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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/01/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1498/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Rosanna Pupo Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.4.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio l' e, premesso di aver prestato servizio in qualità di LPU presso CP_1 il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) nel periodo dal 30/09/1998 al
31/08/2015 con impegno per 20 ore settimanali dal 30/09/1998 al 31/07/2006
e per 30 ore settimanali dal 01/08/2006 al 31/08/2015, esponeva che l' CP_2 non aveva provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa relativa al suddetto periodo.
Lamentando la illegittimità del contegno dell'Istituto, assumendo il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa e dopo aver richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità, concludeva chiedendo “[..] a) accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/97 e
1 successive modifiche ed integrazioni, a far data da 01/09/2015 e fino a
31/12/2021, e, comunque, per i periodi di impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità; b) per l'effetto condannare l' [..] a provvedere al relativo CP_1 accreditamento, come per legge [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del CP_1 ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza e l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, nonché l'improponibilità per omessa presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e l'intervenuta decadenza e, nel merito, contestando il ricorso per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dall'istituto.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n.
6140/1993; Cass. Sez. Lav. n. 2257/2000; Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000;
Cass. Sez. Lav. n. 10154/2001; Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001; Cass. Sez.
Lav. n. 16855/2003, Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004; Cass. Sez. Lav. n.
18930/2004).
Ebbene, nella specie alcuna nullità è ravvisabile poiché parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la illegittimità del diniego dell' opposto CP_2 alla domanda di accredito della contribuzione figurativa (chiedendo accertarsi il diritto all'accredito e la relativa condanna dell' ) sicchè risultano ben CP_1
2 chiari gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda e, del resto, l' ha preso posizione sulla questione oggetto di domanda CP_2 articolando una compiuta difesa, in tal modo dimostrando di aver ben compreso quale sia il thema decidendum.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione che fa leva sul difetto di interesse ad agire non potendosi dubitare dell'interesse del ricorrente ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa in relazione a periodo di attività svolta quale LSU, utile ai fini previdenziali e, del resto, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma (cfr. tra le altre Cass. n. 17223/2002) la proponibilità anche della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative.
Non coglie nel segno la eccezione di improponibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa rilevandosi, in proposito, che nella specie la parte ricorrente non ha chiesto giudizialmente la condanna dell'Ente previdenziale ad una prestazione (ma all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa) sicchè non occorreva alcuna previa domanda amministrativa) mentre quanto alla eccepita improcedibilità per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi è sufficiente rilevare che in materia non è prevista la necessità dei rimedi precontenziosi.
Deve, poi, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza non avendo l' neppure allegato sulla natura (e sul CP_2 termine) della dedotta decadenza.
Nel merito l' sostiene che [..] la parte ricorrente deve rivolgere le proprie CP_1 richieste all'Ente pubblico utilizzatore: nella fattispecie Comune di San Giovanni in Fiore che ha l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente. [..]” e che “[..] nella fattispecie di causa, la parte ricorrente ha solo evidenziato di avere prestato attività lavorativa come LPU in
3 favore delle amministrazioni indicate, ma non solo non ha provato quanto richiesto dalla disciplina vigente, ma non ha neppure allegato nel dettaglio
l'attività svolta e il progetto previsto dall'Ente, né l'Ente locale ha presentato alcuna istanza per l'accredito dei contributi [..]” (così alle pag. 6 ss. della memoria).
Sennonchè, osserva il giudice che la allegazione dell' per cui la CP_2 domanda di accredito della contribuzione figurativa debba essere presentata dall'interessato all'Ente utilizzatore e non già all' (che dunque sarebbe CP_1 privo di legittimazione passiva) è priva di supporto sul piano positivo, non ricavandosi in alcun modo tale conclusione dalla disciplina normativa richiamata in memoria di costituzione (D. Lgs. n. 468/1997, D. Lgs. n.
81/2000) e, del resto, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione figurativa - a prescindere cioè dal materiale versamento da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa - testimonia la sussistenza della legittimazione passiva dell' , essendo rilevante unicamente CP_2
l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento lavoratore in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce (cfr. in questo senso Corte di Appello Catanzaro, n. 98/2021).
In senso favorevole alla domanda attorea deve, invece, rilevarsi che l'art. 8 del
D. Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5
e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”.
L'art. 7, comma 9, della Legge n. 223/91 prevede poi che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
4 misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 che, tuttavia, all'art. 26, comma 11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 – che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma
9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Premesso che ai fini che qui interessano sussiste piena equiparazione tra le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità
(LPU) si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito statuito che
“Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' CP_1 sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt.
10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro” (Cassazione civile, sez. lav. 25/02/2022, n. 6346).
Ora, nella specie è documentata l'attività svolta dalla parte ricorrente in qualità di LPU in favore del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), seppure non per il complessivo periodo indicato in ricorso e in relazione al quale è chiesto l'accredito della contribuzione figurativa.
5 Ed invero, dalla attestazione prodotta da parte ricorrente (cfr. nota prot. n.
18367 del 28.7.2022 del Comune di San Giovanni in Fiore, all. fasc. ricorrente) si ricava che questi è stato impegnato in lavori di pubblica utilità - oltre che nel periodo dal 30.9.1998 al 31.8.2015 - anche nei periodi dal 1.1.2016 al
28.2.2016, dal 1.1.2017 al 28.2.2017, dal 1.1.2018 al 31.1.2018, dal 1.1.2019 al 31.1.2019; gli ulteriori periodi di occupazione indicati nella predetta attestazione non rilevano in questa sede poiché relativi a prestazioni di lavoro rese in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e poi (dall'1.1.2021) a tempo indeterminato.
L' , tuttavia, nel contestare la domanda nel merito ha, in ogni caso, CP_1 eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e l'eccezione merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
6 In fattispecie analoga a quella per cui è causa la Corte di Appello di Catanzaro
(cfr. sentenza n. 98/2021 citata) rilevando che in caso di accreditamento di contributi figurativi si versa in ambito contributivo ha affermato che trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95 ancorando il relativo dies a quo nel momento in cui l'interessato ha sollecitato l'Istituto all'aggiornamento della posizione contributiva (dichiarando, nella specie, prescritti i contributi maturati nel quinquennio antecedente il sollecito).
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati deve affermarsi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L.
335/1995 anche alla contribuzione figurativa.
Nella specie, può ritenersi utile ai fini del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la segnalazione contributiva del 13.12.2023 prodotta da parte ricorrente (cfr. ricevuta del 13.12.2023 in fasc. ricorrente) che è riferita CP_1 all'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione dal
30.9.2008 al 31.8.2015, e dunque per un periodo oggetto di domanda giudiziale (avendo, invero, la parte chiesto accertarsi il diritto all'accredito dei contributi figurativi, e la relativa condanna dell' , comunque per i periodi di CP_1 impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità).
Ne consegue che, avuto riguardo all'epoca di detta segnalazione, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi antecedenti il 13.12.2018.
Considerato che, come detto, è provato l'impiego della parte ricorrente in lavori di PU - oltre che per il periodo dal 30.9.1998 al 31.8.2015 - anche nei periodi dal 1.1.2016 al 28.2.2016, dal 1.1.2017 al 28.2.2017, dal 1.1.2018 al
31.1.2018, dal 1.1.2019 al 31.1.2019, ne discende che, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione, il diritto all'accredito della contribuzione figurativa può dunque essere dichiarato limitatamente in relazione al periodo dal
1.1.2019 al 31.1.2019.
L' deve, conseguentemente, essere condannato all'accredito in favore di CP_2 parte ricorrente della contribuzione figurativa relativa al solo periodo dall'1.1.2019 al 31.1.2019.
7 Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo dall'1.1.2019 al 31.1.2019 condannando l' a provvedere a detto CP_1 accreditamento;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
8
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1498/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Rosanna Pupo Parte_1 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 16.4.2024 ritualmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio l' e, premesso di aver prestato servizio in qualità di LPU presso CP_1 il Comune di San Giovanni in Fiore (CS) nel periodo dal 30/09/1998 al
31/08/2015 con impegno per 20 ore settimanali dal 30/09/1998 al 31/07/2006
e per 30 ore settimanali dal 01/08/2006 al 31/08/2015, esponeva che l' CP_2 non aveva provveduto all'accreditamento della contribuzione figurativa relativa al suddetto periodo.
Lamentando la illegittimità del contegno dell'Istituto, assumendo il diritto all'accreditamento della contribuzione figurativa e dopo aver richiamato a sostegno giurisprudenza di legittimità, concludeva chiedendo “[..] a) accertare
e dichiarare il diritto della ricorrente all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa, ex art. 8, comma 19, del D. Lgs. n. 468/97 e
1 successive modifiche ed integrazioni, a far data da 01/09/2015 e fino a
31/12/2021, e, comunque, per i periodi di impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità; b) per l'effetto condannare l' [..] a provvedere al relativo CP_1 accreditamento, come per legge [..]”.
L' si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la nullità del CP_1 ricorso ex art. 414 c.p.c. per indeterminatezza e l'inammissibilità per difetto di interesse ad agire, nonché l'improponibilità per omessa presentazione della domanda amministrativa, l'improcedibilità per omesso esperimento dei rimedi amministrativi e l'intervenuta decadenza e, nel merito, contestando il ricorso per infondatezza e per intervenuta prescrizione.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 15.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Deve, anzitutto, essere respinta l'eccezione nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. sollevata dall'istituto.
Giova preliminarmente ricordare che, secondo l'orientamento della Suprema
Corte, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione di tali elementi in modo formale, ma è invece necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, n.
6140/1993; Cass. Sez. Lav. n. 2257/2000; Cass. Sez. Lav. n. 2572/2000;
Cass. Sez. Lav. n. 10154/2001; Cass. Sez. Lav. n. 14090/2001; Cass. Sez.
Lav. n. 16855/2003, Cass. Sez. Lav. n. 5794/2004; Cass. Sez. Lav. n.
18930/2004).
Ebbene, nella specie alcuna nullità è ravvisabile poiché parte ricorrente ha agito in giudizio lamentando la illegittimità del diniego dell' opposto CP_2 alla domanda di accredito della contribuzione figurativa (chiedendo accertarsi il diritto all'accredito e la relativa condanna dell' ) sicchè risultano ben CP_1
2 chiari gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la domanda e, del resto, l' ha preso posizione sulla questione oggetto di domanda CP_2 articolando una compiuta difesa, in tal modo dimostrando di aver ben compreso quale sia il thema decidendum.
Priva di pregio è, altresì, l'eccezione che fa leva sul difetto di interesse ad agire non potendosi dubitare dell'interesse del ricorrente ad ottenere l'accredito della contribuzione figurativa in relazione a periodo di attività svolta quale LSU, utile ai fini previdenziali e, del resto, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma (cfr. tra le altre Cass. n. 17223/2002) la proponibilità anche della domanda di mero accertamento della posizione assicurativa ogni volta che, come senz'altro accade nel caso in esame, vi sia una pregiudizievole situazione di incertezza in ordine al rapporto assicurativo, che può sussistere anche in mancanza della maturazione del diritto ad ottenere l'erogazione di determinate prestazioni assicurative.
Non coglie nel segno la eccezione di improponibilità del ricorso per omessa presentazione della domanda amministrativa rilevandosi, in proposito, che nella specie la parte ricorrente non ha chiesto giudizialmente la condanna dell'Ente previdenziale ad una prestazione (ma all'accreditamento d'ufficio della contribuzione figurativa) sicchè non occorreva alcuna previa domanda amministrativa) mentre quanto alla eccepita improcedibilità per omessa presentazione dei ricorsi amministrativi è sufficiente rilevare che in materia non è prevista la necessità dei rimedi precontenziosi.
Deve, poi, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per avvenuta decadenza non avendo l' neppure allegato sulla natura (e sul CP_2 termine) della dedotta decadenza.
Nel merito l' sostiene che [..] la parte ricorrente deve rivolgere le proprie CP_1 richieste all'Ente pubblico utilizzatore: nella fattispecie Comune di San Giovanni in Fiore che ha l'onere di presentare la relativa domanda di accredito per conto dei LPU utilizzati, allegando tutta la documentazione richiesta per comprovare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accredito, così come sopra richiesti dalla normativa vigente. [..]” e che “[..] nella fattispecie di causa, la parte ricorrente ha solo evidenziato di avere prestato attività lavorativa come LPU in
3 favore delle amministrazioni indicate, ma non solo non ha provato quanto richiesto dalla disciplina vigente, ma non ha neppure allegato nel dettaglio
l'attività svolta e il progetto previsto dall'Ente, né l'Ente locale ha presentato alcuna istanza per l'accredito dei contributi [..]” (così alle pag. 6 ss. della memoria).
Sennonchè, osserva il giudice che la allegazione dell' per cui la CP_2 domanda di accredito della contribuzione figurativa debba essere presentata dall'interessato all'Ente utilizzatore e non già all' (che dunque sarebbe CP_1 privo di legittimazione passiva) è priva di supporto sul piano positivo, non ricavandosi in alcun modo tale conclusione dalla disciplina normativa richiamata in memoria di costituzione (D. Lgs. n. 468/1997, D. Lgs. n.
81/2000) e, del resto, l'espressa previsione normativa del riconoscimento d'ufficio da parte dell'ente previdenziale della contribuzione figurativa - a prescindere cioè dal materiale versamento da parte del datore di lavoro delle somme occorrenti per la copertura della stessa - testimonia la sussistenza della legittimazione passiva dell' , essendo rilevante unicamente CP_2
l'accertamento dell'effettivo coinvolgimento lavoratore in progetti di PU nei periodi cui la richiesta di accreditamento si riferisce (cfr. in questo senso Corte di Appello Catanzaro, n. 98/2021).
In senso favorevole alla domanda attorea deve, invece, rilevarsi che l'art. 8 del
D. Lgs. n. 468/1997 prevede(va) che “Per i periodi di impegno nelle attività socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. E' comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5
e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184”.
L'art. 7, comma 9, della Legge n. 223/91 prevede poi che “I periodi di godimento dell'indennità di mobilità, ad esclusione di quelli per i quali si fa luogo alla corresponsione anticipata sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della
4 misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1 per la copertura della contribuzione figurativa sono versate dalla gestione di cui al comma 11 alle gestioni pensionistiche competenti”.
Ora, il D. Lgs. n. 468/1997 è stato abrogato dal D. Lgs. n. 150/2015 che, tuttavia, all'art. 26, comma 11, prevede – con formulazione analoga a quella contenuta nell'abrogato art. 8 D. Lgs. n. 468/1997 – che “per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 5, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma
9 dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. È comunque consentita la possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Premesso che ai fini che qui interessano sussiste piena equiparazione tra le figure dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità
(LPU) si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha in proposito statuito che
“Per i lavoratori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell' CP_1 sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, per tutti i periodi d'impegno nelle attività di pubblica utilità, senza alcun limite temporale, come si evince dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt.
10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs 468 del 1997; detto principio vale anche per i lavoratori di pubblica utilità e ciò in ragione del rilievo che il rapporto tra le due categorie (LSU e LPU) si pone in termini di specificazione all'interno di quella vasta tipologia di attività finalizzate alla tutela delle fasce deboli sul piano occupazionale e volte a facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro” (Cassazione civile, sez. lav. 25/02/2022, n. 6346).
Ora, nella specie è documentata l'attività svolta dalla parte ricorrente in qualità di LPU in favore del Comune di San Giovanni in Fiore (CS), seppure non per il complessivo periodo indicato in ricorso e in relazione al quale è chiesto l'accredito della contribuzione figurativa.
5 Ed invero, dalla attestazione prodotta da parte ricorrente (cfr. nota prot. n.
18367 del 28.7.2022 del Comune di San Giovanni in Fiore, all. fasc. ricorrente) si ricava che questi è stato impegnato in lavori di pubblica utilità - oltre che nel periodo dal 30.9.1998 al 31.8.2015 - anche nei periodi dal 1.1.2016 al
28.2.2016, dal 1.1.2017 al 28.2.2017, dal 1.1.2018 al 31.1.2018, dal 1.1.2019 al 31.1.2019; gli ulteriori periodi di occupazione indicati nella predetta attestazione non rilevano in questa sede poiché relativi a prestazioni di lavoro rese in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e poi (dall'1.1.2021) a tempo indeterminato.
L' , tuttavia, nel contestare la domanda nel merito ha, in ogni caso, CP_1 eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto e l'eccezione merita accoglimento per quanto di seguito esposto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “[…] Alla variegata tipologia di oneri economici, che il panorama legislativo offre in materia, ha già dato risposta, di recente, la Corte di legittimità, con la sentenza 12 gennaio 2018, n. 672, rimarcando che proprio per la molteplice varietà dei contributi (obbligatori, volontari, figurativi, addizionali, di solidarietà, ritenute, oneri economici) e per la diversità funzionale ad essi connaturata, potrebbero sempre farsi valere diversità estrinseche tra le tante tipologie regolate dalla legge, allo scopo di affermare che l'una specie risulti dissimile rispetto all'altra, anche in considerazione dei differenti istituti che sono destinati a finanziare ed alla diversa legislazione vigente nel tempo (v. anche Cass. 21 dicembre 2017, n. 30699). Le differenze terminologiche non possono, tuttavia, incidere sull'appartenenza alla comune ed ampia categoria dei contributi previdenziali (per gli ulteriori argomenti ed ipotesi esemplificative si rinvia a Cass. n. 672 del 2018 cit.), ed ancor più sul regime prescrizionale, per cui pur dandosi atto della precipua diversità, per natura e funzione, dei contributi complessivamente considerati, risponde ad un criterio di ragionevolezza assoggettare alla disciplina della prescrizione, dettata dalla L.
n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b), tutti i contributi, nell'accezione lata comprensiva [..]” (cfr. Cass. n. 28605/2018 e Cass. n. 627/2018).
6 In fattispecie analoga a quella per cui è causa la Corte di Appello di Catanzaro
(cfr. sentenza n. 98/2021 citata) rilevando che in caso di accreditamento di contributi figurativi si versa in ambito contributivo ha affermato che trova applicazione il termine di prescrizione di cui all'art. 3 della legge n. 335/95 ancorando il relativo dies a quo nel momento in cui l'interessato ha sollecitato l'Istituto all'aggiornamento della posizione contributiva (dichiarando, nella specie, prescritti i contributi maturati nel quinquennio antecedente il sollecito).
Ed allora, sulla scorta degli arresti giurisprudenziali sopra menzionati deve affermarsi l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L.
335/1995 anche alla contribuzione figurativa.
Nella specie, può ritenersi utile ai fini del dies a quo del termine quinquennale di prescrizione la segnalazione contributiva del 13.12.2023 prodotta da parte ricorrente (cfr. ricevuta del 13.12.2023 in fasc. ricorrente) che è riferita CP_1 all'aggiornamento del conto assicurativo per i periodi di contribuzione dal
30.9.2008 al 31.8.2015, e dunque per un periodo oggetto di domanda giudiziale (avendo, invero, la parte chiesto accertarsi il diritto all'accredito dei contributi figurativi, e la relativa condanna dell' , comunque per i periodi di CP_1 impiego della ricorrente in lavori di pubblica utilità).
Ne consegue che, avuto riguardo all'epoca di detta segnalazione, deve dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto all'accredito della contribuzione figurativa per i periodi antecedenti il 13.12.2018.
Considerato che, come detto, è provato l'impiego della parte ricorrente in lavori di PU - oltre che per il periodo dal 30.9.1998 al 31.8.2015 - anche nei periodi dal 1.1.2016 al 28.2.2016, dal 1.1.2017 al 28.2.2017, dal 1.1.2018 al
31.1.2018, dal 1.1.2019 al 31.1.2019, ne discende che, tenuto conto dell'intervenuta prescrizione, il diritto all'accredito della contribuzione figurativa può dunque essere dichiarato limitatamente in relazione al periodo dal
1.1.2019 al 31.1.2019.
L' deve, conseguentemente, essere condannato all'accredito in favore di CP_2 parte ricorrente della contribuzione figurativa relativa al solo periodo dall'1.1.2019 al 31.1.2019.
7 Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente all'accreditamento dei contributi figurativi relativi al periodo dall'1.1.2019 al 31.1.2019 condannando l' a provvedere a detto CP_1 accreditamento;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 15 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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