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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK060200303/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 30.10.25 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente, ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno d'imposta
2019, notificato a mezzo pec l'1.8.25. L'atto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72 contiene recupero a tassazione ai fini Iva relativa alle fatture IntraUE di € 259.961,00, applicando sanzioni ed interessi.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di impugnazione attinenti all'assenza del presupposto impositivo, atteso l'assolvimento dell'onere della prova relativamente al fatto che le operazioni contestate rispettavano tutte le condizioni per essere esenti da Iva quali cessioni
IntraUE.
L'Agenzia delle Entrate resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome inammissibile ed infondato, con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'Ufficio rilevava l'inammissibilità del ricorso per violazione delle norme sul processo telematico, non notificato in formato nativo digitale, ma in formato pdf;
poi, sottolineava l'insufficienza della documentazione inviata dalla parte nella fase di contraddittorio preventivo e l'inutilizzabilità della documentazione depositata in giudizio ai sensi dell'art. 32 co. 4 DPR 600/73.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, citando precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità favorevoli alla proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Ammissibilità del ricorso
In via preliminare si rileva l'ammissibilità del ricorso.
Infatti, il vizio eccepito dall'Agenzia delle Entrate ha natura squisitamente formale e non può, pertanto, comportare, in assenza di specifica contestazione della conformità dell'atto notificato all'originale,
l'inammissibilità del ricorso.
Giova evidenziare, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione ha oramai elaborato un condivisibile e consolidato orientamento secondo cui gli aspetti formali delle notifiche degli atti giudiziari legati al rispetto dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 ( c.d. CDA) e relativi decreti attuativi, in assenza di un'espressa previsione legislativa che sanzioni con l'inammissibilità il mancato rispetto di tali norme, deve considerarsi superata dalla mancata espressa e specifica contestazione della conformità di tali atti agli originali. In caso contrario, non esplicando le violazioni formali predette alcuna incidenza sul diritto di difesa, sono senz'altro sanabili per effetto del principio del c.d. raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., notoriamente applicabile al processo tributario (cfr. Cass. Cass. SU 23620/2018; Cass. 21328/2020;
30948/2019). Su tale aspetto si è pronunciata in senso conforme anche la giurisprudenza di merito (cfr.
CTP Torino 197/04/2021).
Il thema decidendum
Passando all'esame dell'unica questione di merito controversa tra le parti, va evidenziato come ad avviso della Corte ha pregio è la doglianza contenuta nel ricorso relativa alla mancanza del presupposto impositivo.
Infatti, la società ricorrente ha assolto all'onere della prova dei presupposti di fatto e di diritto necessari perché le operazioni contestate con l'avviso di accertamento impugnato (che hanno concorso alla formazione del rigo VE30 colonna 3 del Modello Iva2020) possano essere ritenute operazioni IntraUE e, coem tali esenti dall'applicazione dell'Iva.
Ammissibilità dei documenti depositati in giudizio
Ebbene, vista la specifica eccezione sollevata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32 co. 4 del DPR 600/73, è necessario chiarire che tutta la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente è ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
Se è vero, che le CMR -che costituiscono una prova documentale decisiva ai fini della prova dell'assenza del presupposto impositivo- non sono state inviate all'Ufficio nella fase amministrativa del contraddittorio preventivo;
è parimenti vero la ricorrente ha dimostrato di essersi puntualmente attivata nella fase di contraddittorio preventivo e di aver inviato gran parte della documentazione reperita, nonostante il breve termine (di 60 gg.) assegnato a tal fine dall'Ufficio.
Del resto, la prova che la ricorrente si è attivata, in buona fede, per la ricerca della documentazione è data dal fatto (confermato dall'Ufficio nelle controdeduzioni) che un'ulteriore invio di documentazione all'Ufficio
è avvenuta in data 8.4.25 (prot. 42751 dell'8.4.25).
In particolare, è emerso come, in data 5.3.24, la ricorrente ha inviato i seguenti documenti: schede clienti
2019, registri Iva vendite 2019, fatture vendite 2019. Poi, avendo l'Ufficio ritenuto tali documenti non sufficienti, la ricorrente ha inviato, nonostante il decorso di 60 gg. dalla notifica dell'invito ad inviare documenti, i pagamenti dei clienti esteri e ha chiarito che si era attivata per il recupero nel più breve tempo possibile delle
CMR.
L'Ufficio, ritenendo scaduti i termini del contraddittorio, ha emesso l'atto impugnato.
Dunque, è evidente che la società è riuscita a recuperare, come aveva preannunciato all'Ufficio in sede di contraddittorio, le CNR, depositate nel presente giudizio, solo successivamente.
Dunque, la documentazione suddetta è ammissibile, attesa la buona fede della ricorrente e l'esistenza di una giusta causa rappresentata dalla difficoltà di reperire documentazione risalente all'anno 2019.
In punto di diritto, va rilevato come secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 9974 del 15 maggio 2015) il meccanismo preclusiovo di cui all'art. 32 co. 4 DPR 60073 “.. mira al dialogo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni (Sez. 5, Sentenza n. 453 del 10/01/2013,
Rv. 624728), sì da prevenire l'instaurazione del contenzioso giudiziario (Sez. 5, Sentenza n. 28049 del
30/12/2009, in motiv.), attesi quei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, da ritenersi doverosi … quando siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in materia tributaria” (Corte cost. 351/2000)”.
Dunque, il legislatore sanziona l'omissione del contribuente che si sottrae alla dialettica documentale con l'Amministrazione, comminando il divieto di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa con la preclusione scaturente dall'ostacolo frapposto dalla condotta omissiva del contribuente all'immediata esecuzione di un accertamento analitico (Sez. 5, Sentenza n. 20461 del
06/10/2011).
Tuttavia, occorre sottolineare che il meccanismo preclusivo, per la grave conseguenza dell'inutilizzabilità amministrativa e processuale di dati e documenti tardivamente prodotti, comporta che non sia soltanto la parte privata a dover collaborare, dovendo anche quella pubblica adeguare la propria condotta a quel canone di lealtà che, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, è codificato nel caso in esame dall'obbligo di avvertimento riguardo alle conseguenze dell'inottemperanza, fissato dal nucleo normativo dell'art. 32 citato.
Tale preclusione, va applicata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 della
Costituzione, in modo quindi da non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti e da non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti (cfr. Cass. n. 453 del 2013; Cass. n. 27069 del 2016; Cass. n.
7011 del 2018).
Il contribuente, pertanto, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto, in quanto la ricorrente non ha rifiutato l'esibizione della documentazione, poi depositata in giudizio (es. dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo, con uno specifico comportamento elusivo, chiaramente indirizzato a sottrarsi alla prova), masi è impegnata ad inviarla previa ricerca della stessa, atteso il passaggio di svariati anni.
Tale comportamento della ricorrente non è sanzionabile, dovendo ritenersi la documentazione depositata in giudizio utilizzabile alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria.
Orbene, una volta chiarita l'utilizzabilità della documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente, va detto che essa corrisponde a quella ritenuta mancante dall'Ufficio all'esito della fase di contraddittorio preventivo: cioè è costituita dalle CMR, dalle fatture di vendita intraUE, dai registri IVA vendite 2019, delle schede clienti, dagli estratti conto bancari attestanti incassi da clienti esteri, dalle dichiarazioni intra 2019.
Conclusioni
Ebbene, dall'esame delle risultanze di siffatti documenti, emerge la piena prova della riconducibilità delle operazioni contestate nell'ambito di operazioni IntraUE esenti Iva.
Appare irrilevanza la mancanza dei soli DDT, avendo la ricorrente chiarito che il ritiro e trasporto della merce veniva effettuata dai clienti presso il proprio punto vendita (come da dichiarazione rilasciate dai clienti comunitari in atti in modo conforme alle indicazioni dell'Ade ed al Reg. UE 282/2011) ed essendo raggiunta la prova dell'uscita della merce dal territorio italiano.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite
Sussistono gravi ragioni, ex art. 15 co. 2 D.lgs. 546/1992 (art. 59 TUGT), connesse alla complessità e peculiarità della fattispecie in fatto ed in diritto, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TACCONE GIUSEPPINA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, RE
SPELLA FRANCESCA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1204/2025 depositato il 29/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TFK060200303/2025 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
10/02/2026 Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 30.10.25 all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Avellino, la società ricorrente, ha impugnato l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, relativo all'anno d'imposta
2019, notificato a mezzo pec l'1.8.25. L'atto impugnato, emesso ai sensi dell'art. 54 bis DPR 633/72 contiene recupero a tassazione ai fini Iva relativa alle fatture IntraUE di € 259.961,00, applicando sanzioni ed interessi.
La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di impugnazione attinenti all'assenza del presupposto impositivo, atteso l'assolvimento dell'onere della prova relativamente al fatto che le operazioni contestate rispettavano tutte le condizioni per essere esenti da Iva quali cessioni
IntraUE.
L'Agenzia delle Entrate resistente si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome inammissibile ed infondato, con vittoria di spese di lite.
In particolare, l'Ufficio rilevava l'inammissibilità del ricorso per violazione delle norme sul processo telematico, non notificato in formato nativo digitale, ma in formato pdf;
poi, sottolineava l'insufficienza della documentazione inviata dalla parte nella fase di contraddittorio preventivo e l'inutilizzabilità della documentazione depositata in giudizio ai sensi dell'art. 32 co. 4 DPR 600/73.
La ricorrente depositava memoria illustrativa, citando precedenti della giurisprudenza di merito e di legittimità favorevoli alla proprie tesi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
Ammissibilità del ricorso
In via preliminare si rileva l'ammissibilità del ricorso.
Infatti, il vizio eccepito dall'Agenzia delle Entrate ha natura squisitamente formale e non può, pertanto, comportare, in assenza di specifica contestazione della conformità dell'atto notificato all'originale,
l'inammissibilità del ricorso.
Giova evidenziare, in punto di diritto, come la Corte di Cassazione ha oramai elaborato un condivisibile e consolidato orientamento secondo cui gli aspetti formali delle notifiche degli atti giudiziari legati al rispetto dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 ( c.d. CDA) e relativi decreti attuativi, in assenza di un'espressa previsione legislativa che sanzioni con l'inammissibilità il mancato rispetto di tali norme, deve considerarsi superata dalla mancata espressa e specifica contestazione della conformità di tali atti agli originali. In caso contrario, non esplicando le violazioni formali predette alcuna incidenza sul diritto di difesa, sono senz'altro sanabili per effetto del principio del c.d. raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., notoriamente applicabile al processo tributario (cfr. Cass. Cass. SU 23620/2018; Cass. 21328/2020;
30948/2019). Su tale aspetto si è pronunciata in senso conforme anche la giurisprudenza di merito (cfr.
CTP Torino 197/04/2021).
Il thema decidendum
Passando all'esame dell'unica questione di merito controversa tra le parti, va evidenziato come ad avviso della Corte ha pregio è la doglianza contenuta nel ricorso relativa alla mancanza del presupposto impositivo.
Infatti, la società ricorrente ha assolto all'onere della prova dei presupposti di fatto e di diritto necessari perché le operazioni contestate con l'avviso di accertamento impugnato (che hanno concorso alla formazione del rigo VE30 colonna 3 del Modello Iva2020) possano essere ritenute operazioni IntraUE e, coem tali esenti dall'applicazione dell'Iva.
Ammissibilità dei documenti depositati in giudizio
Ebbene, vista la specifica eccezione sollevata dall'Ufficio ai sensi dell'art. 32 co. 4 del DPR 600/73, è necessario chiarire che tutta la documentazione depositata in giudizio da parte ricorrente è ammissibile ed utilizzabile ai fini della decisione.
Se è vero, che le CMR -che costituiscono una prova documentale decisiva ai fini della prova dell'assenza del presupposto impositivo- non sono state inviate all'Ufficio nella fase amministrativa del contraddittorio preventivo;
è parimenti vero la ricorrente ha dimostrato di essersi puntualmente attivata nella fase di contraddittorio preventivo e di aver inviato gran parte della documentazione reperita, nonostante il breve termine (di 60 gg.) assegnato a tal fine dall'Ufficio.
Del resto, la prova che la ricorrente si è attivata, in buona fede, per la ricerca della documentazione è data dal fatto (confermato dall'Ufficio nelle controdeduzioni) che un'ulteriore invio di documentazione all'Ufficio
è avvenuta in data 8.4.25 (prot. 42751 dell'8.4.25).
In particolare, è emerso come, in data 5.3.24, la ricorrente ha inviato i seguenti documenti: schede clienti
2019, registri Iva vendite 2019, fatture vendite 2019. Poi, avendo l'Ufficio ritenuto tali documenti non sufficienti, la ricorrente ha inviato, nonostante il decorso di 60 gg. dalla notifica dell'invito ad inviare documenti, i pagamenti dei clienti esteri e ha chiarito che si era attivata per il recupero nel più breve tempo possibile delle
CMR.
L'Ufficio, ritenendo scaduti i termini del contraddittorio, ha emesso l'atto impugnato.
Dunque, è evidente che la società è riuscita a recuperare, come aveva preannunciato all'Ufficio in sede di contraddittorio, le CNR, depositate nel presente giudizio, solo successivamente.
Dunque, la documentazione suddetta è ammissibile, attesa la buona fede della ricorrente e l'esistenza di una giusta causa rappresentata dalla difficoltà di reperire documentazione risalente all'anno 2019.
In punto di diritto, va rilevato come secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 9974 del 15 maggio 2015) il meccanismo preclusiovo di cui all'art. 32 co. 4 DPR 60073 “.. mira al dialogo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni (Sez. 5, Sentenza n. 453 del 10/01/2013,
Rv. 624728), sì da prevenire l'instaurazione del contenzioso giudiziario (Sez. 5, Sentenza n. 28049 del
30/12/2009, in motiv.), attesi quei canoni di lealtà, correttezza e collaborazione, da ritenersi doverosi … quando siano in gioco obblighi di solidarietà come quello in materia tributaria” (Corte cost. 351/2000)”.
Dunque, il legislatore sanziona l'omissione del contribuente che si sottrae alla dialettica documentale con l'Amministrazione, comminando il divieto di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa con la preclusione scaturente dall'ostacolo frapposto dalla condotta omissiva del contribuente all'immediata esecuzione di un accertamento analitico (Sez. 5, Sentenza n. 20461 del
06/10/2011).
Tuttavia, occorre sottolineare che il meccanismo preclusivo, per la grave conseguenza dell'inutilizzabilità amministrativa e processuale di dati e documenti tardivamente prodotti, comporta che non sia soltanto la parte privata a dover collaborare, dovendo anche quella pubblica adeguare la propria condotta a quel canone di lealtà che, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, è codificato nel caso in esame dall'obbligo di avvertimento riguardo alle conseguenze dell'inottemperanza, fissato dal nucleo normativo dell'art. 32 citato.
Tale preclusione, va applicata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 della
Costituzione, in modo quindi da non comprimere il diritto alla difesa dei contribuenti e da non obbligare gli stessi ad effettuare pagamenti non dovuti (cfr. Cass. n. 453 del 2013; Cass. n. 27069 del 2016; Cass. n.
7011 del 2018).
Il contribuente, pertanto, per essere sanzionato con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture contabili, deve aver tenuto un comportamento volutamente inteso a sottrarsi alla prova e tale da far fondatamente dubitare della genuinità di documenti prodotti solo in seguito, nel corso del giudizio.
Nel caso in esame ciò non è avvenuto, in quanto la ricorrente non ha rifiutato l'esibizione della documentazione, poi depositata in giudizio (es. dichiarando di non possederla o comunque sottraendola al controllo, con uno specifico comportamento elusivo, chiaramente indirizzato a sottrarsi alla prova), masi è impegnata ad inviarla previa ricerca della stessa, atteso il passaggio di svariati anni.
Tale comportamento della ricorrente non è sanzionabile, dovendo ritenersi la documentazione depositata in giudizio utilizzabile alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000 (c.d. statuto dei diritti del contribuente), ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l'amministrazione finanziaria.
Orbene, una volta chiarita l'utilizzabilità della documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente, va detto che essa corrisponde a quella ritenuta mancante dall'Ufficio all'esito della fase di contraddittorio preventivo: cioè è costituita dalle CMR, dalle fatture di vendita intraUE, dai registri IVA vendite 2019, delle schede clienti, dagli estratti conto bancari attestanti incassi da clienti esteri, dalle dichiarazioni intra 2019.
Conclusioni
Ebbene, dall'esame delle risultanze di siffatti documenti, emerge la piena prova della riconducibilità delle operazioni contestate nell'ambito di operazioni IntraUE esenti Iva.
Appare irrilevanza la mancanza dei soli DDT, avendo la ricorrente chiarito che il ritiro e trasporto della merce veniva effettuata dai clienti presso il proprio punto vendita (come da dichiarazione rilasciate dai clienti comunitari in atti in modo conforme alle indicazioni dell'Ade ed al Reg. UE 282/2011) ed essendo raggiunta la prova dell'uscita della merce dal territorio italiano.
Orbene, per i motivi illustrati, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite
Sussistono gravi ragioni, ex art. 15 co. 2 D.lgs. 546/1992 (art. 59 TUGT), connesse alla complessità e peculiarità della fattispecie in fatto ed in diritto, per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.