TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 26/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 7554/2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla Via Santa Parte_1
Lucia n. 13 C.F. , e , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
02.01.1988 ed ivi residente, alla Via Meta Amalfi, n. 100, entrambe rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, dall'avv. Salvatore Mascolo, unitamente al quale elettivamente domiciliano, in Castellammare di Stabia, alla Via S. Maria dell'Orto n.38
RICORRENTI
CONTRO
, con sede in Torre del Greco (NA) alla Via Marconi n. 66, in persona Controparte_1 del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., Dott. , P.I.V.A. , CP_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù della delibera di conferimento incarico n. 492 del 27.03.2024 e giusta mandato in atti, dall' avv. Augusto Chiosi, unitamente al quale elett.te domicilia, in alla Via Giosuè Carducci n. 61 CP_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.12.2023, le ricorrenti in epigrafe esponevano:
di essere in possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia ed iscritte all'Albo
Professionale e di essere dipendenti a tempo determinato della;
Parte_3 che, in particolare, alla Dott.ssa , in data 5.10.2020, veniva conferito Parte_1 incarico ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.L. n. 14 del 09.03.2020 (emergenza Covid) e veniva assegnata alla Direzione Sanitaria del P.O. di Sorrento, fino al 26.10.2021, con impegno settimanale di 38 ore e con incarico, poi, prorogato, come in atti;
che la Dott.ssa veniva assunta ai sensi dell'art. 7 D.Lg.vo 165/2001, sempre per Pt_2 fronteggiare l'emergenza Covid, con decorrenza dal 02.12.2020 e per la durata di sei mesi, ed assegnata alla UOC di Pediatria del P.O. di Sorrento, con impegno orario di 38 ore settimanali, con incarico prorogato, come in atti;
che, con delibera n. 374 del 03.04.2023 l' indiceva un avviso di Parte_3 stabilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 268 lett. b) della legge234/2021, così come modificato dal D.L. 29.12.2022 n. 198, rivolto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato;
che le ricorrenti, in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, presentavano regolare domanda, ma venivano escluse.
1 Tanto precisato, dedotta la fondatezza della domanda, per le ragioni esposte in ricorso, le ricorrenti adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “voglia accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti ad essere stabilizzate ai sensi della normativa indicata in ricorso. Con conseguente ordine alla Parte_3
di procedere alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro attualmente
[...] in essere. Con condanna alle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.
All'esito dello scambio di note e conclusioni, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
**********
Il ricorso non può trovare accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre. Le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame per l'accertamento del diritto ad essere stabilizzate ex 1, comma 268, Lett. B) legge n. 234/2021, come modificato dal D.L. 29.12.2022
n. 198, convertito in legge n. 14 del 24.02.2023, il tutto previo annullamento e/o disapplicazione e/o dichiarazione di invalidità ed inefficacia della Delibera del Direttore
Generale n. 798 del 04.04.2023 nella parte in cui non venivano ammesse alla procedura di stabilizzazione, in quanto dipendenti con diversa tipologia contrattuale co.co.co. Part Nel costituirsi in giudizio l' ha contestato la domanda, affermando che la procedura di stabilizzazione in oggetto riguardava esclusivamente i soggetti che erano stati assunti a seguito di procedura concorsuale, con contratti a tempo determinato, mentre le ricorrenti, invece, avevano stipulato contratti co.co.co. e senza partecipazione ad una procedura concorsuale. Ciò posto, l' art.1 comma 268 lettera b della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 recita:
“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: omissis b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive….” La lettera b) del comma 268 in esame reca, dunque, nuove norme transitorie per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e degli operatori sociosanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La nuova possibilità poteva trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di
2 spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269.
La normativa non lascia, dunque, alcuno spazio a diverse interpretazioni, rivolgendosi espressamente a quei soggetti che, a differenza delle ricorrenti, risultano assunti con contratto a tempo determinato a seguito di una procedura concorsuale o comparativa (anche ex art. 2 ter dl
18 del 2020).
La ragione della scelta legislativa appare ovvia.
Il nuovo rapporto lavorativo configurabile a seguito della “stabilizzazione” è un'evidente ipotesi di assunzione all'impiego, per la quale l'art. 97, comma 3 Cost. prevede il ricorso alla concorsualità, salvi i casi stabiliti dalla legge. L'art. 97, comma 3 Cost., per la verità, non è l'unica disposizione costituzionale rilevante in subiecta materia.
Ad essa si affiancano gli artt. 97, comma 1, 51, comma 1 e 98, comma 1 Cost., secondo i quali “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”, posto che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvi i casi stabiliti dalla legge”,
“tutti i cittadini […] possono accedere agli uffici pubblici […] in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge” e che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, ed i commi 1 e 2 dell'art. 3 Cost., i quali ultimi consolidano nell'ordinamento, il principio di eguaglianza, a sua volta fondamento del principio costituzionale di ragionevolezza. Part Ebbene, la ha redatto un avviso ricognitivo, finalizzato alla stabilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 268 lett. B legge n. 234/2021, così come modificato dal decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito in legge 14 del 24 febbraio 2023, nel rispetto della suddetta normativa nonché delle circolari ministeriali, prevedendo i requisiti necessari per la partecipazione, tra cui per quanto interessa le ricorrenti, di aver stipulato un contratto a tempo determinato, a seguito dell'espletamento di una procedura concorsuale. Part Detto avviso, così come la delibera di approvazione dello stesso, non sono state oggetto di impugnativa o censura da parte delle ricorrenti.
Le ricorrenti sono state reclutate con contratto libero professionale, ai sensi della Legge
n. 27/2020 art. 2 bis comma 3 emergenza Covid – 19 e, quindi, per chiamata diretta.
Il loro reclutamento è avvenuto, quindi, non mediante procedura concorsuale, ma tramite “Avviso concernente la procedura d'urgenza per l'acquisizione di disponibilità di competenze professionali in relazione alle necessità sanitarie ed assistenziali conseguente al virus Covid-19”, pertanto, tramite istanza di messa a disposizione, con conseguente chiamata diretta.
Ebbene, risulta incontroverso che le istanti non abbiano superato alcuna procedura concorsuale o selettiva, che viene richiesta anche nel reclutamento, ex art. 2 bis dl 18 del 2020.
Pertanto, in difetto della sussistenza dei requisiti richiesti e rilevato il carattere eccezionale e tassativo della procedura in esame, il ricorso deve essere respinto.
Tenuto conto della obiettiva controvertibilità della materia esaminata, le spese devono essere integralmente compensate.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Torre Annunziata, 26.3.2025
Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
3