Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 02/04/2025, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 02.04.2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall' avv. Luca Bosco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. Massimiliano Musio
Resistente
Oggetto: buoni pasto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 02.02.2024 il ricorrente- premesso di essere dipendente della in qualità di addetto attività amministrativa di supporto cat. Controparte_1
B Ccnl Aiop personale non medico, dal 01.11.2020 e di svolgere attività lavorativa il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08.00 alle 14.00 e il martedì e giovedì dalle 08.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30, senza pausa per la consumazione del pasto- si doleva del mancato riconoscimento del diritto alla mensa in forma diretta o con le modalità sostitutive dell'erogazione del buono pasto.
Pertanto, agiva in giudizio invocando l'art. 68 Ccnl Aiop allo scopo di ottenere l'accertamento del proprio diritto alla mensa ovvero all'erogazione del buono pasto sostitutivo per ogni giorno di effettivo lavoro prestato eccedente le 6 ore giornaliere a far data dal sorgere del rapporto di lavoro fino all'attualità ovvero, in subordine, al pagamento di un'indennità sostitutiva corrispondente al valore dei buoni pasto dovuti con relativa condanna della convenuta all'erogazione e con vittoria di spese.
Tanto premesso il ricorso non è fondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Si osserva, in primo luogo, che per consolidato orientamento giurisprudenziale “il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. sent. n. 31137/2019); proprio per tale sua natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (Cass. sent. n. 22985/2020)” (C. App.
Lecce sent. n. 403/2023).
Nel caso di specie, la disposizione del Ccnl invocata dal ricorrente per fondare il proprio diritto al servizio mensa/buono pasto è costituita dall'art. 68 Ccnl Aiop.
Tale disposizione, rubricata “vitto e alloggio” prevede che “è fatto obbligo alle strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa;
Sono fatte salve le situazioni già esistenti. Nelle predette strutture, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l'esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che comunque non debbono prevedere indennità monetizzabile. Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro”.
Ebbene, tale disposizione non è applicabile al caso di specie atteso che, anche a seguito del venir meno, nell'attuale formulazione contenuta nel Ccnl Case di Cura
Aiop 2016-2018, dell'aggettivo “sanitarie” riferito alle strutture di cui trattasi, non
è ipotizzabile l'applicazione del Ccnl Case di Cura Aiop in ogni sua parte, dovendosi tenere conto dei limiti di compatibilità rispetto al caso concreto.
Infatti, a prescindere dalla limitazione o meno dell'art. 68 Ccnl cit. alle sole
“strutture sanitarie”, l'art. 1 Ccnl cit. rubricato “sfera di applicazione del contratto” prevede che “il presente contratto si applica a tutti i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo articolo 52 che operano negli
IRCCS (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e nelle strutture sanitarie ospedaliere iscritte ad AIOP (associazione italiana ospedalità privata) ed ARIS
(associazione religiosa istituti socio sanitari) per acuti per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza. Il presente contratto si applica anche ai centri di riabilitazione che alla data di sottoscrizione della presente intesa ancora adottino il previgente ccnl per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private”. L'art. 2 Ccnl cit. chiarisce che per “struttura” si intende ogni “unità produttiva”.
L'odierna convenuta non rientra nel novero delle strutture ricomprese nella sfera di applicazione del contratto di cui all'art.1 trattandosi di società privata creata Cont dalla per garantire l'internalizzazione di servizi strumentali alle attività istituzionali dell'azienda sanitaria, con esclusione di tutte le attività dirette di tutela della salute (cfr. visura camerale).
Pertanto, la già menzionata contrattazione, avendo ambito applicativo specifico e non erga omnes troverà applicazione entro i limiti di compatibilità (inquadramento del personale e trattamento economico), con esclusione dell'obbligo di cui all'art. 68 cit. (“i contratti collettivi non aventi efficacia erga omnes sono atti negoziali privatistici applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti. In mancanza di tale condizione a coloro che abbiano espressamente aderito ai patti collettivi o li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione, delle relative clausole al singolo rapporto” (cfr.
Cass. sent. n. 18537/2022; Cass. sent. n. 42001/2021; Cass. sent. n.
18408/2015)).
Né tale adesione alla predetta contrattazione nei limiti di compatibilità, è in grado di incidere sugli standard di tutela retributiva atteso che, come in precedenza evidenziato, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale.
L'inapplicabilità automatica dell'art. 68 Ccnl cit. alla società convenuta si desume anche dalla circostanza per cui l'erogazione del buono pasto nei confronti dei dipendenti della è intervenuto per effetto di uno specifico atto Controparte_2
Cont di indirizzo della società controllante ( (cfr. all. 4 ricorr.).
In ogni caso, pur se si ritenesse applicabile alla convenuta il Ccnl Case di cura Aiop in ogni sua parte e, dunque, anche con riferimento all'art. 68, si osserva che tale disposizione prevede l'obbligo di istituire un servizio di mensa per le strutture con più di 160 dipendenti. Tanto presuppone che il datore di lavoro sia dotato di una propria struttura, da intendersi come “unità produttiva” ex art. 2 Ccnl cit., dove poter istituire il servizio mensa, cosa non riscontrata nel caso di specie, trattandosi di società che gestisce servizi connessi e strumentali alle attività istituzionali della
. Pertanto, il servizio mensa non avrebbe potuto essere istituito dalla Parte_2
ma avrebbe dovuto essere istituito da un soggetto terzo, ossia la CP_1 [...]
, in quanto soggetto titolare delle strutture nelle quali la resistente opera Pt_2 pacificamente.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate in ragione della complessità della questione e della peculiarità della stessa.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
, nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_3
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa le spese.
Taranto 02.04.2025 Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli