Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00642/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01613/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1613 del 2024, proposto da
MA LE ST, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Pepe, con domicilio eletto presso il suo studio in Carovigno, corso Vittorio Emanuele n. 7;
contro
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Comune di Carovigno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Frediani, Riccardo Schininà, Francesco Androne, Eleonora Candelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio illegittimamente serbato su:
a) istanza presentata nell’interesse della ricorrente in data in data 07.04.2024 alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico territorialmente competente, avente ad oggetto “Richiesta parere” in relazione a Richiesta di Permesso di Costruire relativo a “Realizzazione di una piscina pertinenziale”, presentata al Comune di Carovigno il 26.01.2024, prot. n. 2750;
b) richiesta di permesso di costruire relativo a “Realizzazione di una piscina pertinenziale”, presentata al Comune di Carovigno il 26.01.2024, prot. n. 2750;
c) richiesta di attestazione per via telematica del silenzio-assenso formatosi ai sensi degli artt. 20, comma 8 d.P.R. n. 380/20201 e 62 d.l. n. 77/2021, presentata al Comune di Carovigno il 14.11.2024, prot. n. 0038812;
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere sulle predette istanze da parte della P.A. adita entro un determinato termine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, del Ministero della Cultura e del Comune di Carovigno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- “in data 26.1.2024, veniva presentata al Comune di Carovigno Richiesta di Permesso di Costruire relativo a “ Realizzazione di una piscina pertinenziale ” in riferimento ad immobile di Via Vittorio Veneto n. 19, in Carovigno, che veniva acquisita al protocollo del predetto Ente con il nr. 2750”;
- “successivamente, in data 22.4.2022, il Responsabile del relativo procedimento … trasmetteva la documentazione tecnico-progettuale relativa alla Richiesta di Permesso di Costruire suddetta alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, competente per territorio, con espressa richiesta di parere ex art. 21 d.lgs. 42/2004 e art. 2 capo 3° delle relative norme tecniche di attuazione (trattandosi di immobile ricadente all’interno del centro storico del Comune di Carovigno)”;
- “decorso il termine di 120 gg., di cui all’art. 22, comma 1, d.lgs. 42/2004, seguivano ripetuti solleciti”;
- “non avendo … ricevuto alcuna comunicazione di riscontro, la ricorrente in data 4.11.2024 inoltrava al Comune di Carovigno formale atto di comunicazione di perfezionamento di silenzio-assenso e richiesta di attestazione per via telematica del silenzio-assenso formatosi ai sensi degli artt. 20, comma 8 d.P.R. n. 380/20201 e 62 d.l. n. 77/2021, acquisita al protocollo del Comune di Carovigno con prot. n. 0038812”;
- “ad oggi, nonostante sia trascorso: a) il termine di giorni 120 dalla richiesta di “parere” ex art. 21 d.lgs. n. 42/2004; b) il termine di giorni 30 dalla diffida del 12.8.2024; c) il termine di giorni 15 dalla richiesta di attestazione per via telematica del silenzio-assenso, ex artt. 20, comma 8 d.P.R. n. 380/2001 e 62 d.l. n. 77/2021, presentata in data 04.11.2024, nessuna delle amministrazioni adite … ha adempiuto al proprio obbligo di provvedere sulle istanze e richieste su meglio precisate”;
Premesso, altresì, che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, il Ministero della Cultura e il Comune di Carovigno si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso;
Rilevato che, in sintesi, parte ricorrente ha chiesto:
a) - l’accertamento del silenzio inadempimento della Soprintendenza sulla istanza di parere ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004, trasmessa dal Comune, nell’interesse della ricorrente, in data 7.4.2024;
b) - l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune sulla domanda di p.d.c. presentata in data 26.1.2024;
c) - l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune sulla istanza presentata in data 14.11.2024 ai fini dell’attestazione circa la formazione del silenzio assenso sulla domanda di p.d.c.;
Considerato che:
- l’art. 22 del d.lgs. 42/2004 stabilisce che: “ 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. … (omissis) … 4. Decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ”;
- nel caso di specie, la ricorrente ha riferito (e documentato) che il Comune ha inoltrato l’istanza di parere alla Soprintendenza con nota del 7.4.2024, trasmessa il 22.4.2024;
- tuttavia, a fronte dell’inerzia della Soprintendenza, la ricorrente ha diffidato (soltanto) il Comune a concludere il procedimento con nota del 12.8.2024, sull’errato presupposto che l’Amministrazione comunale potesse esercitare i poteri sostitutivi di cui all’art. 146, comma 9, del d.lgs. 42/2004 (che non sono previsti in materia di beni culturali dagli art. 21 e 22 del medesimo decreto);
- in mancanza di apposito atto di diffida alla Soprintendenza, non ci sono i presupposti per agire ai fini dell’accertamento del silenzio ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 22/2004, con conseguente inammissibilità della domanda sub lettera a);
Considerato, altresì, che:
- trattandosi di immobile sottoposto a vincolo culturale, non sussistono i presupposti per il perfezionamento del silenzio assenso del Comune ai sensi dell’art. 20 del TU Edilizia, dal momento che il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che le relative disposizioni “ non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, …”;
- in mancanza del parere previsto dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004, non è configurabile l’obbligo del Comune di definire il procedimento di rilascio del titolo edilizio;
- peraltro, allo stato, il Comune ha adempiuto quanto di sua competenza, avendo regolarmente inoltrato alla Soprintendenza l’istanza volta al rilascio del parere in questione;
- ne consegue l’infondatezza delle domande sub lettere b) e c);
Ritenuto che, per gli anzi detti motivi, il ricorso:
- deve essere dichiarato inammissibile quanto alla domanda volta all’accertamento del silenzio inadempimento della Soprintendenza sulla istanza di parere ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004;
- deve essere rigettato quanto alle domande volte all’accertamento del silenzio inadempimento del Comune sulla domanda di p.d.c. presentata in data 26.1.2024 e sulla istanza presentata in data 14.11.2024 ai fini dell’attestazione circa la formazione del silenzio assenso sulla domanda di p.d.c.;
Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- lo dichiara inammissibile, quanto alla domanda volta all’accertamento del silenzio inadempimento della Soprintendenza sulla istanza di parere ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 42/2004;
- per il resto lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Elio Cucchiara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO