Decreto cautelare 22 novembre 2025
Sentenza breve 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 17/04/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00851/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02273/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 2273 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Pernechele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dal ricorrente del 10 ottobre 2025, in qualità di richiedente protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 142/2015;
nonché dell’obbligo di provvedere e della fondatezza della pretesa sostanziale, relativamente all’accesso immediato alle misure di accoglienza, con condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso di applicazione immediata delle misure di accoglienza e nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IA De PI come specificato nel verbale;
Dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, il 5 settembre 2025 formalizzava richiesta di protezione internazionale a Padova, ed il 10 ottobre 2025 chiedeva l’applicazione in suo favore delle misure di accoglienza affermando di versare in stato di indigenza.
L’Amministrazione restava inerte, ragion per cui il ricorrente presentava ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione medesima di pronunciarsi con un provvedimento espresso. Il ricorrente chiedeva altresì l’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale di applicazione immediata delle misure di accoglienza.
2. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava il provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 25 novembre 2025, con il quale la Prefettura di Padova aveva disposto l’applicazione delle misure di accoglienza in favore del ricorrente, e chiedeva disporsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Attesa l’intervenuta ammissione al sistema delle misure di accoglienza, con atto del 12 gennaio 2026 il ricorrente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
3. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa passava in decisione, previo avviso in ordine alla possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
4. L’applicazione delle misure di accoglienza, disposte in favore del ricorrente successivamente alla proposizione del ricorso, presenta carattere integralmente satisfattivo della pretesa azionata in giudizio e comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, secondo quanto prefigurato dall’art. 34, comma 5, c.p.a..
Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto della competente commissione del 24 novembre 2025 n. 153, comporta che l’Amministrazione resistente, cui andrebbe addossato l’onere della rifusione secondo il principio della soccombenza virtuale, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
5. Considerato che il difensore del ricorrente – con atto depositato il 12 gennaio 2026 - ha richiesto la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto di questa sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
5.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di € 1.500,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € -OMISSIS-per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, per l’attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, la somma di € -OMISSIS-per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA OL, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
IA De PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA De PI | CA OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.