Articolo 1 della Legge 10 agosto 1964, n. 719
Articolo 2
Versione
20 settembre 1964
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Versione
5 gennaio 1995
Art. 1.
I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. ((1)) Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non puo' superare complessivamente la somma di L. 7.450.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.
Con le stesse modalita' possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388 .
Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sara' praticato uno sconto.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1995, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".
Entrata in vigore il 5 gennaio 1995
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