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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Antonella DONA' ed Ezio LONGO
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli RO
avvocati Chiara BEGHETTO ed Emanuele ZANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1) Dichiarare la separazione tra i coniugi.
2) Assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale sita in Caldogno via Ferrarin n. 2
con arredi e suppellettili in essa contenuti.
3) Affidare la figlia minore oggi di 15 anni, ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione prevalente presso la madre;
starà con il padre a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a un pomeriggio-cena infrasettimanale;
inoltre trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale con il Capodanno, ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
4) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il RO
pagamento di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal Per_1
1.10.2023, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie anticipate dalla madre e come precisate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza, disponendo anche per esse il pagamento a far data dalla domanda giudiziale.
5) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il RO
pagamento di € 1.880,00 mensili lordi, pari ad € 1.500 netti, o in subordine di € 1.200
mensili netti, rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal
1.10.2023, quale contributo al mantenimento della moglie, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
2 Si precisa che il convenuto sta versando, per effetto della rivalutazione già maturata fino a settembre 2024, per la figlia € 508,00 e per la moglie € 1.219,00. Per_1
6) Rigettare ogni diversa domanda di parte convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che essa dovesse proporre.
7) Spese e competenze di causa rifuse, comprese quelle della CTU e della CTP,
disponendosi anche secondo la normativa sul patrocinio gratuito per il periodo di competenza.
Conclusioni del resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1)Dichiarazione di separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati.
2)Assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
3)Affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con visite pattuite al punto 3) del ricorso introduttivo.
4)Pagamento a carico del signor di un contributo al mantenimento per la CP_1
figlia pari ad € 500,00=mensili entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
5)Revoca dell'attuale provvedimento di € 1.200,00= a favore della moglie o, nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenesse opportuna la revoca del mantenimento,
contenere lo stesso nella minor somma di € 300,00/400,00 fino al divorzio.
6)Spese (anche di CTU) e compensi professionali di causa integralmente rifusi.
7)In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Chiede l'accoglimento del ricorso rimettendosi al giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso in data 16.5.2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 26.10.1991; che dall'unione erano nati i figli RO
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed ancora Per_2 Per_1
minorenne; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che nel febbraio del
2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale di Caldogno e si era trasferito in un immobile di sua proprietà in Fontaniva;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia il collocamento della Per_1
stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e che RO
fosse tenuto a contribuire al mantenimento di essa ricorrente con la somma mensile di euro 1.880 ed al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 600, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie .
Con comparsa in data 23.7.2022 si costituiva in giudizio derendo RO
alle domande di separazione, assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso della figlia e collocamento della stessa presso la madre, svolte dalla Per_1
ricorrente; contestava invece le pretese economiche della controparte, offrendo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 500 (oltre al 50%
delle spese straordinarie) ed al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 400.
All'udienza del 13.9.2022 i coniugi comparivano avanti il Presidente del Tribunale
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 14.9.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati,
affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, il mercoledì di ogni settimana,
nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e nei cosiddetti ponti,
4 alternandosi con la madre;
determinava il contributo mensile a carico di CP_1
per il mantenimento della moglie e della figlia rispettivamente in euro 1.200 ed
[...]
in euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, autorizzato il deposito e lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza in data 6.6.2023, il Giudice
Istruttore, ammetteva in parte le prove testimoniali richieste e disponeva una CTU
contabile, affidata alla dott.ssa al fine di determinare la Persona_3
consistenza del patrimonio e dei redditi di entrambi i coniugi.
All'esito del deposito della relazione peritale e dell'escussione dei testi, in data
26.9.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente vanno in questa sede respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, le prove testimoniali richieste dalla ricorrente con le memorie ex art. 183 c.p.c.
non possono essere ammesse, in quanto i capitoli formulati sono relativi a circostanze non contestate (capitoli 1 e 9) o irrilevanti (capitoli 2, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16 e 17),
valutativi (capitoli 11 e 12), generici (capitolo 13).
Le prove testimoniali richieste dal resistente con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non possono essere ammesse, in quanto i capitoli formulati sono generici (capitolo 5) o relativi a circostanze irrilevanti (capitoli da 6 a 15).
Infine, sono del tutto superflui gli ordini di esibizione richiesti da entrambe le difese,
attesa l'esaustività della CTU contabile svolta nel corso del giudizio.
5 La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza (incontestata) che i coniugi da tempo conducono vite autonome e separate.
Considerato che nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione, appaiono del tutto ultronee le deduzioni svolte da entrambe le difese riguardo alle cause della crisi coniugale .
La figlia minore va affidata ad entrambi i genitori, non risultando dagli atti del Per_1
giudizio e dalle allegazioni delle parti situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per la stessa l'applicazione della regola dell'affido condiviso .
Sul punto le conclusioni delle parti sono concordi, come pure concordi sono le richieste in ordine al collocamento della minore presso la madre che ha continuato stabilmente a convivere con la minore anche dopo l'allontanamento di dalla RO
casa coniugale .
Per quanto concerne poi, la disciplina del diritto / dovere di visita alla figlia, da riconoscersi in favore di osserva il Collegio che le richieste RO
avanzate in ricorso, alle quali il resistente ha prestato espressa adesione, sono equilibrate, consentono alla minore di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e possono essere recepite.
Pertanto potrà vedere e tenere con sé la figlia un week end ogni RO
6 seguente, sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
La casa coniugale, sita in Caldogno via Ferrarin n. 2, va assegnata a Parte_1
che ne ha fatto richiesta, in quanto collocataria della figlia minore Per_1
Gli aspetti economici della separazione afferiscono alla domanda di assegno di mantenimento avanzata da ai sensi dell'art. 156 c.c. ed alla Parte_1
quantificazione del contributo dovuto da er il mantenimento della RO
prole.
La decisione di tali domande deve muovere dalle risultanze della CTU contabile espletata nel corso del giudizio, che non sono state contestate dalle parti e che costituiscono l'approdo di un'analisi completa ed esaustiva, svolta nel contraddittorio con le parti e previo esame delle osservazioni delle stesse.
durante il matrimonio ha svolto attività lavorativa alle dipendenze RO
di terzi (da ultimo presso la società Costa Levigatrici S.p.A., con contratto a tempo indeterminato), sostenendo in via largamente prevalente, con i proventi del proprio lavoro, le spese del menage familiare, dato che , dapprima impiegata Parte_1
presso uno studio notarile, a partire dall'anno 2008, si è dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla casa.
La tesi di parte resistente, secondo la quale la condizione di casalinga della moglie sarebbe dipesa da una sua scelta unilaterale, non condivisa con il marito ed anzi osteggiata dallo stesso, non è convincente, in quanto, per un verso, smentita dalle
7 dichiarazioni del teste (da ritenersi particolarmente attendibile, Testimone_1
in quanto figlio convivente delle parti), per l'altro, non credibile, avuto riguardo al lungo tempo (quasi 15 anni) durante il quale avrebbe tollerato una tale RO
situazione.
La CTU, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, previo accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ha ricostruito nei termini seguenti la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e . Pt_1 CP_1
Con riguardo alla ricorrente, la dott.ssa a accertato i seguenti redditi, al Per_3
netto delle imposte e delle detrazioni:
anno 2019: euro 7.736;
anno 2020: euro 6.891;
anno 2021: euro 5.043;
anno 2022: euro 10.063 (di cui 3.600 euro rappresentati dall'assegno di mantenimento pagato dal coniuge per effetto dei provvedimenti presidenziali).
Il reddito annuo medio nel periodo considerato dal CTU (2019/2022) è pari ad euro
7.433,25.
Tali redditi derivano per la quasi totalità dalla metà del canone di locazione dell'immobile di Villaga che ha ricevuto in eredità dal padre. Parte_1
Quanto al patrimonio, il CTU ha accertato che la ricorrente è titolare di un patrimonio mobiliare costituito da titoli e depositi bancari e postali, di un'autovettura e di tre cespiti immobiliari, ovvero, la casa coniugale di Caldogno, l'immobile di via Ghellini a Vicenza,
in piena proprietà (essendo deceduta l'8.10.2022 l'usufruttuaria e Persona_4
l'immobile di via Commenda a Villaga, in comproprietà con la sorella.
8 Rispetto a quest'ultimo immobile, all'udienza del 23.11.2023, le parti hanno dato atto di un errore materiale in cui è incorso il CTU che ha indicato in euro 45.000, anziché
in euro 90.000, il valore della quota di spettanza di . Parte_1
Non può invece tenersi conto delle somme che alla odierna ricorrente sarebbero state riconosciute da una recente sentenza del Tribunale di Vicenza a titolo di risarcimento danni derivati alla signora da un sinistro stradale occorso nell'anno Persona_4
2016.
Invero, il testo della sentenza prodotta dalla difesa di quale RO
documento n. 35 si presenta parzialmente cancellato di modo che non è possibile, né
riferirlo all'odierna ricorrente, né apprezzarne l'esatto contenuto;
né vi è prova che le somme asseritamente riconosciute a quale erede della parte Parte_1
danneggiata nel sinistro, siano entrate nella disponibilità della ricorrente, avuto riguardo alle risultanze della lettera a firma dell'avvocato Stefano MENTI (documento
52 di parte ricorrente).
Il valore complessivo del patrimonio di è quindi di euro 577.498 (euro Parte_1
532.498 indicati dal CTU + euro 45.000).
Rispetto al resistente, la dott.ssa a accertato i seguenti redditi, al netto Per_3
delle imposte e delle detrazioni:
anno 2019: euro 93.759;
anno 2020: euro 78.536;
anno 2021: euro 59.035;
anno 2022: euro 77.455.
Il reddito annuo medio nel periodo considerato dal CTU (2019/2022) è pari ad euro
77.196,25.
9 Quanto al patrimonio, il CTU ha accertato che il resistente è titolare di rilevanti giacenze bancarie presso Cassa Rurale Altogarda, Intesa San Paolo e Sparkasse,
nonché intestatario di un conto austriaco (su cui ha effettuato il 5.1.2023 un girofondi di oltre 100.000 euro) di cui è rimasta ignota la consistenza .
La dott.ssa a altresì segnalato che nel corso del Per_3 RO
2022, ha prelevato dai conti cointestati con la moglie il complessivo importo di euro
355.000 ed ha quindi inserito nel riepilogo del patrimonio del predetto anche la somma di euro 177.500 (pari al 50% dei prelievi) che, pur di spettanza di , è Parte_1
nella disponibilità finanziaria del marito.
è inoltre proprietario di un'autovettura e di una roulotte, nonché RO
dei seguenti cespiti immobiliari: villa singola in Fontaniva in piena proprietà; bifamiliare in Fontaniva in piena proprietà; porzione del 50% della proprietà di una bifamiliare in
Fontaniva; porzione del 36,11% di un fabbricato rurale in Fontaniva;
alcuni terreni agricoli (sia in piena proprietà che pro quota) sempre in Comune di Fontaniva.
Il valore complessivo del patrimonio di è stato indicato dal CTU in RO
euro 797.958,66.
I dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore di il quale può contare su di un reddito dieci volte RO
superiore di quello della moglie e su di un patrimonio anch'esso maggiore (di oltre
200.000 euro) di quello della controparte.
Il tenore di vita della famiglia durante il matrimonio era sicuramente agiato.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la famiglia abitava in una casa singola e che, come riferito dai testi, la moglie ed i figli facevano tre mesi di vacanza all'anno, i cui costi erano integralmente sostenuti da RO
In questa situazione va ritenuto, innanzi tutto, che debba RO
10 provvedere in via prevalente al mantenimento della figlia . Per_1
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle esigenze della figlia correlate alla sua età e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., viste le conclusioni sul punto rassegnate dalle parti, si ritiene di confermare in euro 500 mensili il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della prole, oltre al 70 % delle spese straordinarie,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Quanto all'assegno richiesto da , va ricordato che la finalità precipua Parte_1
dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non
11 disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione
15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961;
Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale tra i coniugi e ritenuto che (la quale, all'età di 57 anni, ha scarse Parte_1
possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro) con i proventi del suo patrimonio immobiliare certamente non potrebbe mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante il matrimonio, l'assegno di mantenimento dovuto da in favore della moglie va confermato in euro 1.200 mensili. RO
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, relativi alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di in ragione della sua soccombenza rispetto alle domande RO
economiche.
La ricorrente , che ne ha fatto espressa richiesta, ha altresì diritto al Parte_1
rimborso delle spese di CTP nella misura documentata in atti di euro 2.536 (documenti n. 48 e 49).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Vicenza il 26.10.1991 con atto trascritto al n. 432 parte II,
[...]
12 serie A, anno 1991;
b)affida la minore ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_5
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
c)assegna a la casa coniugale sita in Caldogno via Ferrarin n. 2; Parte_1
d)dispone che, salvo diverso accordo, ossa vedere e tenere con RO
sé la figlia secondo le seguenti modalità: Per_1
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
- il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
e)fa obbligo ad con decorrenza dalla domanda, di contribuire al RO
mantenimento della figlia con la somma di euro 500, annualmente rivalutabile in Per_1
base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
f)pone le spese straordinarie relative alla figlia come regolamentate dal vigente Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
g)fa obbligo ad con decorrenza dalla domanda, di contribuire al RO
mantenimento della moglie con la somma di euro 1.200, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
h)condanna rifondere alla controparte le spese di lite che liquida RO
13 in euro 98 per anticipazioni ed in euro 7.616 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA, nonché le spese di CTP che liquida in euro 2.536;
i)pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con RO
separato decreto.
Così deciso in Vicenza il 7.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
il mercoledì pomeriggio fino al mattino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2708 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, promossa da
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avvocati Parte_1
Antonella DONA' ed Ezio LONGO
contro nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli RO
avvocati Chiara BEGHETTO ed Emanuele ZANDONA'
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni della ricorrente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1) Dichiarare la separazione tra i coniugi.
2) Assegnare alla ricorrente l'abitazione coniugale sita in Caldogno via Ferrarin n. 2
con arredi e suppellettili in essa contenuti.
3) Affidare la figlia minore oggi di 15 anni, ad entrambi i genitori, con residenza Per_1
e collocazione prevalente presso la madre;
starà con il padre a fine settimana Per_1
alternati dal venerdì sera alla domenica sera, oltre a un pomeriggio-cena infrasettimanale;
inoltre trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi durante le vacanze scolastiche estive, una settimana durante le vacanze di Natale e tre giorni durante le vacanze di Pasqua, alternando di anno in anno con la madre il giorno di
Natale con il Capodanno, ed il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
4) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il RO
pagamento di € 500,00 mensili quale contributo al mantenimento della figlia minore rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal Per_1
1.10.2023, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al rimborso del 70% delle spese straordinarie anticipate dalla madre e come precisate nel Protocollo del Tribunale di Vicenza, disponendo anche per esse il pagamento a far data dalla domanda giudiziale.
5) Porre a carico del sig. a far data dalla domanda giudiziale, il RO
pagamento di € 1.880,00 mensili lordi, pari ad € 1.500 netti, o in subordine di € 1.200
mensili netti, rivalutabili annualmente secondo indici istat con prima rivalutazione dal
1.10.2023, quale contributo al mantenimento della moglie, da versarsi alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario.
2 Si precisa che il convenuto sta versando, per effetto della rivalutazione già maturata fino a settembre 2024, per la figlia € 508,00 e per la moglie € 1.219,00. Per_1
6) Rigettare ogni diversa domanda di parte convenuta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che essa dovesse proporre.
7) Spese e competenze di causa rifuse, comprese quelle della CTU e della CTP,
disponendosi anche secondo la normativa sul patrocinio gratuito per il periodo di competenza.
Conclusioni del resistente: Come da foglio di conclusioni depositato in via telematica.
1)Dichiarazione di separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati.
2)Assegnazione alla ricorrente della casa coniugale.
3)Affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso la madre con visite pattuite al punto 3) del ricorso introduttivo.
4)Pagamento a carico del signor di un contributo al mantenimento per la CP_1
figlia pari ad € 500,00=mensili entro il 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
5)Revoca dell'attuale provvedimento di € 1.200,00= a favore della moglie o, nella denegata ipotesi che il Giudice non ritenesse opportuna la revoca del mantenimento,
contenere lo stesso nella minor somma di € 300,00/400,00 fino al divorzio.
6)Spese (anche di CTU) e compensi professionali di causa integralmente rifusi.
7)In via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Chiede l'accoglimento del ricorso rimettendosi al giudice per le valutazioni in ordine al quantum del mantenimento.
FATTO E DIRITTO
3 Con ricorso in data 16.5.2022 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Vicenza il 26.10.1991; che dall'unione erano nati i figli RO
, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, ed ancora Per_2 Per_1
minorenne; che il rapporto coniugale era entrato in irreversibile e che nel febbraio del
2022 il marito aveva lasciato la casa coniugale di Caldogno e si era trasferito in un immobile di sua proprietà in Fontaniva;
chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, l'affidamento condiviso della figlia il collocamento della Per_1
stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e che RO
fosse tenuto a contribuire al mantenimento di essa ricorrente con la somma mensile di euro 1.880 ed al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 600, Per_1
oltre al 70% delle spese straordinarie .
Con comparsa in data 23.7.2022 si costituiva in giudizio derendo RO
alle domande di separazione, assegnazione della casa coniugale, affidamento condiviso della figlia e collocamento della stessa presso la madre, svolte dalla Per_1
ricorrente; contestava invece le pretese economiche della controparte, offrendo di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di euro 500 (oltre al 50%
delle spese straordinarie) ed al mantenimento della moglie con la somma mensile di euro 400.
All'udienza del 13.9.2022 i coniugi comparivano avanti il Presidente del Tribunale
rendendo le dichiarazioni riportate a verbale.
Con ordinanza in data 14.9.2022 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati,
affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la Per_1
madre, cui assegnava la casa familiare;
disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia un fine settimana ogni 15 giorni, il mercoledì di ogni settimana,
nonché durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive e nei cosiddetti ponti,
4 alternandosi con la madre;
determinava il contributo mensile a carico di CP_1
per il mantenimento della moglie e della figlia rispettivamente in euro 1.200 ed
[...]
in euro 500, oltre al 70% delle spese straordinarie.
Instauratasi la fase contenziosa di merito, autorizzato il deposito e lo scambio delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., con ordinanza in data 6.6.2023, il Giudice
Istruttore, ammetteva in parte le prove testimoniali richieste e disponeva una CTU
contabile, affidata alla dott.ssa al fine di determinare la Persona_3
consistenza del patrimonio e dei redditi di entrambi i coniugi.
All'esito del deposito della relazione peritale e dell'escussione dei testi, in data
26.9.2024, la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero, intervenuto nel giudizio.
Preliminarmente vanno in questa sede respinte le istanze istruttorie reiterate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Invero, le prove testimoniali richieste dalla ricorrente con le memorie ex art. 183 c.p.c.
non possono essere ammesse, in quanto i capitoli formulati sono relativi a circostanze non contestate (capitoli 1 e 9) o irrilevanti (capitoli 2, 4, 5, 6, 10, 14, 15, 16 e 17),
valutativi (capitoli 11 e 12), generici (capitolo 13).
Le prove testimoniali richieste dal resistente con la memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. non possono essere ammesse, in quanto i capitoli formulati sono generici (capitolo 5) o relativi a circostanze irrilevanti (capitoli da 6 a 15).
Infine, sono del tutto superflui gli ordini di esibizione richiesti da entrambe le difese,
attesa l'esaustività della CTU contabile svolta nel corso del giudizio.
5 La domanda di separazione proposta dalle parti va accolta, in conformità anche alle conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni delle parti in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale e la circostanza (incontestata) che i coniugi da tempo conducono vite autonome e separate.
Considerato che nessuna delle parti ha formulato domanda di addebito della separazione, appaiono del tutto ultronee le deduzioni svolte da entrambe le difese riguardo alle cause della crisi coniugale .
La figlia minore va affidata ad entrambi i genitori, non risultando dagli atti del Per_1
giudizio e dalle allegazioni delle parti situazioni che possano portare a ritenere di pregiudizio per la stessa l'applicazione della regola dell'affido condiviso .
Sul punto le conclusioni delle parti sono concordi, come pure concordi sono le richieste in ordine al collocamento della minore presso la madre che ha continuato stabilmente a convivere con la minore anche dopo l'allontanamento di dalla RO
casa coniugale .
Per quanto concerne poi, la disciplina del diritto / dovere di visita alla figlia, da riconoscersi in favore di osserva il Collegio che le richieste RO
avanzate in ricorso, alle quali il resistente ha prestato espressa adesione, sono equilibrate, consentono alla minore di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori e possono essere recepite.
Pertanto potrà vedere e tenere con sé la figlia un week end ogni RO
6 seguente, sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno.
La casa coniugale, sita in Caldogno via Ferrarin n. 2, va assegnata a Parte_1
che ne ha fatto richiesta, in quanto collocataria della figlia minore Per_1
Gli aspetti economici della separazione afferiscono alla domanda di assegno di mantenimento avanzata da ai sensi dell'art. 156 c.c. ed alla Parte_1
quantificazione del contributo dovuto da er il mantenimento della RO
prole.
La decisione di tali domande deve muovere dalle risultanze della CTU contabile espletata nel corso del giudizio, che non sono state contestate dalle parti e che costituiscono l'approdo di un'analisi completa ed esaustiva, svolta nel contraddittorio con le parti e previo esame delle osservazioni delle stesse.
durante il matrimonio ha svolto attività lavorativa alle dipendenze RO
di terzi (da ultimo presso la società Costa Levigatrici S.p.A., con contratto a tempo indeterminato), sostenendo in via largamente prevalente, con i proventi del proprio lavoro, le spese del menage familiare, dato che , dapprima impiegata Parte_1
presso uno studio notarile, a partire dall'anno 2008, si è dedicata esclusivamente alla famiglia ed alla casa.
La tesi di parte resistente, secondo la quale la condizione di casalinga della moglie sarebbe dipesa da una sua scelta unilaterale, non condivisa con il marito ed anzi osteggiata dallo stesso, non è convincente, in quanto, per un verso, smentita dalle
7 dichiarazioni del teste (da ritenersi particolarmente attendibile, Testimone_1
in quanto figlio convivente delle parti), per l'altro, non credibile, avuto riguardo al lungo tempo (quasi 15 anni) durante il quale avrebbe tollerato una tale RO
situazione.
La CTU, sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, previo accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria, ha ricostruito nei termini seguenti la situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi e . Pt_1 CP_1
Con riguardo alla ricorrente, la dott.ssa a accertato i seguenti redditi, al Per_3
netto delle imposte e delle detrazioni:
anno 2019: euro 7.736;
anno 2020: euro 6.891;
anno 2021: euro 5.043;
anno 2022: euro 10.063 (di cui 3.600 euro rappresentati dall'assegno di mantenimento pagato dal coniuge per effetto dei provvedimenti presidenziali).
Il reddito annuo medio nel periodo considerato dal CTU (2019/2022) è pari ad euro
7.433,25.
Tali redditi derivano per la quasi totalità dalla metà del canone di locazione dell'immobile di Villaga che ha ricevuto in eredità dal padre. Parte_1
Quanto al patrimonio, il CTU ha accertato che la ricorrente è titolare di un patrimonio mobiliare costituito da titoli e depositi bancari e postali, di un'autovettura e di tre cespiti immobiliari, ovvero, la casa coniugale di Caldogno, l'immobile di via Ghellini a Vicenza,
in piena proprietà (essendo deceduta l'8.10.2022 l'usufruttuaria e Persona_4
l'immobile di via Commenda a Villaga, in comproprietà con la sorella.
8 Rispetto a quest'ultimo immobile, all'udienza del 23.11.2023, le parti hanno dato atto di un errore materiale in cui è incorso il CTU che ha indicato in euro 45.000, anziché
in euro 90.000, il valore della quota di spettanza di . Parte_1
Non può invece tenersi conto delle somme che alla odierna ricorrente sarebbero state riconosciute da una recente sentenza del Tribunale di Vicenza a titolo di risarcimento danni derivati alla signora da un sinistro stradale occorso nell'anno Persona_4
2016.
Invero, il testo della sentenza prodotta dalla difesa di quale RO
documento n. 35 si presenta parzialmente cancellato di modo che non è possibile, né
riferirlo all'odierna ricorrente, né apprezzarne l'esatto contenuto;
né vi è prova che le somme asseritamente riconosciute a quale erede della parte Parte_1
danneggiata nel sinistro, siano entrate nella disponibilità della ricorrente, avuto riguardo alle risultanze della lettera a firma dell'avvocato Stefano MENTI (documento
52 di parte ricorrente).
Il valore complessivo del patrimonio di è quindi di euro 577.498 (euro Parte_1
532.498 indicati dal CTU + euro 45.000).
Rispetto al resistente, la dott.ssa a accertato i seguenti redditi, al netto Per_3
delle imposte e delle detrazioni:
anno 2019: euro 93.759;
anno 2020: euro 78.536;
anno 2021: euro 59.035;
anno 2022: euro 77.455.
Il reddito annuo medio nel periodo considerato dal CTU (2019/2022) è pari ad euro
77.196,25.
9 Quanto al patrimonio, il CTU ha accertato che il resistente è titolare di rilevanti giacenze bancarie presso Cassa Rurale Altogarda, Intesa San Paolo e Sparkasse,
nonché intestatario di un conto austriaco (su cui ha effettuato il 5.1.2023 un girofondi di oltre 100.000 euro) di cui è rimasta ignota la consistenza .
La dott.ssa a altresì segnalato che nel corso del Per_3 RO
2022, ha prelevato dai conti cointestati con la moglie il complessivo importo di euro
355.000 ed ha quindi inserito nel riepilogo del patrimonio del predetto anche la somma di euro 177.500 (pari al 50% dei prelievi) che, pur di spettanza di , è Parte_1
nella disponibilità finanziaria del marito.
è inoltre proprietario di un'autovettura e di una roulotte, nonché RO
dei seguenti cespiti immobiliari: villa singola in Fontaniva in piena proprietà; bifamiliare in Fontaniva in piena proprietà; porzione del 50% della proprietà di una bifamiliare in
Fontaniva; porzione del 36,11% di un fabbricato rurale in Fontaniva;
alcuni terreni agricoli (sia in piena proprietà che pro quota) sempre in Comune di Fontaniva.
Il valore complessivo del patrimonio di è stato indicato dal CTU in RO
euro 797.958,66.
I dati sopra riportati evidenziano una rilevante sperequazione economica tra i coniugi in favore di il quale può contare su di un reddito dieci volte RO
superiore di quello della moglie e su di un patrimonio anch'esso maggiore (di oltre
200.000 euro) di quello della controparte.
Il tenore di vita della famiglia durante il matrimonio era sicuramente agiato.
A tale conclusione si perviene in considerazione del fatto che la famiglia abitava in una casa singola e che, come riferito dai testi, la moglie ed i figli facevano tre mesi di vacanza all'anno, i cui costi erano integralmente sostenuti da RO
In questa situazione va ritenuto, innanzi tutto, che debba RO
10 provvedere in via prevalente al mantenimento della figlia . Per_1
Deve in proposito evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole,
secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli,
certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda
Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto delle esigenze della figlia correlate alla sua età e degli altri parametri di cui all'art. 337 ter IV comma c.c., viste le conclusioni sul punto rassegnate dalle parti, si ritiene di confermare in euro 500 mensili il contributo dovuto dal ricorrente per il mantenimento della prole, oltre al 70 % delle spese straordinarie,
come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
Quanto all'assegno richiesto da , va ricordato che la finalità precipua Parte_1
dell'assegno di cui all'art. 156 c.c. attiene alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza e va riconosciuto in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, nel caso in cui quest'ultimo non
11 disponga di redditi propri, sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge (Cassazione
15.1.2018 n. 770; Cassazione 12.1.2017 n. 605; Cassazione 13.2.2015 n. 2961;
Cassazione 6.5.2014 n. 9658; Cassazione 23.10.2012 n. 18175).
Considerato che sussiste, per quanto sin qui detto, una rilevante disparità reddituale tra i coniugi e ritenuto che (la quale, all'età di 57 anni, ha scarse Parte_1
possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro) con i proventi del suo patrimonio immobiliare certamente non potrebbe mantenere un tenore di vita paragonabile a quello goduto durante il matrimonio, l'assegno di mantenimento dovuto da in favore della moglie va confermato in euro 1.200 mensili. RO
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i valori medi di cui al DM Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche, relativi alle cause di valore indeterminabile, complessità bassa.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di in ragione della sua soccombenza rispetto alle domande RO
economiche.
La ricorrente , che ne ha fatto espressa richiesta, ha altresì diritto al Parte_1
rimborso delle spese di CTP nella misura documentata in atti di euro 2.536 (documenti n. 48 e 49).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a)dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Vicenza il 26.10.1991 con atto trascritto al n. 432 parte II,
[...]
12 serie A, anno 1991;
b)affida la minore ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_5
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
c)assegna a la casa coniugale sita in Caldogno via Ferrarin n. 2; Parte_1
d)dispone che, salvo diverso accordo, ossa vedere e tenere con RO
sé la figlia secondo le seguenti modalità: Per_1
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
- il mercoledì dall'uscita da scuola fino al mattino seguente;
- 7 giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale
e quello di Capodanno;
- 3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
- due settimane consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
e)fa obbligo ad con decorrenza dalla domanda, di contribuire al RO
mantenimento della figlia con la somma di euro 500, annualmente rivalutabile in Per_1
base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
f)pone le spese straordinarie relative alla figlia come regolamentate dal vigente Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, per il 70% a carico del padre e per il 30% a carico della madre;
g)fa obbligo ad con decorrenza dalla domanda, di contribuire al RO
mantenimento della moglie con la somma di euro 1.200, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
Parte_1
h)condanna rifondere alla controparte le spese di lite che liquida RO
13 in euro 98 per anticipazioni ed in euro 7.616 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA, nonché le spese di CTP che liquida in euro 2.536;
i)pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con RO
separato decreto.
Così deciso in Vicenza il 7.1.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
il mercoledì pomeriggio fino al mattino