Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 20/04/2026, n. 7015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7015 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14651/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14651 del 2025, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS- della Sezione Prima Bis del TAR del Lazio (R.G. 235/2020), pubblicata in data 12.12.2023 nella parte in cui, contrariamente a quanto stabilito in sentenza, il Comitato di Verifica ha omesso di adeguarsi al giudicato nonché di effettuare un'accurata istruttoria e quindi per il riesame della domanda di causa di servizio presentata dal de cuius in data 3.3.2017 che tenga conto del contenuto motivazionale della sentenza di cui in questa sede si invoca l'ottemperanza, nonché qualora l'On.le Collegio adito dovesse ritenere che gli atti impugnati in epigrafe debbano essere gravati con l'ordinaria azione di annullamento nella competente sede di primo grado, previa conversione del rito dell'ottemperanza nel rito ordinario di cui all'art. 32 comma 2 periodo secondo c.p.a,
AVVERSO e per L'ANNULLAMENTO:
del Decreto n. -OMISSIS-del 5.11.2025, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva - II Reparto - 6^ Divisione - 3^ Sezione nella parte in cui ha ritenuto che l'infermità “Eteroplasia Polmonare IV Stadio”
che aveva condotto al decesso il 1° M.llo E.I. -OMISSIS- non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e negato altresì ai ricorrenti la concessione dell'equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso, del parere di riesame del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 13.10.2025 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità che aveva condotto al decesso il de cuius come non dipendente da causa di servizio, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi
E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA
l'accertamento ed il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità
“Eteroplasia Polmonare IV Stadio”
che aveva condotto al decesso il 1° M.llo E.I. -OMISSIS-, nonché l'accertamento ed il riconoscimento del diritto dei ricorrenti a percepire il corrispondente equo indennizzo (Tabella A - 1^ Categoria), con conseguente condanna a carico delle resistenti amministrazioni a corrispondere loro il relativo trattamento economico maggiorato da interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di maturazione del diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 il dott. UD AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., i ricorrenti, rispettivamente moglie (la prima) e figli (gli altri due soggetti in epigrafe nominati), eredi del 1° M.llo E.I. -OMISSIS-, hanno impugnato il decreto n. -OMISSIS-del 5.11.2025, notificato in pari data, emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 6^ Divisione – 3^ Sezione, nella parte in cui ha ritenuto che l’infermità “Eteroplasia Polmonare IV Stadio” che aveva condotto al decesso il 1° M.llo E.I. -OMISSIS-non può riconoscersi dipendente da fatti di servizio e ha negato, per l’effetto, la concessione dell’equo indennizzo in mancanza dei presupposti necessari per il riconoscimento del beneficio stesso; con il medesimo gravame è impugnato anche il parere “di riesame” del Comitato di Verifica per le cause di servizio (di seguito anche CVCS) n. -OMISSIS-, reso nell'adunanza n. -OMISSIS- del 13.10.2025 nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità come non dipendente da causa di servizio.
Espongono i ricorrenti che con sentenza n. -OMISSIS-, la Sezione annullava il decreto nr. -OMISSIS-– Posizione -OMISSIS- dell’11.11.2019, del Ministero della Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva-II Reparto, VII Divisione- I Sezione che, sulla scorta dei due pareri presupposti resi dal Comitato di verifica per le cause di servizio (e, del pari, annullati), aveva negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Eteroplasia Polmonare IV Stadio” (che aveva condotto al decesso del militare).
Si legge nella sentenza di questa Sezione (cfr. § 3.3.) che “…il Comitato non appare aver dato adeguata motivazione riguardo agli altri specifici fattori di rischio e situazioni di disagio evidenziati (permanenza, anche se per breve periodo, in territori fortemente e notoriamente contaminati, anche da uranio impoverito, dichiarata circostanza di utilizzo continuativo di solventi e oli per armi), non assolvendo quell’onere della prova invertito richiesto dalla giurisprudenza sul tema.”.
Ha quindi accolto il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati, “cui consegue l'obbligo del Ministero della Difesa di pronunciarsi nuovamente sull'istanza del de cuius, conformando la propria attività ai principi sopra riportati.”.
2. Dopo l’annullamento disposto dalla Sezione, con il provvedimento oggi impugnato il diniego è stato nuovamente reiterato con il decreto ministeriale ed il parere del CVCS sopra indicati che, ancora una volta, hanno ritenuto non dipendente da causa di servizio l’infermità in questione, sulla base delle seguenti considerazioni sviluppate nel parere del Comitato di Verifica n. -OMISSIS-:
- in linea generale vengono citate numerose pubblicazioni scientifiche in materia di esposizione a U.I. (soprattutto con riferimento a militari impegnati in teatri di guerra) da cui, in sintesi, si evince che “pur riconoscendo la potenziale pericolosità di residui militari e nanoparticelle in teatri bellici, la scienza e la giurisprudenza richiedono prove ambientali e biologiche rigorose per attribuire con certezza causale una patologia oncologica a tali esposizioni, elementi allo stato non adeguatamente forniti nel caso.”;
- sulla presenza di nanoparticelle metalliche nei tessuti (elemento che pure è stato positivamente valutato dalla sentenza “a quo” ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) il Comitato osserva che l’ampia diffusione globale di gran parte dei metalli rilevati nell’organismo del militare determina un’esposizione costante e generalizzata anche in soggetti non investiti da particolari rischi lavorativi o militari. Le nanoparticelle, afferma il parere, sono componenti comuni dell'inquinamento ambientale urbano (traffico veicolare, emissioni industriali ecc.), e la loro inalazione è considerata un problema sanitario emergente, ma l'evidenza epidemiologica ancora non consente di stabilire causalità dirette e specifiche per tipologie tumorali particolari né di attribuire gli effetti ad una singola fonte di esposizione;
- in tema di nesso causale in ambito di cause di servizio, ad avviso del CVCS la giurisprudenza amministrativa richiede un rigoroso razionale medico-scientifico (cita Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 novembre 2020, n. 6898), “onde evitare riconoscimenti basati su mere associazioni di fatto non suffragate da evidenze sanitarie e tossicologiche”; nel caso in esame, inoltre, va considerato con attenzione un importante fattore di rischio concomitante: la nota abitudine tabagica registrata in anamnesi che rappresenta un fattore di rischio principale e scientificamente riconosciuto per la genesi di neoplasie polmonari (principalmente carcinoma polmonare);
- circa i poligoni di tiro, i depositi di munizioni e altre strutture militari il parere sostiene che in Italia tali ambienti sono soggetti a normative specifiche in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale, tra cui il decreto legislativo n. 81/2008; viceversa le attività svolte all'esterno in territori post-conflitto, pur caratterizzate da presenza di residui militari e inquinanti, non sono state documentate con dati ambientali dettagliati né con esami biologici o ambientali che attestino la rilevanza causale del contatto con nanoparticelle, uranio impoverito o altre sostanze tossiche;
- il tempo di latenza di oltre 16 anni è compatibile con le patologie tumorali polmonari, ma rende oltremodo difficile l'attribuzione esclusiva o prevalente alla breve esposizione militare. Pertanto, il Comitato ha operato una valutazione tecnica conforme agli standard medico-legali, richiedendo elementi più concreti circa esposizioni significative;
- per tutto quanto precede, dopo avere svolto ulteriori argomenti accessori a supporto dei principali sopra riprodotti, l’Organo tecnico consultivo è giunto alla conclusione che “l'infermità ETEROPLASIA POLMONARE IV STADIO NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO in quanto, nei precedenti di servizio dell'interessato, non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica. Pertanto è da escludere ogni nesso di causalità o di concausalità non sussistendo, altresì nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico.”.
3. Con il ricorso oggi in esame parte ricorrente deduce che l’Amministrazione, con il predetto parere ed il pedissequo decreto di diniego, non avrebbe affatto ottemperato alla sentenza di questo Tribunale che aveva chiaramente inteso vincolare il Comitato di Verifica.
La richiesta specifica e diretta contenuta nella sentenza azionata, secondo il ricorrente, era quella di valutare il caso specifico del de cuius e fornire una spiegazione alternativa e convincente rispetto a tutti i fattori di rischio evidenziati dai ricorrenti con specifico riguardo all’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti tipizzati dal Legislatore agli artt. 1078 e 1079 del D.P.R. 90/2010, derivanti dall’utilizzo di munizionamento contenente uranio impoverito, la provata esposizione del ricorrente a sostanze nocive durante il servizio prestato in ben due missioni in territorio balcanico e durante le attività addestrative svolte in Patria. Nel caso di specie, il Comitato sarebbe, però, incorso ancora una volta in un grave difetto d’istruttoria, che si è riverberato, rendendola del tutto apodittica, sulla motivazione posta poi a supporto del parere espresso. Con riguardo all’infermità che aveva condotto al decesso il de cuius, il Comitato ha espresso un parere estremamente evasivo, prolisso, generico e superficiale “nel quale la fondatezza dei contenuti e la corrispondenza degli stessi al dictum contenuto in sentenza è inversamente proporzionale alla loro lungaggine”.
Pertanto, seppur prima facie il parere sembra aver dato risposta puntuale e concreta alla sentenza n. -OMISSIS- di questa Sezione (e quindi ottemperato), in realtà, non ha fornito un riscontro concreto ai fattori di rischio evidenziati da parte ricorrente nel ricorso introduttivo, limitandosi a fornire risposte non pertinenti alla specie e al paradigma causale elaborato dalla giurisprudenza ormai consolidata.
4. Si sono costituiti in giudizio i Ministeri intimati, limitandosi al deposito di comparsa formale.
5. Con i documenti depositati in data 5.2.2026 e 11.2.2026 i ricorrenti hanno dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza qui azionata.
6. Quindi, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026, vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall’Avv. A.F. Tartaglia per la parte ricorrente e viste le conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e deve pertanto essere accolto.
La problematica risulta essere già stata affrontata dalla Sezione, con le recenti sentenze nn. 586/2026, 2800/2026 e 5376/2026 e risulta, pertanto, del tutto sufficiente richiamare quanto in esse sostenuto.
Il contenuto conformativo del dictum della sentenza della Sezione oggetto di ottemperanza era, nella sostanza, il seguente: sulla base del rapporto informativo in atti si doveva ritenere che: “ Nel periodo a riferimento il personale che è stato inviato in Kosovo, di fatto, si è trovato ad operare in uno scenario di post conflitto. Nello specifico tutte le zone circostanti, così come le aree urbane ed extra urbane che ci si trovava ad attraversare per raggiungere la zona di poligono nelle vicinanze di Pec recavano ancora evidenti i segni dei bombardamenti o cannoneggiamenti. Mi riferisco principalmente ad edifici completamente distrutti da bombe o missili nonché ai veicoli corazzati mitragliati ed abbandonati a bordo strada. ”
Il precedente parere del Comitato non chiariva, secondo il Giudice “a quo”, se l’eventuale esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti poteva essere esclusa, dato l’utilizzo di eventuali DPI in dotazione al de cuius, oppure se il tempo di latenza intervenuto tra la eventuale esposizione e l’insorgenza della malattia (16 anni) poteva non essere compatibile con quello relativo alla patologia specifica sofferta dallo stesso. Come allegato in atti, invero, la Relazione sulle analisi mediante tecniche di microscopia elettronica a scansione condotte su campione bioptico di lobo polmonare dx del de cuius, redatta in data 06.12.2018 dalla NanoShare S.r.l, aveva rilevato la presenza, nei tessuti dello stesso, di particelle di dimensioni micrometriche, sub-micrometriche e nanometriche costituite da leghe metalliche contenenti principalmente ferro e alluminio, con occasionale rinvenimento di titanio, rame, zolfo e magnesio.
Dalla documentazione presentata dai ricorrenti emergeva poi un ulteriore rapporto informativo (redatto in data 21.02.2019 per il periodo dal 20.09.2003 al 18.05.2005 con riguardo al servizio prestato dal ricorrente come Capo Armeria del Gruppo Difesa del 5° Stormo di Cervia) nel quale il compilatore, con riferimento al quesito “ Descrivere episodi specifici che si ritiene possano aver nesso di causalità con l’insorgenza della denunciata patologia ” ha indicato “ Uso continuativo di oli minerali e solventi per la pulizia e lubrificazione delle armi ”.
Al riguardo, tuttavia, nel parere del Comitato (poi annullato) non vi era alcun riferimento alla non dipendenza né causale né concausale di tale circostanza dichiarata, con l’insorgere della patologia sofferta dal de cuius .
Secondo la sentenza azionata, pertanto, il Comitato non appare aver dato adeguata motivazione riguardo agli altri specifici fattori di rischio e situazioni di disagio evidenziati (permanenza, anche se per breve periodo, in territori fortemente e notoriamente contaminati, anche da uranio impoverito, dichiarata circostanza di utilizzo continuativo di solventi e oli per armi), non assolvendo quell’onere della prova invertito richiesto dalla giurisprudenza sul tema.
8. Come visto, a seguito della pubblicazione della predetta pronuncia, la pratica è stata nuovamente sottoposta all’esame del Comitato di verifica il quale si è nuovamente pronunciato in senso negativo, richiamando una serie di studi internazionali e concludendo nei termini nuovamente negativi dianzi esposti.
Invero, la motivazione del parere, che si dilunga nel tentativo di dimostrare come il fatto di aver prestato servizio in teatri operativi caratterizzati da esposizione all’uranio impoverito non possa assurgere a causa efficiente e determinante dell’infermità di cui ha sofferto il ricorrente fino all’esito letale, si risolve in una contestazione degli argomenti sviluppati nella sentenza azionata che, tuttavia, non è stata impugnata e ha annullato il precedente diniego proprio sulla base dell’assunto che i dati statistici accertati in ordine all’insorgenza della predetta patologia dovevano indurre a ritenere la stessa come accertata, in quanto non era dimostrata la concorrenza di specifici fattori esogeni, di cui nella specie non risultava esservi traccia; i diffusi riferimenti (contenuti nel parere qui impugnato) a possibili diverse derivazioni eziologiche dell’infermità non recano alcun riferimento specifico a fattori di rischio presenti nella fattispecie, ma si risolvono in un discorso teorico, certamente serio e attendibile in linea generale ma non calato nella specifica situazione del ricorrente.
9. Deve poi prendersi atto del paradigma eziologico oggi delineato, in modo ormai netto, dalla recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, n. 15 a cui questa Sezione si è più volte attenuta in recenti occasioni (TAR lazio, I-bis, sentenze nn. 586/2026; 2800/2026; 5376/2026)
Si deve quindi ritenere che “ l’impiego del prodotto, derivante dallo scarto del processo di arricchimento, se da un lato facilita la capacità offensiva degli armamenti, sotto il profilo della penetrazione di corpi corazzati, dall’altro lato comporta la dispersione nell’aria di particelle di metalli pesanti nocive per la salute umana, attraverso l’inalazione o l’ingestione.
Sul fenomeno sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta e sono stati elaborati studi e ricerche (prodotti da parte ricorrente).
Tuttavia, nonostante i progressi registratisi, non può dirsi raggiunto presso la comunità scientifica un consenso generalizzato sulla rilevanza causale dell’esposizione all’uranio impoverito rispetto a patologie tumorali, i cui fattori eziopatogenici possono essere plurimi e per lo più indeterminabili (questo è l’aspetto che ha condotto il primo verificatore a conclusioni negative sulla sussistenza del nesso causale)
Se ne ricava un quadro in cui non si può affermare con certezza o con alto grado di probabilità razionale, ma per converso nemmeno escludere, che l’esposizione alle nanoparticelle di metalli pesanti prodotte dall’esplosione di proiettili all’uranio impoverito costituisca la causa delle neoplasie contratte dal personale militare impiegato in missioni NATO in cui si è fatto uso di tali ordigni.
Come osservato dalla Adunanza Plenaria “L’incertezza sul piano scientifico può pertanto essere individuata come la decisiva ragione della riforma legislativa, con la quale il rischio professionale è stato assunto ad elemento su cui basare il giudizio medico-legale necessario per giungere al riconoscimento della causa di servizio ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461.
Nell’ambito dei normali rischi per la salute umana insiti nell’ambiente lavorativo, il legislatore ha tipizzato quelle «particolari condizioni ambientali od operative» alle quali fa riferimento l’art. 603 del codice dell’ordinamento militare, in cui il personale si sia trovato a svolgere il servizio, al seguito di «missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali» o in «poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti»; e che «in occasione o a seguito» del lavoro prestato in questi ambienti «abbia contratto infermità o patologie tumorali».
Nel descritto quadro normativo assume valore interpretativo il duplice riferimento all’occasionalità dell’esposizione al rischio insito nelle particolari condizioni ambientali o operative e alla correlazione meramente temporale («a seguito»).
La disposizione primaria ha tenuto conto non soltanto del dato medico-scientifico, ma anche di un criterio empirico, per cui la patologia tumorale è in astratto correlabile causalmente al servizio nei descritti contesti operativi quando essa si manifesti a livello diagnostico in seguito all’impiego in essi del militare (post hoc ergo propter hoc).
Pur se i limiti della conoscenza umana non hanno consentito di istituire un rapporto di causalità con certezza o alto grado di probabilità razionale, la legge - approvata dopo un maturo esame in sede parlamentare da parte della commissione di inchiesta appositamente istituita (agli atti di causa) - ha nondimeno considerato le risultanze delle osservazioni epidemiologiche dei reduci di missioni NATO e delle indagini svolte in ambito istituzionale ed ha attribuito rilevanza all’esposizione a nanoparticelle di metalli pesanti derivanti dall’impiego di munizioni all’uranio impoverito quale fattore cui a livello statistico segue la diagnosi di neoplasie.
Il legislatore ha così individuato un ‘rischio professionale specifico’ nel servizio svolto nelle descritte condizioni ambientali o operative, le quali a livello di normativa attuativa dell’art. 603 del codice dell’ordinamento militare sono così definite, all’art. 1078, lett. d), del regolamento di esecuzione: «condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».
Aggiunge la sentenza dell’Adunanza Plenaria che “[…]Attraverso l’impiego del concetto di ‘rischio professionale specifico l’interessato (o il suo erede) è così sollevato dall’onere di dimostrare che la malattia diagnosticata sia effettivamente correlata sul piano medico-legale alle condizioni o all’ambiente in cui il servizio è stato svolto.
Il rischio della causa ignota è stato conseguentemente ribaltato dal legislatore sul Ministero della Difesa.” (Ad. Plen. 15/2015).
Per tutto quanto precede, in linea con il sistema di riparto ricavato dall’art. 2087 del codice civile, ritiene questo Collegio che il militare è tenuto a dimostrare soltanto di avere svolto il proprio servizio, tra quelli tipizzati dalla disposizione di legge ora richiamata (missioni nazionali o internazionali, impiego nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento), in particolari condizioni ambientali od operative che ne abbiano aumentato il rischio di malattia, e che quella poi manifestatasi in seguito abbia carattere tumorale e sia espressiva di quel rischio.
Prova che può ritenersi fornita nella specie.
L’Amministrazione era invece onerata della prova contraria, la quale come precisato dalla citata sentenza della Plenaria si sostanzia nel dimostrare “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia».
Nessun elemento di prova in tal senso è stato prodotto dall’Amministrazione che, pure ha provato, con dovizia di particolari e allegando studi in materia, l’incertezza causale in generale sussistente nella prova del nesso causale tra fattori legati al servizio e malattia.
Tuttavia, per quanto sopra ampiamente esposto, l’assenza di certezze (sia a livello di leggi statistico-scientifiche generali, sia a livello di causalità concreta dell’infermità patita), secondo l’interpretazione sistematica adottata dalla Plenaria n. 15/2025, non può riverberarsi, nel processo, in danno del ricorrente che sia stato in grado di provare la sua presenza in scenari di guerra (certamente) interessati dall’uso di proiettili e materiali esplodenti contenenti uranio impoverito, a cui abbia poi fatto seguito (anche se a distanza di molto tempo) l’insorgenza di una patologia oncologica che, del rischio tipico corso in tali scenari, costituisce una possibile manifestazione.
Come osservato dalla Plenaria, l’Amministrazione era onerata della prova contraria, la quale si sostanziava nel dimostrare “una specifica genesi extra-lavorativa della patologia», prova che nella specie non può ritenersi fornita.
10. Risulta pertanto evidente come, piuttosto che venire ad integrare la dovuta esecuzione della sentenza della Sezione, gli atti nuovamente adottati dalle Amministrazioni intimate ne costituiscano (soprattutto con riferimento alla rilevazione degli accertati periodi di servizio trascorsi negli scenari balcanici oltre che nei poligoni di tiro) una sostanziale contestazione proposta però, per quanto con ampio corredo di motivazione, non nelle forme del ricorso in appello (come avrebbe dovuto essere), ma in quelle della mera riproposizione di una tesi, in ordine all’impossibilità di ravvisare il nesso eziologico nella fattispecie, già decisamente respinta dalla Sezione con il giudicato “de quo” (oltre che, in generale, dalla richiamata sentenza del Cons. Stato, Ad. Plenaria, n. 15 del 2025).
Pertanto, anche in applicazione del principio del cd. one shot temperato, non sussiste più alcuna necessità di disporre una nuova remissione dell’affare al Comitato di verifica delle cause di servizio, posto che il fatto stesso che l’Organo tecnico, per due volte, abbia basato il diniego su argomentazioni prima errate e poi contrastanti con il dictum giudiziale, importa che non vi siano plausibili ragioni per denegare ancora l’istanza di cui il Collegio - nell’esercizio dei poteri sostitutivi propri della giurisdizione di merito che connotano il presente giudizio - dispone, quindi, l’accoglimento.
Senza nuovamente passare per un nuovo parere del Comitato di verifica spetterà al Ministero, nel termine indicato in dispositivo, trarre tutte le conseguenze di legge in ordine all’intervenuto riconoscimento per via giudiziale del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuta la dipendenza da causa di servizio in ordine ai conseguenti benefici che parte ricorrente ha domandato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso per l’ottemperanza come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
- annulla gli atti in epigrafe impugnati;
- ordina al Ministero della Difesa di adottare tutti i conseguenti provvedimenti nei sensi di cui in motivazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre ad IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN NI, Presidente
UD AL, Consigliere, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UD AL | AN NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.