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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 08/07/2025, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 447/2025 promossa da:
Contr (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA RAINUSSO
118 MODENA presso il difensore avv. MIRAGLIA PASQUALINO.
, IN PROPRIO, con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA Parte_1
PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA RAINUSSO 118 MODENA presso il difensore avv. MIRAGLIA PASQUALINO.
RECLAMANTI contro pagina 1 di 9 C.F. ). CP_2 P.IVA_2
C.F. Controparte_3
). P.IVA_1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
I reclamanti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica il
27/6/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza N. 27/2025, resa in data 5-11 febbraio 2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla società quale titolare di un CP_2 residuo credito di € 1.586,95 nei confronti della società Controparte_3
ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della suddetta società
[...] debitrice, nonché del suo socio accomandatario, in proprio, , ritenendo Parte_1 sussistenti i presupposti, oggettivi e soggettivi, nonché i requisiti dimensionali, richiesti dagli artt. 2 e 49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 13/3/2025, , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della società ha proposto reclamo avverso la CP_3 suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di gravame : 1) errata “valutazione dell'esposizione debitoria”, e, in particolare, “dell'ammontare superiore alla soglia di instaurazione della procedura concorsuale liquidatoria” - Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 49, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successivi aggiornamenti, modificazioni e integrazioni, atteso che il Tribunale ha erroneamente computato nell'ammontare dell'esposizione creditoria, così addivenendo a computo di superamento della soglia minima per l'apertura della liquidazione, un importo per debito fiscale neppure posto in riscossione e rispetto al quale il giudice ha omesso pagina 2 di 9 l'accertamento incidentale sulla effettiva sussistenza e consistenza;
2) erronea valutazione dello stato di insolvenza - Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 121 C.c.i.i., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b, del medesimo corpo normativo, atteso che il Tribunale ha omesso di considerare la sussistenza di cespite attivo di valore grandemente superiore rispetto all'esposizione debitoria e, peraltro, non attinto da anteriore iniziativa esecutiva da parte del creditore istante - Violazione delle predette disposizioni, in relazione al combinato disposto degli art. 2318 e 2304 cod. civ., poiché la sottoposizione a procedura concorsuale della società
e del socio viene paradossalmente disposta in situazione in cui, alla stregua delle disposizioni codicistiche menzionate, il creditore non potrebbe neppure soddisfarsi sul patrimonio del socio, non avendo proceduto all'escussione del patrimonio societario;
3) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 121 C.c.i.i., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b, del medesimo corpo normativo, e comunque ulteriormente erronea valutazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza, atteso che il giudice a quo ha erroneamente riferito la prospettiva di costante inadempimento anche ad importi da (supposto e non incidentalmente accertato) debito fiscale e neppure ancora posti in riscossione (come già si è dedotto nell'anteriore primo motivo al diverso fine della constatazione del mancato raggiungimento della soglia minima dell'esposizione debitoria per l'apertura della liquidazione giudiziale)”.
I reclamanti hanno, quindi, concluso chiedendo “in limine, disporre la sospensione della procedura di liquidazione;
nel merito, in accoglimento del reclamo in base alla graduazione dei motivi articolati, riformare o comunque revocare o comunque caducare la gravata decisione di apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi dei reclamanti e rigettare l'istanza di attivazione della procedura concorsuale”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei reclamati, il Giudice Designato, acquisite la relazione, medio tempore, depositata dal Liquidatore Giudiziale e le note difensive depositate dai reclamanti, all'esito dell'udienza tenuta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 27 giugno 2025, ha rimesso la causa alla Corte, in composizione collegiale, per la decisione con separata sentenza. pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto osservare che i reclamanti, deducendo i motivi di gravame riportati in premessa, hanno, sostanzialmente, censurato la sentenza di primo grado nelle sole parti in cui, il primo Giudice aveva positivamente accertato, inter alia, la sussistenza, ex art. 49 CCII, di un debito scaduto ed esigibile superiore a € 30.000,00, nonché del loro stato di insolvenza.
Ne consegue che i restanti capi di sentenza, e, in particolare, quelli con i quali è stata affermata la ricorrenza dei requisiti dimensionali (o soglie di fallibilità) di cui all'art. 2
CCII (attivo; ricavi;
esposizione debitoria complessiva anche non scaduta), in quanto non specificamente impugnati, devono ritenersi coperti da giudicato interno.
Fatte queste premesse, con il primo motivo di gravame, i reclamanti hanno contestato la sussistenza, a carico della società di debiti scaduti ed esigibili di CP_3 ammontare complessivo eccedente il limite di cui al citato art. 49 CCII, deducendo, al riguardo che “il Tribunale ha erroneamente computato nell'ammontare dell'esposizione creditoria, così addivenendo a computo di superamento della soglia minima per l'apertura della liquidazione, un importo per debito fiscale neppure posto in riscossione e rispetto al quale il giudice ha omesso l'accertamento incidentale sulla effettiva sussistenza e consistenza”.
Il motivo in esame è infondato.
Ed invero, come in precedenza esposto, il primo Giudice ha affermato la sussistenza, oltre che dei requisiti dimensionali di fallibilità (rectius, alla mancanza di prova della sussistenza delle condizioni ostative di cui al citato art. 2 CCII) e, quindi, del requisito di impresa commerciale assoggettabile alla procedura concorsuale de qua, anche del presupposto previsto dall'art. 49 c. V CCII, rilevando, sul punto, che “il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 6.680,32 e che, inoltre, dall'istruttoria sono CP_2 emersi ulteriori debiti scaduti, pari ad € 18.329,03, nei confronti di Agenzia delle Entrate pagina 4 di 9 Riscossione, e a € 10.677,14, nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione”, per complessivi € 35.686,49.
Sul punto, i reclamanti, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, assumono l'erroneità del computo del debito erariale di € 10.677,14, in quanto non posto in riscossione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la circostanza allegata dai reclamanti per escludere la sussistenza del requisito in questione, ancor prima che infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte, sia del tutto irrilevante, atteso che l'allegata omessa trasmissione della suddetta posizione passiva al competente Agente della Riscossione non incide, di per sé, sul calcolo dei debiti scaduti ed esigibili gravanti sull'impresa che, appunto, vanno computati, ex art. 49 CCII, nel loro insieme indipendentemente dalle iniziative esattive avviate dal creditore, potendo semmai tale omissione rilevare ad altri fini e sotto diversi profili che, però, in questa peculiare sede e per gli scopi che qui interessano, non assumono specifica importanza e che, in ogni caso, non sono stati espressamente allegati.
Ad ogni modo, la censura mossa dai reclamanti è, come anticipato, infondata.
Infatti, l'assunto difensivo di parte reclamante risulta confutato, per tabulas, dai dati riportati dal Liquidatore Giudiziale nella richiesta relazione depositata in via telematica, da cui si evince agevolmente che al passivo della procedura concorsuale aperta nei riguardi della s.a.s., così come dichiarato esecutivo con decreto del 15/5/2025, sono stati ammessi crediti per il complessivo importo di euro 96.192,00, di cui euro 81.005,79 in privilegio ed euro 15.186,21 in chirografo, su una richiesta totale pari ad euro
180.190,94, di cui euro 84.752,74 in privilegio ed euro 95.438,20 in chirografo, mentre allo stato passivo del socio accomandatario, reso esecutivo in pari data, sono stati ammessi crediti per l'importo complessivo di euro 61.170,18, di cui euro 51.624,21 in privilegio ed euro 9.545,97 in chirografo, su un totale di euro 61.281,22, di cui euro
52.247,65 in privilegio ed euro 9.033,57 in chirografo.
pagina 5 di 9 Inoltre, gli estratti di ruolo allegati dal Liquidatore Giudiziale (v. doc. 25) attestano le notifiche delle cartelle poi poste a fondamento delle insinuazioni nello stato passivo sia della società così come adeguatamente illustrate nella richiamata relazione CP_3
(v. pagg. 27-30) e che, qui, per esigenze di sintesi, si intendono integralmente richiamate e confermate, sia del socio accomandatario (v. all. 26 e 27).
Dai dati sopra enucleati consegue, in modo incontrovertibile, il superamento della soglia prevista dal citato art. 49 CCII.
Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, i reclamanti asseriscono, testualmente, che “il Tribunale ha omesso di considerare la sussistenza di cespite attivo di valore grandemente superiore rispetto all'esposizione debitoria e, peraltro, non attinto da anteriore iniziativa esecutiva da parte del creditore istante. Inoltre, ulteriore violazione delle predette disposizioni, in relazione al combinato disposto degli art. 2318
e 2304 cod. civ., poiché la sottoposizione a procedura concorsuale della società e del socio viene paradossalmente disposta in situazione in cui, alla stregua delle disposizioni codicistiche menzionate, il creditore non potrebbe neppure soddisfarsi sul patrimonio del socio, non avendo proceduto all'escussione del patrimonio societario”.
In particolare, i reclamanti lamentano che, nonostante la documentata sussistenza nel patrimonio societario “di cespiti attivi disponibili, di compendio immobiliare (terreno e immobile conferiti all'atto della costituzione della società) del valore commerciale di euro cinquecentomila circa, grandemente superiore all'ammontare dell'esposizione debitoria, pur considerando l'iscrizione di ipoteca sul terreno derivante da mutuo di cui residua da saldare una somma di soli euro sessantamila circa, sia stata affermata l'oggettiva e tendenzialmente irredimibile impossibilità della società di continuare ad adempiere alle obbligazioni contratte e da contrarsi in corso di attività”.
Anche i motivi di reclamo in esame sono infondati.
Come noto, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza, ai fini che qui rilevano, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il pagina 6 di 9 debitore non è più in grado di soddisfare, con regolarità e con mezzi ordinari, le proprie obbligazioni.
Nella fattispecie in commento, giova al riguardo evidenziare come la società reclamante fosse stata da tempo posta in liquidazione e come della sua operatività aziendale non vi fosse prova alcuna.
Inoltre, sempre sotto il profilo in esame, va evidenziato l'esito negativo delle intraprese procedure esecutive anche presso terzi istituti bancari, il mancato soddisfacimento del credito della società istante nonostante l'esiguità del suo ammontare, l'omessa predisposizione e deposito di bilanci o, comunque, di contabilità sia pur semplificata idonea comunque a fornire la prova della sussistenza delle condizioni ostative alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale previste dal citato art. 2 CCII.
Più nel dettaglio, dalla relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale/Curatore emerge chiaramente che l'attivo della società reclamante fosse composto da un immobile in corso di costruzione in Altamura (BA), identificato al Foglio 153, numero 469, subb 1,
3, 4, 5, 6, 7, valutato dal perito nominato dalla procedura (v. all. 1), in euro 120.000, peraltro, “al lordo del gravame ipotecario residuo di € 58.699,64”, nonché da un solo bene mobile registrato (autovettura Chrysler LLC, Targata DR 378 HN, immatricolata nel 2008), valutato dall' di Modena in euro 800,00 (v. all. 2). Parte_2
Quanto ai crediti commerciali vantati dalla s.a.s., si tratta di posizioni attive oggetto di contestazione e pressochè neutralizzate da
contro
-pretese creditorie azionate in via riconvenzionale dalle controparti, ed il cui incasso appare, dunque, altamente improbabile.
Per quanto concerne l'attivo del socio accomandatario, la richiamata relazione del
Curatore dà anzitutto atto dell'esclusione, ex art. 146 CCII, dalla Liquidazione
Giudiziale dell'importo di euro 535,00/mensili percepito, a titolo di pensione, dal
, il quale, per ciò, risulta sostanzialmente incapiente. Pt_1
pagina 7 di 9 Per quel che riguarda, infine, il passivo sia della società reclamante, che del suo socio accomandatario, al fine di confutare le allegazioni svolte sul punto dai reclamanti è sufficiente ribadire che, al netto di domande di insinuazione tardiva al momento non pervenute, l'allegato stato passivo della prima (all. 13) attesta che l'importo complessivo ammesso è pari ad euro 96.192,00 (euro 81.005,79 al privilegio ed euro 15.186,21 al chirografo) rispetto ad una richiesta totale pari ad euro 180.190,94 (euro 84.752,74 al privilegio ed euro 95.438,20 al chirografo), mentre lo stato passivo del socio accomandatario (all. 14) registra che l'importo complessivo ammesso è pari ad euro
61.170,18 (euro 51.624,21 al privilegio ed euro 9.545,97 al chirografo) rispetto ad una richiesta totale pari ad euro 61.281,22 (euro 52.247,65 al privilegio ed euro 9.033,57 al chirografo).
Si tratta, a ben vedere, di esposizioni debitorie il cui ammontare complessivo eccede di gran lunga le esigue risorse finanziarie e il modesto patrimonio dei reclamanti, il cui stato di insolvenza, nei termini sopra delineati, deve, per ciò, ritenersi conclamato.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto del gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per dichiarare i reclamanti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. N.
27/2025, resa in data 5-11 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Modena ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
pagina 8 di 9 nonché del suo socio accomandatario, , in proprio. Parte_1
DICHIARA
i reclamanti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'8/07/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado, ex art. 51 CCII, iscritta al n. r.g. 447/2025 promossa da:
Contr (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MIRAGLIA PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA RAINUSSO
118 MODENA presso il difensore avv. MIRAGLIA PASQUALINO.
, IN PROPRIO, con il patrocinio dell'avv. MIRAGLIA Parte_1
PASQUALINO, elettivamente domiciliato in VIA RAINUSSO 118 MODENA presso il difensore avv. MIRAGLIA PASQUALINO.
RECLAMANTI contro pagina 1 di 9 C.F. ). CP_2 P.IVA_2
C.F. Controparte_3
). P.IVA_1
RECLAMATI
CONCLUSIONI
I reclamanti hanno concluso come da note difensive depositate in via telematica il
27/6/2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza N. 27/2025, resa in data 5-11 febbraio 2025, il Tribunale di Modena, in accoglimento dell'istanza avanzata dalla società quale titolare di un CP_2 residuo credito di € 1.586,95 nei confronti della società Controparte_3
ha dichiarato l'apertura della Liquidazione Giudiziale della suddetta società
[...] debitrice, nonché del suo socio accomandatario, in proprio, , ritenendo Parte_1 sussistenti i presupposti, oggettivi e soggettivi, nonché i requisiti dimensionali, richiesti dagli artt. 2 e 49 CCII.
Con ricorso, ex art. 51 CCII, depositato in data 13/3/2025, , in proprio e Parte_1 quale legale rappresentante della società ha proposto reclamo avverso la CP_3 suddetta sentenza, deducendo, quali motivi di gravame : 1) errata “valutazione dell'esposizione debitoria”, e, in particolare, “dell'ammontare superiore alla soglia di instaurazione della procedura concorsuale liquidatoria” - Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 49, comma 5, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 e successivi aggiornamenti, modificazioni e integrazioni, atteso che il Tribunale ha erroneamente computato nell'ammontare dell'esposizione creditoria, così addivenendo a computo di superamento della soglia minima per l'apertura della liquidazione, un importo per debito fiscale neppure posto in riscossione e rispetto al quale il giudice ha omesso pagina 2 di 9 l'accertamento incidentale sulla effettiva sussistenza e consistenza;
2) erronea valutazione dello stato di insolvenza - Violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 121 C.c.i.i., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b, del medesimo corpo normativo, atteso che il Tribunale ha omesso di considerare la sussistenza di cespite attivo di valore grandemente superiore rispetto all'esposizione debitoria e, peraltro, non attinto da anteriore iniziativa esecutiva da parte del creditore istante - Violazione delle predette disposizioni, in relazione al combinato disposto degli art. 2318 e 2304 cod. civ., poiché la sottoposizione a procedura concorsuale della società
e del socio viene paradossalmente disposta in situazione in cui, alla stregua delle disposizioni codicistiche menzionate, il creditore non potrebbe neppure soddisfarsi sul patrimonio del socio, non avendo proceduto all'escussione del patrimonio societario;
3) violazione ovvero falsa o comunque erronea applicazione dell'art. 121 C.c.i.i., in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b, del medesimo corpo normativo, e comunque ulteriormente erronea valutazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza, atteso che il giudice a quo ha erroneamente riferito la prospettiva di costante inadempimento anche ad importi da (supposto e non incidentalmente accertato) debito fiscale e neppure ancora posti in riscossione (come già si è dedotto nell'anteriore primo motivo al diverso fine della constatazione del mancato raggiungimento della soglia minima dell'esposizione debitoria per l'apertura della liquidazione giudiziale)”.
I reclamanti hanno, quindi, concluso chiedendo “in limine, disporre la sospensione della procedura di liquidazione;
nel merito, in accoglimento del reclamo in base alla graduazione dei motivi articolati, riformare o comunque revocare o comunque caducare la gravata decisione di apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi dei reclamanti e rigettare l'istanza di attivazione della procedura concorsuale”.
Nel corso del giudizio, celebrato nella contumacia dei reclamati, il Giudice Designato, acquisite la relazione, medio tempore, depositata dal Liquidatore Giudiziale e le note difensive depositate dai reclamanti, all'esito dell'udienza tenuta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare, il 27 giugno 2025, ha rimesso la causa alla Corte, in composizione collegiale, per la decisione con separata sentenza. pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova anzitutto osservare che i reclamanti, deducendo i motivi di gravame riportati in premessa, hanno, sostanzialmente, censurato la sentenza di primo grado nelle sole parti in cui, il primo Giudice aveva positivamente accertato, inter alia, la sussistenza, ex art. 49 CCII, di un debito scaduto ed esigibile superiore a € 30.000,00, nonché del loro stato di insolvenza.
Ne consegue che i restanti capi di sentenza, e, in particolare, quelli con i quali è stata affermata la ricorrenza dei requisiti dimensionali (o soglie di fallibilità) di cui all'art. 2
CCII (attivo; ricavi;
esposizione debitoria complessiva anche non scaduta), in quanto non specificamente impugnati, devono ritenersi coperti da giudicato interno.
Fatte queste premesse, con il primo motivo di gravame, i reclamanti hanno contestato la sussistenza, a carico della società di debiti scaduti ed esigibili di CP_3 ammontare complessivo eccedente il limite di cui al citato art. 49 CCII, deducendo, al riguardo che “il Tribunale ha erroneamente computato nell'ammontare dell'esposizione creditoria, così addivenendo a computo di superamento della soglia minima per l'apertura della liquidazione, un importo per debito fiscale neppure posto in riscossione e rispetto al quale il giudice ha omesso l'accertamento incidentale sulla effettiva sussistenza e consistenza”.
Il motivo in esame è infondato.
Ed invero, come in precedenza esposto, il primo Giudice ha affermato la sussistenza, oltre che dei requisiti dimensionali di fallibilità (rectius, alla mancanza di prova della sussistenza delle condizioni ostative di cui al citato art. 2 CCII) e, quindi, del requisito di impresa commerciale assoggettabile alla procedura concorsuale de qua, anche del presupposto previsto dall'art. 49 c. V CCII, rilevando, sul punto, che “il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 6.680,32 e che, inoltre, dall'istruttoria sono CP_2 emersi ulteriori debiti scaduti, pari ad € 18.329,03, nei confronti di Agenzia delle Entrate pagina 4 di 9 Riscossione, e a € 10.677,14, nei confronti di Agenzia delle Entrate, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione”, per complessivi € 35.686,49.
Sul punto, i reclamanti, ai fini e per gli effetti che qui rilevano, assumono l'erroneità del computo del debito erariale di € 10.677,14, in quanto non posto in riscossione.
Ritiene, tuttavia, la Corte che la circostanza allegata dai reclamanti per escludere la sussistenza del requisito in questione, ancor prima che infondata per le ragioni che di seguito verranno esposte, sia del tutto irrilevante, atteso che l'allegata omessa trasmissione della suddetta posizione passiva al competente Agente della Riscossione non incide, di per sé, sul calcolo dei debiti scaduti ed esigibili gravanti sull'impresa che, appunto, vanno computati, ex art. 49 CCII, nel loro insieme indipendentemente dalle iniziative esattive avviate dal creditore, potendo semmai tale omissione rilevare ad altri fini e sotto diversi profili che, però, in questa peculiare sede e per gli scopi che qui interessano, non assumono specifica importanza e che, in ogni caso, non sono stati espressamente allegati.
Ad ogni modo, la censura mossa dai reclamanti è, come anticipato, infondata.
Infatti, l'assunto difensivo di parte reclamante risulta confutato, per tabulas, dai dati riportati dal Liquidatore Giudiziale nella richiesta relazione depositata in via telematica, da cui si evince agevolmente che al passivo della procedura concorsuale aperta nei riguardi della s.a.s., così come dichiarato esecutivo con decreto del 15/5/2025, sono stati ammessi crediti per il complessivo importo di euro 96.192,00, di cui euro 81.005,79 in privilegio ed euro 15.186,21 in chirografo, su una richiesta totale pari ad euro
180.190,94, di cui euro 84.752,74 in privilegio ed euro 95.438,20 in chirografo, mentre allo stato passivo del socio accomandatario, reso esecutivo in pari data, sono stati ammessi crediti per l'importo complessivo di euro 61.170,18, di cui euro 51.624,21 in privilegio ed euro 9.545,97 in chirografo, su un totale di euro 61.281,22, di cui euro
52.247,65 in privilegio ed euro 9.033,57 in chirografo.
pagina 5 di 9 Inoltre, gli estratti di ruolo allegati dal Liquidatore Giudiziale (v. doc. 25) attestano le notifiche delle cartelle poi poste a fondamento delle insinuazioni nello stato passivo sia della società così come adeguatamente illustrate nella richiamata relazione CP_3
(v. pagg. 27-30) e che, qui, per esigenze di sintesi, si intendono integralmente richiamate e confermate, sia del socio accomandatario (v. all. 26 e 27).
Dai dati sopra enucleati consegue, in modo incontrovertibile, il superamento della soglia prevista dal citato art. 49 CCII.
Con il secondo e il terzo motivo di impugnazione, i reclamanti asseriscono, testualmente, che “il Tribunale ha omesso di considerare la sussistenza di cespite attivo di valore grandemente superiore rispetto all'esposizione debitoria e, peraltro, non attinto da anteriore iniziativa esecutiva da parte del creditore istante. Inoltre, ulteriore violazione delle predette disposizioni, in relazione al combinato disposto degli art. 2318
e 2304 cod. civ., poiché la sottoposizione a procedura concorsuale della società e del socio viene paradossalmente disposta in situazione in cui, alla stregua delle disposizioni codicistiche menzionate, il creditore non potrebbe neppure soddisfarsi sul patrimonio del socio, non avendo proceduto all'escussione del patrimonio societario”.
In particolare, i reclamanti lamentano che, nonostante la documentata sussistenza nel patrimonio societario “di cespiti attivi disponibili, di compendio immobiliare (terreno e immobile conferiti all'atto della costituzione della società) del valore commerciale di euro cinquecentomila circa, grandemente superiore all'ammontare dell'esposizione debitoria, pur considerando l'iscrizione di ipoteca sul terreno derivante da mutuo di cui residua da saldare una somma di soli euro sessantamila circa, sia stata affermata l'oggettiva e tendenzialmente irredimibile impossibilità della società di continuare ad adempiere alle obbligazioni contratte e da contrarsi in corso di attività”.
Anche i motivi di reclamo in esame sono infondati.
Come noto, ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. b) CCII, lo stato di insolvenza, ai fini che qui rilevano, si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il pagina 6 di 9 debitore non è più in grado di soddisfare, con regolarità e con mezzi ordinari, le proprie obbligazioni.
Nella fattispecie in commento, giova al riguardo evidenziare come la società reclamante fosse stata da tempo posta in liquidazione e come della sua operatività aziendale non vi fosse prova alcuna.
Inoltre, sempre sotto il profilo in esame, va evidenziato l'esito negativo delle intraprese procedure esecutive anche presso terzi istituti bancari, il mancato soddisfacimento del credito della società istante nonostante l'esiguità del suo ammontare, l'omessa predisposizione e deposito di bilanci o, comunque, di contabilità sia pur semplificata idonea comunque a fornire la prova della sussistenza delle condizioni ostative alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale previste dal citato art. 2 CCII.
Più nel dettaglio, dalla relazione depositata dal Liquidatore Giudiziale/Curatore emerge chiaramente che l'attivo della società reclamante fosse composto da un immobile in corso di costruzione in Altamura (BA), identificato al Foglio 153, numero 469, subb 1,
3, 4, 5, 6, 7, valutato dal perito nominato dalla procedura (v. all. 1), in euro 120.000, peraltro, “al lordo del gravame ipotecario residuo di € 58.699,64”, nonché da un solo bene mobile registrato (autovettura Chrysler LLC, Targata DR 378 HN, immatricolata nel 2008), valutato dall' di Modena in euro 800,00 (v. all. 2). Parte_2
Quanto ai crediti commerciali vantati dalla s.a.s., si tratta di posizioni attive oggetto di contestazione e pressochè neutralizzate da
contro
-pretese creditorie azionate in via riconvenzionale dalle controparti, ed il cui incasso appare, dunque, altamente improbabile.
Per quanto concerne l'attivo del socio accomandatario, la richiamata relazione del
Curatore dà anzitutto atto dell'esclusione, ex art. 146 CCII, dalla Liquidazione
Giudiziale dell'importo di euro 535,00/mensili percepito, a titolo di pensione, dal
, il quale, per ciò, risulta sostanzialmente incapiente. Pt_1
pagina 7 di 9 Per quel che riguarda, infine, il passivo sia della società reclamante, che del suo socio accomandatario, al fine di confutare le allegazioni svolte sul punto dai reclamanti è sufficiente ribadire che, al netto di domande di insinuazione tardiva al momento non pervenute, l'allegato stato passivo della prima (all. 13) attesta che l'importo complessivo ammesso è pari ad euro 96.192,00 (euro 81.005,79 al privilegio ed euro 15.186,21 al chirografo) rispetto ad una richiesta totale pari ad euro 180.190,94 (euro 84.752,74 al privilegio ed euro 95.438,20 al chirografo), mentre lo stato passivo del socio accomandatario (all. 14) registra che l'importo complessivo ammesso è pari ad euro
61.170,18 (euro 51.624,21 al privilegio ed euro 9.545,97 al chirografo) rispetto ad una richiesta totale pari ad euro 61.281,22 (euro 52.247,65 al privilegio ed euro 9.033,57 al chirografo).
Si tratta, a ben vedere, di esposizioni debitorie il cui ammontare complessivo eccede di gran lunga le esigue risorse finanziarie e il modesto patrimonio dei reclamanti, il cui stato di insolvenza, nei termini sopra delineati, deve, per ciò, ritenersi conclamato.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, il reclamo in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Infine, in considerazione dell'integrale rigetto del gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni per dichiarare i reclamanti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il reclamo di cui in premessa e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. N.
27/2025, resa in data 5-11 febbraio 2025, con cui il Tribunale di Modena ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale della società Controparte_3
pagina 8 di 9 nonché del suo socio accomandatario, , in proprio. Parte_1
DICHIARA
i reclamanti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, l'8/07/2025.
Il Presidente Relatore
dott. Giovanni Salina
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