TAR
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00121 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00239/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Questore di Brescia ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; N. 00239/2024 REG.RIC.
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TR RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.-L'odierno ricorrente, cittadino kossovaro giunto in Italia un mese prima del compimento della maggiore età, ha ottenuto un permesso per minore età in data
25.7.2022 e successivamente, il 9.9.2022 ne ha richiesto la conversione in un permesso per lavoro.
2.- Con comunicazione del 13.3.2023 la Questura di Brescia gli ha preannunciato il rigetto della domanda, invitandolo a produrre entro trenta giorni documentazione attestante “la presenza sul territorio nazionale da non meno di 3 anni e l'ammissione per un periodo non inferiore a 2 anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale ovvero il parere del Comitato per i minori stranieri”.
3.- Il 17.4.2023 il ricorrente ha prodotto unicamente documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa, una comunicazione di ospitalità, nonché il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, reso ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. n. 286/1998, nel quale si affermava che “Dalla documentazione acquisita non risulta che il ragazzo, considerato anche il brevissimo tempo intercorso dalla data di ingresso in Italia a quella del compimento della maggiore età, abbia intrapreso un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da N. 00239/2024 REG.RIC.
parte di questa Amministrazione. Dopo il compimento della maggiore età risulta un contratto di apprendistato professionalizzante a partire dall'1.10.2022. Si fa presente che il percorso di integrazione durante la minore età costituisce il presupposto necessario per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis del T.U. dell'immigrazione (si vedano a tal proposito l'art. 14, comma 1-bis, e l'art. 14-bis del
D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i., nonché le linee-guida dedicate al rilascio dei pareri adottate con decreto direttoriale del 27 febbraio 2017)”.
4.- Con provvedimento del 13.12.2023 la Questura ha infine respinto l'istanza, evidenziando l'insussistenza delle condizioni per la conversione del titolo di soggiorno “ai sensi dell'art. 31 comma 1 e dell'art. 32 comma 1 del D.L.vo 286/98
(affidamento familiare ai sensi dell'artt. 2 e 4 della L. 183/1983 tramite servizi sociali, giudice tutelare o Tribunale per i Minorenni) ovvero ai sensi dell'art. 32 commi 1-bis
e 1-ter del D.L.vo 286/98 (presenza in Italia per un triennio, unita all'esito positivo di un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato)”.
5.- Tale provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS-, che ne ha chiesto l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, sulla base delle seguenti censure: I Violazione di legge – erronea applicazione dell' art. 32, comma 1- bis, del d.lgs. n. 286 del 1998; II difetto di istruttoria con conseguente travisamento dei fatti – eccesso di potere per illegittimo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno – carenza di motivazione; III – nel merito, sussistenza dei requisiti di legge per la conversione del permesso di soggiorno, così come richiesta.
5.1.- Il ricorrente sostiene di rientrare nella categoria dei minori sottoposti ad affido/tutela, essendo stato preso in carico dai Servizi del Comune di Cremona, sicchè allo stesso risulterebbe applicabile la fattispecie contemplata dalla prima parte del comma 1 bis art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non rilevando pertanto nè la N. 00239/2024 REG.RIC.
presenza sul suolo italiano per almeno tre anni nè la partecipazione ad un progetto di integrazione sociale per almeno un biennio, essendo tali requisiti richiesti per il minore non affidato.
La Questura sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, essendo egli in possesso della documentazione necessaria per la conversione del titolo di soggiorno, vale a dire
“decreto del Tribunale dei Minorenni, richiesta di concessione del parere del Comitato per gli stranieri e contratto di lavoro”. La Questura avrebbe dovuto valutare nel merito la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, ovvero la volontà espressa dallo straniero durante la minore età di rimanere sul territorio italiano per proseguire il percorso di integrazione intrapreso. Dovrebbe essere comunque valutato, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 TUI, lo svolgimento di attività lavorativa “sin dall'anno
2019”.
6.- Le Amministrazioni, costituite in giudizio con atto di mero stile, hanno poi depositato una relazione con la documentazione relativa al procedimento.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 27.4.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris.
8.- All'udienza del 28 gennaio 2026, rilevata la tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 23.1.2026, la causa è passata in decisione.
9.- Il ricorso è infondato.
10.- L'art. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura) può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti
e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 N. 00239/2024 REG.RIC.
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394”.
10.1.- Tale disposizione prevede che il permesso per lavoro subordinato possa essere rilasciato, alternativamente:
a) al minore affidato ex art. 2 Legge 184/1983, o sottoposto a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 286/1998, Comitato le cui funzioni sono state trasferite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) al minore ammesso per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ente che deve provare i requisiti indicati nel comma 1 ter, tra i quali la permanenza in Italia da almeno tre anni.
11.- Nel caso di specie difettano i presupposti di entrambe le fattispecie alternativamente contemplate dalla normativa in esame.
12.- Il sig. -OMISSIS- afferma nel ricorso di essere stato affidato ai servizi sociali del
Comune di Cremona, salvo poi sostenere di essere stato sottoposto a tutela con decreto del Tribunale dei minorenni, senza ulteriori specificazioni: tali affermazioni, a prescindere dalla questione della sussumibilità dell'affidamento ai servizi sociali nelle N. 00239/2024 REG.RIC.
fattispecie di cui all'art. 2 l. 184/1983, richiamate dall'art. 32, comma 1 bis, d.lgs.
286/1998, non sono comprovate da alcuna documentazione.
13.- Correttamente, pertanto, la Questura ha ritenuto il ricorrente non affidato né sottoposto a tutela e quindi ha richiesto il possesso dei più stringenti requisiti previsti dalla seconda parte della disposizione sopra richiamata, vale a dire la frequenza per almeno due anni di un progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni.
14.- In ogni caso, difetta nella fattispecie il parere favorevole del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, che ha ritenuto impossibile formulare considerazioni in merito all'inserimento sociale del ricorrente e al compimento di un percorso di integrazione, proprio in ragione del brevissimo periodo - un solo mese- di permanenza in Italia durante la minore età.
15.- Neppure è dirimente la documentazione prodotta dal ricorrente in relazione all'attività lavorativa svolta, in quanto riferita ad un periodo successivo al compimento della maggiore età e, quindi, irrilevante in relazione ad un permesso da rilasciare in riferimento alla situazione del minore al momento del raggiungimento della maggiore età stessa (cfr. sentenza di questa Sezione n. 477/25).
16.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, legittimamente la
Questura ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dalla normativa citata per richiesta conversione, difettando i presupposti di legge.
17.- Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
18.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00239/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR RI LO RI
IL SEGRETARIO N. 00239/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00121 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00239/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Klodjan Kolaj, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questore di Brescia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
- del provvedimento Cat.A.12/2023/Immig/II Sez/-OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale il Questore di Brescia ha rigettato l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di lavoro; N. 00239/2024 REG.RIC.
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Questore di
Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TR RI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.-L'odierno ricorrente, cittadino kossovaro giunto in Italia un mese prima del compimento della maggiore età, ha ottenuto un permesso per minore età in data
25.7.2022 e successivamente, il 9.9.2022 ne ha richiesto la conversione in un permesso per lavoro.
2.- Con comunicazione del 13.3.2023 la Questura di Brescia gli ha preannunciato il rigetto della domanda, invitandolo a produrre entro trenta giorni documentazione attestante “la presenza sul territorio nazionale da non meno di 3 anni e l'ammissione per un periodo non inferiore a 2 anni ad un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale ovvero il parere del Comitato per i minori stranieri”.
3.- Il 17.4.2023 il ricorrente ha prodotto unicamente documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa, una comunicazione di ospitalità, nonché il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, reso ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis, d.lgs. n. 286/1998, nel quale si affermava che “Dalla documentazione acquisita non risulta che il ragazzo, considerato anche il brevissimo tempo intercorso dalla data di ingresso in Italia a quella del compimento della maggiore età, abbia intrapreso un percorso di integrazione sociale e civile passibile di valutazione da N. 00239/2024 REG.RIC.
parte di questa Amministrazione. Dopo il compimento della maggiore età risulta un contratto di apprendistato professionalizzante a partire dall'1.10.2022. Si fa presente che il percorso di integrazione durante la minore età costituisce il presupposto necessario per il rilascio del parere ai sensi dell'art. 32, comma 1 bis del T.U. dell'immigrazione (si vedano a tal proposito l'art. 14, comma 1-bis, e l'art. 14-bis del
D.P.R. n. 394/1999 e s.m.i., nonché le linee-guida dedicate al rilascio dei pareri adottate con decreto direttoriale del 27 febbraio 2017)”.
4.- Con provvedimento del 13.12.2023 la Questura ha infine respinto l'istanza, evidenziando l'insussistenza delle condizioni per la conversione del titolo di soggiorno “ai sensi dell'art. 31 comma 1 e dell'art. 32 comma 1 del D.L.vo 286/98
(affidamento familiare ai sensi dell'artt. 2 e 4 della L. 183/1983 tramite servizi sociali, giudice tutelare o Tribunale per i Minorenni) ovvero ai sensi dell'art. 32 commi 1-bis
e 1-ter del D.L.vo 286/98 (presenza in Italia per un triennio, unita all'esito positivo di un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente abilitato)”.
5.- Tale provvedimento è stato impugnato da -OMISSIS-, che ne ha chiesto l'annullamento previa concessione di idonea misura cautelare, sulla base delle seguenti censure: I Violazione di legge – erronea applicazione dell' art. 32, comma 1- bis, del d.lgs. n. 286 del 1998; II difetto di istruttoria con conseguente travisamento dei fatti – eccesso di potere per illegittimo esercizio della facoltà di diniego del rinnovo del titolo di soggiorno – carenza di motivazione; III – nel merito, sussistenza dei requisiti di legge per la conversione del permesso di soggiorno, così come richiesta.
5.1.- Il ricorrente sostiene di rientrare nella categoria dei minori sottoposti ad affido/tutela, essendo stato preso in carico dai Servizi del Comune di Cremona, sicchè allo stesso risulterebbe applicabile la fattispecie contemplata dalla prima parte del comma 1 bis art. 32 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non rilevando pertanto nè la N. 00239/2024 REG.RIC.
presenza sul suolo italiano per almeno tre anni nè la partecipazione ad un progetto di integrazione sociale per almeno un biennio, essendo tali requisiti richiesti per il minore non affidato.
La Questura sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, essendo egli in possesso della documentazione necessaria per la conversione del titolo di soggiorno, vale a dire
“decreto del Tribunale dei Minorenni, richiesta di concessione del parere del Comitato per gli stranieri e contratto di lavoro”. La Questura avrebbe dovuto valutare nel merito la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma, ovvero la volontà espressa dallo straniero durante la minore età di rimanere sul territorio italiano per proseguire il percorso di integrazione intrapreso. Dovrebbe essere comunque valutato, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 TUI, lo svolgimento di attività lavorativa “sin dall'anno
2019”.
6.- Le Amministrazioni, costituite in giudizio con atto di mero stile, hanno poi depositato una relazione con la documentazione relativa al procedimento.
7.- Con ordinanza n. -OMISSIS- del 27.4.2024 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris.
8.- All'udienza del 28 gennaio 2026, rilevata la tardività della memoria depositata dal ricorrente in data 23.1.2026, la causa è passata in decisione.
9.- Il ricorso è infondato.
10.- L'art. 32, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente al momento dell'adozione del provvedimento impugnato, prevede che “Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura) può essere rilasciato, per il periodo massimo di un anno, per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti
e requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 N. 00239/2024 REG.RIC.
maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394”.
10.1.- Tale disposizione prevede che il permesso per lavoro subordinato possa essere rilasciato, alternativamente:
a) al minore affidato ex art. 2 Legge 184/1983, o sottoposto a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 33 D.Lgs. 286/1998, Comitato le cui funzioni sono state trasferite alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) al minore ammesso per un periodo non inferiore a due anni a un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ente che deve provare i requisiti indicati nel comma 1 ter, tra i quali la permanenza in Italia da almeno tre anni.
11.- Nel caso di specie difettano i presupposti di entrambe le fattispecie alternativamente contemplate dalla normativa in esame.
12.- Il sig. -OMISSIS- afferma nel ricorso di essere stato affidato ai servizi sociali del
Comune di Cremona, salvo poi sostenere di essere stato sottoposto a tutela con decreto del Tribunale dei minorenni, senza ulteriori specificazioni: tali affermazioni, a prescindere dalla questione della sussumibilità dell'affidamento ai servizi sociali nelle N. 00239/2024 REG.RIC.
fattispecie di cui all'art. 2 l. 184/1983, richiamate dall'art. 32, comma 1 bis, d.lgs.
286/1998, non sono comprovate da alcuna documentazione.
13.- Correttamente, pertanto, la Questura ha ritenuto il ricorrente non affidato né sottoposto a tutela e quindi ha richiesto il possesso dei più stringenti requisiti previsti dalla seconda parte della disposizione sopra richiamata, vale a dire la frequenza per almeno due anni di un progetto di integrazione sociale e civile e la correlata permanenza in Italia per almeno tre anni.
14.- In ogni caso, difetta nella fattispecie il parere favorevole del Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali, che ha ritenuto impossibile formulare considerazioni in merito all'inserimento sociale del ricorrente e al compimento di un percorso di integrazione, proprio in ragione del brevissimo periodo - un solo mese- di permanenza in Italia durante la minore età.
15.- Neppure è dirimente la documentazione prodotta dal ricorrente in relazione all'attività lavorativa svolta, in quanto riferita ad un periodo successivo al compimento della maggiore età e, quindi, irrilevante in relazione ad un permesso da rilasciare in riferimento alla situazione del minore al momento del raggiungimento della maggiore età stessa (cfr. sentenza di questa Sezione n. 477/25).
16.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, legittimamente la
Questura ha ritenuto non sussistenti le condizioni previste dalla normativa citata per richiesta conversione, difettando i presupposti di legge.
17.- Il ricorso deve essere conseguentemente respinto.
18.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. N. 00239/2024 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle Amministrazioni resistenti delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario
TR RI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
TR RI LO RI
IL SEGRETARIO N. 00239/2024 REG.RIC.