Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 23/06/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.622 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 622 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente, in Via Parte_1
Mameli n. 83, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. Nadia Blasi,
E
Il sig. , nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1
Loc. Cavallino, Via del Parco n.9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv.
Marco Galluccio.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 11 dicembre 2024, i ricorrenti, deducevano:
“I sigg.ri e hanno convissuto per due anni e dalla loro unione Parte_1 Parte_2
è nato, in Urbino in data 14/08/2022 il figlio (C.F.: Persona_1
lasciati già da diversi mesi.
Mentre la sig.ra è rimasta a vivere con il figlio a Cagli (PU) presso l'abitazione Parte_1
della madre e attualmente è alla ricerca di un immobile dove spostarsi a vivere da sola con il padre è tornato a vivere presso i propri genitori in via Girfalco 14 di Per_1 CP_1
61029 Urbino pur mantenendo la propria residenza sempre ad Urbino (PU), Loc.
Cavallino, Via del Parco n.9.”
Pertanto, sulla base di tali argomentazioni, domandavano, l'accoglimento delle seguenti condizioni in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale:
“1) L'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione stabile e prevalente dello stesso, anche ai fini anagrafici, presso la residenza materna, in Cagli (PU), in Via Mameli n.83 – interno 01;
2) Il riconoscimento del diritto di visita paterno in favore del figlio viene Persona_1
regolamentato, tenuto conto sia delle esigenze del minore che degli impegni lavorativi dei genitori, secondo la seguente calendarizzazione: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni weekend: il padre andrà a prendere il figlio all'asilo il venerdì pomeriggio e lo riaccompagnerà sempre a scuola il lunedì mattina.
3) Il bambino trascorrerà le grandi festività (Vigilia di Natale, Natale, Capodanno,
Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1 maggio, Festa patronale, Ferragosto,
Ognissanti, ecc…) con ciascuno dei genitori in modo alternato e passerà con il padre 15 giorni anche non continuativi nel periodo estivo, 5 giorni anche non continuativi nel periodo natalizio e 3 giorni continuativi durante le vacanze pasquali.
4) Il padre provvederà alla corresponsione di un contributo a titolo di mantenimento in favore del figlio della somma di euro 300,00 mensili, da corrispondere alla madre del minore entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1
indici Istat, mediante bonifico bancario;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie, da individuarsi secondo le indicazioni del Protocollo adottato dalla Conferenza distrettuale sulla Riforma
“Cartabia”, nella misura del 50% ciascuno;
5) L'assegno unico universale sarà percepito nella misura del 100% dalla madre del minore;
Parte_1 6) Le spese del presente giudizio interamente compensate tra le parti e i legali rinunziano espressamente alla solidarietà professionale.”.
All'esito del deposito, in data 27-28.02.2025, delle note scritte in sostituzione dell'udienza con le quali le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso introduttivo chiedendone l'accoglimento, in data 16.04.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per decisione.
OSSERVA IL COLLEGIO
Non vi sono ragioni oggettive che inducano a ritenere non accoglibili le condizioni stabilite dalle parti in via congiunta nel ricorso presentato in data 11 dicembre 2024 e confermate nelle note scritte del 27-28 febbraio 2025.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore Per_1
sono da considerarsi confacenti al suo preminente interesse. Soddisfacente per
[...]
l'interesse del minore e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con il figlio . Persona_1
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DISPONE in conformità alle condizioni indicate nel ricorso congiunto presentato in data 11 dicembre 2024 e riportate in parte motiva.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Urbino, il 21.05.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Vera Colella dott. Egidio De Leone