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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17308/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087084404 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 09720249087084404, notificata con riferimento alle cartelle di pagamento 09720120238887116 e 09720140079264710 e agli avvisi di accertamento TJSMO3552 e
TJSMO3743; tutto ciò per l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, pari a € 12.679,08.
A fondamento della domanda ha preliminarmente riferito che in data 05/09/2023 le è stata notificata intimazione di pagamento 09720239028932430, contenente i medesimi atti sottesi all'intimazione di cui si discute, che è stata ritualmente impugnata con procedimento pendente presso questa Corte di Giustizia.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata, anche con riferimento a sanzioni e interessi, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la carenza del calcolo analitico degli interessi.
L'Agenzia Entrate Riscossione (da ora, ADER) si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda, replicando alle diverse censure lì sollevate;
ha chiesto concludersi con il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Va in breve rilevato che, nel contestare la legittimità dell'intimazione di pagamento oggi opposta, la ricorrente si è sostanzialmente limitata a sostenere di avere provveduto a impugnare presso questa Corte di Giustizia
l'intimazione di pagamento 09720239028932430, contenente i medesimi atti sottesi all'intimazione qui in esame;
ha anche riferito che, dalla notifica della predetta intimazione, ADER non avrebbe notificato ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
È allora sufficiente osservare che, con decisione di questo Ufficio 2232/25, il ricorso promosso dalla Ricorrente_1 avverso l'intimazione 09720239028932430, sostanzialmente per le medesime ragioni qui dedotte, è stato dichiarato inammissibile per i motivi che seguono e che si condividono “(…) non può pronunciarsi l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9028932430/000 per non essere state notificate le cartelle di pagamento sottese nn. 09720120238887116000 e 09720140079264710000 (…) le suddette cartelle risultano regolarmente notificate: la cartella n. 09720120238887116000 risulta notificata in data 26.11.2012 tramite consegna a mani del destinatario;
la cartella n. 09720140079264710000 risulta notificata in data 06.10.2014 tramite consegna a mani del destinatario. Gli avvisi di accertamento presenti nella intimazione di pagamento (…) sono stati debitamente notificati (…) Avv. accertamento esecutivo
TJSM03552 - P.I. 2007. Dopo la tentata notifica dell'atto presso il domicilio fiscale del contribuente ha fatto seguito la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (racc. a/r 76575698627-6 del 26/06/2013); in data 28/06/2013 la sig.ra Ricorrente_1 ha ritirato il plico presso l'ufficio postale - Avv. accertamento esecutivo TJSM03743 - P.I. 2008. Il messo notificatore in data 16/12/2013 ha consegnato il plico, nelle mani proprie della sig.ra Ricorrente_1, presso il suo domicilio fiscale;
le relate di notifica risultano in atti. (…) deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione (…) la cartella n. 09720120238887116000 (…) è stata correttamente notificata il 26.11.2012. Successivamente sono stati notificati (…) -Intimazione di pagamento n. 09720179004898310000 il 13.04.2017 -Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 2) La cartella di pagamento n. 0972014007926471000000 (…) è stata correttamente notificata il 06.10.2014. Successivamente sono stati notificati i seguenti atti: -Intimazione di pagamento n.
09720179004898310000 il 13.04.2017 -Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 3) L'Avviso di accertamento n. 69714010665389002000 (nell'intimazione oggi impugnata indicato come riferimento interno dell'avviso TJSMO3552, ndr.) (…) è stata correttamente notificata il 28.06.2013. Successivamente sono stati notificati i seguenti atti: -Intimazione di pagamento n. 09720179004898310000 il 13.04.2017 -Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 4) L'Avviso di accertamento n. 69714011129160005000 (nell'intimazione oggi impugnata indicato come riferimento interno dell'avviso TJSMO3473, ndr.) (…) è stata correttamente notificata il 16.12.2013 Successivamente sono stati notificati i seguenti atti: -Intimazione di pagamento n. 09720179004898310000 il 13.04.2017-Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 (…) l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 prevede che ognuno degli atti autonomamente impugnabili possa essere impugnato solo per vizi propri prevedendo una deroga al principio solo nel caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, consentendone l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ne discende che al ricorrente è impedita la relativa impugnazione non avendo proposto tempestivo ricorso avverso le cartelle suddette. Non sussiste il vizio dell'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata, atteso che nell' intimazione è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre la debenza intimata. Non sussiste infine la mancata indicazione del tasso di interesse applicato nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, essendo tali interessi evincibili dall'atto impugnato (…)”.
Allo stato degli atti, considerata l'identità delle censure avverso l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e quelle promosse avverso la predetta intimazione 09720239028932430 nel giudizio concluso nei termini sopra riportati, dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi, la domanda va integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, liquidate in € 1.200,00 oltre oneri di legge.
Il Giudice monocratico
LA AJ
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 2, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BAJARDI LAURA, Giudice monocratico in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17308/2024 depositato il 22/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249087084404 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha chiesto alla Corte di Giustizia tributaria di dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento 09720249087084404, notificata con riferimento alle cartelle di pagamento 09720120238887116 e 09720140079264710 e agli avvisi di accertamento TJSMO3552 e
TJSMO3743; tutto ciò per l'importo, comprensivo di sanzioni e interessi, pari a € 12.679,08.
A fondamento della domanda ha preliminarmente riferito che in data 05/09/2023 le è stata notificata intimazione di pagamento 09720239028932430, contenente i medesimi atti sottesi all'intimazione di cui si discute, che è stata ritualmente impugnata con procedimento pendente presso questa Corte di Giustizia.
Ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata, anche con riferimento a sanzioni e interessi, la nullità dell'atto per difetto di motivazione, la carenza del calcolo analitico degli interessi.
L'Agenzia Entrate Riscossione (da ora, ADER) si è costituita in giudizio e ha contestato la fondatezza della domanda, replicando alle diverse censure lì sollevate;
ha chiesto concludersi con il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata.
Va in breve rilevato che, nel contestare la legittimità dell'intimazione di pagamento oggi opposta, la ricorrente si è sostanzialmente limitata a sostenere di avere provveduto a impugnare presso questa Corte di Giustizia
l'intimazione di pagamento 09720239028932430, contenente i medesimi atti sottesi all'intimazione qui in esame;
ha anche riferito che, dalla notifica della predetta intimazione, ADER non avrebbe notificato ulteriori atti interruttivi della prescrizione.
È allora sufficiente osservare che, con decisione di questo Ufficio 2232/25, il ricorso promosso dalla Ricorrente_1 avverso l'intimazione 09720239028932430, sostanzialmente per le medesime ragioni qui dedotte, è stato dichiarato inammissibile per i motivi che seguono e che si condividono “(…) non può pronunciarsi l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 097 2023 9028932430/000 per non essere state notificate le cartelle di pagamento sottese nn. 09720120238887116000 e 09720140079264710000 (…) le suddette cartelle risultano regolarmente notificate: la cartella n. 09720120238887116000 risulta notificata in data 26.11.2012 tramite consegna a mani del destinatario;
la cartella n. 09720140079264710000 risulta notificata in data 06.10.2014 tramite consegna a mani del destinatario. Gli avvisi di accertamento presenti nella intimazione di pagamento (…) sono stati debitamente notificati (…) Avv. accertamento esecutivo
TJSM03552 - P.I. 2007. Dopo la tentata notifica dell'atto presso il domicilio fiscale del contribuente ha fatto seguito la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (racc. a/r 76575698627-6 del 26/06/2013); in data 28/06/2013 la sig.ra Ricorrente_1 ha ritirato il plico presso l'ufficio postale - Avv. accertamento esecutivo TJSM03743 - P.I. 2008. Il messo notificatore in data 16/12/2013 ha consegnato il plico, nelle mani proprie della sig.ra Ricorrente_1, presso il suo domicilio fiscale;
le relate di notifica risultano in atti. (…) deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione (…) la cartella n. 09720120238887116000 (…) è stata correttamente notificata il 26.11.2012. Successivamente sono stati notificati (…) -Intimazione di pagamento n. 09720179004898310000 il 13.04.2017 -Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 2) La cartella di pagamento n. 0972014007926471000000 (…) è stata correttamente notificata il 06.10.2014. Successivamente sono stati notificati i seguenti atti: -Intimazione di pagamento n.
09720179004898310000 il 13.04.2017 -Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 3) L'Avviso di accertamento n. 69714010665389002000 (nell'intimazione oggi impugnata indicato come riferimento interno dell'avviso TJSMO3552, ndr.) (…) è stata correttamente notificata il 28.06.2013. Successivamente sono stati notificati i seguenti atti: -Intimazione di pagamento n. 09720179004898310000 il 13.04.2017 -Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 4) L'Avviso di accertamento n. 69714011129160005000 (nell'intimazione oggi impugnata indicato come riferimento interno dell'avviso TJSMO3473, ndr.) (…) è stata correttamente notificata il 16.12.2013 Successivamente sono stati notificati i seguenti atti: -Intimazione di pagamento n. 09720179004898310000 il 13.04.2017-Intimazione di pagamento n. 09720239028932430000 il 05.09.2023 (…) l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992 prevede che ognuno degli atti autonomamente impugnabili possa essere impugnato solo per vizi propri prevedendo una deroga al principio solo nel caso di mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, consentendone l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ne discende che al ricorrente è impedita la relativa impugnazione non avendo proposto tempestivo ricorso avverso le cartelle suddette. Non sussiste il vizio dell'assenza di motivazione dell'intimazione impugnata, atteso che nell' intimazione è specificamente indicata la cartella di pagamento che la origina e la data di notifica di quest'ultima, oltre la debenza intimata. Non sussiste infine la mancata indicazione del tasso di interesse applicato nel mancato sviluppo dell'ammontare degli interessi dovuti, essendo tali interessi evincibili dall'atto impugnato (…)”.
Allo stato degli atti, considerata l'identità delle censure avverso l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio e quelle promosse avverso la predetta intimazione 09720239028932430 nel giudizio concluso nei termini sopra riportati, dalle cui motivazioni non vi è ragione di discostarsi, la domanda va integralmente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
respinge il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese di lite in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione, liquidate in € 1.200,00 oltre oneri di legge.
Il Giudice monocratico
LA AJ