CGT2
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. I, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHUELMERS VON ER ER, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Alto GE SS 02805390214 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 202400075361 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2025 depositato il 18/12/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 19/10/2024 la sig.ra , C.F. CF_Ricorrente_1 Luogo_3 Indirizzo_1 Luogo_1, cittadina residente in , Difensore_1 Luogo_2, rappresentata e difesa dall'avv. del foro di , ha riassunto il giudizio di opposizione avviato ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile Luogo_2di chiedendo di dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo – rappresentato dall'ingiunzione di pagamento n. 20231214900015563, emessa per mancato Targa_1versamento della tassa automobilistica relativa al veicolo targato per il periodo 2020/2021 per l'importo complessivo di euro 796,30, oltre gli interessi di Alto GE SSmora, e notificata in data 14/09/2023 – in forza del quale s.p.a. procedeva al pignoramento diretto dei crediti presso terzi ex art 72-bis d.P.R. n. 602/1973.
A fondamento del ricorso la Difesa della ricorrente ha premesso che la suddetta Ricorrente_1tassa automobilistica non era dovuta perché in data 13/05/2020 la sig.ra Ricorrente_1 Luogo_3 aveva provveduto a richiedere l'immatricolazione in del Targa_2suddetto veicolo con targa . Per questo motivo, su richiesta dell'odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 20231214900015563 veniva annullata in Alto GE SS Numero_1autotutela dall' , come risulta da comunicazione prot. del 11/10/2023. Alto GE SSCiò nonostante, l' in data 15/ 07/2024 procedeva al pignoramento diretto dei crediti presso terzi ex art 72-bis d.P.R. n. 602/1973, avverso il quale ci si opponeva con atto depositato in data 18/09/2024, R.G. n. Numero_2 Luogo_2, dinanzi al Tribunale civile di . Con ordinanza d.d. 18/10/2024, ravvisata la propria giurisdizione, il G.E. rilevava anzitutto che “oggetto della vertenza è una tassa automobilistica, non dovuta secondo la ricorrente”, e rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione perché la tassa automobilistica era dovuta e concedeva termine fino al 30/11/2024 per la riassunzione nel merito della causa. In data 30/10/2024 veniva proposto reclamo al Collegio avverso detta ordinanza che fissava udienza al 15/01/2025. Ricorrente_1Tuttavia, “[p]er non incorrere in decadenze la sig.ra [si riteneva] quindi obbligata a introdurre il giudizio di merito [dinanzi a questo Giudice tributario] nel termine perentorio fissato dal giudice (prorogato di diritto a lunedì 2 dicembre 2024)”. Tutto ciò premesso, con un unico motivo di ricorso si lamenta l'inesistenza del titolo per avvenuto annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20231214900015563. Di conseguenza, nulla rileverebbe se, nel merito, la tassa fosse dovuta o meno, in quanto per procedere ad esecuzione e prima di procedere alla stessa Alto GE SS avrebbe dovuto emettere e notificare una nuova ingiunzione di pagamento. Per tali ragioni, la ricorrente ha concluso chiedendo nel merito di dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva per l'inesistenza del titolo esecutivo notificato da Alto GE SS s.p.a. in data 14/09/2023, condannando controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.
Con controdeduzioni depositate in data 11/11/2025 l'Amministrazione resistente ha Ricorrente_1chiesto alla Corte di rigettare il ricorso della signora in quanto inammissibile, infondato e tardivo, con condanna alle spese di lite. Alto GE SSIn particolare, in punto di fatto, s.p.a. ha premesso che la vicenda nasce dal mancato pagamento della tassa automobilistica provinciale per Targa_1l'anno 2020 in relazione al veicolo targato di proprietà della ricorrente. La Ricorrente_1signora ha contestato in sede amministrativa l'intimazione, dichiarando che il Luogo_3veicolo era stato esportato in nel 2020 e allegando la carta di circolazione Luogo_3 Alto GE SS. In seguito a questa comunicazione ha inizialmente annullato l'ingiunzione di pagamento. Ente_1Tuttavia, ulteriori verifiche condotte dall' hanno evidenziato Luogo_3che il veicolo non risultava immatricolato in nel 2020 e che la contribuente Ente_1non aveva provveduto alla formalità di radiazione dal Ente_1 Ente_1. Pertanto, il veicolo continuava a risultare iscritto al e soggetto a tassazione in Italia. L'Amministrazione resistente ha quindi revocato l'annullamento e il 10/01/2024 ha notificato alla contribuente la conferma dell'ingiunzione di pagamento, specificando che il tributo era dovuto per intero, in quanto il trasferimento all'estero non era stato formalmente registrato. Ciò premesso, in punto di diritto la resistente sostiene l'inammissibilità e Ricorrente_1l'infondatezza del ricorso della signora . In particolare, quanto all'inammissibilità del ricorso, l'opposizione sarebbe stata presentata il 16/09/2024, quando la procedura di pignoramento presso terzi era già conclusa. Infatti, il primo pagamento da parte del terzo pignorato era avvenuto il 9/09/2024, determinando la chiusura formale della procedura. Secondo la giurisprudenza l'opposizione all'esecuzione non sarebbe più ammissibile una volta che il procedimento esecutivo si è concluso. Quanto invece all'infondatezza del ricorso, la tassa automobilistica sarebbe dovuta Ente_1in base all'iscrizione del veicolo al , che rappresenta il presupposto impositivo ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. La contribuente non avrebbe Ente_1provveduto tempestivamente alla formalità di radiazione dal , lasciando il veicolo registrato in Italia fino al 10/10/2024. Inoltre, la data di esportazione dichiarata dalla contribuente (10 giugno 2020) sarebbe successiva al termine di pagamento del tributo (31 maggio 2020), rendendo il tributo comunque dovuto per l'intero anno. L'Amministrazione resistente ha poi sottolineato che la comunicazione del
10/01/2024, che confermava l'imposizione tributaria, non è mai stata impugnata dalla contribuente.
All'odierna udienza le parti presenti si sono richiamate alle rispettive argomentazioni e conclusioni e la causa è stata decisa come da sopra richiamato dispositivo di cui è stata data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1(A) Con l'odierno ricorso la sig.ra , rappresentata e difesa come sopra, ha riassunto il giudizio di opposizione avviato ex art. 615 c.p.c. dinanzi Luogo_2 Numero_2al Tribunale civile di (R.G. n. ) chiedendo di dichiarare l'inesistenza del Alto GE SStitolo esecutivo in forza del quale s.p.a. procedeva al pignoramento diretto di crediti presso terzi ex art 72-bis d.P.R. n. 602/1973.
(B) Il ricorso, concepito come riassunzione del giudizio civile avviato con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è inammissibile (a) per tardività dello stesso e (b) per inapplicabilità al caso di specie della disciplina della c.d. translatio iudicii, ovvero la prosecuzione del processo davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione, regolata dall'art. 59 della L. n. 69/2009, applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, in primo luogo, viene in rilievo la violazione del termine di proposizione previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, a tenore del quale (comma 1)
“il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.” Il pignoramento oggetto di impugnativa è stato notificato in data 15/07/2024 (per come dedotto dalla stessa ricorrente), conseguendone la tardività del ricorso (notificato il 02/12/2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal richiamato art. 21). Per altro verso, poi, non può trovare applicazione nel caso di specie l'istituto della
“translatio iudicii” disciplinato dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (che, tra l'altro, dispone che “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”). Invero, presupposto indefettibile per l'operatività del meccanismo in discorso è costituito da una pronuncia sulla giurisdizione suscettibile di passare in giudicato (il comma 1 dell'articolo in discorso dispone: “Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”), insussistente nel caso di specie. Né, d'altro lato, può attribuirsi una tale portata all'ordinanza emessa dal G.E. Luogo_2presso il Tribunale di , trattandosi di provvedimento reso al (limitato) fine di decidere sulla richiesta di sospensione e, pertanto, strutturalmente incompatibile con una pronuncia declinatoria della giurisdizione suscettibile di passare in giudicato (cfr., in termini, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sent. n. 4793 del 02/07/2025). In altre parole, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare il giudizio di merito innanzi Luogo_2al Tribunale di (giudice originariamente adito) e, in caso di definizione con sentenza declinatoria della giurisdizione in favore del giudice tributario, passata in giudicato, avrebbe potuto (e dovuto) “proseguire” il giudizio dinanzi a questa Corte. Di qui l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
(C) In considerazione dell'esito del giudizio e del contenuto dell'ordinanza del G.E. (“l'eccezione di difetto di Giurisdizione è infondata;
l'opposizione, iniziata l'esecuzione, si propone sempre davanti al GE;
semmai è la fase di merito che si deve celebrare davanti al Giudice Tributario, ma la fase cautelare dell'opposizione è sempre trattata dal GE presso il GO”), che può avere indotto il ricorrente a proseguire il giudizio dinanzi a questo plesso giurisdizionale, si ritiene che ricorrano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Bolzanola Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di , prima sezione, in composizione monocratica
DICHIARA
l'inammissibilità del ricorso a spese compensate.
BolzanoCosì deciso in il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Robert Schülmers von Pernwerth)
f.to digitalmente
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLZANO Sezione 1, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCHUELMERS VON ER ER, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 262/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. - Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro
Alto GE SS 02805390214 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. - Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNORAMENTO n. 202400075361 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 61/2025 depositato il 18/12/2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso depositato in data 19/10/2024 la sig.ra , C.F. CF_Ricorrente_1 Luogo_3 Indirizzo_1 Luogo_1, cittadina residente in , Difensore_1 Luogo_2, rappresentata e difesa dall'avv. del foro di , ha riassunto il giudizio di opposizione avviato ex art. 615 c.p.c. dinanzi al Tribunale civile Luogo_2di chiedendo di dichiarare l'inesistenza del titolo esecutivo – rappresentato dall'ingiunzione di pagamento n. 20231214900015563, emessa per mancato Targa_1versamento della tassa automobilistica relativa al veicolo targato per il periodo 2020/2021 per l'importo complessivo di euro 796,30, oltre gli interessi di Alto GE SSmora, e notificata in data 14/09/2023 – in forza del quale s.p.a. procedeva al pignoramento diretto dei crediti presso terzi ex art 72-bis d.P.R. n. 602/1973.
A fondamento del ricorso la Difesa della ricorrente ha premesso che la suddetta Ricorrente_1tassa automobilistica non era dovuta perché in data 13/05/2020 la sig.ra Ricorrente_1 Luogo_3 aveva provveduto a richiedere l'immatricolazione in del Targa_2suddetto veicolo con targa . Per questo motivo, su richiesta dell'odierna ricorrente la cartella di pagamento n. 20231214900015563 veniva annullata in Alto GE SS Numero_1autotutela dall' , come risulta da comunicazione prot. del 11/10/2023. Alto GE SSCiò nonostante, l' in data 15/ 07/2024 procedeva al pignoramento diretto dei crediti presso terzi ex art 72-bis d.P.R. n. 602/1973, avverso il quale ci si opponeva con atto depositato in data 18/09/2024, R.G. n. Numero_2 Luogo_2, dinanzi al Tribunale civile di . Con ordinanza d.d. 18/10/2024, ravvisata la propria giurisdizione, il G.E. rilevava anzitutto che “oggetto della vertenza è una tassa automobilistica, non dovuta secondo la ricorrente”, e rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione perché la tassa automobilistica era dovuta e concedeva termine fino al 30/11/2024 per la riassunzione nel merito della causa. In data 30/10/2024 veniva proposto reclamo al Collegio avverso detta ordinanza che fissava udienza al 15/01/2025. Ricorrente_1Tuttavia, “[p]er non incorrere in decadenze la sig.ra [si riteneva] quindi obbligata a introdurre il giudizio di merito [dinanzi a questo Giudice tributario] nel termine perentorio fissato dal giudice (prorogato di diritto a lunedì 2 dicembre 2024)”. Tutto ciò premesso, con un unico motivo di ricorso si lamenta l'inesistenza del titolo per avvenuto annullamento dell'ingiunzione di pagamento n. 20231214900015563. Di conseguenza, nulla rileverebbe se, nel merito, la tassa fosse dovuta o meno, in quanto per procedere ad esecuzione e prima di procedere alla stessa Alto GE SS avrebbe dovuto emettere e notificare una nuova ingiunzione di pagamento. Per tali ragioni, la ricorrente ha concluso chiedendo nel merito di dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva per l'inesistenza del titolo esecutivo notificato da Alto GE SS s.p.a. in data 14/09/2023, condannando controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, commi 2 e 3, del codice di procedura civile.
Con controdeduzioni depositate in data 11/11/2025 l'Amministrazione resistente ha Ricorrente_1chiesto alla Corte di rigettare il ricorso della signora in quanto inammissibile, infondato e tardivo, con condanna alle spese di lite. Alto GE SSIn particolare, in punto di fatto, s.p.a. ha premesso che la vicenda nasce dal mancato pagamento della tassa automobilistica provinciale per Targa_1l'anno 2020 in relazione al veicolo targato di proprietà della ricorrente. La Ricorrente_1signora ha contestato in sede amministrativa l'intimazione, dichiarando che il Luogo_3veicolo era stato esportato in nel 2020 e allegando la carta di circolazione Luogo_3 Alto GE SS. In seguito a questa comunicazione ha inizialmente annullato l'ingiunzione di pagamento. Ente_1Tuttavia, ulteriori verifiche condotte dall' hanno evidenziato Luogo_3che il veicolo non risultava immatricolato in nel 2020 e che la contribuente Ente_1non aveva provveduto alla formalità di radiazione dal Ente_1 Ente_1. Pertanto, il veicolo continuava a risultare iscritto al e soggetto a tassazione in Italia. L'Amministrazione resistente ha quindi revocato l'annullamento e il 10/01/2024 ha notificato alla contribuente la conferma dell'ingiunzione di pagamento, specificando che il tributo era dovuto per intero, in quanto il trasferimento all'estero non era stato formalmente registrato. Ciò premesso, in punto di diritto la resistente sostiene l'inammissibilità e Ricorrente_1l'infondatezza del ricorso della signora . In particolare, quanto all'inammissibilità del ricorso, l'opposizione sarebbe stata presentata il 16/09/2024, quando la procedura di pignoramento presso terzi era già conclusa. Infatti, il primo pagamento da parte del terzo pignorato era avvenuto il 9/09/2024, determinando la chiusura formale della procedura. Secondo la giurisprudenza l'opposizione all'esecuzione non sarebbe più ammissibile una volta che il procedimento esecutivo si è concluso. Quanto invece all'infondatezza del ricorso, la tassa automobilistica sarebbe dovuta Ente_1in base all'iscrizione del veicolo al , che rappresenta il presupposto impositivo ai sensi dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953. La contribuente non avrebbe Ente_1provveduto tempestivamente alla formalità di radiazione dal , lasciando il veicolo registrato in Italia fino al 10/10/2024. Inoltre, la data di esportazione dichiarata dalla contribuente (10 giugno 2020) sarebbe successiva al termine di pagamento del tributo (31 maggio 2020), rendendo il tributo comunque dovuto per l'intero anno. L'Amministrazione resistente ha poi sottolineato che la comunicazione del
10/01/2024, che confermava l'imposizione tributaria, non è mai stata impugnata dalla contribuente.
All'odierna udienza le parti presenti si sono richiamate alle rispettive argomentazioni e conclusioni e la causa è stata decisa come da sopra richiamato dispositivo di cui è stata data lettura alle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1(A) Con l'odierno ricorso la sig.ra , rappresentata e difesa come sopra, ha riassunto il giudizio di opposizione avviato ex art. 615 c.p.c. dinanzi Luogo_2 Numero_2al Tribunale civile di (R.G. n. ) chiedendo di dichiarare l'inesistenza del Alto GE SStitolo esecutivo in forza del quale s.p.a. procedeva al pignoramento diretto di crediti presso terzi ex art 72-bis d.P.R. n. 602/1973.
(B) Il ricorso, concepito come riassunzione del giudizio civile avviato con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., è inammissibile (a) per tardività dello stesso e (b) per inapplicabilità al caso di specie della disciplina della c.d. translatio iudicii, ovvero la prosecuzione del processo davanti al giudice ritenuto munito di giurisdizione, regolata dall'art. 59 della L. n. 69/2009, applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, in primo luogo, viene in rilievo la violazione del termine di proposizione previsto dall'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992, a tenore del quale (comma 1)
“il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.” Il pignoramento oggetto di impugnativa è stato notificato in data 15/07/2024 (per come dedotto dalla stessa ricorrente), conseguendone la tardività del ricorso (notificato il 02/12/2024, oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dal richiamato art. 21). Per altro verso, poi, non può trovare applicazione nel caso di specie l'istituto della
“translatio iudicii” disciplinato dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (che, tra l'altro, dispone che “Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute”). Invero, presupposto indefettibile per l'operatività del meccanismo in discorso è costituito da una pronuncia sulla giurisdizione suscettibile di passare in giudicato (il comma 1 dell'articolo in discorso dispone: “Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo”), insussistente nel caso di specie. Né, d'altro lato, può attribuirsi una tale portata all'ordinanza emessa dal G.E. Luogo_2presso il Tribunale di , trattandosi di provvedimento reso al (limitato) fine di decidere sulla richiesta di sospensione e, pertanto, strutturalmente incompatibile con una pronuncia declinatoria della giurisdizione suscettibile di passare in giudicato (cfr., in termini, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, sent. n. 4793 del 02/07/2025). In altre parole, la ricorrente avrebbe dovuto instaurare il giudizio di merito innanzi Luogo_2al Tribunale di (giudice originariamente adito) e, in caso di definizione con sentenza declinatoria della giurisdizione in favore del giudice tributario, passata in giudicato, avrebbe potuto (e dovuto) “proseguire” il giudizio dinanzi a questa Corte. Di qui l'inammissibilità dell'odierno ricorso.
(C) In considerazione dell'esito del giudizio e del contenuto dell'ordinanza del G.E. (“l'eccezione di difetto di Giurisdizione è infondata;
l'opposizione, iniziata l'esecuzione, si propone sempre davanti al GE;
semmai è la fase di merito che si deve celebrare davanti al Giudice Tributario, ma la fase cautelare dell'opposizione è sempre trattata dal GE presso il GO”), che può avere indotto il ricorrente a proseguire il giudizio dinanzi a questo plesso giurisdizionale, si ritiene che ricorrano le condizioni per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Bolzanola Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di , prima sezione, in composizione monocratica
DICHIARA
l'inammissibilità del ricorso a spese compensate.
BolzanoCosì deciso in il 16 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott. Robert Schülmers von Pernwerth)
f.to digitalmente