Sentenza breve 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 11/05/2026, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01417/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00739/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 739 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Ammendola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Catania, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
-del provvedimento emesso il 29.03.2025 dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Catania, che ha disposto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 02.12.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 la dott.ssa PA LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con provvedimento del 29 marzo 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al sig. -OMISSIS-, per la seguente motivazione: “ Il richiedente invitato con nota del 29/01/2025 prot. 12209 e nota del 14/02/2025 prot. 19717 non ha ottemperato alla richiesta di presentazione dei documenti utili al perfezionamento della istanza ”.
Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, lamentando di non aver ricevuto alcuna comunicazione in ordine alla
convocazione delle parti presso gli uffici dello Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di
soggiorno, né la notifica della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta e dello stesso provvedimento di revoca oggetto di impugnazione, perché lo Sportello Unico avrebbe inviato le notifiche ad un indirizzo PEC diverso da quello del datore di lavoro sig. -OMISSIS-. In ragione di tale errore di fatto, il ricorrente ha dedotto vizi di difetto di istruttoria e di violazione delle garanzie partecipative.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso all’Amministrazione regionale, e controdeducendo alle censure sollevate in ricorso.
Formulato avviso di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato, e ciò esime il Collegio dalla disamina dell’eccezione in rito sollevata dall’Amministrazione resistente.
Nel merito, come correttamente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato, le comunicazioni e le notifiche di cui parte ricorrente lamenta il mancato ricevimento per errore dell’Amministrazione, risultano invece correttamente inviate all’indirizzo PEC indicato nella richiesta di nulla osta del 2 dicembre 2023: nella domanda, infatti, veniva inserito quale domicilio digitale per ogni comunicazione afferente il procedimento, il seguente indirizzo PEC: -OMISSIS-., e non l’indirizzo indicato in ricorso -OMISSIS- dal quale, nei mesi di gennaio 2025 ed ottobre 2025, risultano inviate da parte del datore di lavoro comunicazioni allo Sportello Unico ( cfr. produzione documentale dell’Amministrazione del 18.04.2026 e allegati 4 e 8 della produzione di parte ricorrente).
Era onere dell’interessato comunicare allo Sportello Unico un eventuale nuovo indirizzo PEC cui inviare le notifiche, ma non risulta dimostrato che tale comunicazione sia stata fatta alla Amministrazione procedente, che ha dunque correttamente utilizzato l’indirizzo dichiarato nella domanda di nulla osta.
Legittimamente l’Amministrazione ha revocato il nulla osta in mancanza della documentazione richiesta e della sottoscrizione del contratto di soggiorno, richiamata la condivisibile giurisprudenza in forza della quale la revoca del nulla osta non è limitata al riscontro delle sole situazioni impeditive indicate negli artt. 22 e 24 TUI (reati c.d. ostativi, uso di documenti contraffatti ed ulteriori ipotesi previste per il lavoro stagionale), ma si estende a tutti i casi di mancanza dei requisiti prescritti dalla normativa per l’ingresso del lavoratore straniero in Italia, quali la capacità economico-finanziaria del datore di lavoro, lo svolgimento dell’attività nei settori produttivi contemplati dal decreto-flussi o l’asseverazione del consulente del lavoro (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I ter, 24 aprile 2025 n. 8025; T.A.R. Liguria, sez. I, 17 giugno 2024 n. 444, nonché questa stessa Sezione, 18.07.2025, n. 2306; Id. 20 marzo 2026, n. 901).
Questa Sezione ha avuto modo di chiarire che, pur avendo il provvedimento conclusivo il nomen iuris di “revoca”, esso configura una fattispecie di decadenza accertativa (o revoca sanzionatoria), essendo espressione del potere vincolato di controllo dei requisiti necessari, a monte, per ottenere il provvedimento ampliativo. Ciò in quanto, ove si accordasse incondizionatamente la possibilità di permanere in Italia ad un cittadino extracomunitario entrato in assenza dei presupposti, in virtù di una procedura eccezionale che posticipa le verifiche rispetto alle tempistiche ordinarie (e all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato), il sistema dei flussi programmati d’ingresso si presterebbe a facili elusioni (cfr. questa IV Sez 18.07.2025, n. 2306; Id. 20 marzo 2026, n. 901; e ancora T.A.R. Liguria, sez. I, 17.6.2024 n. 444, nonché C.G.A.R.S., sez. giurisd., 19.5.2025 n. 376).
Tanto presuppone, in ossequio al principio di collaborazione ex art. 1 comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e al criterio di autoresponsabilità, che il richiedente produca tutti i documenti necessari e utili al perfezionamento della procedura, onde consentire la verifica dei requisiti.
Per converso, nel caso di specie, neppure nel presente giudizio il ricorrente ha provato, né allegato la completezza del corredo documentale alla richiesta dei titoli per cui è controversia, né la
sottoscrizione di alcun contratto di soggiorno, atteso che, come rilevato dall’Avvocatura dello Stato, l’allegato n. 8 del ricorso “Integrazione documentale datore di lavoro 27.10.2025. pdf” non contiene alcuno dei documenti indicati dal ricorrente, ma è costituito dalla stampa di un indice di documenti privo di alcun allegato.
Alla luce delle superiori considerazioni, la mancata produzione delle richieste prove documentali, implicando, nella sostanza, l’insufficiente dimostrazione dei requisiti prescritti per il conseguimento del titolo, non poteva che condurre, perciò, alla revoca del nulla osta; così da precludere la fisiologica conclusione della procedura.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, siccome infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione resistente, delle spese di lite, liquidate in Euro 1000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA LE, Presidente, Estensore
Diego Spampinato, Consigliere
Manuela Bucca, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| PA LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.