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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2018/2024, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), difensori di se stessi, Parte_2 C.F._2 con domicilio eletto in Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheria is. 10 scala A n. 102
appellanti contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sig. nella qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale Controparte_2
– Atti Introduttivi del Giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta CP_3
RU (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore in Napoli alla Via Cimarosa n. 65 appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2873/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno, resa e pubblicata in data 21.09.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 6387/2022, non notificata.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato alla appellata (nel Controparte_4 prosieguo ) in data 18.03.2023, gli avvocati e CP_5 Parte_1 Parte_2 ritenendo che il “Giudice di primo grado, nella sua motivazione, riporta una ricostruzione alterata della vicenda processuale, mostrando di non aver compreso la stessa ed il relativo sviluppo temporale della medesima”, hanno proposto l'odierno gravame onde ottenere la riforma della sentenza n. 2873/2023, con la quale il Giudice di Pace di Salerno, nel decidere la fase di merito da costoro introdotta in seguito alla sospensione della procedura rubricata all'R.G.E. n. 3203/21 (in seguito all'opposizione spiegata da ), ha rigettato la domanda e CP_5 compensato integralmente fra le parti le spese di giudizio. Gli appellanti hanno dedotto che, in data 03.06.2020 notificavano alla odierna appellata sentenza n. 629/20 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli, per il recupero delle spese e delle competenze professionali ivi liquidategli;
decorso il termine di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo -come previsto dall'art. 14 del D.L. 669/96-, stante il mancato pagamento di quanto disposto in sentenza, in data 06.11.2020 notificavano ad atto CP_5 di precetto (per euro 517,99). Il 17.12.2020, però, l'Avv. si avvedeva dell'avvenuto Pt_1 accredito della somma di euro 171,00 in suo favore (pari alla quota parte del 50% di quanto liquidato in sentenza), “pagamento, peraltro, non satisfattivo in quanto - da una parte - ancora non si aveva contezza del pagamento disposto in favore dell'Avv. e, dall'altra, si ometteva Parte_2 il pagamento delle spese e competenze di precetto, nel frattempo, maturate”, per cui, in data 21.12.2020, gli appellanti notificavano atto di pignoramento (R.G.E. N. 121/21) presso il terzo
[...]
, per importo al netto di quanto già ricevuto. In seguito a tal Controparte_6 notifica perveniva all'Avv. il pagamento, a mezzo assegno, della sua quota parte Pt_2 di euro 171,00, peraltro ancora non satisfattiva, in quanto non comprendente le maturate spese e competenze professionali dell'atto di precetto del 06.11.2020. La menzionata procedura esecutiva si concludeva con la ordinanza con cui il GE assegnava agli esecutanti euro 517,99 oltre spese e competenze di procedura, per un totale di euro 1.231,17. Consequenzialmente, sottratto il pagamento intervenuto in corso di causa per l'Avv. e detratto ancora l'importo incassato nei limiti dell'accantonamento del terzo (per Pt_2 euro 520,49), residuando un avere di euro 539,68, gli odierni appellanti notificavano altro precetto in data 21.07.2021 per euro 701,64 (somma di incapienza e compensi) e, atteso il mancato pagamento di questi nei termini di legge, un nuovo pignoramento(R.G. 3203/21) che veniva opposto dall'Agenzia e la esecuzione sospesa con ordinanza del 05.06.2022. Veniva così introdotta la fase di merito della opposizione in parola, che si concludeva con la pronuncia qui gravata, in ordine alla quale hanno così instato: “
1. accogliere il presente appello e per effetto modificare la sentenza impugnata nei punti censurati così provvedendo:
2. accertato e dichiarato come dovuto il credito per cui si procede, rigettare l'opposizione proposta dall' Controparte_1
in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3. rimettere la causa al G.E. per l'assegnazione
[...] delle somme e la liquidazione delle spese e competenze professionali della procedura esecutiva;
4. condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 per lite temeraria in favore dei sottoscritti, equitativamente determinata, e nei limiti del dichiarato valore del presente giudizio;
5. condannare l al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze professionali della presente fase di merito;
6. emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno e/o consequenziale per il prosieguo della procedura esecutiva e la soddisfazione del credito”. 1.1 Il contraddittorio si è formalizzato in questo grado di giudizio con la costituzione dell'appellata la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità ed CP_1 infondatezza dell'avversa domanda. Questa ha dedotto l'avvenuta “estinzione dell'obbligazione di cui alla sentenza n. 620/19 del GdP di Pace di Agropoli con il pagamento effettuato da in CP_5 favore dell'avv. a mezzo bonifico bancario per l'importo di euro 171,00 e con accredito del Parte_1
13/11/2020, ed effettuato da in favore dell'avv. a mezzo di assegno circolare CP_5 Parte_2 in data 17/12/2020 per l'importo di euro 171,00; pagamenti avvenuti prima della notifica dell'atto di pignoramento del 21/12/2020 e dell'atto di precetto del 21.07.2021 e, quindi, prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi opposto dalla odierna comparente del 06.08.2021, con conseguente improcedibilità del successivo atto di pignoramento presso terzi notificato il 06/08/2021 ed illegittimità dell'azione esecutiva col medesimo avviatasi”. Ha sostenuto che, in caso di incapienza totale o parziale delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal Giudice dell'esecuzione non costituisce titolo esecutivo azionabile al di fuori del relativo processo. Ha soggiunto come gli odierni appellanti avessero illegittimamente proceduto alla esecuzione in seconda istanza, sommando alla sorte pretesa anche compensi e spese del secondo precetto, testualmente concludendo: “1. In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello, con conseguente rigetto dello stesso e conferma integrale della sentenza appellata;
2. in via gradata, in parziale accoglimento della domanda, limitare la domanda a quanto riconosciuto dal GE nell'ordinanza di assegnazione delle somme, essendo stato dichiarato illegittimo il precetto del 21/07/2021 e la consequenziale procedura azionata”.
1.2 Il giudizio, istruito documentalmente, alla udienza tenutasi il 19.11.2025 è stato introitato in decisione.
2. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene, in apertura, che la questione certamente rilevante ai fini della decisione sia stabilire se il pagamento di quanto liquidato agli odierni appellanti nella sentenza n. 629/2020 a titolo di compensi e spese per attività professionale (in quanto integralmente satisfattivo dell'importo dovuto) deve ritenersi avvenuto prima o dopo dell'inizio dell'esecuzione, atteso che certamente quest'ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente;
in caso contrario, le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore certamente sarebbero dovute dal debitore, anche al fine di valutare l'integrale satisfattività del pagamento stesso e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva (cfr. Cass. n. 9301/2019). Secondo i principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, «in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del D.P.R. n. 15 del 2002 е 91, comma 2, c.p.c.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento;
ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 30300 del 23/12/2008; Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015). Altrettanto deve dunque affermarsi con riguardo alle spese di esecuzione, in relazione alle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore;
di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.” (Cass. Ord. Sez. 6 n. 9877/2021). Occorre, dunque, per la soluzione del caso quesito, tener conto delle circostanze di fatto e di tempo ricavabili dagli allegati in atti, onde stabilire se effettivamente il pagamento spontaneo della Agenzia possa dirsi anteriore all'inizio dell'esecuzione o, comunque, alla consegna della richiesta di notifica dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario da parte dei creditori-odierni appellanti. Ebbene, emerge in atti che il primo atto di precetto, formato dagli appellanti onde richiedere i compensi liquidati nella sentenza n. 224/2018 – Giudice di Pace di Agropoli, veniva notificato alla debitrice via Pec in data 06.11.2020; che in data 12 11.2020 CP_5 veniva disposto (da ) bonifico a favore dell'Avv. ; che il 17.11.2020, la CP_5 Pt_1 debitrice – appellata emetteva l'assegno n. 5401093848 (cfr. per gli estremi di entrambi atto di opposizione a pignoramento in atti) satisfattivo della posizione creditorea dell'Avv. ; emerge, altresì, che l'atto di pignoramento presso terzi veniva passato per la Pt_1 notifica all'Ufficiale Giudiziario nella data del 21.12 (giusta stampiglia sotto timbro riepilogo costi apposta sulla prima pagina dell'atto). Deve, dunque, ritenersi, per le superiori argomentazioni, che la satisfattività del pagamento operato dalla parte appellata (a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra e quasi un mese prima della richiesta di notifica dell'atto di pignoramento) abbia cagionato l'estinzione della pretesa creditorea, con conseguente illegittimità di tutti i successivi atti posti in essere dagli odierni appellanti: preme rammentare, sul punto, che, a mente dell'art. 491 cpc, l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento e, quindi, le spese anteriori al pignoramento - quali quelle del precetto - non possono essere considerate spese dell'esecuzione (essendo questo atto stragiudiziale), per cui non può essere iniziata un'esecuzione forzata per il solo mancato pagamento del compenso del precetto. È, invero, il mancato pagamento dell'intera somma dovuta, che include sia il capitale che le spese e il compenso, ad essere condizione necessaria per far scattare l'esecuzione. La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15963 del 21 dicembre 2020 (dep. l'8 giugno 2021), ha stabilito che deve considerarsi spontaneo - e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo - l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento (così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa
- in virtù del pagamento stesso - la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito. Consequenzialmente, il debitore sarà tenuto a rimborsare anche le spese di pignoramento solo laddove provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato;
dunque non sarà precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9877/21; depositata il 15 aprile). Pertanto, in forza delle superiori allegazioni, l'appello proposto dagli Avvocati Pt_1
e va respinto.
[...] Parte_2
3. La condanna alle spese segue la soccombenza, per cui le spese di causa vanno poste a carico degli appellanti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147 del 13.08.2022, avuto riguardo al valore di causa (entro gli euro 1.100,00) ed alle fasi effettivamente espletate (studio €. 131,00, introduttiva €. 131,00 e decisionale €. 200,00). Il rigetto del gravame determina, poi, l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, ciò tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (Cass. n. 5955 del 2014 e Cass. n. 10306 del 2014). Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno” (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020). In altri termini, il Tribunale è chiamato ad accertare unicamente il presupposto previsto dalla norma e, segnatamente, se la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) e non anche la debenza ab origine del contributo medesimo, profilo sul quale è l'amministrazione giudiziaria a dover eseguire i relativi accertamenti (e, sulla scorta di essi, attivare la procedura di recupero).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 2018 /2024, promossa dagli Avvocati e Parte_1
contro , Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'appello;
- pone a carico di e le spese di lite, Parte_1 Parte_2 che liquida in favore della , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., in complessivi €. 462,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Salerno, 4.12.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 2018/2024, promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), difensori di se stessi, Parte_2 C.F._2 con domicilio eletto in Scafati (SA) alla Via M. D'Ungheria is. 10 scala A n. 102
appellanti contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sig. nella qualità di Responsabile del Contenzioso Regionale Controparte_2
– Atti Introduttivi del Giudizio rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta CP_3
RU (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore in Napoli alla Via Cimarosa n. 65 appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2873/2023 resa dal Giudice di Pace di Salerno, resa e pubblicata in data 21.09.2023, a definizione del procedimento recante R.G. n. 6387/2022, non notificata.
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione, notificato alla appellata (nel Controparte_4 prosieguo ) in data 18.03.2023, gli avvocati e CP_5 Parte_1 Parte_2 ritenendo che il “Giudice di primo grado, nella sua motivazione, riporta una ricostruzione alterata della vicenda processuale, mostrando di non aver compreso la stessa ed il relativo sviluppo temporale della medesima”, hanno proposto l'odierno gravame onde ottenere la riforma della sentenza n. 2873/2023, con la quale il Giudice di Pace di Salerno, nel decidere la fase di merito da costoro introdotta in seguito alla sospensione della procedura rubricata all'R.G.E. n. 3203/21 (in seguito all'opposizione spiegata da ), ha rigettato la domanda e CP_5 compensato integralmente fra le parti le spese di giudizio. Gli appellanti hanno dedotto che, in data 03.06.2020 notificavano alla odierna appellata sentenza n. 629/20 emessa dal Giudice di Pace di Agropoli, per il recupero delle spese e delle competenze professionali ivi liquidategli;
decorso il termine di 120 gg. dalla notifica del titolo esecutivo -come previsto dall'art. 14 del D.L. 669/96-, stante il mancato pagamento di quanto disposto in sentenza, in data 06.11.2020 notificavano ad atto CP_5 di precetto (per euro 517,99). Il 17.12.2020, però, l'Avv. si avvedeva dell'avvenuto Pt_1 accredito della somma di euro 171,00 in suo favore (pari alla quota parte del 50% di quanto liquidato in sentenza), “pagamento, peraltro, non satisfattivo in quanto - da una parte - ancora non si aveva contezza del pagamento disposto in favore dell'Avv. e, dall'altra, si ometteva Parte_2 il pagamento delle spese e competenze di precetto, nel frattempo, maturate”, per cui, in data 21.12.2020, gli appellanti notificavano atto di pignoramento (R.G.E. N. 121/21) presso il terzo
[...]
, per importo al netto di quanto già ricevuto. In seguito a tal Controparte_6 notifica perveniva all'Avv. il pagamento, a mezzo assegno, della sua quota parte Pt_2 di euro 171,00, peraltro ancora non satisfattiva, in quanto non comprendente le maturate spese e competenze professionali dell'atto di precetto del 06.11.2020. La menzionata procedura esecutiva si concludeva con la ordinanza con cui il GE assegnava agli esecutanti euro 517,99 oltre spese e competenze di procedura, per un totale di euro 1.231,17. Consequenzialmente, sottratto il pagamento intervenuto in corso di causa per l'Avv. e detratto ancora l'importo incassato nei limiti dell'accantonamento del terzo (per Pt_2 euro 520,49), residuando un avere di euro 539,68, gli odierni appellanti notificavano altro precetto in data 21.07.2021 per euro 701,64 (somma di incapienza e compensi) e, atteso il mancato pagamento di questi nei termini di legge, un nuovo pignoramento(R.G. 3203/21) che veniva opposto dall'Agenzia e la esecuzione sospesa con ordinanza del 05.06.2022. Veniva così introdotta la fase di merito della opposizione in parola, che si concludeva con la pronuncia qui gravata, in ordine alla quale hanno così instato: “
1. accogliere il presente appello e per effetto modificare la sentenza impugnata nei punti censurati così provvedendo:
2. accertato e dichiarato come dovuto il credito per cui si procede, rigettare l'opposizione proposta dall' Controparte_1
in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
3. rimettere la causa al G.E. per l'assegnazione
[...] delle somme e la liquidazione delle spese e competenze professionali della procedura esecutiva;
4. condannare l' in persona del l.r.p.t. al pagamento di una somma ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 per lite temeraria in favore dei sottoscritti, equitativamente determinata, e nei limiti del dichiarato valore del presente giudizio;
5. condannare l al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze professionali della presente fase di merito;
6. emettere ogni ulteriore provvedimento opportuno e/o consequenziale per il prosieguo della procedura esecutiva e la soddisfazione del credito”. 1.1 Il contraddittorio si è formalizzato in questo grado di giudizio con la costituzione dell'appellata la quale ha insistito per la declaratoria di inammissibilità ed CP_1 infondatezza dell'avversa domanda. Questa ha dedotto l'avvenuta “estinzione dell'obbligazione di cui alla sentenza n. 620/19 del GdP di Pace di Agropoli con il pagamento effettuato da in CP_5 favore dell'avv. a mezzo bonifico bancario per l'importo di euro 171,00 e con accredito del Parte_1
13/11/2020, ed effettuato da in favore dell'avv. a mezzo di assegno circolare CP_5 Parte_2 in data 17/12/2020 per l'importo di euro 171,00; pagamenti avvenuti prima della notifica dell'atto di pignoramento del 21/12/2020 e dell'atto di precetto del 21.07.2021 e, quindi, prima della notifica dell'atto di pignoramento presso terzi opposto dalla odierna comparente del 06.08.2021, con conseguente improcedibilità del successivo atto di pignoramento presso terzi notificato il 06/08/2021 ed illegittimità dell'azione esecutiva col medesimo avviatasi”. Ha sostenuto che, in caso di incapienza totale o parziale delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal Giudice dell'esecuzione non costituisce titolo esecutivo azionabile al di fuori del relativo processo. Ha soggiunto come gli odierni appellanti avessero illegittimamente proceduto alla esecuzione in seconda istanza, sommando alla sorte pretesa anche compensi e spese del secondo precetto, testualmente concludendo: “1. In via principale, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'appello, con conseguente rigetto dello stesso e conferma integrale della sentenza appellata;
2. in via gradata, in parziale accoglimento della domanda, limitare la domanda a quanto riconosciuto dal GE nell'ordinanza di assegnazione delle somme, essendo stato dichiarato illegittimo il precetto del 21/07/2021 e la consequenziale procedura azionata”.
1.2 Il giudizio, istruito documentalmente, alla udienza tenutasi il 19.11.2025 è stato introitato in decisione.
2. Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ritiene, in apertura, che la questione certamente rilevante ai fini della decisione sia stabilire se il pagamento di quanto liquidato agli odierni appellanti nella sentenza n. 629/2020 a titolo di compensi e spese per attività professionale (in quanto integralmente satisfattivo dell'importo dovuto) deve ritenersi avvenuto prima o dopo dell'inizio dell'esecuzione, atteso che certamente quest'ultima risulterebbe illegittima sin dal suo inizio e le relative spese non sarebbero dovute al creditore procedente;
in caso contrario, le spese di esecuzione fino a quel momento sostenute dal creditore certamente sarebbero dovute dal debitore, anche al fine di valutare l'integrale satisfattività del pagamento stesso e quindi la possibilità di prosecuzione della procedura esecutiva (cfr. Cass. n. 9301/2019). Secondo i principi ripetutamente affermati dalla Suprema Corte, «in tema di spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto, costituendo esse un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale (secondo un'interpretazione discendente dagli artt. 8 del D.P.R. n. 15 del 2002 е 91, comma 2, c.p.c.), ne è dovuto il pagamento, da parte del debitore e quale conseguenza, di regola, del suo comportamento inadempiente rispetto a quanto stabilito nel titolo, quando esse - sulla scorta del c.d. principio di causalità - siano state sostenute dal creditore ed il relativo precetto sia stato anche solo consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario, allorché in tale momento permanga ancora il predetto inadempimento;
ne consegue che se successivamente il debitore, sia pur prima che la notifica del precetto si perfezioni anche nei suoi riguardi, provveda a pagare il debito di cui al titolo e le spese successive ma non quelle di redazione e notifica del precetto, ciò non preclude al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 28627 del 02/12/2008; Sez. 3, Ordinanza n. 30300 del 23/12/2008; Sez. L, Sentenza n. 17895 del 10/09/2015). Altrettanto deve dunque affermarsi con riguardo alle spese di esecuzione, in relazione alle quali è stato enunciato il seguente principio di diritto: “le spese necessarie per il pignoramento sono dovute al creditore procedente, se causate dall'inadempimento del debitore;
di conseguenza, laddove quest'ultimo provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato, sarà tenuto a rimborsare anche le predette spese, e dunque non è precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c.” (Cass. Ord. Sez. 6 n. 9877/2021). Occorre, dunque, per la soluzione del caso quesito, tener conto delle circostanze di fatto e di tempo ricavabili dagli allegati in atti, onde stabilire se effettivamente il pagamento spontaneo della Agenzia possa dirsi anteriore all'inizio dell'esecuzione o, comunque, alla consegna della richiesta di notifica dell'atto di pignoramento all'ufficiale giudiziario da parte dei creditori-odierni appellanti. Ebbene, emerge in atti che il primo atto di precetto, formato dagli appellanti onde richiedere i compensi liquidati nella sentenza n. 224/2018 – Giudice di Pace di Agropoli, veniva notificato alla debitrice via Pec in data 06.11.2020; che in data 12 11.2020 CP_5 veniva disposto (da ) bonifico a favore dell'Avv. ; che il 17.11.2020, la CP_5 Pt_1 debitrice – appellata emetteva l'assegno n. 5401093848 (cfr. per gli estremi di entrambi atto di opposizione a pignoramento in atti) satisfattivo della posizione creditorea dell'Avv. ; emerge, altresì, che l'atto di pignoramento presso terzi veniva passato per la Pt_1 notifica all'Ufficiale Giudiziario nella data del 21.12 (giusta stampiglia sotto timbro riepilogo costi apposta sulla prima pagina dell'atto). Deve, dunque, ritenersi, per le superiori argomentazioni, che la satisfattività del pagamento operato dalla parte appellata (a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra e quasi un mese prima della richiesta di notifica dell'atto di pignoramento) abbia cagionato l'estinzione della pretesa creditorea, con conseguente illegittimità di tutti i successivi atti posti in essere dagli odierni appellanti: preme rammentare, sul punto, che, a mente dell'art. 491 cpc, l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento e, quindi, le spese anteriori al pignoramento - quali quelle del precetto - non possono essere considerate spese dell'esecuzione (essendo questo atto stragiudiziale), per cui non può essere iniziata un'esecuzione forzata per il solo mancato pagamento del compenso del precetto. È, invero, il mancato pagamento dell'intera somma dovuta, che include sia il capitale che le spese e il compenso, ad essere condizione necessaria per far scattare l'esecuzione. La terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza n. 15963 del 21 dicembre 2020 (dep. l'8 giugno 2021), ha stabilito che deve considerarsi spontaneo - e non avvenuto coattivamente, all'esito ed in virtù di un processo esecutivo - l'adempimento dell'obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento (così come quello che eventualmente avvenga anche dopo il pignoramento, ma prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione, nonché quello effettuato allo scopo di evitare il pignoramento stesso, onde, in tutte tali ipotesi, non può in alcun modo ritenersi preclusa
- in virtù del pagamento stesso - la successiva ordinaria azione di ripetizione di indebito. Consequenzialmente, il debitore sarà tenuto a rimborsare anche le spese di pignoramento solo laddove provveda al pagamento degli importi intimati con il precetto dopo l'avvenuta consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di pignoramento, da parte del creditore, per la sua notifica al debitore e al terzo pignorato;
dunque non sarà precluso al creditore di procedere esecutivamente per queste ultime, in forza del medesimo titolo esecutivo, a meno che non sia accertato che egli ha compiuto tali attività, funzionali all'esercizio della pretesa esecutiva, violando il dovere di lealtà processuale di cui agli artt. 88 e 92, comma 1, c.p.c. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza n. 9877/21; depositata il 15 aprile). Pertanto, in forza delle superiori allegazioni, l'appello proposto dagli Avvocati Pt_1
e va respinto.
[...] Parte_2
3. La condanna alle spese segue la soccombenza, per cui le spese di causa vanno poste a carico degli appellanti, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. Esse spese sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato dal D.M. 147 del 13.08.2022, avuto riguardo al valore di causa (entro gli euro 1.100,00) ed alle fasi effettivamente espletate (studio €. 131,00, introduttiva €. 131,00 e decisionale €. 200,00). Il rigetto del gravame determina, poi, l'applicabilità in termini generali dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228), a tenore del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale”. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il raddoppio del contributo si muove nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle risorse a sua disposizione, atteggiandosi in sostanza nei termini di un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, ciò tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o comunque non alterato (Cass. n. 5955 del 2014 e Cass. n. 10306 del 2014). Nel procedersi all'attestazione sul punto, ad ogni modo, occorre tener presente del fatto che – secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità – “in tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno” (Cass. Sez. Un. n. 4315 del 2020). In altri termini, il Tribunale è chiamato ad accertare unicamente il presupposto previsto dalla norma e, segnatamente, se la pronuncia adottata sia inquadrabile nei tipi previsti (integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) e non anche la debenza ab origine del contributo medesimo, profilo sul quale è l'amministrazione giudiziaria a dover eseguire i relativi accertamenti (e, sulla scorta di essi, attivare la procedura di recupero).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 2018 /2024, promossa dagli Avvocati e Parte_1
contro , Parte_2 Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'appello;
- pone a carico di e le spese di lite, Parte_1 Parte_2 che liquida in favore della , in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t., in complessivi €. 462,00 oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Salerno, 4.12.25 Il Giudice Dott.ssa Alessia PECORARO