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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/12/2024, n. 762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 762 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 987 del 2023 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Rimini Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 11,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Irene Spezzigu ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viddalba, via Brigata Sassari 1,
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 20.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.7.2023 , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Arzachena il 16.7.2011 con che dall'unione erano nati, il 3.10.2012 ed il 29.7.2014, Controparte_1 Per_ i figli e che con la sentenza non definitiva n. 105 del 2019 il Tribunale di Tempio Per_2
Pausania aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza definitiva n. 360 del 2022, aveva regolato anche le condizioni accessorie, che le sentenze erano passate in giudicato senza che si fosse ricostituita tra le parti la comunione di vita materiale e spirituale, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in atti e fosse disposta la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva all'accoglimento della domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma contestava le ulteriori domande proposte dal ricorrente in ordine alle modalità di affidamento dei figli ed alla revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni di cui in atti. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio civile in Arzachena il 16.7.2011 con e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Controparte_1 con la sentenza n. 105 del 2019, la dichiarazione della separazione.
È altresì provato che detta sentenza è passata in giudicato e che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti nel corso del presente procedimento.
Il Tribunale deve dunque dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Arzachena il
16.7.2011 tra e con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Arzachena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dal ricorrente in via principale, al fine di ottenere il collocamento alternato dei figli presso i genitori nella ex-casa coniugale debba essere respinta, non solo in considerazione dei rapporti conflittuali esistenti tra i coniugi, come emersi anche nel corso del presente giudizio, ma anche dell'evidente pregiudizio economico che tale scelta comporterebbe per la madre, che sarebbe costretta a sopportare una non irrilevante spesa mensile a titolo di canone di locazione, e che inevitabilmente si ripercuoterebbe anche sul tenore di vita dei figli.
Ritenuta pertanto l'opportunità di confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre nella casa coniugale, il Tribunale prende atto dell'adesione della resistente alla domanda, avanzata dal padre in via subordinata, secondo la quale egli potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle h. 16.30, con pernotto presso di sé e fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo, e dispone pertanto in conformità alla medesima, ferme restando le ulteriori condizioni
2 stabilite in tema di affidamento dei figli dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio
Pausania.
Considerato poi che, come emerso dalle produzioni documentali effettuate dalle parti e dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Olbia, il percepisce introiti pari a circa €. 1.900,00 mensili Pt_1 circa, mentre la percepisce uno stipendio netto di €. 1.150,00 circa, appare opportuno CP_1 confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio
Pausania ed imporre al ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 per ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, con la conferma di tutte le ulteriori condizioni economiche stabilite dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania.
Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e degli interessi dedotti in giudizio, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Arzachena il 16.7.2011 tra e Parte_1
trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Arzachena dell'anno 2011 Controparte_1 alla parte I, n. 6;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzachena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone che il ricorrente possa vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle h. 16.30, con pernotto presso di sé e fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo;
conferma, per il resto, tutte le ulteriori condizioni stabilite dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 987 del 2023 R. Gen., promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Rimini Parte_1 CodiceFiscale_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cesare Battisti 11,
Ricorrente
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Irene Spezzigu ed Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viddalba, via Brigata Sassari 1,
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
1 All'udienza del 20.11.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come in atti e la causa veniva riservata alla decisione del Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.7.2023 , premesso di aver contratto matrimonio civile in Parte_1
Arzachena il 16.7.2011 con che dall'unione erano nati, il 3.10.2012 ed il 29.7.2014, Controparte_1 Per_ i figli e che con la sentenza non definitiva n. 105 del 2019 il Tribunale di Tempio Per_2
Pausania aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con la sentenza definitiva n. 360 del 2022, aveva regolato anche le condizioni accessorie, che le sentenze erano passate in giudicato senza che si fosse ricostituita tra le parti la comunione di vita materiale e spirituale, chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui in atti e fosse disposta la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva all'accoglimento della domanda di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ma contestava le ulteriori domande proposte dal ricorrente in ordine alle modalità di affidamento dei figli ed alla revisione delle condizioni economiche stabilite in sede di separazione.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione la causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024, sulle conclusioni di cui in atti. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve pertanto essere accolta.
Il ricorrente ha infatti provato, mediante produzioni documentali, di aver contratto matrimonio civile in Arzachena il 16.7.2011 con e di aver ottenuto dal Tribunale di Tempio Pausania, Controparte_1 con la sentenza n. 105 del 2019, la dichiarazione della separazione.
È altresì provato che detta sentenza è passata in giudicato e che durante tale periodo la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è ricostituita, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese dalle parti nel corso del presente procedimento.
Il Tribunale deve dunque dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Arzachena il
16.7.2011 tra e con il conseguente ordine all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Controparte_1
Civile del Comune di Arzachena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dal ricorrente in via principale, al fine di ottenere il collocamento alternato dei figli presso i genitori nella ex-casa coniugale debba essere respinta, non solo in considerazione dei rapporti conflittuali esistenti tra i coniugi, come emersi anche nel corso del presente giudizio, ma anche dell'evidente pregiudizio economico che tale scelta comporterebbe per la madre, che sarebbe costretta a sopportare una non irrilevante spesa mensile a titolo di canone di locazione, e che inevitabilmente si ripercuoterebbe anche sul tenore di vita dei figli.
Ritenuta pertanto l'opportunità di confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre nella casa coniugale, il Tribunale prende atto dell'adesione della resistente alla domanda, avanzata dal padre in via subordinata, secondo la quale egli potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle h. 16.30, con pernotto presso di sé e fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo, e dispone pertanto in conformità alla medesima, ferme restando le ulteriori condizioni
2 stabilite in tema di affidamento dei figli dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio
Pausania.
Considerato poi che, come emerso dalle produzioni documentali effettuate dalle parti e dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza di Olbia, il percepisce introiti pari a circa €. 1.900,00 mensili Pt_1 circa, mentre la percepisce uno stipendio netto di €. 1.150,00 circa, appare opportuno CP_1 confermare le condizioni economiche di cui alla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio
Pausania ed imporre al ricorrente l'obbligo di versare alla resistente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma di €. 350,00 per ciascuno, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, con la conferma di tutte le ulteriori condizioni economiche stabilite dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania.
Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e degli interessi dedotti in giudizio, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione respinta,
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Arzachena il 16.7.2011 tra e Parte_1
trascritto nel Registro atti di matrimonio del Comune di Arzachena dell'anno 2011 Controparte_1 alla parte I, n. 6;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzachena di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza;
dispone che il ricorrente possa vedere e tenere con sé i figli il martedì ed il giovedì dalle h. 16.30, con pernotto presso di sé e fino all'inizio delle lezioni scolastiche del giorno successivo;
conferma, per il resto, tutte le ulteriori condizioni stabilite dalla sentenza n. 360 del 2022 del Tribunale di Tempio Pausania;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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