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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice Relatore dott.ssa Agnese Di Battista Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2017 promossa da:
( ) con l'Avv. Gabriella Cassano Parte_1 C.F._1
-Ricorrente contro
( ) con l'Avv. Eugenia Novembre -Resistente Controparte_1 P.IVA_1
Nonché contro
. – sede di Lecce -Resistente contumace CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.01.2024.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
1. Con tempestivo ricorso depositato in cancelleria in data 11 gennaio 2017, Parte_1
ha chiesto testualmente all'intestato Collegio di: “accertare e dichiarare la falsità del documento
CAD di presunta notifica del verbale di accertamento n. la cui sanzione è confluita NumeroDi_1
nella cartella esattoriale n. 05920150005461442; ossia accertare e dichiarare che il documento
CAD del 16-17/08/2011 non è mai stato immesso nella casetta postale, poiché nessuna cassetta postale era installata all'interno e/o all'esterno del ”. Parte_2
A sostegno della domanda ha premesso che, nell'ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale pendente dinanzi al g.d.p. di Lecce recante rg. n. 6068/2015, nel quale egli ricorrente aveva sostenuto l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'avvenuta infrazione, il
[...]
aveva depositato prova della notifica del richiamato verbale avvenuta ai sensi dell'art. CP_1
201 c.d.s. con immissione in cassetta del CAD per temporanea assenza del destinatario.
Nell'ambito del predetto giudizio il ricorrente proponeva, a mezzo di difensore munito di procura speciale, querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. chiedendo in via istruttoria “come elemento di prova inconfutabile della assenza della notifica del verbale di irrogazione della sanzione
(prodromico alla notifica della cartella esattoriale), la prova testimoniale della sua convivente, sig.na che durante tutto l'anno 2011 ha convissuto col ricorrente e che, sia nei Testimone_1
giorni precedenti che in quelli successivi al 16.08.2011, mai ha ritrovato posta nell'atrio e/o sotto il portone automatico di accesso al palazzo, ossia non vi era alcun avviso CAD, né alcuna raccomandata, lettera, atto giudiziario o altro atto proveniente dal Comune di (così, pag. 2 CP_1
del ricorso introduttivo).
Il a mezzo del procuratore costituito, dichiarava di volersi avvalere del Controparte_1
documento CAD e depositava procura speciale;
il g.d.p., pertanto, disponeva con ordinanza la riassunzione del giudizio di querela di falso innanzi al Tribunale di Lecce.
1.2. Regolarmente costituito, l'ente comunale ha resistito nel merito alla domanda sostenendo la legittimità dell'operato del proprio incaricato e, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie ritenute inidonea a provare l'asserita falsità documentale.
2. All'udienza del 15.03.2018 è stata dichiarata la contumacia di e, con separata Controparte_4
pagina 2 di 6 ordinanza, resa in pari data, sono state rigettate le richieste istruttorie e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.07.2019.
2.2. Il giudizio, dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c., è stato riassunto e dopo i rinvii richiesti per provare la regolarità dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza, all'udienza del 18.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e la causa è stata riservata per la decisione collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nessun rilievo è pervenuto dal PM in sede pur notiziato del giudizio.
*****
3. Ritiene il collegio che non possa revocarsi in dubbio l'ammissibilità della presente azione ex art. 221 c.p.c. diretta a far accertare la falsità dell'avviso CAD relativamente alla dichiarazione di
“immissione in cassetta dell'atto” in quanto, come noto, azione ammissibile per le attività che risultano compiute da parte dell'agente postale (Cass. Civ. sent. 22058/2019); del pari, l'azione è rilevante in ragione della pendenza del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale nel quale è stata contestata la notifica dell'atto prodromico, notifica che, invece, è provata attraverso la produzione del documento oggetto di querela. Da ultimo, va riconosciuta la legittimazione passiva del resistente che, nel richiamato giudizio dinanzi al g.d.p., ha espressamente Controparte_1
dichiarato di volersi valere del documento tacciato di falsità.
3.2. Ciò non di meno, la domanda non può trovare accoglimento.
Il collegio non può esimersi dal rilevare che nella presente azione non è possibile delineare con chiarezza i profili di falsità e le prove atti a dimostrare che mai abbia ricevuto Parte_1
la notifica del verbale e della CAD del 16-17/08/2011.
Mentre, infatti, nella querela incidentale proposta davanti al g.d.p. in data 22.09.2016, per quanto riportato dallo stesso ricorrente a pag. 2 del proprio atto introduttivo, il dichiarava Parte_1 di non aver mai “ricevuto il CAD ... chiedendo, in via istruttoria come elemento di prova inconfutabile dell'assenza della notifica ... la prova testimoniale della sua convivente, sig.na
che durante tutto l'anno 2011 ha convissuto col ricorrente e che, sia nei giorni Testimone_1
precedenti che in quelli successivi al 16.08.2011, mai ha ritrovato posta nell'atrio e/o sotto il portone automatico di accesso al palazzo, ossia non vi era alcun avviso CAD, né alcuna
pagina 3 di 6 raccomandata, lettera, atto giudiziario o altro atto proveniente dal Comune di nel presente CP_1
giudizio, chiede di “accertare e dichiarare che il documento CAD del 16-17/08/2011 non è mai stato immesso nella casetta postale, poiché nessuna cassetta postale era installata all'interno e/o all'esterno del ”. Parte_2
Ancora, nei mezzi di prova articolati in via istruttoria (pag. 5, atto introduttivo) ha chiesto di sottoporre all'esame del teste, tra le altre, le seguenti circostanze: “vero che, sia nel periodo di riferimento del CAD (16.08.2011) che le si rammostra, sia nei giorni precedenti e successivi allo stesso 16.08,2011 Lei non ha trovato nella cassetta adibita alla ricezione della posta alcun avviso
CAD, relativo alla notifica di qualsivoglia atto, lettera, raccomandata o altro? 3) “Vero che, a quell'epoca, ed anche nell'anno successivo 2012 è andata dispersa diversa posta, poiché i postini la riponevano nella cassetta esterna riservata alla pubblicità. In particolare, è accaduto che più volte sia arrivato un preavviso di disattivazione di energia elettrica e, chiedendo informazioni all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO,la stessa azienda riferiva che era già stata spedita da tempo una raccomandata contenente la fattura di energia elettrica, raccomandata/lettera, invero, che tramite ricerche, risultava mischiata alla posta pubblicitaria presente nell'apposita cassetta posta vicino e fuori il condominio in ”. Parte_2
Orbene, emerge dalla relata di notifica del CAD, che il postino, in ordine agli adempimenti dovuti per la notificazione dell'atto, accertata la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate alla ricezione, ha dichiarato di aver immesso avviso “in cassetta”. E, pertanto,
l'unica contestazione di falsità imputabile all'agente postale sarebbe possibile nel caso in cui non vi fosse alcuna cassetta postale nello stabile – oltre che in caso di omessa notifica all'indirizzo di residenza, circostanza questa neppure adombrata dal querelante né dedotta come circostanza di prova.
Infatti, in merito all'assenza di cassette postali nello stabile di residenza si osserva che trattasi di circostanza sostenuta dallo stesso querelante in domanda ma, poi, smentita dalla stessa parte che nelle richieste istruttorie intenderebbe provare l'esistenza di ben due cassette della posta nello stabile di residenza una asseritamente “adibita alla ricezione della posta” ed una esterna “dedicata alla pubblicità”.
È evidente, pertanto, la contraddizione tra quanto sostiene in merito all'inesistenza della cassetta postale e quanto avrebbe chiesto di provare a mezzo del teste qualora i capi fossero stati ammessi.
pagina 4 di 6 In questa prospettiva, nonostante il reitero delle istanze istruttorie formulato in sede di comparsa conclusionale, va confermata l'ordinanza di rigetto del 15.03.2018 con cui il g.i. rilevava l'irrilevanza delle richieste istruttorie rispetto all'oggetto del decidere.
Le domande che volevano sottoporsi al teste, infatti, non sarebbero state idonee a sconfessare la portata certificatoria dell'atto pubblico in primo luogo, per quanto, già rilevato, poiché intrinsecamente incoerenti rispetto all'intero tenore della querela incidentale proposta (ivi compresa la preliminare fase dinanzi al giudice di pace ove addirittura si sosteneva che nessun avviso fosse stato lasciato nell'atrio o sotto il portone dello stabile, omettendo qualsiasi menzione alle cassette postali) e, ancora, in quanto la deposizione dell'unico teste indicato, soggetto convivente con il querelante, palesava ab origine l'impossibilità di acquisire un qualsiasi elemento estrinseco con riferimento alla prospettazione delle disfunzioni del servizio postale relativo all'immissione delle lettere/raccomandate nella cassetta sbagliata – id est indicazione per l'ascolto di altri condomini, specificazione in ordine alla natura della cassetta riservata alla pubblicità se condominiale o nominativa, presenza di indicazioni presso il condominio in merito all'esistenza di cassetta interna dedicata alla ricezione della posta non pubblicitaria –, né risultano paventati elementi idonei a far presupporre una condotta dolosa e/o colposa dell'agente postale.
Non può trascurarsi, poi, la correttezza del rilievo del il quale ha osservato che: Controparte_1
“non possono ritenersi elementi della falsità né la circostanza che la convivente non abbia mai rinvenuto nella cassetta il modello Ad, né che la posta fosse abitualmente lasciata dal postino nella cassetta della pubblicità”. Tale ultima circostanza, anzi, proprio perché già verificatasi in quei tempi, come riferisce lo stesso attore “avrebbe dovuto indurlo ad avere maggiore cura ed attenzione nel ritirare la posta personale”.
In conclusione, pertanto, emerge dal tenore degli atti e dalla loro evidente incoerenza la manifesta infondatezza della querela di falso proposta da . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 , scaglione di valore indeterminabile basso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 • Rigetta la domanda di querela di falso;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 3809,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come
[...]
per legge.
Lecce, 26 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE
Seconda Sezione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Maria Gabriella Perrone Giudice Relatore dott.ssa Agnese Di Battista Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 222/2017 promossa da:
( ) con l'Avv. Gabriella Cassano Parte_1 C.F._1
-Ricorrente contro
( ) con l'Avv. Eugenia Novembre -Resistente Controparte_1 P.IVA_1
Nonché contro
. – sede di Lecce -Resistente contumace CP_2 CP_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del
18.01.2024.
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E DIRITTO
1. Con tempestivo ricorso depositato in cancelleria in data 11 gennaio 2017, Parte_1
ha chiesto testualmente all'intestato Collegio di: “accertare e dichiarare la falsità del documento
CAD di presunta notifica del verbale di accertamento n. la cui sanzione è confluita NumeroDi_1
nella cartella esattoriale n. 05920150005461442; ossia accertare e dichiarare che il documento
CAD del 16-17/08/2011 non è mai stato immesso nella casetta postale, poiché nessuna cassetta postale era installata all'interno e/o all'esterno del ”. Parte_2
A sostegno della domanda ha premesso che, nell'ambito di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale pendente dinanzi al g.d.p. di Lecce recante rg. n. 6068/2015, nel quale egli ricorrente aveva sostenuto l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'avvenuta infrazione, il
[...]
aveva depositato prova della notifica del richiamato verbale avvenuta ai sensi dell'art. CP_1
201 c.d.s. con immissione in cassetta del CAD per temporanea assenza del destinatario.
Nell'ambito del predetto giudizio il ricorrente proponeva, a mezzo di difensore munito di procura speciale, querela di falso incidentale ex art. 221 c.p.c. chiedendo in via istruttoria “come elemento di prova inconfutabile della assenza della notifica del verbale di irrogazione della sanzione
(prodromico alla notifica della cartella esattoriale), la prova testimoniale della sua convivente, sig.na che durante tutto l'anno 2011 ha convissuto col ricorrente e che, sia nei Testimone_1
giorni precedenti che in quelli successivi al 16.08.2011, mai ha ritrovato posta nell'atrio e/o sotto il portone automatico di accesso al palazzo, ossia non vi era alcun avviso CAD, né alcuna raccomandata, lettera, atto giudiziario o altro atto proveniente dal Comune di (così, pag. 2 CP_1
del ricorso introduttivo).
Il a mezzo del procuratore costituito, dichiarava di volersi avvalere del Controparte_1
documento CAD e depositava procura speciale;
il g.d.p., pertanto, disponeva con ordinanza la riassunzione del giudizio di querela di falso innanzi al Tribunale di Lecce.
1.2. Regolarmente costituito, l'ente comunale ha resistito nel merito alla domanda sostenendo la legittimità dell'operato del proprio incaricato e, chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie ritenute inidonea a provare l'asserita falsità documentale.
2. All'udienza del 15.03.2018 è stata dichiarata la contumacia di e, con separata Controparte_4
pagina 2 di 6 ordinanza, resa in pari data, sono state rigettate le richieste istruttorie e la causa rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.07.2019.
2.2. Il giudizio, dichiarato interrotto ai sensi dell'art. 299 c.p.c., è stato riassunto e dopo i rinvii richiesti per provare la regolarità dell'avvenuta notifica del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione udienza, all'udienza del 18.01.2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti e la causa è stata riservata per la decisione collegiale con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Nessun rilievo è pervenuto dal PM in sede pur notiziato del giudizio.
*****
3. Ritiene il collegio che non possa revocarsi in dubbio l'ammissibilità della presente azione ex art. 221 c.p.c. diretta a far accertare la falsità dell'avviso CAD relativamente alla dichiarazione di
“immissione in cassetta dell'atto” in quanto, come noto, azione ammissibile per le attività che risultano compiute da parte dell'agente postale (Cass. Civ. sent. 22058/2019); del pari, l'azione è rilevante in ragione della pendenza del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale nel quale è stata contestata la notifica dell'atto prodromico, notifica che, invece, è provata attraverso la produzione del documento oggetto di querela. Da ultimo, va riconosciuta la legittimazione passiva del resistente che, nel richiamato giudizio dinanzi al g.d.p., ha espressamente Controparte_1
dichiarato di volersi valere del documento tacciato di falsità.
3.2. Ciò non di meno, la domanda non può trovare accoglimento.
Il collegio non può esimersi dal rilevare che nella presente azione non è possibile delineare con chiarezza i profili di falsità e le prove atti a dimostrare che mai abbia ricevuto Parte_1
la notifica del verbale e della CAD del 16-17/08/2011.
Mentre, infatti, nella querela incidentale proposta davanti al g.d.p. in data 22.09.2016, per quanto riportato dallo stesso ricorrente a pag. 2 del proprio atto introduttivo, il dichiarava Parte_1 di non aver mai “ricevuto il CAD ... chiedendo, in via istruttoria come elemento di prova inconfutabile dell'assenza della notifica ... la prova testimoniale della sua convivente, sig.na
che durante tutto l'anno 2011 ha convissuto col ricorrente e che, sia nei giorni Testimone_1
precedenti che in quelli successivi al 16.08.2011, mai ha ritrovato posta nell'atrio e/o sotto il portone automatico di accesso al palazzo, ossia non vi era alcun avviso CAD, né alcuna
pagina 3 di 6 raccomandata, lettera, atto giudiziario o altro atto proveniente dal Comune di nel presente CP_1
giudizio, chiede di “accertare e dichiarare che il documento CAD del 16-17/08/2011 non è mai stato immesso nella casetta postale, poiché nessuna cassetta postale era installata all'interno e/o all'esterno del ”. Parte_2
Ancora, nei mezzi di prova articolati in via istruttoria (pag. 5, atto introduttivo) ha chiesto di sottoporre all'esame del teste, tra le altre, le seguenti circostanze: “vero che, sia nel periodo di riferimento del CAD (16.08.2011) che le si rammostra, sia nei giorni precedenti e successivi allo stesso 16.08,2011 Lei non ha trovato nella cassetta adibita alla ricezione della posta alcun avviso
CAD, relativo alla notifica di qualsivoglia atto, lettera, raccomandata o altro? 3) “Vero che, a quell'epoca, ed anche nell'anno successivo 2012 è andata dispersa diversa posta, poiché i postini la riponevano nella cassetta esterna riservata alla pubblicità. In particolare, è accaduto che più volte sia arrivato un preavviso di disattivazione di energia elettrica e, chiedendo informazioni all'ENEL SERVIZIO ELETTRICO,la stessa azienda riferiva che era già stata spedita da tempo una raccomandata contenente la fattura di energia elettrica, raccomandata/lettera, invero, che tramite ricerche, risultava mischiata alla posta pubblicitaria presente nell'apposita cassetta posta vicino e fuori il condominio in ”. Parte_2
Orbene, emerge dalla relata di notifica del CAD, che il postino, in ordine agli adempimenti dovuti per la notificazione dell'atto, accertata la temporanea assenza del destinatario e la mancanza di persone abilitate alla ricezione, ha dichiarato di aver immesso avviso “in cassetta”. E, pertanto,
l'unica contestazione di falsità imputabile all'agente postale sarebbe possibile nel caso in cui non vi fosse alcuna cassetta postale nello stabile – oltre che in caso di omessa notifica all'indirizzo di residenza, circostanza questa neppure adombrata dal querelante né dedotta come circostanza di prova.
Infatti, in merito all'assenza di cassette postali nello stabile di residenza si osserva che trattasi di circostanza sostenuta dallo stesso querelante in domanda ma, poi, smentita dalla stessa parte che nelle richieste istruttorie intenderebbe provare l'esistenza di ben due cassette della posta nello stabile di residenza una asseritamente “adibita alla ricezione della posta” ed una esterna “dedicata alla pubblicità”.
È evidente, pertanto, la contraddizione tra quanto sostiene in merito all'inesistenza della cassetta postale e quanto avrebbe chiesto di provare a mezzo del teste qualora i capi fossero stati ammessi.
pagina 4 di 6 In questa prospettiva, nonostante il reitero delle istanze istruttorie formulato in sede di comparsa conclusionale, va confermata l'ordinanza di rigetto del 15.03.2018 con cui il g.i. rilevava l'irrilevanza delle richieste istruttorie rispetto all'oggetto del decidere.
Le domande che volevano sottoporsi al teste, infatti, non sarebbero state idonee a sconfessare la portata certificatoria dell'atto pubblico in primo luogo, per quanto, già rilevato, poiché intrinsecamente incoerenti rispetto all'intero tenore della querela incidentale proposta (ivi compresa la preliminare fase dinanzi al giudice di pace ove addirittura si sosteneva che nessun avviso fosse stato lasciato nell'atrio o sotto il portone dello stabile, omettendo qualsiasi menzione alle cassette postali) e, ancora, in quanto la deposizione dell'unico teste indicato, soggetto convivente con il querelante, palesava ab origine l'impossibilità di acquisire un qualsiasi elemento estrinseco con riferimento alla prospettazione delle disfunzioni del servizio postale relativo all'immissione delle lettere/raccomandate nella cassetta sbagliata – id est indicazione per l'ascolto di altri condomini, specificazione in ordine alla natura della cassetta riservata alla pubblicità se condominiale o nominativa, presenza di indicazioni presso il condominio in merito all'esistenza di cassetta interna dedicata alla ricezione della posta non pubblicitaria –, né risultano paventati elementi idonei a far presupporre una condotta dolosa e/o colposa dell'agente postale.
Non può trascurarsi, poi, la correttezza del rilievo del il quale ha osservato che: Controparte_1
“non possono ritenersi elementi della falsità né la circostanza che la convivente non abbia mai rinvenuto nella cassetta il modello Ad, né che la posta fosse abitualmente lasciata dal postino nella cassetta della pubblicità”. Tale ultima circostanza, anzi, proprio perché già verificatasi in quei tempi, come riferisce lo stesso attore “avrebbe dovuto indurlo ad avere maggiore cura ed attenzione nel ritirare la posta personale”.
In conclusione, pertanto, emerge dal tenore degli atti e dalla loro evidente incoerenza la manifesta infondatezza della querela di falso proposta da . Parte_1
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 , scaglione di valore indeterminabile basso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 5 di 6 • Rigetta la domanda di querela di falso;
• condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che si liquidano in complessivi € 3809,00 oltre rimborso forfetario, iva e cpa come
[...]
per legge.
Lecce, 26 giugno 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Gabriella Perrone Dott.ssa Cinzia Mondatore
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