CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2023, n. 15712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15712 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9562/2020 R.G. proposto da Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto, in persona del Ministro pro tempore, nonché Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto, in persona del Direttore in carica, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrenti – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difesa dall’Avv. Michele Roma, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma Piazza Cavour n. 19, giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Taranto n. 216/28/19, depositata il 29 gennaio 2019. Oggetto: Accise – Deposito doganale del Ministero della Difesa Civile Sent. Sez. 5 Num. 15712 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/06/2023 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 marzo 2023 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito anche ADM), in esito al pvc della Guardia di finanza del 5 giugno 2008, emetteva invito di pagamento nei confronti della Direzione di Commissariato della Marina Militare (di seguito anche DCMM) di Taranto per la somma di € 29.382.029,67, oltre ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di diritti doganali (dazi, accise, Iva, diritti per Stazione sperimentale combustibili) evasi in relazione ad un complessivo quantitativo di 82.440,77 mc di olio combustibile fluido indebitamente immesso in consumo (in parte nel luglio 1993, in parte nell’ottobre 1995 e il residuo nel giugno 2004) dal deposito doganale privato “RO” intestato alla suddetta Direzione. L’invito era impugnato dal Ministero della Difesa, che denunciava l’inammissibilità della pretesa erariale, fatta valere contro altra Amministrazione dello Stato, il difetto di legittimazione passiva della Direzione di Commissariato, mera articolazione periferica, nonché l’infondatezza della pretesa posto che l’accertamento si basava su errori metodologici e di calcolo, il deposito non era più in uso, il materiale ivi contenuto era costituito prevalentemente da acqua e non da oli minerali;
deduceva l’intervenuta decadenza e prescrizione della stessa. La Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso, ritenendo che il deposito fosse dismesso da tempo e che la natura acquosa del materiale ivi allocato, anche per l’inadeguatezza delle verifiche dell’ADM, ne escludesse l’imposizione fiscale. 3 La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo cui gli accertamenti avevano comprovato la fondatezza della ripresa, l’esistenza, nel deposito, dei prodotti petroliferi ed energetici, nonché le omissioni, inadempienze e trascuratezze della DCMM di Taranto. Il Ministero della Difesa e la DCMM di Taranto ricorrono per cassazione con sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118, primo comma, disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. per aver la CTR reso una motivazione formalmente e/o sostanzialmente apparente. In particolare, la CTR si sarebbe limitata a censurare la decisione del primo giudice e ad affermare, in termini generici senza specifica indicazione degli elementi di fatto da cui avrebbe tratto il suo convincimento, la responsabilità del Ministero della Difesa, ritenendo priva di pregio la sentenza penale di non luogo procedere nei confronti dei responsabili del deposito, nonché la perizia di parte. Aveva poi omesso la puntuale verifica dell’attendibilità delle ricostruzioni presuntive delle “ingenti movimentazioni qualitative e quantitative collocate in un arco temporale di un quarto di secolo”, con un acritico recepimento delle conclusioni dell’ADM. 2. Il secondo motivo denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 e ss c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, per esser “l’accertamento espresso [dalla CTR] sulla fondatezza della pretesa impositiva manifestamente errato anche nella conclusione secondo cui “l’Amministrazione finanziaria ha offerto in atti 4 inequivocabili prove”” in quanto fondato su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Rileva, in particolare, che l’indagine era inficiata da “gravi errori metodologici e di calcolo”, riferiti ad errori e violazioni di legge e alle indicazioni di prassi della Guardia di finanza avuto riguardo alle dimensioni e alla forma, complessa e irregolare, dei serbatori del deposito, all’assenza di tabelle di taratura ufficialmente approvate dall’Amministrazione finanziaria, alla mancata effettuazione di analisi a temperatura di 15 °C. Richiama, a tal fine, la relazione di parte dell’ing. SP, con cui erano state esaminate le pregresse analisi del 2000 e del 2001, nonché le valutazioni EP e LE per il 1993 e il 2004. Parimenti carenti erano gli elementi a fondamento delle singole movimentazioni quantitative e qualitative, erroneamente apprezzate dalla CTR. 3. I motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione logica, sono inammissibili. 3.1. Va escluso, in primo luogo, che la decisione impugnata sia meramente apparente. Giova, per completezza, riprodurre il testo della motivazione: «I giudici di prime cure, in modo alquanto sbrigativo, errando senza precisare la loro convinzione, riportata nella sentenza impugnata, che “Tutta la vicenda, incentrata sulla presunta illecita movimentazione di olii combustibili stoccati, nel corso di quasi un quarto di secolo, in alcuni depositi in gestione all'ente militare ricorrente, praticamente dismessi da tempo immemorabile”, non si premuravano affatto di indicare la specifica documentazione in base alla quale, se erano convinti si trattasse di prodotti combustibili di scarto, irrilevanti ai fini fiscali, affermando che “Più che stoccati sarebbe più esatto dire perciò abbandonati, visto che il liquido contenuto è risultato essere 5 massicciamente frammentato ad acque e fanghi di varia natura, al punto che il limite di confine tra la natura di olio combustibile utilizzabile e quella di rifiuto e incerto ed evanescente”, ignorando che il competente laboratorio doganale dell'Agenzia delle Dogane, con opportune necessarie, frequenti analisi scientifiche all'uopo effettuate, avesse accertato, nell'immediatezza dei fatti accaduti in assenza delle necessarie contestazioni di controparte, l'esistenza nei prodotti petroliferi di cui trattasi, dei propri caratteri energetici e merceologici.» «A nulla può rilevare, nel caso di specie, al fine di confermare l'infondatezza giuridica della pretesa tributaria che qui ci occupa … quanto tra l'altro affermato ulteriormente nella motivazione della sentenza impugnata che “Le problematiche prospettate risultano essere già definite, in buona parte, in sede penale, in particolare per quel che interessa, con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato pronunciata dal tribunale monocratico di Taranto in data 13/01/2012, che si prende in esame, perché di chiamata dall'Agenzia resistente a proprio sostegno”.» «Tale circostanza, unitamente alla consulenza tecnica dell'ing. NI SP, commissionata dallo Stato Maggiore della Marina Militare ed alle residue motivazioni riportate nella sentenza, gravata, sono risultate prive di pregio giuridico, quindi errate, perché non esonerano affatto l'ente militare dalle sue responsabilità, così come dettagliate nel processo verbale di constatazione redatto alla Guardia di Finanza e nei successivi atti accertativi emessi dall'Agenzia delle Dogane, mediante i quali, in modo cronologico e analitico, sono stati illustrati, esplicitati e documentati tutti i fatti ed i comportamenti omissivi di carattere evasivo che hanno generato, si ripete, le responsabilità in materia tributaria della direzione di Commissariato della Marina militare di Taranto.» 6 «Questo collegio non ha dubbi che il bene primario, quale è il carburante utilizzato dalla flotta aerea e marittima della Marina Militare Italiana, sia stato gestito, nel caso di specie, almeno per il tempo evidenziato nel sopracitato processo verbale di constatazione, con la trascuratezza e la superficialità caratterizzate da evidenti omissioni ed imprecisioni contabili, riscontrate negli atti che hanno evidenziato i relativi comportamenti omissivi e la responsabilità di indubbia rilevanza tributaria, risultate dannose per l'erario, ascrivibili e imputabili, inequivocabilmente, alla Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto di Taranto.» «La ricognizione qui operata, consente al collegio di accertare l'erroneità della sentenza impugnata e confermare l'esistenza di un persistente comportamento omissivo che da solo giustifica la responsabilità tributaria della stessa direzione di Commissariato della Marina militare di Taranto nella gestione fiscale del deposito doganale privato, sia in entrata, sia in uscita, sito in Taranto alla località RO, istituito e gestito dal Ministero della Difesa.» 3.2. Emerge con chiarezza, dunque, che la CTR: - ha ritenuto fondata la ripresa fiscale per (a) le analisi effettuate dal laboratorio doganale dell’ADM; (b) le reiterate e plurime omissioni e inadempienze, contabili e materiali, dell’Amministrazione militare;
(c) la trascuratezza della gestione del deposito;
- ha poi fatto specifico e puntuale riferimento (a) al pvc e alla documentazione ad esso allegata e riprodotta, da cui emergevano tutti gli atti e le attività che suffragavano la pretesa dell’Ufficio, tra cui anche, in evidenza, le analisi e le verifiche del 1990, del 1993, del 2000 e del 2001; (b) le analisi da ultimo effettuate direttamente dall’Ufficio; - ha quindi espressamente valutato sia la sentenza penale (relativa ai funzionari indagati per contrabbando), escludendone la rilevanza posto che da essa, anche per la declaratoria per prescrizione, non 7 poteva ricavarsi alcun elemento utile, sia la relazione peritale di parte, che ha valutato in uno con tutte le risultanze del giudizio, ritenendola recessiva;
- ha infine concluso, con un completo e chiaro giudizio di sintesi, che dalla “ricognizione qui operata” emergeva la responsabilità della DCMM di Taranto per l’indebita immissione in consumo dei prodotti energetici. 3.3. Si tratta, dunque, di motivazione certamente sintetica, dalla quale, tuttavia, è ben comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito, corredata da espliciti riferimenti alla documentazione in atti (ben noti a tutte le parti del giudizio), inclusi gli atti e i documenti prodotti dall’Amministrazione contribuente, che si pone sicuramente al di sopra del cd. minimo costituzionale, la cui sola violazione resta denunciabile in sede di legittimità a seguito della modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012 n. 134 (v. Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2013). La doglianza, in realtà, attinge la sufficienza della motivazione e, dunque, è inammissibile in quanto non più proponibile in cassazione. 3.4. Quanto al secondo motivo va rilevato, in primo luogo, che il descritto percorso motivazionale è pienamente rispettoso dei principi e dei criteri che presiedono il ragionamento presuntivo: la CTR ha valutato i singoli elementi in sé considerati, apprezzandone i requisiti di gravità e precisione, selezionando quelli rilevanti, per poi operare una valutazione globale e non meramente atomistica di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse in grado di dimostrare la contestata evasione. Qui, del resto, la censura più che diretta a contestare la rilevanza indiziaria degli elementi di fatto considerati dalla CTR, aggredisce la 8 valutazione delle prove operata dal giudice d’appello – le cui scelte non sono condivise - e mira, in evidenza, ad un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza del pregresso art. 360 n. 5 c.p.c. 3.5. Parimenti inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. Come affermato da questa Corte, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c. «si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 17313 del 19/08/2020). Analogamente «la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020). Come rilevato, gli anzidetti presupposti non sussistono. 9 4.Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 98, comma 2, e 102, comma 2, del codice doganale comunitario (CDC), degli artt. 161, primo comma, TULD, 26 del Testo unico sulle accise (TUA), nonché degli artt. 23, comma 2, e 26, comma 14, TUA, 61, 65, 66 TULD. I ricorrenti lamentano, in particolare, che la CTR abbia ritenuto rilevanti i comportamenti omissivi dell’Amministrazione militare, senza considerare che il deposito RO non era più un deposito doganale privato attesa l’assenza di controlli e verifiche periodiche, omessi dall’Agenzia doganale negli ultimi 10 anni. Inoltre, la stessa Circoscrizione doganale di Taranto aveva, nel 2004, qualificato il suddetto deposito come “(non in uso) da dismettere”. Contesta altresì l’effettività delle movimentazioni contestate, che riguardavano solo operazioni di depurazione, svuotamento e smaltimento di materiale inquinante. Deduce, infine, che la CTR ha ritenuto fondata la pretesa e ritenuto rilevanti l’assenza di contestazioni nonostante l’irregolarità del controllo posto che: ADM non aveva prescritto l’installazione di strumenti per la misura e il campionamento, la rilevazione per il volume non era avvenuta a 15° C e il campionamento non era avvenuto con il rispetto delle regole del contraddittorio;
per contro gli accertamenti di laboratorio effettuati nel 2000 erano stati effettuati dall’ADM fuori dal regime giuridico proprio del deposito doganale. 4.1. Il motivo, come i precedenti, è inammissibile. I ricorrenti, pur formalmente lamentando violazioni di legge, in realtà censurano ancora una volta la valutazione delle risultanze probatorie e l’accertamento in fatto operato dalla CTR, che ha ritenuto il deposito effettivo (sia pure negligentemente trascurato vuoi sul piano formale vuoi per gli obblighi sostanziali) ed effettiva e provata la 10 presenza degli olii minerali, indebitamente estratti senza l’intervento dell’autorità doganale. Né ha rilievo – sotto questo versante – la carenza di controlli e verifiche da parte di ADM posto che una tale inosservanza non è idonea ad incidere sugli obblighi propri del depositario. Neppure ha rilievo l’asserita estraneità all’ambito del regime doganale dei precedenti accertamenti effettuati negli anni precedenti o, comunque, da soggetti diversi, posto che le circostanze sono state apprezzate quali elementi di fatto a sostegno della prova dell’esistenza dei prodotti petroliferi, traducendosi la contestazione in un tentativo di inficiare il ragionamento del giudice di merito e la sua valutazione sulle prove. Quanto ai profili dedotti sul campionamento, infine, è la stessa documentazione riprodotta in ricorso che evidenzia le contrapposte scelte interpretative e le ragioni su cui la decisione di procedere alla rilevazione si fondava (o quelle, opposte, a contestazione), sicché la doglianza si riversa, anche su questo aspetto, sulla scelta valutativa della CTR, non condivisa dai ricorrenti, sull’attendibilità dell’una o dell’altra opzione. 5. Il quarto motivo denuncia, sui medesimi profili esposti nei motivi precedenti, omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il fatto controverso individuato è costituito dalla “esistenza nei prodotti petroliferi, di cui trattasi, dei caratteri energetici”. La CTR ha considerato indistintamente le analisi effettuate dal competente laboratorio doganale, circostanza invece rilevante per la sola ripresa 2004, mentre per quella del 1993 assumevano rilievo le sole analisi della EP (nel 1990) e per il 1995 non era stata effettuata nessuna analisi. 11 Rileva, inoltre, l’erroneità del riferimento per cui le analisi sarebbero avvenute nell’immediatezza dei fatti. Conseguentemente, gli elementi di cui sarebbe stato omesso l’esame sarebbero: a) l’assenza di analisi del laboratorio chimico doganale diverse e ulteriori rispetto a quelle del 2000; b) le stesse analisi del 2000 non erano state effettuate nell’ambito di controlli fiscali;
c) il deposito RO non ha operato come deposito privato fiscale per tutto il periodo considerato, attesa l’assenza di controlli e accertamenti qualitativi da parte di ADM. Inoltre, quanto alle analisi effettuate nel 2008 dal competente laboratorio dell’Agenzia delle dogane, è stato ulteriormente omesso l’esame degli ulteriori fatti decisivi costituiti da: a) inattendibilità della metodologia di indagine per la grandezza e l’irregolarità delle vasche;
inesistenza di tabelle di taratura;
b) contraddittorietà degli esiti delle analisi rispetto a quelli emersi in sede di accertamento tecnico non ripetibile;
c) errori e contraddittorietà delle analisi. 5.1. Il motivo è inammissibile. Come hanno precisato le Sezioni Unite (Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014), il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Da ciò deriva, in primo luogo, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto 12 decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 5.2. Orbene, nella vicenda in giudizio il fatto storico principale – l’esistenza nei prodotti petroliferi dei caratteri propri energetici e merceologici – è stato esplicitamente apprezzato dalla CTR e, quindi, la censura attinge il mancato esame di fatti secondari. In realtà, le deduzioni sopra illustrate in parte si riferiscono non a fatti ma a mere valutazioni: così tutti gli articolati rilievi sulla metodologia di accertamento e sulla ritenuta inattendibilità e/o contraddittorietà delle analisi;
così anche l’asserita carenza di qualità del deposito come deposito doganale, la cui sussistenza, del resto, è stata oggetto di positiva valutazione dalla CTR, come risulta dalla motivazione sopra riprodotta. Le circostanze sull’asserita non riferibilità all’ADM delle analisi del 1993, nonché che quelle del 2000 non erano state effettuate nell’ambito di controlli fiscali, invece, non possono dirsi omesse posto che restano incluse nella complessiva valutazione operata dalla CTR – che si è riferita in termini espliciti ai controlli e agli elementi di fatto considerati nel pvc, tra cui, in evidenza, le analisi ancorché operate da altri soggetti o in diverso momento –, sicché, anche qui, la doglianza si risolve in una lamentata insufficienza motivazionale. Le suddette circostanze, peraltro, neppure possono ritenersi decisive avendo la CTR tratto il suo complessivo convincimento da una pluralità di elementi, tra cui anche le omissioni di carattere evasivo, la trascuratezza della gestione, le imprecisioni, neppure scalfiti dalla censura. 6. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva. 13 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. Parte ricorrente afferma di aver proposto la doglianza con il ricorso originario, indicando dove essa sia contenuta (pag. 7, 1° cpv), e di averla riproposta in appello, con le altre rimaste assorbite, nella memoria di costituzione, anche qui indicando il punto in cui è contenuta (pag. 2, 2° cpv e nelle conclusioni pag. 22). Tale indicazione, pur a ritenerla sufficiente nonostante non risulti riprodotto, neppure per sintesi, il contenuto dell’eccezione formulata, non conduce, peraltro, a ritenere proposta, quantomeno in appello, l’eccezione di prescrizione. 6.3. L’esame degli atti, consentito in relazione alla questione sollevata, rivela quanto segue: A) il ricorso in primo grado si diffonde su vari profili, in ispecie procedurali (inammissibilità della pretesa contro altro organo dello Stato;
legittimazione passiva DCMM;
infondatezza della pretesa), e conclude chiedendo «per i suesposti motivi si domanda l’annullamento e comunque la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza anche per intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa tributaria …». Nel ricorso originario, quindi, si può ritenere, pur in assenza di esplicite argomentazioni e nonostante la generica formulazione, che la parte qui ricorrente avesse eccepito la “decadenza/prescrizione” della pretesa. B) quanto all’appello, nei punti indicati in ricorso risulta che: «Sempre cautelativamente, si ripropongono tutte le difese, i motivi di ricorso già prospettati, in prime cure e comunque si fa riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e difesa in rito e in merito, di produrre documenti e memorie, nei modi e termini di rito …» (pag. 2, 1° cpv) «conclusioni voglia … dichiarare l’inammissibilità del ricorso … Sempre in via cautelativa, entusiastica onde evitare il formarsi di preclusione e di 14 giudicati, ove mai dovesse ritenersi in qualche modo fondato l’avverso appello principale si domanda la riforma della sentenza impugnata in accoglimento dell'appello incidentale condizionato e, conseguentemente, per le ragioni su esposte e per quelle rassegnate nel ricorso e nella domanda di sospensione che in questa sede integralmente si ripropongono, ritenere e dichiarare la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'invito a pagamento … e comunque la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della connessa pretesa tributaria per difetto dei necessari presupposti in fatto e diritto» (pagg. 22-23). L’esame della comparsa di costituzione e appello incidentale evidenzia, peraltro, che il richiamo ai motivi del ricorso originario era specifico e puntuale poiché nell’atto d’appello si afferma: «Ove mai dovesse ritenersi in qualche modo fondato l’avverso appello principale si domanda la riforma della sentenza impugnata e quindi l'accoglimento dei motivi di ricorso in appello, che cautelativamente si vanno a proporre.» (pag. 15) A seguire, pertanto, vengono formulate le relative censure «OMESSA PRONUNCIA SU MOTIVI DI RICORSO RITUALMENTE PROPOSTI» La censura è esclusivamente articolata sull’inammissibilità della pretesa perché generatrice «di un conflitto nell’ambito dello Stato inteso in senso lato» e si conclude con la seguente affermazione: «Su tale specifico motivo di ricorso, la CTP non si è pronunciata, sicché con il motivo di appello incidentale condizionato, sia pur proposto in via cautelativa e tuzioristica, onde evitare il formarsi di preclusione e di giudicati, ove mai dovesse ritenersi in qualche modo fondato l’avverso appello principale, si domanda la riforma della sentenza impugnata e quindi l'accoglimento anche del motivo di ricorso suindicato.» (pag. 19) 15 «ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO SULLA NOTIFICAZIONE DELLA PRETESA DA UFFICIO PRIVO DI PERSONALITÀ GIURIDICA AUTONOMA.» La censura è articolata solo sul difetto di legittimazione passiva della DCMM e si conclude a pag. 22 Subito dopo si afferma «Per i suesposti motivi si rassegnano, in via cautelativa e tuzioristica, le seguenti conclusioni», ossia quelle sopra riportate. 6.4. Appare evidente, dunque, che nessuna eccezione di prescrizione era stata riproposta in appello posto che i motivi non esaminati dalla CTP erano specificamente individuati, indicati e riproposti. E, del resto, la costante giurisprudenza di questa Corte è chiara nell’esigere che i motivi rimasti assorbiti in primo grado, ancorché non debbano essere dedotti con appello incidentale, né richiedano, ai fini della loro riproposizione, forme particolari, debbono essere indicati in modo specifico «non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice» (v., da ultimo, Cass. 40833 del 20/12/2021). 7. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, TUA e 84 TULD quanto alla decorrenza del termine di prescrizione. 7.1. Il motivo è inammissibile in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del precedente motivo, fermo restando, in ogni caso, che la questione, come su emerso dall’esame degli atti, è del tutto inedita poiché mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, regolate per soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. 16 Attesa la qualità della parte soccombente, difesa dall’Avvocatura dello Stato, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in complessive € 33.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva ed accessori di legge. Deciso in Roma, il 7 marzo 2023
– controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Taranto n. 216/28/19, depositata il 29 gennaio 2019. Oggetto: Accise – Deposito doganale del Ministero della Difesa Civile Sent. Sez. 5 Num. 15712 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/06/2023 2 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 7 marzo 2023 dal Cons. Giuseppe Fuochi Tinarelli. Lette le conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito anche ADM), in esito al pvc della Guardia di finanza del 5 giugno 2008, emetteva invito di pagamento nei confronti della Direzione di Commissariato della Marina Militare (di seguito anche DCMM) di Taranto per la somma di € 29.382.029,67, oltre ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di diritti doganali (dazi, accise, Iva, diritti per Stazione sperimentale combustibili) evasi in relazione ad un complessivo quantitativo di 82.440,77 mc di olio combustibile fluido indebitamente immesso in consumo (in parte nel luglio 1993, in parte nell’ottobre 1995 e il residuo nel giugno 2004) dal deposito doganale privato “RO” intestato alla suddetta Direzione. L’invito era impugnato dal Ministero della Difesa, che denunciava l’inammissibilità della pretesa erariale, fatta valere contro altra Amministrazione dello Stato, il difetto di legittimazione passiva della Direzione di Commissariato, mera articolazione periferica, nonché l’infondatezza della pretesa posto che l’accertamento si basava su errori metodologici e di calcolo, il deposito non era più in uso, il materiale ivi contenuto era costituito prevalentemente da acqua e non da oli minerali;
deduceva l’intervenuta decadenza e prescrizione della stessa. La Commissione tributaria provinciale di Taranto accoglieva il ricorso, ritenendo che il deposito fosse dismesso da tempo e che la natura acquosa del materiale ivi allocato, anche per l’inadeguatezza delle verifiche dell’ADM, ne escludesse l’imposizione fiscale. 3 La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, secondo cui gli accertamenti avevano comprovato la fondatezza della ripresa, l’esistenza, nel deposito, dei prodotti petroliferi ed energetici, nonché le omissioni, inadempienze e trascuratezze della DCMM di Taranto. Il Ministero della Difesa e la DCMM di Taranto ricorrono per cassazione con sei motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118, primo comma, disp. att. c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e 111 Cost. per aver la CTR reso una motivazione formalmente e/o sostanzialmente apparente. In particolare, la CTR si sarebbe limitata a censurare la decisione del primo giudice e ad affermare, in termini generici senza specifica indicazione degli elementi di fatto da cui avrebbe tratto il suo convincimento, la responsabilità del Ministero della Difesa, ritenendo priva di pregio la sentenza penale di non luogo procedere nei confronti dei responsabili del deposito, nonché la perizia di parte. Aveva poi omesso la puntuale verifica dell’attendibilità delle ricostruzioni presuntive delle “ingenti movimentazioni qualitative e quantitative collocate in un arco temporale di un quarto di secolo”, con un acritico recepimento delle conclusioni dell’ADM. 2. Il secondo motivo denuncia, in subordine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 e ss c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, per esser “l’accertamento espresso [dalla CTR] sulla fondatezza della pretesa impositiva manifestamente errato anche nella conclusione secondo cui “l’Amministrazione finanziaria ha offerto in atti 4 inequivocabili prove”” in quanto fondato su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Rileva, in particolare, che l’indagine era inficiata da “gravi errori metodologici e di calcolo”, riferiti ad errori e violazioni di legge e alle indicazioni di prassi della Guardia di finanza avuto riguardo alle dimensioni e alla forma, complessa e irregolare, dei serbatori del deposito, all’assenza di tabelle di taratura ufficialmente approvate dall’Amministrazione finanziaria, alla mancata effettuazione di analisi a temperatura di 15 °C. Richiama, a tal fine, la relazione di parte dell’ing. SP, con cui erano state esaminate le pregresse analisi del 2000 e del 2001, nonché le valutazioni EP e LE per il 1993 e il 2004. Parimenti carenti erano gli elementi a fondamento delle singole movimentazioni quantitative e qualitative, erroneamente apprezzate dalla CTR. 3. I motivi, suscettibili di esame congiunto per connessione logica, sono inammissibili. 3.1. Va escluso, in primo luogo, che la decisione impugnata sia meramente apparente. Giova, per completezza, riprodurre il testo della motivazione: «I giudici di prime cure, in modo alquanto sbrigativo, errando senza precisare la loro convinzione, riportata nella sentenza impugnata, che “Tutta la vicenda, incentrata sulla presunta illecita movimentazione di olii combustibili stoccati, nel corso di quasi un quarto di secolo, in alcuni depositi in gestione all'ente militare ricorrente, praticamente dismessi da tempo immemorabile”, non si premuravano affatto di indicare la specifica documentazione in base alla quale, se erano convinti si trattasse di prodotti combustibili di scarto, irrilevanti ai fini fiscali, affermando che “Più che stoccati sarebbe più esatto dire perciò abbandonati, visto che il liquido contenuto è risultato essere 5 massicciamente frammentato ad acque e fanghi di varia natura, al punto che il limite di confine tra la natura di olio combustibile utilizzabile e quella di rifiuto e incerto ed evanescente”, ignorando che il competente laboratorio doganale dell'Agenzia delle Dogane, con opportune necessarie, frequenti analisi scientifiche all'uopo effettuate, avesse accertato, nell'immediatezza dei fatti accaduti in assenza delle necessarie contestazioni di controparte, l'esistenza nei prodotti petroliferi di cui trattasi, dei propri caratteri energetici e merceologici.» «A nulla può rilevare, nel caso di specie, al fine di confermare l'infondatezza giuridica della pretesa tributaria che qui ci occupa … quanto tra l'altro affermato ulteriormente nella motivazione della sentenza impugnata che “Le problematiche prospettate risultano essere già definite, in buona parte, in sede penale, in particolare per quel che interessa, con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato pronunciata dal tribunale monocratico di Taranto in data 13/01/2012, che si prende in esame, perché di chiamata dall'Agenzia resistente a proprio sostegno”.» «Tale circostanza, unitamente alla consulenza tecnica dell'ing. NI SP, commissionata dallo Stato Maggiore della Marina Militare ed alle residue motivazioni riportate nella sentenza, gravata, sono risultate prive di pregio giuridico, quindi errate, perché non esonerano affatto l'ente militare dalle sue responsabilità, così come dettagliate nel processo verbale di constatazione redatto alla Guardia di Finanza e nei successivi atti accertativi emessi dall'Agenzia delle Dogane, mediante i quali, in modo cronologico e analitico, sono stati illustrati, esplicitati e documentati tutti i fatti ed i comportamenti omissivi di carattere evasivo che hanno generato, si ripete, le responsabilità in materia tributaria della direzione di Commissariato della Marina militare di Taranto.» 6 «Questo collegio non ha dubbi che il bene primario, quale è il carburante utilizzato dalla flotta aerea e marittima della Marina Militare Italiana, sia stato gestito, nel caso di specie, almeno per il tempo evidenziato nel sopracitato processo verbale di constatazione, con la trascuratezza e la superficialità caratterizzate da evidenti omissioni ed imprecisioni contabili, riscontrate negli atti che hanno evidenziato i relativi comportamenti omissivi e la responsabilità di indubbia rilevanza tributaria, risultate dannose per l'erario, ascrivibili e imputabili, inequivocabilmente, alla Direzione di Commissariato della Marina Militare di Taranto di Taranto.» «La ricognizione qui operata, consente al collegio di accertare l'erroneità della sentenza impugnata e confermare l'esistenza di un persistente comportamento omissivo che da solo giustifica la responsabilità tributaria della stessa direzione di Commissariato della Marina militare di Taranto nella gestione fiscale del deposito doganale privato, sia in entrata, sia in uscita, sito in Taranto alla località RO, istituito e gestito dal Ministero della Difesa.» 3.2. Emerge con chiarezza, dunque, che la CTR: - ha ritenuto fondata la ripresa fiscale per (a) le analisi effettuate dal laboratorio doganale dell’ADM; (b) le reiterate e plurime omissioni e inadempienze, contabili e materiali, dell’Amministrazione militare;
(c) la trascuratezza della gestione del deposito;
- ha poi fatto specifico e puntuale riferimento (a) al pvc e alla documentazione ad esso allegata e riprodotta, da cui emergevano tutti gli atti e le attività che suffragavano la pretesa dell’Ufficio, tra cui anche, in evidenza, le analisi e le verifiche del 1990, del 1993, del 2000 e del 2001; (b) le analisi da ultimo effettuate direttamente dall’Ufficio; - ha quindi espressamente valutato sia la sentenza penale (relativa ai funzionari indagati per contrabbando), escludendone la rilevanza posto che da essa, anche per la declaratoria per prescrizione, non 7 poteva ricavarsi alcun elemento utile, sia la relazione peritale di parte, che ha valutato in uno con tutte le risultanze del giudizio, ritenendola recessiva;
- ha infine concluso, con un completo e chiaro giudizio di sintesi, che dalla “ricognizione qui operata” emergeva la responsabilità della DCMM di Taranto per l’indebita immissione in consumo dei prodotti energetici. 3.3. Si tratta, dunque, di motivazione certamente sintetica, dalla quale, tuttavia, è ben comprensibile il percorso logico-argomentativo seguito, corredata da espliciti riferimenti alla documentazione in atti (ben noti a tutte le parti del giudizio), inclusi gli atti e i documenti prodotti dall’Amministrazione contribuente, che si pone sicuramente al di sopra del cd. minimo costituzionale, la cui sola violazione resta denunciabile in sede di legittimità a seguito della modifica dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. nella formulazione introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con modif. nella l. 7 agosto 2012 n. 134 (v. Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2013). La doglianza, in realtà, attinge la sufficienza della motivazione e, dunque, è inammissibile in quanto non più proponibile in cassazione. 3.4. Quanto al secondo motivo va rilevato, in primo luogo, che il descritto percorso motivazionale è pienamente rispettoso dei principi e dei criteri che presiedono il ragionamento presuntivo: la CTR ha valutato i singoli elementi in sé considerati, apprezzandone i requisiti di gravità e precisione, selezionando quelli rilevanti, per poi operare una valutazione globale e non meramente atomistica di tutti gli elementi presuntivi selezionati per accertare se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse in grado di dimostrare la contestata evasione. Qui, del resto, la censura più che diretta a contestare la rilevanza indiziaria degli elementi di fatto considerati dalla CTR, aggredisce la 8 valutazione delle prove operata dal giudice d’appello – le cui scelte non sono condivise - e mira, in evidenza, ad un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza del pregresso art. 360 n. 5 c.p.c. 3.5. Parimenti inammissibili sono le dedotte violazioni degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. Come affermato da questa Corte, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c. «si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 17313 del 19/08/2020). Analogamente «la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020). Come rilevato, gli anzidetti presupposti non sussistono. 9 4.Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 98, comma 2, e 102, comma 2, del codice doganale comunitario (CDC), degli artt. 161, primo comma, TULD, 26 del Testo unico sulle accise (TUA), nonché degli artt. 23, comma 2, e 26, comma 14, TUA, 61, 65, 66 TULD. I ricorrenti lamentano, in particolare, che la CTR abbia ritenuto rilevanti i comportamenti omissivi dell’Amministrazione militare, senza considerare che il deposito RO non era più un deposito doganale privato attesa l’assenza di controlli e verifiche periodiche, omessi dall’Agenzia doganale negli ultimi 10 anni. Inoltre, la stessa Circoscrizione doganale di Taranto aveva, nel 2004, qualificato il suddetto deposito come “(non in uso) da dismettere”. Contesta altresì l’effettività delle movimentazioni contestate, che riguardavano solo operazioni di depurazione, svuotamento e smaltimento di materiale inquinante. Deduce, infine, che la CTR ha ritenuto fondata la pretesa e ritenuto rilevanti l’assenza di contestazioni nonostante l’irregolarità del controllo posto che: ADM non aveva prescritto l’installazione di strumenti per la misura e il campionamento, la rilevazione per il volume non era avvenuta a 15° C e il campionamento non era avvenuto con il rispetto delle regole del contraddittorio;
per contro gli accertamenti di laboratorio effettuati nel 2000 erano stati effettuati dall’ADM fuori dal regime giuridico proprio del deposito doganale. 4.1. Il motivo, come i precedenti, è inammissibile. I ricorrenti, pur formalmente lamentando violazioni di legge, in realtà censurano ancora una volta la valutazione delle risultanze probatorie e l’accertamento in fatto operato dalla CTR, che ha ritenuto il deposito effettivo (sia pure negligentemente trascurato vuoi sul piano formale vuoi per gli obblighi sostanziali) ed effettiva e provata la 10 presenza degli olii minerali, indebitamente estratti senza l’intervento dell’autorità doganale. Né ha rilievo – sotto questo versante – la carenza di controlli e verifiche da parte di ADM posto che una tale inosservanza non è idonea ad incidere sugli obblighi propri del depositario. Neppure ha rilievo l’asserita estraneità all’ambito del regime doganale dei precedenti accertamenti effettuati negli anni precedenti o, comunque, da soggetti diversi, posto che le circostanze sono state apprezzate quali elementi di fatto a sostegno della prova dell’esistenza dei prodotti petroliferi, traducendosi la contestazione in un tentativo di inficiare il ragionamento del giudice di merito e la sua valutazione sulle prove. Quanto ai profili dedotti sul campionamento, infine, è la stessa documentazione riprodotta in ricorso che evidenzia le contrapposte scelte interpretative e le ragioni su cui la decisione di procedere alla rilevazione si fondava (o quelle, opposte, a contestazione), sicché la doglianza si riversa, anche su questo aspetto, sulla scelta valutativa della CTR, non condivisa dai ricorrenti, sull’attendibilità dell’una o dell’altra opzione. 5. Il quarto motivo denuncia, sui medesimi profili esposti nei motivi precedenti, omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Il fatto controverso individuato è costituito dalla “esistenza nei prodotti petroliferi, di cui trattasi, dei caratteri energetici”. La CTR ha considerato indistintamente le analisi effettuate dal competente laboratorio doganale, circostanza invece rilevante per la sola ripresa 2004, mentre per quella del 1993 assumevano rilievo le sole analisi della EP (nel 1990) e per il 1995 non era stata effettuata nessuna analisi. 11 Rileva, inoltre, l’erroneità del riferimento per cui le analisi sarebbero avvenute nell’immediatezza dei fatti. Conseguentemente, gli elementi di cui sarebbe stato omesso l’esame sarebbero: a) l’assenza di analisi del laboratorio chimico doganale diverse e ulteriori rispetto a quelle del 2000; b) le stesse analisi del 2000 non erano state effettuate nell’ambito di controlli fiscali;
c) il deposito RO non ha operato come deposito privato fiscale per tutto il periodo considerato, attesa l’assenza di controlli e accertamenti qualitativi da parte di ADM. Inoltre, quanto alle analisi effettuate nel 2008 dal competente laboratorio dell’Agenzia delle dogane, è stato ulteriormente omesso l’esame degli ulteriori fatti decisivi costituiti da: a) inattendibilità della metodologia di indagine per la grandezza e l’irregolarità delle vasche;
inesistenza di tabelle di taratura;
b) contraddittorietà degli esiti delle analisi rispetto a quelli emersi in sede di accertamento tecnico non ripetibile;
c) errori e contraddittorietà delle analisi. 5.1. Il motivo è inammissibile. Come hanno precisato le Sezioni Unite (Sez. U, nn. 8053 e 8054 del 2014), il nuovo testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Da ciò deriva, in primo luogo, che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto 12 decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. 5.2. Orbene, nella vicenda in giudizio il fatto storico principale – l’esistenza nei prodotti petroliferi dei caratteri propri energetici e merceologici – è stato esplicitamente apprezzato dalla CTR e, quindi, la censura attinge il mancato esame di fatti secondari. In realtà, le deduzioni sopra illustrate in parte si riferiscono non a fatti ma a mere valutazioni: così tutti gli articolati rilievi sulla metodologia di accertamento e sulla ritenuta inattendibilità e/o contraddittorietà delle analisi;
così anche l’asserita carenza di qualità del deposito come deposito doganale, la cui sussistenza, del resto, è stata oggetto di positiva valutazione dalla CTR, come risulta dalla motivazione sopra riprodotta. Le circostanze sull’asserita non riferibilità all’ADM delle analisi del 1993, nonché che quelle del 2000 non erano state effettuate nell’ambito di controlli fiscali, invece, non possono dirsi omesse posto che restano incluse nella complessiva valutazione operata dalla CTR – che si è riferita in termini espliciti ai controlli e agli elementi di fatto considerati nel pvc, tra cui, in evidenza, le analisi ancorché operate da altri soggetti o in diverso momento –, sicché, anche qui, la doglianza si risolve in una lamentata insufficienza motivazionale. Le suddette circostanze, peraltro, neppure possono ritenersi decisive avendo la CTR tratto il suo complessivo convincimento da una pluralità di elementi, tra cui anche le omissioni di carattere evasivo, la trascuratezza della gestione, le imprecisioni, neppure scalfiti dalla censura. 6. Il quinto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull’eccezione di prescrizione della pretesa impositiva. 13 6.1. Il motivo è inammissibile. 6.2. Parte ricorrente afferma di aver proposto la doglianza con il ricorso originario, indicando dove essa sia contenuta (pag. 7, 1° cpv), e di averla riproposta in appello, con le altre rimaste assorbite, nella memoria di costituzione, anche qui indicando il punto in cui è contenuta (pag. 2, 2° cpv e nelle conclusioni pag. 22). Tale indicazione, pur a ritenerla sufficiente nonostante non risulti riprodotto, neppure per sintesi, il contenuto dell’eccezione formulata, non conduce, peraltro, a ritenere proposta, quantomeno in appello, l’eccezione di prescrizione. 6.3. L’esame degli atti, consentito in relazione alla questione sollevata, rivela quanto segue: A) il ricorso in primo grado si diffonde su vari profili, in ispecie procedurali (inammissibilità della pretesa contro altro organo dello Stato;
legittimazione passiva DCMM;
infondatezza della pretesa), e conclude chiedendo «per i suesposti motivi si domanda l’annullamento e comunque la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza anche per intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa tributaria …». Nel ricorso originario, quindi, si può ritenere, pur in assenza di esplicite argomentazioni e nonostante la generica formulazione, che la parte qui ricorrente avesse eccepito la “decadenza/prescrizione” della pretesa. B) quanto all’appello, nei punti indicati in ricorso risulta che: «Sempre cautelativamente, si ripropongono tutte le difese, i motivi di ricorso già prospettati, in prime cure e comunque si fa riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e difesa in rito e in merito, di produrre documenti e memorie, nei modi e termini di rito …» (pag. 2, 1° cpv) «conclusioni voglia … dichiarare l’inammissibilità del ricorso … Sempre in via cautelativa, entusiastica onde evitare il formarsi di preclusione e di 14 giudicati, ove mai dovesse ritenersi in qualche modo fondato l’avverso appello principale si domanda la riforma della sentenza impugnata in accoglimento dell'appello incidentale condizionato e, conseguentemente, per le ragioni su esposte e per quelle rassegnate nel ricorso e nella domanda di sospensione che in questa sede integralmente si ripropongono, ritenere e dichiarare la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'invito a pagamento … e comunque la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della connessa pretesa tributaria per difetto dei necessari presupposti in fatto e diritto» (pagg. 22-23). L’esame della comparsa di costituzione e appello incidentale evidenzia, peraltro, che il richiamo ai motivi del ricorso originario era specifico e puntuale poiché nell’atto d’appello si afferma: «Ove mai dovesse ritenersi in qualche modo fondato l’avverso appello principale si domanda la riforma della sentenza impugnata e quindi l'accoglimento dei motivi di ricorso in appello, che cautelativamente si vanno a proporre.» (pag. 15) A seguire, pertanto, vengono formulate le relative censure «OMESSA PRONUNCIA SU MOTIVI DI RICORSO RITUALMENTE PROPOSTI» La censura è esclusivamente articolata sull’inammissibilità della pretesa perché generatrice «di un conflitto nell’ambito dello Stato inteso in senso lato» e si conclude con la seguente affermazione: «Su tale specifico motivo di ricorso, la CTP non si è pronunciata, sicché con il motivo di appello incidentale condizionato, sia pur proposto in via cautelativa e tuzioristica, onde evitare il formarsi di preclusione e di giudicati, ove mai dovesse ritenersi in qualche modo fondato l’avverso appello principale, si domanda la riforma della sentenza impugnata e quindi l'accoglimento anche del motivo di ricorso suindicato.» (pag. 19) 15 «ERRONEITÀ DELLA SENTENZA IN RELAZIONE AL MOTIVO DI RICORSO SULLA NOTIFICAZIONE DELLA PRETESA DA UFFICIO PRIVO DI PERSONALITÀ GIURIDICA AUTONOMA.» La censura è articolata solo sul difetto di legittimazione passiva della DCMM e si conclude a pag. 22 Subito dopo si afferma «Per i suesposti motivi si rassegnano, in via cautelativa e tuzioristica, le seguenti conclusioni», ossia quelle sopra riportate. 6.4. Appare evidente, dunque, che nessuna eccezione di prescrizione era stata riproposta in appello posto che i motivi non esaminati dalla CTP erano specificamente individuati, indicati e riproposti. E, del resto, la costante giurisprudenza di questa Corte è chiara nell’esigere che i motivi rimasti assorbiti in primo grado, ancorché non debbano essere dedotti con appello incidentale, né richiedano, ai fini della loro riproposizione, forme particolari, debbono essere indicati in modo specifico «non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice» (v., da ultimo, Cass. 40833 del 20/12/2021). 7. Il sesto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 1, TUA e 84 TULD quanto alla decorrenza del termine di prescrizione. 7.1. Il motivo è inammissibile in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del precedente motivo, fermo restando, in ogni caso, che la questione, come su emerso dall’esame degli atti, è del tutto inedita poiché mai sollevata nei precedenti gradi di giudizio. 8. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, regolate per soccombenza, sono liquidate come in dispositivo. 16 Attesa la qualità della parte soccombente, difesa dall’Avvocatura dello Stato, non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che liquida in complessive € 33.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva ed accessori di legge. Deciso in Roma, il 7 marzo 2023