TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9195 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Verbale dell'udienza del 18 giugno 2025
Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2025, alle ore 14,00, è data lettura in
udienza della decisione che, scritta su cinque facciate, costituisce parte integrante
del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 cpc.
Il giudice
TO PA
RGAC 39182 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 duodecies del 18 giugno 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), (cf ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (cf ), nella qualità di eredi beneficiari di Parte_3 C.F._3 Per_1
deceduto, elettivamente domiciliati in Zagarolo, vile Ungheria n. 81/A presso lo
[...]
studio dell'avv. Agnese Menna che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato al ricorso depositato telematicamente
RICORRENTI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di assicurazione infortuni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex articolo 281 duodecies cpc del 18 giugno 2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti al termine della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 281 decies cpc ritualmente notificato gli attori, rispettivamente nella qualità di moglie e figlie di deceduto il 15 maggio 2021 hanno citato in giudizio Persona_1
la società per sentir accertare il loro diritto a percepire Controparte_1
l'indennizzo previsto dalla polizza n. 1/1729/30/170228005 con effetto dal 6 febbraio 2021
per il decesso del congiunto avvenuto a seguito di incidente stradale il 15 maggio 2021 e per l'effetto veder condannare la Assicurazione al pagamento dell'indennizzo di polizza previsto in euro 25.000.
A sostegno della domanda hanno rappresentato che il congiunto aveva sottoscritto con la convenuta una polizza RCA nella quale erano comprese anche ulteriori CP_1
garanzie tra le quali era prevista la garanzia in caso di infortuni del conducente subiti nel corso della guida con la previsione, per qanto interessa nel presente giudizio, della corresponsione di un indennizzo di euro 25.000 in caso di morte in conseguenza della guida di un veicolo.
Hanno evidenziato che il congiunto era stato coinvolto il 15 maggio 2021 in un incidente lungo via Tuscolana, incidente che era stato rilevato dalla Polizia Municipale e nel corso del quale il era stato rinvenuto già deceduto al provato di guida del veicolo dopo che Per_1
lo stesso dopo essere andato verso sinistra aveva urtato ad un incrocio in guard rail
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 2 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
centrale invadendo la opposta corsia di macia ed abbattendo una palina di sostegno di un semaforo.
Successive indagini aveva consentito di accertare che la manovra era stata posta in essere in conseguenza di una turbativa da parte di un veicolo rimasto sconosciuto – malgrado la presenza di filmati che avevano ripreso l'incidente non consentendo di rilevar elementi utili alla individuazione del veicolo stesso - che gli aveva tagliato la strada al semaforo e lo aveva indotto a svoltare verso sinistra andando ad urtare prima il guard rail al centro della strada e poi una palina che reggeva un semaforo.
Avevano richiesto il pagamento dell'indennizzo alla Assicurazione che tuttavia non aveva provveduto al pagamento.
Dopo aver svolto, senza esito, la mediazione, hanno introdotto il presente giudizio per ottenere il riconoscimento al pagamento dell'indennizzo ritenuto dovuto.
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace, Controparte_1
La causa, quindi, in assenza di richieste istruttorie, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 duodecies cpc sulle conclusioni precisate da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che nel presente giudizio è stata depositata la polizza n. 1/1729/30/170228005, sottoscritta da proprietario del veicolo, con durata Parte_4
annuale, ed effetto dal 6 febbraio 2021 e che prevedeva, oltre alla garanzia per responsabilità civile auto, anche garanzie accessorie tra le quali vi era la garanzia infortuni che prevedeva il pagamento di una indennità di euro 25.000 in caso di morte del conducente del veicolo in caso nel caso che la stessa fosse conseguente ad un incidente avvenuto nel corso della circolazione del veicolo.
La polizza in alcuna parte limita l'indennizzo per morte o invalidità del conducente al solo caso di fatti avvenuti all'assicurato conducente ma proprio dalle previsioni di polizza si
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 3 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
desume che per la polizza beneficiario della prestazione non sia il solo assicurato ma anche il conducente dello stesso chiunque sia, a condizione che sia in possesso dei requisiti per la guida del veicolo e non sia in condizioni di salute tali da rientrare nelle esclusioni di polizza.
Per quanto riguarda il sinistro in atti è presente documentazione – il verbale della Polizia
Municipale, dei Vigili del Fuoco, la relazione del Servizio 118 e la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, che aveva aperto un procedimento in relazione al decesso del formulata in quanto i filmati delle telecamere avevano consentito di accertare che Per_1
nell'incidente era stato coinvolto un veicolo di cui non era stato possibile rilevare la targa,
che aveva attraversato, nell'incrocio, la corsia di pertinenza del ostringendo il veicolo Per_1
a deviare verso sinistra per evitare l'urto andando ad urtare il guard rail centrale che divideva le corsie e ad abbattere la palina del semaforo.
Di conseguenza, non vi è dubbio che l'incidente si è verificato durante la circolazione del veicolo e che il ra alla guida dello stessi, essendo irrilevante l'eventuale concorso di Per_1
colpa tra i conducenti, che poteva aver rilievo non nella polizza infortuni ma nell'eventuale giudizio introdotto contro il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel quale l'eventuale diritto all'indennizzo di polizza potrà comportare la applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, ma di tale questione nulla è emerso nel presente giudizio.
Dalla documentazione presente in atti risulta confermato che il conducente del Per_1
veicolo al momento dell'indicente, è stato trovato con la cintura di sicurezza non allacciata,
come confermato sia dei Vigili del Fuoco che dal personale del Servizio 118.
Tuttavia, tale circostanza non rientra tra le previsioni di esclusione della garanzia indicate dalla polizza, assumendo rilievo solo quale cooperazione nella causazione del danno
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 4 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nell'eventuale giudizio di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Di conseguenza ritiene il giudicante che debba essere riconosciuto agli attori, nella qualità
di eredi di dell'indennizzo previsto per la morte del conducente pari ad euro Persona_1
25.000.
La stessa polizza prevede che la somma spetti agli eredi, qualità utilizzata al solo fine di individuare i beneficiari della indennità e non per richiamare la applicabilità del regime successorio, in parti uguali.
Deve, pertanto, essere condannata la società a pagare agli Controparte_1
attori la somma di euro 25.000 in parti uguali tra loro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_5
, e nei confronti della società
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
accoglie la domanda attrice;
condanna la società a pagare a Controparte_1 Parte_5 Parte_2
e la somma di euro 25.000, oltre ad interessi nella misura legale, a
[...] Parte_3
decorrere dal giorno di denunzia del sinistro alla data della presente sentenza, in parti uguali tra le stesse;
condanna la società a pagare alle attrici le spese del presente Controparte_1
giudizio, spese che liquida in euro 5.264, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio,
euro 264 per spese, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 5 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2025 previa lettura in udienza della decisione che scritta su cinque facciate costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281.
Il Giudice
(TO PA)
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 6 di 6 G.U. TO PA
TO PA
Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2025, alle ore 14,00, è data lettura in
udienza della decisione che, scritta su cinque facciate, costituisce parte integrante
del presente verbale ai sensi dell'articolo 281 cpc.
Il giudice
TO PA
RGAC 39182 ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE TO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 39182 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 duodecies del 18 giugno 2025 sulle conclusioni precisate al termine della discussione, e vertente
TRA
(cf ), (cf ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
e (cf ), nella qualità di eredi beneficiari di Parte_3 C.F._3 Per_1
deceduto, elettivamente domiciliati in Zagarolo, vile Ungheria n. 81/A presso lo
[...]
studio dell'avv. Agnese Menna che li rappresenta e difende giusta procura alle liti apposta su foglio allegato al ricorso depositato telematicamente
RICORRENTI TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: contratto di assicurazione infortuni
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex articolo 281 duodecies cpc del 18 giugno 2025 parte attrice ha precisato le conclusioni come in atti al termine della discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 281 decies cpc ritualmente notificato gli attori, rispettivamente nella qualità di moglie e figlie di deceduto il 15 maggio 2021 hanno citato in giudizio Persona_1
la società per sentir accertare il loro diritto a percepire Controparte_1
l'indennizzo previsto dalla polizza n. 1/1729/30/170228005 con effetto dal 6 febbraio 2021
per il decesso del congiunto avvenuto a seguito di incidente stradale il 15 maggio 2021 e per l'effetto veder condannare la Assicurazione al pagamento dell'indennizzo di polizza previsto in euro 25.000.
A sostegno della domanda hanno rappresentato che il congiunto aveva sottoscritto con la convenuta una polizza RCA nella quale erano comprese anche ulteriori CP_1
garanzie tra le quali era prevista la garanzia in caso di infortuni del conducente subiti nel corso della guida con la previsione, per qanto interessa nel presente giudizio, della corresponsione di un indennizzo di euro 25.000 in caso di morte in conseguenza della guida di un veicolo.
Hanno evidenziato che il congiunto era stato coinvolto il 15 maggio 2021 in un incidente lungo via Tuscolana, incidente che era stato rilevato dalla Polizia Municipale e nel corso del quale il era stato rinvenuto già deceduto al provato di guida del veicolo dopo che Per_1
lo stesso dopo essere andato verso sinistra aveva urtato ad un incrocio in guard rail
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 2 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
centrale invadendo la opposta corsia di macia ed abbattendo una palina di sostegno di un semaforo.
Successive indagini aveva consentito di accertare che la manovra era stata posta in essere in conseguenza di una turbativa da parte di un veicolo rimasto sconosciuto – malgrado la presenza di filmati che avevano ripreso l'incidente non consentendo di rilevar elementi utili alla individuazione del veicolo stesso - che gli aveva tagliato la strada al semaforo e lo aveva indotto a svoltare verso sinistra andando ad urtare prima il guard rail al centro della strada e poi una palina che reggeva un semaforo.
Avevano richiesto il pagamento dell'indennizzo alla Assicurazione che tuttavia non aveva provveduto al pagamento.
Dopo aver svolto, senza esito, la mediazione, hanno introdotto il presente giudizio per ottenere il riconoscimento al pagamento dell'indennizzo ritenuto dovuto.
Non si è costituita la società venendo dichiarata contumace, Controparte_1
La causa, quindi, in assenza di richieste istruttorie, è stata decisa alla udienza di discussione ex articolo 281 duodecies cpc sulle conclusioni precisate da parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che nel presente giudizio è stata depositata la polizza n. 1/1729/30/170228005, sottoscritta da proprietario del veicolo, con durata Parte_4
annuale, ed effetto dal 6 febbraio 2021 e che prevedeva, oltre alla garanzia per responsabilità civile auto, anche garanzie accessorie tra le quali vi era la garanzia infortuni che prevedeva il pagamento di una indennità di euro 25.000 in caso di morte del conducente del veicolo in caso nel caso che la stessa fosse conseguente ad un incidente avvenuto nel corso della circolazione del veicolo.
La polizza in alcuna parte limita l'indennizzo per morte o invalidità del conducente al solo caso di fatti avvenuti all'assicurato conducente ma proprio dalle previsioni di polizza si
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 3 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
desume che per la polizza beneficiario della prestazione non sia il solo assicurato ma anche il conducente dello stesso chiunque sia, a condizione che sia in possesso dei requisiti per la guida del veicolo e non sia in condizioni di salute tali da rientrare nelle esclusioni di polizza.
Per quanto riguarda il sinistro in atti è presente documentazione – il verbale della Polizia
Municipale, dei Vigili del Fuoco, la relazione del Servizio 118 e la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica, che aveva aperto un procedimento in relazione al decesso del formulata in quanto i filmati delle telecamere avevano consentito di accertare che Per_1
nell'incidente era stato coinvolto un veicolo di cui non era stato possibile rilevare la targa,
che aveva attraversato, nell'incrocio, la corsia di pertinenza del ostringendo il veicolo Per_1
a deviare verso sinistra per evitare l'urto andando ad urtare il guard rail centrale che divideva le corsie e ad abbattere la palina del semaforo.
Di conseguenza, non vi è dubbio che l'incidente si è verificato durante la circolazione del veicolo e che il ra alla guida dello stessi, essendo irrilevante l'eventuale concorso di Per_1
colpa tra i conducenti, che poteva aver rilievo non nella polizza infortuni ma nell'eventuale giudizio introdotto contro il Fondo di garanzia per le vittime della strada, nel quale l'eventuale diritto all'indennizzo di polizza potrà comportare la applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, ma di tale questione nulla è emerso nel presente giudizio.
Dalla documentazione presente in atti risulta confermato che il conducente del Per_1
veicolo al momento dell'indicente, è stato trovato con la cintura di sicurezza non allacciata,
come confermato sia dei Vigili del Fuoco che dal personale del Servizio 118.
Tuttavia, tale circostanza non rientra tra le previsioni di esclusione della garanzia indicate dalla polizza, assumendo rilievo solo quale cooperazione nella causazione del danno
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 4 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
nell'eventuale giudizio di risarcimento del danno nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Di conseguenza ritiene il giudicante che debba essere riconosciuto agli attori, nella qualità
di eredi di dell'indennizzo previsto per la morte del conducente pari ad euro Persona_1
25.000.
La stessa polizza prevede che la somma spetti agli eredi, qualità utilizzata al solo fine di individuare i beneficiari della indennità e non per richiamare la applicabilità del regime successorio, in parti uguali.
Deve, pertanto, essere condannata la società a pagare agli Controparte_1
attori la somma di euro 25.000 in parti uguali tra loro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M
.
il Tribunale di Roma definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da Parte_5
, e nei confronti della società
[...] Parte_2 Parte_3 Controparte_1
accoglie la domanda attrice;
condanna la società a pagare a Controparte_1 Parte_5 Parte_2
e la somma di euro 25.000, oltre ad interessi nella misura legale, a
[...] Parte_3
decorrere dal giorno di denunzia del sinistro alla data della presente sentenza, in parti uguali tra le stesse;
condanna la società a pagare alle attrici le spese del presente Controparte_1
giudizio, spese che liquida in euro 5.264, di cui euro 5.000 per onorari delle fasi di giudizio,
euro 264 per spese, oltre ad accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratasi antistataria.
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 5 di 6 G.U. TO PA
TO PA TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Così deciso in Roma, il giorno 18 giugno 2025 previa lettura in udienza della decisione che scritta su cinque facciate costituisce parte integrante del presente verbale ai sensi dell'articolo 281.
Il Giudice
(TO PA)
RGAC 39182 ANNO 2024 Pag. 6 di 6 G.U. TO PA
TO PA