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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 02/10/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. Gen. N. 274/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 2.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 274 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI SANTE PIERA, DI GREGORIO PIERPAOLO e Parte_1
MA UC giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPIONI ANTONELLA giusta procura Controparte_1 in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 6/6/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/7/2022 il sig. , contadino e manovale, proponeva Controparte_1 domanda innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di veder condannare l' Pt_1
a riconoscere in proprio favore l'indennizzo per la malattia professionale di cui era affetto, sindrome da conflitto subacromiale della spalla sinistra, con un danno quantificabile nella misura del 4%.
Con provvedimento del 30/11/2020, allegato in atti, l' aveva riconosciuto al lavoratore una CP_2 menomazione dell'integrità psico-fisica per ipoacusia bilaterale neurosensoriale, riconoscendo allo stesso un danno con un grado complessivo accertato del 19%, a decorrere dal 20 novembre del 2016.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria espletata, motivando il proprio convincimento sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale del dott. , con la sentenza n. 288/2023 del 6 Persona_1 giugno 2023, ha così disposto:
“• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologie/a - Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 4% a partire dalla data della domanda amministrativa, pari al 23% in forza di cumulo;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle Pt_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 23 % dalla data della domanda amministrativa, in forza di cumulo con precedente tecnopatia, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € 3.000,00 per Pt_1 onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.” Pt_1
Avverso la suindicata decisione, con ricorso depositato il 27/6/2023, ha proposto appello L' , Pt_1 chiedendo, previo rinnovo di nuova consulenza tecnica d'ufficio, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente in primo grado.
L' con l'unico motivo di gravame ha censurato la menzionata decisione nella parte in cui Pt_1 recepisce e fa proprie le conclusioni della CTU di primo grado, relative al riconoscimento della
MP/78 con grado 4%. Il giudice non avrebbe considerato la circostanza secondo la quale il lavoratore ha cessato la propria attività lavorativa nel 2012 e la patologia alla spalla è stata diagnosticata solamente nel corso dell'anno 2021.
Inoltre, non avrebbe rilevato che, superato il periodo massimo di indennizzabilità previsto dal T.U., ogni patologia perderebbe la tabellarità, sicché il CTU sarebbe incorso in errore attribuendo la voce
MP78 al caso in oggetto, non trattandosi di patologia tabellata.
L'appellante ha evidenziato che le conclusioni del primo CTU sarebbero contraddittorie e lacunose, non avendo egli tenuto conto dei rilievi diagnostici dai quali sarebbe emerso un quadro degenerativo- artrosico in un soggetto sessantenne non più in attività lavorativa da oltre 9 anni, nonché la natura comune ed extraprofessionale della malattia lamentata.
Nel presente giudizio, si è costituito con memoria depositata il 6/3/2024, Controparte_1 contestando ex adverso le pretese dell'Istituto e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo.
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Il Collegio ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Al termine delle valutazioni della documentazione resa disponibile dalle parti e delle analisi svolte, il dott. ha concluso: Persona_2
-il lavoratore è affetto da artrosi acromion-claveare con fenomeni reattivi capsulari e tendinosi della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra;
-la data cui far risalire l'insorgere della patologia è individuabile in alcuni anni prima della visita della dott.ssa del 18 gennaio 2021, allegata in atti, pur nella considerazione che tale Parte_2 affermazione è caratterizzata da presumibilità, in quanto non suffragata da riscontri documentali;
- altrettanto dicasi per la sua manifestazione, avvenuta alcuni anni prima della visita della Dottoressa
del 18 gennaio 2021. Pt_2
Quanto all'epoca di conoscenza della affezione o della sua conoscibilità, da parte del paziente, il CTU ha evidenziato che gli elementi documentali, ugualmente scarsi, sono sostanzialmente coevi, ed in particolare la Risonanza magnetica della spalla sinistra veniva effettuata presso l'Interamnia diagnostica in data 13 gennaio 2021 e la Certificazione medica di malattia professionale (Certificato malattia: Sindrome da conflitto spalla sx;
agente: sovraccarico biomeccanico, a firma della Dottoressa
) in data 18 gennaio 2021. Parte_2
Il C.T.U. ha perciò identificato in tale detto periodo il riferimento per la conoscenza dell'affezione o della sua conoscibilità da parte del paziente.
Per quanto concerne, invece, la verifica della sussistenza del nesso causale fra la malattia denunciata e l'attività lavorativa prestata dal ricorrente prima come contadino, poi dal 1988 fino al 2012 come manovale, il CTU ha rilevato che i microtraumi connessi al lavoro svolto hanno, nel caso in esame, esercitato un ruolo causale se non diretto certamente concorrente in senso efficiente e determinante, non risultando cause sopravvenute, o precedenti morbosi da soli sufficienti a determinarla. Non può, inoltre, ritenersi sussistere un ruolo sufficiente dei fenomeni derivanti dalla senescenza, considerata l'età dell'Assicurato, ovvero 60 anni nel 2021.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, è stato riconosciuto nei confronti del sig. CP_1 un danno indennizzabile dall' ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura del 4% Pt_1
(quattropercento); considerando la pregressa tecnopatia di natura acustica stimata pari al 19%
(diciannovepercento), la valutazione complessiva effettuata dal perito è pari al 22%
(ventiduepercento).
In data 15 gennaio 2025 sono pervenute osservazioni redatte dal Dottor CTP nominato Persona_3 dall' , alle quali il CTU ha risposto confermando le risultanze della perizia svolta in riferimento Pt_1 al fattore di rischio per l'affezione posta in diagnosi e alla incidenza dello stesso sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Per quanto concerne il preciso momento temporale in cui il paziente ha avuto conoscenza dell'affezione, il CTP ha sostenuto che la conoscibilità dell'affezione era certamente da identificare in una fase antecedente al 2021, purtuttavia non risultano elementi per confermare tale affermazione.
Il Collegio ha ritenuto di dover richiedere chiarimenti al consulente tecnico sull'elaborato peritale in merito alle conclusioni cui è pervenuto, specificando in particolare le evidenze scientifiche sulla base delle quali abbia fondato il proprio giudizio di riconducibilità della tardiva insorgenza della malattia
(da individuarsi nel 18 gennaio 2021, in mancanza di elementi di prova che permettano di datarla anteriormente) all'attività lavorativa cessata nel 2012.
Il 27/8/2025 il dott. ha depositato la risposta ai chiarimenti alla propria relazione di Per_2 consulenza medico-legale.
Egli ha osservato che, relativamente dell'artrosi, essa deve essere considerata quale malattia degenerativa che colpisce per lo più la colonna vertebrale, le articolazioni coxo-femorali e le mani;
nel caso di specie, l'interessamento della spalla, non essendo essa tra le articolazioni prioritarie, conduce ad ipotizzare l'origine lavorativa della stessa.
La tendinosi è una patologia che è caratterizzata dal deterioramento delle strutture tendinee, spesso causata da microtraumi ripetuti o da sovraccarico, in assenza di infiammazioni evidenti. Su tale deterioramento l'età può incidere significatamene a causa della ridotta vascolarizzazione dei tendini e la conseguente maggiore fragilità degli stessi. Tuttavia, i fattori meccanici diretti (microtraumi esogeni) o indiretti (microtraumi endogeni ripetuti) precedono nell'ordine quelli costituzionali e degenerativi. Ai fini di una corretta risposta alle richieste del Collegio il CTU ha rilevato che la conoscenza della patologia può essere indicata con certezza al momento degli accertamenti effettuati dall'Assicurato in data 13 gennaio 2021; clinicamente, poteva esserlo anche in precedenza. La conoscibilità era certamente antecedente. Altrettanto dicasi per quanto concerne la sua manifestazione certamente anch'essa antecedente.
Avuto, invece, riguardo all'insorgenza della malattia, assume rilevanza la collocazione temporale dei fatti, secondo i quali il paziente interrompe l'esposizione professionale nel 2012 (all'età di 51 anni) e viene a conoscenza della origine tecnopatica delle sue affezioni nel 2021 (ossia all'età di 60 anni), dopo 9 anni di non esposizione.
Il ragionamento logico, di natura deduttiva, ha condotto il perito ad elaborare le seguenti riflessioni:
“a) che il paziente era in epoca antecedente al periodo di origine di fenomeni degenerativi ove meramente da senescenza, motivo per cui i fattori addebitabili esclusivamente alla detta senescenza non appaiono invocabili (ha compiuto 60 anni nel 2021);
b) che aveva iniziato a lavorare a 26 anni presso la Ditta Meloni, attiva nel commercio di cereali con attività di sollevamento di sacchi di concime del peso di 50 kg e di legname, procedendo al taglio con sega elettrica a nastro e successivamente dal 1988 manovale presso la fino al 2012 ossia Parte_3 fino a 51 anni, con esposizione a rischio professionale 25ennale;
c) che, malgrado la mancata esposizione a rischio professionale dopo il 2012, ossia dopo i 52 anni,
l'età ancora relativamente non particolarmente avanzata nel 2021 (anni 60) portano a ritenere il repertato non conseguente a fenomeni di senescenza bensì a pregressa esposizione lavorativa.”
Deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai valori Tabellari di legge, la quantificazione effettuata dal secondo CTU.
L'elaborato peritale, nel suo complesso, appare congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali, e l'appellante non ha apportato alcun elemento idoneo a scalfire il ragionamento logico ed il rigore motivazionale del consulente d'ufficio.
Non ritiene, quindi, la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione del CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
- pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dott. Fabrizio Riga
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- Fabrizio Riga Presidente
- Anna Maria Tracanna Consigliera
- Emanuela Vitello Consigliera relatrice
All'esito dell'udienza del 2.10.2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n. 274 dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti DI SANTE PIERA, DI GREGORIO PIERPAOLO e Parte_1
MA UC giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. SCIPIONI ANTONELLA giusta procura Controparte_1 in atti;
APPELLATA/O
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 288/2023 del Tribunale di Teramo pubblicata il 6/6/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/7/2022 il sig. , contadino e manovale, proponeva Controparte_1 domanda innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Teramo, al fine di veder condannare l' Pt_1
a riconoscere in proprio favore l'indennizzo per la malattia professionale di cui era affetto, sindrome da conflitto subacromiale della spalla sinistra, con un danno quantificabile nella misura del 4%.
Con provvedimento del 30/11/2020, allegato in atti, l' aveva riconosciuto al lavoratore una CP_2 menomazione dell'integrità psico-fisica per ipoacusia bilaterale neurosensoriale, riconoscendo allo stesso un danno con un grado complessivo accertato del 19%, a decorrere dal 20 novembre del 2016.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria espletata, motivando il proprio convincimento sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale del dott. , con la sentenza n. 288/2023 del 6 Persona_1 giugno 2023, ha così disposto:
“• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da patologie/a - Sindrome da conflitto subacromiale spalla sinistra- che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M. 12.07.2000, nella misura del 4% a partire dalla data della domanda amministrativa, pari al 23% in forza di cumulo;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, delle Pt_1 prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità complessivo del 23 % dalla data della domanda amministrativa, in forza di cumulo con precedente tecnopatia, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di € 3.000,00 per Pt_1 onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.” Pt_1
Avverso la suindicata decisione, con ricorso depositato il 27/6/2023, ha proposto appello L' , Pt_1 chiedendo, previo rinnovo di nuova consulenza tecnica d'ufficio, la riforma della sentenza impugnata e il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente in primo grado.
L' con l'unico motivo di gravame ha censurato la menzionata decisione nella parte in cui Pt_1 recepisce e fa proprie le conclusioni della CTU di primo grado, relative al riconoscimento della
MP/78 con grado 4%. Il giudice non avrebbe considerato la circostanza secondo la quale il lavoratore ha cessato la propria attività lavorativa nel 2012 e la patologia alla spalla è stata diagnosticata solamente nel corso dell'anno 2021.
Inoltre, non avrebbe rilevato che, superato il periodo massimo di indennizzabilità previsto dal T.U., ogni patologia perderebbe la tabellarità, sicché il CTU sarebbe incorso in errore attribuendo la voce
MP78 al caso in oggetto, non trattandosi di patologia tabellata.
L'appellante ha evidenziato che le conclusioni del primo CTU sarebbero contraddittorie e lacunose, non avendo egli tenuto conto dei rilievi diagnostici dai quali sarebbe emerso un quadro degenerativo- artrosico in un soggetto sessantenne non più in attività lavorativa da oltre 9 anni, nonché la natura comune ed extraprofessionale della malattia lamentata.
Nel presente giudizio, si è costituito con memoria depositata il 6/3/2024, Controparte_1 contestando ex adverso le pretese dell'Istituto e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa nei termini indicati nel dispositivo.
L'appello non è fondato e non può essere accolto.
Il Collegio ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Al termine delle valutazioni della documentazione resa disponibile dalle parti e delle analisi svolte, il dott. ha concluso: Persona_2
-il lavoratore è affetto da artrosi acromion-claveare con fenomeni reattivi capsulari e tendinosi della cuffia dei rotatori a carico della spalla sinistra;
-la data cui far risalire l'insorgere della patologia è individuabile in alcuni anni prima della visita della dott.ssa del 18 gennaio 2021, allegata in atti, pur nella considerazione che tale Parte_2 affermazione è caratterizzata da presumibilità, in quanto non suffragata da riscontri documentali;
- altrettanto dicasi per la sua manifestazione, avvenuta alcuni anni prima della visita della Dottoressa
del 18 gennaio 2021. Pt_2
Quanto all'epoca di conoscenza della affezione o della sua conoscibilità, da parte del paziente, il CTU ha evidenziato che gli elementi documentali, ugualmente scarsi, sono sostanzialmente coevi, ed in particolare la Risonanza magnetica della spalla sinistra veniva effettuata presso l'Interamnia diagnostica in data 13 gennaio 2021 e la Certificazione medica di malattia professionale (Certificato malattia: Sindrome da conflitto spalla sx;
agente: sovraccarico biomeccanico, a firma della Dottoressa
) in data 18 gennaio 2021. Parte_2
Il C.T.U. ha perciò identificato in tale detto periodo il riferimento per la conoscenza dell'affezione o della sua conoscibilità da parte del paziente.
Per quanto concerne, invece, la verifica della sussistenza del nesso causale fra la malattia denunciata e l'attività lavorativa prestata dal ricorrente prima come contadino, poi dal 1988 fino al 2012 come manovale, il CTU ha rilevato che i microtraumi connessi al lavoro svolto hanno, nel caso in esame, esercitato un ruolo causale se non diretto certamente concorrente in senso efficiente e determinante, non risultando cause sopravvenute, o precedenti morbosi da soli sufficienti a determinarla. Non può, inoltre, ritenersi sussistere un ruolo sufficiente dei fenomeni derivanti dalla senescenza, considerata l'età dell'Assicurato, ovvero 60 anni nel 2021.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, è stato riconosciuto nei confronti del sig. CP_1 un danno indennizzabile dall' ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 nella misura del 4% Pt_1
(quattropercento); considerando la pregressa tecnopatia di natura acustica stimata pari al 19%
(diciannovepercento), la valutazione complessiva effettuata dal perito è pari al 22%
(ventiduepercento).
In data 15 gennaio 2025 sono pervenute osservazioni redatte dal Dottor CTP nominato Persona_3 dall' , alle quali il CTU ha risposto confermando le risultanze della perizia svolta in riferimento Pt_1 al fattore di rischio per l'affezione posta in diagnosi e alla incidenza dello stesso sull'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Per quanto concerne il preciso momento temporale in cui il paziente ha avuto conoscenza dell'affezione, il CTP ha sostenuto che la conoscibilità dell'affezione era certamente da identificare in una fase antecedente al 2021, purtuttavia non risultano elementi per confermare tale affermazione.
Il Collegio ha ritenuto di dover richiedere chiarimenti al consulente tecnico sull'elaborato peritale in merito alle conclusioni cui è pervenuto, specificando in particolare le evidenze scientifiche sulla base delle quali abbia fondato il proprio giudizio di riconducibilità della tardiva insorgenza della malattia
(da individuarsi nel 18 gennaio 2021, in mancanza di elementi di prova che permettano di datarla anteriormente) all'attività lavorativa cessata nel 2012.
Il 27/8/2025 il dott. ha depositato la risposta ai chiarimenti alla propria relazione di Per_2 consulenza medico-legale.
Egli ha osservato che, relativamente dell'artrosi, essa deve essere considerata quale malattia degenerativa che colpisce per lo più la colonna vertebrale, le articolazioni coxo-femorali e le mani;
nel caso di specie, l'interessamento della spalla, non essendo essa tra le articolazioni prioritarie, conduce ad ipotizzare l'origine lavorativa della stessa.
La tendinosi è una patologia che è caratterizzata dal deterioramento delle strutture tendinee, spesso causata da microtraumi ripetuti o da sovraccarico, in assenza di infiammazioni evidenti. Su tale deterioramento l'età può incidere significatamene a causa della ridotta vascolarizzazione dei tendini e la conseguente maggiore fragilità degli stessi. Tuttavia, i fattori meccanici diretti (microtraumi esogeni) o indiretti (microtraumi endogeni ripetuti) precedono nell'ordine quelli costituzionali e degenerativi. Ai fini di una corretta risposta alle richieste del Collegio il CTU ha rilevato che la conoscenza della patologia può essere indicata con certezza al momento degli accertamenti effettuati dall'Assicurato in data 13 gennaio 2021; clinicamente, poteva esserlo anche in precedenza. La conoscibilità era certamente antecedente. Altrettanto dicasi per quanto concerne la sua manifestazione certamente anch'essa antecedente.
Avuto, invece, riguardo all'insorgenza della malattia, assume rilevanza la collocazione temporale dei fatti, secondo i quali il paziente interrompe l'esposizione professionale nel 2012 (all'età di 51 anni) e viene a conoscenza della origine tecnopatica delle sue affezioni nel 2021 (ossia all'età di 60 anni), dopo 9 anni di non esposizione.
Il ragionamento logico, di natura deduttiva, ha condotto il perito ad elaborare le seguenti riflessioni:
“a) che il paziente era in epoca antecedente al periodo di origine di fenomeni degenerativi ove meramente da senescenza, motivo per cui i fattori addebitabili esclusivamente alla detta senescenza non appaiono invocabili (ha compiuto 60 anni nel 2021);
b) che aveva iniziato a lavorare a 26 anni presso la Ditta Meloni, attiva nel commercio di cereali con attività di sollevamento di sacchi di concime del peso di 50 kg e di legname, procedendo al taglio con sega elettrica a nastro e successivamente dal 1988 manovale presso la fino al 2012 ossia Parte_3 fino a 51 anni, con esposizione a rischio professionale 25ennale;
c) che, malgrado la mancata esposizione a rischio professionale dopo il 2012, ossia dopo i 52 anni,
l'età ancora relativamente non particolarmente avanzata nel 2021 (anni 60) portano a ritenere il repertato non conseguente a fenomeni di senescenza bensì a pregressa esposizione lavorativa.”
Deve ritenersi corretta, in quanto conforme ai valori Tabellari di legge, la quantificazione effettuata dal secondo CTU.
L'elaborato peritale, nel suo complesso, appare congruamente motivato, con condivisibili argomentazioni medico-legali, e l'appellante non ha apportato alcun elemento idoneo a scalfire il ragionamento logico ed il rigore motivazionale del consulente d'ufficio.
Non ritiene, quindi, la Corte che sussistano validi motivi per discostarsi dalla valutazione del CTU, che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretta da adeguata e convincente motivazione.
Alla luce delle considerazioni esposte, l'appello deve, pertanto, ritenersi infondato e deve di conseguenza essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
PQM
- respinge l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 1.984,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
- pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato provvedimento. Pt_1
Così deciso nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
La Consigliera est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Vitello Dott. Fabrizio Riga