Articolo 2259 bis del Codice dell'ordinamento militare
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1 gennaio 2020
Art. 2259-bis. (Assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari). 1. Al fine di consentire l'attuazione dei processi di ristrutturazione e di incremento dell'efficienza degli arsenali e degli stabilimenti militari, in ciascuno degli anni del triennio 2012-2014, il Ministero della difesa riserva alle assunzioni del personale degli arsenali e degli stabilimenti militari appartenente ai profili professionali tecnici il sessanta per cento delle assunzioni di cui all' articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e successive modificazioni, e all' articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 , e successive modificazioni. Per le assunzioni di cui al presente comma non si applica l' articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono prorogate fino all'anno ((2020)) .
Entrata in vigore il 1 gennaio 2020
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