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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7166/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7166 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente tra
(quale incorporante a sua volta incorporante Parte_1 CP_1
CP_2
attrice, con gli avvocati Mariangela Bogni, Alberto Contini e Francesco Onofri CP_3
e già CP_4 CP_5
convenuta, con gli avvocati Giorgio Floridia, Marco Leali, Raffaella Floridia, Matteo Luca Martorana,
Paola Francesca Cavallaro e Matteo Mussi
e pagina 1 di 19 , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 [...]
, CP_14
convenuti, con gli avvocati Paolo Brugnera ed Elena Zanellato
e
REMO CAPPELLETTI, convenuto, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 febbraio 2025 e, perciò, per tutte le parti costituite, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso cautelare in data 24 gennaio 2018 e allegando che la società CP_2 CP_1
aveva posto in essere ai loro danni una condotta diretta allo storno di dipendenti, posta in CP_5 essere nel giro di pochi mesi a partire dall'8 aprile 2017, alla sottrazione e indebita utilizzazione di informazioni riservate tutelabili ex artt. 98 e 99 c.p.c., oltre che ex art. 2598, n. 3 c.c., trasferite sui propri sistemi informatici dagli strumenti informatici delle ricorrenti, alla violazione dei diritti sulle banche dati e allo sfruttamento della violazione, da parte degli ex-dipendenti delle ricorrenti, degli obblighi di fedeltà (art. 2598 n. 3 c.c.), instavano per ottenere la descrizione della documentazione illegittimamente acquisita e il suo sequestro;
l'inibitoria delle condotte anti-concorrenziali svolte con l'utilizzo di tali informazioni ovvero dei dipendenti stornati;
l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti a marchio Widia, alla cui vendita erano adibiti i dipendenti stornati, venduti dalle resistenti ai clienti delle ricorrenti dopo l'inizio delle condotte illecite;
la fissazione di una penale per ogni violazione e per ogni giorni di ritardo nella attuazione dei provvedimenti concessi.
Con provvedimento inaudita altera parte il g.des., ritenuta la sussistenza dei requisiti cautelari, concedeva inaudita altera parte la sola descrizione con decreto motivato in data 29 gennaio 2018; quindi, all'esito del contraddittorio, confermava la descrizione, disponendo altresì l'inibitoria dell'utilizzo delle informazioni commerciali illegittimamente sottratte, nonché dei dipendenti stornati per la vendita di prodotti a marchio Widia per la durata di un anno dalla comunicazione dell'ordinanza;
pagina 2 di 19 fissava una penale di € 20.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria nonché per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento;
fissava il termine di legge per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il provvedimento cautelare, a seguito di reclamo, veniva sostanzialmente confermato dal Collegio, che peraltro limitava la durata dell'inibitoria al 31 dicembre 2018, estendendola peraltro alla vendita dei prodotti a marchio Widia a tutta la clientela delle ricorrenti esistente alla data dell'8 aprile 2017, vale a dire la data in cui si doveva ritenere sottratta la gran parte delle informazioni commerciali, a prescindere dai soggetti utilizzati per i contatti commerciali.
Con atto di citazione datato 4 maggio 2018 le società e citavano in giudizio la società CP_2 CP_1
nonché i dipendenti ritenuti responsabili della sottrazione dei documenti commerciali, in CP_5 concorso con la nuova datrice di lavoro e nell'interesse della medesima (vale a dire CP_5 CP_6
, ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, e MO LL), per ottenere, previo accertamento della
[...] CP_13 CP_14
abusiva acquisizione e utilizzazione di informazioni riservate ex artt. 98 e s. c.p.i., della violazione di banche dati tutelate e della concorrenza sleale per storno di dipendenti, della violazione dell'obbligo di fedeltà e cooperazione nell'inadempimento, inibisse in via definitiva alle parti convenute la prosecuzione degli illeciti, fissando una penale per ogni violazione e ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, e condannasse tutti i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici in dipendenza dagli illeciti, oltre che al pagamento della penale.
Si costituiva la quale, contestando la sussistenza degli illeciti lamentati dalle attrici, e CP_5 comunque la sussistenza di danni diretti in conseguenza delle proprie condotte, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree;
con salvezza delle spese di lite.
Si costituivano anche gli ex-dipendenti delle società attrici, i quale a loro volta escludevano di avere sottratto informazioni riservate alle società attrici, e comunque di avere compiuto alcuna condotta anti- concorrenziale, e chiedevano l'integrale rigetto delle domande delle società attrici;
con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante memorie, produzione di documenti, assunzione delle prove orali ammesse ed espletamento di CTU contabile diretta alla quantificazione del danno derivante dalle condotte accertate, all'esito dei quali incombenti veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'utilizzabilità delle prove acquisite nella fase cautelare di descrizione. pagina 3 di 19 Assume la parte convenuta che i risultati della descrizione sarebbero inutilizzabili, dal momento che la parte ricorrente non avrebbe rispettato il termine perentorio di otto giorni dalla emissione del decreto del giudice (emesso inaudita altera parte il 29 gennaio 2018), avendo notificato il ricorso-decreto alle parti resistenti solo il 9 febbraio 2018; che, se è vero che il giudice designato aveva concesso, con successivo decreto in data 2 febbraio 2018, la proroga del termine alla data del 9 febbraio, tale termine era superiore al termine massimo perentorio stabilito dall'art. 669 sexies c.p.c., non prorogabile neppure sull'accordo delle parti, stante il disposto dell'art. 153 c.p.c., e pertanto dal mancato rispetto del termine perentorio ex lege, e dalla conseguente decadenza, discenderebbe l'inutilizzabilità di tutto il materiale acquisito nella fase di descrizione, e la conseguente mancanza di alcuna prova della lamentata sottrazione, da parte degli ex-dipendenti delle società ricorrenti, con il concorso di CP_5
delle informazioni commerciali segrete in oggetto.
[...]
L'eccezione è priva di fondamento.
Ed infatti la norma speciale applicabile al procedimento di descrizione, vale a dire la norma di cui all'art. 129, comma quarto, c.p.i., stabilisce che “i procedimenti di descrizione … sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice … ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione … il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione, allo scopo di valutarne il risultato”; ciò da cui si ricava che, stante la peculiarità del procedimento di descrizione, la cui esecuzione da un lato deve necessariamente precedere la conoscenza in capo alla resistente della adozione del provvedimento, e d'altro lato potrebbe richiedere un tempo apprezzabile per essere eseguita, tenuto presente della sua complessità, che richiede, di norma, la contemporanea presenza di uno o più esperti che assistano l'ufficiale giudiziario, e che rispondano a diversi quesiti tecnici (tanto che nel caso che ci occupa i suoi risultati hanno potuto essere a disposizione delle parti solo in data 20 marzo 2018, quando gli esperti hanno esposto il loro parere motivato sull'oggetto della descrizione), in questo caso deve ritenersi il termine perentorio previsto dall'art. 669 sexies c.p.c. incompatibile con le misure cautelari previste dall'art. 129
c.p.i.
3. La sottrazione di informazioni commerciali da parte di taluni ex-dipendenti delle società attrici e il concorso di nella relativa condotta;
lo storno dei dipendenti dalle società attrici a CP_5 CP_5
Sin dalla fase cautelare è emersa la presenza sul server di di ben 5.836 files relativi a CP_5
informazioni commerciali delle società ricorrenti (recanti i medesimi hash dei documenti originali, prova inconfutabile che gli stessi erano stati oggetto di copiatura dal database delle attrici e di pagina 4 di 19 successivo trasferimento sui sistemi informatici della convenuta); tali documenti, appunto nell'ordine di svariate migliaia, a differenza di quanto affermato dalla difesa delle parti convenute, lungi dal riferirsi a soli dati sostanzialmente di pubblico dominio (quali le liste clienti e il prezziario) avevano ad oggetto dati di rilevanza strategica, quali le risultanze dei registri IVA, del fatturato aggregato e per singolo cliente, dei margini di utile aggregati e per singolo prodotto, con riferimento ai singoli clienti;
ai contratti personale-agenti; ai dati sul consegnato;
all'elenco dettagliato del personale, alla retribuzione e ai rimborsi spese loro riconosciuti;
all'analisi di produttività dei venditori;
alla situazione dei rapporti con le banche, agli ordini;
alle offerte;
alla “tabella sconti” e agli “sconti Ate min-max”; ai business plan;
ai dati di magazzino;
ai margini e alle ricariche dei prodotti strategici;
alle vendite con margine ridotto;
ai conteggi delle paghe e delle provvigioni;
ai patti di riservatezza per singolo dipendente;
etc. (cfr. all. 5 e 6 alla relazione finale di ctu redatta nella fase di descrizione dagli ingegneri e ). Persona_1 Persona_2
Orbene, se è di solare evidenza che i documenti in questione, che rappresentano la somma dei documenti gestionali delle società attrici, non erano certamente di dominio pubblico, né erano stati volontariamente consegnati dalla società a propri ex-dipendenti, come affermato dalle difese delle convenute (se non i dati strettamente necessari affinché gli agenti dimissionari potessero controllare l'entità delle provvigioni riconosciutegli dalla ex-preponente), documenti che erano transitati pressoché contemporaneamente da e a dovendosi ritenere provato che essi erano stati CP_1 CP_2 CP_5
asportati dai server della attrici dai dipendenti (o almeno, come vedremo, da taluno di essi), i quali avevano poi consentito il loro trasferimento sul server di sul quale infine i periti descrittori li CP_5
avevano rinvenuti.
Che poi la condotta di acquisizione dell'intero data-base commerciale delle attrici sia riferibile non solo ai singoli ex-dipendenti che risultano averli copiati e fatti fuoriuscire da e ma anche alla CP_2 CP_1
loro nuova datrice di lavoro lo prova non solo il fatto che i documenti che lo componevano si trovavano massivamente sul server di quest'ultima, ma anche il rilievo che, come si vedrà più diffusamente nella trattazione che segue, la stessa aveva da subito utilizzato tali dati traendone vantaggio, se è vero che quasi immediatamente dopo l'acquisizione della gran maggioranza dei dati illecitamente sottratti, che deve farsi coincidere con le dimissioni di da e la sua immediata assunzione in Controparte_8 CP_2
datate 8 aprile 2017 (a tale proposito basti osservare che dall'esame del server di CP_5 CP_5
compiuto degli esperti descrittori, si evince che la totalità dei dati e ivi rinvenuti risulta CP_2 CP_1
provenire da una cartella contrassegnata da nome e cognome del predetto dipendente – cfr. all. 5 e 6
pagina 5 di 19 della relazione di ctu informatica a firma ), risulta provato in causa un drastico calo del Persona_3
fatturato sui clienti seguiti dagli ex dipendenti delle attrici (ben 116 dei quali hanno cessato di colpo di acquistare da , passando alla concorrente proprio a partire dall'8 aprile 2017 – cfr. fg. 33 CP_1 CP_5
della prima relazione del c.t.u. contabile) – ciò che appare univocamente indicativo del fatto che il passaggio massivo di dipendenti da e , completato nel lasso di pochi mesi, era stato CP_2 CP_1
orchestrato da proprio al fine di acquisire una serie di informazioni in ordine alle strategie di CP_5
mercato della concorrente, in modo da poter facilmente offrire condizioni migliorative ai suoi clienti, nel contempo assestando un rilevante colpo alle prospettive della concorrente.
Quanto alla riferibilità delle condotte di sottrazione di informazioni commerciali, deve rammentarsi che nell'esame dei computer aziendali già in uso agli ex-dipendenti di e (in ordine alle quali CP_2 CP_1
le risultanze della relazione tecnico forense di parte attrice – cfr. doc. 41 prodotto da parte attrice fin dal ricorso cautelare – non sono state specificamente contrastate da parte convenuta, la quale, pur potendolo fare, si è ben guardata dal richiederne una verifica officiosa, per tutto il corso delle due fasi cautelari e del giudizio di merito) è risultato che il convenuto negli ultimi giorni di Controparte_8
lavoro ha visualizzato in modo massivo documentazione aziendale, anche di anni precedenti, ha installato il software dropbox (senza condividere cartelle con colleghi) e utilizzato il software
CCleaner, eliminando 77.000 files;
che il convenuto ha inserito nel computer aziendale CP_10
a lui in uso una pen-drive di tipo USB nel penultimo giorno di lavoro presso , asportandovi il CP_1 file “sconti ate min-max.xls”, nonché la cartella denominata ”, contenente conferme d'ordine CP_1
di vari clienti;
ha a sua volta installato “dropbox”, e cancellato dal suo computer 233.219 files;
che il convenuto durante i suoi ultimi giorni di lavoro ha inserito nel computer aziendale a lui in CP_13 uso due dispositivi USB, asportandovi un file excel denominato “CLIENTI.CUZZI.ods”, consultato ulteriori files di portata strategica, tra cui quelli relativi alla profilazione di clienti generici e il file
“Clienti.MOIA.ods”, e cancellato 186.109 files;
che il convenuto ha inviato dal CP_9
computer aziendale al proprio indirizzo privato una serie di files contenenti informazioni commerciali riservate, meglio descritti al fg. 15 dell'all. 41 al ricorso cautelare e al relativo all. 11; che a sua volta il convenuto ha inviato al proprio indirizzo personale i files riservati indicati al fgg. 11 del ricorso CP_10
cautelare datato 24 gennaio 2018.
Da quanto sopra esposto discende che è stata raggiunta la prova che la condotta di sottrazione di informazioni commerciali dagli strumenti informatici delle società attrici è ascrivibile (oltre che alla società che deve ritenersi per i motivi sopra indicati la orchestratrice delle condotte dei CP_5
pagina 6 di 19 CP_ neo-assunti dipendenti e la loro principale beneficiaria) ai convenuti e al CP_8 CP_10 CP_9
contrario non è stata raggiunta la prova che gli altri convenuti (vale a dire , CP_6 CP_7
, e MO LL) abbiano concorso in tale
[...] CP_11 CP_12 CP_14
disegno.
4. La tutelabilità dei dati sottratti alle società attrici ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.
Così delimitata la condotta di sottrazione di informazioni commerciali e la sua riferibilità ai soggetti sopra indicati, ritiene il Collegio che l'insieme dei documenti illecitamente sottratti dai convenuti sopra indicati sia tutelabile ai sensi dell'art. 98 c.p.i., rispondendo a tutti i parametri richiesti dalla predetta norma.
Ed invero non può certo negarsi che la natura delle informazioni, quale esemplificata nel paragrafo che precede, sia connotata dal carattere della segretezza, in quanto, come è di tutta evidenza, la scontistica praticata ai singoli clienti, l'entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans (e tutte le altre informazioni esemplificate nel paragrafo precedente) sono informazioni interne all'azienda; né è stata acquisita in causa la prova che esse siano state in alcun modo divulgate e rese pubbliche dalle società attrici.
Allo stesso modo è evidente come l'intera documentazione gestionale dell'imprenditore abbia un valore economico in quanto segreto, come deriva in astratto dalla considerazione che conoscere la scontistica praticata ai singoli clienti, l'entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans (e tutte le altre informazioni esemplificate nel paragrafo precedente) può consentire al soggetto economico che acquisisca tale massa di informazioni di attuare una strategia commerciale che gli consenta di sfruttare le conoscenze così acquisite per offrire ai potenziali clienti condizioni (anche di poco) migliorative rispetto a quelle della concorrente, e, al contempo, di stornare i dipendenti della concorrente offrendo loro condizioni (anche di poco) migliorative;
in altri termini, la massa di informazioni aziendali acquisite recava tutta una serie di indicazioni dalle quali ricavare conseguenze utili e necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni;
costituendo, in estrema sintesi, un patrimonio di utilità per l'esercizio dell'attività aziendale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 16744 del 19 giugno 2008); ed in concreto dal rilievo che la società convenuta, nonostante fosse abilitata a vendere prodotti Widia sino dal novembre 2016, aveva iniziato a fornire di prodotti Widia a ben 116 soggetti (già clienti CP_2 pagina 7 di 19 ) solo a partire dall'8 aprile 2017, vale a dire dalle dimissioni di da e CP_1 Controparte_8 CP_2
alla sua contestuale assunzione in e che, a partire da tale data, le vendite di prodotti Widia da CP_5
parte delle società attrici avevano subito una pesante contrazione, correlata ad una altrettanto rilevante lievitazione del fatturato di ai clienti già forniti da e fino all'8 aprile 2017. CP_5 CP_2 CP_1
Quanto infine alla sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, si deve avere riguardo alla relazione tecnico forense dell'ing. , (le quali Persona_4
risultanze – cfr. doc. 41 prodotto da parte attrice fin dal ricorso cautelare – non sono state specificamente contrastate da parte convenuta, la quale, pur potendolo fare, si è ben guardata dal richiederne una verifica officiosa, per tutto il corso delle due fasi cautelari e del giudizio di merito), nella quale si attesta che, all'interno di ed “Tutti i computer e tutti i dispositivi mobili CP_2 CP_1 acquisiti erano protetti e dotati di adeguate misure di sicurezza quanto all'accesso ed alla conservazione dei dati e non vi è traccia di elementi che possano indicare un uso difforme ai requisiti di sicurezza da parte degli ex dipendenti. Tali dispositivi erano efficacemente dotati di meccanismi di autenticazione tramite password personale (con lunghezza minima 8 caratteri, si veda Figura 2), diversa per ogni utente e la documentazione aziendale era custodita nel gestionale aziendale SAP (di cui si dirà di più in seguito) che, oltre a meccanismi di strong authentication (la password aveva scadenza ogni 180 giorni, di veda Figura 1), gode di sofisticati criteri di autorizzazione per mezzo dei quali ad ogni utente era concessa la visualizzazione della sola area di competenza aziendale. In particolare la e la avevano e attuavano, come ho avuto modo di verificare, policies di CP_2 CP_1
sicurezza mirate al fine di limitare ad ogni dipendente l'accesso ai soli dati aziendali necessari all'espletamento del proprio incarico” (doc. 41, fg. 8); a proposito del sistema gestionale SAP, l'ing.
Giorgio ha inoltre osservato che “I locali in cui era ospitata l'infrastruttura SAP (prima del trasloco presso la sede attuale: ovvero la sede di Pioltello, dove si trovano anche le altre società del Pt_2
godevano, come adesso, dei requisiti di sicurezza sufficienti a garantirne l'inaccessibilità senza
[...] autorizzazione”, essendo la stessa infrastruttura (“virtualizzata” nel luglio 2016) ospitata in una stanza dedicata chiusa con chiavi (cfr. il doc. 41, già citato, p. 10); sempre nella Relazione tecnica forense dell'ing. Giorgio si rileva che “all'interno della rete della Wirtek/Atesina era presente un file server gestito dal controller di dominio aziendale a cui solo gli utenti registrati potevano accedere. Si precisa che l'account in uso al Sig. aveva accesso a tutte le cartelle contenute nel file server, mentre il CP_8
CP_ Sig. aveva accesso limitato ad alcune delle sottocartelle ivi presenti
(X:\Dati\Wirtek\Rivenditori\Scalesconti,X:\DatiCondivisi\Provvigioni_Agenti\Atesina_Padova). Gli
pagina 8 di 19 utenti associati ai Sigg. e non avevano accesso al file server” (p. 11); anche il sistema di CP_9 CP_10 posta elettronica, infine, è “gestit(o) attraverso il servizio cloud Office 365 fornito dalla Microsoft
Corporation che, a tutti gli effetti, implementa le migliori pratiche di sicurezza allo stato dell'arte, incluso meccanismi anti phishing, anti spam, anti virus e di protezione da accessi non autorizzati con possibilità di autenticazione multi fattore” ed è controllato “internamente alle società e CP_2 CP_1 da un amministratore di sistema che detiene l'accesso esclusivo alle funzionalità amministrative (ad esempio, creazione e cessazione di una casella di posta elettronica, monitoraggio, etc.)” (cfr. doc. 41, pp. 9 – 10).
Misure sicuramente adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni – senza contare che dall'esame dei contratti di lavoro prodotti dalla parte attrici (cfr. docc. 14, 20 e 26) risulta che le medesime avevano concluso dei patti di riservatezza con i dipendenti e (la CP_8 CP_9 CP_10
CP_ conclusione di un patto di riservatezza con il convenuto emerge dal nome di un file rinvenuto sul server di nel corso della fase di descrizione – cfr. all. 6 alla relazione finale degli esperti CP_5
trascrittori), dipendenti tutti i quali, rivelando le informazioni segrete, tali accordi avevano violato.
5. Sulla concorrenza sleale
Pur consapevole della astratta cumulabilità dell'azione reale a tutela dei propri diritti di esclusiva sulle informazioni oggetto di proprietà industriale ex art. 98 c.p.i. con quella personale di concorrenza sleale per l'illecito utilizzo da parte della convenuta di tali segreti commerciali, enunciata dalla stessa norma del codice della proprietà industriale, ritiene il Collegio che, risolvendosi la condotta illecita della società convenuta nell'acquisizione e utilizzo di tali informazioni segrete, in mancanza di ulteriori elementi connotativi della condotta di cui all'art. 2598 c.c. deve ritenersi assorbita nella condotta sanzionata dall'art. 98 c.p.i.
6. L'accertamento del danno derivato alle società attrici in conseguenza delle accertate circostanze: il lucro cessante.
All'esito della esauriente attività svolta, in due riprese, dal c.t.u. dott. , ritiene il Collegio di Persona_5
concordare con le conclusioni alle quali l'esperto è giunto, in quanto sorrette da una adeguata e analitica motivazione, anche in risposta alle osservazioni delle parti, ed in particolare nella determinazione del lucro cessante nella misura del mancato guadagno patito dalle società attrici, partendo dalla grandezza che la dottrina aziendalistica definisce margine di contribuzione (MdC) di primo livello, e cioè dalla differenza tra i ricavi delle vendite di prodotti Widia ed i soli costi variabili pagina 9 di 19 necessari ad effettuare le vendite, con riferimento alle minori vendite di e in misura pari CP_2 CP_1
alle vendite effettuate da ai clienti comuni (direttamente ovvero mediante triangolazione con CP_5 due soggetti dei quali è risultata la interposizione) a partire dal 08/04/2017; le “mancate vendite” che sono state utilizzate per determinare il mancato guadagno sono assunte pari alla differenza tra le vendite che le Parti Attrici avrebbero effettuato senza il lamentato intervento di Minetti sui Clienti
Comuni e le vendite che effettivamente le Parti Attrici hanno conseguito, ipotizzando che tutte le vendite di prodotti Widia ai Clienti Comuni effettuate da sarebbero state effettuate dalle Parti CP_5
Attrici ai medesimi prezzi praticati da CP_5
Ed invero da un lato il c.t.u. ha esaurientemente dato conto della sua scelta, escludendo che possa utilizzarsi, come pretenderebbe la difesa delle parti convenute, come base di calcolo il margine operativo lordo (MOL), dal momento che, come condivisibilmente affermato dall'esperto, “tale grandezza è determinata sottraendo dai ricavi i costi operativi che in grande parte possono essere considerati fissi, cioè costi strutturali che l'impresa sostiene in modo indipendente dal volume delle vendite e che hanno una scarsissima elasticità rispetto ai ricavi conseguiti, quali ad esempio i canoni di locazione o il costo dei dipendenti o più genericamente i costi generali”.
Allo stesso modo non potrà determinarsi il complessivo danno nella totale diminuzione del fatturato delle attrici o nel complessivo aumento del fatturato della convenuta, come pretenderebbe la difesa delle attrici, dal momento che “non è possibile stabilire con precisione un nesso biunivoco tra la riduzione delle vendite delle Parti Attrici e l'aumento di quelle di ovvero, in altre parole, una CP_5
stringente correlazione tra il calo delle vendite di e di e le vendite effettuate da CP_2 CP_1 CP_5
ai Clienti Comuni;
e questo è dovuto al fatto che: a) si registra un generalizzato calo delle vendite di
e di di prodotti Widia anche su clienti diversi dai Clienti Comuni;
b) si registra un CP_2 CP_1
generalizzato calo delle vendite di anche di prodotti diversi da Widia anche su clienti diversi CP_2
dai Clienti Comuni;
c) i documenti agli atti inducono a ritenere non esistente una esclusiva di vendita di prodotti Widia da parte di e/o di nel periodo considerato, e questo genera un'elevata CP_2 CP_1
elasticità della domanda rispetto al prezzo praticato tra le imprese concorrenti;
d) esistono prodotti succedanei ai prodotti Widia commercializzati tanto dalle Parti Attrici quanto dalla e) CP_5
risultano esistere rapporti commerciali anche rilevanti tra alcuni Clienti Comuni e la prima CP_5
del 08/04/2017, tuttavia solo da questa data questi clienti iniziano ad acquistare prodotti Widia da
f) vi sono 78 Clienti Comuni che nel periodo in esame acquistano prodotti Widia sia da CP_5 sia dalle Parti Attrici”. CP_5
pagina 10 di 19 Così infine non sarebbe corretto assumere come parametro di riferimento delle mancate vendite i flussi di ricavi attesi dalle Parti Attrici ovvero i flussi di ricavi di e registrati nel corso del CP_2 CP_1
2016, come pretenderebbe l'attrice, dal momento che, sempre secondo l'esperto, non sono stati riscontrati elementi che possano indurre a ritenere che le vendite delle Parti Attrici avrebbero mantenuto il volume di vendite del 2016 o aumentato il loro trend nel 2017 e negli esercizi successivi
(al contrario l'ammontare complessivo delle vendite di prodotti Widia da parte di tutte le società in causa ha subito una progressiva diminuzione nel periodo 2016-2019 – cfr. fg. 55 della prima relazione di c.t.u.).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il lucro cessante debba essere computato, in base ai criteri sopra illustrati, con riferimento al MdC delle minori vendite di e in misura pari alle vendite CP_2 CP_1
effettuate da ai Clienti Comuni (direttamente ovvero mediante triangolazione con due soggetti CP_5
dei quali all'esito dell'istruttoria svolta è risultata la interposizione;
a tale proposito si richiama quanto esposto dal dott. ai fgg.
7-8 della sua relazione integrativa, ed in particolare il rilievo che Persona_5
tali soggetti economici hanno acquistato da solo nel periodo della inibitoria cautelare, CP_5
rivendendo i prodotti Widia a clienti comuni) a partire dal 08/04/2017 e fino al 31 dicembre 2018, vale a dire per tutto il periodo in cui la vendita di prodotti Widia ai clienti comuni doveva ritenersi illegittima, stante l'inibitoria comminata dal Collegio in sede di reclamo cautelare.
Peraltro a tale importo deve essere aggiunta la quota di minori vendite di prodotti Widia concluse nell'esercizio 2019, stante il dimostrato effetto di trascinamento degli effetti delle illecite condotte della convenuta (si vedano i dati aggregati delle vendite di prodotti Widia concluse dalle parti in causa nel periodo 2016-2019, al fg. 55 della prima relazione del c.t.u. contabile), quale derivante dalla evidente fidelizzazione dei clienti acquisiti mediante la illecita acquisizione delle informazioni commerciali segrete delle società attrici.
Per effetto di tutte le considerazioni che precedono il danno da lucro cessante deve essere quantificato in € 221.961 per l'esercizio 2017; in € 223.151 + € 28.413,79 (minori guadagni derivanti dalle illegittime triangolazioni con le interposte Imar s.r.l. e Tecnocommerciale s.r.l.) per l'esercizio 2018; in
€ 404.468 per l'esercizio 2019 (il tutto per complessivi € 877.993,79).
Tali considerazioni escludono pertanto la possibilità di quantificare il danno sulla base del criterio controfattuale, ovvero sulla base del criterio della retroversione degli utili, in difetto della prova che gli utili realizzati dall'autore della violazione eccedano tale misura (come risulta dalla relazione del c.t.u., la sommatoria di tali utili sarebbe inferiore alla misura del lucro cessante come sopra quantificato).
pagina 11 di 19 7. L'accertamento del danno derivato alle società attrici in conseguenza delle accertate circostanze: il danno emergente.
Assume parte attrice di avere, in conseguenza dagli accertati illeciti sopra descritti, diritto ad ottenere il ristoro del danno derivante dalla violazione dei propri assets immateriali e del proprio diritto all'immagine; a tale proposito invoca alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, dettate a disciplinare fattispecie peraltro del tutto differenti rispetto a quella qui in esame, vale a dire quella in cui la parte convenuta abbia contraffatto un brevetto o comunque una privativa industriale
(ciò che non è nel caso che ci occupa, laddove le attrici non solo non erano titolari di alcun brevetto o privativa industriale, ma neppure del diritto di rivendere in esclusiva i prodotti da essa acquistati dalla società Kennametal Italia s.p.a.) ovvero quella in cui l'immissione sul mercato del prodotto contraffattorio sia tale da influire in modo negativo sull'immagine del prodotto del concorrente titolare del diritto di privativa industriale (laddove, come detto, il prodotto immesso sul mercato dall'odierna convenuta era il medesimo commercializzato da e , le quali, come detto, non CP_5 CP_2 CP_1
erano titolari di alcun diritto di esclusiva sul detto prodotto, sia pure limitatamente alla sua sola commercializzazione) – Né, da ultimo, può essere riconosciuto alcun danno al valore delle aziende delle società attrici, non essendo stato pregiudicato alcun asset – non l'inesistente know-how – ed essendo il danno all'avviamento sostanzialmente ristorato dal risarcimento del lucro cessante, ivi compreso quello cagionato dall'effetto di trascinamento degli effetti provocati dalle condotte illecite, come sopra quantificati.
Né, infine, può essere riconosciuto in favore della società attrice il richiesto danno morale, dal momento che, per una società di capitali, lo stesso, in quanto species del più ampio genus del danno non patrimoniale, si identifica nel pregiudizio alla propria immagine e credibilità nei confronti del pubblico (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2367 del 3 marzo 2000); mentre nel caso che ci occupa, escluso come anzidetto alcun danno all'immagine, non vi è alcuna prova della sussistenza, ventilata da parte attrice, di condotte denigratorie poste in atto da alcuna delle parti convenute in danno di CP_2
e/o . CP_1
Di talché non è dovuto alcun ristoro di danni emergenti in relazione ai titoli azionati, ad eccezione del risarcimento delle spese sostenute per l'accertamento delle condotte illecite degli ex-dipendenti, quantificate in comparsa conclusionale in complessivi € 20.000,00 (danno comprovato dalle fatture pagate all'esperto informatico per l'esame dei personal computers già in uso agli ex-dipendenti e delle misure approntate dalle società attrici per la protezione della segretezza dei dati – cfr. doc. 105 di parte pagina 12 di 19 attrice); a tali importi dovranno essere aggiunte le spese sostenute da successivamente all'8 CP_2 aprile 2017 per promuovere la vendita dei prodotti Widia, quantificate dall'esperto in complessivi €
7.931,78, dovendosi ritenere che le stesse siano state finalizzate a contrastare gli effetti negativi derivanti dalle condotte illecite come sopra accertate.
8. La debenza degli importi derivanti dall'applicazione delle penali stabilite in sede cautelare;
la possibilità di cumulare tali importi con i danni come sopra determinati.
La difesa della convenuta eccepisce da un lato di non avere violato la inibitoria comminatale dal giudice della fase cautelare di primo grado (avendo dato disposizione ai neo-dipendenti assunti dopo le loro dimissioni da di non effettuare alcuna vendita di prodotti Widia); di non essere stata in CP_1 grado di osservare l'inibitoria, come modificata dal Collegio in sede di reclamo cautelare, non essendole stato possibile conoscere quali fossero i clienti comuni (vale a dire i clienti e CP_2 CP_1 alla data dell'8 aprile 2017), essendo nell'impossibilità di conoscere la lista di tali clienti, per essere stato secretato il doc. n. 50 di controparte, nel quale tale lista era riportata.
Entrambe le eccezioni sono palesemente infondate.
Ed invero, quanto alla prima, si osserva come dal comportamento processuale della convenuta CP_5
valutabile ex art. 116 c.p.c., si evince che la medesima società ha aggirato il divieto di vendere prodotti
Widia utilizzando i dipendenti stornati dalle società attrici, omettendo di indicare nei DDT relativi a tali vendite il nome del venditore (solitamente indicato, anche per consentire il calcolo delle provvigioni spettanti a ciascun dipendente), e rifiutando di fornire al c.t.u. i cedolini-paga dei dipendenti in questione (dai quali si sarebbe potuto ricavare l'entità delle vendite a ciascuno di loro attribuibili); di talché, dal momento che, come era lecito aspettarsi, i nomi dei dipendenti che avevano curato le vendite effettuate da nei confronti dei soggetti accertati come interposti, Imar s.r.l. e CP_5
Tecnocommerciale s.r.l., compaiono sui DDT relativi a tali vendite, e che dall'esame dei predetti DDT si evince che le vendite erano state curate nell'85 % dei casi dai dipendenti “interdetti”, se ne deduce che si possa attribuire ai dipendenti “interdetti” la medesima percentuale delle 689 vendite (per complessivi € 379.948) effettuate da nel periodo di vigenza del primo provvedimento CP_5
interdittivo, vale a dire dal 3 aprile 2018 al 6 giugno 2018.
Allo stesso modo deve escludersi che si sia trovava nella impossibilità di ottemperare al CP_5 secondo periodo di inibitoria stante l'incertezza sulla individuazione dei clienti comuni ai quali sarebbe stato inibita la vendita di prodotti Widia, dal momento che, a prescindere dal rilievo che la convenuta era perfettamente a conoscenza dei nominativi dei clienti comuni, avendo in precedenza copiato sul pagina 13 di 19 proprio server tutta la contabilità gestionale delle società attrici, risulta dagli atti della fase cautelare, e precisamente dal p.v. di inizio delle operazioni peritali del 19 febbraio 2018, che il c.t.p. di parte attrice aveva fornito l'elenco dei clienti di e alla data dell'8 aprile 2017, e che lo stesso elenco CP_2 CP_1
veniva allegato al predetto verbale.
Ciò posto, basti rammentare che, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 16601 del 5 luglio 2017), “la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile come i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva”, precisando peraltro “che questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda”, casi tra i quali espressamente il
Supremo Collegio ha individuato le penali previste (tra le altre) dall'art. 131, comma secondo, c.p.i., e dall'art. 614 bis c.p.c., aventi natura sanzionatoria e deterrente.
Di talché appare incontestabile la possibilità di cumulare agli importi quantificati come lucro cessante e danno emergente, come sopra quantificati, gli importi derivanti dalla applicazione delle penali, come di seguito determinati.
9. La quantificazione degli importi derivanti dall'applicazione delle penali per la violazione dell'inibitoria comminata dai giudici della cautela.
Occorre preliminarmente escludere che, nonostante quanto a suo tempo stabilito nelle due fasi cautelari, possa essere riconosciuta una penale commisurata ai giorni di ritardo per l'attuazione dei provvedimenti cautelari;
ed invero tale tipologia di penale appare destinata a sanzionare il ritardo nella attuazione della ingiunzione di un facere (quale ad esempio la modifica di una denominazione sociale o di un marchio, ovvero l'eliminazione di un sito internet), non certo il periodo durante il quale sono state commesse violazioni dell'obbligo di non facere, obblighi peraltro singolarmente sanzionati.
Ciò posto, occorre premettere che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non esiste alcun divieto per il giudice del merito di modificare la misura della penale prevista per ciascuna singola violazione, dal momento che tale misura deve essere commisurata, stante il disposto dell'art. 614 bis c.p.c., al vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, e che i dati fattuali per valutare tale vantaggio, che non potevano essere noti al momento nel quale i giudici della cautela comminavano l'inibitoria e la relativa penale, impongono al giudice del merito di modificare tale importo allorché, come nel caso che ci occupa, la misura unitaria della penale determinata in sede cautelare ecceda in misura spropositata (nella misura di circa quaranta volte) il vantaggio che ciascuna violazione abbia procurato all'obbligata. pagina 14 di 19 Sulla base di queste premesse, ritiene il Collegio che la violazione deve essere individuata in ciascun atto di vendita, a prescindere dall'eventuale frazionamento del suo oggetto in sede di consegna;
che la misura della penale deve essere commisurata al valore medio delle vendite effettuate in ciascuno dei periodi considerati;
ciò posto, la penale per il primo periodo deve essere commisurata al valore medio delle 585 (689 x 85 %) vendite, vale a dire € 551,44, moltiplicato per il numero delle vendite riferibili ai dipendenti “interdetti” (per un totale complessivo di € 322.597); la penale per il secondo periodo deve essere commisurata al valore medio delle 180 vendite (163 vendite dirette ai clienti comuni + 17 vendite indirette ai clienti comuni per il tramite dei soggetti interposti), vale a dire € 1.008,5, moltiplicato per il numero delle vendite effettuate in violazione dell'interdizione (per un totale complessivo di € 181.529).
Dovrà di conseguenza quantificarsi la penale in complessivi € 504.126,00.
Della stessa penale dovrà rispondere la sola società convenuta, non essendo possibile determinare quale dei dipendenti convenuti abbia consapevolmente concorso nelle violazioni, ed eventualmente in quale misura.
10. La richiesta di inibitoria e di ritiro dal commercio dei beni oggetto delle vendite frutto delle condotte illecite.
La domanda non può essere accolta;
ed invero, come già affermato dal Collegio in sede cautelare,
l'illecito vantaggio concorrenziale acquisito dalla convenuta mediante lo storno dei dipendenti e l'acquisizione delle informazioni commerciali segrete ha esaurito i propri effetti allo spirare del periodo di inibitoria (e del successivo periodo di trascinamento degli effetti medesimi), dovendosi ritenere che dopo oltre due anni e mezzo dagli illeciti le società attrici (oggi confluite nella società Parte_1
abbiano avuto ampia possibilità di ricostituire il proprio assetto organizzativo e di approntare
[...]
adeguate contromisure per annullare il vantaggio concorrenziale illecitamente conseguito dalla controparte (anche tenendo conto del fatto che le società attrici non hanno mai goduto dell'esclusiva nella commercializzazione dei prodotti Widia, e che dall'irruzione sul mercato di un competitor che fino al novembre 2016 non esisteva è derivata da una scelta lecita del fornitore Kennametal Italia
s.p.a., a seguito della quale e (oggi confluiti in non avevano più CP_2 CP_1 Parte_1
potuto contare sulla posizione di sostanziale monopolio, con tutte le conseguenze in tema di necessaria Contr riduzione del volume di affari, così come del al fine di mantenere competitività.
pagina 15 di 19 Allo stesso modo dovrà rigettarsi la domanda di ritiro dal commercio dei beni venduti da nel CP_5 periodo decorrente dall'8 aprile 2017 alla scadenza dell'inibitoria, trattandosi di materiale di consumo, verosimilmente non più esistente, stante il tempo trascorso, e comunque non oggetto di contraffazione.
11. Conclusioni.
Le domande attrici vanno perciò, come anticipato, accolte, nei limiti sopra illustrati.
Dovrà quindi accertarsi che la convenuta in concorso con CP_5 Controparte_8 CP_9
e ha compiuto atti di abusiva acquisizione e utilizzazione di
[...] CP_10 CP_13
informazioni riservate di cui agli artt. 98 e 99 C.P.I. e di concorrenza sleale per storno di dipendenti, utilizzazione di informazioni riservate, violazione dell'obbligo di fedeltà.
Dovrà quindi condannarsi la società (oggi al risarcimento in favore della CP_5 CP_4
società attrice della complessiva somma di € 1.410.051,57. Parte_1
Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, gli importi indicati vanno assoggettati a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla data del 31 dicembre 2018 (essendo impossibile individuare la data di consumazione di ciascuno degli illeciti per cui è condanna).
Spettano poi sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, gli interessi legali a partire sempre dalla data del 31 dicembre 2018 sino al saldo effettivo.
Allo stesso modo dovranno condannarsi i convenuti Controparte_8 CP_9 CP_10
e , in via solidale tra loro e con la convenuta al risarcimento in favore della CP_13 CP_4
società attrice della complessiva somma di € 905.925,57, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla data del 31 dicembre 2018 (essendo impossibile individuare la data di consumazione di ciascuno degli illeciti per cui è condanna), oltre interessi legali sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, a partire sempre dalla data del 31 dicembre 2018 sino al saldo effettivo.
Dovranno al contrario rigettarsi le domande proposte dalla parte attrice nei confronti dei convenuti
, , e MO LL. CP_6 CP_7 CP_11 CP_12 CP_14
Restano assorbite le ulteriori domande, anche istruttorie, delle parti processuali.
12. Le spese. CP_ Le spese seguono la soccombenza;
i convenuti e andranno CP_4 CP_8 CP_9 CP_10 pertanto condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il pagina 16 di 19 presente giudizio di merito, che si liquidano in € 15.476,40 per spese (di cui € 1.686 per C.U. ed €
13.790,40 per rimborso spese ctp ed € 60.723,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte CP_16 le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo per cui è condanna, dell'aumento del 30 % per i due scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
allo stesso modo i convenuti CP_4
CP_
e andranno condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese CP_8 CP_9 CP_10
relative alle fase cautelare di primo grado, liquidate in € 843,00 per spese e € 19.884,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo per cui è condanna e dell'aumento del 30 % per i due scaglioni successivi, nonché alla rifusione delle spese relative alle fase cautelare di secondo grado, liquidate in complessivi € 19.884,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo per cui è condanna e dell'aumento del 30 % per i due scaglioni successivi.
A sua volta l'attrice andrà condannata alla rifusione delle spese sostenute dai Parte_3
convenuti , , per il CP_6 CP_7 CP_11 CP_12 CP_14
presente giudizio di merito, che si liquidano in € 60.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo della domanda giudiziale, dell'aumento del 10 % per i cinque scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
allo stesso modo l'attrice
[...]
andrà condannata alla rifusione delle spese relative alle fase cautelare di primo grado, Parte_1
liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo della domanda giudiziale e dell'aumento del 10 % per i cinque scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti, nonché alla rifusione delle spese relative alla fase cautelare di secondo grado, liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo della domanda giudiziale e dell'aumento del 10 % per i cinque scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti.
Nulla per le spese relative al convenuto MO LL, rimasto contumace.
Le spese delle c.t.u. delle fasi cautelare e di merito, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico dei convenuti , e CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_13
, in via tra loro solidale, nei rapporti interni.
[...]
P.Q.M.
pagina 17 di 19 Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
- accerta che la convenuta in concorso con CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10
e ha compiuto atti di abusiva acquisizione e utilizzazione di informazioni riservate
[...] CP_13
di cui agli artt. 98 e 99 C.P.I. e di concorrenza sleale per storno di dipendenti, utilizzazione di informazioni riservate, violazione dell'obbligo di fedeltà e la violazione, da parte dei dipendenti;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società CP_4 attrice, e perciò al pagamento del complessivo importo di € 1.410.051,57=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti e , in via solidale Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_13
tra loro e con la convenuta al risarcimento in favore della società attrice della complessiva CP_4 somma di € 905.925,57=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti e , CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_13
in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla società attrice per il presente giudizio di merito, che si liquidano in € 15.476,40 per spese (di cui € 1.686 per C.U. ed € 13.790,40 per rimborso spese ctp ed € 60.723,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
CP_16
- condanna i predetti convenuti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese relative alla fase cautelare di primo grado, liquidate in complessivi € 843,00 per spese ed € 19.884,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, nonché alla rifusione delle spese relative alle fase cautelare di secondo grado, liquidate in complessivi € 19.884,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e
CP;
- condanna alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti , Parte_1 CP_6
, per il presente giudizio di merito, che si CP_7 CP_11 CP_12 CP_14
liquidano in € 60.000,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese relative alla fase cautelare di primo grado, liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, e alla fase cautelare di secondo grado, liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP;
- nulla sulle spese di lite tra e MO LL;
Parte_1
pagina 18 di 19 - pone le spese delle c.t.u. disposte nelle fasi cautelare e di merito, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico delle parti convenute CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10
e , in via tra loro solidale.
[...] CP_13
Così deciso in Brescia il 27 maggio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori
DOTT. RAFFAELE DEL PORTO PRESIDENTE
DOTT CARLO BIANCHETTI GIUDICE REL.
DOTT. ALESSIA BUSATO GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7166 del ruolo generale dell'anno 2018 vertente tra
(quale incorporante a sua volta incorporante Parte_1 CP_1
CP_2
attrice, con gli avvocati Mariangela Bogni, Alberto Contini e Francesco Onofri CP_3
e già CP_4 CP_5
convenuta, con gli avvocati Giorgio Floridia, Marco Leali, Raffaella Floridia, Matteo Luca Martorana,
Paola Francesca Cavallaro e Matteo Mussi
e pagina 1 di 19 , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , CP_10 CP_11 CP_12 CP_13 [...]
, CP_14
convenuti, con gli avvocati Paolo Brugnera ed Elena Zanellato
e
REMO CAPPELLETTI, convenuto, contumace
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 febbraio 2025 e, perciò, per tutte le parti costituite, come da rispettivi fogli di p.c. depositati telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Lo svolgimento del processo.
Con ricorso cautelare in data 24 gennaio 2018 e allegando che la società CP_2 CP_1
aveva posto in essere ai loro danni una condotta diretta allo storno di dipendenti, posta in CP_5 essere nel giro di pochi mesi a partire dall'8 aprile 2017, alla sottrazione e indebita utilizzazione di informazioni riservate tutelabili ex artt. 98 e 99 c.p.c., oltre che ex art. 2598, n. 3 c.c., trasferite sui propri sistemi informatici dagli strumenti informatici delle ricorrenti, alla violazione dei diritti sulle banche dati e allo sfruttamento della violazione, da parte degli ex-dipendenti delle ricorrenti, degli obblighi di fedeltà (art. 2598 n. 3 c.c.), instavano per ottenere la descrizione della documentazione illegittimamente acquisita e il suo sequestro;
l'inibitoria delle condotte anti-concorrenziali svolte con l'utilizzo di tali informazioni ovvero dei dipendenti stornati;
l'ordine di ritiro dal commercio dei prodotti a marchio Widia, alla cui vendita erano adibiti i dipendenti stornati, venduti dalle resistenti ai clienti delle ricorrenti dopo l'inizio delle condotte illecite;
la fissazione di una penale per ogni violazione e per ogni giorni di ritardo nella attuazione dei provvedimenti concessi.
Con provvedimento inaudita altera parte il g.des., ritenuta la sussistenza dei requisiti cautelari, concedeva inaudita altera parte la sola descrizione con decreto motivato in data 29 gennaio 2018; quindi, all'esito del contraddittorio, confermava la descrizione, disponendo altresì l'inibitoria dell'utilizzo delle informazioni commerciali illegittimamente sottratte, nonché dei dipendenti stornati per la vendita di prodotti a marchio Widia per la durata di un anno dalla comunicazione dell'ordinanza;
pagina 2 di 19 fissava una penale di € 20.000,00 per ogni violazione dell'inibitoria nonché per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento;
fissava il termine di legge per l'instaurazione del giudizio di merito.
Il provvedimento cautelare, a seguito di reclamo, veniva sostanzialmente confermato dal Collegio, che peraltro limitava la durata dell'inibitoria al 31 dicembre 2018, estendendola peraltro alla vendita dei prodotti a marchio Widia a tutta la clientela delle ricorrenti esistente alla data dell'8 aprile 2017, vale a dire la data in cui si doveva ritenere sottratta la gran parte delle informazioni commerciali, a prescindere dai soggetti utilizzati per i contatti commerciali.
Con atto di citazione datato 4 maggio 2018 le società e citavano in giudizio la società CP_2 CP_1
nonché i dipendenti ritenuti responsabili della sottrazione dei documenti commerciali, in CP_5 concorso con la nuova datrice di lavoro e nell'interesse della medesima (vale a dire CP_5 CP_6
, ,
[...] CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, e MO LL), per ottenere, previo accertamento della
[...] CP_13 CP_14
abusiva acquisizione e utilizzazione di informazioni riservate ex artt. 98 e s. c.p.i., della violazione di banche dati tutelate e della concorrenza sleale per storno di dipendenti, della violazione dell'obbligo di fedeltà e cooperazione nell'inadempimento, inibisse in via definitiva alle parti convenute la prosecuzione degli illeciti, fissando una penale per ogni violazione e ogni giorno di ritardo nell'attuazione del provvedimento, e condannasse tutti i convenuti, in via tra loro solidale, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle attrici in dipendenza dagli illeciti, oltre che al pagamento della penale.
Si costituiva la quale, contestando la sussistenza degli illeciti lamentati dalle attrici, e CP_5 comunque la sussistenza di danni diretti in conseguenza delle proprie condotte, chiedeva l'integrale rigetto delle domande attoree;
con salvezza delle spese di lite.
Si costituivano anche gli ex-dipendenti delle società attrici, i quale a loro volta escludevano di avere sottratto informazioni riservate alle società attrici, e comunque di avere compiuto alcuna condotta anti- concorrenziale, e chiedevano l'integrale rigetto delle domande delle società attrici;
con vittoria delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante memorie, produzione di documenti, assunzione delle prove orali ammesse ed espletamento di CTU contabile diretta alla quantificazione del danno derivante dalle condotte accertate, all'esito dei quali incombenti veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6 febbraio 2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. L'utilizzabilità delle prove acquisite nella fase cautelare di descrizione. pagina 3 di 19 Assume la parte convenuta che i risultati della descrizione sarebbero inutilizzabili, dal momento che la parte ricorrente non avrebbe rispettato il termine perentorio di otto giorni dalla emissione del decreto del giudice (emesso inaudita altera parte il 29 gennaio 2018), avendo notificato il ricorso-decreto alle parti resistenti solo il 9 febbraio 2018; che, se è vero che il giudice designato aveva concesso, con successivo decreto in data 2 febbraio 2018, la proroga del termine alla data del 9 febbraio, tale termine era superiore al termine massimo perentorio stabilito dall'art. 669 sexies c.p.c., non prorogabile neppure sull'accordo delle parti, stante il disposto dell'art. 153 c.p.c., e pertanto dal mancato rispetto del termine perentorio ex lege, e dalla conseguente decadenza, discenderebbe l'inutilizzabilità di tutto il materiale acquisito nella fase di descrizione, e la conseguente mancanza di alcuna prova della lamentata sottrazione, da parte degli ex-dipendenti delle società ricorrenti, con il concorso di CP_5
delle informazioni commerciali segrete in oggetto.
[...]
L'eccezione è priva di fondamento.
Ed infatti la norma speciale applicabile al procedimento di descrizione, vale a dire la norma di cui all'art. 129, comma quarto, c.p.i., stabilisce che “i procedimenti di descrizione … sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice … ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione … il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione, allo scopo di valutarne il risultato”; ciò da cui si ricava che, stante la peculiarità del procedimento di descrizione, la cui esecuzione da un lato deve necessariamente precedere la conoscenza in capo alla resistente della adozione del provvedimento, e d'altro lato potrebbe richiedere un tempo apprezzabile per essere eseguita, tenuto presente della sua complessità, che richiede, di norma, la contemporanea presenza di uno o più esperti che assistano l'ufficiale giudiziario, e che rispondano a diversi quesiti tecnici (tanto che nel caso che ci occupa i suoi risultati hanno potuto essere a disposizione delle parti solo in data 20 marzo 2018, quando gli esperti hanno esposto il loro parere motivato sull'oggetto della descrizione), in questo caso deve ritenersi il termine perentorio previsto dall'art. 669 sexies c.p.c. incompatibile con le misure cautelari previste dall'art. 129
c.p.i.
3. La sottrazione di informazioni commerciali da parte di taluni ex-dipendenti delle società attrici e il concorso di nella relativa condotta;
lo storno dei dipendenti dalle società attrici a CP_5 CP_5
Sin dalla fase cautelare è emersa la presenza sul server di di ben 5.836 files relativi a CP_5
informazioni commerciali delle società ricorrenti (recanti i medesimi hash dei documenti originali, prova inconfutabile che gli stessi erano stati oggetto di copiatura dal database delle attrici e di pagina 4 di 19 successivo trasferimento sui sistemi informatici della convenuta); tali documenti, appunto nell'ordine di svariate migliaia, a differenza di quanto affermato dalla difesa delle parti convenute, lungi dal riferirsi a soli dati sostanzialmente di pubblico dominio (quali le liste clienti e il prezziario) avevano ad oggetto dati di rilevanza strategica, quali le risultanze dei registri IVA, del fatturato aggregato e per singolo cliente, dei margini di utile aggregati e per singolo prodotto, con riferimento ai singoli clienti;
ai contratti personale-agenti; ai dati sul consegnato;
all'elenco dettagliato del personale, alla retribuzione e ai rimborsi spese loro riconosciuti;
all'analisi di produttività dei venditori;
alla situazione dei rapporti con le banche, agli ordini;
alle offerte;
alla “tabella sconti” e agli “sconti Ate min-max”; ai business plan;
ai dati di magazzino;
ai margini e alle ricariche dei prodotti strategici;
alle vendite con margine ridotto;
ai conteggi delle paghe e delle provvigioni;
ai patti di riservatezza per singolo dipendente;
etc. (cfr. all. 5 e 6 alla relazione finale di ctu redatta nella fase di descrizione dagli ingegneri e ). Persona_1 Persona_2
Orbene, se è di solare evidenza che i documenti in questione, che rappresentano la somma dei documenti gestionali delle società attrici, non erano certamente di dominio pubblico, né erano stati volontariamente consegnati dalla società a propri ex-dipendenti, come affermato dalle difese delle convenute (se non i dati strettamente necessari affinché gli agenti dimissionari potessero controllare l'entità delle provvigioni riconosciutegli dalla ex-preponente), documenti che erano transitati pressoché contemporaneamente da e a dovendosi ritenere provato che essi erano stati CP_1 CP_2 CP_5
asportati dai server della attrici dai dipendenti (o almeno, come vedremo, da taluno di essi), i quali avevano poi consentito il loro trasferimento sul server di sul quale infine i periti descrittori li CP_5
avevano rinvenuti.
Che poi la condotta di acquisizione dell'intero data-base commerciale delle attrici sia riferibile non solo ai singoli ex-dipendenti che risultano averli copiati e fatti fuoriuscire da e ma anche alla CP_2 CP_1
loro nuova datrice di lavoro lo prova non solo il fatto che i documenti che lo componevano si trovavano massivamente sul server di quest'ultima, ma anche il rilievo che, come si vedrà più diffusamente nella trattazione che segue, la stessa aveva da subito utilizzato tali dati traendone vantaggio, se è vero che quasi immediatamente dopo l'acquisizione della gran maggioranza dei dati illecitamente sottratti, che deve farsi coincidere con le dimissioni di da e la sua immediata assunzione in Controparte_8 CP_2
datate 8 aprile 2017 (a tale proposito basti osservare che dall'esame del server di CP_5 CP_5
compiuto degli esperti descrittori, si evince che la totalità dei dati e ivi rinvenuti risulta CP_2 CP_1
provenire da una cartella contrassegnata da nome e cognome del predetto dipendente – cfr. all. 5 e 6
pagina 5 di 19 della relazione di ctu informatica a firma ), risulta provato in causa un drastico calo del Persona_3
fatturato sui clienti seguiti dagli ex dipendenti delle attrici (ben 116 dei quali hanno cessato di colpo di acquistare da , passando alla concorrente proprio a partire dall'8 aprile 2017 – cfr. fg. 33 CP_1 CP_5
della prima relazione del c.t.u. contabile) – ciò che appare univocamente indicativo del fatto che il passaggio massivo di dipendenti da e , completato nel lasso di pochi mesi, era stato CP_2 CP_1
orchestrato da proprio al fine di acquisire una serie di informazioni in ordine alle strategie di CP_5
mercato della concorrente, in modo da poter facilmente offrire condizioni migliorative ai suoi clienti, nel contempo assestando un rilevante colpo alle prospettive della concorrente.
Quanto alla riferibilità delle condotte di sottrazione di informazioni commerciali, deve rammentarsi che nell'esame dei computer aziendali già in uso agli ex-dipendenti di e (in ordine alle quali CP_2 CP_1
le risultanze della relazione tecnico forense di parte attrice – cfr. doc. 41 prodotto da parte attrice fin dal ricorso cautelare – non sono state specificamente contrastate da parte convenuta, la quale, pur potendolo fare, si è ben guardata dal richiederne una verifica officiosa, per tutto il corso delle due fasi cautelari e del giudizio di merito) è risultato che il convenuto negli ultimi giorni di Controparte_8
lavoro ha visualizzato in modo massivo documentazione aziendale, anche di anni precedenti, ha installato il software dropbox (senza condividere cartelle con colleghi) e utilizzato il software
CCleaner, eliminando 77.000 files;
che il convenuto ha inserito nel computer aziendale CP_10
a lui in uso una pen-drive di tipo USB nel penultimo giorno di lavoro presso , asportandovi il CP_1 file “sconti ate min-max.xls”, nonché la cartella denominata ”, contenente conferme d'ordine CP_1
di vari clienti;
ha a sua volta installato “dropbox”, e cancellato dal suo computer 233.219 files;
che il convenuto durante i suoi ultimi giorni di lavoro ha inserito nel computer aziendale a lui in CP_13 uso due dispositivi USB, asportandovi un file excel denominato “CLIENTI.CUZZI.ods”, consultato ulteriori files di portata strategica, tra cui quelli relativi alla profilazione di clienti generici e il file
“Clienti.MOIA.ods”, e cancellato 186.109 files;
che il convenuto ha inviato dal CP_9
computer aziendale al proprio indirizzo privato una serie di files contenenti informazioni commerciali riservate, meglio descritti al fg. 15 dell'all. 41 al ricorso cautelare e al relativo all. 11; che a sua volta il convenuto ha inviato al proprio indirizzo personale i files riservati indicati al fgg. 11 del ricorso CP_10
cautelare datato 24 gennaio 2018.
Da quanto sopra esposto discende che è stata raggiunta la prova che la condotta di sottrazione di informazioni commerciali dagli strumenti informatici delle società attrici è ascrivibile (oltre che alla società che deve ritenersi per i motivi sopra indicati la orchestratrice delle condotte dei CP_5
pagina 6 di 19 CP_ neo-assunti dipendenti e la loro principale beneficiaria) ai convenuti e al CP_8 CP_10 CP_9
contrario non è stata raggiunta la prova che gli altri convenuti (vale a dire , CP_6 CP_7
, e MO LL) abbiano concorso in tale
[...] CP_11 CP_12 CP_14
disegno.
4. La tutelabilità dei dati sottratti alle società attrici ai sensi degli artt. 98 e 99 c.p.i.
Così delimitata la condotta di sottrazione di informazioni commerciali e la sua riferibilità ai soggetti sopra indicati, ritiene il Collegio che l'insieme dei documenti illecitamente sottratti dai convenuti sopra indicati sia tutelabile ai sensi dell'art. 98 c.p.i., rispondendo a tutti i parametri richiesti dalla predetta norma.
Ed invero non può certo negarsi che la natura delle informazioni, quale esemplificata nel paragrafo che precede, sia connotata dal carattere della segretezza, in quanto, come è di tutta evidenza, la scontistica praticata ai singoli clienti, l'entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans (e tutte le altre informazioni esemplificate nel paragrafo precedente) sono informazioni interne all'azienda; né è stata acquisita in causa la prova che esse siano state in alcun modo divulgate e rese pubbliche dalle società attrici.
Allo stesso modo è evidente come l'intera documentazione gestionale dell'imprenditore abbia un valore economico in quanto segreto, come deriva in astratto dalla considerazione che conoscere la scontistica praticata ai singoli clienti, l'entità dei loro ordinativi medi, le condizioni di pagamento, gli sconti minimi e massimi offerti per ciascun articolo venduto, i margini di ricarico sui singoli articoli, le retribuzioni e i benefits offerti a dipendenti ed agenti, i business plans (e tutte le altre informazioni esemplificate nel paragrafo precedente) può consentire al soggetto economico che acquisisca tale massa di informazioni di attuare una strategia commerciale che gli consenta di sfruttare le conoscenze così acquisite per offrire ai potenziali clienti condizioni (anche di poco) migliorative rispetto a quelle della concorrente, e, al contempo, di stornare i dipendenti della concorrente offrendo loro condizioni (anche di poco) migliorative;
in altri termini, la massa di informazioni aziendali acquisite recava tutta una serie di indicazioni dalle quali ricavare conseguenze utili e necessarie per l'esercizio dell'attività aziendale, senza necessità di acquisire ulteriori informazioni;
costituendo, in estrema sintesi, un patrimonio di utilità per l'esercizio dell'attività aziendale (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 16744 del 19 giugno 2008); ed in concreto dal rilievo che la società convenuta, nonostante fosse abilitata a vendere prodotti Widia sino dal novembre 2016, aveva iniziato a fornire di prodotti Widia a ben 116 soggetti (già clienti CP_2 pagina 7 di 19 ) solo a partire dall'8 aprile 2017, vale a dire dalle dimissioni di da e CP_1 Controparte_8 CP_2
alla sua contestuale assunzione in e che, a partire da tale data, le vendite di prodotti Widia da CP_5
parte delle società attrici avevano subito una pesante contrazione, correlata ad una altrettanto rilevante lievitazione del fatturato di ai clienti già forniti da e fino all'8 aprile 2017. CP_5 CP_2 CP_1
Quanto infine alla sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete, si deve avere riguardo alla relazione tecnico forense dell'ing. , (le quali Persona_4
risultanze – cfr. doc. 41 prodotto da parte attrice fin dal ricorso cautelare – non sono state specificamente contrastate da parte convenuta, la quale, pur potendolo fare, si è ben guardata dal richiederne una verifica officiosa, per tutto il corso delle due fasi cautelari e del giudizio di merito), nella quale si attesta che, all'interno di ed “Tutti i computer e tutti i dispositivi mobili CP_2 CP_1 acquisiti erano protetti e dotati di adeguate misure di sicurezza quanto all'accesso ed alla conservazione dei dati e non vi è traccia di elementi che possano indicare un uso difforme ai requisiti di sicurezza da parte degli ex dipendenti. Tali dispositivi erano efficacemente dotati di meccanismi di autenticazione tramite password personale (con lunghezza minima 8 caratteri, si veda Figura 2), diversa per ogni utente e la documentazione aziendale era custodita nel gestionale aziendale SAP (di cui si dirà di più in seguito) che, oltre a meccanismi di strong authentication (la password aveva scadenza ogni 180 giorni, di veda Figura 1), gode di sofisticati criteri di autorizzazione per mezzo dei quali ad ogni utente era concessa la visualizzazione della sola area di competenza aziendale. In particolare la e la avevano e attuavano, come ho avuto modo di verificare, policies di CP_2 CP_1
sicurezza mirate al fine di limitare ad ogni dipendente l'accesso ai soli dati aziendali necessari all'espletamento del proprio incarico” (doc. 41, fg. 8); a proposito del sistema gestionale SAP, l'ing.
Giorgio ha inoltre osservato che “I locali in cui era ospitata l'infrastruttura SAP (prima del trasloco presso la sede attuale: ovvero la sede di Pioltello, dove si trovano anche le altre società del Pt_2
godevano, come adesso, dei requisiti di sicurezza sufficienti a garantirne l'inaccessibilità senza
[...] autorizzazione”, essendo la stessa infrastruttura (“virtualizzata” nel luglio 2016) ospitata in una stanza dedicata chiusa con chiavi (cfr. il doc. 41, già citato, p. 10); sempre nella Relazione tecnica forense dell'ing. Giorgio si rileva che “all'interno della rete della Wirtek/Atesina era presente un file server gestito dal controller di dominio aziendale a cui solo gli utenti registrati potevano accedere. Si precisa che l'account in uso al Sig. aveva accesso a tutte le cartelle contenute nel file server, mentre il CP_8
CP_ Sig. aveva accesso limitato ad alcune delle sottocartelle ivi presenti
(X:\Dati\Wirtek\Rivenditori\Scalesconti,X:\DatiCondivisi\Provvigioni_Agenti\Atesina_Padova). Gli
pagina 8 di 19 utenti associati ai Sigg. e non avevano accesso al file server” (p. 11); anche il sistema di CP_9 CP_10 posta elettronica, infine, è “gestit(o) attraverso il servizio cloud Office 365 fornito dalla Microsoft
Corporation che, a tutti gli effetti, implementa le migliori pratiche di sicurezza allo stato dell'arte, incluso meccanismi anti phishing, anti spam, anti virus e di protezione da accessi non autorizzati con possibilità di autenticazione multi fattore” ed è controllato “internamente alle società e CP_2 CP_1 da un amministratore di sistema che detiene l'accesso esclusivo alle funzionalità amministrative (ad esempio, creazione e cessazione di una casella di posta elettronica, monitoraggio, etc.)” (cfr. doc. 41, pp. 9 – 10).
Misure sicuramente adeguate a mantenere la segretezza delle informazioni – senza contare che dall'esame dei contratti di lavoro prodotti dalla parte attrici (cfr. docc. 14, 20 e 26) risulta che le medesime avevano concluso dei patti di riservatezza con i dipendenti e (la CP_8 CP_9 CP_10
CP_ conclusione di un patto di riservatezza con il convenuto emerge dal nome di un file rinvenuto sul server di nel corso della fase di descrizione – cfr. all. 6 alla relazione finale degli esperti CP_5
trascrittori), dipendenti tutti i quali, rivelando le informazioni segrete, tali accordi avevano violato.
5. Sulla concorrenza sleale
Pur consapevole della astratta cumulabilità dell'azione reale a tutela dei propri diritti di esclusiva sulle informazioni oggetto di proprietà industriale ex art. 98 c.p.i. con quella personale di concorrenza sleale per l'illecito utilizzo da parte della convenuta di tali segreti commerciali, enunciata dalla stessa norma del codice della proprietà industriale, ritiene il Collegio che, risolvendosi la condotta illecita della società convenuta nell'acquisizione e utilizzo di tali informazioni segrete, in mancanza di ulteriori elementi connotativi della condotta di cui all'art. 2598 c.c. deve ritenersi assorbita nella condotta sanzionata dall'art. 98 c.p.i.
6. L'accertamento del danno derivato alle società attrici in conseguenza delle accertate circostanze: il lucro cessante.
All'esito della esauriente attività svolta, in due riprese, dal c.t.u. dott. , ritiene il Collegio di Persona_5
concordare con le conclusioni alle quali l'esperto è giunto, in quanto sorrette da una adeguata e analitica motivazione, anche in risposta alle osservazioni delle parti, ed in particolare nella determinazione del lucro cessante nella misura del mancato guadagno patito dalle società attrici, partendo dalla grandezza che la dottrina aziendalistica definisce margine di contribuzione (MdC) di primo livello, e cioè dalla differenza tra i ricavi delle vendite di prodotti Widia ed i soli costi variabili pagina 9 di 19 necessari ad effettuare le vendite, con riferimento alle minori vendite di e in misura pari CP_2 CP_1
alle vendite effettuate da ai clienti comuni (direttamente ovvero mediante triangolazione con CP_5 due soggetti dei quali è risultata la interposizione) a partire dal 08/04/2017; le “mancate vendite” che sono state utilizzate per determinare il mancato guadagno sono assunte pari alla differenza tra le vendite che le Parti Attrici avrebbero effettuato senza il lamentato intervento di Minetti sui Clienti
Comuni e le vendite che effettivamente le Parti Attrici hanno conseguito, ipotizzando che tutte le vendite di prodotti Widia ai Clienti Comuni effettuate da sarebbero state effettuate dalle Parti CP_5
Attrici ai medesimi prezzi praticati da CP_5
Ed invero da un lato il c.t.u. ha esaurientemente dato conto della sua scelta, escludendo che possa utilizzarsi, come pretenderebbe la difesa delle parti convenute, come base di calcolo il margine operativo lordo (MOL), dal momento che, come condivisibilmente affermato dall'esperto, “tale grandezza è determinata sottraendo dai ricavi i costi operativi che in grande parte possono essere considerati fissi, cioè costi strutturali che l'impresa sostiene in modo indipendente dal volume delle vendite e che hanno una scarsissima elasticità rispetto ai ricavi conseguiti, quali ad esempio i canoni di locazione o il costo dei dipendenti o più genericamente i costi generali”.
Allo stesso modo non potrà determinarsi il complessivo danno nella totale diminuzione del fatturato delle attrici o nel complessivo aumento del fatturato della convenuta, come pretenderebbe la difesa delle attrici, dal momento che “non è possibile stabilire con precisione un nesso biunivoco tra la riduzione delle vendite delle Parti Attrici e l'aumento di quelle di ovvero, in altre parole, una CP_5
stringente correlazione tra il calo delle vendite di e di e le vendite effettuate da CP_2 CP_1 CP_5
ai Clienti Comuni;
e questo è dovuto al fatto che: a) si registra un generalizzato calo delle vendite di
e di di prodotti Widia anche su clienti diversi dai Clienti Comuni;
b) si registra un CP_2 CP_1
generalizzato calo delle vendite di anche di prodotti diversi da Widia anche su clienti diversi CP_2
dai Clienti Comuni;
c) i documenti agli atti inducono a ritenere non esistente una esclusiva di vendita di prodotti Widia da parte di e/o di nel periodo considerato, e questo genera un'elevata CP_2 CP_1
elasticità della domanda rispetto al prezzo praticato tra le imprese concorrenti;
d) esistono prodotti succedanei ai prodotti Widia commercializzati tanto dalle Parti Attrici quanto dalla e) CP_5
risultano esistere rapporti commerciali anche rilevanti tra alcuni Clienti Comuni e la prima CP_5
del 08/04/2017, tuttavia solo da questa data questi clienti iniziano ad acquistare prodotti Widia da
f) vi sono 78 Clienti Comuni che nel periodo in esame acquistano prodotti Widia sia da CP_5 sia dalle Parti Attrici”. CP_5
pagina 10 di 19 Così infine non sarebbe corretto assumere come parametro di riferimento delle mancate vendite i flussi di ricavi attesi dalle Parti Attrici ovvero i flussi di ricavi di e registrati nel corso del CP_2 CP_1
2016, come pretenderebbe l'attrice, dal momento che, sempre secondo l'esperto, non sono stati riscontrati elementi che possano indurre a ritenere che le vendite delle Parti Attrici avrebbero mantenuto il volume di vendite del 2016 o aumentato il loro trend nel 2017 e negli esercizi successivi
(al contrario l'ammontare complessivo delle vendite di prodotti Widia da parte di tutte le società in causa ha subito una progressiva diminuzione nel periodo 2016-2019 – cfr. fg. 55 della prima relazione di c.t.u.).
Ciò posto, ritiene il Collegio che il lucro cessante debba essere computato, in base ai criteri sopra illustrati, con riferimento al MdC delle minori vendite di e in misura pari alle vendite CP_2 CP_1
effettuate da ai Clienti Comuni (direttamente ovvero mediante triangolazione con due soggetti CP_5
dei quali all'esito dell'istruttoria svolta è risultata la interposizione;
a tale proposito si richiama quanto esposto dal dott. ai fgg.
7-8 della sua relazione integrativa, ed in particolare il rilievo che Persona_5
tali soggetti economici hanno acquistato da solo nel periodo della inibitoria cautelare, CP_5
rivendendo i prodotti Widia a clienti comuni) a partire dal 08/04/2017 e fino al 31 dicembre 2018, vale a dire per tutto il periodo in cui la vendita di prodotti Widia ai clienti comuni doveva ritenersi illegittima, stante l'inibitoria comminata dal Collegio in sede di reclamo cautelare.
Peraltro a tale importo deve essere aggiunta la quota di minori vendite di prodotti Widia concluse nell'esercizio 2019, stante il dimostrato effetto di trascinamento degli effetti delle illecite condotte della convenuta (si vedano i dati aggregati delle vendite di prodotti Widia concluse dalle parti in causa nel periodo 2016-2019, al fg. 55 della prima relazione del c.t.u. contabile), quale derivante dalla evidente fidelizzazione dei clienti acquisiti mediante la illecita acquisizione delle informazioni commerciali segrete delle società attrici.
Per effetto di tutte le considerazioni che precedono il danno da lucro cessante deve essere quantificato in € 221.961 per l'esercizio 2017; in € 223.151 + € 28.413,79 (minori guadagni derivanti dalle illegittime triangolazioni con le interposte Imar s.r.l. e Tecnocommerciale s.r.l.) per l'esercizio 2018; in
€ 404.468 per l'esercizio 2019 (il tutto per complessivi € 877.993,79).
Tali considerazioni escludono pertanto la possibilità di quantificare il danno sulla base del criterio controfattuale, ovvero sulla base del criterio della retroversione degli utili, in difetto della prova che gli utili realizzati dall'autore della violazione eccedano tale misura (come risulta dalla relazione del c.t.u., la sommatoria di tali utili sarebbe inferiore alla misura del lucro cessante come sopra quantificato).
pagina 11 di 19 7. L'accertamento del danno derivato alle società attrici in conseguenza delle accertate circostanze: il danno emergente.
Assume parte attrice di avere, in conseguenza dagli accertati illeciti sopra descritti, diritto ad ottenere il ristoro del danno derivante dalla violazione dei propri assets immateriali e del proprio diritto all'immagine; a tale proposito invoca alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità e di merito, dettate a disciplinare fattispecie peraltro del tutto differenti rispetto a quella qui in esame, vale a dire quella in cui la parte convenuta abbia contraffatto un brevetto o comunque una privativa industriale
(ciò che non è nel caso che ci occupa, laddove le attrici non solo non erano titolari di alcun brevetto o privativa industriale, ma neppure del diritto di rivendere in esclusiva i prodotti da essa acquistati dalla società Kennametal Italia s.p.a.) ovvero quella in cui l'immissione sul mercato del prodotto contraffattorio sia tale da influire in modo negativo sull'immagine del prodotto del concorrente titolare del diritto di privativa industriale (laddove, come detto, il prodotto immesso sul mercato dall'odierna convenuta era il medesimo commercializzato da e , le quali, come detto, non CP_5 CP_2 CP_1
erano titolari di alcun diritto di esclusiva sul detto prodotto, sia pure limitatamente alla sua sola commercializzazione) – Né, da ultimo, può essere riconosciuto alcun danno al valore delle aziende delle società attrici, non essendo stato pregiudicato alcun asset – non l'inesistente know-how – ed essendo il danno all'avviamento sostanzialmente ristorato dal risarcimento del lucro cessante, ivi compreso quello cagionato dall'effetto di trascinamento degli effetti provocati dalle condotte illecite, come sopra quantificati.
Né, infine, può essere riconosciuto in favore della società attrice il richiesto danno morale, dal momento che, per una società di capitali, lo stesso, in quanto species del più ampio genus del danno non patrimoniale, si identifica nel pregiudizio alla propria immagine e credibilità nei confronti del pubblico (cfr. Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 2367 del 3 marzo 2000); mentre nel caso che ci occupa, escluso come anzidetto alcun danno all'immagine, non vi è alcuna prova della sussistenza, ventilata da parte attrice, di condotte denigratorie poste in atto da alcuna delle parti convenute in danno di CP_2
e/o . CP_1
Di talché non è dovuto alcun ristoro di danni emergenti in relazione ai titoli azionati, ad eccezione del risarcimento delle spese sostenute per l'accertamento delle condotte illecite degli ex-dipendenti, quantificate in comparsa conclusionale in complessivi € 20.000,00 (danno comprovato dalle fatture pagate all'esperto informatico per l'esame dei personal computers già in uso agli ex-dipendenti e delle misure approntate dalle società attrici per la protezione della segretezza dei dati – cfr. doc. 105 di parte pagina 12 di 19 attrice); a tali importi dovranno essere aggiunte le spese sostenute da successivamente all'8 CP_2 aprile 2017 per promuovere la vendita dei prodotti Widia, quantificate dall'esperto in complessivi €
7.931,78, dovendosi ritenere che le stesse siano state finalizzate a contrastare gli effetti negativi derivanti dalle condotte illecite come sopra accertate.
8. La debenza degli importi derivanti dall'applicazione delle penali stabilite in sede cautelare;
la possibilità di cumulare tali importi con i danni come sopra determinati.
La difesa della convenuta eccepisce da un lato di non avere violato la inibitoria comminatale dal giudice della fase cautelare di primo grado (avendo dato disposizione ai neo-dipendenti assunti dopo le loro dimissioni da di non effettuare alcuna vendita di prodotti Widia); di non essere stata in CP_1 grado di osservare l'inibitoria, come modificata dal Collegio in sede di reclamo cautelare, non essendole stato possibile conoscere quali fossero i clienti comuni (vale a dire i clienti e CP_2 CP_1 alla data dell'8 aprile 2017), essendo nell'impossibilità di conoscere la lista di tali clienti, per essere stato secretato il doc. n. 50 di controparte, nel quale tale lista era riportata.
Entrambe le eccezioni sono palesemente infondate.
Ed invero, quanto alla prima, si osserva come dal comportamento processuale della convenuta CP_5
valutabile ex art. 116 c.p.c., si evince che la medesima società ha aggirato il divieto di vendere prodotti
Widia utilizzando i dipendenti stornati dalle società attrici, omettendo di indicare nei DDT relativi a tali vendite il nome del venditore (solitamente indicato, anche per consentire il calcolo delle provvigioni spettanti a ciascun dipendente), e rifiutando di fornire al c.t.u. i cedolini-paga dei dipendenti in questione (dai quali si sarebbe potuto ricavare l'entità delle vendite a ciascuno di loro attribuibili); di talché, dal momento che, come era lecito aspettarsi, i nomi dei dipendenti che avevano curato le vendite effettuate da nei confronti dei soggetti accertati come interposti, Imar s.r.l. e CP_5
Tecnocommerciale s.r.l., compaiono sui DDT relativi a tali vendite, e che dall'esame dei predetti DDT si evince che le vendite erano state curate nell'85 % dei casi dai dipendenti “interdetti”, se ne deduce che si possa attribuire ai dipendenti “interdetti” la medesima percentuale delle 689 vendite (per complessivi € 379.948) effettuate da nel periodo di vigenza del primo provvedimento CP_5
interdittivo, vale a dire dal 3 aprile 2018 al 6 giugno 2018.
Allo stesso modo deve escludersi che si sia trovava nella impossibilità di ottemperare al CP_5 secondo periodo di inibitoria stante l'incertezza sulla individuazione dei clienti comuni ai quali sarebbe stato inibita la vendita di prodotti Widia, dal momento che, a prescindere dal rilievo che la convenuta era perfettamente a conoscenza dei nominativi dei clienti comuni, avendo in precedenza copiato sul pagina 13 di 19 proprio server tutta la contabilità gestionale delle società attrici, risulta dagli atti della fase cautelare, e precisamente dal p.v. di inizio delle operazioni peritali del 19 febbraio 2018, che il c.t.p. di parte attrice aveva fornito l'elenco dei clienti di e alla data dell'8 aprile 2017, e che lo stesso elenco CP_2 CP_1
veniva allegato al predetto verbale.
Ciò posto, basti rammentare che, come ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. SS.UU. n. 16601 del 5 luglio 2017), “la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più incompatibile come i principi generali del nostro ordinamento, come una volta si riteneva”, precisando peraltro “che questo connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda”, casi tra i quali espressamente il
Supremo Collegio ha individuato le penali previste (tra le altre) dall'art. 131, comma secondo, c.p.i., e dall'art. 614 bis c.p.c., aventi natura sanzionatoria e deterrente.
Di talché appare incontestabile la possibilità di cumulare agli importi quantificati come lucro cessante e danno emergente, come sopra quantificati, gli importi derivanti dalla applicazione delle penali, come di seguito determinati.
9. La quantificazione degli importi derivanti dall'applicazione delle penali per la violazione dell'inibitoria comminata dai giudici della cautela.
Occorre preliminarmente escludere che, nonostante quanto a suo tempo stabilito nelle due fasi cautelari, possa essere riconosciuta una penale commisurata ai giorni di ritardo per l'attuazione dei provvedimenti cautelari;
ed invero tale tipologia di penale appare destinata a sanzionare il ritardo nella attuazione della ingiunzione di un facere (quale ad esempio la modifica di una denominazione sociale o di un marchio, ovvero l'eliminazione di un sito internet), non certo il periodo durante il quale sono state commesse violazioni dell'obbligo di non facere, obblighi peraltro singolarmente sanzionati.
Ciò posto, occorre premettere che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non esiste alcun divieto per il giudice del merito di modificare la misura della penale prevista per ciascuna singola violazione, dal momento che tale misura deve essere commisurata, stante il disposto dell'art. 614 bis c.p.c., al vantaggio per l'obbligato derivante dall'inadempimento, e che i dati fattuali per valutare tale vantaggio, che non potevano essere noti al momento nel quale i giudici della cautela comminavano l'inibitoria e la relativa penale, impongono al giudice del merito di modificare tale importo allorché, come nel caso che ci occupa, la misura unitaria della penale determinata in sede cautelare ecceda in misura spropositata (nella misura di circa quaranta volte) il vantaggio che ciascuna violazione abbia procurato all'obbligata. pagina 14 di 19 Sulla base di queste premesse, ritiene il Collegio che la violazione deve essere individuata in ciascun atto di vendita, a prescindere dall'eventuale frazionamento del suo oggetto in sede di consegna;
che la misura della penale deve essere commisurata al valore medio delle vendite effettuate in ciascuno dei periodi considerati;
ciò posto, la penale per il primo periodo deve essere commisurata al valore medio delle 585 (689 x 85 %) vendite, vale a dire € 551,44, moltiplicato per il numero delle vendite riferibili ai dipendenti “interdetti” (per un totale complessivo di € 322.597); la penale per il secondo periodo deve essere commisurata al valore medio delle 180 vendite (163 vendite dirette ai clienti comuni + 17 vendite indirette ai clienti comuni per il tramite dei soggetti interposti), vale a dire € 1.008,5, moltiplicato per il numero delle vendite effettuate in violazione dell'interdizione (per un totale complessivo di € 181.529).
Dovrà di conseguenza quantificarsi la penale in complessivi € 504.126,00.
Della stessa penale dovrà rispondere la sola società convenuta, non essendo possibile determinare quale dei dipendenti convenuti abbia consapevolmente concorso nelle violazioni, ed eventualmente in quale misura.
10. La richiesta di inibitoria e di ritiro dal commercio dei beni oggetto delle vendite frutto delle condotte illecite.
La domanda non può essere accolta;
ed invero, come già affermato dal Collegio in sede cautelare,
l'illecito vantaggio concorrenziale acquisito dalla convenuta mediante lo storno dei dipendenti e l'acquisizione delle informazioni commerciali segrete ha esaurito i propri effetti allo spirare del periodo di inibitoria (e del successivo periodo di trascinamento degli effetti medesimi), dovendosi ritenere che dopo oltre due anni e mezzo dagli illeciti le società attrici (oggi confluite nella società Parte_1
abbiano avuto ampia possibilità di ricostituire il proprio assetto organizzativo e di approntare
[...]
adeguate contromisure per annullare il vantaggio concorrenziale illecitamente conseguito dalla controparte (anche tenendo conto del fatto che le società attrici non hanno mai goduto dell'esclusiva nella commercializzazione dei prodotti Widia, e che dall'irruzione sul mercato di un competitor che fino al novembre 2016 non esisteva è derivata da una scelta lecita del fornitore Kennametal Italia
s.p.a., a seguito della quale e (oggi confluiti in non avevano più CP_2 CP_1 Parte_1
potuto contare sulla posizione di sostanziale monopolio, con tutte le conseguenze in tema di necessaria Contr riduzione del volume di affari, così come del al fine di mantenere competitività.
pagina 15 di 19 Allo stesso modo dovrà rigettarsi la domanda di ritiro dal commercio dei beni venduti da nel CP_5 periodo decorrente dall'8 aprile 2017 alla scadenza dell'inibitoria, trattandosi di materiale di consumo, verosimilmente non più esistente, stante il tempo trascorso, e comunque non oggetto di contraffazione.
11. Conclusioni.
Le domande attrici vanno perciò, come anticipato, accolte, nei limiti sopra illustrati.
Dovrà quindi accertarsi che la convenuta in concorso con CP_5 Controparte_8 CP_9
e ha compiuto atti di abusiva acquisizione e utilizzazione di
[...] CP_10 CP_13
informazioni riservate di cui agli artt. 98 e 99 C.P.I. e di concorrenza sleale per storno di dipendenti, utilizzazione di informazioni riservate, violazione dell'obbligo di fedeltà.
Dovrà quindi condannarsi la società (oggi al risarcimento in favore della CP_5 CP_4
società attrice della complessiva somma di € 1.410.051,57. Parte_1
Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, gli importi indicati vanno assoggettati a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla data del 31 dicembre 2018 (essendo impossibile individuare la data di consumazione di ciascuno degli illeciti per cui è condanna).
Spettano poi sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, gli interessi legali a partire sempre dalla data del 31 dicembre 2018 sino al saldo effettivo.
Allo stesso modo dovranno condannarsi i convenuti Controparte_8 CP_9 CP_10
e , in via solidale tra loro e con la convenuta al risarcimento in favore della CP_13 CP_4
società attrice della complessiva somma di € 905.925,57, oltre rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla data del 31 dicembre 2018 (essendo impossibile individuare la data di consumazione di ciascuno degli illeciti per cui è condanna), oltre interessi legali sull'importo indicato, rivalutato di anno in anno, a partire sempre dalla data del 31 dicembre 2018 sino al saldo effettivo.
Dovranno al contrario rigettarsi le domande proposte dalla parte attrice nei confronti dei convenuti
, , e MO LL. CP_6 CP_7 CP_11 CP_12 CP_14
Restano assorbite le ulteriori domande, anche istruttorie, delle parti processuali.
12. Le spese. CP_ Le spese seguono la soccombenza;
i convenuti e andranno CP_4 CP_8 CP_9 CP_10 pertanto condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per il pagina 16 di 19 presente giudizio di merito, che si liquidano in € 15.476,40 per spese (di cui € 1.686 per C.U. ed €
13.790,40 per rimborso spese ctp ed € 60.723,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte CP_16 le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo per cui è condanna, dell'aumento del 30 % per i due scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
allo stesso modo i convenuti CP_4
CP_
e andranno condannati, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese CP_8 CP_9 CP_10
relative alle fase cautelare di primo grado, liquidate in € 843,00 per spese e € 19.884,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo per cui è condanna e dell'aumento del 30 % per i due scaglioni successivi, nonché alla rifusione delle spese relative alle fase cautelare di secondo grado, liquidate in complessivi € 19.884,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo per cui è condanna e dell'aumento del 30 % per i due scaglioni successivi.
A sua volta l'attrice andrà condannata alla rifusione delle spese sostenute dai Parte_3
convenuti , , per il CP_6 CP_7 CP_11 CP_12 CP_14
presente giudizio di merito, che si liquidano in € 60.000,00= per onorari (liquidati i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.001,00= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo della domanda giudiziale, dell'aumento del 10 % per i cinque scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti), oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
allo stesso modo l'attrice
[...]
andrà condannata alla rifusione delle spese relative alle fase cautelare di primo grado, Parte_1
liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo della domanda giudiziale e dell'aumento del 10 % per i cinque scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti, nonché alla rifusione delle spese relative alla fase cautelare di secondo grado, liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, tenuto conto dell'importo della domanda giudiziale e dell'aumento del 10 % per i cinque scaglioni successivi e dell'aumento del 60 % per il numero di parti.
Nulla per le spese relative al convenuto MO LL, rimasto contumace.
Le spese delle c.t.u. delle fasi cautelare e di merito, come liquidate dal g.i., vengono definitivamente poste a carico dei convenuti , e CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_13
, in via tra loro solidale, nei rapporti interni.
[...]
P.Q.M.
pagina 17 di 19 Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, pronunciando in via definitiva nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
- accerta che la convenuta in concorso con CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10
e ha compiuto atti di abusiva acquisizione e utilizzazione di informazioni riservate
[...] CP_13
di cui agli artt. 98 e 99 C.P.I. e di concorrenza sleale per storno di dipendenti, utilizzazione di informazioni riservate, violazione dell'obbligo di fedeltà e la violazione, da parte dei dipendenti;
- condanna la convenuta al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società CP_4 attrice, e perciò al pagamento del complessivo importo di € 1.410.051,57=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti e , in via solidale Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_13
tra loro e con la convenuta al risarcimento in favore della società attrice della complessiva CP_4 somma di € 905.925,57=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione;
- condanna i convenuti e , CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10 CP_13
in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese sostenute dalla società attrice per il presente giudizio di merito, che si liquidano in € 15.476,40 per spese (di cui € 1.686 per C.U. ed € 13.790,40 per rimborso spese ctp ed € 60.723,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
CP_16
- condanna i predetti convenuti, in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese relative alla fase cautelare di primo grado, liquidate in complessivi € 843,00 per spese ed € 19.884,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, nonché alla rifusione delle spese relative alle fase cautelare di secondo grado, liquidate in complessivi € 19.884,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, IVA e
CP;
- condanna alla rifusione delle spese sostenute dai convenuti , Parte_1 CP_6
, per il presente giudizio di merito, che si CP_7 CP_11 CP_12 CP_14
liquidano in € 60.000,00= per onorari, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese relative alla fase cautelare di primo grado, liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP, e alla fase cautelare di secondo grado, liquidate in € 30.318,00, oltre 15 % per spese generali, IVA e CP;
- nulla sulle spese di lite tra e MO LL;
Parte_1
pagina 18 di 19 - pone le spese delle c.t.u. disposte nelle fasi cautelare e di merito, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico delle parti convenute CP_4 Controparte_8 CP_9 CP_10
e , in via tra loro solidale.
[...] CP_13
Così deciso in Brescia il 27 maggio 2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. Carlo Bianchetti dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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