TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/05/2025, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6387/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SANVITALE CARLO, giusta procura in atti;
Parte_1
-opponente- contro
, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. ADDANTE ORAZIO, giusta procura in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16/4/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 03/06/2024 ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 24/5/2024 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 3.013.398,03, in forza della sentenza n. 9/2020 della Corte dei Conti-Sezione
Giurisdizionale per la Puglia, lamentando l'omessa mancata notifica del titolo esecutivo.
Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta, ammettendo che l'atto di precetto opposto risultava affetto da un'invalidità formale in quanto notificato prima della notifica del titolo esecutivo, ha documentato che la Sezione Contenzioso Amministrativo aveva provveduto ad annullare in pagina 1 di 3 autotutela il precetto in esame, giusta atto di annullamento prot. n. 0288789 del 12/06/2024. Ha dunque chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
L'opponente, dal canto suo, ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16/4/2024, la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co.
3, c.p.c.
*****
Come è noto, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione – alla quale può essere assimilata l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di “annullamento in autotutela” dell'atto di precetto in precedenza notificato ad opera del creditore istante – non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207).
Nella fattispecie, la stessa rinuncia è stata pacificamente adottata dopo la notifica dell'opposizione, sicché deve correttamente trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale (arg. ex Cass., n. 351/2023).
In ordine alle spese di lite, dal momento che parte opposta ha riconosciuto il profilo di invalidità dell'atto di precetto opposto, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico della convenuta: invero tale circostanza – men che rivelare, com'è evidente, non essendosi in presenza di una controversia avente ad oggetto questioni nuove o oggettivamente controvertibili, un atteggiamento psicologico dell'opposta idoneo a giustificare l'azione esecutiva intrapresa – è, piuttosto, idonea a porre in luce il riconoscimento totale delle ragioni della controparte e l'infondatezza delle proprie;
pertanto, non si può ritenere che la rinuncia al precetto, da parte del creditore procedente, possa integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono consentire, in difetto di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (in argomento, v. Cass., 27428 del 2018).
Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'annullamento dell'atto di precetto a seguito della notifica dell'opposizione (con i conseguenti riflessi in punto di valutazione ex art. 92, co. 1 c.p.c.) e della limitatissima attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 195,00 per esborsi e in euro 6.641,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6387/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. SANVITALE CARLO, giusta procura in atti;
Parte_1
-opponente- contro
, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. ADDANTE ORAZIO, giusta procura in atti;
-opposto-
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del
16/4/2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 03/06/2024 ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 617 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificato il 24/5/2024 con cui gli è stato intimato il pagamento della somma di euro 3.013.398,03, in forza della sentenza n. 9/2020 della Corte dei Conti-Sezione
Giurisdizionale per la Puglia, lamentando l'omessa mancata notifica del titolo esecutivo.
Costituendosi in giudizio, la convenuta opposta, ammettendo che l'atto di precetto opposto risultava affetto da un'invalidità formale in quanto notificato prima della notifica del titolo esecutivo, ha documentato che la Sezione Contenzioso Amministrativo aveva provveduto ad annullare in pagina 1 di 3 autotutela il precetto in esame, giusta atto di annullamento prot. n. 0288789 del 12/06/2024. Ha dunque chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con la compensazione delle spese di lite.
L'opponente, dal canto suo, ha insistito per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 16/4/2024, la causa è stata riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies co.
3, c.p.c.
*****
Come è noto, la rinuncia al precetto contro il quale sia stata già proposta opposizione – alla quale può essere assimilata l'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di “annullamento in autotutela” dell'atto di precetto in precedenza notificato ad opera del creditore istante – non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso, alla controparte, l'iscrizione della causa a ruolo per ottenere il regolamento delle spese del giudizio, posto che il vizio del precetto, quando come nel caso riconosciuto, ha costretto alla reazione giudiziale (cfr., in termini, Cass., 25/05/1998, n. 5207).
Nella fattispecie, la stessa rinuncia è stata pacificamente adottata dopo la notifica dell'opposizione, sicché deve correttamente trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale (arg. ex Cass., n. 351/2023).
In ordine alle spese di lite, dal momento che parte opposta ha riconosciuto il profilo di invalidità dell'atto di precetto opposto, in applicazione del principio della 'soccombenza virtuale', le spese di giudizio devono essere poste a carico della convenuta: invero tale circostanza – men che rivelare, com'è evidente, non essendosi in presenza di una controversia avente ad oggetto questioni nuove o oggettivamente controvertibili, un atteggiamento psicologico dell'opposta idoneo a giustificare l'azione esecutiva intrapresa – è, piuttosto, idonea a porre in luce il riconoscimento totale delle ragioni della controparte e l'infondatezza delle proprie;
pertanto, non si può ritenere che la rinuncia al precetto, da parte del creditore procedente, possa integrare quelle “gravi ed eccezionali ragioni” che sole possono consentire, in difetto di una reciproca soccombenza, la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (in argomento, v. Cass., 27428 del 2018).
Le spese di lite sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, dell'annullamento dell'atto di precetto a seguito della notifica dell'opposizione (con i conseguenti riflessi in punto di valutazione ex art. 92, co. 1 c.p.c.) e della limitatissima attività processuale svolta.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, liquidate in euro 195,00 per esborsi e in euro 6.641,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Bari, 13 maggio 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 3 di 3