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Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1973, n. 832
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Legge 22 dicembre 1973, n. 832
Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1973, n. 832
Versione
1 gennaio 1974
Art. 2.
La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1974.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974
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