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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/06/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
2172/2024 r.g.a.c.c.
Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 09.06.2025
Alle ore 10.00, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FRANCESCO GRILLO. Controparte_1
È presente per l'avv. GIUSEPPE SAVINO. Controparte_2
È presente ai fini della prescritta pratica forense il dott. Vittorio Enzo Vista
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. GRILLO precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. SAVINO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti, si riporta ad un precedente di merito della Corte di Appello di Milano che conferma l'ammissibilità della eccezione di prescrizione in quanto il tema della prescrizione apparteneva già all'oggetto del giudizio così come introdotto dall'attore, chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 09.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2172/2024 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliato in Barletta alla via Mura Spirito Santo, 74 presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Francesco Grillo, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-appellante-
E
n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino giusta Controparte_2
procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. in atti
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato il 24.6.2024, ha interposto appello alla sentenza n. Controparte_1
1/2024 emessa dal Giudice di Pace di Trani nella causa n. 514/2018 R.G., pubblicata in data 5.1.2024 che,
accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata da ha rigettato la domanda attorea di Controparte_2
condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 653,12 pari della sorte capitale maggiorata degli interessi, del buono postale fruttifero a termine serie “AA1” di € 500,00 emesso con clausola PFR il 9.4.2001
in favore di (frattanto deceduta) e dell'allora nipote minorenne, . Persona_2 Controparte_1
L' in primo grado aveva avanzato domanda di condanna di al pagamento della CP_1 Controparte_3
somma di € 635,12 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia, deducendo che l'ente aveva rifiutato il rimborso del buono perché prescritto e contravvenendo agli obblighi scaturenti dal D.M.19.12.2000, aveva omesso la consegna ai sottoscrittori del foglio illustrativo recante informazioni specifiche circa le condizioni del rimborso del buono e il relativo termine di scadenza.
costituitosi dinanzi al GdP successivamente alla prima udienza del 2.5.2022, eccepiva la Controparte_2
prescrizione del diritto al rimborso del buono postale, concludendo per il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza 1/2024 del 5.1.2024, il GdP di Trani, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione,
2 rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza, l' ha interposto tempestivo appello, deducendo violazione di legge per avere il CP_1
primo giudice ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione tardivamente proposta da Controparte_2
e nel merito, ripercorrendo le difese in fatto e in diritto svolte in primo grado, concludendo per la riforma della sentenza del giudice di pace e l'accoglimento integrale delle proprie domande, con vittoria delle spese del doppio grado, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024 deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'appello, rappresentando di aver avanzato in primo grado istanza di rimessione in termini non avendo avuto tempestiva conoscenza della data fissata per la prima udienza dinanzi al GdP, che dunque,
l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente avanzata e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame,
cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto in assenza di notificazione, con atto di citazione del 24.6.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 5.1.2024.
L'appello è fondato.
Il primo giudice, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da ha respinto la Controparte_2
domanda dell' tesa al rimborso del buono postale fruttifero serie A termine “AA1”, di € 500,00 CP_1
emesso il 9.4.2001, avente una scadenza a sei anni, espressamente riportata sul retro del titolo.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione era stata proposta tardivamente da Controparte_2
3 In primo grado, non si è costituita entro la prima udienza del 2.5.2022, ma, dopo la Controparte_2
dichiarazione di contumacia, il 6.6.2022 ha avanzato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. sulla quale il giudice di Pace di Trani, con decreto in calce del 6-7.6.2022 ha riservato di provvedere nel contraddittorio delle parti;
dopodiché, solo il 24.10.2022, all'udienza fissata per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni, ha depositato la comparsa di costituzione e risposta con cui ha sollevato eccezione di prescrizione.
Il Giudice di Pace, revocata la dichiarazione di contumacia dell'ente convenuto, ha nuovamente rinviato la causa per la decisione e con la sentenza quivi appellata, argomentando sulla irrilevanza della tardiva costituzione dell'ente per avere questi già nella fase stragiudiziale opposto la prescrizione del diritto al rimborso del titolo, ha rigettato la domanda.
La decisione è errata e va riformata.
Correttamente revocata la dichiarazione di contumacia, il giudice di pace così motiva in sentenza: <…si
costituiva anche se non alla prima udienza, depositando memoria e fascicolo che non CP_2
comportavano lesione del diritto di difesa dell'attore, reiterando l'eccezione di prescrizione già comunicata
nella fase stragiudiziale>.
Il Giudice di Pace non ha pronunciato sul merito dell'istanza di rimessione in termini depositata il 6.6.2022
da , non ha specificato i motivi per i quali il ritardo nella costituzione della convenuta, cui l'atto di CP_2
citazione è stato pacificamente notificato nei termini, non avrebbe potuto imputarsi alla parte ed ha ritenuto l'eccezione di prescrizione utilmente avanzata pur se con una costituzione tardiva, solo perché anticipata ai possessori del titolo dall'ente poste nella fase stragiudiziale.
Ora, deve osservarsi che i motivi addotti da per giustificare la mancata costituzione Controparte_2
entro la data della prima udienza, che nel procedimento dinanzi al giudice di pace costituisce lo sbarramento temporale per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, spiegare domande riconvenzionali o chiamare in causa soggetti terzi, non ne avrebbero consentito la rimessione in termini.
Che il difensore designato nella giornata del 29.4.2022, quando la causa è stata iscritta a ruolo, fosse impegnato in attività di udienza e non fosse riuscito a controllare il portale ministeriale (PST Giustizia)
4 ovvero che fosse impegnato in altra udienza il 2.5.2022 allorquando si è celebrata la prima udienza dinanzi al
GdP di Trani, sono evidentemente circostanze imputabili alla parte che non può quindi pretendere di essere ammessa a svolgere attività che le sono precluse.
La motivazione secondo cui l'eccezione sollevata direttamente da impiegati dell'ente ai sottoscrittori del buono, valga quale formalizzazione di una eccezione processuale che abilita la parte convenuta a meramente reiterala nei propri scritti a prescindere dalle preclusioni sancite dal codice di rito, è errata.
Premesso che l'eccezione di prescrizione, costituendo eccezione in senso stretto, è rilevabile soltanto dalla parte (Cass. 9810/2023; Cass. 28935/2022), questa ha l'onere di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320
cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione
(Cass. 12454/2008; 18/2010); Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19359 del 03/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27925 del 21/12/2011).
Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse,trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (Cass. civile, I
17/04/2013 n. 9359).
Del resto, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione
5 è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene in quanto preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del
26/06/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008).
Nel caso di specie, l'udienza ex art. 320 c.p.c. si è tenuta in data 2.5.2022, nella contumacia di
[...]
che si è costituita in giudizio solo il 24.10.2022, proponendo, tra l'altro, l'eccezione di Controparte_2
prescrizione. Tale eccezione, alla luce dei principi richiamati, va dichiarata inammissibile, in quanto proposta una volta spirate le preclusioni per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Anzi, la Suprema Corte ha finanche sostenuto che la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie,
di prescrizione), pur se non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata anche di ufficio dal giudice di appello (Corte Cass.4689/2020).
Nella vicenda in parola, l'eccezione di prescrizione è stata proposta da nella comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta del 24.10.2022 a tanto conseguendo che il primo giudice avrebbe dovuto rilevarne la tardività e considerarla come non proposta.
Errata è anche la motivazione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'eccezione perché
già formulata nella fase stragiudiziale.
L'eccezione di prescrizione va proposta nel processo secondo le forme e i tempi prescritti dal codice di rito senza che alcuna rilevanza possa assumere nel processo l'eccezione che sia spiegata nella fase stragiudiziale,
ove non riproposta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dalla parte convenuta.
Pronunciando con riferimento alle eccezioni di prescrizione e d'incompetenza sollevate nel corso di un procedimento cautelare ante causam, la Corte di cassazione ha evidenziato che esse non sono destinate a spiegare effetto nel successivo giudizio di merito, non costituendo esso una riassunzione del primo, nel quale trasli l'eccezione colà formulata;
ne consegue che il termine decadenziale contemplato dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente proposta nella fase cautelare preventiva (Cass. n. 24490 del 2022 e n. 20881 del 2016).
6 A fortiori, la prescrizione meramente opposta da una parte nei confronti dell'altra al di fuori di un giudizio
è priva di ogni effetto.
Quanto poi all'assunto sostenuto nel corso dell'odierna discussione orale, secondo cui la questione della prescrizione avrebbe potuto anche non fare oggetto di una specifica eccezione, in quanto già parte del thema decidendum come delineato dall'attore, questo benché suggestivo, nel caso in esame, non è fondato.
L' ha avanzato domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme, per contrastare la CP_1
quale, aveva l'onere di costituirsi tempestivamente allegando il fatto estintivo/impeditivo Controparte_2
e spiegando eccezione di prescrizione entro lo spirare delle preclusioni assertive.
L' non ha proposto domanda di accertamento negativo dell'intervenuta prescrizione e quanto CP_1
riportato dall'attore è una generica rappresentazione in fatto delle motivazioni evase da addetti all'ufficio postale, nell'ambito di una ordinaria domanda di pagamento di somme, fondata sulla violazione di canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, a fronte della quale la prescrizione andava tempestivamente e ritualmente eccepita dalla parte convenuta.
Una volta valutata come inammissibile e tardiva l'eccezione di prescrizione, cui ha Controparte_2
unicamente affidato le sue difese, documentato dall il possesso del buono postale fruttifero a CP_1
termine serie “AA1” con clausola di pari facoltà di rimborso dell'importo nominale di € 500,00, di cui è
beneficiario, non contestato da l'importo attualizzato del buono di cui alla domanda di Controparte_2
rimborso avanzata dall' in accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di CP_1
primo grado, la domanda di condanna di al rimborso del valore capitale del buono Controparte_2
postale maggiorato degli interessi, deve trovare accoglimento.
Rimane da regolare le spese di lite.
La riforma della decisione, investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente, quale conseguenza della pronunzia di merito e questo poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, a tal fine va applicata la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello,
atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
7 l'opera prestata nella sua interezza (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020; Cass Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2172/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 24.6.2024 e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza nr. 1/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Trani il 5.1.2024 nel giudizio n. 514/2018 R.G., condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 653,12, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore Controparte_2
dell'appellante e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado,
liquidando il dovuto in € 134,50 per esborsi ed € 1.008,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed Iva come per legge.
Trani, 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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Tribunale Ordinario di Trani
VERBALE ex art. 281 sexies c.p.c.
UDIENZA DEL 09.06.2025
Alle ore 10.00, con l'assistenza del funzionario U.P.P, dott.ssa viene chiamato il Persona_1 procedimento in epigrafe.
È presente per l'avv. FRANCESCO GRILLO. Controparte_1
È presente per l'avv. GIUSEPPE SAVINO. Controparte_2
È presente ai fini della prescritta pratica forense il dott. Vittorio Enzo Vista
Il Giudice
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. GRILLO precisa le conclusioni riportandosi ai motivi di appello reiterati nelle note conclusive autorizzate e ne chiede l'accoglimento.
L'avv. SAVINO precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in tutti i propri scritti, si riporta ad un precedente di merito della Corte di Appello di Milano che conferma l'ammissibilità della eccezione di prescrizione in quanto il tema della prescrizione apparteneva già all'oggetto del giudizio così come introdotto dall'attore, chiede il rigetto dell'appello.
Il Giudice decide come da allegata sentenza.
Trani, 09.06.2025 Il Giudice dott.ssa Roberta Picardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Giudice in composizione monocratica, Roberta Picardi, all'udienza del 9.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2172/2024 del Ruolo Generale
tra
1 , elettivamente domiciliato in Barletta alla via Mura Spirito Santo, 74 presso Controparte_1
lo studio dell'avv. Francesco Grillo, che lo rappresenta e difende come da procura alle liti in atti
-appellante-
E
n persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Savino giusta Controparte_2
procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo p.e.c. in atti
-appellata-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
CONCLUSIONI come da note conclusive e verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte integrante
MOTIVI DELLA DECISIONE
con atto di citazione notificato il 24.6.2024, ha interposto appello alla sentenza n. Controparte_1
1/2024 emessa dal Giudice di Pace di Trani nella causa n. 514/2018 R.G., pubblicata in data 5.1.2024 che,
accogliendo l'eccezione di prescrizione avanzata da ha rigettato la domanda attorea di Controparte_2
condanna della convenuta al pagamento della somma di €. 653,12 pari della sorte capitale maggiorata degli interessi, del buono postale fruttifero a termine serie “AA1” di € 500,00 emesso con clausola PFR il 9.4.2001
in favore di (frattanto deceduta) e dell'allora nipote minorenne, . Persona_2 Controparte_1
L' in primo grado aveva avanzato domanda di condanna di al pagamento della CP_1 Controparte_3
somma di € 635,12 ovvero di quell'altra ritenuta di giustizia, deducendo che l'ente aveva rifiutato il rimborso del buono perché prescritto e contravvenendo agli obblighi scaturenti dal D.M.19.12.2000, aveva omesso la consegna ai sottoscrittori del foglio illustrativo recante informazioni specifiche circa le condizioni del rimborso del buono e il relativo termine di scadenza.
costituitosi dinanzi al GdP successivamente alla prima udienza del 2.5.2022, eccepiva la Controparte_2
prescrizione del diritto al rimborso del buono postale, concludendo per il rigetto della domanda.
Avverso la sentenza 1/2024 del 5.1.2024, il GdP di Trani, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione,
2 rigettava la domanda, compensando fra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza, l' ha interposto tempestivo appello, deducendo violazione di legge per avere il CP_1
primo giudice ritenuto ammissibile l'eccezione di prescrizione tardivamente proposta da Controparte_2
e nel merito, ripercorrendo le difese in fatto e in diritto svolte in primo grado, concludendo per la riforma della sentenza del giudice di pace e l'accoglimento integrale delle proprie domande, con vittoria delle spese del doppio grado, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
si è costituita con comparsa di costituzione e risposta del 21.11.2024 deducendo Controparte_2
l'infondatezza dell'appello, rappresentando di aver avanzato in primo grado istanza di rimessione in termini non avendo avuto tempestiva conoscenza della data fissata per la prima udienza dinanzi al GdP, che dunque,
l'eccezione di prescrizione è stata tempestivamente avanzata e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
Istruito il giudizio mediante le produzioni documentali in atti e acquisizione del fascicolo di primo grado, la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione con le forme semplificate di cui all'art. 281 sexies c.p.c. e, udita la discussione orale, al termine la causa viene quindi decisa mediante redazione e lettura, unitamente al dispositivo, della motivazione della sentenza.
***
In via preliminare si rileva la tempestività dell'appello (sul rilievo officioso della tempestività del gravame,
cfr. Cass. civ. Sez. Un. 6983/2005; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7634 del 9.3.2022) in quanto proposto in assenza di notificazione, con atto di citazione del 24.6.2024 nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 5.1.2024.
L'appello è fondato.
Il primo giudice, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da ha respinto la Controparte_2
domanda dell' tesa al rimborso del buono postale fruttifero serie A termine “AA1”, di € 500,00 CP_1
emesso il 9.4.2001, avente una scadenza a sei anni, espressamente riportata sul retro del titolo.
Tuttavia, l'eccezione di prescrizione era stata proposta tardivamente da Controparte_2
3 In primo grado, non si è costituita entro la prima udienza del 2.5.2022, ma, dopo la Controparte_2
dichiarazione di contumacia, il 6.6.2022 ha avanzato istanza di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. sulla quale il giudice di Pace di Trani, con decreto in calce del 6-7.6.2022 ha riservato di provvedere nel contraddittorio delle parti;
dopodiché, solo il 24.10.2022, all'udienza fissata per la Controparte_2
precisazione delle conclusioni, ha depositato la comparsa di costituzione e risposta con cui ha sollevato eccezione di prescrizione.
Il Giudice di Pace, revocata la dichiarazione di contumacia dell'ente convenuto, ha nuovamente rinviato la causa per la decisione e con la sentenza quivi appellata, argomentando sulla irrilevanza della tardiva costituzione dell'ente per avere questi già nella fase stragiudiziale opposto la prescrizione del diritto al rimborso del titolo, ha rigettato la domanda.
La decisione è errata e va riformata.
Correttamente revocata la dichiarazione di contumacia, il giudice di pace così motiva in sentenza: <…si
costituiva anche se non alla prima udienza, depositando memoria e fascicolo che non CP_2
comportavano lesione del diritto di difesa dell'attore, reiterando l'eccezione di prescrizione già comunicata
nella fase stragiudiziale>.
Il Giudice di Pace non ha pronunciato sul merito dell'istanza di rimessione in termini depositata il 6.6.2022
da , non ha specificato i motivi per i quali il ritardo nella costituzione della convenuta, cui l'atto di CP_2
citazione è stato pacificamente notificato nei termini, non avrebbe potuto imputarsi alla parte ed ha ritenuto l'eccezione di prescrizione utilmente avanzata pur se con una costituzione tardiva, solo perché anticipata ai possessori del titolo dall'ente poste nella fase stragiudiziale.
Ora, deve osservarsi che i motivi addotti da per giustificare la mancata costituzione Controparte_2
entro la data della prima udienza, che nel procedimento dinanzi al giudice di pace costituisce lo sbarramento temporale per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, spiegare domande riconvenzionali o chiamare in causa soggetti terzi, non ne avrebbero consentito la rimessione in termini.
Che il difensore designato nella giornata del 29.4.2022, quando la causa è stata iscritta a ruolo, fosse impegnato in attività di udienza e non fosse riuscito a controllare il portale ministeriale (PST Giustizia)
4 ovvero che fosse impegnato in altra udienza il 2.5.2022 allorquando si è celebrata la prima udienza dinanzi al
GdP di Trani, sono evidentemente circostanze imputabili alla parte che non può quindi pretendere di essere ammessa a svolgere attività che le sono precluse.
La motivazione secondo cui l'eccezione sollevata direttamente da impiegati dell'ente ai sottoscrittori del buono, valga quale formalizzazione di una eccezione processuale che abilita la parte convenuta a meramente reiterala nei propri scritti a prescindere dalle preclusioni sancite dal codice di rito, è errata.
Premesso che l'eccezione di prescrizione, costituendo eccezione in senso stretto, è rilevabile soltanto dalla parte (Cass. 9810/2023; Cass. 28935/2022), questa ha l'onere di costituirsi tempestivamente in giudizio.
Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti all'udienza di cui all'art. 320
cod. proc. civ. possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza;
il rito è tuttavia caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina;
ne consegue che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni e allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, e parimenti l'omissione da parte del giudice del predetto formale invito non impedisce la verificazione della preclusione
(Cass. 12454/2008; 18/2010); Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 19359 del 03/08/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
27925 del 21/12/2011).
Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse,trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (Cass. civile, I
17/04/2013 n. 9359).
Del resto, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile (tanto dinanzi al giudice di pace, quanto dinanzi al tribunale) sono preordinate a tutelare interessi generali, e la loro violazione
5 è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene in quanto preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti (Sez. 3 - , Ordinanza n. 16800 del
26/06/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7270 del 18/03/2008).
Nel caso di specie, l'udienza ex art. 320 c.p.c. si è tenuta in data 2.5.2022, nella contumacia di
[...]
che si è costituita in giudizio solo il 24.10.2022, proponendo, tra l'altro, l'eccezione di Controparte_2
prescrizione. Tale eccezione, alla luce dei principi richiamati, va dichiarata inammissibile, in quanto proposta una volta spirate le preclusioni per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio.
Anzi, la Suprema Corte ha finanche sostenuto che la tardività di un'eccezione in senso stretto (nella specie,
di prescrizione), pur se non rilevata né dalla controparte né dal giudice di ufficio nel processo di primo grado, può essere valutata anche di ufficio dal giudice di appello (Corte Cass.4689/2020).
Nella vicenda in parola, l'eccezione di prescrizione è stata proposta da nella comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta del 24.10.2022 a tanto conseguendo che il primo giudice avrebbe dovuto rilevarne la tardività e considerarla come non proposta.
Errata è anche la motivazione nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto tempestiva l'eccezione perché
già formulata nella fase stragiudiziale.
L'eccezione di prescrizione va proposta nel processo secondo le forme e i tempi prescritti dal codice di rito senza che alcuna rilevanza possa assumere nel processo l'eccezione che sia spiegata nella fase stragiudiziale,
ove non riproposta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata dalla parte convenuta.
Pronunciando con riferimento alle eccezioni di prescrizione e d'incompetenza sollevate nel corso di un procedimento cautelare ante causam, la Corte di cassazione ha evidenziato che esse non sono destinate a spiegare effetto nel successivo giudizio di merito, non costituendo esso una riassunzione del primo, nel quale trasli l'eccezione colà formulata;
ne consegue che il termine decadenziale contemplato dal combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. – nel testo applicabile ratione temporis – per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio opera comunque, seppure la stessa eccezione sia stata precedentemente proposta nella fase cautelare preventiva (Cass. n. 24490 del 2022 e n. 20881 del 2016).
6 A fortiori, la prescrizione meramente opposta da una parte nei confronti dell'altra al di fuori di un giudizio
è priva di ogni effetto.
Quanto poi all'assunto sostenuto nel corso dell'odierna discussione orale, secondo cui la questione della prescrizione avrebbe potuto anche non fare oggetto di una specifica eccezione, in quanto già parte del thema decidendum come delineato dall'attore, questo benché suggestivo, nel caso in esame, non è fondato.
L' ha avanzato domanda di condanna del convenuto al pagamento di somme, per contrastare la CP_1
quale, aveva l'onere di costituirsi tempestivamente allegando il fatto estintivo/impeditivo Controparte_2
e spiegando eccezione di prescrizione entro lo spirare delle preclusioni assertive.
L' non ha proposto domanda di accertamento negativo dell'intervenuta prescrizione e quanto CP_1
riportato dall'attore è una generica rappresentazione in fatto delle motivazioni evase da addetti all'ufficio postale, nell'ambito di una ordinaria domanda di pagamento di somme, fondata sulla violazione di canoni di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, a fronte della quale la prescrizione andava tempestivamente e ritualmente eccepita dalla parte convenuta.
Una volta valutata come inammissibile e tardiva l'eccezione di prescrizione, cui ha Controparte_2
unicamente affidato le sue difese, documentato dall il possesso del buono postale fruttifero a CP_1
termine serie “AA1” con clausola di pari facoltà di rimborso dell'importo nominale di € 500,00, di cui è
beneficiario, non contestato da l'importo attualizzato del buono di cui alla domanda di Controparte_2
rimborso avanzata dall' in accoglimento dell'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di CP_1
primo grado, la domanda di condanna di al rimborso del valore capitale del buono Controparte_2
postale maggiorato degli interessi, deve trovare accoglimento.
Rimane da regolare le spese di lite.
La riforma della decisione, investe il giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 336 c.p.c. del potere di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, anche del grado precedente, quale conseguenza della pronunzia di merito e questo poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, a tal fine va applicata la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello,
atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per
7 l'opera prestata nella sua interezza (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14916 del 13/07/2020; Cass Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021).
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica - in persona del Giudice Roberta Picardi –pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2172/2024 del Ruolo Generale, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 24.6.2024 e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza nr. 1/2024 pronunciata dal Giudice di Pace di Trani il 5.1.2024 nel giudizio n. 514/2018 R.G., condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento in favore dell'appellante della somma di € 653,12, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;
2. condanna in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore Controparte_2
dell'appellante e per esso del difensore dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado,
liquidando il dovuto in € 134,50 per esborsi ed € 1.008,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, cpa ed Iva come per legge.
Trani, 9.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Roberta Picardi
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