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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 23/10/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 6047/2024 R.G.
UDIENZA 23/10/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che l'opponente ha depositato nota 22/10/2025 in cui Parte_1
“(…) fa presente che è stato raggiunto un accordo tra le parti, in ragione del quale parte opponente ha notificato la rinunzia agli atti del giudizio in data 21 ottobre 2025 alla Banca, che in pari data ha notificato l'accettazione della rinunzia. Chiede pertanto di dichiarare
l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali. Si allegano rinunzia notificata e atto di accettazione (…)”;
- che l'opposta CP_1 Parte_2
, con nota 22/10/2025, ha confermato “(…) che le Parti sono
[...] addivenute ad un accordo per la definizione bonaria delle proprie e reciproche difese e che in data 21 ottobre 2025 il Sig. a Parte_1 mezzo del suo difensore ha notificato alla
[...] la rinuncia al giudizio indicato in Parte_3 epigrafe, accettata in pari data dalla Pertanto la per CP_1 CP_1 mezzo del proprio sottoscritto procuratore ribadisce l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla controparte e chiede l'estinzione del giudizio di opposizione con spese di lite compensate (…)”;
- che pertanto il procedimento va deciso;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 14.00;
- che, alle ore 15.00, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice,
Pagina 1 Dott. Renato Buzi in presenza dell'addetto all'Ufficio del Processo dott. Francesco Paolo
Cannizzaro, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 23/10/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 2 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6047, Ruolo Generale
dell'anno 2024, all'udienza del 23/10/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Raffaella Nardi e Parte_1
DO EL, in forza di procura in atti
attore
E
Parte_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Matteo
Ghisalberti;
convenuto
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 3 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali.
Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto di citazione, alla comparsa di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
La a Parte_3 seguito di deposito di ricorso monitorio, aveva richiesto - e poi ottenuto - il decreto ingiuntivo impugnato (n. 1579/2024) per esposizione debitoria di derivante dal rapporto scaturente dal Parte_1 contratto bancario indicato in atti;
il tutto come risultante dalla documentazione prodotta con il ricorso monitorio.
L'opponente ha – in estrema sintesi - contestato il merito Parte_1 della pretesa, disconoscendo la documentazione prodotta da controparte ed allegando come la banca avesse illegittimamente applicato condizioni illegittime.
Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La banca ingiungente, costituendosi, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
Pagina 4 Dott. Renato Buzi La causa, a fronte della presentazione delle suddette istanze di cessazione della materia del contendere, va decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
Come sopra detto, le parti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere:
- l'opponente ha infatti depositato nota 22/10/2025 in cui Parte_1
“(…) fa presente che è stato raggiunto un accordo tra le parti, in ragione del quale parte opponente ha notificato la rinunzia agli atti del giudizio in data 21 ottobre 2025 alla Banca, che in pari data ha notificato l'accettazione della rinunzia. Chiede pertanto di dichiarare
Pagina 5 Dott. Renato Buzi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali. Si allegano rinunzia notificata e atto di accettazione (…)”;
- l'opposta Parte_3 con nota 22/10/2025, ha confermato “(…) che le Parti sono addivenute ad un accordo per la definizione bonaria delle proprie e reciproche difese e che in data 21 ottobre 2025 il Sig. a mezzo del suo Parte_1 difensore ha notificato alla Parte_3 la rinuncia al giudizio indicato in epigrafe,
[...] accettata in pari data dalla Pertanto la per mezzo del CP_1 CP_1 proprio sottoscritto procuratore ribadisce l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla controparte e chiede l'estinzione del giudizio di opposizione con spese di lite compensate (…)”.
Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata da per la Parte_1 motivazione sopra espressa.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante d decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
per le ragioni Parte_3 espresse in motivazione;
- compensa le spese di lite.
Velletri, 23/10/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 6 Dott. Renato Buzi