TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 160/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 160/2022,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Parte_1 C.F._1
Crotone, via Napoli n. 39; rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Apa, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato ad Isola di Controparte_1 C.F._2
Capo Rizzuto (KR), località Stumio n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Magnolia, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata a Chiaravalle Centrale (CZ), c.da Serra Rizzo – Villa Bellina;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Panni e Filippo Francesco Ciconte, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: RESPONSABILITÀ MEDICA.
Conclusioni
All'udienza del 30.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata introitata per la decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il dott. , Controparte_1 dentista esercente la propria attività sanitaria in regime di libera professione, denunciando l'erroneo trattamento sanitario cui ha sottoposto la predetta paziente nel periodo in cui l'ha avuta in cura, pari ad un anno, ossia dal mese di settembre 2015 al
28 settembre 2016.
In particolare, a sostegno della propria domanda - sorretta anche dalle risultanze istruttorie emerse nel corso delle indagini preliminari avviate a carico del convenuto - ha denunciato:
a) l'omessa preventiva e costante acquisizione di un consenso informato circa la tipologia di intervento chirurgico che sarebbe stato eseguito (cfr. atto di citazione, pag. 1: «dal mese di settembre 2015 fino al 28.9.2016, si è sottoposta alle cure dentistiche e agli interventi di chirurgia implantare del predetto dentista. Questi, fin dalla prima visita e senza che alla paziente venisse fatta prendere consapevolezza dell'effettiva portata dei lavori che avrebbe eseguito su di lei, proponeva degli impianti dentali, iniziando subito, nella stessa giornata della prima visita, con gli interventi. Nelle sedute successive venivano effettuati avulsioni di residui radicolari ed elementi dentari oltre ad impianti post estrattivi»);
b) l'errata diagnosi delle pregresse condizioni cliniche della paziente e l'errata esecuzione del successivo intervento medico, implicanti l'instabilità dell'impianto installato sull'arcata inferiore (cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2: «Contestualmente a tale iter clinico si iniziava anche un lavoro all'arcata inferiore, con elementi fissi più scheletrato con attacchi. Tale manufatto inferiore subiva sempre un distacco alla rimozione della parte mobile»), rivelatasi fonte di una marcata e diffusa sintomatologia su entrambe le arcate dentarie
(cfr. atto di citazione, pag. 2: «Fin da subito la sig.ra accusava un Parte_1 importante disturbo della funzione masticatoria, una frequente e diffuse sintomatologia a carico di entrambe le arcate dentarie e, altresì, come detto, il distacco del manufatto fisso inferiore»);
-2- c) il conseguente progressivo deterioramento dell' “alleanza terapeutica” tra il medico e la paziente, culminato nella scelta di quest'ultima di interrompere il rapporto fiduciario
(«La stessa rappresentava tale situazione al dr. senza ricevere né esaustivi chiarimenti in CP_1 ordine alla propria condizione post operatoria, né soddisfacenti proposte di soluzione del problema.
A settembre 2016, dopo i trattamenti predetti, il dr. comunicava alla sig.ra CP_1 Parte_1 che le avrebbe applicato una protesi a bottoncini, mobile, anziché la protesi fissa Toronto -Bridge che era quella prospettata fin dall'inizio all'attrice e per posizionare la quale era stato eseguito il lavoro di sette impianti nell'arcata superiore. La sig.ra si rifiutava di farsi applicare una Parte_1 protesi mobile e, così, nel corso di un incontro avvenuto nel gennaio 2017, il dr. le CP_1 restituiva le componentistiche relative agli impianti posizionati (fixture)»);
d) i consequenziali danni asseritamente patiti per effetto della «inadeguata progettazione
e preparazione pre-operatoria», consistenti nell'impossibilità, «allo stato», di conseguire una riabilitazione della funzione masticatoria, e quantificati nei seguenti termini: «ITT al valore del 100% - gg. 10; ITP al valore del 50% = gg. 30; ITP al valore del 25% = gg. 30; danno biologico= 5% ; danno morale = medio;
danno emergente odontoiatrico= euro 20.500,00; restituzione onorario = euro 5.000,00».
Per le ragioni esposte ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la responsabilità del dr. per i pregiudizi occorsi Controparte_1
a seguito delle cure ed interventi odontoiatrici di cui in premessa e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dall'inadempimento dell'obbligazione professionale in favore della sig.ra Parte_1 che si quantificano in euro 35.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi;
2) con vittoria di spese e competenze».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il dott.
, il quale, ribadendo la correttezza del proprio operato (tanto che Controparte_1 il procedimento penale avviato a suo carico a seguito della denuncia/querela sporta dall'attrice si è concluso con un decreto di archiviazione) e contestando, quindi, la fondatezza delle doglianze ex adverso formulate, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attorea per tutti i motivi su esposti, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge».
3 - Chiamata in causa dal convenuto, si è altresì costituita in giudizio la compagnia la quale, aderendo alle difese spiegate dal Controparte_2 sanitario ed eccependo i limiti di operatività della polizza assicurativa stipulata da quest'ultimo, ha così concluso:
«1) In via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla signora nei Parte_1 confronti del dott. in quanto infondata per le ragioni opposte dall'Assicurato nella sua CP_1
-3- comparsa di costituzione e risposta, in questo senso considerando anche che nella fase stragiudiziale che ha preceduto la presente causa ha corrisposto all'attrice, Controparte_2 esclusivamente pro bono pacis e comunque tenendo necessariamente conto dei limiti di operatività della garanzia assicurativa prestata a favore del dott. l'importo di € 3.198,70 (risultante CP_1 dalla sommatoria degli importi di € 2.198,70 a titolo di risarcimento danni e di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese legali e peritali sostenute), con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dallo stesso dott. verso la Compagnia;
CP_1
2) in via meramente subordinata, nella comunque denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'Azione Risarcitoria:
2a) da un lato, previo accertamento dei danni causalmente riconducibili, in via esclusiva, diretta ed immediata, alla condotta colposa del dott. condannare lo stesso dott. CP_1 CP_1
a pagare le somme correlativamente dovute all'attrice esorbitanti l'importo di € 3.198,70 di cui al precedente punto 1;
2b) dall'altro lato, dichiarare tenuta ad indennizzare il dott. Controparte_2 CP_1 nei seguenti limiti:
2b1) con esclusione dalla garanzia dei compensi percepiti che l'assicurato fosse condannato a restituire;
2b2) per i danni conseguenti all'implantologia, anche osteointegrata, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col massimo di € 5.000,00;
2b3) in caso di insuccesso in un intervento di implantologia, con il riconoscimento di un solo evento per anno assicurativo col limite di tre eventi per l'intero quinquennio per le polizze con durata quinquennale e in ogni caso con il limite di € 600,00 per sinistro;
2b4) fino a concorrenza del massimale di € 750.000,00, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia per ogni sinistro e per anno assicurativo;
3) con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge».
4. - Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale e nomina di un collegio peritale con l'incarico di redigere una relazione di consulenza medico-legale, all'udienza del 30.04.2025 la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
In diritto
I. PREMESSA.
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - In punto di rito, va rilevato che le originarie parti dell'odierno giudizio hanno provveduto a riversare sul fascicolo telematico i rispettivi atti difensivi depositando, non già i documenti nativi digitali, bensì la semplice scansione di una copia documentale.
Trattasi tuttavia di una mera irregolarità, peraltro neppure eccepita, non prevedendo la disciplina in tema di processo civile telematico alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 11 e 34 del D.M. n. 44/2011
-4- inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici.
3. - Venendo quindi al merito del giudizio, giova precisare che, in punto di qualificazione giuridica, non v'è dubbio che alla responsabilità medica invocata dall'attrice debba essere riconosciuta natura contrattuale ex art. 1218 c.c., risalendo i fatti per cui è causa ad epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 24/2017, c.d. legge I- (la quale, in ogni caso, riserva l'assoggettamento alla disciplina da fatto illecito ex art. 2043 c.c. esclusivamente agli esercenti l'attività sanitaria che siano
“strutturati”, ossia ai professionisti stabilmente inseriti nella pianta organica di una struttura sanitaria pubblica ovvero privata, ma convenzionata con il . CP_3
4. - Da ciò deriva che la fattispecie in esame continua ad essere regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente applicazione del regime della responsabilità fondato sulla nota teoria del “contatto sociale” (cfr. Cass. 22.12.1999 n. 589; Cass. 29.09.2004 n. 19564; Cass. 21.06.2004 n.
11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un. 11.1.2008 n. 577).
4.1. - Al riguardo, i presupposti per la configurabilità del contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno “status” professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista dall'ordinamento giuridico;
c) l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta”
(cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato: cfr. l'art. 348 c.p.), sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase in cui si dipana il
“contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento del trattamento terapeutico e/o chirurgico, bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue
(attraverso un costante controllo sul decorso post-operatorio).
4.2. - Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
4.3. - L'inquadramento del rapporto tra le parti in ambito contrattuale comporta, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contatto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577/2008).
-5- 4.4. - Con specifico riferimento al nesso eziologico, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno" (cfr. anche Cass. n. 15993/2011; Cass. n. 27855/2013; Cass. 14642/15).
“Pertanto, ferma restando la prova del contatto e del danno da parte del creditore,
l'inadempimento e la sua efficienza causale nella produzione del danno sono introdotti dal danneggiato solo a livello di mera allegazione, in quanto il nesso causale va ovviamente accertato - in concreto - in relazione alla prestazione effettivamente resa ed alla prova che della stessa abbia fornito il debitore (la cui maggiore vicinanza alla prova è tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso in cui questi eserciti una professione protetta)” (così
Cass. 14642/15).
4.5. - L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto – secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza – segue il seguente criterio: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del
"più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità...” (tra le tante pronunzie si veda Cass., sez.
III, 20.02.2015 n. 3390).
In materia civile trova infatti applicazione una regola probatoria diversa rispetto al medesimo accertamento in materia penale (tra le tante pronunzie, si vedano Sez.
Un. n. 581/2008 e, più di recente, Cass. 15858/15: “In tema di responsabilità civile,
l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”).
4.6. - Ciò posto, grava invece sull'attore la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince i pregiudizi denunciati all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso.
-6- II. SUL RAPPORTO PRINCIPALE MEDICO-PAZIENTE.
1. - Tanto precisato, focalizzando preliminarmente l'attenzione sul rapporto tra le originarie parti del giudizio, va precisato che la domanda attorea merita di essere esaminata nei limiti delle doglianze formulate con l'atto introduttivo del giudizio, che, se suscettibile di essere meglio “precisato” con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non può invece effettuare un rimando integrale alla relazione redatta dal consulente tecnico di parte.
2. - Sul punto, infatti, deve anzitutto ribadirsi che, nell'esposizione delle proprie doglianze, l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante rinvio per relationem alla documentazione allegata all'atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass.
21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n.
29241).
L'atto giudiziale deve, infatti, essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti per la corretta delimitazione del thema decidendum, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice.
Il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite - ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al Tribunale (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).
3. - D'altronde, deve altresì rammentarsi che, per un verso, la consulenza di parte è una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
per altro verso, la funzione che la consulenza tecnica d'ufficio è chiamata ad assolvere in seno al giudizio è soltanto quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle lacune assertive e probatorie in
-7- cui è incorsa la parte gravata dal relativo onere (cfr., ex multis, Cass., sez. III, 6.06.2003 n.
9060; Cass., sez. III, 14.02.2006 n. 3191; Cass., sez. VI, 8.02.2011 n. 3130; Cass., sez. VI,
15.12.2017 n. 30218).
La regola deve ritenersi operante tanto per la consulenza c.d. deducente, che presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto fatti già completamente provati dalle parti, quanto per quella c.d. percipiente, che può costituire invece essa stessa fonte oggettiva di prova.
Tuttavia, anche in tale ipotesi è pur sempre necessario che la parte onerata abbia quanto meno puntualmente dedotto i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò assume rilievo ancor più pregnante nelle ipotesi di domande eterodeterminate (al cui novero sono senz'altro riconducibili le domande risarcitorie di cui si discute), postulando le stesse - diversamente dalle domande autodeterminate - l'identificazione di un preciso fatto genetico della responsabilità colposa enunciato nell'atto di citazione.
4. - Ciò posto, è ora possibile procedere al compiuto esame delle singole doglianze attoree.
4.1. - Ebbene, con riguardo alla prima contestazione di parte attrice, afferente all'omessa preventiva e persistente acquisizione di un consenso adeguatamente informato, costituisce principio consolidato quello secondo cui l'acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (cfr.
Cass., sez. III, 13.02.2015 n. 2854; Cass., sez. III, Sez. 3, 14.07.2015 n. 14642).
Questa ontologica diversità tra le due tipologie di danno ha, ovviamente, dei riflessi sul profilo della responsabilità che ne scaturisce, la quale segue strade autonome a seconda dell'interesse concretamente leso.
Da un lato, dunque, è ben possibile che sorga una responsabilità del sanitario per omessa acquisizione del consenso informato anche a fronte di un intervento che abbia avuto un esito favorevole;
dall'altro, nel caso in cui il consenso sia stato prestato ma il trattamento autorizzato non abbia avuto una riuscita positiva, il sanitario potrà essere chiamato a rispondere dei danni alla salute riportati dal paziente allorché l'esito infausto sia a lui imputabile.
Non può infine escludersi che la medesima fattispecie concreta presenti profili di plurioffensività, con conseguente diritto del danneggiato ad ottenere il ristoro del pregiudizio arrecato ad entrambi tali diritti.
In proposito va poi ribadito che l'esigenza di accordare una tutela, non già meramente formale, bensì sostanziale al diritto di scegliere consapevolmente in ordine al “se, come e quando” esporsi ai rischi inevitabilmente connessi ad un qualunque trattamento
-8- terapeutico e/o chirurgico implica che "in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio
a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass., sez. III, 4.02.2016 n. 2177).
Va tuttavia precisato che, ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria per lesione della libertà di autodeterminazione, non è sufficiente la mera lesione del diritto costituzionalmente tutelato dagli artt. 13 e 32 comma 2 Cost., integrando essa il solo danno-evento, ma è necessario che da quest'ultimo discendano conseguenze pregiudizievoli per il suo titolare.
Occorre quindi che il paziente, affinché possa ritenersi effettivamente danneggiato dalla condotta del sanitario, versi in una condizione diversa da quella in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi in cui la sua manifestazione di volontà fosse stata legittimamente acquisita.
Ne consegue che l'indagine deve estendersi ad accertare se il paziente avrebbe comunque rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato
(cfr. Cass., sez. III, 9.02.2010 n. 2847; Cass., sez. III, 23.03.2018 n. 7248; Cass., sez. III,
11.11.2019 n. 28985).
Nella specie, risulta anzitutto provato l'inadempimento contestato dall'attrice, considerato che, a fronte della censura mossa da quest'ultima, che ha pure avuto cura di precisare di essersi rivolta al dott. all'unico fine di «richiedere un trattamento CP_1 protesico fisso» e che «fin dalla prima visita, senza che le venisse fatta prendere consapevolezza dell'effettiva portata degli impianti dentali, veniva sottoposta sin da subito, nella stessa giornata della prima visita agli interventi», l'odierno convenuto non ha adeguatamente documentato l'adeguata informazione resa alla paziente, che non è stata resa edotta né dei rischi sottesi all'intervento né dell'eventuale possibilità – poi effettivamente avveratasi – di non poter ultimare l'installazione dell'impianto fisso a causa delle condizioni morfologiche in cui versavano le arcate dentarie della donna affidata alle sue cure (cfr. atto di citazione: «A settembre 2016, dopo i trattamenti predetti [ndr., protrattisi quindi già da un anno], che erano stati fonte di un importante disturbo della funzione masticatoria, una frequente e diffuse sintomatologia a carico di entrambe le arcate dentarie e, altresì, il distacco del manufatto fisso inferiore, dr. senza offrire esaustivi chiarimenti in ordine a tale condizione post CP_1 operatoria e soddisfacenti proposte di soluzione del problema, comunicava che le avrebbe applicato una protesi a bottoncini, “mobile”, anziché la protesi “fissa” Toronto -Bridge che era quella prospettata fin dall'inizio all'attrice e per posizionare la quale era stato eseguito il lavoro di sette impianti nell'arcata superiore»).
-9- Infatti, risulta versato in atti una semplice scheda dal seguente ed eccessivamente generico tenore letterale: «Io sottoscritta , nata a [...] il [...], Parte_1 dichiaro di aver ricevuto esaurienti informazioni sui seguenti punti:
- Quadro diagnostico [ndr., non meglio precisato];
Trattamento terapeutico e protesico [ndr., non meglio descritto];
- Eventuali alternative [ndr., non meglio dettagliate];
- Rischi connessi al trattamento propostomi [ndr., non meglio elencati]» (cfr. documentazione allegata alla comparsa costituiva).
Non risulta, inoltre, neppure specificamente contestato il danno-conseguenza lamentato dall'attrice, che ha precisato che, una volta resa edotta dell'impossibilità di procedere al trattamento sanitario originariamente concordato, ha rifiutato di subire l'installazione di una protesi mobile (cfr. atto di citazione: «rifiutava di farsi applicare una protesi mobile e, così, nel corso di un incontro avvenuto nel gennaio 2017, il dr. le CP_1 restituiva la componentistiche relative agli impianti posizionati (fixture)»).
4.2. - In virtù del medesimo criterio di distribuzione degli oneri di allegazione e prova, va altresì accolta la domanda attorea per errata diagnosi ed errata esecuzione dell'intervento.
Difatti, anche sotto questo profilo, risulta sufficientemente dettagliata la censura con cui è contestato l'inadempimento di controparte, lamentando l'attrice:
a) l'omessa diagnosi, essendo stata immediatamente sottoposta, i.e. sin dalla prima visita e senza preventiva valutazione da parte del medico dell'effettiva possibilità di conseguire il risultato anelato dalla paziente, ad estrazioni dentali ed limature propedeutiche all'installazione di una protesi fissa, rivelatasi tuttavia, nel prosieguo, non più praticabile;
b) l'errata esecuzione dell'intervento, comprovata dal distacco dell'impianto installato sull'arcata inferiore.
Anche in questo caso, nulla è stato dimostrato da parte convenuta, che, disattendendo gli oneri probatori posti a suo carico, si è semplicemente limitato a ribadire la correttezza del proprio operato, rinviando genericamente alle risultanze della cartella clinica (cfr. comparsa costituiva, pag. 2).
D'altronde, l'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli provocate dall'intervento, consistenti in un'alterazione funzionale della capacità masticatoria della paziente, è comprovata dal compendio fotografico allegato alla consulenza di parte, attestante il posizionamento eccessivamente vestibolarizzato delle viti implantari che, proprio perché installate eccessivamente all'esterno rispetto alla sommità dell'area edentula, risultano inutilizzabili ai fini protesici, rendendo indispensabile la loro rimozione prima di poter procedere all'applicazione di un nuovo impianto.
Peraltro, anche sotto questo profilo, parte convenuta, lungi dal contestare specificamente l'esistenza del pregiudizio patito dalla paziente e/o la sua rapportabilità causale alle tempistiche e modalità esecutive del trattamento terapeutico somministratole,
-10- si è semplicemente limitato a declinare ogni propria responsabilità (cfr. comparsa costituiva, pag. 2 e 3: «Il trattamento sanitario effettuato dall'odierno convenuto, sulla scorta di quanto riscontrato oggettivamente e radiologicamente, è il risultato della regolarità della prestazione professionale messa in atto dal dr. il quale ha sempre notiziato la Controparte_1 paziente del modus operandi acquisendo, di volta in volta, il consenso di questa. Nonostante
l'apertura del procedimento penale, a seguito di denuncia querela da parte dell'attrice, a carico del convenuto, è doveroso puntualizzare, e far conoscere al Giudice adito, che detto procedimento ha avuto il suo sfogo naturale in una richiesta di archiviazione da parte dell'ufficio di Procura nonché in un decreto di archiviazione da parte del GIP a definitiva del procedimento. Il convenuto, sin dal ricevimento della prima lettera di messa in mora da parte dei legali dell'attrice, si è reso disponibile alla risoluzione della, inesistente, problematica lamentata dall'attrice ma questa, nonostante la disponibilità prospettata dal convenuto, per il tramite dello scrivente Studio Legale, ha inteso disattendere l'invito e procedere con azione giudiziaria richiedendo, a più riprese, i dati della compagnia di assicurazioni che copriva la responsabilità professionale del convenuto»).
4.3. - Se quindi le superiori considerazioni sono già sufficienti ai fini del riconoscimento della responsabilità medica dell'odierno convenuto, è appena il caso di rilevare - anche solo per ragioni di completezza espositiva – che a tale esito sono concordemente pervenute ben tre consulenze: segnatamente, quella redatta in data
21.04.2017 dal dott. (consulente nominato da parte attrice); quella redatta in Persona_1 data 10.09.2018 dai dott.ri ed (consulenti nominati dal Persona_2 Persona_3
P.M.); quella infine redatta in data 26.01.2024 dai dott.ri e Persona_4 Persona_5
(componenti del collegio peritale nominato dal precedente Giudice Istruttore).
Segnatamente, questi ultimi hanno precisato che «dall'esame obiettivo eseguito si evidenzia, a livello dell'arcata inferiore, la monconizzazione degli elementi dentari 3.1-3.2-4.1-4.2-
4.3-4.4-4.5 su cui è posizionato un ponte con sette elementi in metallo-ceramica rimuovibile da parte della perizianda. È anche presente una protesi scheletrata mobile che permette la riabilitazione dei settori latero-posteriori. A livello dell'arcata superiore si evidenziano gli esiti di pregressi interventi di implantologia in zona 1.5-1.6--2.3-2.5-, con viti di guarigione e viti implantare completamente mobili. Gli impianti in zona 2.3, 1.5 e 1.6 sono posizionati con un profilo di emergenza vestibolarizzato rispetto alla sommità dell'area edentula. Tali cure dentistiche ed interventi di chirurgia implantare eseguiti dal professionista non sono stati realizzati a regola
d'arte, sia per quanto attiene alla progettazione/preparazione dei tessuti duri e molli, sia rispetto alla materiale esecuzione ed applicazione nel cavo orale del trattamento terapeutico. Sotto il profilo odontoiatrico è da segnalare il posizionamento troppo vestibolarizzato delle viti implantari in zona
2.3, 1.5 e possono giustificare la difficoltà di eseguire una protesizzazione di tipo fisso. In particolare l'impianto in zona 2.3 è posizionato eccessivamente all'esterno rispetto alla sommità dell'area edentula, sulla quale si sarebbe dovuto posizionare la protesi con i denti artificiali. Questo rende l'impianto inutilizzabile ai fini protesici e altresì necessaria la sua rimozione chirurgica per poi provvedere ad una rigenerazione ossea e una nuova vite implantare nella stessa zona anatomica ma con un'angolazione diversa. La presenza di n. 7 viti implantari permette di confermare la
-11- possibilità di una abilitazione protesica di tipo fisso all'arcata superiore, come inizialmente prospettato alla paziente, e può giustificare lo scontento se le è stata prospettata una soluzione finale di tipo mobile. All'arcata dentaria inferiore è da segnalare l'incompleta terapia canalare
(devitalizzazione) dei quattro incisivi inferiori, uno dei quali, il 3.2, con un ascesso in atto. I quattro elementi pilastro della protesi fissa eseguita dal medico dentista, avrebbero dovuto essere sottoposti da una devitalizzazione preventiva, ma non è possibile accertare se questa era previsto nel piano di trattamento. La mancata esecuzione delle devitalizzazioni espone la paziente ad eventuali ascessi. Una corretta sorveglianza sanitaria avrebbe dovuto prevedere anche una cementazione del ponte inferiore che invece è semplicemente appoggiato sui denti pilastro, non garantendo il sigillo tra la protesi e i pilastri. Non è possibile conoscere lo stato della suddetta cementazione al momento del congedo della paziente a settembre 2016, tuttavia il medico dentista avrebbe dovuto eseguire le devitalizzazioni sui quattro incisivi inferiori e successivamente la cementazione definitiva del ponte soprattutto in funzione della tipologia di protesi, fissa anteriormente e mobile posteriormente. Ne deriva una condotta censurabile del medico per il mancato oppure incompleto trattamento endodontico ai quattro incisivi inferiori».
5. - Lo stesso collegio peritale, tenuto conto della documentazione medica prodotta in giudizio e visitata la danneggiata, ha ritenuto di dover quantificare l'entità del danno biologico permanente in misura pari al 2% e la durata di I.T.T. in 2 gg. e quella di I.T.P. in
15 gg.
La valutazione espressa dai CC.T.U. appare condivisibile, perché fondata su corretti accertamenti, sufficientemente argomentata nonché coerente con il tipo di lesioni riportate dalla danneggiata.
Facendo quindi applicazione della disciplina dettata ratione temporis dal D.L. n. 158 del
2012, conv. in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 L.
8.11.2012 n. 189 (il cui art. 3 prevede che «il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo»).
Il risarcimento del danno biologico va quindi liquidato in un importo pari ad €
1.677,67 a titolo di danno permanente e ad € 731,93 a titolo di inabilità temporanea.
Inoltre, ai sensi dell'art. 139 comma 3 c.d.a., «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi i abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento “può“ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».
Nella specie, tuttavia, un tale aumento – in ogni caso non obbligatorio, ma rimesso al prudente apprezzamento del giudice – non trova adeguata giustificazione, non avendo
-12- parte attrice compiutamente indicato, nel rispetto delle preclusioni assertive, tali ulteriori tipi di pregiudizi di cui pure chiede il ristoro a titolo di “danno morale - medio” (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Tale lacuna assertiva non può essere colmata, per le ragioni già sopra esposte in premessa, né mediante rinvio alla consulenza di parte né tramite la formulazione dei capitoli di prova articolati solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Ad un'autonoma liquidazione deve invece procedersi per la violazione del diritto ad un consenso informato, questa sì tempestivamente e sufficientemente denunciata in limine litis.
In tal caso, facendo applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di
Milano, va riconosciuto un risarcimento di importo pari ad € 5.000,00, dovendo ricondursi il pregiudizio lamentato ad un'ipotesi di media entità.
Per quanto attiene infine il danno patrimoniale, ribadito che anch'esso va descritto e denunciato con l'atto introduttivo (senza possibilità di rinvio per relationem alla consulenza di parte), precludendosi altrimenti al convenuto la possibilità di assolvere al proprio onere di specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c., nella specie lo stesso non risulta adeguatamente dedotto né in citazione né in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., limitandosi l'attrice ad asserire che «la compagnia di assicurazioni quantificava il danno in complessivi € 7.854,11 (i.p. 2%; i.t. al 75% 30 Parte_2 CP_2 giorni al 25%, oltre ad euro 5.200,00 per danno emergente»).
Sicché, in considerazione delle difese spiegate dal convenuto in comparsa costituiva, tale danno può essere riconosciuto nei soli limiti tempestivamente dedotti e non specificamente contestati.
Così individuati gli importi dovuti, complessivamente pari ad € 10.410,90 (dovendo essere detratta dalla somma pari ad € 12.609,60 quella pari ad € 2.198,70 già corrisposta pro bono pacis in sede di trattative stragiudiziali), deve altresì considerarsi che il debito risarcitorio è un debito di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'evento dannoso.
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della pronuncia.
Quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del
1995: pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
-13- II. SUL RAPPORTO TRASVERSALE DI GARANZIA.
1. - Ciò posto, occorre ora soffermarsi sulla domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di chiamata in causa: «Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga sussistente un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al sig. dichiarare il terzo Controparte_1 compagnia , in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 tempore con sede legale in San Cesareo sul AN (MO) , Corso Libertà, 53 P, tenuta a risarcire il danno cosi come richiesto dalla sig.ra e per l'effetto condannare Parte_1 quest'ultimo al ristoro dei danni lamentati»).
2. - In proposito, con riguardo alle contestazioni della compagnia di assicurazione dedotte in via principale, vanno qui ribadite le superiori considerazioni in punto di fondatezza della domanda attorea nei limiti testé precisati.
3. - Venendo quindi alle difese afferenti specificamente al rapporto assicurativo, non coglie nel segno l'eccezione con cui la terza chiamata invoca i limiti di operatività di cui all'art. 16 della polizza assicurativa.
Difatti, ribadito che non risulta contestato neppure dall'impresa assicuratrice la ricostruzione attorea secondo cui «la compagnia di assicurazioni Parte_3 quantificava il danno in complessivi € 7.854,11 (i.p. 2%; i.t. al 75% 30 giorni al 25%, oltre ad euro 5.200,00 per “danno” emergente»), l'importo pari ad euro 5.200,00 deve ritenersi dovuto, non già a titolo di ripetizione dell'indebito (il che avrebbe richiesto la formulazione di un'autonoma domanda in tal senso, tesa alla risoluzione del rapporto contrattuale, nonché la prova dell'esborso), bensì – appunto – a titolo di risarcimento del
“danno” patrimoniale, consistente nelle spese occorrenti per rivolgersi ad altro professionista cui affidare l'incarico di rimozione delle viti implantari già installate e di realizzazione del nuovo impianto ortodontico.
4. - Non merita parimenti accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 16 comma 3 lett. l) della polizza assicurativa, relativo all'ipotesi di “insuccesso dell'intervento di implantologia”, considerato che i danni liquidati all'attrice consistono in quelli derivanti, più che dal “fallimento“ (e, quindi, rigetto) dell'impianto dentale fisso inizialmente concordato, in realtà mai installato, dalla pregressa violazione del diritto ad un consenso informato e dall'omessa preventiva diagnosi delle condizioni cliniche della paziente.
5. - Risulta, per converso, tempestivamente dedotta nonché meritevole di parziale accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 16 comma 3 lett. h della polizza assicurativa, secondo cui «Sono comprese in garanzia i danni conseguenti all'implantologia, anche osteointegrata, praticata e richiamata in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % per ogni sinistro, col massimo di euro 5.000».
Tale limitazione va però limitata ai solo danni biologici e patrimoniali «conseguenti all'implantologia», non anche a quelli che hanno attinto il diritto alla libertà di autodeterminazione della paziente.
-14- La compagnia di assicurazione deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'assicurato (il quale potrà poi autorizzare il versamento diretto in favore dell'attrice) dei seguenti importi:
- € 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per violazione del diritto di cui all'art. 13 e 32 comma 2 Cost.;
- € 2.409,60 - € 2.198,70 (già corrisposto direttamente alla danneggiata in sede stragiudiziale) = € 210,90 – 10% (quale franchigia) = € 189,81 a titolo di risarcimento del danno psicofisico;
- € 5.200,00 – 10% (quale franchigia) = € 4.680,00 per danno patrimoniale.
Anche su tali importi dovrà precedersi al calcolo della rivalutazione e degli interessi negli stessi termini sopra indicati con riguardo alla domanda principale.
**************
1. - Le spese del giudizio, relativamente alla domanda principale, seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, atteso che l'odierna opposta risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. - A tal fine, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale “ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, deve avvalersi del criterio del decisum
e non del criterio del disputatum” (cfr. Cass., sez. III, 20.10.2016 n. 21256).
3. - Con riguardo alla domanda di manleva, tenuto conto delle difese spiegate dalla terza chiamata in causa, che ha comunque preliminarmente aderito alle argomentazioni spese dal convenuto, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
4. - Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
5. - Tenuto altresì conto dell'omessa partecipazione, senza giustificato motivo, del convenuto al procedimento di mediazione (cfr. verbale del 30.09.2020), costui deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 160/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 10.410,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
-15- 2. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a tenere indenne nei limiti della somma pari ad € Controparte_1
9.869,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
3. condanna a pagare in favore dell'Erario le spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese tra il convenuto e la terza chiamata;
5. pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta;
6. condanna parte convenuta a corrispondere all'Erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Crotone, il 15.07.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-16-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 160/2022,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Parte_1 C.F._1
Crotone, via Napoli n. 39; rappresentata e difesa dall'Avv. Livia Apa, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato ad Isola di Controparte_1 C.F._2
Capo Rizzuto (KR), località Stumio n. 1; rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico
Magnolia, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_2 P.IVA_1 domiciliata a Chiaravalle Centrale (CZ), c.da Serra Rizzo – Villa Bellina;
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Panni e Filippo Francesco Ciconte, giusta procura in atti;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: RESPONSABILITÀ MEDICA.
Conclusioni
All'udienza del 30.04.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa è stata introitata per la decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni
“rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 17.01.2022 ha Parte_1 evocato in giudizio innanzi all'intestato Tribunale il dott. , Controparte_1 dentista esercente la propria attività sanitaria in regime di libera professione, denunciando l'erroneo trattamento sanitario cui ha sottoposto la predetta paziente nel periodo in cui l'ha avuta in cura, pari ad un anno, ossia dal mese di settembre 2015 al
28 settembre 2016.
In particolare, a sostegno della propria domanda - sorretta anche dalle risultanze istruttorie emerse nel corso delle indagini preliminari avviate a carico del convenuto - ha denunciato:
a) l'omessa preventiva e costante acquisizione di un consenso informato circa la tipologia di intervento chirurgico che sarebbe stato eseguito (cfr. atto di citazione, pag. 1: «dal mese di settembre 2015 fino al 28.9.2016, si è sottoposta alle cure dentistiche e agli interventi di chirurgia implantare del predetto dentista. Questi, fin dalla prima visita e senza che alla paziente venisse fatta prendere consapevolezza dell'effettiva portata dei lavori che avrebbe eseguito su di lei, proponeva degli impianti dentali, iniziando subito, nella stessa giornata della prima visita, con gli interventi. Nelle sedute successive venivano effettuati avulsioni di residui radicolari ed elementi dentari oltre ad impianti post estrattivi»);
b) l'errata diagnosi delle pregresse condizioni cliniche della paziente e l'errata esecuzione del successivo intervento medico, implicanti l'instabilità dell'impianto installato sull'arcata inferiore (cfr. atto di citazione, pag. 1 e 2: «Contestualmente a tale iter clinico si iniziava anche un lavoro all'arcata inferiore, con elementi fissi più scheletrato con attacchi. Tale manufatto inferiore subiva sempre un distacco alla rimozione della parte mobile»), rivelatasi fonte di una marcata e diffusa sintomatologia su entrambe le arcate dentarie
(cfr. atto di citazione, pag. 2: «Fin da subito la sig.ra accusava un Parte_1 importante disturbo della funzione masticatoria, una frequente e diffuse sintomatologia a carico di entrambe le arcate dentarie e, altresì, come detto, il distacco del manufatto fisso inferiore»);
-2- c) il conseguente progressivo deterioramento dell' “alleanza terapeutica” tra il medico e la paziente, culminato nella scelta di quest'ultima di interrompere il rapporto fiduciario
(«La stessa rappresentava tale situazione al dr. senza ricevere né esaustivi chiarimenti in CP_1 ordine alla propria condizione post operatoria, né soddisfacenti proposte di soluzione del problema.
A settembre 2016, dopo i trattamenti predetti, il dr. comunicava alla sig.ra CP_1 Parte_1 che le avrebbe applicato una protesi a bottoncini, mobile, anziché la protesi fissa Toronto -Bridge che era quella prospettata fin dall'inizio all'attrice e per posizionare la quale era stato eseguito il lavoro di sette impianti nell'arcata superiore. La sig.ra si rifiutava di farsi applicare una Parte_1 protesi mobile e, così, nel corso di un incontro avvenuto nel gennaio 2017, il dr. le CP_1 restituiva le componentistiche relative agli impianti posizionati (fixture)»);
d) i consequenziali danni asseritamente patiti per effetto della «inadeguata progettazione
e preparazione pre-operatoria», consistenti nell'impossibilità, «allo stato», di conseguire una riabilitazione della funzione masticatoria, e quantificati nei seguenti termini: «ITT al valore del 100% - gg. 10; ITP al valore del 50% = gg. 30; ITP al valore del 25% = gg. 30; danno biologico= 5% ; danno morale = medio;
danno emergente odontoiatrico= euro 20.500,00; restituzione onorario = euro 5.000,00».
Per le ragioni esposte ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare la responsabilità del dr. per i pregiudizi occorsi Controparte_1
a seguito delle cure ed interventi odontoiatrici di cui in premessa e, conseguentemente, condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali causati dall'inadempimento dell'obbligazione professionale in favore della sig.ra Parte_1 che si quantificano in euro 35.000,00 o nella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi;
2) con vittoria di spese e competenze».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è tempestivamente costituito in giudizio il dott.
, il quale, ribadendo la correttezza del proprio operato (tanto che Controparte_1 il procedimento penale avviato a suo carico a seguito della denuncia/querela sporta dall'attrice si è concluso con un decreto di archiviazione) e contestando, quindi, la fondatezza delle doglianze ex adverso formulate, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare la domanda attorea per tutti i motivi su esposti, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
2) con vittoria di spese e competenze, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge».
3 - Chiamata in causa dal convenuto, si è altresì costituita in giudizio la compagnia la quale, aderendo alle difese spiegate dal Controparte_2 sanitario ed eccependo i limiti di operatività della polizza assicurativa stipulata da quest'ultimo, ha così concluso:
«1) In via principale, rigettare l'azione risarcitoria promossa dalla signora nei Parte_1 confronti del dott. in quanto infondata per le ragioni opposte dall'Assicurato nella sua CP_1
-3- comparsa di costituzione e risposta, in questo senso considerando anche che nella fase stragiudiziale che ha preceduto la presente causa ha corrisposto all'attrice, Controparte_2 esclusivamente pro bono pacis e comunque tenendo necessariamente conto dei limiti di operatività della garanzia assicurativa prestata a favore del dott. l'importo di € 3.198,70 (risultante CP_1 dalla sommatoria degli importi di € 2.198,70 a titolo di risarcimento danni e di € 1.000,00 a titolo di rimborso spese legali e peritali sostenute), con conseguente assorbimento della domanda di garanzia proposta dallo stesso dott. verso la Compagnia;
CP_1
2) in via meramente subordinata, nella comunque denegata ipotesi di ritenuta accoglibilità dell'Azione Risarcitoria:
2a) da un lato, previo accertamento dei danni causalmente riconducibili, in via esclusiva, diretta ed immediata, alla condotta colposa del dott. condannare lo stesso dott. CP_1 CP_1
a pagare le somme correlativamente dovute all'attrice esorbitanti l'importo di € 3.198,70 di cui al precedente punto 1;
2b) dall'altro lato, dichiarare tenuta ad indennizzare il dott. Controparte_2 CP_1 nei seguenti limiti:
2b1) con esclusione dalla garanzia dei compensi percepiti che l'assicurato fosse condannato a restituire;
2b2) per i danni conseguenti all'implantologia, anche osteointegrata, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, col massimo di € 5.000,00;
2b3) in caso di insuccesso in un intervento di implantologia, con il riconoscimento di un solo evento per anno assicurativo col limite di tre eventi per l'intero quinquennio per le polizze con durata quinquennale e in ogni caso con il limite di € 600,00 per sinistro;
2b4) fino a concorrenza del massimale di € 750.000,00, che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Compagnia per ogni sinistro e per anno assicurativo;
3) con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre a rimborso per spese generali (15%), C.P.A. ed I.V.A., come per legge».
4. - Espletata l'istruttoria mediante acquisizione documentale, escussione testimoniale e nomina di un collegio peritale con l'incarico di redigere una relazione di consulenza medico-legale, all'udienza del 30.04.2025 la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
In diritto
I. PREMESSA.
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - In punto di rito, va rilevato che le originarie parti dell'odierno giudizio hanno provveduto a riversare sul fascicolo telematico i rispettivi atti difensivi depositando, non già i documenti nativi digitali, bensì la semplice scansione di una copia documentale.
Trattasi tuttavia di una mera irregolarità, peraltro neppure eccepita, non prevedendo la disciplina in tema di processo civile telematico alcuna nullità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli artt. 11 e 34 del D.M. n. 44/2011
-4- inerenti le specifiche tecniche per il deposito dei documenti informatici.
3. - Venendo quindi al merito del giudizio, giova precisare che, in punto di qualificazione giuridica, non v'è dubbio che alla responsabilità medica invocata dall'attrice debba essere riconosciuta natura contrattuale ex art. 1218 c.c., risalendo i fatti per cui è causa ad epoca antecedente all'entrata in vigore della L. n. 24/2017, c.d. legge I- (la quale, in ogni caso, riserva l'assoggettamento alla disciplina da fatto illecito ex art. 2043 c.c. esclusivamente agli esercenti l'attività sanitaria che siano
“strutturati”, ossia ai professionisti stabilmente inseriti nella pianta organica di una struttura sanitaria pubblica ovvero privata, ma convenzionata con il . CP_3
4. - Da ciò deriva che la fattispecie in esame continua ad essere regolata dai principi del previgente quadro normativo e giurisprudenziale, con conseguente applicazione del regime della responsabilità fondato sulla nota teoria del “contatto sociale” (cfr. Cass. 22.12.1999 n. 589; Cass. 29.09.2004 n. 19564; Cass. 21.06.2004 n.
11488; Cass. n. 9085 del 2006; Sez. Un. 11.1.2008 n. 577).
4.1. - Al riguardo, i presupposti per la configurabilità del contatto sociale individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina civilistica sono i seguenti: a) una relazione tra sfere giuridiche di parti determinate;
b) uno “status” professionale in capo al danneggiante, tale che possa configurarsi una “culpa in faciendo” prevista dall'ordinamento giuridico;
c) l'affidamento ingenerato nel danneggiato per effetto sia dell'appartenenza del danneggiante ad una categoria professionale “protetta”
(cioè una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello
Stato: cfr. l'art. 348 c.p.), sia della situazione relazionale che si è previamente instaurata tra i due soggetti.
In presenza di tali circostanze il paziente matura un legittimo e ragionevole affidamento sulla conformità della prestazione medica alle leges artis, le quali impongono al sanitario di operare diligentemente in ogni fase in cui si dipana il
“contatto” con colui che si è, appunto, affidato alle sue cure: quindi non solo al momento del trattamento terapeutico e/o chirurgico, bensì anche in quello che lo precede (mediante acquisizione del consenso informato) ed in quella che lo segue
(attraverso un costante controllo sul decorso post-operatorio).
4.2. - Individuate, in tal modo, le coordinate normative e giurisprudenziali da applicare nel caso di specie, se ne devono trarre le conclusioni in ordine al regime dell'onere della prova dell'illecito e del danno.
4.3. - L'inquadramento del rapporto tra le parti in ambito contrattuale comporta, sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio, che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contatto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577/2008).
-5- 4.4. - Con specifico riferimento al nesso eziologico, le Sezioni Unite hanno precisato che "l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno. Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno" (cfr. anche Cass. n. 15993/2011; Cass. n. 27855/2013; Cass. 14642/15).
“Pertanto, ferma restando la prova del contatto e del danno da parte del creditore,
l'inadempimento e la sua efficienza causale nella produzione del danno sono introdotti dal danneggiato solo a livello di mera allegazione, in quanto il nesso causale va ovviamente accertato - in concreto - in relazione alla prestazione effettivamente resa ed alla prova che della stessa abbia fornito il debitore (la cui maggiore vicinanza alla prova è tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore, come nel caso in cui questi eserciti una professione protetta)” (così
Cass. 14642/15).
4.5. - L'accertamento del nesso di causalità c.d. materiale o di fatto – secondo l'indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza – segue il seguente criterio: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale - da compiersi secondo il criterio della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definito anche del
"più probabile che non") - implica una valutazione della idoneità della condotta del sanitario a cagionare il danno lamentato dal paziente che deve essere correlata alle condizioni del medesimo, nella loro irripetibile singolarità...” (tra le tante pronunzie si veda Cass., sez.
III, 20.02.2015 n. 3390).
In materia civile trova infatti applicazione una regola probatoria diversa rispetto al medesimo accertamento in materia penale (tra le tante pronunzie, si vedano Sez.
Un. n. 581/2008 e, più di recente, Cass. 15858/15: “In tema di responsabilità civile,
l'accertamento della sussistenza del nesso causale tra il fatto dannoso e le conseguenze pregiudizievoli riportate dal danneggiato è soggetto a una differente regola probatoria rispetto al giudizio penale, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, mentre nel processo penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio”).
4.6. - Ciò posto, grava invece sull'attore la prova del danno e della c.d. causalità giuridica che avvince i pregiudizi denunciati all'evento lesivo che ha attinto il diritto leso.
-6- II. SUL RAPPORTO PRINCIPALE MEDICO-PAZIENTE.
1. - Tanto precisato, focalizzando preliminarmente l'attenzione sul rapporto tra le originarie parti del giudizio, va precisato che la domanda attorea merita di essere esaminata nei limiti delle doglianze formulate con l'atto introduttivo del giudizio, che, se suscettibile di essere meglio “precisato” con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., non può invece effettuare un rimando integrale alla relazione redatta dal consulente tecnico di parte.
2. - Sul punto, infatti, deve anzitutto ribadirsi che, nell'esposizione delle proprie doglianze, l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale carenza nella propria attività descrittiva mediante rinvio per relationem alla documentazione allegata all'atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca tempestivamente – ossia nel rispetto delle scansioni temporali in cui si articola il processo civile – gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr. Cass. 3258/89; Cass.
21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n.
29241).
L'atto giudiziale deve, infatti, essere autosufficiente e contenere nella sua interezza gli elementi strutturali richiesti per la corretta delimitazione del thema decidendum, tra i quali, per quanto qui interessa, la determinazione dell'oggetto della domanda ma soprattutto l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda spiegata rispetto al caso sottoposto al vaglio del Giudice.
Il mero rinvio alla relazione tecnica di parte è inammissibile atteso che, in base al principio del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., le allegazioni implicite - ossia le dichiarazioni che rappresentano gli elementi fondamentali dell'azione e, in particolare, la causa petendi – devono essere portate a conoscenza, unitamente all'atto di citazione, del convenuto per consentire allo stesso di esercitare immediatamente, nel termine libero di cui all'art. 163 bis c.p.c., il proprio diritto di difesa, che comprende anche la facoltà di non costituirsi in giudizio e di rimanere inerte, avendo piena e completa cognizione dei fatti che la controparte pone a sostegno della pretesa fatta valere dinanzi al Tribunale (cfr.
Cass., Sez. Un., n. 8077/2012).
3. - D'altronde, deve altresì rammentarsi che, per un verso, la consulenza di parte è una mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio;
per altro verso, la funzione che la consulenza tecnica d'ufficio è chiamata ad assolvere in seno al giudizio è soltanto quella di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi già acquisiti al giudizio o nella soluzione di questioni che necessitano di competenze tecnico-specialistiche, senza tuttavia poter sopperire alle lacune assertive e probatorie in
-7- cui è incorsa la parte gravata dal relativo onere (cfr., ex multis, Cass., sez. III, 6.06.2003 n.
9060; Cass., sez. III, 14.02.2006 n. 3191; Cass., sez. VI, 8.02.2011 n. 3130; Cass., sez. VI,
15.12.2017 n. 30218).
La regola deve ritenersi operante tanto per la consulenza c.d. deducente, che presuppone l'avvenuto espletamento dei mezzi di prova ed ha per oggetto fatti già completamente provati dalle parti, quanto per quella c.d. percipiente, che può costituire invece essa stessa fonte oggettiva di prova.
Tuttavia, anche in tale ipotesi è pur sempre necessario che la parte onerata abbia quanto meno puntualmente dedotto i fatti costituitivi del diritto dedotto in giudizio.
Ciò assume rilievo ancor più pregnante nelle ipotesi di domande eterodeterminate (al cui novero sono senz'altro riconducibili le domande risarcitorie di cui si discute), postulando le stesse - diversamente dalle domande autodeterminate - l'identificazione di un preciso fatto genetico della responsabilità colposa enunciato nell'atto di citazione.
4. - Ciò posto, è ora possibile procedere al compiuto esame delle singole doglianze attoree.
4.1. - Ebbene, con riguardo alla prima contestazione di parte attrice, afferente all'omessa preventiva e persistente acquisizione di un consenso adeguatamente informato, costituisce principio consolidato quello secondo cui l'acquisizione, da parte del sanitario, del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti - rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica - pregiudicati nelle due differenti ipotesi (cfr.
Cass., sez. III, 13.02.2015 n. 2854; Cass., sez. III, Sez. 3, 14.07.2015 n. 14642).
Questa ontologica diversità tra le due tipologie di danno ha, ovviamente, dei riflessi sul profilo della responsabilità che ne scaturisce, la quale segue strade autonome a seconda dell'interesse concretamente leso.
Da un lato, dunque, è ben possibile che sorga una responsabilità del sanitario per omessa acquisizione del consenso informato anche a fronte di un intervento che abbia avuto un esito favorevole;
dall'altro, nel caso in cui il consenso sia stato prestato ma il trattamento autorizzato non abbia avuto una riuscita positiva, il sanitario potrà essere chiamato a rispondere dei danni alla salute riportati dal paziente allorché l'esito infausto sia a lui imputabile.
Non può infine escludersi che la medesima fattispecie concreta presenti profili di plurioffensività, con conseguente diritto del danneggiato ad ottenere il ristoro del pregiudizio arrecato ad entrambi tali diritti.
In proposito va poi ribadito che l'esigenza di accordare una tutela, non già meramente formale, bensì sostanziale al diritto di scegliere consapevolmente in ordine al “se, come e quando” esporsi ai rischi inevitabilmente connessi ad un qualunque trattamento
-8- terapeutico e/o chirurgico implica che "in tema di attività medico-chirurgica, il consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio
a lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui dispone" (Cass., sez. III, 4.02.2016 n. 2177).
Va tuttavia precisato che, ai fini dell'accesso alla tutela risarcitoria per lesione della libertà di autodeterminazione, non è sufficiente la mera lesione del diritto costituzionalmente tutelato dagli artt. 13 e 32 comma 2 Cost., integrando essa il solo danno-evento, ma è necessario che da quest'ultimo discendano conseguenze pregiudizievoli per il suo titolare.
Occorre quindi che il paziente, affinché possa ritenersi effettivamente danneggiato dalla condotta del sanitario, versi in una condizione diversa da quella in cui si sarebbe trovato nell'ipotesi in cui la sua manifestazione di volontà fosse stata legittimamente acquisita.
Ne consegue che l'indagine deve estendersi ad accertare se il paziente avrebbe comunque rifiutato quel determinato intervento ove fosse stato adeguatamente informato
(cfr. Cass., sez. III, 9.02.2010 n. 2847; Cass., sez. III, 23.03.2018 n. 7248; Cass., sez. III,
11.11.2019 n. 28985).
Nella specie, risulta anzitutto provato l'inadempimento contestato dall'attrice, considerato che, a fronte della censura mossa da quest'ultima, che ha pure avuto cura di precisare di essersi rivolta al dott. all'unico fine di «richiedere un trattamento CP_1 protesico fisso» e che «fin dalla prima visita, senza che le venisse fatta prendere consapevolezza dell'effettiva portata degli impianti dentali, veniva sottoposta sin da subito, nella stessa giornata della prima visita agli interventi», l'odierno convenuto non ha adeguatamente documentato l'adeguata informazione resa alla paziente, che non è stata resa edotta né dei rischi sottesi all'intervento né dell'eventuale possibilità – poi effettivamente avveratasi – di non poter ultimare l'installazione dell'impianto fisso a causa delle condizioni morfologiche in cui versavano le arcate dentarie della donna affidata alle sue cure (cfr. atto di citazione: «A settembre 2016, dopo i trattamenti predetti [ndr., protrattisi quindi già da un anno], che erano stati fonte di un importante disturbo della funzione masticatoria, una frequente e diffuse sintomatologia a carico di entrambe le arcate dentarie e, altresì, il distacco del manufatto fisso inferiore, dr. senza offrire esaustivi chiarimenti in ordine a tale condizione post CP_1 operatoria e soddisfacenti proposte di soluzione del problema, comunicava che le avrebbe applicato una protesi a bottoncini, “mobile”, anziché la protesi “fissa” Toronto -Bridge che era quella prospettata fin dall'inizio all'attrice e per posizionare la quale era stato eseguito il lavoro di sette impianti nell'arcata superiore»).
-9- Infatti, risulta versato in atti una semplice scheda dal seguente ed eccessivamente generico tenore letterale: «Io sottoscritta , nata a [...] il [...], Parte_1 dichiaro di aver ricevuto esaurienti informazioni sui seguenti punti:
- Quadro diagnostico [ndr., non meglio precisato];
Trattamento terapeutico e protesico [ndr., non meglio descritto];
- Eventuali alternative [ndr., non meglio dettagliate];
- Rischi connessi al trattamento propostomi [ndr., non meglio elencati]» (cfr. documentazione allegata alla comparsa costituiva).
Non risulta, inoltre, neppure specificamente contestato il danno-conseguenza lamentato dall'attrice, che ha precisato che, una volta resa edotta dell'impossibilità di procedere al trattamento sanitario originariamente concordato, ha rifiutato di subire l'installazione di una protesi mobile (cfr. atto di citazione: «rifiutava di farsi applicare una protesi mobile e, così, nel corso di un incontro avvenuto nel gennaio 2017, il dr. le CP_1 restituiva la componentistiche relative agli impianti posizionati (fixture)»).
4.2. - In virtù del medesimo criterio di distribuzione degli oneri di allegazione e prova, va altresì accolta la domanda attorea per errata diagnosi ed errata esecuzione dell'intervento.
Difatti, anche sotto questo profilo, risulta sufficientemente dettagliata la censura con cui è contestato l'inadempimento di controparte, lamentando l'attrice:
a) l'omessa diagnosi, essendo stata immediatamente sottoposta, i.e. sin dalla prima visita e senza preventiva valutazione da parte del medico dell'effettiva possibilità di conseguire il risultato anelato dalla paziente, ad estrazioni dentali ed limature propedeutiche all'installazione di una protesi fissa, rivelatasi tuttavia, nel prosieguo, non più praticabile;
b) l'errata esecuzione dell'intervento, comprovata dal distacco dell'impianto installato sull'arcata inferiore.
Anche in questo caso, nulla è stato dimostrato da parte convenuta, che, disattendendo gli oneri probatori posti a suo carico, si è semplicemente limitato a ribadire la correttezza del proprio operato, rinviando genericamente alle risultanze della cartella clinica (cfr. comparsa costituiva, pag. 2).
D'altronde, l'esistenza delle conseguenze pregiudizievoli provocate dall'intervento, consistenti in un'alterazione funzionale della capacità masticatoria della paziente, è comprovata dal compendio fotografico allegato alla consulenza di parte, attestante il posizionamento eccessivamente vestibolarizzato delle viti implantari che, proprio perché installate eccessivamente all'esterno rispetto alla sommità dell'area edentula, risultano inutilizzabili ai fini protesici, rendendo indispensabile la loro rimozione prima di poter procedere all'applicazione di un nuovo impianto.
Peraltro, anche sotto questo profilo, parte convenuta, lungi dal contestare specificamente l'esistenza del pregiudizio patito dalla paziente e/o la sua rapportabilità causale alle tempistiche e modalità esecutive del trattamento terapeutico somministratole,
-10- si è semplicemente limitato a declinare ogni propria responsabilità (cfr. comparsa costituiva, pag. 2 e 3: «Il trattamento sanitario effettuato dall'odierno convenuto, sulla scorta di quanto riscontrato oggettivamente e radiologicamente, è il risultato della regolarità della prestazione professionale messa in atto dal dr. il quale ha sempre notiziato la Controparte_1 paziente del modus operandi acquisendo, di volta in volta, il consenso di questa. Nonostante
l'apertura del procedimento penale, a seguito di denuncia querela da parte dell'attrice, a carico del convenuto, è doveroso puntualizzare, e far conoscere al Giudice adito, che detto procedimento ha avuto il suo sfogo naturale in una richiesta di archiviazione da parte dell'ufficio di Procura nonché in un decreto di archiviazione da parte del GIP a definitiva del procedimento. Il convenuto, sin dal ricevimento della prima lettera di messa in mora da parte dei legali dell'attrice, si è reso disponibile alla risoluzione della, inesistente, problematica lamentata dall'attrice ma questa, nonostante la disponibilità prospettata dal convenuto, per il tramite dello scrivente Studio Legale, ha inteso disattendere l'invito e procedere con azione giudiziaria richiedendo, a più riprese, i dati della compagnia di assicurazioni che copriva la responsabilità professionale del convenuto»).
4.3. - Se quindi le superiori considerazioni sono già sufficienti ai fini del riconoscimento della responsabilità medica dell'odierno convenuto, è appena il caso di rilevare - anche solo per ragioni di completezza espositiva – che a tale esito sono concordemente pervenute ben tre consulenze: segnatamente, quella redatta in data
21.04.2017 dal dott. (consulente nominato da parte attrice); quella redatta in Persona_1 data 10.09.2018 dai dott.ri ed (consulenti nominati dal Persona_2 Persona_3
P.M.); quella infine redatta in data 26.01.2024 dai dott.ri e Persona_4 Persona_5
(componenti del collegio peritale nominato dal precedente Giudice Istruttore).
Segnatamente, questi ultimi hanno precisato che «dall'esame obiettivo eseguito si evidenzia, a livello dell'arcata inferiore, la monconizzazione degli elementi dentari 3.1-3.2-4.1-4.2-
4.3-4.4-4.5 su cui è posizionato un ponte con sette elementi in metallo-ceramica rimuovibile da parte della perizianda. È anche presente una protesi scheletrata mobile che permette la riabilitazione dei settori latero-posteriori. A livello dell'arcata superiore si evidenziano gli esiti di pregressi interventi di implantologia in zona 1.5-1.6--2.3-2.5-, con viti di guarigione e viti implantare completamente mobili. Gli impianti in zona 2.3, 1.5 e 1.6 sono posizionati con un profilo di emergenza vestibolarizzato rispetto alla sommità dell'area edentula. Tali cure dentistiche ed interventi di chirurgia implantare eseguiti dal professionista non sono stati realizzati a regola
d'arte, sia per quanto attiene alla progettazione/preparazione dei tessuti duri e molli, sia rispetto alla materiale esecuzione ed applicazione nel cavo orale del trattamento terapeutico. Sotto il profilo odontoiatrico è da segnalare il posizionamento troppo vestibolarizzato delle viti implantari in zona
2.3, 1.5 e possono giustificare la difficoltà di eseguire una protesizzazione di tipo fisso. In particolare l'impianto in zona 2.3 è posizionato eccessivamente all'esterno rispetto alla sommità dell'area edentula, sulla quale si sarebbe dovuto posizionare la protesi con i denti artificiali. Questo rende l'impianto inutilizzabile ai fini protesici e altresì necessaria la sua rimozione chirurgica per poi provvedere ad una rigenerazione ossea e una nuova vite implantare nella stessa zona anatomica ma con un'angolazione diversa. La presenza di n. 7 viti implantari permette di confermare la
-11- possibilità di una abilitazione protesica di tipo fisso all'arcata superiore, come inizialmente prospettato alla paziente, e può giustificare lo scontento se le è stata prospettata una soluzione finale di tipo mobile. All'arcata dentaria inferiore è da segnalare l'incompleta terapia canalare
(devitalizzazione) dei quattro incisivi inferiori, uno dei quali, il 3.2, con un ascesso in atto. I quattro elementi pilastro della protesi fissa eseguita dal medico dentista, avrebbero dovuto essere sottoposti da una devitalizzazione preventiva, ma non è possibile accertare se questa era previsto nel piano di trattamento. La mancata esecuzione delle devitalizzazioni espone la paziente ad eventuali ascessi. Una corretta sorveglianza sanitaria avrebbe dovuto prevedere anche una cementazione del ponte inferiore che invece è semplicemente appoggiato sui denti pilastro, non garantendo il sigillo tra la protesi e i pilastri. Non è possibile conoscere lo stato della suddetta cementazione al momento del congedo della paziente a settembre 2016, tuttavia il medico dentista avrebbe dovuto eseguire le devitalizzazioni sui quattro incisivi inferiori e successivamente la cementazione definitiva del ponte soprattutto in funzione della tipologia di protesi, fissa anteriormente e mobile posteriormente. Ne deriva una condotta censurabile del medico per il mancato oppure incompleto trattamento endodontico ai quattro incisivi inferiori».
5. - Lo stesso collegio peritale, tenuto conto della documentazione medica prodotta in giudizio e visitata la danneggiata, ha ritenuto di dover quantificare l'entità del danno biologico permanente in misura pari al 2% e la durata di I.T.T. in 2 gg. e quella di I.T.P. in
15 gg.
La valutazione espressa dai CC.T.U. appare condivisibile, perché fondata su corretti accertamenti, sufficientemente argomentata nonché coerente con il tipo di lesioni riportate dalla danneggiata.
Facendo quindi applicazione della disciplina dettata ratione temporis dal D.L. n. 158 del
2012, conv. in Legge, con modificazioni, dall'art. 1 L.
8.11.2012 n. 189 (il cui art. 3 prevede che «il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo»).
Il risarcimento del danno biologico va quindi liquidato in un importo pari ad €
1.677,67 a titolo di danno permanente e ad € 731,93 a titolo di inabilità temporanea.
Inoltre, ai sensi dell'art. 139 comma 3 c.d.a., «qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi i abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,
l'ammontare del risarcimento “può“ essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche».
Nella specie, tuttavia, un tale aumento – in ogni caso non obbligatorio, ma rimesso al prudente apprezzamento del giudice – non trova adeguata giustificazione, non avendo
-12- parte attrice compiutamente indicato, nel rispetto delle preclusioni assertive, tali ulteriori tipi di pregiudizi di cui pure chiede il ristoro a titolo di “danno morale - medio” (cfr. atto di citazione e memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.).
Tale lacuna assertiva non può essere colmata, per le ragioni già sopra esposte in premessa, né mediante rinvio alla consulenza di parte né tramite la formulazione dei capitoli di prova articolati solo in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
Ad un'autonoma liquidazione deve invece procedersi per la violazione del diritto ad un consenso informato, questa sì tempestivamente e sufficientemente denunciata in limine litis.
In tal caso, facendo applicazione dei criteri di liquidazione elaborati dal Tribunale di
Milano, va riconosciuto un risarcimento di importo pari ad € 5.000,00, dovendo ricondursi il pregiudizio lamentato ad un'ipotesi di media entità.
Per quanto attiene infine il danno patrimoniale, ribadito che anch'esso va descritto e denunciato con l'atto introduttivo (senza possibilità di rinvio per relationem alla consulenza di parte), precludendosi altrimenti al convenuto la possibilità di assolvere al proprio onere di specifica e tempestiva contestazione ex art. 115 c.p.c., nella specie lo stesso non risulta adeguatamente dedotto né in citazione né in sede di memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., limitandosi l'attrice ad asserire che «la compagnia di assicurazioni quantificava il danno in complessivi € 7.854,11 (i.p. 2%; i.t. al 75% 30 Parte_2 CP_2 giorni al 25%, oltre ad euro 5.200,00 per danno emergente»).
Sicché, in considerazione delle difese spiegate dal convenuto in comparsa costituiva, tale danno può essere riconosciuto nei soli limiti tempestivamente dedotti e non specificamente contestati.
Così individuati gli importi dovuti, complessivamente pari ad € 10.410,90 (dovendo essere detratta dalla somma pari ad € 12.609,60 quella pari ad € 2.198,70 già corrisposta pro bono pacis in sede di trattative stragiudiziali), deve altresì considerarsi che il debito risarcitorio è un debito di valore, sicché il valore del bene deve essere fissato al momento dell'evento dannoso.
Gli effetti della svalutazione vanno addebitati all'obbligato in quanto nell'intervallo di tempo intercorrente fra il sorgere del credito e la sua liquidazione l'espressione monetaria del bene deteriorato è mutata, sicché occorre riadeguare la prestazione dovuta all'effettivo valore da reintegrare al momento della pronuncia.
Quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del
1995: pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale, previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data della certa esistenza dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo.
-13- II. SUL RAPPORTO TRASVERSALE DI GARANZIA.
1. - Ciò posto, occorre ora soffermarsi sulla domanda di manleva spiegata dal convenuto nei confronti della terza chiamata (cfr. conclusioni rassegnate nell'atto di chiamata in causa: «Nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga sussistente un qualsivoglia profilo di responsabilità in capo al sig. dichiarare il terzo Controparte_1 compagnia , in persona del suo legale rappresentate pro Controparte_2 tempore con sede legale in San Cesareo sul AN (MO) , Corso Libertà, 53 P, tenuta a risarcire il danno cosi come richiesto dalla sig.ra e per l'effetto condannare Parte_1 quest'ultimo al ristoro dei danni lamentati»).
2. - In proposito, con riguardo alle contestazioni della compagnia di assicurazione dedotte in via principale, vanno qui ribadite le superiori considerazioni in punto di fondatezza della domanda attorea nei limiti testé precisati.
3. - Venendo quindi alle difese afferenti specificamente al rapporto assicurativo, non coglie nel segno l'eccezione con cui la terza chiamata invoca i limiti di operatività di cui all'art. 16 della polizza assicurativa.
Difatti, ribadito che non risulta contestato neppure dall'impresa assicuratrice la ricostruzione attorea secondo cui «la compagnia di assicurazioni Parte_3 quantificava il danno in complessivi € 7.854,11 (i.p. 2%; i.t. al 75% 30 giorni al 25%, oltre ad euro 5.200,00 per “danno” emergente»), l'importo pari ad euro 5.200,00 deve ritenersi dovuto, non già a titolo di ripetizione dell'indebito (il che avrebbe richiesto la formulazione di un'autonoma domanda in tal senso, tesa alla risoluzione del rapporto contrattuale, nonché la prova dell'esborso), bensì – appunto – a titolo di risarcimento del
“danno” patrimoniale, consistente nelle spese occorrenti per rivolgersi ad altro professionista cui affidare l'incarico di rimozione delle viti implantari già installate e di realizzazione del nuovo impianto ortodontico.
4. - Non merita parimenti accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 16 comma 3 lett. l) della polizza assicurativa, relativo all'ipotesi di “insuccesso dell'intervento di implantologia”, considerato che i danni liquidati all'attrice consistono in quelli derivanti, più che dal “fallimento“ (e, quindi, rigetto) dell'impianto dentale fisso inizialmente concordato, in realtà mai installato, dalla pregressa violazione del diritto ad un consenso informato e dall'omessa preventiva diagnosi delle condizioni cliniche della paziente.
5. - Risulta, per converso, tempestivamente dedotta nonché meritevole di parziale accoglimento l'eccezione fondata sull'art. 16 comma 3 lett. h della polizza assicurativa, secondo cui «Sono comprese in garanzia i danni conseguenti all'implantologia, anche osteointegrata, praticata e richiamata in polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10 % per ogni sinistro, col massimo di euro 5.000».
Tale limitazione va però limitata ai solo danni biologici e patrimoniali «conseguenti all'implantologia», non anche a quelli che hanno attinto il diritto alla libertà di autodeterminazione della paziente.
-14- La compagnia di assicurazione deve pertanto essere condannata al pagamento in favore dell'assicurato (il quale potrà poi autorizzare il versamento diretto in favore dell'attrice) dei seguenti importi:
- € 5.000,00, a titolo di risarcimento del danno per violazione del diritto di cui all'art. 13 e 32 comma 2 Cost.;
- € 2.409,60 - € 2.198,70 (già corrisposto direttamente alla danneggiata in sede stragiudiziale) = € 210,90 – 10% (quale franchigia) = € 189,81 a titolo di risarcimento del danno psicofisico;
- € 5.200,00 – 10% (quale franchigia) = € 4.680,00 per danno patrimoniale.
Anche su tali importi dovrà precedersi al calcolo della rivalutazione e degli interessi negli stessi termini sopra indicati con riguardo alla domanda principale.
**************
1. - Le spese del giudizio, relativamente alla domanda principale, seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, atteso che l'odierna opposta risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
2. - A tal fine, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale “ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali il giudice, in caso di accoglimento parziale della domanda, deve avvalersi del criterio del decisum
e non del criterio del disputatum” (cfr. Cass., sez. III, 20.10.2016 n. 21256).
3. - Con riguardo alla domanda di manleva, tenuto conto delle difese spiegate dalla terza chiamata in causa, che ha comunque preliminarmente aderito alle argomentazioni spese dal convenuto, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
4. - Quanto alle spese di c.t.u., le stesse vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
5. - Tenuto altresì conto dell'omessa partecipazione, senza giustificato motivo, del convenuto al procedimento di mediazione (cfr. verbale del 30.09.2020), costui deve essere condannato al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 160/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. condanna a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma pari ad € 10.410,90, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
-15- 2. condanna la in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, a tenere indenne nei limiti della somma pari ad € Controparte_1
9.869,81, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con la decorrenza e nei modi indicati in motivazione;
3. condanna a pagare in favore dell'Erario le spese del giudizio, Controparte_1 che liquida in € 2.540,00 a titolo di compensi professionali, nonché rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese tra il convenuto e la terza chiamata;
5. pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta;
6. condanna parte convenuta a corrispondere all'Erario una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Crotone, il 15.07.2025
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-16-