Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 162
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Annullamento avviso di accertamento per assenza presupposto impositivo

    La Corte ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancanza del presupposto impositivo, affermando che la società ricorrente ha assolto all'onere della prova dei presupposti di fatto e di diritto necessari affinché le operazioni contestate potessero essere ritenute operazioni IntraUE ed esenti da IVA. La documentazione depositata in giudizio, inclusi i CMR, le fatture di vendita intraUE, i registri IVA vendite 2019, le schede clienti, gli estratti conto bancari e le dichiarazioni intra 2019, dimostra la riconducibilità delle operazioni nell'ambito di operazioni IntraUE esenti IVA. La mancanza dei soli DDT è stata ritenuta irrilevante, dato che il ritiro della merce avveniva presso il punto vendita e la prova dell'uscita della merce dal territorio italiano era raggiunta.

  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, affermando che il vizio eccepito dall'Agenzia delle Entrate ha natura squisitamente formale e non può comportare l'inammissibilità del ricorso in assenza di specifica contestazione della conformità dell'atto notificato all'originale. La Corte ha richiamato l'orientamento della Cassazione secondo cui gli aspetti formali delle notifiche degli atti giudiziari, in assenza di specifica sanzione legislativa, sono superati dalla mancata espressa contestazione della conformità degli atti agli originali e sono sanabili per il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

  • Accolto
    Ammissibilità dei documenti depositati in giudizio

    La Corte ha ritenuto ammissibile e utilizzabile tutta la documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente, anche se non interamente fornita nella fase amministrativa. La Corte ha evidenziato che la ricorrente ha dimostrato di essersi attivata nella fase di contraddittorio preventivo e di aver inviato gran parte della documentazione reperita, nonostante il breve termine assegnato. La Corte ha sottolineato la buona fede della ricorrente e l'esistenza di una giusta causa nella difficoltà di reperire documentazione risalente. La documentazione è stata ritenuta utilizzabile alla luce dei principi di collaborazione e buona fede oggettiva enunciati dall'art. 10 della legge n. 212 del 2000.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 162
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino
    Numero : 162
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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