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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabrizio Pasquale, alla pubblica udienza del 09/04/2025 al termine della discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 732/24 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: PROPRIETÀ, e promosso da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di entrambi Parte_2
rappresentati e difesi come in atti.
*****************
LETTI gli atti e la documentazione di causa;
PREMESSO che ha proposto ricorso, ex art. 281 undecies c.p.c., Parte_1
dinanzi a questo Tribunale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pa
“accertare e dichiarare il diritto di di procedere alla disalimentazione del Pt_1
PDR n. 10400000939504 e contatore matricola n. SMGR034018036801 intestato al signor
(C.F. e sito in Vasto (CH), via San Francesco Parte_2 C.F._1
D'Assisi n. 32. Per l'effetto, ordinare al signor (C.F. Parte_2
di consentire e permettere a e al personale tecnico di C.F._1 Parte_1
questa di disalimentare il PDR n. 10400000939504 e contatore matricola n. TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
SMGR034018036801 o disinstallare il contatore gas alimentante il PDR n.
10400000939504 e contatore matricola n. SMGR034018036801 sito in Vasto (CH), via San
Francesco D'Assisi n. 32. Ovvero, in subordine ordinare al signor (C.F. Parte_2
di restituire a il contatore gas alimentante il PDR n. C.F._1 Parte_1
10400000939504 e contatore matricola n. SMGR034018036801 sito in Vasto (CH), via San
Francesco D'Assisi n. 32”;
RILEVATO che , sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è Parte_2
costituito e, pertanto, deve essere dichiarato contumace, all'esito della verifica della regolare instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti;
LETTA l'istanza depositata in data 10/03/2025, con la quale la società ricorrente ha chiesto, dopo la notifica dell'atto introduttivo del giudizio, la pronuncia di una declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse di agire, alla luce dell'avvenuta pubblicazione, in data 24/10/2024, da parte dell' , della delibera 379/2024/R/Gas, con la quale è stata elevata a 5.000 smc la CP_1
soglia minima di prelievo annuo per ciascun punto di riconsegna, oltre la quale sussiste l'obbligo di azione giudiziaria per poter provvedere alla relativa disalimentazione (cfr,
allegato del 10/03/2025);
CONSIDERATO che il ricorrente ha rappresentato che il punto di riconsegna del cliente risulta avere consumi annui inferiori alla citata soglia, tali per cui la società Pt_2
distributrice può “cessare di coltivare l'azione, essendone venuti meno i presupposti”
(cfr. pag. 11, allegato del 10/03/2025);
ATTESO che, par tale ragione, la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio;
POSTO che dalle circostanze illustrate nella richiamata istanza si desume una
_____________________________________________________________________________________________________ Tribunale Civile di Vasto Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare la domanda giudiziale, stante il venir meno, per la ricorrente, di ogni utilità derivante dall'eventuale accoglimento delle statuizioni invocate nell'atto introduttivo;
CONSIDERATO che la sopravvenuta mancanza di interesse ad agire determina l'inammissibilità della domanda della domanda giudiziale (cfr., Cass., 24/03/2023, n.
10851), a causa della assenza di una necessaria condizione dell'azione, ex art. 100
c.p.c.;
RITENUTO, in ordine al regime delle spese, che nulla deve essere disposto a riguardo, stante l'accertata contumacia del convenuto;
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, nei confronti di , disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o Parte_3
conclusione, così provvede:
DICHIARA la contumacia di;
Parte_2
DICHIARA l'inammissibilità della domanda cui in epigrafe, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire della ricorrente Parte_1
DICHIARA non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, il 16/04/2025.
IL GIUDICE dott. Fabrizio Pasquale
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