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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/08/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1553/2022 (cui è riunito il N. R.G. 1630/2022)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1553 dell'anno 2022 (cui è riunita la causa iscritta al numero 1630 dell'anno 2022)
TRA
(P. Iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Renzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, al Piazzale Marcello Scarano, n. 16
- opponente - E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del suo Commissario Liquidatore, rappresentata P.IVA_2 vv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma, n. 3
- opposta - NONCHE'
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_2 C.F._1 avv.ti Giuseppe Franceschini e Antonio Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Termoli, al Corso Nazionale, n 99;
(C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Reale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, alla P.zza Vittorio Emanuele, n. 44;
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'avv. Mike Matticoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia, al Corso Garibaldi, n. 381;
1 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Mugnano, Caterina Vigliarolo ed Antonio Ferronetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via San Giacomo, n. 24;
(P. IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 procuratore speciale p.t. e (P. IVA Controparte_5
e C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Hazan ed elettivamente domiciliate presso lo studio TNMR in Milano, al Largo Augusto, n. 3
- terzi chiamati in causa -
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Campobasso, con decreto ingiuntivo n. 359/2022, ha ingiunto alla il pagamento, in favore della Pt_1 Controparte_1
della somma di € 205.073,04, oltre interessi di cui al D.Lgs n.
[...]
231/2002 e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dalla società citata nei mesi di marzo Parte_4 ed aprile dell'anno 2022, presso i presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli ed Isernia.
Con decreto ingiuntivo n. 411/2022, il Tribunale di Campobasso ha ingiunto alla il pagamento, in favore della società Pt_1 [...]
della somma di € 134.592,00, oltre interessi di cui al D. Controparte_1
Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i medesimi servizi sanitari prestati dalla società citata nel mese di maggio dell'anno 2022.
La ha proposto opposizione avverso entrambi i decreti ingiuntivi, e Pt_1 sono stati iscritti a ruolo i giudizi N.R.G. 1553/2022 e N.R.G. 1630/2022, riuniti dallo scrivente giudice all'udienza del 01.07.2024, in virtù della sussistenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva, differendo esclusivamente il periodo di fatturazione delle somme pretese.
In entrambi i giudizi riuniti l'opponente ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ha invece chiesto la rideterminazione della somma dovuta.
Ha rappresentato: che a fronte della carenza di medici pediatri in tutte le strutture ospedaliere della con Delibere del Direttore Parte_1
Generale n. 471 del 05.05.2021 e n. 830 del 13.07.2021, erano stati da lei affidati alla società cooperativa a.r.l. i Servizi Sanitari Area CP_1
Pediatria; che con successivo provvedimento del 09.12.2021 la predetta era stata autorizzata alla prosecuzione del servizio, fino all'aggiudicazione della procedura di gara del 23.12.2021; che con successiva Delibera del Direttore Generale n. 1576 del 24.12.2021 il servizio era stato affidato alla medesima società, risultata aggiudicataria dell'appalto per i servizi de quibus per un periodo di due mesi, dunque sino alla fine del mese di febbraio 2022.
Ha dedotto, pertanto, che le prestazioni relative ai detti servizi riferite al periodo di marzo, aprile e maggio 2022 non sarebbero state mai autorizzate 2 da lei, e che quindi le fatture poste a fondamento dei ricorsi per decreto ingiuntivo nn. 41/22, 42/22, 52/22, 53/22, 54/22 e 57/22 e 61/22, 63/22 e 65/22 riguarderebbero crediti non dovuti, in assenza di un provvedimento di conferimento dell'incarico, seguito dalla stipula di un contratto scritto. Ha poi precisato che le fatture indicate sarebbero anche nulle, in quanto il corrispettivo sarebbe stato quantificato in maniera scorretta.
Nel giudizio avente N.R.G. 1553/2022, inoltre, l' ha precisato anche di Pt_1 aver corrisposto un acconto in favore dell'opposta, a saldo delle fatture nn. 48/22, 71/21, 88/21 e 5/22, per un importo complessivo pari ad € 12.163,29, ragion per cui ha altresì chiesto dichiararsi estinto il credito della controparte in relazione a tale somma, e rideterminarsi la somma effettivamente dovuta nella misura pari ad € 185.698,50.
Si è costituita in giudizio (che nelle more Controparte_6 del contenzioso è stata posta in liquidazione coatta, e si è poi costituita nuovamente a mezzo del suo Commissario Liquidatore, con comparsa di risposta del 18.02.2025), la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, al netto dei pagamenti intervenuti in corso di opposizione;
in via gradata ha poi chiesto la condanna dell' Pt_1 al pagamento della residua somma ancora dovuta, oltre interessi di mora.
In via ulteriormente subordinata ha spiegato domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c., deducendo che l' avrebbe comunque beneficiato di un Pt_1 indebito arricchimento, a fronte del servizio da lei prestato.
In via ulteriormente gradata, ha poi chiesto la condanna al pagamento delle somme contestate (previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa) dei Dott.ri , e , ossia dei Controparte_2 Parte_3 Parte_2 funzionari e dirigenti medici che avrebbero richiesto le prestazioni e commissionato i servizi da lei resi nei periodi considerati, ex art. 28 Cost.
In punto di fatto ha dedotto che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 ella avrebbe effettuato le prestazioni sulla base delle richieste trasmesse dall' , al fine di garantire la continuità delle prestazioni pediatriche e Pt_1 scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio;
ha precisato che mai l' avrebbe contestato le prestazioni o si sarebbe opposta Pt_1 all'espletamento delle stesse.
Ha così sostenuto che le prestazioni di cui trattasi, certificate e vidimate dall'opponente, ben potrebbero essere sussunte nella fattispecie della proroga tacita di cui all'art. 106, o della estrema e somma urgenza ex artt. 63 e 163 del d. lgs. 50/2016, in quanto poste in essere nel periodo intercorrente tra i vari affidamenti per garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale, il cui mancato svolgimento avrebbe comportato imprevedibili potenziali danni a tutti gli utenti.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituiti in entrambi i giudizi i Dott.ri e , i quali Controparte_2 Parte_3 Parte_2 hanno chiesto il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti eccependo:
3 - l'inesistenza e/o nullità insanabile della chiamata in causa, per mancata notifica di un atto di citazione in senso tecnico-giuridico, avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., con conseguente decadenza dalla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda per mancato deposito della citazione notificata nel termine dei dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 269, 4 comma c.p.c.;
- la loro carenza di legittimazione passiva, atteso che essi sono estranei al rapporto sostanziale dedotto in causa (rapporto obbligatorio tra l' e la società , mentre la domanda proposta nei loro Pt_1 CP_1 confronti ha natura non contrattuale ed è fondata su requisiti e presupposti del tutto diversi, estranei ed autonomi;
- l'inammissibilità della nuova domanda ex art. 2041 c.c., avanzata dall'opposto, sia in quanto domanda nuova e diversa, sia per difetto del requisito della residualità ex art. 2042 c.c.;
- l'inammissibilità della nuova domanda di condanna, avanzata nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 Cost., in quanto trattasi di domanda risarcitoria, fondata su un titolo extracontrattuale, ossia il fatto illecito ex art. 2043 c.c., completamente nuova e non proponibile nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, che può riguardare i soli rapporti intercorsi tra opposto e opponente;
- nel merito, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a loro, quali medici ospedalieri che non svolgono né hanno mai svolto o assunto alcun ruolo e/o funzione nell'ambito del rapporto giuridico di natura obbligatoria tra la e essendo estranei a qualsiasi Pt_1 CP_1 procedimento decisionale attinente a gare per affidamenti, alla stipulazione dei relativi contratti, a eventuali proroghe tecniche, a provvedimenti in sanatoria, ed essendosi semplicemente limitati, in adempimento dei loro doveri di Direttori U.O.C., a predisporre i turni, con indicazione dei medici inviati dalla cooperativa ed a CP_1 comunicarli alla Direzione Sanitaria.
Hanno altresì chiesto di essere a loro volta autorizzati a chiamare in causa le relative compagnie di assicurazione, per essere manlevati dal pagamento delle somme eventualmente riconosciute in favore della società . CP_1
Autorizzata altresì la chiamata in causa delle relative Compagnie Assicurative, si sono costituite in giudizio la Controparte_3
la quale ha aderito alla contestazioni sulla nullità, inammissibilità ed
[...] improcedibilità della chiamata in causa della propria assicurata Dott.ssa ha eccepito la nullità anche della propria chiamata in causa, Pt_3 considerato che il sanitario non avrebbe denunciato nei termini di legge alcuna richiesta risarcitoria a termine di polizza, e che l'oggetto della polizza assicurativa della Dott.ssa esulerebbe dal presente contenzioso, Pt_3
4 con conseguente carenza di legittimazione attiva del sanitario nei confronti dell'Assicurazione. Ha chiesto, dunque, di essere estromessa dal giudizio. Ha, ancora, eccepito, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché rilevato l'inoperatività della polizza.
Si sono altresì costituite e Controparte_4 Controparte_5
per i Dott.ri e le quali hanno precisato
[...] Pt_2 CP_2 sussistere nel caso di specie un'ipotesi di coassicurazione diretta tra le due, nelle percentuali del 70% della prima e del 30% per la seconda, hanno rilevato l'inoperatività della polizza, in quanto la copertura sarebbe rivolta al professionista per i danni alla salute cagionati a terzi nello svolgimento di attività tipicamente sanitaria e medica, hanno evidenziato l'esclusiva responsabilità della e l'esclusione di ogni censura nei confronti Pt_1 dell'operato dei sanitari assicurati, perché avrebbero operato in un contesto di assoluta urgenza, anche in relazione al contesto emergenziale creatosi con la pandemia Covid 19, con esclusione di ogni profilo di responsabilità degli stessi, anche ai sensi dell'art. 21 d.l. 76/2020 s.m.i.. Hanno dunque chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata nei loro confronti e, in subordine, di contenere l'eventuale copertura assicurativa entro i limiti della quota parziaria e tenuto conto della franchigia di polizza.
Alla prima udienza di trattazione del 01.07.2024, all'esito della riunione dei due procedimenti, ritenuta l'opportunità di definire le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti, richiamato l'art. 187 c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.02.2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note scritte in sostituzione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti;
la scrivente ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Si procede di seguito a delibare le questioni pregiudiziali trattate dalle parti in contraddittorio tra loro, nei rispettivi atti ed in sede di prima udienza, con particolare riferimento a quelle relative alla chiamata in causa dei terzi.
***
E' infondata e deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza e/o nullità insanabile della chiamata in causa, per mancata notifica di un atto di citazione in senso tecnico-giuridico, avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., con conseguente decadenza dell'opposto dalla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Sul punto si osserva che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 comma 3 c.p.c.), come è evidentemente avvenuto nel caso di specie, considerato che i terzi chiamati in causa si sono tempestivamente costituiti, spiegando compiute ed approfondite difese. E' chiaro dunque che, nonostante la formale irregolarità della chiamata in causa, essi sono stati in concreto posti nelle condizioni di
5 individuare compiutamente le circostanze essenziali dei fatti di causa, nonché le domande che l'opposta ha inteso spiegare nei loro confronti.
Occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conf. Cass. Civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
***
Né può condividersi l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato deposito della citazione notificata nel termine dei dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 269, 4 comma c.p.c.
Deve essere al contrario affermata la procedibilità della domanda, ancorché la convenuta abbia omesso di depositare l'originale della citazione notificata al terzo chiamato in causa nel termine di dieci giorni dalla notifica, fissato dall'art. 269, quarto comma, c.p.c. attraverso il riferimento all'art.165 c.p.c.: è infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il carattere ordinatorio e non già perentorio di tale termine, la cui inosservanza non produce l'improcedibilità della domanda (tra le tante, cfr. Cass., 12 dicembre 1983 n. 7341).
Il principio è stato ribadito anche in tempi più recenti dalla Suprema Corte, che ha affermato come “nel caso di chiamata di un terzo in causa, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione del terzo chiamato ha natura ordinatoria e, se non rispettato, non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/02/2022, n. 4674).
***
Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna, avanzata nei confronti dei terzi chiamati in causa CP_2
e ai sensi dell'art. 28 Cost., in
[...] Parte_3 Parte_2 quanto, come emerso chiaramente all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, la domanda spiegata nei loro confronti non era a monte proponibile nell'ambito del presente giudizio.
Occorre sul punto osservare che l'art. 269 c.p.c. dispone che la chiamata di causa del terzo, avviene “a norma dell'art. 106 c.p.c.”, che a sua volta subordina l'ammissibilità dell'intervento del terzo su istanza di parte alla circostanza per cui egli ritenga la causa “comune” al terzo, oppure assuma la sussistenza di un rapporto di garanzia, che consenta alla parte di riversare sul chiamato gli effetti economici di un'eventuale soccombenza.
6 Nel caso di specie, come correttamente eccepito dai terzi chiamati in causa, essi sono tuttavia estranei al rapporto obbligatorio tra la e Pt_1 CP_1 dedotto in giudizio con la domanda monitoria e fondato sull'asserita esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
I sanitari sono stati infatti convenuti in giudizio per essere chiamati a rispondere “in virtù del principio di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici sancito dall'art. 28 Cost.”.
Orbene, in disparte la considerazione per cui la domanda, così come proposta, è anche estremamente generica e poco chiara, una eventuale responsabilità dei medici ex art. 28 Cost. (ai sensi del quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”), non potrebbe che essere qualificata come responsabilità extracontrattuale, atteso che alcun rapporto contrattuale può dirsi essere mai intercorso tra la società e i medici stessi. CP_1
Ne deriva che non può dirsi che la causa già pendente tra la e Pt_1 [...] sia “comune” ai terzi chiamati in causa, in quanto la domanda CP_1 avanzata nei confronti di questi ultimi nulla ha a che vedere con la prima, né essi sono stati chiamati in causa come garanti, ragion per cui non risultano integrati i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., necessari ai fini dell'ammissibilità della chiamata in causa di terzi.
Si aggiunga altresì che, come chiarito dalla Suprema Corte (nel silenzio del Legislatore sul punto), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/09/2021, n. 25499).
Allora, posto che nel caso di specie la chiamata in causa dei terzi è stata avanzata dalla parte opposta (parte attrice sostanziale), e che deve essere applicato il disposto di cui al comma 3 dell'art. 269 c.p.c., deve anche osservarsi che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo non è effettivamente derivata, a ben vedere, dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
Ne deriva anche per tale via l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi.
Come osservato anche nella giurisprudenza di merito, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto - che riveste la posizione di attore sostanziale - potrebbe chiamare un terzo solo se il suo interesse alla chiamata
7 è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 co. 3 c.p.c., ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti” (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sez. lav., 18/11/2022, n. 1143).
E' poi inconferente il riferimento, operato dall'opposta nella comparsa conclusionale, al principio di diritto desumibile dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26727 del 15/10/2024, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso di specie non viene infatti propriamente in rilievo un problema di ammissibilità delle domande nuove, diverse da quelle avanzate nella fase monitoria, o di modificazione delle domande, in quanto è in discussione, a monte, la stessa ammissibilità della chiamata in causa dei terzi, che per le ragioni sinora viste deve essere negata.
All'inammissibilità della chiamata in causa dei Dott.ri , Parte_2
e consegue, come logica conseguenza, Controparte_7 Parte_3
l'inammissibilità della chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione.
I terzi chiamati in causa devono dunque essere estromessi dal giudizio, che proseguirà, all'esito di rimessione della causa sul ruolo, soltanto tra le parti originarie.
***
Ciò detto, in ragione del principio della ragione più liquida, non si procede ad esaminare le ulteriori censure proposte dai terzi chiamati in causa e dalle compagnie di assicurazione.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, per cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019).
Dunque, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle
8 questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
***
Quanto alle spese di lite, relativamente ai rapporti tra la società ed CP_1
i terzi chiamati in causa , e esse seguono la Pt_2 Pt_3 CP_2 soccombenza della prima per la metà e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, in base al valore della controversia e tenuto conto dell'attività in concreto svolta, secondo i parametri minimi - considerato il limitato numero delle questioni di diritto e di fatto trattate e la definizione in rito della causa relativamente alle loro posizioni - ed esclusa la fase istruttoria, non celebratasi.
Le spese di lite vengono invece compensate per la restante metà, considerata la peculiarità delle questioni in questa sede trattate e la poca chiarezza delle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, che determina sovente incertezze interpretative e mutevolezza negli orientamenti giurisprudenziali.
Il medesimo criterio vale relativamente ai rapporti tra la società e CP_1 le Compagnie Assicurative Controparte_4 [...]
e . Controparte_5 Controparte_3
Si precisa, relativamente alla quota della metà delle spese di lite, per la quale si segue il criterio della soccombenza, che ciò si impone in applicazione del principio di causalità, richiamando quanto di recente ribadito anche dalla Suprema Corte, per cui “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/03/2025, n. 6358; Cassazione civile, sez. III, 03/02/2025, n. 2520).
Si riserva all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite nel rapporto tra opposta ed opponente, considerato che in questa sede sono state delibate esclusivamente le questioni attinenti alle chiamate in causa dei terzi, e che le questioni relative ai rapporti tra opposta e opponente devono invece ancora essere compiutamente trattate ed approfondite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la chiamata in causa dei terzi Parte_2
, e e, conseguentemente,
[...] Controparte_2 Parte_3 di e Controparte_4 Controparte_5
e dichiara gli stessi estromessi dal CP_3 Controparte_3 giudizio;
2. CONDANNA al Controparte_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore di , Parte_2
9 e liquidate nella misura di € Controparte_2 Parte_3
3.011,00 ciascuno, oltre Iva se dovuta, rimborso forfettario e CPA;
3. CONDANNA al Controparte_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore di Controparte_3
liquidate nella misura di € 3.011,00, oltre Iva se dovuta,
[...] rimborso forfettario e CPA;
4. CONDANNA al Controparte_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore di
[...]
e (in solido), Controparte_4 Controparte_5 liquidate nella misura di € 3.011,00, oltre Iva se dovuta, rimborso forfettario e CPA;
5. COMPENSA per il resto le spese di lite tra
[...]
ed i terzi chiamati in causa;
Controparte_1
6. RISERVA all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite nel rapporto tra opposta ed opponente;
7. RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza.
Così deciso in Campobasso, in data 13 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Emanuela Luciani, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1553 dell'anno 2022 (cui è riunita la causa iscritta al numero 1630 dell'anno 2022)
TRA
(P. Iva , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Renzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Campobasso, al Piazzale Marcello Scarano, n. 16
- opponente - E
(P.IVA Controparte_1
), in persona del suo Commissario Liquidatore, rappresentata P.IVA_2 vv. Nicola Gaetano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Paola (CS) al Corso Roma, n. 3
- opposta - NONCHE'
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli Controparte_2 C.F._1 avv.ti Giuseppe Franceschini e Antonio Vecchio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Termoli, al Corso Nazionale, n 99;
(C.F. rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Giuseppe Reale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, alla P.zza Vittorio Emanuele, n. 44;
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_3 C.F._3 dall'avv. Mike Matticoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Isernia, al Corso Garibaldi, n. 381;
1 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Mugnano, Caterina Vigliarolo ed Antonio Ferronetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla Via San Giacomo, n. 24;
(P. IVA ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3 procuratore speciale p.t. e (P. IVA Controparte_5
e C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., P.IVA_4 P.IVA_5 rappresentate e difese dall'avv. Maurizio Hazan ed elettivamente domiciliate presso lo studio TNMR in Milano, al Largo Augusto, n. 3
- terzi chiamati in causa -
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Campobasso, con decreto ingiuntivo n. 359/2022, ha ingiunto alla il pagamento, in favore della Pt_1 Controparte_1
della somma di € 205.073,04, oltre interessi di cui al D.Lgs n.
[...]
231/2002 e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dalla società citata nei mesi di marzo Parte_4 ed aprile dell'anno 2022, presso i presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli ed Isernia.
Con decreto ingiuntivo n. 411/2022, il Tribunale di Campobasso ha ingiunto alla il pagamento, in favore della società Pt_1 [...]
della somma di € 134.592,00, oltre interessi di cui al D. Controparte_1
Lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo per i medesimi servizi sanitari prestati dalla società citata nel mese di maggio dell'anno 2022.
La ha proposto opposizione avverso entrambi i decreti ingiuntivi, e Pt_1 sono stati iscritti a ruolo i giudizi N.R.G. 1553/2022 e N.R.G. 1630/2022, riuniti dallo scrivente giudice all'udienza del 01.07.2024, in virtù della sussistenza di profili di connessione soggettiva ed oggettiva, differendo esclusivamente il periodo di fatturazione delle somme pretese.
In entrambi i giudizi riuniti l'opponente ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ha invece chiesto la rideterminazione della somma dovuta.
Ha rappresentato: che a fronte della carenza di medici pediatri in tutte le strutture ospedaliere della con Delibere del Direttore Parte_1
Generale n. 471 del 05.05.2021 e n. 830 del 13.07.2021, erano stati da lei affidati alla società cooperativa a.r.l. i Servizi Sanitari Area CP_1
Pediatria; che con successivo provvedimento del 09.12.2021 la predetta era stata autorizzata alla prosecuzione del servizio, fino all'aggiudicazione della procedura di gara del 23.12.2021; che con successiva Delibera del Direttore Generale n. 1576 del 24.12.2021 il servizio era stato affidato alla medesima società, risultata aggiudicataria dell'appalto per i servizi de quibus per un periodo di due mesi, dunque sino alla fine del mese di febbraio 2022.
Ha dedotto, pertanto, che le prestazioni relative ai detti servizi riferite al periodo di marzo, aprile e maggio 2022 non sarebbero state mai autorizzate 2 da lei, e che quindi le fatture poste a fondamento dei ricorsi per decreto ingiuntivo nn. 41/22, 42/22, 52/22, 53/22, 54/22 e 57/22 e 61/22, 63/22 e 65/22 riguarderebbero crediti non dovuti, in assenza di un provvedimento di conferimento dell'incarico, seguito dalla stipula di un contratto scritto. Ha poi precisato che le fatture indicate sarebbero anche nulle, in quanto il corrispettivo sarebbe stato quantificato in maniera scorretta.
Nel giudizio avente N.R.G. 1553/2022, inoltre, l' ha precisato anche di Pt_1 aver corrisposto un acconto in favore dell'opposta, a saldo delle fatture nn. 48/22, 71/21, 88/21 e 5/22, per un importo complessivo pari ad € 12.163,29, ragion per cui ha altresì chiesto dichiararsi estinto il credito della controparte in relazione a tale somma, e rideterminarsi la somma effettivamente dovuta nella misura pari ad € 185.698,50.
Si è costituita in giudizio (che nelle more Controparte_6 del contenzioso è stata posta in liquidazione coatta, e si è poi costituita nuovamente a mezzo del suo Commissario Liquidatore, con comparsa di risposta del 18.02.2025), la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, al netto dei pagamenti intervenuti in corso di opposizione;
in via gradata ha poi chiesto la condanna dell' Pt_1 al pagamento della residua somma ancora dovuta, oltre interessi di mora.
In via ulteriormente subordinata ha spiegato domanda riconvenzionale ex art. 2041 c.c., deducendo che l' avrebbe comunque beneficiato di un Pt_1 indebito arricchimento, a fronte del servizio da lei prestato.
In via ulteriormente gradata, ha poi chiesto la condanna al pagamento delle somme contestate (previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa) dei Dott.ri , e , ossia dei Controparte_2 Parte_3 Parte_2 funzionari e dirigenti medici che avrebbero richiesto le prestazioni e commissionato i servizi da lei resi nei periodi considerati, ex art. 28 Cost.
In punto di fatto ha dedotto che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2022 ella avrebbe effettuato le prestazioni sulla base delle richieste trasmesse dall' , al fine di garantire la continuità delle prestazioni pediatriche e Pt_1 scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio;
ha precisato che mai l' avrebbe contestato le prestazioni o si sarebbe opposta Pt_1 all'espletamento delle stesse.
Ha così sostenuto che le prestazioni di cui trattasi, certificate e vidimate dall'opponente, ben potrebbero essere sussunte nella fattispecie della proroga tacita di cui all'art. 106, o della estrema e somma urgenza ex artt. 63 e 163 del d. lgs. 50/2016, in quanto poste in essere nel periodo intercorrente tra i vari affidamenti per garantire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale, il cui mancato svolgimento avrebbe comportato imprevedibili potenziali danni a tutti gli utenti.
Autorizzata la chiamata in causa, si sono costituiti in entrambi i giudizi i Dott.ri e , i quali Controparte_2 Parte_3 Parte_2 hanno chiesto il rigetto della domanda avanzata nei loro confronti eccependo:
3 - l'inesistenza e/o nullità insanabile della chiamata in causa, per mancata notifica di un atto di citazione in senso tecnico-giuridico, avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., con conseguente decadenza dalla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c., nonché l'improcedibilità della domanda per mancato deposito della citazione notificata nel termine dei dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 269, 4 comma c.p.c.;
- la loro carenza di legittimazione passiva, atteso che essi sono estranei al rapporto sostanziale dedotto in causa (rapporto obbligatorio tra l' e la società , mentre la domanda proposta nei loro Pt_1 CP_1 confronti ha natura non contrattuale ed è fondata su requisiti e presupposti del tutto diversi, estranei ed autonomi;
- l'inammissibilità della nuova domanda ex art. 2041 c.c., avanzata dall'opposto, sia in quanto domanda nuova e diversa, sia per difetto del requisito della residualità ex art. 2042 c.c.;
- l'inammissibilità della nuova domanda di condanna, avanzata nei loro confronti ai sensi dell'art. 28 Cost., in quanto trattasi di domanda risarcitoria, fondata su un titolo extracontrattuale, ossia il fatto illecito ex art. 2043 c.c., completamente nuova e non proponibile nell'ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo, che può riguardare i soli rapporti intercorsi tra opposto e opponente;
- nel merito, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a loro, quali medici ospedalieri che non svolgono né hanno mai svolto o assunto alcun ruolo e/o funzione nell'ambito del rapporto giuridico di natura obbligatoria tra la e essendo estranei a qualsiasi Pt_1 CP_1 procedimento decisionale attinente a gare per affidamenti, alla stipulazione dei relativi contratti, a eventuali proroghe tecniche, a provvedimenti in sanatoria, ed essendosi semplicemente limitati, in adempimento dei loro doveri di Direttori U.O.C., a predisporre i turni, con indicazione dei medici inviati dalla cooperativa ed a CP_1 comunicarli alla Direzione Sanitaria.
Hanno altresì chiesto di essere a loro volta autorizzati a chiamare in causa le relative compagnie di assicurazione, per essere manlevati dal pagamento delle somme eventualmente riconosciute in favore della società . CP_1
Autorizzata altresì la chiamata in causa delle relative Compagnie Assicurative, si sono costituite in giudizio la Controparte_3
la quale ha aderito alla contestazioni sulla nullità, inammissibilità ed
[...] improcedibilità della chiamata in causa della propria assicurata Dott.ssa ha eccepito la nullità anche della propria chiamata in causa, Pt_3 considerato che il sanitario non avrebbe denunciato nei termini di legge alcuna richiesta risarcitoria a termine di polizza, e che l'oggetto della polizza assicurativa della Dott.ssa esulerebbe dal presente contenzioso, Pt_3
4 con conseguente carenza di legittimazione attiva del sanitario nei confronti dell'Assicurazione. Ha chiesto, dunque, di essere estromessa dal giudizio. Ha, ancora, eccepito, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché rilevato l'inoperatività della polizza.
Si sono altresì costituite e Controparte_4 Controparte_5
per i Dott.ri e le quali hanno precisato
[...] Pt_2 CP_2 sussistere nel caso di specie un'ipotesi di coassicurazione diretta tra le due, nelle percentuali del 70% della prima e del 30% per la seconda, hanno rilevato l'inoperatività della polizza, in quanto la copertura sarebbe rivolta al professionista per i danni alla salute cagionati a terzi nello svolgimento di attività tipicamente sanitaria e medica, hanno evidenziato l'esclusiva responsabilità della e l'esclusione di ogni censura nei confronti Pt_1 dell'operato dei sanitari assicurati, perché avrebbero operato in un contesto di assoluta urgenza, anche in relazione al contesto emergenziale creatosi con la pandemia Covid 19, con esclusione di ogni profilo di responsabilità degli stessi, anche ai sensi dell'art. 21 d.l. 76/2020 s.m.i.. Hanno dunque chiesto il rigetto di ogni domanda avanzata nei loro confronti e, in subordine, di contenere l'eventuale copertura assicurativa entro i limiti della quota parziaria e tenuto conto della franchigia di polizza.
Alla prima udienza di trattazione del 01.07.2024, all'esito della riunione dei due procedimenti, ritenuta l'opportunità di definire le questioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti, richiamato l'art. 187 c.p.c., è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24.02.2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni nelle note scritte in sostituzione di udienza, riportandosi ai rispettivi atti;
la scrivente ha dunque trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Si procede di seguito a delibare le questioni pregiudiziali trattate dalle parti in contraddittorio tra loro, nei rispettivi atti ed in sede di prima udienza, con particolare riferimento a quelle relative alla chiamata in causa dei terzi.
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E' infondata e deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza e/o nullità insanabile della chiamata in causa, per mancata notifica di un atto di citazione in senso tecnico-giuridico, avente i requisiti di cui all'art. 163 c.p.c., con conseguente decadenza dell'opposto dalla chiamata in causa ai sensi dell'art. 269 c.p.c.
Sul punto si osserva che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato (art. 156 comma 3 c.p.c.), come è evidentemente avvenuto nel caso di specie, considerato che i terzi chiamati in causa si sono tempestivamente costituiti, spiegando compiute ed approfondite difese. E' chiaro dunque che, nonostante la formale irregolarità della chiamata in causa, essi sono stati in concreto posti nelle condizioni di
5 individuare compiutamente le circostanze essenziali dei fatti di causa, nonché le domande che l'opposta ha inteso spiegare nei loro confronti.
Occorre rimarcare che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 27670 del 21.11.2008; conf. Cass. Civ., sent. n. 11751 del 15.05.2013).
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Né può condividersi l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato deposito della citazione notificata nel termine dei dieci giorni di cui all'art. 165 c.p.c., a sua volta richiamato dall'art. 269, 4 comma c.p.c.
Deve essere al contrario affermata la procedibilità della domanda, ancorché la convenuta abbia omesso di depositare l'originale della citazione notificata al terzo chiamato in causa nel termine di dieci giorni dalla notifica, fissato dall'art. 269, quarto comma, c.p.c. attraverso il riferimento all'art.165 c.p.c.: è infatti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità il carattere ordinatorio e non già perentorio di tale termine, la cui inosservanza non produce l'improcedibilità della domanda (tra le tante, cfr. Cass., 12 dicembre 1983 n. 7341).
Il principio è stato ribadito anche in tempi più recenti dalla Suprema Corte, che ha affermato come “nel caso di chiamata di un terzo in causa, il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve essere depositata la citazione del terzo chiamato ha natura ordinatoria e, se non rispettato, non comporta l'improcedibilità della domanda nei confronti del chiamato” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 14/02/2022, n. 4674).
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Merita invece accoglimento l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna, avanzata nei confronti dei terzi chiamati in causa CP_2
e ai sensi dell'art. 28 Cost., in
[...] Parte_3 Parte_2 quanto, come emerso chiaramente all'esito dell'instaurazione del contraddittorio tra le parti, la domanda spiegata nei loro confronti non era a monte proponibile nell'ambito del presente giudizio.
Occorre sul punto osservare che l'art. 269 c.p.c. dispone che la chiamata di causa del terzo, avviene “a norma dell'art. 106 c.p.c.”, che a sua volta subordina l'ammissibilità dell'intervento del terzo su istanza di parte alla circostanza per cui egli ritenga la causa “comune” al terzo, oppure assuma la sussistenza di un rapporto di garanzia, che consenta alla parte di riversare sul chiamato gli effetti economici di un'eventuale soccombenza.
6 Nel caso di specie, come correttamente eccepito dai terzi chiamati in causa, essi sono tuttavia estranei al rapporto obbligatorio tra la e Pt_1 CP_1 dedotto in giudizio con la domanda monitoria e fondato sull'asserita esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti.
I sanitari sono stati infatti convenuti in giudizio per essere chiamati a rispondere “in virtù del principio di responsabilità dei funzionari e dei dipendenti pubblici sancito dall'art. 28 Cost.”.
Orbene, in disparte la considerazione per cui la domanda, così come proposta, è anche estremamente generica e poco chiara, una eventuale responsabilità dei medici ex art. 28 Cost. (ai sensi del quale “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”), non potrebbe che essere qualificata come responsabilità extracontrattuale, atteso che alcun rapporto contrattuale può dirsi essere mai intercorso tra la società e i medici stessi. CP_1
Ne deriva che non può dirsi che la causa già pendente tra la e Pt_1 [...] sia “comune” ai terzi chiamati in causa, in quanto la domanda CP_1 avanzata nei confronti di questi ultimi nulla ha a che vedere con la prima, né essi sono stati chiamati in causa come garanti, ragion per cui non risultano integrati i presupposti di cui all'art. 106 c.p.c., necessari ai fini dell'ammissibilità della chiamata in causa di terzi.
Si aggiunga altresì che, come chiarito dalla Suprema Corte (nel silenzio del Legislatore sul punto), in tema di opposizione a decreto ingiuntivo “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, il che esplica i suoi effetti anche in ordine ai poteri e alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che, ai fini della chiamata in causa del terzo da parte dell'opposto, attore in senso sostanziale, trova applicazione, non l'art. 269, comma 2, c.p.c., ma il comma 3, essendo la detta chiamata subordinata alla valutazione discrezionale, da parte del giudice istruttore, che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo sia derivata effettivamente dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 21/09/2021, n. 25499).
Allora, posto che nel caso di specie la chiamata in causa dei terzi è stata avanzata dalla parte opposta (parte attrice sostanziale), e che deve essere applicato il disposto di cui al comma 3 dell'art. 269 c.p.c., deve anche osservarsi che l'esigenza dell'estensione del contraddittorio al terzo non è effettivamente derivata, a ben vedere, dalle difese dell'opponente, convenuto in senso sostanziale.
Ne deriva anche per tale via l'inammissibilità della chiamata in causa dei terzi.
Come osservato anche nella giurisprudenza di merito, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto - che riveste la posizione di attore sostanziale - potrebbe chiamare un terzo solo se il suo interesse alla chiamata
7 è sorto in seguito alle difese dell'opponente ex art. 269 co. 3 c.p.c., ma non allo scopo di estendere l'asserita responsabilità per i crediti azionati ad altri soggetti” (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro sez. lav., 18/11/2022, n. 1143).
E' poi inconferente il riferimento, operato dall'opposta nella comparsa conclusionale, al principio di diritto desumibile dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 26727 del 15/10/2024, per cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso di specie non viene infatti propriamente in rilievo un problema di ammissibilità delle domande nuove, diverse da quelle avanzate nella fase monitoria, o di modificazione delle domande, in quanto è in discussione, a monte, la stessa ammissibilità della chiamata in causa dei terzi, che per le ragioni sinora viste deve essere negata.
All'inammissibilità della chiamata in causa dei Dott.ri , Parte_2
e consegue, come logica conseguenza, Controparte_7 Parte_3
l'inammissibilità della chiamata in causa delle rispettive compagnie di assicurazione.
I terzi chiamati in causa devono dunque essere estromessi dal giudizio, che proseguirà, all'esito di rimessione della causa sul ruolo, soltanto tra le parti originarie.
***
Ciò detto, in ragione del principio della ragione più liquida, non si procede ad esaminare le ulteriori censure proposte dai terzi chiamati in causa e dalle compagnie di assicurazione.
Sul punto si richiama il consolidato orientamento della Suprema Corte, per cui “l'ordine di trattazione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida"” (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019).
Dunque, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle
8 questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
***
Quanto alle spese di lite, relativamente ai rapporti tra la società ed CP_1
i terzi chiamati in causa , e esse seguono la Pt_2 Pt_3 CP_2 soccombenza della prima per la metà e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/14 e successive modificazioni, in base al valore della controversia e tenuto conto dell'attività in concreto svolta, secondo i parametri minimi - considerato il limitato numero delle questioni di diritto e di fatto trattate e la definizione in rito della causa relativamente alle loro posizioni - ed esclusa la fase istruttoria, non celebratasi.
Le spese di lite vengono invece compensate per la restante metà, considerata la peculiarità delle questioni in questa sede trattate e la poca chiarezza delle norme che vengono in rilievo nel caso di specie, che determina sovente incertezze interpretative e mutevolezza negli orientamenti giurisprudenziali.
Il medesimo criterio vale relativamente ai rapporti tra la società e CP_1 le Compagnie Assicurative Controparte_4 [...]
e . Controparte_5 Controparte_3
Si precisa, relativamente alla quota della metà delle spese di lite, per la quale si segue il criterio della soccombenza, che ciò si impone in applicazione del principio di causalità, richiamando quanto di recente ribadito anche dalla Suprema Corte, per cui “le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 10/03/2025, n. 6358; Cassazione civile, sez. III, 03/02/2025, n. 2520).
Si riserva all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite nel rapporto tra opposta ed opponente, considerato che in questa sede sono state delibate esclusivamente le questioni attinenti alle chiamate in causa dei terzi, e che le questioni relative ai rapporti tra opposta e opponente devono invece ancora essere compiutamente trattate ed approfondite.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA inammissibile la chiamata in causa dei terzi Parte_2
, e e, conseguentemente,
[...] Controparte_2 Parte_3 di e Controparte_4 Controparte_5
e dichiara gli stessi estromessi dal CP_3 Controparte_3 giudizio;
2. CONDANNA al Controparte_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore di , Parte_2
9 e liquidate nella misura di € Controparte_2 Parte_3
3.011,00 ciascuno, oltre Iva se dovuta, rimborso forfettario e CPA;
3. CONDANNA al Controparte_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore di Controparte_3
liquidate nella misura di € 3.011,00, oltre Iva se dovuta,
[...] rimborso forfettario e CPA;
4. CONDANNA al Controparte_1 pagamento della metà delle spese di lite in favore di
[...]
e (in solido), Controparte_4 Controparte_5 liquidate nella misura di € 3.011,00, oltre Iva se dovuta, rimborso forfettario e CPA;
5. COMPENSA per il resto le spese di lite tra
[...]
ed i terzi chiamati in causa;
Controparte_1
6. RISERVA all'esito del giudizio la regolamentazione delle spese di lite nel rapporto tra opposta ed opponente;
7. RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza.
Così deciso in Campobasso, in data 13 agosto 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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