Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/04/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r.
115/2002 e 59
d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici: dott. Caterina Macchi - presidente rel. dott. Sergio Rossetti - giudice dott. Guendalina Pascale - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel P.U. n. 230-1/2025 R.G. iscritto in data 17.2.2025 avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da:
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NEI CONFRONTI DI
THINKOPEN SPA IN LIQUIDAZIONE (c.f. 02396900181)
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Delegato;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
A) sussiste la competenza internazionale di questo Tribunale ai sensi degli artt. 3 e 4 Reg. UE
848/2015 dal momento che il COMI si trova in Italia;
precisamente, la sede legale, principale ed pagina 1 di 4
sussiste, per le medesime ragioni, la competenza territoriale ex art. 27 CCII di questo Tribunale. Al riguardo si rileva l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale svolta dalla resistente, che nella comparsa di costituzione ha dedotto che il COMI della società sia situato in CE MA ( con conseguente competenza del tribunale di Busto
Arsizio), atteso che presso tale unità locale si svolgerebbe l'attività di direzione dell'impresa. Il ricorrente SO ha al riguardo osservato che detta unità locale è stata aperta solo dall'8 aprile al 31 ottobre 2024 ( cfr. visura CCIAA storica prodotta dalla stessa resistente sub doc.1): la considerazione del carattere transeunte dell'esistenza stessa di tale unità locale collide evidentemente con la possibilità di ritenere che si tratti del luogo di gestione abituale e riconoscibile da terzi degli interessi del debitore;
B) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ai sensi dell'art. 40
CCII. Parte resistente si è infatti costituita depositando memoria con documenti, ha contestato - come si è visto - la competenza territoriale di questo tribunale ma non ha contestato la sussistenza dello stato di insolvenza, aggiungendo agli elementi evincibili dai ricorsi anche l'illustrazione di ulteriori circostanze di fatto rilevanti sul punto;
il difensore della resistente ha infine partecipato all'udienza avanti al giudice relatore;
C) è positivamente comprovato che parte debitrice è un imprenditore che esercita un'attività commerciale e non presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)
CCII; come reso evidente dai dati dei bilanci 2022 e 2023, attivo patrimoniale e ricavi sono superiori alle soglie di legge;
la società è dunque soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
D) È da opinarsi che ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa come risulta: dai decreti ingiuntivi non opposti ottenuti da ciascuno dei tre ricorrenti, seguiti da precetto e da pignoramenti negativi;
da debiti erariali iscritti a ruolo e non rateizzati per circa € 2.500.000; dalle dichiarazioni confessorie contenute nella memoria di costituzione della resistente, nella quale si dà atto dell'impossibilità di pagare i debiti con l'attivo ricavabile dalla liquidazione volontaria;
E) Ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 u.c. CCII, dal momento che i debiti scaduti sono ampiamente superiori a 30.000 euro;
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P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di THINKOPEN SPA IN LIQUIDAZIONE
(c.f.02396900181), con sede in Milano, viale Berbera n. 49 quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Macchi;
3) NOMINA Curatore l'avv. Mario Adinolfi, professionista iscritto all'elenco di cui all'art. 356
CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22.10.2025 ore 9,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione II civile, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pagina 3 di 4 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore
(sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 CCII all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del
Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, il 03/04/2025.
Il presidente est.
Caterina Macchi
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