronti;
era una persona solare, generosa, allegra e attiva ed in _2 occasione delle feste parrocchiali preparava autentici manicaretti che spesso lo hanno sorpreso, essendo un cuoco in pensione;
anche era simile caratterialmente, anche di più, era piena di vita ed era Pt_1 salita in trentino per proteggere la sorella dal compagno;
dopo il delitto il carattere delle _2 sorella è completamente cambiato, come ha potuto personalmente appurare anche in occasione di una sua visita nel loro paese di origine per consegnare loro gli effetti personali ed anche come segno di solidarietà umana nei loro confronti, rimanendo con loro per 2 giorni;
con non ha più parlato Pt_1 ma con si sente telefonicamente con cadenza settimanale ed è “come spenta, non è più la _2 persona solare di prima, è molto sofferente, avrebbe bisogno anche lei di assistenza ed invece si dedica completamente alla sorella”; le due donne vivono in una casa in proprietà nel Comune di origine che pagina 7 di 19 però è molto disagiata con un pezzo diroccato;
è molto affezionata ad Arco, dove si era _2 ottimamente inserita e lavorava in zona facendo la stagione in un ristorante, lavorando in cucina.
Alla medesima udienza rendeva testimonianza anche la quale dichiarava che: è molto Testimone_3 amica di che ha conosciuto circa 3 anni e mezzo prima e di conseguenza ha conosciuto anche _2 ; nonostante la lontananza sente regolarmente, con cadenza quotidiana, entrambe Pt_1 telefonicamente o mediante messaggi;
l'ha conosciuta perché avevano gli orti confinanti e quindi hanno iniziato a parlare durante il lavoro nell'orto e così è nata una forte amicizia;
il compagno
, che ha conosciuto senza però frequentarlo, aveva un atteggiamento fortemente possessivo nei _2 confronti della compagna, tanto che non voleva che parlasse con lei durante il lavoro nell'orto; prima del delitto le due sorelle si frequentavano solo saltuariamente, abitando a tanta distanza tra loro, ma erano legate da un forte rapporto sentimentale;
i genitori sono deceduti, hanno anche una terza sorella con la quale però non hanno più rapporti;
dopo il grave delitto la vita delle due donne è radicalmente cambiata;
hanno deciso di tornare nel paese di origine, in provincia di Salerno, per mancanza dei mezzi di sostentamento mentre giù avevano delle cugine e degli amici che potevano aiutarle;
inoltre hanno la casa di famiglia in proprietà che tuttavia è in pessime condizioni di manutenzione tanto che vivono in condizioni “disastrose”, senza riscaldamento e si scaldano col braciere;
era solita fare la _2 stagione al ristorante “da di Chiarano di Arco ed era innamorata di Arco, essendosi anche Per_6 ottimamente inserita nella comunità parrocchiale;
il lavoro, tuttavia, non poteva proseguirlo perché la sorella ha bisogno di continua assistenza, ancora oggi fa logopedia per recuperare l'uso della parola ed ha gravi problemi ad un occhio dove è stata colpita;
attualmente è totalmente dedicata _2 all'assistenza alla sorella e non ha mai affrontato una psicoterapia per superare il trauma del delitto, perché dice che se fa una psicoterapia crolla e invece deve rimanere lucida per seguire la sorella;
anche
, come era una persona allegra e solare, ancora più attiva ed aveva un atteggiamento Pt_1 _2 protettivo con riferimento al rapporto sentimentale con , che aveva riconosciuto come persona _2 pericolosa;
fu a far aprire gli occhi a su questa circostanza;
quando dopo la Pt_1 _2 _2 rottura del rapporto sentimentale con , tornò nel suo paese di origine, fu letteralmente _2
“tartassata per mesi” da per recuperare il rapporto;
inizialmente rimase ferma nella sua _2 _2 posizione anche perché aveva paura per la sua incolumità di vederlo da sola, ma essendo ancora coinvolta emotivamente con lui, nel senso che gli voleva davvero bene e le dispiaceva di lasciarlo, alla fine, si fece convincere anche perché le aveva promesso che sarebbe cambiato e che metteva a _2 disposizione la propria casa, che era grande in modo che potesse sfruttare le opportunità lavorative che Arco offriva;
decise allora di tornare ad Arco e la accompagnò per non lasciarla sola con lui ed Pt_1 inizialmente andarono a vivere tutti e tre insieme, con l'idea di entrambe le sorelle di fare la stagione;
tuttavia si resero subito conto che lui non era affatto cambiato e fu così che chiesero ed ottennero ospitalità presso la canonica dove pochi giorni dopo accadde il fatto.
Alla stregua degli elementi istruttori sopra evidenziati ed in assoluta assenza di un qualsiasi elemento probatorio di segno contrario, si deve concludere che la responsabilità di per il grave _2 delitto commesso ai danni delle odierne attrici sia accertato con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, ossia mediante il più rigoroso criterio proprio del processo penale (cfr. art. 533, comma 1 c.p.p.) e non solo del criterio del più probabile che non che sarebbe sufficiente nella presente sede.
Militano univocamente in questo senso le seguenti considerazioni: pagina 8 di 19 • Il pregresso rapporto personale tra e , con una convivenza Parte_2 _2 more uxorio durata oltre 15 anni e la decisione dell'attrice di troncare la relazione sentimentale per l'atteggiamento prevaricatore del compagno e la sua assoluta incapacità di accettare la decisione, che costituisce una solida base per la ricostruzione del movente di un gesto così estremo, non solo contro le attrici ma anche verso sé stesso, come tipicamente accade in molte vicende di femminicidio;
• la circostanza che la via di accesso all'appartamento occupato nell'occasione dalle vittime sia stata condivisibilmente individuata dagli inquirenti dalla porticina che conduce dal locale caldaia all'orto-giardino esterno della canonica, essendo stata rinvenuta spalancata e priva di CP_ qualsiasi segno di effrazione, posto che la sera precedente il aveva fatto accesso al locale caldaia per riavviare il sistema di riscaldamento ed ha potuto, pertanto, aprire la porta verso l'esterno in modo da garantirsi un comodo accesso;
• le dichiarazioni rese da nell'immediatezza del fatto che individuavano il Parte_2 CP_
come l'autore dell'aggressione e la sua intenzione di impiccarsi, puntualmente riscontrate CP_ dagli accertamenti successivi compiuti dagli inquirenti, col rinvenimento del corpo del , impiccatosi nelle ore immediatamente successive al grave delitto, come riscontrato dalle autorità sanitarie intervenute;
CP_
• il rinvenimento nell'abitazione del di innumerevoli tracce ematiche, anche nel WC e nel lavandino del bagno, segno inequivoco che il Piro si è imbrattato di sangue delle vittime compiendo la brutale aggressione e, una volta rincasato, si è sommariamente pulito prima di compiere il suicidio, il quale pure trova piena giustificazione motivazionale proprio nell'aggressione appena compiuta;
CP_
• il rinvenimento nel sottotetto dell'abitazione del di tubi metallici in tutto identici a quello rinvenuto dagli inquirenti ai piedi dei letti occupati dalle attrici nell'appartamento della canonica di Vignole di Arco, che va certamente considerato arma del delitto posto che è risultato imbrattato di sangue;
• il cambio del destinatario della polizza vita nei giorni immediatamente precedenti il delitto, con indicazione del nome della sorella odierna convenuta, segno inequivoco di come il CP_1 CP_
avesse premeditato sia il delitto sia il proprio suicidio. Ad ulteriore conferma merita di essere evidenziato che anche il testamento olografo risulta datato 03.04.2023.
CP_ L'accertamento della responsabilità del rende pure responsabile la convenuta, nella qualità di sua erede, delle conseguenti obbligazioni risarcitorie che dall'illecito sono sorte in favore delle odierne attrici, a norma dell'art. 752 c.c. Naturalmente a tal fine è indispensabile accertare, appunto, la qualità di erede di della _2 sorella odierna convenuta. CP_1 La relativa questione è una questione di merito e non una questione di legittimazione passiva, come erroneamente argomentato dalla difesa della convenuta, perché le attrici hanno affermato sin dall'atto CP_ di citazione che gli stretti congiunti del erano suoi eredi e ciò è quanto basta per ritenere sussistente la condizione dell'azione. Infatti, è ben noto che le condizioni dell'azione devono essere apprezzate alla stregua delle sole allegazioni delle parti. Pertanto, per affermare la legittimazione passiva della convenuta è sufficiente che ella sia stata citata in giudizio, quale erede del fratello TA. Se poi dall'istruttoria svolta fosse emerso che la convenuta non è erede del fratello, ma solo pagina 9 di 19 chiamata alla eredità, non ancora accettata, questa circostanza avrebbe certo imposto il rigetto di ogni domanda risarcitoria ma nel merito, non una pronunzia in rito fondata sulla mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione passiva. Da qui il giudizio di manifesta inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta compiuto in corso di giudizio.
Ciò chiarito, le attrici hanno documentalmente dimostrato la qualità di erede della convenuta mediante la produzione del verbale di pubblicazione dd. 05.06.2023 del testamento olografo di (cfr. _2 doc. 26), effettuato su richiesta anche della convenuta. Dalle univoche disposizioni testamentarie emerge, con certezza, che unica chiamata all'eredità è appunto la convenuta (“io sottoscritto _2
nato il [...] in [...] residente in [...] Arco con questo documento voglio
[...] lasciare tutti i miei beni a mia sorella , nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] a San Giuseppe Vesuviano. Lascio a mia sorella anche la polizza numero 359196 sulla vita. Piro TA, Arco 03.04.2023”). Ma le attrici hanno pure dimostrato come la convenuta ha accettato tacitamente l'eredità del fratello procedendo alla demolizione della vettura Lancia Y, targata AS292EG, a lui intestata, in data 28.04.2023 attraverso Demolauto Valle dei Laghi s.n.c. (cfr. doc. 25). Come non ha mancato di evidenziare la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento ad una demolizione di autovettura
“la decisione di provvedere alla distruzione del bene comporta l'esecuzione di un atto dispositivo della proprietà di un bene ereditario (…) che non può che determinare l'acquisto della qualità di erede in capo al disponente” (cfr. Cass., 23.07.2020, n. 15663, pg. 4 della motivazione). Non vi è dubbio che la demolizione di un'auto ricompresa nell'asse ereditario presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e, trattandosi appunto di un atto dispositivo, costituisce un atto che la convenuta non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede, con ciò integrando l'accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 465 c.c. Distruggere un bene compreso nell'asse dell'eredità non può, infatti, in alcun modo essere ricondotto tra gli atti conservativi del patrimonio che, a norma dell'art. 460 c.c., anche il solo chiamato all'eredità è legittimato a fare senza bisogno di accettare l'eredità.
Si deve dunque concludere che è tenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dalle Controparte_1 attrici in conseguenza del grave delitto compiuto ai loro danni da . _2
Restano dunque da liquidare i danni subiti dalle attrici.
Al riguardo preliminarmente appare opportuno identificare con precisione le singole conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla particolare natura dell'illecito, in rapporto, da un lato, ai diritti lesi e, dall'altro, alle prassi liquidatorie di elaborazione giurisprudenziale.
L'illecito che ha causato il danno è un gravissimo delitto doloso, caratterizzato da particolare e brutale violenza, oltre che da un dolo particolarmente intenso, non essendo discutibile non solo che sia stato CP_ premeditato ma anche che il abbia scelto modalità di azione finalizzate ad infliggere alla ex compagna una sofferenza morale particolarmente intensa. Il riferimento attiene alla circostanza di informare che la sorella era morta, alla quale ben sapeva essere particolarmente legata, _2 Pt_1 prima di aggredirla a sua volta, ma solo dopo che avesse avuto modo di vedere la sorella _2 incosciente in un lago di sangue. pagina 10 di 19 Ciò premesso l'illecito ha certamente, anzitutto, procurato una lesione al diritto di salute delle attrici mediante le lesioni procurate come da CTU medico legale che, a breve, sarà oggetto di valutazione. Ciò impone la liquidazione di un usuale danno biologico-esistenziale, sia permanente che temporaneo e di un danno morale per così dire “accessorio”. E' noto che le normali prassi liquidatorie, elaborate con specifico riferimento ad illeciti di natura colposa o fondati su presunzioni di colpa o criteri di responsabilità oggettivi, quali gli illeciti stradali, applicano le c.d. tabelle milanesi che, in buona sostanza finiscono per liquidare una somma per il danno biologico in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta dal medico legale e, in via accessoria, una ulteriore somma a titolo di danno morale fondato su una presunzione relativa a quanta sofferenza è normalmente connessa per lesioni di quel tipo. Nonostante gli insistenti rilievi della giurisprudenza di legittimità sulla pretesa autonomia del danno morale un sistema liquidatorio di questo tipo configura inevitabilmente il danno morale quale mero accessorio del danno biologico. Si deve, tuttavia, ribadire che oggetto di questa liquidazione è solamente la sofferenza che si ritiene normalmente ricollegabile a lesioni di questo tipo, non essendo affatto escluso la necessità di adeguamenti ulteriori qualora fossero individuabili sofferenze di diversa natura. Conferma a questa conclusione viene dai criteri orientativi dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a corredo delle tabelle, laddove precisano (cfr. pg. 5 ss. della versione del 2024) che “è opportuno ricordare che la tabella costituisce sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato dolo ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare (…) l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale ance per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. danno punitivo (…) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria”.
A ben vedere, inoltre, l'illecito oggetto del presente giudizio ha gravemente leso anche un diverso diritto costituzionalmente rilevante individuabile nelle relazioni familiari ed affettive, nel duplice senso che da un lato l'illecito si configura come il massimo tradimento della relazione sentimentale, pur ormai conclusa, tra e e, dall'altro, ha leso anche le relazioni _2 Parte_2 sentimentali ed affettive tra le due sorelle e direttamente incidenti sulla loro dignità umana (cfr. art. 3 2e 29 ss. Cost.). D'altra parte, va pure evidenziato come la copertura costituzionale di dette relazioni non sia per nulla necessaria per garantire il giusto risarcimento, perché l'illecito configura reato e, pertanto, trova piena applicazione l'art. 185 c.p. Infatti, come si avrà modo di vedere quando si esaminerà la CTU medico legale ed il parere dell'esperto in psichiatria e come emerge in parte anche dalle testimonianze assunte, il delitto ha per sempre modificato il sistema delle relazioni affettive tra le due sorelle, peggiorando la vita di entrambe in modo significativo, sia sotto il profilo esistenziale sia sotto il profilo della sofferenza esterna.
In atto di citazione e nella memoria conclusiva la difesa delle attrici ha chiesto di liquidare il danno morale, globalmente inteso, in via del tutto autonoma e con metodo equitativo puro, in via distinta pagina 11 di 19 rispetto al danno biologico con somme nettamente superiori, soprattutto per l'attrice ( che ha _2 subito le lesioni fisiche meno gravi.
La richiesta è sostanzialmente condivisibile, sulla scorta del sicuro rilievo che mai come in questo caso le ferite dell'anima sono ben superiori alle ferite del corpo. Tuttavia, un più approfondito esame consiglia di procedere in due distinte fasi: la prima dedicata alla liquidazione del danno biologico e del danno morale “accessorio”, come se si trattasse di una lesione conseguita da un sinistro stradale, non essendo dubitabile che queste conseguenze non patrimoniali sono state subite anche dalle attrici nel caso in esame;
la seconda ai fini della valutazione dell'ulteriore danno non patrimoniale, globalmente inteso, relativo alla particolare sofferenza soggettiva conseguente alla crudeltà e gravità dell'illecito doloso e alla lesione delle relazioni personali tra le attrici. Questa seconda fase liquidatoria effettivamente deve essere svolta prescindendo totalmente dalla tabella, elaborata per il danno biologico, perché non può ritenersi in alcun modo accessorio di quel danno, ma una entità affatto diversa ad autonoma, con la conseguente necessità di applicare il metodo equitativo puro, in considerazione della assoluta eccezionalità del caso. Inoltre, questa seconda fase merita una ulteriore precisazione nel senso che quando si è detto danno non patrimoniale globalmente inteso si è inteso sottolineare che non si tratta solo di sofferenza interna, declinabile in termini di mero danno morale, ma anche di conseguenze “esterne”, declinabili in termini di danno esistenziale, che pure vanno considerate. Si vedrà, infatti come, a seguito dell'illecito, le due sorelle hanno dovuto instaurare una stretta convivenza, prima assente, per le necessità di di continua assistenza e che anche Pt_1 _2 per i gravi sensi di colpa che nutre, si sente in obbligo di prestare. Queste conseguenze sono, in gran parte, indipendenti dalle mere lesioni corporali e, a ben vedere, sono piuttosto conseguenza dell'alterazione dei rapporti affettivi/personali che l'illecito ha inevitabilmente procurato. Ciò non toglie che, a differenza del rapporto danno biologico e danno morale, in tal caso il ruolo predominante deve essere assegnato al danno morale, mentre le conseguenze esistenziali sono solo accessorie ma la loro stretta interdipendenza consiglia una liquidazione unitaria, fondata su una valutazione di sintesi.
Chiarito il procedimento ritenuto necessario per procedere ad una compiuta liquidazione dei danni subiti, la CTU medico legale, a firma del dott. integrata dal parere della psichiatra Persona_7 dott.ssa con indagine immune da vizi logici o di motivazione e che, pertanto, merita Persona_8 piena adesione, anche perché non ha ricevuto alcun rilievo critico da parte dei CTP, ha fornito i seguenti dati di valutazione.
ha subito una frattura temporo parietale, con ematoma subdorale sx, trauma Parte_2 toracico dx, in assenza di lesioni ossee alla parete toracica. Dalla documentazione clinica emerge una valutazione psicologica nell'immediatezza con “elevata attivazione emotiva e la pz risulta difficilmente contenibile - terapia psicofarmacologica, costante ripetersi di pensieri e immagini legate all'evento intrusivi e ansiogeni, utile valutazione psichiatrica. La valutazione psichiatrica ha prescritto trattamento farmacologico con ansiolitici e fatta diagnosi di “stato ansioso post traumatico”. La valutazione psicologica dd. 19.04.2023 evidenzia vissuti di colpa per la sorella ma nessun elemento sintomatologico di rilievo, mentre la visita neurologica ha escluso alterazioni sul piano cognitivo, ma ha confermato i sensi di colpa per la sorella e condizioni emotive compromesse, per sintomi di intrusione, flessione del tono dell'umore e disregolazione ritmo sonno-veglia, con necessità di presa in carico psicologica strutturata e continuativa. pagina 12 di 19 L'invalidità permanente, complessivamente valutata nel 10% è così descritta dal CTU (cfr. pg. 10): esteso esito cicatriziale in sede temporale sinistra, esiti di trattura composta in sede fronto-temporale sx, esiti di trauma cranico lieve, esiti di distorsione del rachide cervicale, disturbo post-traumatico da stress lieve. E' stato poi riconosciuto un periodo di inabilità totale di gg. 14, corrispondente al ricovero ospedaliero e al 50% di gg. 30, per il periodo di recupero funzionale. Sul grado di sofferenza il medico legale ha valutato un grado massimo durante la convalescenza e solo moderato in relazione all'invalidità permanente, ma ha precisato che ancora oggi assume ansiolitici, subisce pensieri intrusivi e che l'aggressione subita ha attendibili ripercussioni sui rapporti interpersonali, con pensieri negativi, perdita di serenità e calo di interessi personali, pur non assumendo il rilievo di una patologia psichiatrica clinicamente accertabile e, come tale, non essendo valutabile in termini di danno biologico. Ha cioè confermato quanto sopra anticipato ossia che la sofferenza maggiore non è legata ai postumi invalidanti connessi alle lesioni fisiche o psichiche, ma alla devastazione sentimentale che il grave delitto ha comportato.
Poiché questo Giudice aveva disposto che la valutazione delle conseguenze morali fosse obbligatoriamente eseguita da un ausiliario esperto in scienze psichiatriche e non essendosi attenuto il CTU a questa prescrizione è stata disposta un'integrazione della CTU.
La psichiatra dott.ssa docente a contratto presso l'Università di Padova, ha anzitutto Persona_8 evidenziato come non appare intenzionata a manipolare l'interlocutore “ed anzi risulta piuttosto _2 pudica nel descrivere il proprio dolore”. Ha poi precisato come la gravità del trauma sia apprezzabile soprattutto sul piano psichico, per aver assistito l'aggressione di cui serba vivo ricordo. Illuminanti, al riguardo, le parole utilizzate nel colloquio dalla stessa attrice e riportate nella relazione: “io sono ancora incredula … è disumano e resta disumano …. che una persona che tu hai abbracciato, che hai amato, che hai vissuto, possa con la propria volontà, con la propria volontà…. perché il raptus mentre tu litighi è un'altra cosa … noi dormivamo dottò. E' come un bambino nella culla”. Con specifico riferimento a quei terribili momenti ha poi aggiunto: “alle 2 della notte mi sento chiamare, io dormivo (…) lui era seduto, sul mio comodino e vedo le ginocchia, i jeans e li riconosco;
dice: è morta … mi girai mi voltai verso Pt_1 mia sorella, e la vidi… mi alzai… e ricordo che le toccai i piedi e… il sangue dal naso, il sangue che aveva inzuppato fino alla vita… e lui restava lì a guardarmi .. e poi mi disse quello che andava a fare (il riferimento è al proposito di andare ad impiccarsi, n.d.r.). Poi alzò quella cosa che aveva in mano, faccia a faccia. E con una forza… neanche a un topo (…) poi ricordo il cappello di un carabiniere (…) e dico è finita…. mia sorella l'avevo vista, e avevo visto anche me, un pantano di sangue a terra …. E questo, dottore, a Pergine, tutte le notti (…) avevo paura di morire (…) io non ce la faccio neanche ad ascoltare me stessa, perché non era uno che passava …. era l'uomo che amavo …. ci ho vissuto 15 anni, ma non è che ci ho vissuto a chiacchere. Io ci ho vissuto a 360 gradi in tutto e per tutto, inconsapevole, scema, troppo buona”. Nel descrivere il primo anno di vita dopo l'accaduto dice alla psichiatra che ha dovuto pensare solo allo stato della salute della sorella “lei da medico, avrà visto le sue fragilità, io non potevo esistere, non c'era spazio….”. E' inoltre descritta un'alterazione del ritmo sonno-veglia per immagini intrusive correlate all'aggressione e scatti di paura e al ricordo del compagno, che nonostante tutto continua ad amare (“rivedo il suo sorriso, a volte mi sembra così presente che vedo il colore della sua pelle …a volte mi pagina 13 di 19 sembra di vederlo, insomma, ovunque”) tanto che una quota non trascurabile di sofferenza è correlata alla sua morte, come plasticamente si evince da queste parole: “è una cosa che non la digerisco …. Immaginare lui cosa ha fatto con le sue mani, alla sua vita …. prepararsi quella roba … prepararsi il patibolo …. dottore, è disumano … io non lo concepisco”. L'ausiliaria ha poi ripercorso il racconto di vita della periziata, col forte innamoramento per , il _2 trasferimento presso la sua casa di abitazione di Arco, dove si era ottimamente inserita nella comunità parrocchiale e dove aveva trovato saltuarie opportunità di lavoro, la difficile convivenza per le di lui condotte prevaricatorie, mai peraltro caratterizzata da gravi violenze fisiche, la decisione di lasciarlo non accettata da lui, sino al tragico epilogo. L'ausiliaria ha evidenziato un forte senso di colpa verso la sorella ed un intenso disagio psichico, ancora oggi ben presente, un tono dell'umore deflesso ed una focalizzazione del pensiero sui terribili momenti dell'aggressione subita, il forte legame sentimentale che la legava a , tanto da soffrire _2 per la sua morte suicidiaria, per concludere che la valutazione del medico legale, che ha parlato di sofferenza moderata una volta superata la convalescenza può essere condivisa per la sola sofferenza conseguente alle lesioni subite, ma in aggiunta deve essere considerata “una intensa sofferenza legata alla connotazione del tutto personale dell'aggressione patita, ovvero al fatto che la stessa sia stata commessa da una persona nota ed amata, con cui la perizianda aveva anche progettato fino a poco tempo prima il matrimonio e da cui si stava separando con difficoltà”.
Riguardo a , il CTU evidenzia che non ricorda nulla dell'accaduto e dalla Parte_1 documentazione clinica esaminata si evince come in ambulanza sia descritta agitata, afasica, disorientata deficit di forza all'arto superiore sx, sanguinamento dal cuoio capelluto, cranio con profilo deformato ed evidenti ematomi. All'accesso al Pronto soccorso di Arco (TN), la TAC evidenziava frattura in sede parieto occipitale sx, emorragia subaracnoidea, frattura dello zigomo sx con apprezzabile pneumoecenfalo in sede di frattura. Il rianimatore la intubava con catetere arterioso. Veniva quindi trasferita al Pronto soccorso di Trento dove veniva eseguita una TAC al torace che evidenziava una netta ipoespansione polmone sx con occlusione del bronco per il lobo superiore e multiple aree addensative a carico del polmone dx. Ricoverata in Terapia intensiva la consulenza oculistica accertava ematoma alle palpebre, emorragia sottocongiuntivale e stupor pupillare ed abrasione corneale non lesioni bulbo. Alle dimissioni del 26.04.2023 per invio all'Ospedale Villa Rosa di Pergine era annotato eloquio spontaneo assente, emette versi, esegue ordini semplici 1 su 3. Alla visita psichiatrica del 27.04.2023 era descritta come scarsamente accessibile al colloquio, agitata, piangente contenuta al letto con fascia addominale per evidente rischio di caduta dal letto e azioni Parte inconsulte, scarsamente esplorabile lo stato psichico. La dd. 11.05.2023 attestava l'assorbimento delle falde epidurali, mentre la valutazione maxillofacciale dd. 01.06.2023 attestava la guarigione della frattura allo zigomo, con residuo deficit del III n.c. sx, prescrivendo ginnastica dello sguardo. Il 09.06.2023 veniva disposta trattamento logopedico per recupero capacità deglutitoria e miglioramento funzione del linguaggio. Con la ripresa della competenza deambulatoria veniva dimessa il 10.06.2023 con invio al domicilio. Al controllo neuropsicologico dd. 12.06.2023 era indicato quadro cognitivo caratterizzato da alterazioni a carico del linguaggio, della memoria a breve e delle abilità prassico-costruttive, generale rallentamento ideativo, pensieri ricorrenti sull'accaduto, difficoltà di concentrazione e sintomi ansiosi con diagnosi di DSM-5: disturbo cognitivo lieve dovuto a trauma cranico senza alterazioni pagina 14 di 19 comportamentali. Disturbo da stress acuto. Il 10.08.2023 era riconosciuta l'invalidità civile al 50% con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34%. Alla visita medico-legale si precisa che il deficit visivo non impedisce la lettura e la guida ma solo in paese in quanto la paziente se deve andare più lontano ha paura di essere aggredita e deve essere accompagnata dalla sorella, assume ancora oggi Xanax due volte al giorno, si sottopone ad una seduta di psicoterapia una volta alla settimana e a due di logopedia. L'invalidità permanente, complessivamente valutata nella misura del 32-34% è così descritta dal CTU (cfr. pg. 14): esiti di trauma cranico con lesioni encefaliche severe strumentalmente accertate, residui psico patologici con disturbo neurocognitivo lieve con modesto declino cognitivo e ripercussione sull'indipendenza nelle attività della vita quotidiana;
esteso esito cicatriziale;
esiti di estesa frattura parieto-temporale occipitale a sx;
esiti di frattura allo zigomo sx;
lesione periferica del III nervo cranico di sx determinante a carico dell'occhio sx ptosi palpebrale monolaterale con pupilla scoperta e varie conseguenze;
disturbo post traumatico da stress lieve con reattività emotiva. E' stata poi riconosciuta una inabilità temporanea totale di gg. 66 e parziale al 50% di gg. 40. Con riferimento alla valutazione della sofferenza soggettiva il CTU medico legale l'ha giudicata di grado elevatissimo in corso di malattia-convalescenza, in considerazione del prolungato periodo di ospedalizzazione con trattamenti che hanno determinato una totale compromissione delle consuetudini della paziente e di grado elevato riguardo alla sofferenza menomazione correlata ossia relativa all'invalidità permanente, in considerazione che è costretta a sottoporsi ancora a trattamenti farmacologici e riabilitativi. Dalle motivazioni dell'elaborato peritale emerge come la sofferenza valutata dal CTU sia solo quella relativa alla lesione del diritto alla salute, senza addentrarsi, come invece accennato per agli _2 aspetti relativi alla lesione dei rapporti personali. L'integrazione della CTU, per la valutazione della lesione alla capacità lavorativa, si è limitata ad evidenziare come l'attrice fosse al momento del fatto disoccupata, mentre in passato ha svolto lavoro di sarta oggi totalmente precluso per i danni alla vista, mentre residuano potenzialità lavorative che però non richiedano una visione, soprattutto da vicino, perfetta, come lavori di portineria e similari. In buona sostanza il CTU ha accertato una significativa lesione alla capacità lavorativa, senza tuttavia quantificarla, non essendo disponibile una mansione lavorativa alla stregua del quale compiere la valutazione.
L'ausiliaria in psichiatria ha confermato come non ricordi nulla dell'aggressione (“dottore io Pt_1 sono andata in coma quando mi ha colpito, stavo dormendo) ma la periziata descriva nel seguente modo i primi ricordi presso la struttura Villa Rosa: “mi tenevano legata sul letto ed io mi dimenavo, perché volevo sciogliermi ….e mia sorella che veniva, con la testa tutta bendata …. Mi dimenavo talmente …. che io mi liberai dalle corde che tenevo vicino alle gambe …. e mi trovai a terra col materassino poggiato”. Ha poi raccontato della necessità di tornare a vivere, insieme alla sorella, nel paese di origine a causa delle ristrettezze economiche e per la necessità di avere compagnia soprattutto quando va in posti non conosciuti, perché viene assalita dalla paura di essere aggredita. Riferisce inoltre sofferenza per la sofferenza della sorella, evidenzia una notevole quota di ansia per la situazione complessiva, ma nega paura in ambiente domestico né riferisce particolari aspetti emotivi per l'aggressione subita. Riferisce invece sofferenza per le lesioni invalidanti residuati, soprattutto alla vista, che le rende impossibile riconoscere le persone a distanza e che hanno molto ridotto le frequentazioni amicali. pagina 15 di 19 Rispetto alla valutazione del medico legale conferma il giudizio del grado elevatissimo di sofferenza subita durante la fase acuta della malattia, ma rispetto al grado elevato dell'attuale sofferenza indicato dal medico legale, aggiunge questa valutazione: “escludendo dalla sofferenza quelli che sono sintomi di malattia (danno biologico) iscritti nelle diagnosi di disturbo mentale poste dal dott. alla Per_7 perizianda, l'attuale sofferenza soggettiva patita (….) sia da considerarsi di grado medio”. Il realtà, anche qui, la differenza di valutazione è solo apparente, perché diversi sono gli oggetti di valutazione: il medico legale ha valutato la sofferenza strettamente legata alle invalidità permanente, correttamente valutandola di grado elevato considerando le necessità di continui trattamenti farmacologici e riabilitativi. Il grado elevato di questo tipo di sofferenza emerge anche dalla relazione della psichiatra perché, a differenza di evidenzia una sofferenza direttamente correlata _2 Pt_1 alle ben più gravi invalidità, in particolare alla vista e all'incidenza sulle relazioni amicali. Viceversa la sofferenza non strettamente legata ai postumi invalidanti permanenti, ma alla lesione delle relazioni personali è ben inferiore rispetto a quella subita dalla sorella come è del tutto naturale che sia, _2 considerando che non aveva alcun rapporto sentimentale con , non serba alcun ricordo _2 dell'aggressione subita e non ha quindi vissuto i terrificanti momenti immediatamente successivi all'aggressione, invece vissuti dalla sorella e non ha sensi di colpa verso la sorella.
Messi a fuoco gli elementi di valutazione si può finalmente ora procedere ad una loro traduzione monetaria, secondo le due fasi procedimentali sopra preannunziate.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute e al connesso (ed accessorio) danno morale, considerando che al momento del sinistro dd. 06.04.2023
, nata il [...] aveva 57 anni, sulla base della tabella milanese versione 2024 Parte_2 per il 10% dell'invalidità permanente, spettano € 18.809,00 per il danno c.d. biologico ed € 4.891,00 per il correlato danno morale e, pertanto, la complessiva somma di € 23.700,00. Non si ritiene di poter procedere ad alcun aumento a titolo di personalizzazione in questa fase di liquidazione, neppure sotto l'aspetto della sofferenza morale, perché non è emersa una sofferenza morale, strettamente correlata ai postumi invalidanti permanenti residuati, superiore alla norma. Come si è già argomentato la valutazione di questo tipo di sofferenza come di grado moderato espresso dal medico legale deve ritenersi del tutto congrua. Viceversa, la sicura eccezionale sofferenza morale correlata ai momenti terrificanti vissuti immediatamente dopo l'aggressione e alla lesione del rapporto affettivo/sentimentale con la sorella ha diversa natura e verrà apprezzata a parte, nella seconda fase di liquidazione. Per il periodo di inabilità temporanea, invece, in considerazione dei sentimenti di paura di morire attendibilmente riferiti durante il ricovero ospedaliero e della valutazione del grado di sofferenza di grado elevatissimo durante la convalescenza, occorre riconoscere il valore massimo di € 172,50 al giorno (115 aumentato del 50%) e, pertanto, 2.415,00 per i 14 gg. (= 172,50 x14) di inabilità totale ed € 2,587,50 per i 30 gg. di parziale al 50% (172,50 x 30 :2), per una somma complessiva di € 5.002,50. Il danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico fisica complessivamente considerato (danno biologico e danno morale) è dunque pari ad € 28.702,50 (€ 23.700,00 + 5.002,50).
Decisamente superiore deve ritenersi il danno non patrimoniale legato ai terrificanti momenti di vita vissuti subito dopo l'aggressione e sopra descritti e alla lesione del forte rapporto sentimentale con la sorella , che ha subito lesioni all'integrità psicofisica ben maggiori. L'intenso legame affettivo Pt_1 pagina 16 di 19 tra le due sorelle e la natura di persona particolarmente generosa ed ispirata a saldi valori _2 morali, umani e religiosi, ha determinato un'intensa sofferenza per le difficili condizioni della sorella, l'insorgenza di devastanti sensi di colpa considerando che i gravi postumi invalidanti di Pt_1 CP_ trovano origine nel rapporto sentimentale avuto col e l'incomprimibile impegno morale di dedicarsi totalmente alla sua assistenza, ma col sacrificio delle proprie aspirazioni esistenziali, con necessità di abbandonare Arco, ove si era ben inserita ed aveva costruito una salda rete di rapporti amicali, come dimostrato anche dalle prove testimoniali assunte. In breve, la sua esistenza è rimasta totalmente sconvolta dal grave delitto compiuto ai suoi danni ben oltre alle lesioni fisiche, non particolarmente rilevanti. Ritiene questo Giudice che la valutazione complessiva di questo pregiudizio non patrimoniale da parte della difesa dell'attrice, per complessivi € 250.000,00 sia del tutto giustificata e, semmai, la liquidazione pecca per difetto. Il danno complessivo subito da è, pertanto, pari ad € 278.702,50 (= € 28.702,50 + Parte_2 250.000,00).
Venendo al danno non patrimoniale conseguente alla sola lesione dell'integrità psico-fisica subito da
, nata il [...] e, pertanto, di anni 56 al momento dell'illecito per Parte_1 l'invalidità permanente del 34% spettano € 135.231,00 per il danno biologico. La tabella poi prevede un valore per danno morale c.d. standard di € 67.615,00 per lesioni di questo tipo che, tuttavia, per il grado particolarmente elevato della sofferenza subita può essere personalizzato sino ad € 80.000,00. Il danno non patrimoniale complessivo, correlato alla lesione del diritto alla salute, ammonta quindi ad € 215.231,00.
Venendo alla valutazione del danno non patrimoniale riconducibile alla natura di reato doloso dell'illecito compiuto ai suoi danni e alla lesione dei propri legami affettivi con la sorella, per Pt_1 questo tipo di danno è decisamente inferiore a quello subito dalla sorella, considerando che non serba ricordo dell'aggressione subita e non aveva alcun legame affettivo con l'aggressore. Come si è visto, condivisibilmente, la psichiatra ha valutato questo tipo di sofferenza come moderata. Inoltre, va pure considerato che non sussistono conseguenze pregiudizievoli di rilievo dalla lesione del rapporto effettivo con la sorella, sul piano assistenziale, perché la necessità di ricevere assistenza deriva dalle lesioni fisiche ed è quindi già stata considerata nella valutazione del danno nella prima fase, mentre la circostanza che riceve assistenza dalla sorella piuttosto che da terzi non è un pregiudizio risarcibile ma un vantaggio. Residua un danno puramente morale essendo indiscutibile una certa sofferenza per quanto subito dalla sorella. Questo specifico aspetto merita una precisazione, perché la lesione dei rapporti familiari è usualmente riconosciuta solo in caso di morte o di grave invalidità permanente dello stretto congiunto mentre, come si è visto, la sorella ha subito lesioni invalidanti appena superiori _2 alle c.d. micropermanenti. Sennonché la sofferenza provata da per la sorella Parte_1 non è tanto correlata alle poco significative ferite del corpo ma alle ben più gravi ferite _2 nell'anima. D'altra parte, l'art. 185 c.p. impone, in caso di illecito costituente reato, a maggiore ragione in un caso di un crimine doloso tanto efferato, il risarcimento di qualsiasi danno morale conseguenti al reato e non si può dubitare che soffra anche per la grave sofferenza psichica della Parte_1 sorella _2 Ritiene, tuttavia, congrua la somma di € 30.000,00 per risarcire questo tipo di pregiudizio.
pagina 17 di 19 Residua la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa, espressamente formulata in atto di citazione ma non considerata nella memoria conclusiva. L'omissione, essendo imputabile a mera dimenticanza del difensore, non comporta rinunzia tacita non sussistendo un comportamento processuale univocamente incompatibile con la domanda. Come si è visto, il CTU ha affermato che non sarebbe predicabile una valutazione da lesione alla capacità lavorativa specifica essendo la perizianda in stato di disoccupazione, pur evidenziando come i gravi postumi invalidanti compromettono molte attività lavorative. Sennonché le testimonianze assunte hanno evidenziato come entrambe le sorelle avessero in animo di trovare occupazioni saltuarie presso gli esercizi commerciali di Arco, come già avvenuto in passato per Non si può dunque escludere _2 un danno di questo tipo anche se si deve affermare come le capacità reddituali future, in assenza dell'illecito, fossero assai limitate per il lungo periodo di disoccupazione (per molto tempo tuttavia giustificata dalla necessità di assistere l'anziana madre sino alla morte) e per l'età ormai non più giovane. Anche in questo caso, in assenza di elementi più precisi di valutazione si deve procedere applicando il metodo equitativo puro e stimato come congruo un importo di € 20.000.00. Il danno complessivo subito da è, pertanto, pari ad € 265.213,00 (= 215.231,00 + Parte_1 30.000,00+ 20.000,00).
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore delle attrici degli importi Controparte_1 sopra indicati.
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 3% in ragione annua dal 06.04.2023, data dell'illecito sino al saldo effettivo.
In ragione del pessimo comportamento processuale della convenuta e della manifesta infondatezza e spesso anche irrilevanza di tutte le sue difese, a norma dell'art. 96, comma 4 c.p.c., la convenuta va condannata al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 a ciascuna delle attrici. Al riguardo merita di essere evidenziato quanto segue:
• la convenuta ha sollevato eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva manifestamente infondate;
• ha contestato nel merito la sua qualità di erede pur avendo provveduto a pubblicare il testamento olografo del fratello e non ha mai replicato al rilievo di questo Giudice che la demolizione della vettura implicava accettazione tacita dando per scontato di essere mera chiamata all'eredità;
• ha negato la responsabilità del fratello , a fronte di inoppugnabili prove a suo _2 carico emergenti dal fascicolo penale sin dall'inizio prodotto, con le quali non si è mai confrontata;
• non è mai comparsa in udienza, neppure alla prima udienza nella quale la presenza era obbligatoria e non si è degnata neanche a rispondere alla proposta transattiva avanzata da questo Giudice, accettata dalle attrici, a lei chiaramente favorevole, essendo l'attivo del patrimonio pagina 18 di 19 ereditario del fratello, pur se integrato con gli importi delle polizze vite, certamente di gran lunga inferiore agli importi liquidati, pur a fronte dell'espresso invito ad esprimersi al riguardo
“in modo compiuto sulla proposta transattiva in modo chiaro ed esplicito”;
• ha ignorato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riguardo alla documentazione in suo possesso relativa alla polizza vita nr. 359196, indicata in testamento del fratello;
• ha avanzato richiesta di condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. adombrando che volessero speculare sulla tristissima vicenda di cui invece sono chiaramente vittime.
Infine, la convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali delle attrici, liquidate come da dispositivo in conformità con la nota spese depositata perché fatta in applicazione dei valori tariffari medi relativi al giusto scaglione e del tutto congrua rispetto al lavoro prestato, in favore dello Stato essendo entrambe le attrici ammesse al gratuito patrocinio, a norma dell'art. 133 t.u. spese giustizia. Va solo al riguardo precisato che, come richiesto anche dalla difesa delle attrici, si è pure applicato l'aumento del 30% per la difesa di più parti e la riduzione della meta, a norma dell'art. 130 t.u. spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento della domanda proposta da condanna al Parte_2 Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 278.702,50, oltre al 3% annuo dal 06.04.2023 al saldo effettivo ed oltre alla somma di € 5.000,00.
2. In accoglimento della domanda proposta da condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 265.213,00, oltre a 3% annuo dal 06.04.2023 al saldo effettivo ed oltre alla somma di € 5.000,00.
3. Condanna altresì alla rifusione delle spese processuali delle attrici, che liquida Controparte_1 nella complessiva somma di € 19.059,35, di cui € 83,90 per spese vive ed € 18.975,45 per competenze, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Rovereto, 8 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11/2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe col patrocinio dell'avv. ZAMPICCOLI CINZIA (C.F. C.F._2
), elettivamente domiciliate in Arco (TN), via Negrelli n. 31, presso il CodiceFiscale_3 difensore.
ATTRICI contro
(C.F. , col patrocinio dell'avv. SORRENTINO Controparte_1 C.F._4 GIULIANO (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE EUROPA 59 80053 C.F._5 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), presso il difensore.
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
Le parti hanno concluso come segue.
Per le attrici: “contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rovereto: 1) rigettare l'eccezione di incompetenza per territorio e di carenza di legittimazione passiva sollevate dalla signora
[...]
, siccome infondate sia in fatto che in diritto;
2) accertare e dichiarare che in data CP_1 06.04.2023, in Arco (TN), il signor (nato a [...] il [...]) ha posto in essere il _2 reato di tentato omicidio ai danni delle signore e , Parte_1 Parte_2 colpendole con un corpo contundente, cagionando loro le lesioni descritte nella narrativa del presente atto, ed ha, poi, posto fine alla propria vita;
3) conseguentemente condannare , in Controparte_1 qualità di erede del defunto fratello , al risarcimento, in favore delle odierne attrici, dei _2 danni tutti (patrimoniali e non) subiti e subendi in esito al fatto, che si quantificano in € 272.275,00 per
pagina 1 di 19 la signora ed in € 296.054,00 per la signora o in quella Parte_1 Parte_2 diversa, maggiore o minore, somma che risulterà equa e di giustizia all'esito dell'esperita istruttoria, il tutto oltre rivalutazione ISTAT ed interessi dalla data del commesso reato (06.04.2023) all'effettivo soddisfo;
4) condannare al risarcimento del danno ex art. 96, comma 1 c.p.c., danno Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa, nonché ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.”.
Per la convenuta: “chiede che l'on.le Tribunale di Rovereto dichiari la propria incompetenza in via preliminare. In ogni caso che gli odierni convenuti siano dichiarati carenti di legittimazione passiva stante quanto dedotto. Nel merito si chiede fin da ora il rigetto di tutto quanto richiesto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea voglia invero rideterminare la somma all'esito della Ctu e delle tabelle attualmente vigenti. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea voglia in ogni caso rideterminare la somma tenendo conto di quanto elargito dagli istituti di previdenza. Si chiede inoltre la declaratoria di temerarietà della lite con condanna di controparte al risarcimento di una somma determinata dalla s.v.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pur non essendo più necessario esporre lo svolgimento del processo, al fine di meglio individuare l'oggetto del processo e per chiarezza espositiva, appare opportuno nel caso di specie svolgere talune precisazioni in merito.
Le sorelle e hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni _2 Parte_1 non patrimoniali conseguenti al grave delitto di tentato omicidio (artt. 56 e 575 c.p.) commesso ai loro danni da , ex convivente more uxorio di il quale nella notte tra il 5 ed il 6 aprile _2 _2 2023 si introduceva nell'appartamento in Arco (TN) nell'occasione in uso alle attrici e colpiva ripetutamente entrambe alla testa con un tubo metallico, procurando loro gravi lesioni fisiche, per poi ritornare nella propria abitazione dove si suicidava, mediante impiccagione. A tal fine convenivano originariamente in giudizio tutti gli stretti congiunti di , e, precisamente, il padre _2 PE
, la madre e le due sorelle e , qualificandoli suoi eredi per
[...] Controparte_3 CP_1 Persona_2 effetto di accettazione tacita di eredità sulla scorta di una chiamata ab intestato. La sola ha proposto anche domanda di risarcimento del danno patrimoniale per Parte_1 lesione alla sua capacità di lavoro c.d. generica. Le domande risarcitorie venivano originariamente quantificate in € 278 mila per Parte_2 (di cui € 250 mila per il solo danno morale) ed in € 405 mila (di cui € 100 mila per danno patrimoniale ed € 150 mila per danno morale) per . Parte_1
La sola convenuta si è costituita in giudizio, eccependo preliminarmente Controparte_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Rovereto, sul solo rilievo che tutti i convenuti risiedono in San Giuseppe Vesuviano (NA) e che, pertanto, a norma dell'art. 18 c.p.c. sarebbe competente il Tribunale di Nola (NA). Ha, poi, formulato un'eccezione di difetto di legittimazione passiva assumendo di non essere erede del fratello TA ma, allo stato, solo chiamata all'eredità. Si difendeva, quindi, nel merito contestando sia l'an che il quantum debeatur: sotto il primo profilo osservando come la responsabilità del fratello non è stata accertata nel procedimento penale, _2 essendosi questo chiuso per estinzione del reato conseguente alla morte del reo e che spetta alle attrici pagina 2 di 19 provare la sua responsabilità; sotto il secondo profilo assumendo l'assoluta esagerazione dei danni lamentati. Ha poi svolto domanda per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. sulla sola base della pretesa sproporzione ed eccessività delle richieste risarcitorie e delle consulenze medico-legali, prodotte dalle attrici, poste a loro fondamento.
Con decreto di verifiche preliminari dd. 07.05.2024 questo Giudice dichiarava la contumacia dei convenuti non costituiti in giudizio ed evidenziava alle attrici la necessità di indicare con maggiore precisione le circostanze fattuali dalle quali poter desumere l'accettazione tacita dell'eredità da parte di tutti i convenuti.
Alla prima udienza del 10.07.2024, preliminarmente questo Giudice ha evidenziato alle parti che dai documenti prodotti dalle attrici mediante le memorie istruttorie emerge non solo che unica chiamata all'eredità di è la sorella , in forza di testamento olografo (cfr. verbale di _2 CP_1 pubblicazione dd. 05.06.2023 sub doc. 26), ma anche che la stessa deve ritenersi erede in forza di accettazione tacita avendo proceduto alla rottamazione della vettura Fiat targata AS292EG intestata al fratello , come emerge dal certificato di rottamazione prodotto (cfr. doc. 25). _2 A seguito di questi rilievi le attrici personalmente ed il loro difensore dichiaravano di rinunziare agli atti e all'azione nei confronti di tutti i convenuti contumaci ed il Giudice dichiarava l'estinzione del relativo rapporto processuale.
A questo punto, sottoposte ad interrogatorio libero le attrici e vista l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'ingiustificata assenza della convenuta , questo Giudice, Controparte_1 anche a sua tutela, formulava una proposta conciliativa che assicurasse alle attrici l'interno patrimonio ereditario di oltre alla somma sequestrata di circa € 67 mila, ottenuta dalla convenuta _2 dalle polizze vite di cui il testatore aveva fatto espresso riferimento in testamento (cfr. anche doc. 28 col quale modificava, in data 4 aprile 2023, ossia due giorni prima del suicidio il _2 beneficiario, indicando la sorella , ma preservasse l'ulteriore patrimonio personale della CP_1 convenuta, che rischiava concretamente di rimanere pregiudicato in caso di accoglimento delle domande risarcitorie. Riguardo alle istanze istruttorie questo Giudice disponeva ordine di esibizione alla convenuta di tutta la documentazione in suo possesso relativa alla polizza vita nr. 359196 indicata nel testamento dal fratello e alla Cassa Rurale Alto-Garda e Rovereto e alle Poste Italiane S.p.a. e a di _2 Controparte_4 tutta la documentazione in loro possesso relativa ai vari rapporti bancari o assicurativi con _2
, mentre rigettava tutte le prove orali articolate sull'illecito, sul rilievo che sono pienamente
[...] utilizzabili gli atti del procedimento penale, integralmente prodotti dalle attrici (cfr. doc. 1) e che non vi erano testimoni oculari al fatto. Quindi fissava udienza all'11 settembre 2024, sostituendola col deposito di note scritte, al solo fine di consentire alle parti di esprimersi sulla proposta conciliativa ed avvertendole che, in caso di insuccesso, sarebbe stata disposta una CTU medico legale e sciolta la riserva sulle ulteriori prove richieste dalle attrici sul danno conseguente al reato.
Con le note scritte autorizzate le attrici accettavano la proposta conciliativa ma la convenuta la ignorava completamente limitandosi a reiterare le difese già espresse in comparsa di costituzione e risposta. pagina 3 di 19 Preso quindi atto della sua indisponibilità ad una conciliazione, respinta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva per manifesta infondatezza e devoluta l'eccezione di incompetenza territoriale alla decisione di merito, venivano ammesse le prove orali sul danno, assunte alla successiva udienza del 9 ottobre 2024 e veniva disposta CTU medico legale su entrambe le attrici che veniva ritualmente svolta, anche a seguito di richiamo del CTU sia per acquisire il parere di un esperto in scienze psichiatriche in ordine al danno morale sia per integrare la CTU riguardo all'allegata lesione della capacità lavorativa generica di . Parte_1
All'udienza del 18.06.2025, fissata per la discussione orale della causa, a norma dell'art. 281-sexies c.p.c. veniva disposto un rinvio, al fine di garantire la pienezza del contraddittorio ed il diritto di difesa della convenuta, sul rilievo che l'integrazione della CTU era stata depositata solo il 13.6.2025, dopo lo scadere fissato per il deposito di memorie conclusive autorizzate. Quindi, all'udienza del 09.07.2025 veniva svolta discussione orale della causa nella quale le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
L'eccezione preliminare di incompetenza è manifestamente inammissibile ed anche manifestamente infondata: è inammissibile perché non prende in considerazione tutti i fori territoriali facoltativi ma solo quello della residenza dei convenuti ai sensi dell'art. 18 c.p.c. (cfr. per tutte Cass., 10.03.2014, n. 5456); è, in ogni caso, pure infondata perché l'obbligazione extracontrattuale trae origine da un delitto commesso in Arco (TN), Comune ricompreso nel Circondario di questo Tribunale e trova quindi piena applicazione l'art. 20 c.p.c.
Nel merito le domande sono fondate e vanno quindi accolte.
Con riferimento al giudizio di responsabilità pienamente utilizzabili, quali prove c.d. atipiche, sono gli atti del procedimento penale integralmente prodotti dalle attrici (cfr. doc. 1), le cui risultanze non sono state in alcun modo contestate in modo specifico dalla convenuta, le quali possono essere sintetizzate nei termini che seguono.
Alle ore 02.14 del 06.04.2023 una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Riva del Garda (TN), composta dagli appuntati Fabio Pinto e veniva inviata d'urgenza presso l'appartamento Tes_1 della canonica della Chiesa in fraz. Vignole di Arco (TN), in via San Valentino nr. 1, a seguito di una chiamata di un residente che aveva udito le grida d'aiuto di una donna, provenienti da quella abitazione. Giunti sul posto alle ore 02.20 gli agenti vedevano una donna gridare per chiedere aiuto sporgendosi da una finestra dell'appartamento. La donna, poi identificata in , in Parte_2 evidente stato di shock non era in grado di azionare il cancello di ingresso dello stabile e, pertanto, gli operanti entravano nell'appartamento raggiugendo la soglia di ingresso scavalcando la cancellata nord e notavano immediatamente numerose tracce di sangue sul pavimento, sui muri e sugli oggetti circostanti. Seguendo le grida disperate della donna, la rintracciavano sulle scale tra il primo ed il secondo piano, col viso ricoperto di sangue per evidenti lesioni alla testa. La donna li condusse all'interno della camera da letto posta al secondo piano, dove giaceva su un letto, in stato di incoscienza una seconda donna, poi identificata nella sorella , che appariva in gravissime Pt_1 condizioni per analoghe ferite alla testa.
pagina 4 di 19 Allertati immediatamente i soccorsi, i militari operanti coadiuvavano il personale del 118 per prestare le prime cure a , che necessitava di essere contenuta al fine di consentire Parte_1 all'infermiere di accedere alle vie venose, in quanto preda agli spasmi muscolari, mentre la sorella veniva portata in altra stanza. Nella concitazione del momento riferiva _2 Parte_2 ripetutamente ed insistentemente di aver riconosciuto l'aggressore nel suo ex convivente, , _2 di cui forniva l'indirizzo di residenza e precisando che lo stesso aveva utilizzato un oggetto contundente, quale un mattarello e che, nell'allontanarsi, le aveva manifestato l'intento di impiccarsi. Terminate le operazioni di soccorso, con l'invio delle due donne all'Ospedale di Arco ed inviato sul posto altro personale del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Rovereto per presidiare il luogo dell'aggressione e procedere alla relativa ispezione mediante personale specializzato, alle ore 04.20 la pattuglia del NORM, unitamente ad una pattuglia della Stazione di Torbole, si poneva alla ricerca di presso la sua residenza, posta nelle immediate vicinanze, in Arco (TN) viale _2 Rovereto nr. 70 int.
5. Giunti sul posto gli agenti di p.g. notavano immediatamente che all'interno dell'appartamento le luci erano accese ma, poiché nessuno rispondeva al campanello né apriva la porta, procedevano a forzare la porta di ingresso ed appena entrati videro il corpo senza vita pendere dal sottotetto di , con una corda stretta al collo legata ad una trave. Il decesso veniva _2 constatato da personale sanitario alle ore 05.30 e con verbale di ispezione esterna di cadavere alle ore 16.45, il dott. individuava la causa della morte in “asfissia meccanica da Persona_3 impiccamento completo a scopo suicidario”.
Come emerge dal verbale dei rilievi tecnici presso l'appartamento in fraz. Vignole di Arco, luogo del delitto, corredato da documentazione fotografica (cfr. doc. 1, pg. 29 ss. e foto nr. 33 a pg. 57 e da 76 a 80 da pg. 78ss), fu rinvenuto ed immediatamente posto sotto sequestro, all'interno della camera da letto ed ai piedi del letto matrimoniale un tubo cilindrico in metallo, lungo cm. 56 intriso di sangue, che venne immediatamente indentificato dagli inquirenti quale arma del delitto. Il grande portone in legno di ingresso a piano terra e che dà accesso ad un locale adibito a magazzino- cantina, caldaia, dal quale si accede mediante rampe di scale al primo e secondo piano, era chiuso a chiave, ma una piccola porticina posta a destra che dal locale caldaia dà direttamente sul giardino-orto esterno, era spalancata, pur con la chiave inserita dall'interno e non presentava alcun segno di effrazione (cfr. fot. nr. 41, pg. 61, doc. 1). In tutta l'abitazione, ma in particolare nella camera da letto, erano rinvenute numerose tracce di sangue sia “da contatto” che “da gocciolamento”.
Da analoghi rilievi tecnici eseguiti presso l'abitazione di (cfr. doc. 1, pg. 36 ss.), in una _2 stanza al secondo piano era rinvenuto il corpo senza vita di , steso sul pavimento (cfr. foto _2 nr. 96-104 a pg.88 ss., doc. 1), mentre ad una trave del tetto, in corrispondenza della botola che conduce al sottotetto, era annotata una corda, di quelle utilizzate per far scorrere le tapparelle, sporca di CP_ sangue nella parte in cui risultava tagliata dai primi soccorritori, per liberare il corpo del . In tutta CP_ l'abitazione ma in particolare nella stanza ove vi era il corpo del e nel bagno (anche nel WC e nel lavandino) vi erano numerose tracce di sangue. Inoltre, nel locale sottotetto, al quale si accede dalla botola sopra citata all'estremità di una scala, sono stati rinvenuti numerosi tubi cilindrici in metallo identici a quello rinvenuto sul luogo del delitto (cfr. foto 119 e 120 a pg. 100, doc. 1). Detto rinvenimento ha consentito gli inquirenti di concludere che il CP_
si fosse portato l'arma del delitto da casa.
pagina 5 di 19 sagrestano della chiesa di Vignole di Arco, assunto a sommarie informazioni in data Persona_4 06.04.2023 (cfr. doc. 1, pg. 103) dichiarava che: conosce da circa un anno, Parte_2 essendo la convivente, da circa 15 anni, di ed essendosi ottimamente inserita nella _2 comunità parrocchiale;
aveva notato tempo addietro uno stato ansioso di la quale le aveva _2 confidato che avrebbe trascorso le vacanze natalizie “per staccare la spina” e di ciò TA era rimasto molto scosso tanto che gli chiese di intercedere affinché la donna tornasse a vivere con lui;
tuttavia gli disse che aveva scoperto un tradimento di TA ed aveva quindi deciso di _2 interrompere la relazione e sembrava molto risoluta in questa decisione;
ai primi di aprile tornò in trentino, ritiene per recuperare i propri effetti personali, e venne autorizzata dal parroco, don Per_5
, a dormire in canonica insieme alla sorella;
gli confidò che TA ebbe un crollo
[...] _2 psicologico da quando lei interruppe la loro relazione;
Sabato 01.04.2023 la sorella e _2 Pt_1 TA andarono a trovarlo e lui pensò che volesse lasciarlo rimanendo comunque in buoni _2 rapporti;
la sera prima del delitto vide perché era venuto al vespro serale per incontrare _2 _2 e rimase deluso perché era presente solo e gli chiese di accompagnarlo in canonica per Pt_1 incontrare ma lui lo dissuase perché non voleva incontrarlo;
è rimasto con sino _2 _2 _2 alle ore 23.00 e questi gli disse che era tranquillo ed avrebbe preso delle pastiglie per dormire.
Assunta a sommarie informazioni il 06.04.2023 (cfr. pg. 18 doc. 1), presso Parte_2 l'Ospedale di Arco, dichiarava che: ha conosciuto nel 2007 ed ha iniziato a convivere con lui _2 nel 2009; nel corso della relazione TA ha sempre esercitato una forte violenza piscologica con un atteggiamento da “padre-padrone” e manifestando molta possessività, gelosia ed irrascibilità; a volte diveniva anche violento sul piano fisico, strattonandola, ma senza mai esagerare;
non ha mai ritenuto opportuno denunziare TA alle forze dell'ordine; nel novembre 2022 ha deciso di lasciarlo ed andò quindi a vivere con la sorella nel Comune di Pagani (SA); non accettava la Pt_1 _2 separazione, tanto da ricorrere a cure farmacologiche per un forte stato depressivo e più volte è tornano in Campania, presso i propri genitori a San Giuseppe Vesuviano (NA), poco distante dal Comune di Pagani, per incontrarla e chiederle di tornare insieme;
riteneva la sorella una vera e propria Pt_1 nemica perché la riteneva responsabile della rottura della loro relazione sentimentale;
in effetti la sorella ha sempre sostenuto che il compagno potesse essere una persona pericolosa e malsana per la sua salute;
il 26 marzo 2023 tornava ad Arco da solo mentre lei, in compagnia della sorella , tornava Pt_1 ad Arco, con l'intenzione, da un lato, di recuperare i propri effetti personali ancora presenti presso l'abitazione di TA di Arco e, dall'altro, di trovare una sistemazione alternativa avendo intenzione di rimanere in trentino;
aveva trovato ospitalità, insieme alla sorella, presso la canonica della parrocchia;
in questo periodo si era frequentata saltuariamente con TA, volendo mantenere buoni rapporti e non volendo trattarlo male;
in questo contesto lo aveva invitato a cena presso la canonica, insieme alla sorella e tale collaboratore della parrocchia, la sera di Martedì 4 aprile 2023, Tes_2 per umanità; durante la cena disse a che i termosifoni della canonica non funzionavano e _2 pertanto lui scese in caldaia al piano terra per attivare l'impianto; nel locale caldaia vi è una porticina che dà accesso ad un orto-giardino accanto alla canonica;
la mattina del 5 aprile TA le portò della frutta e della verdura ma lei non lo fece entrare e lui ci rimase molto male, tanto che le mandò dei messaggi telefonici in cui espresse la volontà di suicidarsi, come del resto già aveva fatto più volte in precedenza dopo la rottura della relazione sentimentale e, sempre mediante messaggi, lei cercò di confortarlo e rassicurarlo;
è andata a dormire intorno a mezzanotte insieme alla sorella nell'appartamento della canonica;
ad un certo punto fu svegliata da TA che pronunziava prima il pagina 6 di 19 suo nome e poi le disse “ è morta”; si è allora alzata e si è portata verso il letto della sorella e in Pt_1 quel frangente TA ha iniziato a colpirla violentemente alla testa con un oggetto che le è parso essere un mattarello, pur non essendo sicura per la scarsa illuminazione nella stanza;
è stata colpita con 5 o 6 colpi e, a questo punto, si allontanava dicendole che sarebbe andato ad impiccarsi;
ha _2 cercato di chiedere aiuto tramite il telefono ma non sa dire se è riuscita a parlare con qualcuno per lo stato di forte agitazione in cui versava;
ricorda però che si è affacciata dalla finestra del bagno urlando aiuto e, poco dopo, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri;
non ha udito rumori prima di avvertire la presenza di TA in camera perché dormiva.
assunto a sommarie informazioni il 06.04.2023 (cfr. pg. 22, doc. 1) ha dichiarato che: Parte_3 conosce sia che perché li incontrava durante le funzioni religiose presso la chiesa di
_2 _2 Vignola di Arco;
sa che avevano una relazione da circa 15 anni e convivevano e che alla fine del 2022 hanno una avuto una crisi di coppia;
si comportava in modo molto diverso a seconda dei _2 contesti tanto da ritenere fosse un soggetto bipolare;
lo difendeva;
il 04.04.2023 ha
_2 accompagnato a ritirare i propri effetti personali dall'abitazione di , approfittando di un
_2 _2 momento di sua assenza ma è ritornato mentre loro si stavano allontanando;
notando che _2 TA si stava recando verso la canonica ove vi era ha deciso di raggiungerli ed ha affrontato
_2
e, con fare paterno verso gli disse che avrebbe dovuto restituirle del denaro e se le _2 _2 avesse torto anche un solo capello avrebbe dovuto fare i conti con lui;
lui prima reagì in modo scomposto, ma poi ha cambiato subito atteggiamento ed ha preso dal portafoglio una somma di circa € 300/400 consegnandoli a attraverso il cancello della canonica;
la mattina del 5 aprile ha _2 incontrato insieme alla sorella in una pasticceria di Arco ed ha cercato di farle capire, _2 Pt_1 con l'aiuto della sorella, che era una persona pericolosa, mettendola in guardia;
durante la notte alle ore 02.14 ha ricevuta una telefonata da la quale era in evidente stato di shock ed urlando lo _2 implorava di raggiungerla immediatamente e pronunziando, in modo scomposto, frasi del tipo “ci ha aggredite e sono qui non so se ce la faccio, ti prego vieni subito”; si è immediatamente vestito ed ha raggiunto in macchina la canonica ma quando è arrivato erano già presenti i Carabinieri.
ha reso anche testimonianza nel presente processo all'udienza del 09.10.2024, Parte_3 confermando nella sostanza le dichiarazioni sopra esposte ed aggiungendo che: ha conosciuto _2 frequentando la stessa parrocchia ed ha con lei instaurato un rapporto di amicizia;
ha conosciuto anche la sorella nelle occasioni in cui veniva a trovarla nonché il compagno , ma solo in via Pt_1 _2 saltuaria, perché frequentava meno la parrocchia;
prima dei fatti sopra narrati ci aveva parlato una sola volta ed era molto arrabbiato, non ha capito per quale motivo, tanto che intervenne nel tentativo _2 di giustificarlo nei suoi confronti;
era una persona solare, generosa, allegra e attiva ed in _2 occasione delle feste parrocchiali preparava autentici manicaretti che spesso lo hanno sorpreso, essendo un cuoco in pensione;
anche era simile caratterialmente, anche di più, era piena di vita ed era Pt_1 salita in trentino per proteggere la sorella dal compagno;
dopo il delitto il carattere delle _2 sorella è completamente cambiato, come ha potuto personalmente appurare anche in occasione di una sua visita nel loro paese di origine per consegnare loro gli effetti personali ed anche come segno di solidarietà umana nei loro confronti, rimanendo con loro per 2 giorni;
con non ha più parlato Pt_1 ma con si sente telefonicamente con cadenza settimanale ed è “come spenta, non è più la _2 persona solare di prima, è molto sofferente, avrebbe bisogno anche lei di assistenza ed invece si dedica completamente alla sorella”; le due donne vivono in una casa in proprietà nel Comune di origine che pagina 7 di 19 però è molto disagiata con un pezzo diroccato;
è molto affezionata ad Arco, dove si era _2 ottimamente inserita e lavorava in zona facendo la stagione in un ristorante, lavorando in cucina.
Alla medesima udienza rendeva testimonianza anche la quale dichiarava che: è molto Testimone_3 amica di che ha conosciuto circa 3 anni e mezzo prima e di conseguenza ha conosciuto anche _2 ; nonostante la lontananza sente regolarmente, con cadenza quotidiana, entrambe Pt_1 telefonicamente o mediante messaggi;
l'ha conosciuta perché avevano gli orti confinanti e quindi hanno iniziato a parlare durante il lavoro nell'orto e così è nata una forte amicizia;
il compagno
, che ha conosciuto senza però frequentarlo, aveva un atteggiamento fortemente possessivo nei _2 confronti della compagna, tanto che non voleva che parlasse con lei durante il lavoro nell'orto; prima del delitto le due sorelle si frequentavano solo saltuariamente, abitando a tanta distanza tra loro, ma erano legate da un forte rapporto sentimentale;
i genitori sono deceduti, hanno anche una terza sorella con la quale però non hanno più rapporti;
dopo il grave delitto la vita delle due donne è radicalmente cambiata;
hanno deciso di tornare nel paese di origine, in provincia di Salerno, per mancanza dei mezzi di sostentamento mentre giù avevano delle cugine e degli amici che potevano aiutarle;
inoltre hanno la casa di famiglia in proprietà che tuttavia è in pessime condizioni di manutenzione tanto che vivono in condizioni “disastrose”, senza riscaldamento e si scaldano col braciere;
era solita fare la _2 stagione al ristorante “da di Chiarano di Arco ed era innamorata di Arco, essendosi anche Per_6 ottimamente inserita nella comunità parrocchiale;
il lavoro, tuttavia, non poteva proseguirlo perché la sorella ha bisogno di continua assistenza, ancora oggi fa logopedia per recuperare l'uso della parola ed ha gravi problemi ad un occhio dove è stata colpita;
attualmente è totalmente dedicata _2 all'assistenza alla sorella e non ha mai affrontato una psicoterapia per superare il trauma del delitto, perché dice che se fa una psicoterapia crolla e invece deve rimanere lucida per seguire la sorella;
anche
, come era una persona allegra e solare, ancora più attiva ed aveva un atteggiamento Pt_1 _2 protettivo con riferimento al rapporto sentimentale con , che aveva riconosciuto come persona _2 pericolosa;
fu a far aprire gli occhi a su questa circostanza;
quando dopo la Pt_1 _2 _2 rottura del rapporto sentimentale con , tornò nel suo paese di origine, fu letteralmente _2
“tartassata per mesi” da per recuperare il rapporto;
inizialmente rimase ferma nella sua _2 _2 posizione anche perché aveva paura per la sua incolumità di vederlo da sola, ma essendo ancora coinvolta emotivamente con lui, nel senso che gli voleva davvero bene e le dispiaceva di lasciarlo, alla fine, si fece convincere anche perché le aveva promesso che sarebbe cambiato e che metteva a _2 disposizione la propria casa, che era grande in modo che potesse sfruttare le opportunità lavorative che Arco offriva;
decise allora di tornare ad Arco e la accompagnò per non lasciarla sola con lui ed Pt_1 inizialmente andarono a vivere tutti e tre insieme, con l'idea di entrambe le sorelle di fare la stagione;
tuttavia si resero subito conto che lui non era affatto cambiato e fu così che chiesero ed ottennero ospitalità presso la canonica dove pochi giorni dopo accadde il fatto.
Alla stregua degli elementi istruttori sopra evidenziati ed in assoluta assenza di un qualsiasi elemento probatorio di segno contrario, si deve concludere che la responsabilità di per il grave _2 delitto commesso ai danni delle odierne attrici sia accertato con certezza, oltre ogni ragionevole dubbio, ossia mediante il più rigoroso criterio proprio del processo penale (cfr. art. 533, comma 1 c.p.p.) e non solo del criterio del più probabile che non che sarebbe sufficiente nella presente sede.
Militano univocamente in questo senso le seguenti considerazioni: pagina 8 di 19 • Il pregresso rapporto personale tra e , con una convivenza Parte_2 _2 more uxorio durata oltre 15 anni e la decisione dell'attrice di troncare la relazione sentimentale per l'atteggiamento prevaricatore del compagno e la sua assoluta incapacità di accettare la decisione, che costituisce una solida base per la ricostruzione del movente di un gesto così estremo, non solo contro le attrici ma anche verso sé stesso, come tipicamente accade in molte vicende di femminicidio;
• la circostanza che la via di accesso all'appartamento occupato nell'occasione dalle vittime sia stata condivisibilmente individuata dagli inquirenti dalla porticina che conduce dal locale caldaia all'orto-giardino esterno della canonica, essendo stata rinvenuta spalancata e priva di CP_ qualsiasi segno di effrazione, posto che la sera precedente il aveva fatto accesso al locale caldaia per riavviare il sistema di riscaldamento ed ha potuto, pertanto, aprire la porta verso l'esterno in modo da garantirsi un comodo accesso;
• le dichiarazioni rese da nell'immediatezza del fatto che individuavano il Parte_2 CP_
come l'autore dell'aggressione e la sua intenzione di impiccarsi, puntualmente riscontrate CP_ dagli accertamenti successivi compiuti dagli inquirenti, col rinvenimento del corpo del , impiccatosi nelle ore immediatamente successive al grave delitto, come riscontrato dalle autorità sanitarie intervenute;
CP_
• il rinvenimento nell'abitazione del di innumerevoli tracce ematiche, anche nel WC e nel lavandino del bagno, segno inequivoco che il Piro si è imbrattato di sangue delle vittime compiendo la brutale aggressione e, una volta rincasato, si è sommariamente pulito prima di compiere il suicidio, il quale pure trova piena giustificazione motivazionale proprio nell'aggressione appena compiuta;
CP_
• il rinvenimento nel sottotetto dell'abitazione del di tubi metallici in tutto identici a quello rinvenuto dagli inquirenti ai piedi dei letti occupati dalle attrici nell'appartamento della canonica di Vignole di Arco, che va certamente considerato arma del delitto posto che è risultato imbrattato di sangue;
• il cambio del destinatario della polizza vita nei giorni immediatamente precedenti il delitto, con indicazione del nome della sorella odierna convenuta, segno inequivoco di come il CP_1 CP_
avesse premeditato sia il delitto sia il proprio suicidio. Ad ulteriore conferma merita di essere evidenziato che anche il testamento olografo risulta datato 03.04.2023.
CP_ L'accertamento della responsabilità del rende pure responsabile la convenuta, nella qualità di sua erede, delle conseguenti obbligazioni risarcitorie che dall'illecito sono sorte in favore delle odierne attrici, a norma dell'art. 752 c.c. Naturalmente a tal fine è indispensabile accertare, appunto, la qualità di erede di della _2 sorella odierna convenuta. CP_1 La relativa questione è una questione di merito e non una questione di legittimazione passiva, come erroneamente argomentato dalla difesa della convenuta, perché le attrici hanno affermato sin dall'atto CP_ di citazione che gli stretti congiunti del erano suoi eredi e ciò è quanto basta per ritenere sussistente la condizione dell'azione. Infatti, è ben noto che le condizioni dell'azione devono essere apprezzate alla stregua delle sole allegazioni delle parti. Pertanto, per affermare la legittimazione passiva della convenuta è sufficiente che ella sia stata citata in giudizio, quale erede del fratello TA. Se poi dall'istruttoria svolta fosse emerso che la convenuta non è erede del fratello, ma solo pagina 9 di 19 chiamata alla eredità, non ancora accettata, questa circostanza avrebbe certo imposto il rigetto di ogni domanda risarcitoria ma nel merito, non una pronunzia in rito fondata sulla mancanza di una condizione dell'azione, quale la legittimazione passiva. Da qui il giudizio di manifesta inammissibilità dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta compiuto in corso di giudizio.
Ciò chiarito, le attrici hanno documentalmente dimostrato la qualità di erede della convenuta mediante la produzione del verbale di pubblicazione dd. 05.06.2023 del testamento olografo di (cfr. _2 doc. 26), effettuato su richiesta anche della convenuta. Dalle univoche disposizioni testamentarie emerge, con certezza, che unica chiamata all'eredità è appunto la convenuta (“io sottoscritto _2
nato il [...] in [...] residente in [...] Arco con questo documento voglio
[...] lasciare tutti i miei beni a mia sorella , nata a [...] il [...] e Controparte_1 residente in [...] a San Giuseppe Vesuviano. Lascio a mia sorella anche la polizza numero 359196 sulla vita. Piro TA, Arco 03.04.2023”). Ma le attrici hanno pure dimostrato come la convenuta ha accettato tacitamente l'eredità del fratello procedendo alla demolizione della vettura Lancia Y, targata AS292EG, a lui intestata, in data 28.04.2023 attraverso Demolauto Valle dei Laghi s.n.c. (cfr. doc. 25). Come non ha mancato di evidenziare la giurisprudenza di legittimità, proprio con riferimento ad una demolizione di autovettura
“la decisione di provvedere alla distruzione del bene comporta l'esecuzione di un atto dispositivo della proprietà di un bene ereditario (…) che non può che determinare l'acquisto della qualità di erede in capo al disponente” (cfr. Cass., 23.07.2020, n. 15663, pg. 4 della motivazione). Non vi è dubbio che la demolizione di un'auto ricompresa nell'asse ereditario presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e, trattandosi appunto di un atto dispositivo, costituisce un atto che la convenuta non avrebbe avuto il diritto di compiere se non nella sua qualità di erede, con ciò integrando l'accettazione tacita di eredità ai sensi dell'art. 465 c.c. Distruggere un bene compreso nell'asse dell'eredità non può, infatti, in alcun modo essere ricondotto tra gli atti conservativi del patrimonio che, a norma dell'art. 460 c.c., anche il solo chiamato all'eredità è legittimato a fare senza bisogno di accettare l'eredità.
Si deve dunque concludere che è tenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dalle Controparte_1 attrici in conseguenza del grave delitto compiuto ai loro danni da . _2
Restano dunque da liquidare i danni subiti dalle attrici.
Al riguardo preliminarmente appare opportuno identificare con precisione le singole conseguenze pregiudizievoli conseguenti alla particolare natura dell'illecito, in rapporto, da un lato, ai diritti lesi e, dall'altro, alle prassi liquidatorie di elaborazione giurisprudenziale.
L'illecito che ha causato il danno è un gravissimo delitto doloso, caratterizzato da particolare e brutale violenza, oltre che da un dolo particolarmente intenso, non essendo discutibile non solo che sia stato CP_ premeditato ma anche che il abbia scelto modalità di azione finalizzate ad infliggere alla ex compagna una sofferenza morale particolarmente intensa. Il riferimento attiene alla circostanza di informare che la sorella era morta, alla quale ben sapeva essere particolarmente legata, _2 Pt_1 prima di aggredirla a sua volta, ma solo dopo che avesse avuto modo di vedere la sorella _2 incosciente in un lago di sangue. pagina 10 di 19 Ciò premesso l'illecito ha certamente, anzitutto, procurato una lesione al diritto di salute delle attrici mediante le lesioni procurate come da CTU medico legale che, a breve, sarà oggetto di valutazione. Ciò impone la liquidazione di un usuale danno biologico-esistenziale, sia permanente che temporaneo e di un danno morale per così dire “accessorio”. E' noto che le normali prassi liquidatorie, elaborate con specifico riferimento ad illeciti di natura colposa o fondati su presunzioni di colpa o criteri di responsabilità oggettivi, quali gli illeciti stradali, applicano le c.d. tabelle milanesi che, in buona sostanza finiscono per liquidare una somma per il danno biologico in funzione dell'invalidità permanente riconosciuta dal medico legale e, in via accessoria, una ulteriore somma a titolo di danno morale fondato su una presunzione relativa a quanta sofferenza è normalmente connessa per lesioni di quel tipo. Nonostante gli insistenti rilievi della giurisprudenza di legittimità sulla pretesa autonomia del danno morale un sistema liquidatorio di questo tipo configura inevitabilmente il danno morale quale mero accessorio del danno biologico. Si deve, tuttavia, ribadire che oggetto di questa liquidazione è solamente la sofferenza che si ritiene normalmente ricollegabile a lesioni di questo tipo, non essendo affatto escluso la necessità di adeguamenti ulteriori qualora fossero individuabili sofferenze di diversa natura. Conferma a questa conclusione viene dai criteri orientativi dell'osservatorio sulla giustizia civile di Milano, a corredo delle tabelle, laddove precisano (cfr. pg. 5 ss. della versione del 2024) che “è opportuno ricordare che la tabella costituisce sintesi di un monitoraggio di sentenze aventi ad oggetto fatti illeciti che sono, di regola, penalmente irrilevanti ovvero integrano gli estremi di un reato colposo. Laddove, invece, ricorrano tutti i presupposti per ravvisare la sussistenza di un reato dolo ovvero altri elementi eccezionali, il giudice deve aumentare (…) l'entità degli importi previsti in Tabella, in considerazione delle peculiarità della fattispecie concreta. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, nella liquidazione del danno biologico (ma lo stesso vale ance per la liquidazione del danno da perdita o grave lesione del rapporto parentale) conseguente a rapina, sequestro di persona, percosse, violenza sessuale, ecc. Infatti, senza aderire alla tesi del c.d. danno punitivo (…) è indubbio che, nelle ipotesi menzionate sia (di regola) maggiore l'intensità delle sofferenze psicofisiche patite dalla vittima primaria o secondaria”.
A ben vedere, inoltre, l'illecito oggetto del presente giudizio ha gravemente leso anche un diverso diritto costituzionalmente rilevante individuabile nelle relazioni familiari ed affettive, nel duplice senso che da un lato l'illecito si configura come il massimo tradimento della relazione sentimentale, pur ormai conclusa, tra e e, dall'altro, ha leso anche le relazioni _2 Parte_2 sentimentali ed affettive tra le due sorelle e direttamente incidenti sulla loro dignità umana (cfr. art. 3 2e 29 ss. Cost.). D'altra parte, va pure evidenziato come la copertura costituzionale di dette relazioni non sia per nulla necessaria per garantire il giusto risarcimento, perché l'illecito configura reato e, pertanto, trova piena applicazione l'art. 185 c.p. Infatti, come si avrà modo di vedere quando si esaminerà la CTU medico legale ed il parere dell'esperto in psichiatria e come emerge in parte anche dalle testimonianze assunte, il delitto ha per sempre modificato il sistema delle relazioni affettive tra le due sorelle, peggiorando la vita di entrambe in modo significativo, sia sotto il profilo esistenziale sia sotto il profilo della sofferenza esterna.
In atto di citazione e nella memoria conclusiva la difesa delle attrici ha chiesto di liquidare il danno morale, globalmente inteso, in via del tutto autonoma e con metodo equitativo puro, in via distinta pagina 11 di 19 rispetto al danno biologico con somme nettamente superiori, soprattutto per l'attrice ( che ha _2 subito le lesioni fisiche meno gravi.
La richiesta è sostanzialmente condivisibile, sulla scorta del sicuro rilievo che mai come in questo caso le ferite dell'anima sono ben superiori alle ferite del corpo. Tuttavia, un più approfondito esame consiglia di procedere in due distinte fasi: la prima dedicata alla liquidazione del danno biologico e del danno morale “accessorio”, come se si trattasse di una lesione conseguita da un sinistro stradale, non essendo dubitabile che queste conseguenze non patrimoniali sono state subite anche dalle attrici nel caso in esame;
la seconda ai fini della valutazione dell'ulteriore danno non patrimoniale, globalmente inteso, relativo alla particolare sofferenza soggettiva conseguente alla crudeltà e gravità dell'illecito doloso e alla lesione delle relazioni personali tra le attrici. Questa seconda fase liquidatoria effettivamente deve essere svolta prescindendo totalmente dalla tabella, elaborata per il danno biologico, perché non può ritenersi in alcun modo accessorio di quel danno, ma una entità affatto diversa ad autonoma, con la conseguente necessità di applicare il metodo equitativo puro, in considerazione della assoluta eccezionalità del caso. Inoltre, questa seconda fase merita una ulteriore precisazione nel senso che quando si è detto danno non patrimoniale globalmente inteso si è inteso sottolineare che non si tratta solo di sofferenza interna, declinabile in termini di mero danno morale, ma anche di conseguenze “esterne”, declinabili in termini di danno esistenziale, che pure vanno considerate. Si vedrà, infatti come, a seguito dell'illecito, le due sorelle hanno dovuto instaurare una stretta convivenza, prima assente, per le necessità di di continua assistenza e che anche Pt_1 _2 per i gravi sensi di colpa che nutre, si sente in obbligo di prestare. Queste conseguenze sono, in gran parte, indipendenti dalle mere lesioni corporali e, a ben vedere, sono piuttosto conseguenza dell'alterazione dei rapporti affettivi/personali che l'illecito ha inevitabilmente procurato. Ciò non toglie che, a differenza del rapporto danno biologico e danno morale, in tal caso il ruolo predominante deve essere assegnato al danno morale, mentre le conseguenze esistenziali sono solo accessorie ma la loro stretta interdipendenza consiglia una liquidazione unitaria, fondata su una valutazione di sintesi.
Chiarito il procedimento ritenuto necessario per procedere ad una compiuta liquidazione dei danni subiti, la CTU medico legale, a firma del dott. integrata dal parere della psichiatra Persona_7 dott.ssa con indagine immune da vizi logici o di motivazione e che, pertanto, merita Persona_8 piena adesione, anche perché non ha ricevuto alcun rilievo critico da parte dei CTP, ha fornito i seguenti dati di valutazione.
ha subito una frattura temporo parietale, con ematoma subdorale sx, trauma Parte_2 toracico dx, in assenza di lesioni ossee alla parete toracica. Dalla documentazione clinica emerge una valutazione psicologica nell'immediatezza con “elevata attivazione emotiva e la pz risulta difficilmente contenibile - terapia psicofarmacologica, costante ripetersi di pensieri e immagini legate all'evento intrusivi e ansiogeni, utile valutazione psichiatrica. La valutazione psichiatrica ha prescritto trattamento farmacologico con ansiolitici e fatta diagnosi di “stato ansioso post traumatico”. La valutazione psicologica dd. 19.04.2023 evidenzia vissuti di colpa per la sorella ma nessun elemento sintomatologico di rilievo, mentre la visita neurologica ha escluso alterazioni sul piano cognitivo, ma ha confermato i sensi di colpa per la sorella e condizioni emotive compromesse, per sintomi di intrusione, flessione del tono dell'umore e disregolazione ritmo sonno-veglia, con necessità di presa in carico psicologica strutturata e continuativa. pagina 12 di 19 L'invalidità permanente, complessivamente valutata nel 10% è così descritta dal CTU (cfr. pg. 10): esteso esito cicatriziale in sede temporale sinistra, esiti di trattura composta in sede fronto-temporale sx, esiti di trauma cranico lieve, esiti di distorsione del rachide cervicale, disturbo post-traumatico da stress lieve. E' stato poi riconosciuto un periodo di inabilità totale di gg. 14, corrispondente al ricovero ospedaliero e al 50% di gg. 30, per il periodo di recupero funzionale. Sul grado di sofferenza il medico legale ha valutato un grado massimo durante la convalescenza e solo moderato in relazione all'invalidità permanente, ma ha precisato che ancora oggi assume ansiolitici, subisce pensieri intrusivi e che l'aggressione subita ha attendibili ripercussioni sui rapporti interpersonali, con pensieri negativi, perdita di serenità e calo di interessi personali, pur non assumendo il rilievo di una patologia psichiatrica clinicamente accertabile e, come tale, non essendo valutabile in termini di danno biologico. Ha cioè confermato quanto sopra anticipato ossia che la sofferenza maggiore non è legata ai postumi invalidanti connessi alle lesioni fisiche o psichiche, ma alla devastazione sentimentale che il grave delitto ha comportato.
Poiché questo Giudice aveva disposto che la valutazione delle conseguenze morali fosse obbligatoriamente eseguita da un ausiliario esperto in scienze psichiatriche e non essendosi attenuto il CTU a questa prescrizione è stata disposta un'integrazione della CTU.
La psichiatra dott.ssa docente a contratto presso l'Università di Padova, ha anzitutto Persona_8 evidenziato come non appare intenzionata a manipolare l'interlocutore “ed anzi risulta piuttosto _2 pudica nel descrivere il proprio dolore”. Ha poi precisato come la gravità del trauma sia apprezzabile soprattutto sul piano psichico, per aver assistito l'aggressione di cui serba vivo ricordo. Illuminanti, al riguardo, le parole utilizzate nel colloquio dalla stessa attrice e riportate nella relazione: “io sono ancora incredula … è disumano e resta disumano …. che una persona che tu hai abbracciato, che hai amato, che hai vissuto, possa con la propria volontà, con la propria volontà…. perché il raptus mentre tu litighi è un'altra cosa … noi dormivamo dottò. E' come un bambino nella culla”. Con specifico riferimento a quei terribili momenti ha poi aggiunto: “alle 2 della notte mi sento chiamare, io dormivo (…) lui era seduto, sul mio comodino e vedo le ginocchia, i jeans e li riconosco;
dice: è morta … mi girai mi voltai verso Pt_1 mia sorella, e la vidi… mi alzai… e ricordo che le toccai i piedi e… il sangue dal naso, il sangue che aveva inzuppato fino alla vita… e lui restava lì a guardarmi .. e poi mi disse quello che andava a fare (il riferimento è al proposito di andare ad impiccarsi, n.d.r.). Poi alzò quella cosa che aveva in mano, faccia a faccia. E con una forza… neanche a un topo (…) poi ricordo il cappello di un carabiniere (…) e dico è finita…. mia sorella l'avevo vista, e avevo visto anche me, un pantano di sangue a terra …. E questo, dottore, a Pergine, tutte le notti (…) avevo paura di morire (…) io non ce la faccio neanche ad ascoltare me stessa, perché non era uno che passava …. era l'uomo che amavo …. ci ho vissuto 15 anni, ma non è che ci ho vissuto a chiacchere. Io ci ho vissuto a 360 gradi in tutto e per tutto, inconsapevole, scema, troppo buona”. Nel descrivere il primo anno di vita dopo l'accaduto dice alla psichiatra che ha dovuto pensare solo allo stato della salute della sorella “lei da medico, avrà visto le sue fragilità, io non potevo esistere, non c'era spazio….”. E' inoltre descritta un'alterazione del ritmo sonno-veglia per immagini intrusive correlate all'aggressione e scatti di paura e al ricordo del compagno, che nonostante tutto continua ad amare (“rivedo il suo sorriso, a volte mi sembra così presente che vedo il colore della sua pelle …a volte mi pagina 13 di 19 sembra di vederlo, insomma, ovunque”) tanto che una quota non trascurabile di sofferenza è correlata alla sua morte, come plasticamente si evince da queste parole: “è una cosa che non la digerisco …. Immaginare lui cosa ha fatto con le sue mani, alla sua vita …. prepararsi quella roba … prepararsi il patibolo …. dottore, è disumano … io non lo concepisco”. L'ausiliaria ha poi ripercorso il racconto di vita della periziata, col forte innamoramento per , il _2 trasferimento presso la sua casa di abitazione di Arco, dove si era ottimamente inserita nella comunità parrocchiale e dove aveva trovato saltuarie opportunità di lavoro, la difficile convivenza per le di lui condotte prevaricatorie, mai peraltro caratterizzata da gravi violenze fisiche, la decisione di lasciarlo non accettata da lui, sino al tragico epilogo. L'ausiliaria ha evidenziato un forte senso di colpa verso la sorella ed un intenso disagio psichico, ancora oggi ben presente, un tono dell'umore deflesso ed una focalizzazione del pensiero sui terribili momenti dell'aggressione subita, il forte legame sentimentale che la legava a , tanto da soffrire _2 per la sua morte suicidiaria, per concludere che la valutazione del medico legale, che ha parlato di sofferenza moderata una volta superata la convalescenza può essere condivisa per la sola sofferenza conseguente alle lesioni subite, ma in aggiunta deve essere considerata “una intensa sofferenza legata alla connotazione del tutto personale dell'aggressione patita, ovvero al fatto che la stessa sia stata commessa da una persona nota ed amata, con cui la perizianda aveva anche progettato fino a poco tempo prima il matrimonio e da cui si stava separando con difficoltà”.
Riguardo a , il CTU evidenzia che non ricorda nulla dell'accaduto e dalla Parte_1 documentazione clinica esaminata si evince come in ambulanza sia descritta agitata, afasica, disorientata deficit di forza all'arto superiore sx, sanguinamento dal cuoio capelluto, cranio con profilo deformato ed evidenti ematomi. All'accesso al Pronto soccorso di Arco (TN), la TAC evidenziava frattura in sede parieto occipitale sx, emorragia subaracnoidea, frattura dello zigomo sx con apprezzabile pneumoecenfalo in sede di frattura. Il rianimatore la intubava con catetere arterioso. Veniva quindi trasferita al Pronto soccorso di Trento dove veniva eseguita una TAC al torace che evidenziava una netta ipoespansione polmone sx con occlusione del bronco per il lobo superiore e multiple aree addensative a carico del polmone dx. Ricoverata in Terapia intensiva la consulenza oculistica accertava ematoma alle palpebre, emorragia sottocongiuntivale e stupor pupillare ed abrasione corneale non lesioni bulbo. Alle dimissioni del 26.04.2023 per invio all'Ospedale Villa Rosa di Pergine era annotato eloquio spontaneo assente, emette versi, esegue ordini semplici 1 su 3. Alla visita psichiatrica del 27.04.2023 era descritta come scarsamente accessibile al colloquio, agitata, piangente contenuta al letto con fascia addominale per evidente rischio di caduta dal letto e azioni Parte inconsulte, scarsamente esplorabile lo stato psichico. La dd. 11.05.2023 attestava l'assorbimento delle falde epidurali, mentre la valutazione maxillofacciale dd. 01.06.2023 attestava la guarigione della frattura allo zigomo, con residuo deficit del III n.c. sx, prescrivendo ginnastica dello sguardo. Il 09.06.2023 veniva disposta trattamento logopedico per recupero capacità deglutitoria e miglioramento funzione del linguaggio. Con la ripresa della competenza deambulatoria veniva dimessa il 10.06.2023 con invio al domicilio. Al controllo neuropsicologico dd. 12.06.2023 era indicato quadro cognitivo caratterizzato da alterazioni a carico del linguaggio, della memoria a breve e delle abilità prassico-costruttive, generale rallentamento ideativo, pensieri ricorrenti sull'accaduto, difficoltà di concentrazione e sintomi ansiosi con diagnosi di DSM-5: disturbo cognitivo lieve dovuto a trauma cranico senza alterazioni pagina 14 di 19 comportamentali. Disturbo da stress acuto. Il 10.08.2023 era riconosciuta l'invalidità civile al 50% con riduzione permanente della capacità lavorativa del 34%. Alla visita medico-legale si precisa che il deficit visivo non impedisce la lettura e la guida ma solo in paese in quanto la paziente se deve andare più lontano ha paura di essere aggredita e deve essere accompagnata dalla sorella, assume ancora oggi Xanax due volte al giorno, si sottopone ad una seduta di psicoterapia una volta alla settimana e a due di logopedia. L'invalidità permanente, complessivamente valutata nella misura del 32-34% è così descritta dal CTU (cfr. pg. 14): esiti di trauma cranico con lesioni encefaliche severe strumentalmente accertate, residui psico patologici con disturbo neurocognitivo lieve con modesto declino cognitivo e ripercussione sull'indipendenza nelle attività della vita quotidiana;
esteso esito cicatriziale;
esiti di estesa frattura parieto-temporale occipitale a sx;
esiti di frattura allo zigomo sx;
lesione periferica del III nervo cranico di sx determinante a carico dell'occhio sx ptosi palpebrale monolaterale con pupilla scoperta e varie conseguenze;
disturbo post traumatico da stress lieve con reattività emotiva. E' stata poi riconosciuta una inabilità temporanea totale di gg. 66 e parziale al 50% di gg. 40. Con riferimento alla valutazione della sofferenza soggettiva il CTU medico legale l'ha giudicata di grado elevatissimo in corso di malattia-convalescenza, in considerazione del prolungato periodo di ospedalizzazione con trattamenti che hanno determinato una totale compromissione delle consuetudini della paziente e di grado elevato riguardo alla sofferenza menomazione correlata ossia relativa all'invalidità permanente, in considerazione che è costretta a sottoporsi ancora a trattamenti farmacologici e riabilitativi. Dalle motivazioni dell'elaborato peritale emerge come la sofferenza valutata dal CTU sia solo quella relativa alla lesione del diritto alla salute, senza addentrarsi, come invece accennato per agli _2 aspetti relativi alla lesione dei rapporti personali. L'integrazione della CTU, per la valutazione della lesione alla capacità lavorativa, si è limitata ad evidenziare come l'attrice fosse al momento del fatto disoccupata, mentre in passato ha svolto lavoro di sarta oggi totalmente precluso per i danni alla vista, mentre residuano potenzialità lavorative che però non richiedano una visione, soprattutto da vicino, perfetta, come lavori di portineria e similari. In buona sostanza il CTU ha accertato una significativa lesione alla capacità lavorativa, senza tuttavia quantificarla, non essendo disponibile una mansione lavorativa alla stregua del quale compiere la valutazione.
L'ausiliaria in psichiatria ha confermato come non ricordi nulla dell'aggressione (“dottore io Pt_1 sono andata in coma quando mi ha colpito, stavo dormendo) ma la periziata descriva nel seguente modo i primi ricordi presso la struttura Villa Rosa: “mi tenevano legata sul letto ed io mi dimenavo, perché volevo sciogliermi ….e mia sorella che veniva, con la testa tutta bendata …. Mi dimenavo talmente …. che io mi liberai dalle corde che tenevo vicino alle gambe …. e mi trovai a terra col materassino poggiato”. Ha poi raccontato della necessità di tornare a vivere, insieme alla sorella, nel paese di origine a causa delle ristrettezze economiche e per la necessità di avere compagnia soprattutto quando va in posti non conosciuti, perché viene assalita dalla paura di essere aggredita. Riferisce inoltre sofferenza per la sofferenza della sorella, evidenzia una notevole quota di ansia per la situazione complessiva, ma nega paura in ambiente domestico né riferisce particolari aspetti emotivi per l'aggressione subita. Riferisce invece sofferenza per le lesioni invalidanti residuati, soprattutto alla vista, che le rende impossibile riconoscere le persone a distanza e che hanno molto ridotto le frequentazioni amicali. pagina 15 di 19 Rispetto alla valutazione del medico legale conferma il giudizio del grado elevatissimo di sofferenza subita durante la fase acuta della malattia, ma rispetto al grado elevato dell'attuale sofferenza indicato dal medico legale, aggiunge questa valutazione: “escludendo dalla sofferenza quelli che sono sintomi di malattia (danno biologico) iscritti nelle diagnosi di disturbo mentale poste dal dott. alla Per_7 perizianda, l'attuale sofferenza soggettiva patita (….) sia da considerarsi di grado medio”. Il realtà, anche qui, la differenza di valutazione è solo apparente, perché diversi sono gli oggetti di valutazione: il medico legale ha valutato la sofferenza strettamente legata alle invalidità permanente, correttamente valutandola di grado elevato considerando le necessità di continui trattamenti farmacologici e riabilitativi. Il grado elevato di questo tipo di sofferenza emerge anche dalla relazione della psichiatra perché, a differenza di evidenzia una sofferenza direttamente correlata _2 Pt_1 alle ben più gravi invalidità, in particolare alla vista e all'incidenza sulle relazioni amicali. Viceversa la sofferenza non strettamente legata ai postumi invalidanti permanenti, ma alla lesione delle relazioni personali è ben inferiore rispetto a quella subita dalla sorella come è del tutto naturale che sia, _2 considerando che non aveva alcun rapporto sentimentale con , non serba alcun ricordo _2 dell'aggressione subita e non ha quindi vissuto i terrificanti momenti immediatamente successivi all'aggressione, invece vissuti dalla sorella e non ha sensi di colpa verso la sorella.
Messi a fuoco gli elementi di valutazione si può finalmente ora procedere ad una loro traduzione monetaria, secondo le due fasi procedimentali sopra preannunziate.
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute e al connesso (ed accessorio) danno morale, considerando che al momento del sinistro dd. 06.04.2023
, nata il [...] aveva 57 anni, sulla base della tabella milanese versione 2024 Parte_2 per il 10% dell'invalidità permanente, spettano € 18.809,00 per il danno c.d. biologico ed € 4.891,00 per il correlato danno morale e, pertanto, la complessiva somma di € 23.700,00. Non si ritiene di poter procedere ad alcun aumento a titolo di personalizzazione in questa fase di liquidazione, neppure sotto l'aspetto della sofferenza morale, perché non è emersa una sofferenza morale, strettamente correlata ai postumi invalidanti permanenti residuati, superiore alla norma. Come si è già argomentato la valutazione di questo tipo di sofferenza come di grado moderato espresso dal medico legale deve ritenersi del tutto congrua. Viceversa, la sicura eccezionale sofferenza morale correlata ai momenti terrificanti vissuti immediatamente dopo l'aggressione e alla lesione del rapporto affettivo/sentimentale con la sorella ha diversa natura e verrà apprezzata a parte, nella seconda fase di liquidazione. Per il periodo di inabilità temporanea, invece, in considerazione dei sentimenti di paura di morire attendibilmente riferiti durante il ricovero ospedaliero e della valutazione del grado di sofferenza di grado elevatissimo durante la convalescenza, occorre riconoscere il valore massimo di € 172,50 al giorno (115 aumentato del 50%) e, pertanto, 2.415,00 per i 14 gg. (= 172,50 x14) di inabilità totale ed € 2,587,50 per i 30 gg. di parziale al 50% (172,50 x 30 :2), per una somma complessiva di € 5.002,50. Il danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico fisica complessivamente considerato (danno biologico e danno morale) è dunque pari ad € 28.702,50 (€ 23.700,00 + 5.002,50).
Decisamente superiore deve ritenersi il danno non patrimoniale legato ai terrificanti momenti di vita vissuti subito dopo l'aggressione e sopra descritti e alla lesione del forte rapporto sentimentale con la sorella , che ha subito lesioni all'integrità psicofisica ben maggiori. L'intenso legame affettivo Pt_1 pagina 16 di 19 tra le due sorelle e la natura di persona particolarmente generosa ed ispirata a saldi valori _2 morali, umani e religiosi, ha determinato un'intensa sofferenza per le difficili condizioni della sorella, l'insorgenza di devastanti sensi di colpa considerando che i gravi postumi invalidanti di Pt_1 CP_ trovano origine nel rapporto sentimentale avuto col e l'incomprimibile impegno morale di dedicarsi totalmente alla sua assistenza, ma col sacrificio delle proprie aspirazioni esistenziali, con necessità di abbandonare Arco, ove si era ben inserita ed aveva costruito una salda rete di rapporti amicali, come dimostrato anche dalle prove testimoniali assunte. In breve, la sua esistenza è rimasta totalmente sconvolta dal grave delitto compiuto ai suoi danni ben oltre alle lesioni fisiche, non particolarmente rilevanti. Ritiene questo Giudice che la valutazione complessiva di questo pregiudizio non patrimoniale da parte della difesa dell'attrice, per complessivi € 250.000,00 sia del tutto giustificata e, semmai, la liquidazione pecca per difetto. Il danno complessivo subito da è, pertanto, pari ad € 278.702,50 (= € 28.702,50 + Parte_2 250.000,00).
Venendo al danno non patrimoniale conseguente alla sola lesione dell'integrità psico-fisica subito da
, nata il [...] e, pertanto, di anni 56 al momento dell'illecito per Parte_1 l'invalidità permanente del 34% spettano € 135.231,00 per il danno biologico. La tabella poi prevede un valore per danno morale c.d. standard di € 67.615,00 per lesioni di questo tipo che, tuttavia, per il grado particolarmente elevato della sofferenza subita può essere personalizzato sino ad € 80.000,00. Il danno non patrimoniale complessivo, correlato alla lesione del diritto alla salute, ammonta quindi ad € 215.231,00.
Venendo alla valutazione del danno non patrimoniale riconducibile alla natura di reato doloso dell'illecito compiuto ai suoi danni e alla lesione dei propri legami affettivi con la sorella, per Pt_1 questo tipo di danno è decisamente inferiore a quello subito dalla sorella, considerando che non serba ricordo dell'aggressione subita e non aveva alcun legame affettivo con l'aggressore. Come si è visto, condivisibilmente, la psichiatra ha valutato questo tipo di sofferenza come moderata. Inoltre, va pure considerato che non sussistono conseguenze pregiudizievoli di rilievo dalla lesione del rapporto effettivo con la sorella, sul piano assistenziale, perché la necessità di ricevere assistenza deriva dalle lesioni fisiche ed è quindi già stata considerata nella valutazione del danno nella prima fase, mentre la circostanza che riceve assistenza dalla sorella piuttosto che da terzi non è un pregiudizio risarcibile ma un vantaggio. Residua un danno puramente morale essendo indiscutibile una certa sofferenza per quanto subito dalla sorella. Questo specifico aspetto merita una precisazione, perché la lesione dei rapporti familiari è usualmente riconosciuta solo in caso di morte o di grave invalidità permanente dello stretto congiunto mentre, come si è visto, la sorella ha subito lesioni invalidanti appena superiori _2 alle c.d. micropermanenti. Sennonché la sofferenza provata da per la sorella Parte_1 non è tanto correlata alle poco significative ferite del corpo ma alle ben più gravi ferite _2 nell'anima. D'altra parte, l'art. 185 c.p. impone, in caso di illecito costituente reato, a maggiore ragione in un caso di un crimine doloso tanto efferato, il risarcimento di qualsiasi danno morale conseguenti al reato e non si può dubitare che soffra anche per la grave sofferenza psichica della Parte_1 sorella _2 Ritiene, tuttavia, congrua la somma di € 30.000,00 per risarcire questo tipo di pregiudizio.
pagina 17 di 19 Residua la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla capacità lavorativa, espressamente formulata in atto di citazione ma non considerata nella memoria conclusiva. L'omissione, essendo imputabile a mera dimenticanza del difensore, non comporta rinunzia tacita non sussistendo un comportamento processuale univocamente incompatibile con la domanda. Come si è visto, il CTU ha affermato che non sarebbe predicabile una valutazione da lesione alla capacità lavorativa specifica essendo la perizianda in stato di disoccupazione, pur evidenziando come i gravi postumi invalidanti compromettono molte attività lavorative. Sennonché le testimonianze assunte hanno evidenziato come entrambe le sorelle avessero in animo di trovare occupazioni saltuarie presso gli esercizi commerciali di Arco, come già avvenuto in passato per Non si può dunque escludere _2 un danno di questo tipo anche se si deve affermare come le capacità reddituali future, in assenza dell'illecito, fossero assai limitate per il lungo periodo di disoccupazione (per molto tempo tuttavia giustificata dalla necessità di assistere l'anziana madre sino alla morte) e per l'età ormai non più giovane. Anche in questo caso, in assenza di elementi più precisi di valutazione si deve procedere applicando il metodo equitativo puro e stimato come congruo un importo di € 20.000.00. Il danno complessivo subito da è, pertanto, pari ad € 265.213,00 (= 215.231,00 + Parte_1 30.000,00+ 20.000,00).
La convenuta va quindi condannata al pagamento in favore delle attrici degli importi Controparte_1 sopra indicati.
A titolo di rivalutazione monetaria ed interessi per il ritardato pagamento, sulla base dei criteri suggeriti dalla nota sentenza a Sezioni Unite nr. 1712/95 ed in base ad una valutazione equitativa, fondata sull'andamento nel periodo in considerazione degli interessi legali, da un lato, e della svalutazione monetaria, dall'altro, appare equo riconoscere un 3% in ragione annua dal 06.04.2023, data dell'illecito sino al saldo effettivo.
In ragione del pessimo comportamento processuale della convenuta e della manifesta infondatezza e spesso anche irrilevanza di tutte le sue difese, a norma dell'art. 96, comma 4 c.p.c., la convenuta va condannata al pagamento dell'ulteriore somma di € 5.000,00 a ciascuna delle attrici. Al riguardo merita di essere evidenziato quanto segue:
• la convenuta ha sollevato eccezioni di incompetenza territoriale e di difetto di legittimazione passiva manifestamente infondate;
• ha contestato nel merito la sua qualità di erede pur avendo provveduto a pubblicare il testamento olografo del fratello e non ha mai replicato al rilievo di questo Giudice che la demolizione della vettura implicava accettazione tacita dando per scontato di essere mera chiamata all'eredità;
• ha negato la responsabilità del fratello , a fronte di inoppugnabili prove a suo _2 carico emergenti dal fascicolo penale sin dall'inizio prodotto, con le quali non si è mai confrontata;
• non è mai comparsa in udienza, neppure alla prima udienza nella quale la presenza era obbligatoria e non si è degnata neanche a rispondere alla proposta transattiva avanzata da questo Giudice, accettata dalle attrici, a lei chiaramente favorevole, essendo l'attivo del patrimonio pagina 18 di 19 ereditario del fratello, pur se integrato con gli importi delle polizze vite, certamente di gran lunga inferiore agli importi liquidati, pur a fronte dell'espresso invito ad esprimersi al riguardo
“in modo compiuto sulla proposta transattiva in modo chiaro ed esplicito”;
• ha ignorato l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. riguardo alla documentazione in suo possesso relativa alla polizza vita nr. 359196, indicata in testamento del fratello;
• ha avanzato richiesta di condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. adombrando che volessero speculare sulla tristissima vicenda di cui invece sono chiaramente vittime.
Infine, la convenuta va condannata alla rifusione delle spese processuali delle attrici, liquidate come da dispositivo in conformità con la nota spese depositata perché fatta in applicazione dei valori tariffari medi relativi al giusto scaglione e del tutto congrua rispetto al lavoro prestato, in favore dello Stato essendo entrambe le attrici ammesse al gratuito patrocinio, a norma dell'art. 133 t.u. spese giustizia. Va solo al riguardo precisato che, come richiesto anche dalla difesa delle attrici, si è pure applicato l'aumento del 30% per la difesa di più parti e la riduzione della meta, a norma dell'art. 130 t.u. spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento della domanda proposta da condanna al Parte_2 Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 278.702,50, oltre al 3% annuo dal 06.04.2023 al saldo effettivo ed oltre alla somma di € 5.000,00.
2. In accoglimento della domanda proposta da condanna al Parte_1 Controparte_1 pagamento in suo favore della somma di € 265.213,00, oltre a 3% annuo dal 06.04.2023 al saldo effettivo ed oltre alla somma di € 5.000,00.
3. Condanna altresì alla rifusione delle spese processuali delle attrici, che liquida Controparte_1 nella complessiva somma di € 19.059,35, di cui € 83,90 per spese vive ed € 18.975,45 per competenze, 15% per spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.
Rovereto, 8 agosto 2025.
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
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