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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/07/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 335 R.G. per l'anno 2023 tra
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Giulia De Caridi dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Moricca, 18 presso lo Studio legale dell'Avv. Antonio
Montagnese appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché nei confronti di
Controparte_2
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
2722/2022 depositata in data 08/10/2022.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/12/2021 il sig. ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento pagina 1 di 7 n. 13920160003563761000, per un credito complessivo di € 222,93, relativa all'omesso pagamento di tributi, ovvero l'imposta di circolazione risalente all'anno
2011 e all'anno 2012; chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato, per omessa notifica della cartella esattoriale nonché intervenuta prescrizione del credito, per l'effetto chiedeva dichiararsi l'annullamento del ruolo della suddetta cartella di pagamento e di ogni altro atto connesso e/o conseguente.
Si costituiva l' , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_2 del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, stante l'assenza di un atto di esecuzione forzata successivo alla notifica della cartella esattoriale, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse, considerata la mancanza di atti esecutivi;
l'inammissibilità della domanda per tardività, precisando che parte attrice nell'affermare di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria in seguito all'estratto di ruolo non dichiarava quando ciò fosse avvenuto, pertanto non dando dimostrazione di avere osservato il termine di decadenza di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.; eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva della evidenziando che Parte_1
l'attività di formazione della cartella esattoriale ed il successivo provvedimento di notificazione sono atti ed attività di esclusiva competenza dell' Controparte_2
. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e
[...] in diritto.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 2722/2022, depositata in data
08/10/2022, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava il credito estinto per intervenuta prescrizione e annullava la cartella di pagamento n.
13920160003563761000 di cui all'estratto di ruolo impugnato;
condannava in solido le parti convenute a rifondere le spese di lite in favore del costituito procuratore di parte opponente.
Proponeva appello l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “1) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui al punto I. dei motivi;
2) accertare e
pagina 2 di 7 dichiarare, per le causali di cui al punto II. dei motivi, la nullità della sentenza, per violazione dell'art. dell'art. 276, c. 2, c.p.c.; 3) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto III dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art.
12 comma 4 bis del DPR 602/1973, per la causale di cui al punto IV;
5) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, per le causali di cui ai punti V. e VI dei motivi, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, Parte_1 destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
L'appellante, in via preliminare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice tributario;
rilevava, altresì, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che l'attività di formazione della cartella esattoriale ed il successivo provvedimento di notificazione sono atti ed attività di esclusiva competenza dell' . Controparte_2
Nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alla cartella di pagamento suddetta, senza alcuna valutazione della prova fornita dall'odierna appellante della regolare notifica dell'avviso di accertamento inviato con raccomandata del 14/11/2014.
Il sig. e l' non si costituivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, per cui, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25/6/24, tenutasi in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 15 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. e dell' Controparte_1 [...]
che, ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2 pagina 3 di 7 Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Parte_1
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29/04/2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31/07/2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco pagina 4 di 7 degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia pagina 5 di 7 ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160003563761000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
pagina 6 di 7 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 27 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica e quale giudice d'appello nella persona del Giudice dott.ssa Ida Cuffaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 335 R.G. per l'anno 2023 tra
(c.f. ), in persona del Presidente della Giunta Parte_1 P.IVA_1
Regionale, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Giulia De Caridi dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Moricca, 18 presso lo Studio legale dell'Avv. Antonio
Montagnese appellante contro
(c.f. Controparte_1 C.F._1 appellato contumace nonché nei confronti di
Controparte_2
appellata contumace
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia n.
2722/2022 depositata in data 08/10/2022.
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/12/2021 il sig. ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'estratto di ruolo sotteso alla cartella di pagamento pagina 1 di 7 n. 13920160003563761000, per un credito complessivo di € 222,93, relativa all'omesso pagamento di tributi, ovvero l'imposta di circolazione risalente all'anno
2011 e all'anno 2012; chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato, per omessa notifica della cartella esattoriale nonché intervenuta prescrizione del credito, per l'effetto chiedeva dichiararsi l'annullamento del ruolo della suddetta cartella di pagamento e di ogni altro atto connesso e/o conseguente.
Si costituiva l' , eccependo il difetto di giurisdizione Controparte_2 del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, stante l'assenza di un atto di esecuzione forzata successivo alla notifica della cartella esattoriale, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione proposta avverso l'estratto di ruolo per difetto di interesse, considerata la mancanza di atti esecutivi;
l'inammissibilità della domanda per tardività, precisando che parte attrice nell'affermare di essere venuto a conoscenza della propria posizione debitoria in seguito all'estratto di ruolo non dichiarava quando ciò fosse avvenuto, pertanto non dando dimostrazione di avere osservato il termine di decadenza di cui all'art. 617, comma 2, c.p.c.; eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva della evidenziando che Parte_1
l'attività di formazione della cartella esattoriale ed il successivo provvedimento di notificazione sono atti ed attività di esclusiva competenza dell' Controparte_2
. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto e
[...] in diritto.
Il Giudice di Pace di Vibo Valentia, con la sentenza n. 2722/2022, depositata in data
08/10/2022, in accoglimento della proposta opposizione, dichiarava il credito estinto per intervenuta prescrizione e annullava la cartella di pagamento n.
13920160003563761000 di cui all'estratto di ruolo impugnato;
condannava in solido le parti convenute a rifondere le spese di lite in favore del costituito procuratore di parte opponente.
Proponeva appello l' formulando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “1) ritenere e dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in merito alla domanda azionata dinanzi il Giudice di Pace di Vibo Valentia, per appartenere a quella del giudice tributario, ed in specie, alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, per le ragioni di cui al punto I. dei motivi;
2) accertare e
pagina 2 di 7 dichiarare, per le causali di cui al punto II. dei motivi, la nullità della sentenza, per violazione dell'art. dell'art. 276, c. 2, c.p.c.; 3) accertare e dichiarare, per le causali di cui al punto III dei motivi, la incompetenza per materia del Giudice di Pace per essere competente il Tribunale, ex art. 9, c.2, c.p.c., con ogni conseguenziale statuizione;
4) accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità del giudizio, ai sensi dell'art.
12 comma 4 bis del DPR 602/1973, per la causale di cui al punto IV;
5) previa ogni statuizione e/o declaratoria occorrenda, ritenere e dichiarare, per le causali di cui ai punti V. e VI dei motivi, la inammissibilità e comunque infondatezza dell'eccezione di prescrizione e, per l'effetto, rigettare l'opposizione de qua, e ogni domanda proposta contro la in quanto, inammissibile, improponibile e, comunque, Parte_1 destituita di ogni fondamento in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e di competenze di entrambi i gradi del giudizio.”
L'appellante, in via preliminare, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del
Giudice tributario;
rilevava, altresì, l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e il proprio difetto di legittimazione passiva, considerato che l'attività di formazione della cartella esattoriale ed il successivo provvedimento di notificazione sono atti ed attività di esclusiva competenza dell' . Controparte_2
Nel merito, lamentava l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie sottese alla cartella di pagamento suddetta, senza alcuna valutazione della prova fornita dall'odierna appellante della regolare notifica dell'avviso di accertamento inviato con raccomandata del 14/11/2014.
Il sig. e l' non si costituivano in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, per cui, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25/6/24, tenutasi in forma di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del 15 aprile 2025 per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione dal sottoscritto magistrato, medio tempore divenuto titolare del fascicolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del sig. e dell' Controparte_1 [...]
che, ritualmente citati, non si sono costituiti. Controparte_2 pagina 3 di 7 Ciò premesso, l'appello è fondato e va accolto con riferimento al difetto di giurisdizione eccepito dalla . Parte_1
Giova osservare che “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico”
(Cass., Sez. Un., 29/04/2021 n. 11293).
È noto, infatti, che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un.,
31/07/2018 n. 20350). Nella specie, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Rispetto alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale, il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma
2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica». Poi, per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco pagina 4 di 7 degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Orbene, nel caso di specie, il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento lamentando l'omessa notifica della cartella di pagamento sottesa e ha chiesto l'annullamento della stessa per intervenuta prescrizione del credito tributario portato dalla cartella medesima. Nello specifico, l'opponente ha assunto che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo la notifica della cartella di pagamento o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o nullità.
In tali ipotesi, le Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione - cfr. Cass. S.U.,
n. 23832/2007.
Ed invero, come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. S.U.
n. 16986/2022). Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia pagina 5 di 7 ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'interpretazione letterale della norma dell'art. 2 d.lgs. n. 546/1992, che individua un criterio di carattere meramente temporale, legato all'inizio dell'esecuzione forzata. Posto che appartengono alla giurisdizione del giudice tributario tutte le controversie relative ai tributi di ogni genere e specie, non appartengono invece a tale giurisdizione le controversie che, pur relative a tributi, riguardano però gli atti dell'esecuzione forzata tributaria quali ad esempio un pignoramento intervenuto successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo;
conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione alla opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n. 13920160003563761000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio, cui segue l'assorbimento di tutte le ulteriori difese e contestazioni articolate.
Gli orientamenti difformi e i principi di legittimità in merito alla tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale non sempre sovrapponibili giustificano la compensazione delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando sul proposto appello, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e per l'effetto, in riforma della Parte_1 sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
pagina 6 di 7 - compensa integralmente fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Vibo Valentia, 27 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 7 di 7